Sentenza 11 dicembre 2017
Massime • 3
In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la perizia trascrittiva disposta ex art. 268, comma 7, cod. proc. pen. ed espletata successivamente all'udienza fissata per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen. può essere legittimamente depositata nel corso del dibattimento, mediante inserimento nel relativo fascicolo, con conseguente piena utilizzabilità della stessa, senza alcuna violazione del contradditorio attesa la possibilità per il difensore ex art. 491, comma 2, cod. proc. pen. di dedurre, anche tardivamente, le questioni sull'inserimento della perizia nel fascicolo per il dibattimento.
In tema di intercettazioni telefoniche, è utilizzabile la trascrizione delle captazioni anche nel caso di mancato preventivo esame dibattimentale della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, poiché il trascrittore di colloqui intercettati non è assimilabile ad un perito, il cui esame è condizionato ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen. alla lettura della relazione, il che implica una attività valutativa che non ricorre nella mera trascrizione delle registrazioni (In motivazione la Corte ha specificato che tuttavia il trascrittore può essere sentito a chiarimenti circa le modalità impiegate e i criteri seguiti nella sua attività).
In tema di intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento, nel caso in cui il giudizio immediato venga riunito al giudizio ordinario, l'art. 270 cod. proc. pen., nel richiamare il rispetto delle disposizioni dell'art. 268, commi 6, 7 ed 8, cod. proc. pen. non esige la rinnovazione delle operazioni di trascrizione, i cui risultati possono essere legittimamente utilizzati anche nei confronti degli imputati tratti a giudizio immediato (essendo garantite le prerogative della difesa al momento del deposito degli atti concernenti le intercettazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2017, n. 14948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14948 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2017 |
Testo completo
14948-18 sentenza N.2948 R. Gen. N. 46421/2017 U.P. del 11/12/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANTONIO PRESTIPINO Presidente ADRIANO IASILLO Relatore GEPPINO RAGO Relatore LUIGI AGOSTINACCHIO Relatore PIERLUIGI CIANFROCCA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. PA EP, nato il [...];
2. MA IC, nato il [...];
3. OM PA, nato il [...];
4. MA PA, nato il [...];
5. IA IC, nato il [...];
6. MA EP AN, nato il [...];
7. HA AN, nato il [...];
8. MA IC, nato il [...];
9. EL AN EP, nato il [...] contro la sentenza del 21/10/2016 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udite le relazioni svolti dai consiglieri dott. G. Rago, A. Iasillo e L. Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi i difensori, avv.ti RA de Marzo e Annamaria Fazzari (per AN GI), LA RO (per OM QU), AR TE CA с ла仅 (per OM QU e MA RA, nonché per MA QU in sostituzione LLavv.to Fortunata Copelli e per UR RA in sostituzione LLavv.to Guido Contestabile), ON OL (per CI OM), GI IL (per MA GI RA e MA OM), RE MA VI e AR DI RI (per MA LE) che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO -1. PA EP condannato per il reato di cui ALart. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte quale organizzatore promotore e capo della 'ndrina della cosca "MA" con compiti decisionali e pianificatori LLattività illecita del sodalizio criminoso a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
1.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 192 COD. PROC. PEN. Ad avviso della difesa, entrambi i giudici di merito non avevano evidenziato né indicato sulla base di quali concreti elementi fattuali il ricorrente sarebbe "capo 'ndrina del locale di SA MA", tanto più che non era stato ritenuto responsabile di alcun reato fine. La difesa rileva che il ricorrente era stato, infatti, condannato sulla base delle sole dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RA RA CO che aveva accusato il AN per uno stretto interesse personale e cioè quello di beneficiare degli sconti di pena. Le suddette dichiarazioni, peraltro, non avevano avuto alcun riscontro esterno, come prevede l'art. 192/3 cod. proc. pen. In altri termini, secondo il difensore, entrambi i giudici di merito avevano omesso di valutare la suddetta dichiarazione secondo i consolidati criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità che pretende che le propalazioni, prima di essere ritenute attendibili, devono essere attentamente valutate prendendo prima in esame la credibilità intrinseca del collaboratore e poi la sussistenza dei riscontri esterni.
1.2. IL TRAVISAMENTO DELLA PROVA La difesa sostiene che la Corte Territoriale avrebbe fondato il giudizio di conferma della sentenza di condanna sulla base di elementi travisati, ed esattamente: a) su intercettazioni (n. 606 relativamente alla quale sono riportate frasi che lo stesso teste CA aveva smentito) ed atti che lo stesso Tribunale non aveva ritenuto sufficienti a giustificare una pronuncia di condanna per reati di usura dai quali, infatti, il ricorrente era stato definitivamente assolto;
b) fatti concernenti la condotta di tale VA FA senza alcuna valenza probatoria come era stato ritenuto dallo stesso Tribunale 2 A la 4 del riesame;
c) servizi di osservazioni e videoriprese le cui circostanze non risultavano riscontrabili in alcun atto;
1.3. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 491-496 COD. PROC. PEN. La difesa, infine, ha dedotto la nullità della sentenza «poiché basata su un atto giuridicamente inesistente» (pag. 15 ricorso), ossia sull'utilizzazione della perizia trascrittiva delle intercettazioni, perizia che non aveva mai trovato ingresso nel dibattimento in quanto: a) non vi era stato accordo delle parti per l'inserimento del suddetto atto nel fascicolo dibattimentale;
b) la Procura non aveva fatto richiesta di inserimento nel fascicolo del dibattimento formato dal giudice LLudienza preliminare;
c) non era stato possibile porre le questioni preliminari, con conseguente lesione del diritto di difesa.
2. MA IC condannato per il reato di cui ALart. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte quale organizzatore promotore e capo LLomonima cosca - a mezzo del proprio difensore ha dedotto:
2.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN. Con motivi che si sviluppano da pag. 1 a pag. 10 del ricorso, la difesa, ripetutamente, sostiene che «agli atti processuali non si rinvengono, in concreto, specifici indici di mafiosità, quali condizioni di assoggettamento e di omertà» né tantomeno alcun segno di esteriorizzazione del metodo mafioso. A tal fine, la difesa contesta la valenza probatoria degli elementi indicati da entrambi i giudici di merito sostenendo che trattandosi di mere intuizioni valide, al più come meri spunti istruttori rimasti, però, senza seguito - sarebbero irrilevanti sotto il profilo penalistico: la suddetta critica è rivolta ALepisodio LLaffiliazione di tale Mico CI, al contenuto delle intercettazioni, ALutilizzo delle sentenze passate in giudicato. La difesa, poi, sostiene che non vi sia alcuna prova del ruolo di capo LLassociazione mafiosa attribuito al ricorrente ed osserva, in proposito, che ciò si porrebbe in contraddizione con la circostanza che il gruppo del quale il MA sarebbe il capo «lo avrebbe al contempo sottoposto ad usura». Di conseguenza, la condotta contestata sarebbe inesistente, non sarebbe stato provato il contributo causale e dinamico alla realizzazione del programma criminale, proprio perché «in assenza di qualsivoglia elemento di prova che vada al di là della mera declinazione delle caratteristiche organizzative e strutturali, soggettive ed interne del locale di S. MA di Taurianova, non è possibile conferire alla condotta contestata ALimputato alcuna rilevanza penale»>: infatti, gli elementi di prova si limitano ad offrire un quadro della struttura interna del locale, delle regole, della organizzazione che, non gettano tuttavia alcuna luce 3 & la h sulla consistenza del requisito, necessario ed oggettivo, indicato dALart. 416 bis comma 3 cod. pen.>>
2.2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS/4 COD. PEN. La difesa sostiene, poi, che l'aggravante LLessere l'associazione armata, non avrebbe potuto essere ritenuta in quanto sarebbe stato necessario che tutti i sodali, compreso il ricorrente, ne avessero, ALoccorrenza, la piena disponibilità sostanziale e non solo potenziale. Di conseguenza, trattandosi di aggravante oggettiva, la medesima non avrebbe potuto essere applicata ex art. 59/2 cod. pen.
2.3. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN. Ad avviso della difesa, la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale in considerazione delle modalità dei fatti previa concessione della attenuanti generiche (stante la personalità LLimputato non gravato da precedenti specifici) equivalenti alla contestata aggravante. -3. OM PA condannato per i reati di cui agli artt. 416 bis, 629 cod. pen. e 2-4-7 L. 895/1967 - a mezzo del proprio difensore ha dedotto:
3.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 268/7 COD. PROC. PEN. La difesa del ricorrente, in punto di fatto, ha premesso quanto segue. L'imputato, ricevuta la notifica per l'udienza preliminare del 30/10/2012, a mezzo del suo difensore nonché procuratore speciale, rinunciava alla suddetta udienza e chiedeva, ex artt. 419/5-453/3 cod. proc. pen., che giudizio proseguisse nelle forme del giudizio immediato. Il giudice LLudienza preliminare emanava decreto di giudizio immediato in data 06/11/2012 per l'udienza del 24/01/2013. Successivamente, nel corso LLudienza preliminare che si era tenuta per gli altri imputati, in data 21/11/2012, disponeva la perizia trascrittiva delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini preliminari. Alla stregua di tali fatti, la difesa ha, quindi, dedotto che, essendosi il giudice LLudienza preliminare spogliato della competenza a decidere in ordine alla posizione LLimputato, avendo emesso decreto di giudizio immediato, non poteva disporre la perizia trascrittiva né, tantomeno, la suddetta perizia, una volta che era stata depositata in tribunale, avrebbe potuto essere utilizzata nei confronti LLimputato. Da qui la nullità di entrambe le sentenze di merito.
3.2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN. Il difensore sostiene che: a lo m la sentenza impugnata avrebbe eluso la censura difensiva secondo la quale l'esistenza della cosca dei MA della quale farebbe parte il ricorrente non era mai stata accertata giudizialmente: infatti non era stata acquisita alcuna prova in ordine al compimento di atti diretti ad intimidire e a diffondere un clima di violenza e di assoggettamento del territorio alla pretesa cosca;
il dato probatorio emergente dalle conversazioni contrasterebbe con l'asserita partecipazione del ricorrente alla suddetta cosca;
non vi sarebbe alcun riscontro in ordine alla consapevolezza del ricorrente di far parte del gruppo criminale;
i singoli reati addebitati non erano affatto reati fine ma singoli episodi - riferibili al solo ricorrente;
3.3. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2-4-7 L. 895/1967 Ad avviso della difesa la Corte Territoriale aveva confermato acriticamente la sentenza di primo grado, non avendo adeguatamente considerato che, nella conversazione intercettata, laddove si parlava di "una scaricata di 38", il ricorrente aveva parlato in modo generico e gergale. In ogni caso, erroneamente, la Corte non aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, con motivazione travisata ed apodittica;
3.4. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 629 COD. PEN. Sostiene la difesa che la motivazione addotta sul punto dalla Corte Territoriale sarebbe meramente assertiva, apparente ed illogica, nonché intrisa di travisamento delle emergenze probatorie» e ciò perché non risultava che il ricorrente avesse mai parlato con la persona offesa UR;
che non risultava provata l'eventualità «di apertura di un bar, quale ripiego, da parte LLUR>>;
3.5. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS/4 COD. PEN. Secondo la difesa il contenuto delle intercettazioni valorizzate dalla Corte Territoriale ineriva alla narrazione di vecchi episodi concernenti armi nella probabile (ma non certa) disponibilità personale del ricorrente e non quindi LLassociazione.
3.6. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO Il ricorrente ha dedotto: a) la mancata concessione delle attenuanti generiche;
b) l'eccessività della pena;
c) l'immotivato riconoscimento della recidiva;
5 a la l d) l'errata determinazione della pena, posto che il reato più grave avrebbe dovuto essere ritenuto l'art. 629 cod. pen. aggravato dALart. 7 L. 203/1991 e non l'art. 416 bis cod. pen. la cui pena edittale era inferiore. Inoltre, nell'applicare la recidiva, la Corte non aveva considerato che avrebbe dovuto applicare il regime di cui ALart. 63/4 cod. pen. essendo state contestate ed applicate due aggravanti speciali (art. 99 e 416 bis/4 cod. pen.); invece, la Corte aveva computato per due volte il peso LLaggravante LLart. 416 bis/4 cod. pen.: una prima volta nell'individuare quale pena base quella di anni nove ed una seconda volta nel disporre l'aumento ex art. 63/4 cod. pen.
4. MA PA - condannato per il reato di cui ALart. 416 bis del c.p. - a mezzo del proprio difensore, Avvocato Fortunata Copelli, ha dedotto:
4.1. Nullità della sentenza per violazione LLart. 97 ordinamento giudiziario (nella formazione del Collegio giudicante di primo grado vi era stata la presenza, se pur non contemporanea, di due G.O.T. con funzione di supplenti);
4.2. Nullità della sentenza poiché il processo di primo grado è stato trattato da Collegio in composizione diversa in assenza di un provvedimento di rinnovazione degli atti;
4.3. Nullità della sentenza poiché sono state utilizzate le trascrizioni delle intercettazioni non acquisite né ex art. 431 c.p.p. né ex art. 507 o 523 del c.p.p. e lo stesso discorso vale per le bobine anche esse non acquisite in forza delle norme del c.p.p. di cui sopra. Inoltre il perito trascrittore non è mai stato sentito;
4.4. Vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza LLassociazione a delinquere, sussistenza desunta dalle sole intercettazioni e senza aver effettuato alcuna verifica "sull'effettiva potenzialità della stessa";
4.5. Vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza della disponibilità di armi da parte LLassociazione (armi di un solo ritenuto consociato che "è stato giudizialmente accertato fosse vicino ad altra associazione criminale");
4.6. Vizi motivazionali poiché le prove sarebbero state acquisite in violazione di legge, con violazione del diritto della difesa, senza tener conto dei risultati acquisiti;
la motivazione della sentenza sarebbe, quindi, apparente. - condannato per il reato di cui 5. EL AN EP ALart. 378 del c.p - a mezzo del proprio difensore, Avvocato Guido Contestabile, ha dedotto:
5.1 Vizi motivazionali in ordine alla ritenuta penale responsabilità del ricorrente;
5.2. Vizi motivazionali in ordine al trattamento sanzionatorio (congruità pena 6 lo h e "mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche"; a pagina 11 del ricorso si evidenzia anche la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di comparazione di cui ALart. 69 del c.p.).
6. HA AN condannato per il reato di cui ALart. 416 bis del c.p. a mezzo del proprio difensore, Avvocato AR TE CA, ha dedotto:
6.1. Nullità della sentenza per violazione LLart. 97 ordinamento giudiziario (nella formazione del Collegio giudicante di primo grado vi era stata la presenza, se pur non contemporanea, di due G.O.T. con funzione di supplenti);
6.2. Nullità della sentenza poiché il processo di primo grado è stato trattato da Collegio in composizione diversa in assenza di un provvedimento di rinnovazione degli atti;
6.3. Nullità della sentenza poiché sono state utilizzate le trascrizioni delle intercettazioni non acquisite né ex art. 431 c.p.p. né ex art. 507 o 523 del c.p.p. e lo stesso discorso vale per le bobine anche esse non acquisite in forza delle norme del c.p.p. di cui sopra. Inoltre il perito trascrittore non è mai stato sentito;
6.4. Vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza LLassociazione a delinquere, sussistenza desunta dalle sole intercettazioni e senza aver effettuato alcuna verifica "sull'effettiva potenzialità della stessa". Inoltre si sono ritenuti significativi in ordine alla ritenuta sussistenza LLassociazione - "fatti rispetto ai quali è intervenuta assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste";
6.5. Vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza della disponibilità di armi da parte LLassociazione (armi di un solo ritenuto consociato che "è stato giudizialmente accertato fosse vicino ad altra associazione criminale");
6.6. vizi motivazionali poiché le prove sarebbero state acquisite in violazione di legge, con violazione del diritto della difesa, senza tener conto dei risultati acquisiti;
la motivazione della sentenza sarebbe, quindi, apparente;
6.7. L'errata identificazione LLimputato per colui che è soprannominato il "mutangaro". Vizi motivazionali in ordine alla ritenuta penale responsabilità del ricorrente;
6.8. Vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche. -7. IA IC, MA IC E MA EP AN condannati alla pena di nove anni di reclusione ciascuno perché ritenuti partecipi LLassociazione di tipo mafiosa denominata cosca MA e deputati a compiere azioni criminose nell'interesse LLintera organizzazione criminale (il CI e OM MA a seguito di rituale affiliazione) - hanno proposto ricorso per cassazione deducendo quanto segue. -7.1. GI RA MA e OM MA tramite il comune difensore di fiducia con argomentazioni pressoché sovrapponibili hanno 7 இ lo articolato nei rispettivi ricorsi due motivi con i quali hanno eccepito la violazione delle legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla loro partecipazione al sodalizio oggetto di contestazione ed alla ritenuta sussistenza LLaggravante della natura armata LLassociazione. In particolare, OM MA ha sostenuto di essere estraneo alle numerose conversazioni intercettate e che dal tenore del dialogo ritenuto fondamentale dai giudici di merito a da essi invece equivocato non si evinceva l'elemento psicologico del reato associativo;
- GI RA MA ha dedotto la carenza probatoria in ordine alla sua operatività ALinterno del gruppo, censurando il ragionamento della corte territoriale secondo cui la mera qualità formale di affiliato sarebbe di per sé sufficiente a riscontrare l'appartenenza alla 'ndrangheta. Entrambi, infine, hanno ritenuto che nessuna prova deponesse nel senso LLutilizzazione delle armi per il raggiungimento degli scopi del sodalizio.
7.2. OM CI a mezzo del proprio difensore, ha articolato quattro motivi di ricorso: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ALaffermata esistenza della cosca MA, ALindividuazione di esso ricorrente quale protagonista delle intercettazioni, alla sua effettiva affiliazione;
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al principio di diritto, affermato dai giudici di merito, secondo cui la semplice affiliazione o la messa a disposizione a favore della cosca implichi un ruolo attivo e causalmente efficiente per la dinamica associativa, penalmente rilevante;
violazione di legge e vizio di motivazione per contrasto di giudicato tra la sentenza impugnata e quella emessa dal Gup presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 25/10/2000 di condanna di OM QU - "accusatore" del ricorrente quale affiliato del clan Zappia, cosca diversa e contrapposta a - quella dei MA e dei CI, con conseguente necessità di riscontro esterno delle dichiarazione di costui;
violazione di legge e convizio di motivazione riferimento alla - della pena, al diniego delle attenuanti generiche, aldeterminazione riconoscimento LLaggravante ex art. 416 bis comma 4 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. QUESTIONI COMUNI 1.1. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 491-496-526 COD. PROC. PEN. La difesa di alcuni ricorrenti ha dedotto la nullità della sentenza poiché basata sull'utilizzazione della perizia trascrittiva delle intercettazioni, perizia che non aveva mai trovato ingresso nel dibattimento in quanto: a) non vi era stato 8 accordo delle parti per l'inserimento del suddetto atto nel fascicolo dibattimentale;
b) la Procura non aveva fatto richiesta di inserimento nel fascicolo del dibattimento formato dal giudice LLudienza preliminare;
c) non era stato possibile porre le questioni preliminari, con conseguente lesione del diritto di difesa. La questione, pertanto, consiste nello stabilire «quali siano le conseguenze ove la perizia trascrittiva sia inserita tardivamente (ossia a dibattimento già aperto) e senza alcun contraddittorio, nel fascicolo del dibattimento». Il coacervo normativo al quale occorre far riferimento per risolvere la questione dedotta è costituito dagli artt. 268/7 (a norma del quale le trascrizioni, da espletarsi nel contraddittorio delle parti con le forme della perizia, sono inserite nel fascicolo per il dibattimento»), 431 (immediatamente dopo l'emissione che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento»), 491/1-2 cod. proc. pen. (le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento sono precluse se non sono proposte subito dopo compiute per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti» «salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento»). Chiara è quindi la sequenza processuale che il legislatore ha previsto: a) la trascrizione delle intercettazioni va disposta dal giudice, nel contraddittorio delle parti, con le forme della perizia;
b) una volta che la perizia sia stata espletata, e, subito dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, la suddetta perizia, nel contraddittorio delle parti, è inserita nel fascicolo per il dibattimento;
c) le questioni relative al suddetto inserimento devono essere proposte in limine litis, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento». Va subito osservato che tutta la sequenza processuale appena illustrata, trova la sua ratio nella tutela del diritto al contraddittorio che viene garantito attraverso la partecipazione delle parti - in due momenti: a) quello della perizia;
b) quello LLinserimento degli esiti della perizia nel fascicolo del dibattimento. Il diritto di difesa, poi, è ulteriormente rafforzato dalla possibilità, per le parti, di sollevare, in limine litis, ogni questione relativa ALinserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento. I principi di diritto che, poi, occorre tenere presenti sono i seguenti: a) la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione 9 4 h anticipata della prova stessa;
pertanto, il rinvio LLart. 268, comma 7, cod. ест proc. pen. ALosservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate»: ex plurimis, Cass. 13213/2016 Rv. 266775 (in motivazione); b) «La formazione del fascicolo per il dibattimento ha lo scopo di consentire una selezione degli atti e dei documenti che saranno conoscibili preventivamente dal giudice del dibattimento, ma non ha alcuna efficacia preclusiva nell'ambito del procedimento di ammissione della prova. Sicché le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, cui si riferisce la preclusione posta dALart. 491 cod. proc. pen., sono soltanto quelle intese ad ottenere l'esclusione di atti o documenti che si assumono erroneamente inseriti nel fascicolo;
mentre le questioni concernenti l'eventuale inclusione nel fascicolo di altri atti o documenti non rimangono in alcun modo precluse, come non rimangono precluse le ulteriori eventuali valutazioni del giudice circa l'ammissibilità della prova desumibile sia dagli atti inseriti nel fascicolo sia da atti che erroneamente non vi siano stati inseriti»: ex plurimis Cass. 5944/2000 Rv. 216121; Cass. 23246/2003 Rv. 225667; Cass. 1293/2004 Rv. 229985; c) «la formazione del fascicolo per il dibattimento in assenza del contraddittorio delle parti non comporta alcuna nullità, trattandosi di mera irregolarità sanabile con la proposizione delle relative questioni nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen., e, comunque, non preclude l'eventuale eccezione di inutilizzabilità di atti indebitamente inseriti nel fascicolo»: ex plurimis Cass. 32406/2015 Rv. 265293; Cass. 51740/2013, Rv. 258113; Cass. 19473/2007, Rv. 236633. Alla stregua di quanto finora detto si può quindi affermare che: a) la perizia trascrittiva deve essere considerata parte del fascicolo per dibattimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 268/7-431 cod. proc. pen., così come i files audio delle intercettazioni (in quanto atti irripetibili), che sono a disposizione della parti fin dal deposito presso l'ufficio del Pubblico Ministero ex art 268/4 cod. proc. pen. e, comunque, fin dal momento in cui sono depositati presso il giudice delle indagini preliminari;
b) in particolare, contro l'inserimento della perizia (nonché dei files audio), i difensori possono sollevare, anche tardivamente (e cioè anche oltre il limite temporale di cui ALart. 491/1 cod. proc. pen.) tutte le eccezioni ritenute opportune a ciò essendo legittimati dalla previsione di cui ALart. 491/2 cod. proc. pen. a norma del quale le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento possono essere sollevate anche successivamente h Р 10 ALaccertamento della costituzione delle parti ove tale possibilità sorga soltanto nel corso del dibattimento». Sul punto, invero, è stato osservato che «in tempi recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo». Per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre ALapplicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare»: SSUU 7697/2017 (§ 9). Sul punto, può, quindi, enunciarsi il seguente principio di diritto: «ove una perizia trascrittiva delle intercettazioni, disposta ex art. 268/7 cod. proc. pen. nel corso LLudienza preliminare, sia espletata successivamente ALudienza stabilita per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen., legittimamente è depositata nel corso del dibattimento sicchè essa, venendo a far parte del fascicolo per il dibattimento, è utilizzabile dal giudice per la propria decisione. Infatti, non è ipotizzabile alcuna violazione del diritto al contraddittorio e alla difesa per essere stata inserita senza alcun contraddittorio, in quanto il difensore che ne abbia interesse, può, ai sensi LLart. 491/2 cod. proc. pen., dedurre, anche tardivamente, tutte le questioni ritenute opportune sull'inserimento della medesima nel fascicolo del dibattimento». Quanto, infine ALeccezione secondo la quale la perizia non avrebbe potuto essere utilizzata perché il perito, nel dibattimento, non fu sentito ex art. 511 cod. proc. pen., deve ribadirsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale «in tema di intercettazioni telefoniche, non è inutilizzabile la trascrizione per il mancato preventivo esame dibattimentale della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice»: Cass. 2372/2009 Rv. 242583, avallata dalle SSUU n. 18268/2011 (§ 8) che hanno ribadito come la prevalente giurisprudenza, nell'ambito della concezione che esclude l'assimilabilità al perito del trascrittore di colloqui intercettati, esclude che quest'ultimo debba essere sottoposto a esame in dibattimento, sia perché si ritiene che il trascrittore non possa essere ragguagliato a un perito, sia in quanto l'art. 511 c.p.p., comma 3, condiziona ALesame del perito la lettura di una "relazione peritale", alla quale non potrebbe essere assimilata la trascrizione delle registrazioni (v. in particolare le già citate sentenze Sez. 5, Kalil, e Sez. 6, Scalise). Tale ultima osservazione, soprattutto, appare convincente, sicché deve ritenersi che non vi sia base normativa per condizionare la lettura delle registrazioni a un previo esame LLautore della trascrizione. Ciò tuttavia non toglie che tale soggetto possa 11 la h essere sempre sentito a chiarimenti circa le modalità impiegate ed i criteri seguiti nell'ambito della sua attività».
1.2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 268/7 COD. PROC. PEN. L'ulteriore questione processuale comune a più ricorrenti può essere enunciata nei seguenti termini: «se e in che limiti la perizia trascrittiva disposta dal giudice delle indagini preliminari nel corso LLudienza preliminare, sia utilizzabile anche nei confronti degli imputati che, avendo preferito di essere giudicati con il rito del giudizio immediato, ad essa non abbiano partecipato, ma il cui processo sia stato successivamente riunito a quello degli imputati che abbiano optato per il rito ordinario». La difesa sostiene che, essendosi il giudice LLudienza preliminare, con l'emissione del decreto di giudizio immediato, spogliato della competenza a decidere in ordine alla posizione degli imputati che avevano scelto di essere giudicati con il suddetto rito, la perizia trascrittiva benché utilizzabile nei confronti degli imputati che avevano optato per il rito ordinario - non avrebbe potuto, però, essere utilizzata, dal giudice del dibattimento, nei confronti degli imputati che venivano giudicati con il rito immediato. In punto di diritto, va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, se è ammissibile un processo con il quale contemporaneamente siano giudicati più imputati nei confronti dei quali siano adottati riti diversi, l'uno ordinario e l'altro speciale, in quanto tale possibilità non è espressamente vietata da alcuna specifica norma processuale, è anche vero che è pacifico il principio secondo il quale la coesistenza dei procedimenti comporta la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi: Cass. 16365/2012 rv. 252509; Cass. 35476/2016 rv. 268122. Orbene, trattandosi di procedimenti riuniti, è applicabile l'art. 270 cod. proc. pen. a norma del quale «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». Sul punto, questa Corte ha ripetutamente affermato che «ai fini della utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche effettuate in un altro procedimento, l'art. 270 cod. proc. pen., nel richiamare il rispetto delle disposizioni LLart. 268, commi sesto, settimo ed ottavo, non esige il rifacimento delle operazioni di trascrizione, risultando salvaguardate le prerogative della difesa attraverso il deposito nel procedimento "diverso" degli atti concernenti le intercettazioni»: Cass. 15328/2005 rv 231501; Cass. 27278/2013 rv. 255703. 12 Q la G Il suddetto principio di diritto, è stato così motivato: «L'art. 270 c.p.p. consente l'utilizzazione [ndr: delle trascrizioni disposte in altro procedimento] quando risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, presupposto pacificamente sussistente nel caso in esame. La stessa norma prevede inoltre che, ai fini della utilizzazione, debba essere rinnovato il deposito dei verbali e delle registrazioni presso l'autorità competente per il diverso procedimento, ma non prevede affatto che si debba procedere alla "perizia" delle trascrizioni delle intercettazioni, e cioè ad una nuova trascrizione delle stesse [....]. L'espressione "si applicano le disposizioni LLart. 268, commi 6, 7 e 8" ha una portata più limitata in relazione al diverso ambito di utilizzazione delle captazioni, nel senso che deve essere dato avviso ai difensori del deposito, della facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni;
inoltre le trascrizioni e le stampe debbono essere inserite nel fascicolo per il dibattimento, e i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su nastro magnetico. Non avrebbe alcun senso rifare tutte le operazioni di trascrizione delle intercettazioni, se non altro perché, a prescindere dALimpiego di ulteriori risorse economiche, si dovrebbe procedere ad una attività processuale del tutto superflua e, oltre tutto, contraria al principio di economia processuale». Di conseguenza, ove si sia proceduto al deposito degli atti concernenti le intercettazioni eseguite nell'altro procedimento, la difesa è messa nella condizione di esaminare gli atti relativi alle intercettazioni, di estrarre copia delle trascrizioni, di ascoltare le registrazioni e di ottenerne la trasposizione su nastro magnetico ecc.: pertanto, essendo state comunque garantite le prerogative della difesa, è da escludere che ne siano stati violati i diritti. Ne deriva che gli esiti delle intercettazioni eseguite nel diverso procedimento sono da ritenere pienamente utilizzabili nel presente processo. Ora, è del tutto intuitivo che, il suddetto principio, se vale fra procedimenti ontologicamente diversi, deve valere, a fortiori, nell'ipotesi in cui il procedimento come nel caso di specie - sia unico ab origine e sia separato (per poi essere nuovamente riunito) solo perché alcuni imputati, optando per il giudizio immediato, non partecipino ALudienza preliminare in cui sia dato l'incarico al perito per la trascrizione delle intercettazioni. Sul punto, quindi, deve affermarsi il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui un giudizio immediato sia riunito ad un giudizio ordinario, legittimamente può essere utilizzata, ex art. 270 cod. proc. pen., anche nei confronti degli imputati tratti a giudizio immediato, la perizia trascrittiva delle intercettazioni disposta nel corso LLudienza preliminare e valevole nei confronti degli imputati nei cui confronti sia stato emesso decreto che dispone il giudizio ordinario». 13 la 1.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 525 COD. PROC. PEN. La difesa di alcuni ricorrenti ha dedotto la nullità della sentenza poiché non vi sarebbe stata la rinnovazione degli atti a fronte del mutamento del collegio giudicante e per la partecipazione di un giudice onorario per alcune udienze istruttorie. Orbene la Corte di merito alle pagine da 77 a 80 LLimpugnata sentenza ha fornito un'incensurabile motivazione sul perché tali eccezioni non sono fondate richiamando anche condivisi principi di diritto di questa Corte. Nei ricorsi non si tiene assolutamente conto di tale motivazione e si reiterano le generiche questioni già ben risolte. Infatti la Corte di merito rileva che il Collegio di primo grado ha sempre disposto "la rinnovazione degli atti ai sensi e per gli effetti LLart. 190 bis del cod. proc. pen. mediante rinvio e lettura agli atti già assunti, ogni qualvolta mutava la composizione personale LLorgano giudicante". A pagina 78 della sentenza la Corte territoriale indica anche le date nelle quali veniva dichiarata la rinnovazione degli atti e si sottolinea che l'ultima dichiarazione di rinnovazione è del 29/09/2014, data dalla quale il Collegio non è più mutato nella sua composizione personale. Pertanto è evidente che seppure dovesse essere sfuggita in precedenza una dichiarazione di rinnovazione degli atti la dichiarazione di rinnovazione degli atti del 29/09/2014 effettuata dal Collegio che poi prenderà la decisione rende utilizzabili tutti gli atti già assunti. La Corte di appello rileva, poi, che nel caso di specie si procede per delitti indicati nell'art. 51, comma 3 bis, del c.p.p. e, dunque, osserva correttamente che la disciplina LLart. 190 bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dALart. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni "in dibattimento nel contraddittorio", è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione LListruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice (Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. dep. - 16/02/2006 - Rv. 233087; Sez. 6, Sentenza n. 20810 del 12/05/2010 Ud. - dep. 03/06/2010 - Rv. 247395; Sez. 1, Sentenza n. 48710 del 14/06/2016 Ud. - dep. 17/11/2016 - Rv. 268455). Il giudice di secondo grado evidenzia, inoltre, che "le parti non hanno peraltro mai richiesto di risentire i testi già escussi o prospettato tale necessità davanti al nuovo Collegio giudicante diversamente composto" (si veda pagina 78 impugnata sentenza). A tal proposito si deve rilevare che le Sezioni Unite (Sentenza n. 2 del 15/01/1999 Ud. dep. 17/02/1999 - Rv. 212395) hanno affermato che allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura 14 la delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali (si veda anche Corte Cost. 3 febbraio 1994 n. 17 e Corte Cost., 3 aprile 1996 n. 99). Sul punto la Corte di merito richiama, anche, il condiviso principio di questa Corte secondo il quale l'assunzione LLesame di persone che abbiano già reso dichiarazioni nei casi previsti dALart. 190 bis cod. proc. pen., non deve essere disposto solo perchè la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest'ultima l'onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti (Sez. 5, Sentenza n. 11616 del 30/11/2011 Ud. dep. 26/03/2012 Rv. 252299). Inoltre nella sentenza - - impugnata si sottolinea, anche, che questa Corte Suprema ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma primo LLart. 190-bis cod. proc. pen., per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui ALart. 51 comma terzo-bis del codice di rito, impone limiti ALammissibilità LLesame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti, atteso che il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, e si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da soggetto già debitamente esaminato e controesaminato dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate (Sez. 6, Sentenza n. 26119 del 09/05/2003 Ud. Rv.dep. 18/06/2003 - - 228301; Sez. 6, Sentenza n. 32803 del 11/05/2012 Ud. - dep. 21/08/2012 - Rv. 253412). Anche per quanto riguarda la partecipazione al Collegio di un giudice onorario la Corte territoriale ha ben evidenziato perché ritiene infondata l'eccezione; eccezione tra l'altro, mai proposta nel corso del giudizio di primo grado. Pure in questo caso i ricorrenti non prendono in considerazione quanto esposto dal giudice di merito e genericamente ripropongono la questione. Invero nella sentenza impugnata, a pagina 80, si evoca correttamente il consolidato e condiviso principio di questa Corte secondo il quale la partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale, non è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett.a) e 179, comma primo, cod. proc. pen., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice (Sez. 1, Sentenza n. 34141 del 15/07/2015 Cc. dep. 04/08/2015 Rv. 264587). Questa Corte ha, anche, affermato che - l'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce 15 la ALesercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 5, Sentenza n. 47999 del 27/05/2016 Ud. dep. 14/11/2016 Rv. - 268465). Nella motivazione della predetta sentenza si afferma: "sul punto, 4 correttamente la Corte territoriale ha escluso che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di nullità, in ciò conformandosi a quanto evidenziato da questa Corte, secondo cui l'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce ALesercizio delle funzioni del Tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 6, n. 7200 del 8/02/2013). Infatti, nel R.D. n. 12 del 1941, contenente l'ordinamento giudiziario, non vi è alcuna disposizione che vieti l'applicazione in supplenza di un giudice onorario al Tribunale in composizione collegiale, facendo riferimento l'art. 43 bis di tale R.D. ALesercizio delle funzioni del Tribunale in composizione monocratica. Il C.S.M., nelle varie delibere susseguitesi negli ultimi anni in tema di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, ha esplicitamente ammesso che "i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi" e l'eventuale mancata osservanza di quelle norme giammai potrebbe incidere sulla capacità del giudice e, dunque, sulla validità dei provvedimenti emessi. La trattazione, da parte del giudice onorario di un procedimento penale, diverso da quelli indicati dALart. 43-bis LLordinamento giudiziario, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (così, tra le tante, Sez. 1, n. del 04/02/2009, Fidone, Rv. 243142; Sez. 4, n. del 15/11/2006, Tamburello, Rv. 235544; Sez. 4, n. /06 del 14/12/2005, Iannacco, Rv. 233911)". E' evidente, infine, che ciò che rileva è che in ogni Collegio non vi sia più di un giudice onorario supplente;
ma nulla vieta che un giudice togato di un collegio venga sostituito in un'udienza da un giudice onorario supplente e in altra udienza da altro diverso giudice onorario supplente. Si deve, poi, osservare che in ogni caso il Collegio togato che ha poi deciso la causa in primo grado - come si è già detto in data 29/09/2014 ha dichiarato - la rinnovazione di tutti gli atti. E' evidente che tale rinnovazione coinvolge pure gli atti assunti dal Collegio integrato dal supplente Giudice onorario. Per tutte le ragioni sopra esposte è evidente che le doglianze di cui al punto 1.3. sono manifestamente infondate e generiche. 16 Я la M 1.4. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN Con rilievi generici i ricorrenti hanno eccepito la violazione di legge con riferimento ALapplicazione LLarticolo 416 bis del codice penale: le difese rimproverano ai giudici di merito di aver privilegiato una lettura della norma - quanto alle condotte partecipative - tesa a privilegiare l'avvenuta indicazione di uno status rispetto ad un'associazione priva di effettiva connotazione mafiosa. La censura, per quanto non si confronti adeguatamente con le ampie argomentazioni sul punto del Tribunale e della Corte territoriale, va esaminata sotto un duplice profilo. Un primo aspetto riguarda la questione della configurabilità del reato associativo in assenza di reati fine e della esteriorizzazione del cd. metodo mafioso;
questione sulla quale questa sezione della Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con giurisprudenza costante (da ultimo sent. n. 29850 del 18/05/2017 - dep. 15/06/2017, Barranca + altri). La ricostruzione sistematica LLargomento, nel variegato panorama giurisprudenziale, può prendere le mosse dalle motivazioni contenute nella sentenza di altra sezione di questa Corte (sez. 5 n.31666 del 03/03/2015 - dep. 21/07/2015 Rv. 264471) che ben evidenziava in premessa come il tema riguardi, in particolare, i presupposti necessari perché un gruppo criminale che si ispiri a sistemi organizzativi ed operativi di famigerate aggregazioni mafiose, operanti anche in altre aree geografiche, possa essere ricondotto ALalveo della previsione LLart. 416 bis c.p. L'implicazione pratica di siffatto interrogativo riguarda la c.d. mafia silente, espressione con la quale si allude ad organizzazioni criminali, dagli inconfondibili connotati mafiosi, che non si siano ancora manifestate ALesterno con le imprese delinquenziali in vista delle quali sono state concepite e, quindi, non abbiano avuto ancora modo di proiettare ALesterno la forza intimidatrice di cui sono capaci (tale non è, in ogni caso, la situazione in esame, per le ragioni che saranno evidenziate in seguito). Secondo un indirizzo interpretativo si reputa necessario che la neoformazione abbia manifestato ALesterno il modus operandi criminale prescelto, sì da ingenerare nell'ambiente circostante quell'alone di intimidazione, diretta conseguenza del vincolo associativo, e correlativamente la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, con la conseguente necessità di verificare, sul piano della realtà effettuale, la sussistenza dei connotati richiesti dalla formulazione LLart. 416 bis, comma terzo, cod. pen. (ex multis Sez. 6, n.30059 del 05/06/2014, Bertucca, Rv. 262398). In diversa prospettiva si sono poste altre decisioni secondo cui per l'integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso, che il legislatore ha configurato quale reato di pericolo, è sufficiente che il gruppo criminale 17 G la considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione e come tale sia percepito ALesterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori (Sez. 1 n. 5888 del 10/01/2012, Rv. Garcea, Rv 252418; Sez. 5, Sentenza n. 38412 del 25/06/2003, Di Donna, Rv. 227361). Il contrasto è stato tuttavia ritenuto solo apparente potendo non risultare tale ove sia possibile affermare che le oscillazioni interpretative (tra mera potenzialità ed attualità della forza intimidatrice) siano il risultato di una diversa individuazione del presupposto fattuale del relativo ragionamento: nella soluzione del quesito è dirimente cioè l'individuazione in concreto della natura della struttura associativa in questione e delle sue precipue connotazioni. A proposito della 'ndrangheta si è affermato (cfr. Cass. sez. 1, n. 31666/2015) che essa è, certamente, l'espressione di maggiore pericolosità della mafia;
che ha oramai travalicato i limiti LLarea geografica di origine, per diffondersi, con proprie articolazioni o ramificazioni, in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari od insensibili al condizionamento mafioso;
che ha acquisito un grado di diffusività talmente elevato che il messaggio - seppur adombrato della violenza (di quella specifica violenza di cui sono capaci le organizzazione mafiose) esprime un linguaggio universale da tutti percepibile, a qualsiasi latitudine;
che, in presenza di simile caratterizzazione delinquenziale, con confondibile marchio di origine, non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento od omertà; che l'immagine di una 'ndrangheta cui possa inerire un metodo "non mafioso" rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l' "in sè" della 'ndrangheta, mentre l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorteria;
che il baricentro della prova deve, allora, spostarsi sui caratteri precipui della formazione associativa e, soprattutto, sul collegamento esistente con l'organizzazione di base. In definitiva, il contrasto interpretativo al quale si è fatto cenno si risolve, secondo l'impostazione in esame, sul piano squisitamente probatorio, trattandosi di accertare, sulla base dei dati acquisiti, se in considerazione delle caratteristiche in concreto LLassociazione essa comprometta l'incolumità di coloro che risiedono in una determinata realtà geografica così estrinsecandosi la intimidazione del sodalizio ed il metodo mafioso. Si consideri altresì che con provvedimento del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 28/04/2015 a seguito di rimessione della questione alle - sezioni unite disposta con ordinanza della seconda sezione n. 15808 del 25/03/2015 - dep. 16/04/2015 - è stata esclusa la ravvisabilità di un contrasto 18 la giurisprudenziale in merito alla c.d. mafia silente e che la giurisprudenza successiva ha ritenuto (Cass. sez. 2 sent. n. 24851 del 04/04/2017 - dep. 18/05/2017 PG Genova c/ Garcea ed altri), in materia di cosche di 'ndrangheta, che ciò che rileva è la corretta valutazione delle evidenze probatorie secondo consolidate regole di inferenza logica nei termini evidenziati in precedenza. Nella fattispecie in esame la corte territoriale ha confermato l'accertamento del tribunale secondo cui, nell'ambito LLassociazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero, costituito da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia" - era operativa la cosca MA, attiva in SA MA di Taurianova ed in zone limitrofe, inserita nel territorio compreso nella fascia tirrenica della provincia reggina. Il quadro probatorio e le argomentazioni valutative (par.
2.3 e 6 della sentenza impugnata) non sono oggetto di specifica contestazione da parte dei ricorrenti. E' stato evidenziato che la cosca, a base prettamente familiare, con la fusione di nuove e durature alleanze tra i MA - OM ed i CI, presenta tutti i caratteri comuni alle società di 'ndrangheta, valorizzandosi a tal fine l'esperienza giudiziaria recente e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RA. Si tratta di società segrete, suddivise in rigidi rapporti gerarchici che si sviluppano su differenti livelli di conoscenze e di potere, così come emerso nella operazione Crimine, a base di sentenza di condanna assistita dal vaglio della cosa giudicata. Anche la locale di SA MA, con i MA OM CI, è dotata di rappresentatività presso la riunione periodica di 'ndrangheta di LS (cfr. intercettazioni indicate nella nota 8 pag. 83 della sentenza di appello). La - cosca inoltre, come tutte, è risultata bisognevole di manovalanza, cioè di picciotti di cui SA MA e LE MA non possono fare a meno per esigenze funzionali a garantire le azioni criminali di base e l'esecuzione di attività di vita quotidiana ed ordinaria per l'associazione; si caratterizza altresì per la presenza di figure tipiche delle doti di 'ndrangheta la santa, il picciotto, il camorrista, lo - sgarrista, il contabile, il capo società per la pratica diffusa di avere un mastro di giornata per la circolazione delle notizie, per le gelosie per l'acquisizione di gradi elevati in ragione anche di rivendicazioni patriarcali (progenie di uomini di onore;
puro sangue "malandrino"), per i rapporti con le cosche limitrofe secondo codici mafiosi di reciproca influenza e rappresentatività nei riti di affiliazione e di conferimento di nuove e prestigiose doti. Sarebbe pertanto sufficiente il riscontro LLinconfondibile marchio di origine 'ndranghetista, per ritenere sussistente la prova della capacità intimidatrice e 19 lo h della condizione di assoggettamento della locale popolazione e di omertà tipiche LLassociazione mafiosa (circostanza confermata dalla ritrattazione di testi e dai numerosi ripensamenti delle vittime di usura). Nel caso di specie tuttavia tale condizione ha avuto evidenti manifestazioni nella realtà effettuale trattandosi di cosca che praticava tradizionalmente il diritto di guardiania con decisioni in ordine alle controfferte dei taglieggiati, che era dedita ad estorsioni (come confermato dalle condanna LLOM per la condotta mafiosa estorsiva di cui al capo 12 delle imputazioni), che condizionava la politica locale (par.
2.3.7 della sentenza di appello), che era dedita ALesercizio abusivo del credito, avvalendosi della propria capacità di infiltrazione nel territorio e della forza di intimidazione promanante dal suo assetto tradizionale, dalla sua risalente presenza in zona, dalla rimodulazione di alleanze imposte dai legami familiari, dalla fama delinquenziale dei suoi stessi associati. Ulteriore aspetto comune è quello della identificazione dei caratteri tipici della partecipazione punibile, nel senso imposto dalla norma incriminatrice ("chiunque fa parte di una associazione di tipo mafioso"). Come accennato in precedenza, le difese censurano una lettura della norma quanto alle condotte partecipative tesa ad accontentarsi della avvenuta indicazione di uno status, in violazione degli arresti giurisprudenziali propensi a riconoscere la punibilità solo in presenza di un riconoscibile apporto effettivo alla vita LLassociazione. Tale aspetto involge la annosa questione dei requisiti minimi di riconoscibilità della condotta di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso. A partire dalla decisione Sez. I del 13.6.'87, ric. Altivalle si richiede per la punibilità LLagente a titolo di partecipazione la verifica dimostrativa della ricorrenza di un duplice aspetto: sul terreno soggettivo va riscontrata l'affectio societatis, ossia la consapevolezza e volontà del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati;
sul piano oggettivo, è da ritenersi che non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta «messa a disposizione» delle proprie energie (dato che ciò, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano dimostrativo, si porrebbe in insanabile contrasto con il fondamentale principio di materialità delle condotte punibili di cui ALart. 25 Cost.) va riscontrato in concreto il «fattivo inserimento» nell'organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione sia pure per indizi - di un «ruolo» svolto dALagente o comunque - di singole condotte che per la loro particolare capacità dimostrativa possano - essere ritenute quali «indici rivelatori» LLavvenuto inserimento nella realtà dinamica ed organizzativa del gruppo. 2 020 Я Così, ben può dirsi che tale «inserimento» prescinde da formalità o riti che lo ufficializzino, potendo risultare per facta concludentia, attraverso cioè un comportamento che sul piano sintomatico sottolinei la partecipazione, nel senso della norma, alla vita LLassociazione (v. Sez. I n. 1470 del 11.12.2007, Addante, rv. 238839 ove si ribadisce che la partecipazione alla associazione di stampo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali - sulla base di attendibili regole di esperienza - possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, purchè si tratti di indizi gravi e precisi). Se, infatti, le condotte di promozione, direzione, organizzazione (co.2 della disposizione incriminatrice) offrono già sul piano intrinseco un più elevato grado di tassatività descrittiva che ricade favorevolmente nell'analisi dei materiali cognitivi, la semplice condotta partecipativa è esposta ad oscillazioni di riconoscibilità concreta, dovute: a) alla diversa «carica indicativa» LLelemento di conoscenza emerso dal processo;
b) alla ricostruzione giuridica del miminum della partecipazione punibile nel senso tipico previsto dalla norma incriminatrice. in larga misura le diverse interpretazioni giurisprudenziali Da ciò derivano - - sul punto in esame, posto che lì dove si adotti una linea interpretativa basata sulla punibilità del semplice accordo di ingresso (cd. tesi del modello organizzatorio) cui non seguano indicatori di effettiva attivazione (in una qualsiasi forma) del soggetto formalmente entrato nel gruppo (in tal senso, v. Sez. IV n. 2040 del 27.8.1996, ric. Brusca rv 206319; Cass. 27394/2017 riv 271169) si finisce con il ritenere integrata la fattispecie anche in rapporto alla prova di tale evento (comunque acquisita), mentre lì dove si ritenga che la punibilità sia correlata alla prova LLavvenuta e costante (almeno in un dato tempo) attivazione del soggetto (cd. tesi causale) può ritenersi necessario l'accrescimento a fini di affermazione della responsabilità - del substrato - cognitivo, tale da far desumere, al di là di ogni ragionevole dubbio (in applicazione, dunque, della regola di giudizio processuale di cui ALart. 533 cod. proc. pen.) che il soggetto non soltanto sia stato formalmente invitato a far parte (ed abbia accettato l'invito) ma abbia concretamente agito a beneficio della organizzazione. Sul punto, le (generiche) osservazioni delle difese non colgono tuttavia nel segno. Affiliarsi formalmente, infatti, vuol dire mettersi "a disposizione" degli interessi LLassociazione mafiosa, a tempo indeterminato;
condotta che, in sé considerata, accresce le potenzialità LLorganizzazione criminale e, di conseguenza, l'effetto di intimidazione che promana dalla stessa. Tale conclusione trova riscontro nel tradizionale e maggioritario indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte. 21 la Sin dagli anni 90 si è sostenuto infatti che ai fini LLaffermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione ad una organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni LL art. 416 bis cod. pen. (Cass. Sez. 1, Sent. n. 6992 del 30/01/1992 - dep. 16/06/1992 - Rv. 190658). Ancora più esplicita la successiva pronuncia (Cass. sez. 4, sent. n.2040 del 27/08/1996 dep. 18/11/1996 Rv. 206319) che ha stabilito che nell'assunzione della qualifica di uomo d'onore significativa non già di una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale affiliazione alla cosca mercè apposito rito (la cosiddetta "legalizzazione") va ravvisata non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo causale che, seppur mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri. Ed ancora (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5343 del 28/01/2000 dep. 06/05/2000 - Rv. 215907): nell'assunzione della qualifica di "uomo d'onore" va ravvisata non tendenzialmente permanente e soltanto l'appartenenza - difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri. Ed invero se la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso LLassociazione di tipo mafioso - che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la 22 a la h volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano il detto contributo può essere costituito anche- dalla dichiarata adesione ALassociazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d'onore, ai fini anzidetti (conf. Cass. sez. 1, sent. n. 16126 LL01/03/2002 - dep. 30/04/2002 Rv. 221312; Sez. 5, - sent. n. 36451 del 24/06/2004 - dep. 15/09/2004 - Rv. 230241). Ed in tempi più recenti si è ribadito che ai fini LLintegrazione della condotta di partecipazione ALassociazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione ALassociazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire quale "uomo d'onore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23687 del 03/05/2012 dep. 14/06/2012 Rv. 253222 in motivazione si è precisato che la qualità di "uomo d'onore" non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto;
l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio;
Cass. 27394/2017 cit.; Cass. 56088/2017 riv 271698). La conferma di tale conclusione può rinvenirsi anche nella giurisprudenza delle sezioni unite allorchè si è ribadito che la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, purchè si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio...l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore"...idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dALimputazione (Cass. sez. un. sent. n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005 - Rv. 231670). Né si può interpretare l'art. 416 bis cod. pen. alla stregua LLart. 2 della Decisione quadro n.2008/841/GAI nella parte in cui prevede la punibilità di chi "partecipi attivamente alle attività criminali LLorganizzazione", trattandosi di atto atipico di indirizzo LLUnione Europea (abolito con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009), finalizzato ad ottenere che tutti gli stati membri adottassero le misure necessarie per far sì che sia considerato reato 23 c la h "l'organizzazione criminale", obiettivo estraneo ALItalia che aveva già disciplinato la materia e non era quindi vincolata ad un risultato da raggiungere. In realtà la semplice affiliazione ad un'associazione criminale implica di per sé una "partecipazione attiva" alla vita associativa e la sua punibilità appare del tutto coerente con i principi costituzionali del nostro ordinamento (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 331/1991 in tema di reati di pericolo presunto); l'accezione del termine "partecipare" implica infatti prendere parte attiva, con il proprio contributo, ad un'attività svolta da più persone con un contributo che, sotto il profilo giuridico, può anche essere di sola adesione morale (ex multis Cass. 7643/2015 rv. 262310). Non sono quindi in alcun modo fondate le doglianze dei soggetti raggiunti da precise indicazioni probatorie circa l'avvenuto conferimento di una dote di 'ndrangheta posto che in tal caso l'applicazione della massima di esperienza per cui il conferimento di tale riconoscimento implica l'avvenuta attivazione in ambito associativo, con pieno merito della persona destinataria, non soltanto non risulta contraddetta dAListruttoria ma è apparsa pienamente confermata. Si tratta, pertanto, di un indicatore fattuale ampiamente idoneo al fine di ritenere congruamente dimostrata la consistenza LLapporto reso dal soggetto già formalmente affiliato e dunque la sua partecipazione ALorganismo oggetto di analisi. Tale conclusione tuttavia va estesa anche ALaffiliazione perché il semplice giuramento di adesione consapevole al gruppo dimostra la disponibilità ad offrire al gruppo il proprio contributo alla vita LLente sì da ampliarne le potenzialità operative sul piano criminale, per le ragioni evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità citata in precedenza. Il Tribunale di Palmi e la Corte di Appello di Reggio Calabria hanno mostrato correttamente di aderire a tale impostazione non solo in termini generali ma nell'analisi anche delle posizioni dei singoli imputati, ravvisando gli elementi costitutivi del delitto di cui ALart. 416 bis cod. pen. anche a carico di soggetti che occupavano il gradino più basso nella gerarchia della 'ndrangheta.
1.5. L'AGGRAVANTE DELLA NATURA ARMATA DELL'ASSOCIAZIONE Infine, quanto alla natura armata LLassociazione, entrambi i giudici di merito l'hanno desunta da sette intercettazioni (cfr pag. 86 ss della sentenza impugnata). La Corte, dopo avere passato in rassegna il contenuto delle suddette intercettazioni, ed averle commentate, così conclude: in sostanza, le conversazioni rispecchiano una tale attitudine LLOM QU, ma anche dei suoi accompagnatori, come del capo 'ndrina GI AN, come dei potenziali rivali, in occasioni di scontri con consorterie avversarie, a dare per 24 я лаو scontato e ad ostentare la possibilità ritenuta pacifica di fare ricorso ad armi da fuoco (come pistole) ed ordigni di varia natura, che lascia ipotizzare con pacifica certezza che la cosca possa di tali strumenti di morte pacificamente approvvigionarsi o venirne in possesso. Peraltro la dimestichezza al loro uso appare così naturale per l'OM che gli altri associati non possono non rendersene conto, approfittando di queste sue risorse "criminali" per implementare l'efficacia della coartazione implicita derivante dal vincolo mafioso che li accomuna tutti. Ciò anche senza ricordare, ancorchè si tratti di dato di partenza non meno pregnante, che la cosca dei CI adesso alleata a stretta mandata con quella dei MA OM, anche per le acquisite affinità e per i riti di affiliazione consumati, storicamente risulta assistita dalla capacità di agire "armata", come le tragiche esperienze della strage di AZ dimostrano. Vi sono dunque le condizioni per ritenere che si tratti di cosca armata». Sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato che sussiste la circostanza aggravante prevista dALart. 416 bis, comma quarto, cod. pen., là dove il singolo partecipe sia consapevole del possesso di armi da parte di anche solo uno tra associati ovvero non conosca tale circostanza per colpa, essendo fatto notorio non ignorabile che la camorra sia un'associazione criminale armata (Sez. 2, Sentenza n. 31541 del 30/05/2017 Ud. dep. 26/06/2017 - Rv. - 270467; è evidente che lo stesso principio applicato nella massima che precede per la camorra sia valido anche per la 'ndrangheta come confermato nella sentenza Sez. 1, Sentenza n. 44704 del 05/05/2015 Ud. - dep. 09/11/2015 - Rv. 265254;). Inoltre in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, quale desumibile ad esempio dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 1, Sentenza n. 14255 del 14/06/2016 Ud. dep. 23/03/2017 - Rv. 269839).
2. I SINGOLI RICORSI 1. RICORSO PANUCCI EP 1.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN. Con i primi due motivi - illustrati supra in parte narrativa sub §§ 1.1.-1.2. la difesa contesta, sostanzialmente, che via sia alcuna prova che il ricorrente fosse un capo della cosca mafiosa. 25 la M La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata essendo generica ed aspecifica rispetto alla motivazione addotta da entrambi i giudici di merito. La posizione del ricorrente è trattata dal tribunale a pag. 157 ss, mentre la Corte Territoriale se ne occupa a pag. 100 ss. Le prove a carico del ricorrente evidenziate da entrambi i giudici di merito, sono costituite: - dalle stesse affermazioni "confessorie" captate ripetutamente nel corso delle intercettazioni, in cui il ricorrente: dichiarava, apertis verbis, la sua intraneità alla cosca;
si vantava di aver partecipato «ad un importante summit con i vertici della 'ndrangheta di Rizziconi, unitamente a MA LE»; si preoccupava degli equilibri criminali della zona;
raccoglieva le lamentele LLOM QU sulle cose che, ad avviso di costui, non andavano bene nella cosca;
consigliava il comportamento da tenere in episodi tipicamente mafiosi: si legga l'episodio LLestorsione compiuta da OM QU in danno di tale UR, in cui il AN, al quale il suddetto OM aveva chiesto consigli su come comportarsi per piegare la resistenza della vittima, gli aveva suggerito di compiere, per l'intanto, un semplice "avvertimento" ossia di collocare, presso il locale della vittima, una "bumbiceda" (ndr. una piccola bomba) “non tanto grande, per sfregio"; era il referente per gli "affari importanti" della cosca: si legga l'episodio in cui l'OM QU caldeggia al ricorrente l'ingresso nella cosca di un suo protetto, tale FA VA;
dalla circostanza che il ricorrente, nelle intercettazioni captate fra i sodali della cosca (OM QU, MA QU, MA GI) era indicato, con riverenza, come il "referente" della 'ndragheta nella zona di S. MA, in grado, ove avesse voluto di "aprire ogni porta" (così si esprimeva OM QU in una conversazione con MA GI intercettata il 31/08/2011, n. 2579 delle ore 19.56); dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RA che, pur facendo parte di un'altra cosca mafiosa insediata in una zona limitrofa, aveva sostanzialmente riferito che il AN ed il ER erano i maggiorenti della cosca di san MA, ed addirittura presenti alle cerimonie di conferimento di cariche»: la Corte, spiega le ragioni per cui il suddetto collaboratore doveva essere ritenuto attendibile sia intrinsecamente (pag. 107) sia estrinsecamente (le dichiarazioni si riscontrano con il contenuto delle intercettazioni). Alla stregua delle suddette risultanze probatorie, la Corte Territoriale non ha mostrato dubbio alcuno nel ritenere «il quadro probatorio che sorregge la posizione di AN GI solido e sostanzialmente inattaccabile, al punto 26 a la M che lo stesso atto di appello resta generico e lambisce pochi aspetti della sentenza impugnata e non il nucleo centrale degli elementi posti a carico LLappellante». Ciononostante, la Corte Territoriale ha avuto cura di prendere in esame le censure dedotte (in pratica, la sola circostanza che il ricorrente era giunto incensurato fino ad età avanzata: pag. 105) nonché la tesi difensiva prospettata dallo stesso ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee (cioè che il contenuto delle intercettazioni trovava spiegazione nel fatto che egli era stato il titolare di fantomatica cooperativa agricola: pag. 104), disattendendole con una ragionamento logico, congruo e coerente con le evidenziate emergenze processuali. In questa sede, non può che ripetersi quanto già stigmatizzato dalla Corte Territoriale: la difesa, infatti, per confutare la motivazione addotta dalla Corte territoriale è ricorsa alla nota tecnica retorica del frazionamento degli indizi al fine di meglio confutarli. Ma, come questa Corte ha reiteratamente sostenuto, deve escludersi la possibilità di «un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonchè i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» (Cass. pen., sez. 6^, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789) e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099). Invero, la difesa, non ha speso una sola parola per confutare il complessivo quadro probatorio che era risultato dalla lettura congiunta dei numerosi indizi evidenziati da entrambi i giudici di merito, indizi tutti univoci e convergenti nel senso sostenuto dalla tesi accusatoria che, quindi, aveva trovato un'ampia conferma in sede dibattimentale. Alle frammentate, isolate e marginali censure dedotte in questa sede è, quindi, sufficiente così replicare: non è vero che la motivazione si basa solo sulle dichiarazioni dello RA;
al contrario, le suddette dichiarazioni sono state utilizzate da entrambi i giudici di merito solo come residuale riscontro ad un quadro probatorio già di per sé univoco, così come non è vero che il collaboratore non sia stato sottoposto al vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca (cfr pag. 107); erroneamente, la difesa invoca un preteso travisamento della prova: quanto ALutilizzo LLintercettazione n. 606, non risulta che la Corte 27 a la l'abbia inserita fra il materiale probatorio di valenza determinante a carico del ricorrente: cfr pag. 105 ss in cui si legge il paragrafo intitolato "La valutazione della Corte" in ordine alle risultanze probatorie;
quanto ai servizi di osservazione, videoriprese ed intercettazioni inter alios'> in cui il AN viene nominato per nome e cognome (pag. 105), con tutta evidenza la Corte si riferisce al materiale probatorio indicato a pag. 6 della sentenza nel paragrafo intitolato "materiale probatorio utilizzato dal tribunale"; infine la vicenda LLaffiliazione di VA FA impetrata da OM nell'intercettazione n. 706 del 10 aprile e che si legge a pag. 101 della sentenza ha una valenza probatoria perché indica che, senza il consenso del AN, non era possibile che un terzo potesse entrare a far parte della cosca.
1.2. LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 491-496-526 COD. PROC. PEN. La difesa del AN ha dedotto la nullità della sentenza «poiché basata su un atto giuridicamente inesistente» (pag. 15 ricorso), ossia sull'utilizzazione della perizia trascrittiva delle intercettazioni, perizia che non aveva mai trovato ingresso nel dibattimento in quanto: a) non vi era stato accordo delle parti per l'inserimento del suddetto atto nel fascicolo dibattimentale;
b) la Procura non aveva fatto richiesta di inserimento nel fascicolo del dibattimento formato dal giudice LLudienza preliminare;
c) non era stato possibile porre le questioni preliminari, con conseguente lesione del diritto di difesa. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. In punto di diritto, si rinvia a quanto illustrato supra al § 1.1. In punto di fatto, va premesso che: nel corso LLudienza preliminare del 21/11/2012, il giudice, ex art. 268/7 cod. proc. pen., conferì mandato ad un perito al fine di procedere alla trascrizione di alcune conversazioni ambientali: la perizia fu svolta nel regolare contraddittorio delle parti avendo le medesime «partecipato ALudienza di conferimento LLincarico peritale [....] con versamento presso il perito dei file audio e di quanto necessario per l'ascolto>>: pag. 80 sentenza impugnata;
la suddetta perizia venne depositata presso il tribunale dopo il decreto di rinvio a giudizio e cioè «il 21/05/2013, appena ALinizio LLattività istruttoria, in cui era ancora in corso la deposizione del primo teste del processo: il tenente CA» (pag. 80 sentenza impugnata); nel corso LListruttoria dibattimentale, furono sentiti come testi sulle intercettazioni i verbalizzanti i quali ne riferirono il contenuto (pag. 81); nessuna eccezione fu mai sollevata dalle difesa nel corso del dibattimento di primo grado (pag. 81 sentenza impugnata). a la 28 Orbene, nel caso di specie, il diritto al contraddittorio, relativo alla partecipazione alla perizia, è stato pacificamente rispettato. La perizia, una volta espletata, avrebbe dovuto essere inserita nel fascicolo per il dibattimento secondo le modalità previste dALart. 431 cod. proc. pen.: modalità non seguita perché, evidentemente, fu depositata successivamente ALudienza tenutasi ex art. 431 cod. proc. pen. Contro l'inserimento della perizia (nonché dei files audio), i difensori avrebbero potuto sollevare, anche tardivamente (e cioè anche oltre il limite temporale di cui ALart. 491/1 cod. proc. pen.) tutte le eccezioni ritenute opportune a ciò essendo legittimati dalla previsione di cui ALart. 491/2 cod. proc. pen. a norma del quale le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento possono essere sollevate anche successivamente ALaccertamento della costituzione delle parti ove tale possibilità sorga «soltanto nel corso del dibattimento». Sennonchè, nulla di tutto questo risulta essere stato fatto in quanto l'eccezione si è risolta, a ben vedere, in una sterile doglianza su una pretesa compressione del diritto di difesa (però, inesistente, per quanto detto) e su una pretesa illegittima acquisizione (anch'essa inesistente perché, come si è illustrato, la perizia e, a fortiori, i files audio, dovevano considerarsi far parte del fascicolo del dibattimento). Infatti, al di là della deduzione del solo vizio formale, lo stesso ricorrente non ha dedotto alcuna ragione per la quale, nella specie, la sanatoria LLeccepito vizio non fosse possibile: il che rende, sotto l'evidenziato profilo, la censura generica dovendosi ribadire che il diritto alla difesa e al contraddittorio era sempre stato rispettato in quanto il difensore: a) partecipò alla perizia;
b) venne a conoscenza che la suddetta perizia, essendo stata espletata, era stata depositata e, quindi, inserita nel fascicolo per il dibattimento;
c) i files audio erano a disposizione delle parti fin dal deposito presso l'ufficio del Pubblico Ministero ex art. 268/4 cod. proc. pen. e, comunque, quando furono depositati presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari e quando furono consegnati al perito per la trascrizione;
d) nonostante avesse avuto il diritto di sollevare, una volta che la perizia era stata depositata, tutte le questioni ritenute opportune sull'inserimento della medesima nel fascicolo per il dibattimento, nulla ritenne di eccepire per tutto lo svolgimento del dibattimento nel corso del quale il contraddittorio fu ampiamente attivato anche sulle suddette intercettazioni (cfr ad es. pag. 14 ss della sentenza di primo grado in cui il tribunale riporta la dichiarazione testimoniale del Ten. CA). Di poco momento, infine, deve ritenersi anche l'eccezione secondo la quale la perizia non avrebbe potuto essere utilizzata perché il perito, nel dibattimento, 0 Q 2 29 non fu sentito ex art. 511 cod. proc. pen.: sul punto, è sufficiente il richiamo del consolidato principio di diritto enunciato da Cass. 2372/2009 Rv. 242583 cit.
2. RICORSO MA IC 2.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN. Con il primo motivo del ricorso illustrato supra in parte narrativa sub § 2.1. la difesa contesta, sostanzialmente, che via sia alcuna prova che il ricorrente fosse un capo della cosca mafiosa. La censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata essendo generica ed aspecifica rispetto alla motivazione addotta da entrambi i giudici di merito. La posizione del ricorrente è trattata dal tribunale a pag. 161 ss, mentre la Corte Territoriale se ne occupa a pag. 110 ss. La Corte ha confermato la responsabilità LLimputato, osservando, riassuntivamente, che la medesima «si fonda su intercettazioni in cui l'odierno appellante è protagonista (una durante le investigazione del 28 maggio 2011 progr, 1394 e numerose altre durante la sua carcerazione che confermano a pieno titolo il ruolo dallo stesso avuto rispetto alla vicenda processuale che lo riguarda), oltre che numerose altre in cui lui viene citato da terzi (i vári OM QU, MA QU, ma non solo MA RA GI, detto CI ZZ, AN GI, ER AE) che gli attribuiscono il ruolo di capo società, che già traspare a pieno titolo dalle intercettazioni a contenuto confessorio a cui egli partecipa». La Corte, poi, confuta gli argomenti difensivi dedotti con i motivi di appello (pag. 123 ss), dopo avere illustrato e commentato il contenuto delle numerose intercettazioni che delineano, in modo chiaro ed inequivoco, il ruolo di capo (sebbene malvisto e mal sopportato dagli altri componenti della cosca) LLassociazione criminale. Quanto alla censura dedotta in questa sede, resta ben poco da dire se non ripetere, mutatis mutandis, quello che già si è detto in relazione alla posizione del AN: la censura è manifestamente infondata perché generica ed aspecifica, sia perché si basa su frammentati, isolati e marginali argomenti difensivi del tutto scollegati dalla complessiva motivazione addotta dalla Corte, sia perché meramente reiterativa della medesima tesi difensiva dedotta in appello ma disattesa con motivazione congrua e logica, e, quindi, incensurabile in questa sede dalla Corte Territoriale.
2.2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS/4 COD. PEN. La censura è manifestamente infondata in quanto, da un controllo LLatto di appello, è risultato che non era stato proposto alcun motivo relativo 30 Я ALinsussistenza LLaggravante delle armi di cui al comma quarto LLart. 416 bis cod. pen. (cfr anche pag. 70 della sentenza impugnata in cui la Corte, nel riportare i motivi di impugnazione non cita quello proposto in questo grado). Trattandosi di una quaestio facti dedotta per la prima volta in questa sede di legittimità, la medesima non può essere scrutinata.
2.3. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 62 BIS COD. PEN. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 178 sentenza impugnata) è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
2.4. In conclusione il ricorso proposto da MA LE deve essere dichiarato inammissibile in quanto tutti i motivi dedotti sono, per le ragioni illustrate, manifestamente infondati.
3. RICORSO OM PA 3.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 268/7 COD. PROC. PEN. La difesa del ricorrente, in punto di fatto, ha premesso quanto segue. L'imputato, ricevuta la notifica per l'udienza preliminare del 30/10/2012, a mezzo del suo difensore nonché procuratore speciale, rinunciava alla suddetta udienza e chiedeva, ex artt. 419/5-453/3 cod. proc. pen., che il giudizio proseguisse nelle forme del giudizio immediato. Il giudice LLudienza preliminare emanava decreto di giudizio immediato in data 06/11/2012 per l'udienza del 24/01/2013. Successivamente, nel corso LLudienza preliminare che si era tenuta per gli altri imputati, in data 21/11/2012, disponeva la perizia trascrittiva delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini preliminari. Alla stregua di tali fatti, la difesa ha, quindi, dedotto che, essendosi il giudice LLudienza preliminare spogliato della competenza a decidere in ordine alla posizione LLimputato, avendo emesso decreto di giudizio immediato, non poteva disporre la perizia trascrittiva né, tantomeno, la suddetta perizia, una volta che era stata depositata in tribunale, avrebbe potuto essere utilizzata nei confronti LLimputato. 31 In punto di diritto, la questione va disattesa alla stregua delle considerazioni illustrate supra al § 1.2. Peraltro, la censura va disattesa anche in punto di fatto. Va, infatti, rilevato che come si evince dalla sentenza di primo grado - nel corso del dibattimento fu escusso come teste il ten. dei Carabinieri CA, ossia colui che aveva partecipato a tutte le indagini e che, in tale sua qualità, riferi, in modo analitico e particolareggiato, sul contenuto delle intercettazioni ritenute probanti dei singoli reati. In particolare, la Corte di Appello, ha richiamato ed indicato come fonti di prova, le intercettazioni nn. 757, 348, 419, 1394, 2579, 341, 843 (per il reato associativo di cui al capo sub 1: pag. 125 ss sentenza impugnata); 625 (per il delitto di porto e detenzione di un'arma da sparo di cui al capo sub 3: pag. 28 sentenza); 117, 123, 127, 128, 129, 130, 138 (per il delitto di estorsione di cui al capo sub 12: pag. 53 ss della sentenza impugnata). Orbene, su tutte le suddette intercettazioni, il teste CA ha riferito in modo analitico: cfr pag. 14 ss in cui il tribunale richiama e riassume proprio le suddette intercettazioni sul cui contenuto aveva riferito il suddetto teste. Procedura questa del tutto legittima laddove si consideri che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte «in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma primo, cod. proc. pen. non richiama la previsione LLart. 268, comma settimo, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dALart. 178 cod. proc. pen.»>: Cass. 13463/2013 rv 254910; Cass. 25806/2014 rv 259675; Cass. 13213/2016 rv. 266775. E' chiaro, a questo punto, che la censura, nei termini in cui è stata dedotta - al di là di essere manifestamente infondata già in diritto lo è anche in fatto, - essendo generica ed aspecifica. Invero, la difesa, al fine di inficiare la motivazione della sentenza impugnata, avrebbe dovuto dimostrare - allegando i verbali delle dichiarazioni rese dal teste e raffrontandoli con quelle parti della perizia in cui erano state trascritte le intercettazioni su cui il teste aveva riferito che entrambi i giudici di merito - avevano utilizzato e fatto leva - ai fini della prova dei reati addebitati ALimputato - su fatti decisivi non riferiti dal teste CA, avendoli attinti direttamente ed esclusivamente dalla perizia il cui contenuto era quindi, diverso e/o ulteriore rispetto a quello della suddetta testimonianza. 32 Il che non risulta essere stato fatto non solo in questo grado di giudizio, ma anche nel giudizio di appello in cui è la stessa difesa come si evince dalla lettura dei motivi dedotti in quella sede che si è avvalsa della perizia per - confutare gli argomenti addotti dal tribunale. Infine, come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 81-82), il tribunale aveva proceduto "ALascolto diretto" dei files audio: il che depotenzia ulteriormente la censura, essendo pacifico che la prova è costituita dai files audio (e non dalla perizia) che il giudice, ovviamente, ben può ascoltare direttamente. Sul punto, la difesa ha taciuto, sicchè anche sotto questo pur residuale profilo, la censura va dichiarata manifestamente infondata.
3.2. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 416 BIS COD. PEN. Come risulta da quanto illustrato supra in parte narrativa ai §§ 3.2.-3.5., la difesa ha articolato la censura sotto i seguenti profili: a) mancanza di prova in ordine alla sussistenza della cosca mafiosa di cui il ricorrente farebbe parte;
b) carenza di prova sia sotto il profilo materiale che psicologico LLappartenenza del ricorrente alla cosca mafiosa;
c) insussistenza LLaggravante di cui al quarto comma LLart. 416 bis cod. pen. Tutte le suddette censure sono manifestamente infondate essendo del tutto generiche ed aspecifiche. Quanto alla sussistenza ed ALoperatività della cosca mafiosa "MA", senza ulteriore commento stante anche l'assoluta genericità della censura dedotta- si rinvia alla lettura sia della sentenza di primo grado (pag. 34 ss) che di quella impugnata (pag. 9 ss;
pag. 82 ss), in cui, con un profluvio di argomenti e di riscontri fattuali, entrambi i giudici di merito hanno dimostrato la palese infondatezza della tesi difensiva. Alla stessa conclusione deve pervenirsi circa l'appartenenza del ricorrente alla cosca mafiosa: sul punto, è sufficiente richiamare sia i solari ed autoevidenti colloqui intercettati in cui è lo stesso OM QU che afferma di far parte di una delle cosche della mafia locale;
che si mostra perfettamente addentro alle dinamiche interne della cosca;
che chiede l'intercessione del AN per far entrare nella cosca un proprio protetto sia la vicenda LLestorsione in danno LLUR che fu perpetrata con modalità tipicamente mafiose. Infine, quanto alla natura armata LLassociazione, entrambi i giudici di merito l'hanno desunta da sette intercettazioni (cfr pag. 86 ss della sentenza impugnata). 33 в 100 La Corte, dopo avere passato in rassegna il contenuto delle suddette intercettazioni, ed averle commentate, così conclude: in sostanza, le conversazioni rispecchiano una tale attitudine LLOM QA, ma anche dei suoi accompagnatori, come del capo 'ndrina GI AN, come dei potenziali rivali, in occasioni di scontri con consorterie avversarie, a dare per scontato e ad ostentare la possibilità ritenuta pacifica di fare r!corso ad armi da fuoco (come pistole) ed ordigni di varia natura, che lascia ipotizzare con pacifica certezza che la cosca possa di tali strumenti di morte pacificamente approvvigionarsi o venirne in possesso. Peraltro la dimestichezza al loro uso appare così naturale per l'OM che gli altri associati non possono non rendersene conto, approfittando di queste sue risorse "criminali" per implementare l'efficacia della coartazione implicita derivante dal vincolo mafioso che li accomuna tutti. Ciò anche senza ricordare, ancorchè si tratti di dato di partenza non meno pregnante, che la cosca dei CI adesso alleata a stretta mandata con quella dei MA OM, anche per le acquisite affinità e per i riti di affiliazione consumati, storicamente risulta assistita dalla capacità di agire "armata", come le tragiche esperienze della strage di AZ dimostrano. Vi sono dunque le condizioni per ritenere che si tratti di cosca armata». Alla stregua della suddetta motivazione è del tutto evidente come la censura dedotta peraltro in termini probabilistici sia non solo generica ma anche aspecifica e contraddetta dalla stessa "viva voce" LLimputato. 3.3, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2-4-7 L. 895/1967 Si tratta LLepisodio descritto al capo d'imputazione sub 3) e ritenuto provato da entrambi i giudici di merito sulla base di una intercettazione nel corso della quale lo stesso ricorrente riferiva a tale CO che, nel corso di un litigio avuto con il proprio fratello, era stato solo grazie ALintervento della madre che, essendosi frapposta fra lui ed il fratello, gli aveva impedito "una scaricata di trentotto". La difesa, con i motivi di appello, aveva sostenuto che si trattava, in pratica di una millanteria e di una frase con la quale il ricorrente aveva enfatizzato il suo carattere irruento. Ma, la Corte, dopo averla presa in esame (pag. 28), l'ha puntualmente disattesa con motivazione congrua, logica e coerente e, quindi, incensurabile. In questa sede, la difesa si è limitata a reiterare la suddetta tesi difensiva ma senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà: di conseguenza, la censura va ritenuta manifestamente infondata. Manifestamente infondata è anche l'eccezione di prescrizione. La Corte Territoriale (pag. 130), ha disatteso la suddetta eccezione adducendo la seguente testuale motivazione: «la condotta peraltro non è 34 9 10 1la prescritta perché anche se la detenzione del revolver fosse certa solo fino al 7.11.2008, epoca nella quale la mamma LLimputato mori (anche se non risulta in alcun modo che egli se ne sia disfatto dopo l'uso dichiarato nella intercettazione in relazione ALepisodio della lite con il fratello O" a cui assistette la loro madre), essendo comunque l'Hanornan raggiunto da sussistente e già ritenuta recidiva reiterata e specifica (vantando tra i suoi precedenti definitivi, insieme ad altri, una condanna definitiva per detenzione illegale di armi clandestine irrevocabile nel 1999 sentenza sub 3 del casellario, oltre che il precedente per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, già più volte citato) la prescrizione interrotta è pari ad anni dieci (anni sei aumentati di due terzi), sicchè il reato non si è affatto estinto per prescrizione». In questa sede, la difesa ha obiettato che, poiché non era emerso l'epoca del litigio il principio del favor rei avrebbe dovuto comunque comportare il riconoscimento della estinzione del reato per prescrizione». Al che deve replicarsi che la motivazione della Corte è ineccepibile. Infatti, posto che pacifici sono solo tre dati fattuali (a) la commissione del reato;
b) l'assenza di elementi dai quali desumere l'epoca in cui avvenne il litigio e, quindi, il reato;
c) la morte della madre del ricorrente che, interponendosi fra i due fratelli, impedì al ricorrente di utilizzare la pistola], è stato giocoforza, da parte della Corte, considerare come dies a quo dal quale calcolare la prescrizione il solo dato conosciuto ossia la data della morte della madre del ricorrente. Non si vede, infatti, quale altro criterio la Corte avrebbe dovuto, in alternativa, utilizzare e, per quale ragione, avrebbe dovuto dichiarare tout court, il reato prescritto, tanto più ove si consideri che lo stesso ricorrente, che pure ne avrebbe avuto la possibilità, non ha mai inteso dichiarare, la data in cui quell'episodio era avvenuto. In altri termini, la censura è aspecifica in quanto non indica, al di là che invocare in modo del tutto generico il favor rei, una data diversa ancorata ad un qualche preciso dato fattuale da quella presa in considerazione dalla Corte. - Sul punto, va, infine, osservato che l'imputato è stato condannato per la sola detenzione (e non anche per il porto d'armi), ossia per un reato di natura permanente relativamente al quale non vi è alcun dato fattuale (neppure dedotto dallo stesso imputato) dal quale poter desumere il momento in cui è cessata la detenzione: di conseguenza, a tutto concedere, dovendosi il dies a quo far decorrere dalla data della sentenza di primo grado, ad oggi la invocata causa estintiva non è ancora maturata.
3.4. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 629 COD. PEN. Si tratta LLepisodio descritto al capo d'imputazione sub 12), secondo il quale il ricorrente, in tempi distinti, profferendo ALindirizzo LLUR 35 Я espressioni minacciose, lo costringeva a non avviare un esercizio pubblico in via Garibaldi a SA MA di Taurianova, per evitare che la predetta attività di bar si ponesse in concorrenza con il bar denominato Vecchio Lume gestito da esso ricorrente ed ubicato lungo la medesima via pubblica. La fonte di prova è costituita, sostanzialmente, dal contenuto di un'intercettazione in cui è lo stesso OM che narra e fa venire alla luce l'episodio e, dalle successive indagini compiute dagli inquirenti finalizzate proprio a riscontrare le suddette dichiarazioni (pag. 110 ss della sentenza di primo grado;
pag. 53 ss sentenza impugnata). La Corte, dopo avere preso in esame, il motivo d'appello dedotto in ordine al suddetto capo d'imputazione, l'ha disatteso alla stregua di una motivazione puntuale, congrua e coerente con gli evidenziati elementi fattuali (pag. 132 ss). In questa sede, la difesa ha dedotto la censura illustrata supra al § 3.4. che, però, va dichiarata manifestamente infondata essendo generica, aspecifica e meramente reiterativa rispetto alla motivazione con la quale la Corte Territoriale ha, in modo preciso, disatteso la tesi difensiva.
3.5. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO 3.5.1. la mancata concessione delle attenuanti generiche La censura è manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta sul punto, dalla Corte Territoriale, deve ritenersi incensurabile alla stregua dei numerosi e gravi elementi negativi evidenziati;
3.5.2. l'eccessività della pena La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre.
3.5.3. l'immotivato riconoscimento della recidiva In punto di diritto, va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che qui va ribadita, «il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita»: Cass. 40218/2012 Rv. 254341; Cass. 22038/2010 Rv. 247634: Cass. 5542/1979 Rv. 145166. Nella fattispecie, la Corte ha evidenziato il «curriculum di precedenti di sicura gravità ed eccezionalità» costituito oltre che da gravi reati (fra cui anche 36 6 Gлав una condanna per associazione di stampo mafioso) anche da misure di prevenzione della sorveglianza speciale: tanto basta per ritenere assolto l'obbligo della motivazione avendo la Corte negato l'esclusione della recidiva basandosi sulla negativa personalità LLimputato.
3.5.6. errata determinazione della pena La pena, di anni sedici e mesi sei di reclusione, è stata determinata secondo le seguenti modalità (pag. 179 sentenza impugnata): P.b. anni nove (art. 416 bis/1 con pena edittale da anni sette ad anni dodici di reclusione) + anni quattro e mesi (aumento della metà ex art. 99/4 cod. pen.) + anni uno e mesi sei (aumento ex art. 63/4 cod. pen. per l'aggravante ex art. 416 bis 4 cod. pen.) + mesi nove (ex art. 81 cod. pen. per il capo 3) + mesi nove (ex art. 81 cod. pen. per il capo sub 12). Il ricorrente sostiene che la pena base avrebbe dovuto essere calcolata sull'art. 629 cod. pen. aggravato dALart. 7 D.I. 152/1991. La censura è manifestamente infondata in quanto la pena (da anni sette ad anni dodici, ratione temporis) prevista dALart. 416 bis/1 cod. pen. aumentata della metà (per effetto della recidiva: la Corte di Appello, peraltro, ha rilevato che, stante la recidiva specifica reiterata, l'aumento avrebbe dovuto essere di due terzi e non della metà come erroneamente ritenuto dal tribunale), diventa da anni dieci e mesi sei ad anni diciotto e, quindi, più grave rispetto alla pena da anni sette e mesi sei ad anni quindici prevista per l'art. 629/1 cod. pen. e art. 7 d.l. 152/1991 (da cinque a dieci anni ex art. 629 + la metà ex art. 7). E' manifestamente infondata anche la censura in ordine ALerrata applicazione LLart. 63/4 cod. pen. Come risulta dal testuale calcolo della pena supra riportata, la Corte, ha innanzitutto, indicato la pena base in anni nove, corrispondente, cioè, ad una pena ratione temporis - di poco superiore a quella prevista dALart. 416 bis/1 - cod. pen. (pena da anni sette ad anni dodici). Sulla suddetta pena base, ha apportato l'aumento della metà per l'aggravante speciale della recidiva specifica reiterata, facendo così diventare la pena di anni tredici e mesi sei di reclusione. Su questa pena ha apportato un ulteriore aumento di anni uno e mesi sei (ex art. 63/4 cod. pen. per effetto LLulteriore aggravante speciale di cui ALart. 416 bis/4 cod. pen.): aumento del tutto legittimo sia nell'an (posto che l'art. 63/4 cod. pen. lascia alla discrezionalità del giudice se effettuare o meno un ulteriore aumento, che, nel caso di specie, è ampiamente giustificato dalla gravità dei fatti) che nel quantum (essendo stato contenuto ampiamente nei limiti del terzo della suddetta pena). Sulla pena, così diventata di anni quindici, ha apportato, infine, l'aumento di anni uno e mesi sei per la continuazione per i reati di cui ai capi sub 3 (mesi 37 I la " nove) e sub 12 (mesi nove), per un totale, quindi, di complessivi anni sedici e mesi sei di reclusione. Non vi è stato, pertanto, alcun errore nel calcolo della pena, perché l'aggravante di cui ALart. 416 bis/4 cod. pen. è stata calcolata una sola volta nella misura di anni uno e mesi sei, e la pena di anni nove, lo si ripete, è la pena base del reato di cui ALart. 416 bis/1 cod. pen.
4. RICORSO MA PA 4.1. Per quanto riguarda la nullità eccepita con il primo motivo ("per essere stato il dibattimento di prime cure trattato da Collegio composto in violazione LLart. 97 O. G.") si deve rilevare l'assoluta genericità del motivo in relazione alla corretta risposta fornita dalla Corte di appello alla medesima doglianza (si vedano le pagine da 77 a 80 LLimpugnata sentenza). Si veda in proposito quanto esposto nel paragrafo 1 "Questioni Comuni" punto 1.3. 4.2. Lo stesso discorso di cui sopra vale per la generica eccezione di violazione LLart. 525 c.p.p. contenuta nel secondo motivo di ricorso ("per essere stato il processo di primo grado trattato da Collegio in composizione diversa in assenza di un provvedimento di rinnovazione degli atti"). Si veda in proposito quanto esposto nel paragrafo 1 "Questioni Comuni" punto 1.3. 4.3. Anche il terzo motivo di ricorso ("per aver fondato, entrambe le sentenze di merito, il proprio convincimento sugli esiti di una perizia senza provvedere ALescussione del perito e senza avere formalmente mai acquisito la perizia. Per non essere state ritualmente depositate le bobine") è assolutamente generico considerata la corretta risposta fornita dalla Corte di appello alla medesima doglianza (si vedano le pagine da 80 a 82 LLimpugnata sentenza). Si veda in proposito quanto esposto nel paragrafo 1 "Questioni Comuni" punto 1.1. (si veda anche il punto 1.2.). Sul tale questione è opportuno, poi, sottolineare che la Corte di appello alle pagine 81 e 82 (dopo aver precisato a pagina 80 che la perizia trascrittiva risulta depositata presso il Tribunale di Palmi già in data 21/05/2013 appena ALinizio LLattività istruttoria e che fin dal 21/11/2012 i files audio delle intercettazioni essendo a disposizione di tutte le parti "dovevano considerarsi patrimonio del processo") afferma: "A ciò va aggiunto che nel caso di specie non solo le difese opponenti tale presunta nullità della sentenza per inutilizzabilità LLelaborato peritale realizzato anche nel contraddittorio con loro non hanno mai chiesto di sentire il perito, ma non hanno neppure in sede di appello (ma neppure in sede di ricorso per Cassazione;
n.d.r.) mai eccepito la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni effettuate. Anzi alcune difese, che si sono discostate da tale eccezione non attivando il relativo motivo di appello, hanno preteso che si valorizzassero in via prevalente gli esiti della perizia trascrittiva 38 @ la s sull'ascolto della P.G. della medesima registrazione e finanche, alle volte, sull'ascolto diretto eseguito dal Tribunale". La stessa Corte di merito richiama sul punto il condiviso e consolidato principio di questa Corte Suprema secondo il quale la trascrizione delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicando l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e l'attività trascrittiva è attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non rappresenta un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa;
pertanto, il rinvio LLart. 268, comma settimo cod. proc. pen. ALosservanza delle forme, dei modi e delle garanzie, previsti per le perizie, è solo funzionale ad assicurare che la trascrizione delle registrazioni avvenga nel modo più corretto possibile. Di conseguenza, non può essere sollevato un problema di utilizzabilità delle trascrizioni, ma si può unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate (Sez. 1, Sentenza n. 7342 del 06/02/2007 Ud. - dep. 22/02/2007 - Rv. 236361). E questa Suprema Corte ha, poi, confermato il principio di cui sopra affermando che in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'utilizzo di brogliacci della polizia giudiziaria in luogo delle trascrizioni delle conversazioni redatte dai periti non determina l'inutilizzabilità di queste ultime, potendosi unicamente eccepire la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate, in quanto esse si esauriscono in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, non implicanti l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico, ed essendo l'attività trascrittiva attinente ad un mezzo di ricerca della prova e non un mezzo di assunzione anticipata della prova stessa (Sez. 6, Sentenza n. 3027 del 20/10/2015 Ud. - dep. 22/01/2016 - Rv. 266497).
4.4. Manifestamente infondata e generica è la doglianza contenuta nel 4 motivo di ricorso ("violazione LLart. 606, comma 1 lett. B ed E, in relazione agli artt. 416 bis c.p. e 546 c.p.p. per avere desunto la esistenza LLassociazione "MA", di nuova configurazione, sulla base delle sole intercettazioni e non aver verificato la effettiva potenzialità offensiva della stessa. Per avere ritenuto significativi, ai fini LLaccertamento LLassociazione, fatti rispetto ai quali è intervenuta assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste"). Invero la Corte di merito alle pagine da 82 a 91 LLimpugnata sentenza evidenzia correttamente tutti gli elementi che comprovano l'esistenza della cosca OM MA -CI avente le caratteristiche tipiche LLassociazione di stampo mafioso e sull'aggravante contestata: la natura armata LLassociazione di stampo mafioso. Alle pagine da 141 a pagina 146 il Giudice di secondo grado sottolinea tutti gli elementi probatori raccolti (in particolare intercettazioni) che "forniscono una prova lampante della sua attiva partecipazione al sodalizio, nel 39 Я la contesto di discorsi che assumono i connotati della vera e propria confessione stragiudiziale, nella misura in cui sono le parole dello stesso MA QU a consentire l'inquadramento con un grado che è senza dubbio superiore a quello di picciotto ALinterno della consorteria criminale". Sul punto questa Suprema Corte ha affermato che ai fini LLaffermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione ad una organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni LL art. 416 bis cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 6992 del 30/01/1992 Ud. dep. 16/06/1992 - Rv. 190658; si vedano anche le decisioni successive esposte nelle "Questioni Comuni" punto 1.4.). Si deve, poi, rilevare che il Tribunale e la Corte di appello hanno preso in considerazione fatti per i quali appartenenti ALassociazione mafiosa de qua sono stati condannati. Si veda in proposito a questo quarto motivo di ricorso quanto esposto nel paragrafo 1 "Questioni Comuni" punto 1.4. 4.5. Generica è la doglianza relativa alla ritenuta aggravante di essere la cosca armata, a fronte LLincensurabile motivazione della Corte di merito sul punto. Si veda in proposito a questo quinto motivo di ricorso quanto esposto nel paragrafo 1 "Questioni Comuni" punto 1.5. 4.6. Genericissimo è il sesto motivo di ricorso nel quale si richiama una riflessione sulla motivazione della sentenza penale che, però, non si attaglia, certo, al caso di specie nel quale entrambi i giudici di merito hanno fornito una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria sulla loro decisione. Il ricorso di MA QU è, pertanto, inammissibile.
5. RICORSO EL AN EP 5.1. Il ricorso di UR è inammissibile.
5.2. Si deve in primo luogo rilevare che lo stesso difensore del ricorrente ben conosce i limiti per la denuncia del travisamento delle prove in presenza di una doppia conforme;
invero nelle pagine 2 e 3 del ricorso evidenzia vari principi di questa Corte sul punto. Però non si rende conto che nel caso di specie né ricorre la circostanza che entrambi i giudici di merito abbiano travisato le prove, né si è verificato che la Corte di merito abbia richiamato nella sua motivazione dati probatori diversi da quelli esaminati dal primo giudice e li abbia, poi, travisati. In realtà entrambi i giudici di merito hanno utilizzato le intercettazioni dalle quali emerge con chiarezza che OM QU ha commesso il reato di estorsione ai danni LLUR (l'OM non voleva che l'UR aprisse un bar in un locale di sua proprietà che si trovava vicino al bar gestito dal figlio 40 в лаla LLOM). Allorchè la P.G. ha sentito la P.O. UR questi ha escluso di essere stato sottoposto a richieste estorsive. Da ciò nasce la contestazione del reato di favoreggiamento. Si deve in proposito rilevare che lo stesso difensore del ricorrente non evidenzia alcun travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito, ma contesta la validità di quanto contenuto nelle intercettazioni perché si tratta di conversazioni tra terzi che non vedono coinvolto l'UR e che non hanno riscontri, anzi sono contraddette da quanto affermato dALUR. E' evidente la manifesta infondatezza della contestazione. Innanzi tutto si deve ricordare che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dALart. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Ud. dep. 28/05/2015 Rv. 263714). Inoltre, il contenuto di intercettazioni telefoniche - captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti LLindagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi LLart. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 5, Sentenza n. 48286 del 12/07/2016 Cc. - dep. 16/11/2016 - Rv. 268414). Si deve, poi, sottolineare che nel caso di specie non vi è una conversazione tra terzi che coinvolga un soggetto in un reato (non importa se commesso in concorso con gli stessi colloquianti o dal solo soggetto coinvolto nel corso della conversazione captata), ma di conversazioni dalle quali emerge in modo chiaro che un soggetto - l'UR - è stato vittima di un reato. Dunque si tratta di conversazioni captate autoaccusatorie per lo stesso colloquiante OM QU e per la maggior parte delle quali egli stesso non ha fornito una spiegazione (si veda pagina 58 LLimpugnata sentenza). Quindi "l'accusa" non nasce da una dichiarazione LLOM contro l'UR, ma dal fatto che questi pur dopo aver ascoltato le intercettazioni seguiti a negare le richieste estorsive. Si sottolinea quanto sopra perché sembra che nel ricorso si confonda la posizione LLOM con quella LLUR. Infatti, si insiste nel ricorso nella richiesta di riconoscere nella condotta LLUR una "connivenza non punibile o in subordine riconoscere l'applicazione LLattenuante di cui ALart. 114 c.p.", come se l'UR fosse accusato di aver commesso un reato in concorso con l'OM e avesse, però tenuto una condotta o meramente connivente o di minima importanza. Invece, come si è già rilevato, l'UR ha subito la condotta estorsiva LLOM e risponde esclusivamente del reato di favoreggiamento personale per aver negato 41 a la LG ciò che l'OM aveva posto in essere. Si comprende, allora, perché sul punto (connivenza non punibile e applicazione art. 114 c.p.) non fosse necessaria alcuna risposta. Infatti, questa Corte ha più volte affermato che la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dALart. 546, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate (Sez. 4, Sentenza n. 36757 del 04/06/2004 Ud. - dep. 17/09/2004 - Rv. 229688) -Inoltre le conversazioni captate hanno pur non essendo necessari vari - riscontri. Ad esempio: 1) più sono le intercettazioni nelle quali si parla della richiesta estorsiva ed alcune vedono coinvolti OM QU e AN GI, altre l'OM e suo figlio;
2) lo stesso difensore del ricorrente ricorda a pagina 9 del ricorso che l'UR ha riferito che un giorno mentre - - stava effettuando i lavori di ristrutturazione del locale nel quale si sarebbe - dovuta svolgere la nuova attività si era presentato l'OM QU in compagnia di AN GI. Riferisce, poi, l'UR che l'OM gli disse "senti tu qui che intenzioni hai? Riferendosi a che tipo di attività volessi svolgere presso quel locale. Io quindi esposi ad OM quelle che erano le mie intenzioni"; 3) dALintercettazione del colloquio tra l'OM e NO DA (soggetto che avrebbe dovuto fornire ALUR i banconi per aprire il suo bar che a seguito delle minacce LLOM non ha, poi, aperto) nel corso del quale l'NO conferma che l'UR voleva aprire proprio un bar e non già un ufficio di consulenza del lavoro (anche da ciò sia il Tribunale sia la Corte di appello ricavano l'inattendibilità LLUR e LLNO;
si vedano le pagine 58 e 59 LLimpugnata sentenza). Dunque non vi è stato alcun travisamento della prova, ma solo una corretta e logica interpretazione del contenuto delle intercettazioni da parte di entrambi i giudici di merito;
interpretazione neppure oggetto di specifica censura. Si deve, in proposito, ricordare che questa Suprema Corte ha più volte affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Ud. dep. 28/05/2015 Rv. 263715). Inoltre, in materia di intercettazioni - telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa ALesclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle G la 42 conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016 Ud. - dep. 29/11/2016 Rv. 268389). In realtà, la critica contenuta nel ricorso si fonda esclusivamente sulle affermazioni dello stesso ricorrente che sono ritenute apoditticamente vere. Infatti, l'UR non si confronta affatto con quanto posto in evidenza dai giudici di merito i quali - proprio in forza degli elementi probatori raccolti e correttamente valutati ritengono inattendibili le - dichiarazioni del ricorrente. Né può incidere in alcun modo su quanto sopra il fatto che il ricorrente abbia denunciato una volta dei danneggiamenti subiti. E', infatti, evidente che si tratta di accadimenti diversi le cui conseguenze possono essere state valutate dALUR in modo diverso (ovviamente anche in relazione ALautore dei diversi fatti e alla diversa forza intimidatoria subita). Ciò che realmente conta è che entrambi i giudici di merito hanno correttamente valutato il materiale probatorio raccolto e hanno fornito una motivazione della ritenuta penale responsabilità esaustiva, logica e non contraddittoria.
5.3. Si deve, poi, rilevare che correttamente i due giudici di merito hanno ritenuto che la condotta del ricorrente integri il reato di favoreggiamento personale. Questa Suprema Corte ha più volte affermato il condiviso principio che "ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento personale, che è un reato di pericolo a forma libera, è sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche LLAutorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche, e nessun rilievo assume l'ininfluenza concreta del comportamento LLagente sull'esito delle indagini" (parte di motivazione della Sez. 6, Sentenza n. 13086 del 28/11/2013 Ud. dep. 20/03/2014 Rv. 259497). Inoltre, - commette il delitto di favoreggiamento personale il soggetto escusso dalla polizia giudiziaria che neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se si tratta di circostanze che la medesima polizia aveva già accertato grazie ad altre fonti di prova (fattispecie relativa ad acquirente di sostanza stupefacente che non aveva voluto fornire indicazione sul soggetto che gli aveva venduto la droga, comunque identificato dalla P.G. che aveva assistito allo spaccio;
Sez. 6, Sentenza n. 28426 del 13/06/2013 Ud. - dep. 01/07/2013 - Rv. 256064).
5.4. Manifestamente infondate sono le doglianze relative al trattamento sanzionatorio. Invero la Corte di appello ben evidenzia alle pagine 179 e 180 - le ragioni per le quali ritiene di confermare la pena irrogata in primo grado. In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo 43 ла edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto;
Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. dep. 26/10/2004 Rv. 230278). Inoltre, in tema di - determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente ALobbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 12749 del 19/03/2008 Ud. dep. 26/03/2008 - Rv. - 239754). Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche si deve sottolineare che le stesse sono state applicate dal giudice di primo grado che ha, anche, effettuato la massima riduzione di un terzo della pena (si specifica ciò in relazione al fatto che nel titolo del secondo motivo di ricorso si afferma "violazione LLart. 606, comma 1 lett. b ed e, c.p.p. in relazione ... alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche"; e a pagina 11 del ricorso si parla genericamente del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., dato che nel caso di specie non sono state contestate aggravanti e si è applicata la riduzione di un terzo della pena per le concesse attenuanti generiche). Il ricorso di UR RA GI è, pertanto, inammissibile.
6. RICORSO HA AN 6.1. Per quanto riguarda le doglianze contenute nei motivi di ricorso da n. 1 a n. 5 nei quali si trattano le stesse questioni sollevate nel ricorso di MA QU si rinvia a quanto sopra evidenziato per predetto ricorrente MA, specificando solo le pagine da pagina 168 a pagina 177 - LLimpugnata - sentenza nelle quali la Corte di appello con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria evidenzia le ragioni per le quali ritiene provata la penale responsabilità del ricorrente.
6.2. Per quanto riguarda le doglianze relative ALerrata identificazione del "UN" nella persona del ricorrente, si rinvia alla esaustiva motivazione sul punto contenuta nelle pagine, della sentenza impugnata, sopra specificate nelle quali si risponde in modo corretto a tutte le generiche doglianze oggi riproposte. In particolare si rileva, tra l'altro, che a pagina 174 la Corte di merito sottolinea che il teste CA (tenente dei Carabinieri che ha redatto tutte le informative e revisionato tutto il lavoro prodotto dai suoi collaboratori ed è stato risentito unitamente al SC IO dal giudice di secondo grado proprio - - per dissipare ogni dubbio sul punto) afferma tra l'altro: "... ricordo proprio che l'identificazione del UN è stata particolarmente semplice perché la 44 Gla telecamera ha inquadrato OM QU nel momento in cui passa il telefono e in quel caso anche se il UN si vede prima da dietro e poi di profilo, io lo riconosco sono certo al cento per cento che è il signore che sta qui alle mie spalle". Sempre a pagina 174 la Corte territoriale dà atto "che il teste ha indicato nell'occasione MA RA imputato presente in cella, perché in stato di detenzione per questa causa". Quindi a fronte di un simile riconoscimento effettuato da un teste qualificato e la cui attendibilità è stata ben valutata dalla Corte di merito - si rivelano ancor più infondate e generiche le reiterate contestazioni del ricorrente.
6.3. Incensurabile è infine l'ampia motivazione con la quale si spiegano le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. Infatti, la Corte territoriale valuta, correttamente, i vari elementi fissati dALarticolo 133 del c.p. per la concessione delle attenuanti generiche (nel caso di specie l'assenza di elementi utili ai fini del riconoscimento di tali attenuanti, la gravità del fatto, la personalità LLimputato;
si vedano le pagine 177 e 178 LLimpugnata sentenza;
Si vedano sul punto ad esempio: Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. - dep. 23/09/2010 - Rv. 248244). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte condivisi dal Collegio ai fini LLassolvimento LLobbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dALimputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto ALattenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le - attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti penali (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. dep. 31/03/1994 - Rv. 196880; Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. -dep. 21/02/1997 - Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/11/2009 Ud. - dep. 07/01/2010 - Rv. 246045). Infine, per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dALart. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente. alla personalità del colpevole o ALentità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. - dep. 01/02/2011 - Rv. 249163). Il ricorso di MA RA è, pertanto, inammissibile. -MA EP AN 7. RICORSI IA IC - MA IC я la 45 I suddetti ricorsi sono inammissibili perché si articolano in censure relative ALaccertamento di responsabilità, lamentandosi in genere l'acritico rinvio da parte del giudice di secondo grado alle argomentazioni del tribunale senza adeguato riscontro dei rilievi difensivi contenuti negli atti di appello;
la corte territoriale avrebbe, ad avviso di tutti i ricorrenti, applicato erroneamente i criteri di valutazione del compendio probatorio omettendo di rilevare la carenza di riscontri LLimpianto accusatorio, eccepita con i motivi di appello, specie con riferimento al ruolo di partecipe rispetto al reato associativo. E' appena il caso di ribadire per tale aspetto che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, non possono sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa LLarticolo 606, primo comma lett. e) cod. proc. pen. di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre essa, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice - - della motivazione. Si consideri altresì rispetto alla previsione di cui al novellato art. 533 cod. proc. pen. richiamata da alcuni ricorrenti - che la regola LLal di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone ALimputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Cass. sez. 5, sent. n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014 - Rv. 260409). Inoltre, si deve osservare che il principio "LLoltre il ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto - come nel caso di specie - di attenta disamina da parte del giudice LLappello (Sez. 5, Sentenza n. 10411 46 I la h del 28/01/2013 Ud. - dep. 06/03/2013 - Rv. 254579; Sez. 1, Sentenza n. 53512 -del 11/07/2014 Ud. dep. 23/12/2014 - Rv. 261600). Ciò posto, nei casi in esame, la Corte territoriale, ha evidenziato, in particolare: la sicura riferibilità al CI cl. 85 dei dialoghi intercettati del 14 febbraio e del 21 febbraio 2011 e la affiliazione di costui alla cosca MA con il grado di "camorrista" nel febbraio del 2011, in contrada Mela;
il conseguimento di una dote superiore, senza "gavetta mafiosa", in ragione della sua discendenza da una potente famiglia di 'ndrangheta; il consolidamento della posizione nella struttura criminale con l'ausilio dello zio acquisito LE MA (pagg. 146/156 della sentenza appellata); la sicura identificazione del ricorrente attraverso il riferimento al padre pluriomicida ed alla dinamica di potere esercitata anche in carcere;
gli elementi di prova a carico di GI RA MA (il contenuto delle conversazioni dalle quali emerge la qualità di associato, in grado di interloquire in prima persona con il capo società sul conferimento delle cariche;
l'appoggio alla 'ndrangheta che "per stirpe è fiero di sostenere" pagg. - 156/163); la carica di "picciotto" attribuita a OM MA figlio maggiorenne dei GI RA MA e la sua aspirazione a rivestirne altra di maggiore - respiro, sulla base di conversazioni intercettate fra soggetti particolarmente qualificati;
la consapevolezza di essere "uomo d'onore" affiliato iure sanguinis, sottoposto a rito di fedeltà ed affiliazione (pagg. 163/168); l'irrilevanza LLassoluzione del fratello minorenne per le ragioni esposte dalla corte territoriale immuni da censure in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata, in una verifica unitaria delle due pronunce di merito, di primo e di secondo grado, risulta, pertanto, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria" ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Con rilievi del tutto generici i ricorrenti hanno eccepito la violazione di legge con riferimento alla norma incriminatrice applicata, ossia l'articolo 416 bis del codice penale. 47 Я ла Si richiamano a riguardo le considerazioni esposte nella parte introduttiva, relativamente alle caratteristiche mafiose della cosca MA ed agli elementi costitutivi della fattispecie partecipativa ex art. 416 bis comma 1 cod. pen. evidenziando che la doppia pronuncia conforme di condanna ha accertato la rituale affiliazione di OM CI e OM MA alla cosca MA e l'appartenenza al sodalizio di GI RA MA "malandrino di stirpe". Per quanto attiene alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui ALart. 416 bis co.4 cod. pen. deve ritenersi che OM CI, OM MA e GI RA MA fossero consapevoli del possesso di armi da parte degli associati o lo ignorassero per colpa - aspetto quest'ultimo del tutto trascurato dai ricorrenti per l'accertamento della quale assume rilievo anche il - fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. La motivazione espressa, sul tema, dai giudici del merito è da ritenersi del tutto logica ed immune da vizi, incentrandosi sul pacifico e spregiudicato ricorso ad armi da fuoco da parte della cosca (pagg. 82 e segg. della sentenza di appello). Del tutto generico ed infondato infine il motivo con il quale CI OM censura la mancata concessione della riduzione di pena ex art. 62 bis cod. pen. Il diniego è congruamente motivato, evidenziandosi a tal fine la personalità negativa del ricorrente, desumibile dALattaccamento dimostrato ai valori della 'ndrangheta (pag. 177), in assenza di allegazioni difensive circa elementi positivi da apprezzare ai fini del riconoscimento del beneficio in questione. La pena è stata altresì determinata in misura pari al minimo edittale.
8. In conclusione, tutte le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma LLart. 606/3 c.p.p., per manifesta infondatezza e per genericità. In relazione a quanto sopra evidenziato questa Corte Suprema ha, infatti, più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento LLatto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. ALinammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 -rv 230634; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. - dep. 16/05/2012 - Rv. 253849; Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud. - dep. 26/06/2013 - Rv. 255568; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. - dep. 13/03/2014 - Rv. 259425). Inoltre, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di 48 a la ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 Ud. dep. 27/11/2015 - Rv. 265482). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto LLart. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibili i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 11/12/2017 Adriano Iasillo Alien So lls Il Presidente I Consiglieri estensori Antonio PrestipinoPrestiging Geppino Rago Luigi Agostinacchio ligl ane DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 4 APR. 2018 IL CANDELIERE Claudia Pianelli S TE S A N E I Z O COR 4 449