Sentenza 24 giugno 2004
Massime • 1
Ai fini della valutazione della chiamata di correo, nel giudizio sul merito dell'imputazione, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di adeguatezza, quale riscontro dell'accusa concernente un omicidio riconducibile ad una determinata organizzazione, della comprovata appartenenza dell'imputato al relativo "gruppo di fuoco", sul presupposto che le fonti ulteriori rappresentavano tale "gruppo" come formazione composta da pochissime persone e stabilmente utilizzata per le azioni omicidiarie di interesse del clan).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2004, n. 36451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36451 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 24/06/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Domenico - Consigliere - N. 1096
Dott. DI POPOLO LO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO PA NI - Consigliere - N. 5712/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 22.12.2003 da:
Avv. AL OL e Tommaso Farina, difensori di GN AL, nato a [...] il [...]; il 15.12.2003 dall'avv. LO Barone, difensore di NE AC, nato a [...] il [...]; il 3.1.2004, dagli avv. Alessandro Bonsignore e AL OL, difensori di SO GI, nato a [...] l'[...]; il 15.12.2003 da RE ET, nato a [...] il [...]; il 24.12.2003, dall'avv. Donato AL Messina, difensore di IO US, nato a [...] il 25.3 1940; il 30.12.2003, dall'avv. RG Monaco, difensore di NT UI, nato a [...] l'[...]; il 2.12.2003 dall'avv. FR Marasà, difensore di RA AL, nato a [...] l'[...]; l'8.1.2004 dall'avv. SE La Rocca, difensore di SU EN, nato a [...] il [...]; l'8.1.2004, dall'avv. Cristoforo Fileccia, difensore di EN EN, nato a [...] il [...] e di AS RG, nato a [...] il [...]; il 29.12.2003, dall'avv. Carmelo Peluso, ed il 30.12.2003, difensori di VU AL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo dell'11.4.2003. Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Letta la memoria contenente motivi nuovi depositata dall'avv. Salvino Mondello nell'interesse di SO GI.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. PA NI BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. SE Febbraro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Uditi, altresì, i seguenti difensori:
avv. LO Barone, nell'interesse di NN AC;
avv. SE Gianzi, nell'interesse di CA EN;
avv. Tommaso Farina, nell'interesse di BE AL;
avv. RG Monaco, nell'interesse di EN UI;
avv. AL Donato Messina, nell'interesse di OL US;
avv. Cristofaro Fileccia, nell'interesse di NO RG e EN EN;
l'avv. Claudio Gallina e Carmelo Peluso, nell'interesse di LO AL;
avv. FR Marasà, nell'interesse di BA AL;
avv. Mondello ed Alessandro Bonsignore, nell'interesse di SO GI;
i quali hanno tutti concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e, per l'effetto, l'annullamento dell'impugnata sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1 giugno 2001, la Corte di Assise di Palermo, sezione terza, dichiarava BE AL, NN AC, SO GI, ER ET, OL US, EN UI, BA AL, CA EN, NO RG, EN EN e LO AL responsabili dei reati di seguito specificati e li condannava alle pene pure in prosieguo indicate.
1) GN AL, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18, per i reati di cui ai capi D), E) ed S), oltre pene accessorie.
In concorso con Lo OR SI (imputato in procedimento separato):
D) 110, 575, 577, n. 3, c.p.; 7, comma 1, l. 12.7.1991, n. 203, per avere cagionato, in concorso con Lo CO ET, AN AL e EN ET, successivamente "scomparsi", con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, la morte di RI AN, attinto con otto colpi di arma da fuoco al viso, al capo ed in altre parti vitali del corpo - In Contrada Don Cola del Comune di IS il 27 marzo 1994. E) 110, 81, comma 1, c.p., 2, 4, 7 l. 2.10.1967, n. 895 e succ. modif.; 61, n. 2 c.p., 7, comma 1, l. 12.7.1991, n. 203, per avere, in concorso con Lo CO ET, AN AL e EN ET, successivamente "scomparsi", al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede e di agevolare l'attività
dell'associazione mafiosa Cosa nostra, nell'ambito di un medesimo contesto temporale di azione, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico più armi comuni da sparo ed in particolare due pistole a canna corta cal. 7,65 - In Contrada Don Cola del Comune di IS il 27 marzo 1994.
In concorso con RE ET, NE AC (e Lo OR SI, imputato in procedimento separato).
S) 110, 81 cpv, 2 e 4, 2, 4 e 7 l.
2.10.1967 e succ. modif., 23, commi 3 e 4 l. n. 110/75, 697 c.p. e 7, comma 1, l. 12.7.1991, n. 203 per avere, in concorso tra loro, concorso con Lo CO ET, AN AL e EN ET, successivamente "scomparsi", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi e luoghi diversi, alfine di agevolare l'attività dell'associazione Cosa Nostra, detenuto e portato in luogo pubblico le seguenti armi da guerra e armi comuni da sparo (alcune delle quali clandestine), materiale esplosivo e munizionamento comune e da guerra). Armi specificamente indicate. Autentico arsenale, con armi da guerra (granata anticarro, fucili Kalashnikov, pistole mitragliatrici ed altro). In IS ed altre località fino al 21 luglio 1997. 2) NE AC alla pena di anni 12 di reclusione e L. 4.000.000, per i reati di cui ai capi A) ed S), oltre pene accessorie e misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro per un anno, dopo l'espiazione della pena detentiva.
A) In concorso con AR LO, RE ET, IO US, RA AL, SU EN, AS RG e EN EN.
per il reato di cui all'art. 416 bis, comma 1, c.p., per avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva;
per commettere delitti;
per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici;
per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sè e gli altri. Con l'aggravante di cui al comma 4^ dello stesso articolo per far parte di una associazione armata, avendo essi stessi e gli altri aderenti alla medesima la disponibilità di armi ed esplosivi per conseguimento delle finalità dell'associazione.
S) In concorso con RE ET, GN AL (e Lo OR SI, imputato in procedimento separato 110, 81 cpv, 2 e 4 e 7 l.
2.10.1967 e successive modificazioni, 23, commi 3 e 4 l. n. 110/75, 697 c.p. e 7, comma 1, l. 12.7.1991, n. 203 per avere, in concorso tra loro, concorso con Lo CO ET, AN AL e EN ET, successivamente "scomparsi", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi e luoghi diversi, alfine di agevolare l'attività dell'associazione Cosa Nostra, detenuto e portato in luogo pubblico le seguenti armi da guerra e armi comuni da sparo (alcune delle quali clandestine), materiale esplosivo e munizionamento comune e da guerra) per le armi specificamente indicate, costituenti un vero e proprio arsenale (tra l'altro, armi da guerra, tra cui granate anticarro, fucili Kalashnikov e pistole mitragliatrici).
3) SO GI, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18, per i reati B) e C), oltre pene accessorie. In concorso con RA TO (imputato in procedimento separato) B) 81, comma 1, 110, 575-577 n. 3 c.p.; 7, comma 1, l. 12.7.1991, n. 203, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, nell'ambito di un medesimo contesto temporale di azione, cagionato, con premeditazione e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafioso Cosa Nostra, la morte di Lo CO ET e AN AL che attiravano in un "tranello" e che, con mezzi allo stato ignoti, sopprimevano;
C) 81, comma 1, 110, 411, 61, n. 2 c.p., 7, comma 1, l. 12.7.1991, n. 203, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, al fine di occultare il reato di cui al capo che precede e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, soppresso o, comunque, occultato, nell'ambito di un medesimo contesto temporale di azione, i cadaveri di Lo AN ET e AN AL. 4) RE ET, alla pena di anni 9 di reclusione e L.
2.000.000 di multa, per i reati A) e S), oltre pene accessorie e misura di e misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro per un anno, dopo espiazione pena detentiva.
A) In concorso con NE AC, AR LO, IO US, RA AL, SU EN, AS RG e EN EN.
5) In concorso con NE AC, GN AL (e Lo OR SI, imputato in procedimento separato).
5) IO US alla pena di anni 6 di reclusione, per il reato sub A) oltre pene accessorie e misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro per un anno, dopo espiazione pena detentiva. A) In concorso con NE AC, GA RR LO, RE ET, RA AL, SU EN, AS RG e EN EN.
6) NT UI, alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui al capo K), oltre pena accessoria e misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno.
K) art. 81, 378, commi 1 e 2, c.p.; 7, comma 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, a 203, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato Lo CO ET (raggiunto da alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, omicidio aggravato ed altri gravi reati) - cui forniva, in tempi diversi, la disponibilità di un suo immobile ove, peraltro, il Lo CO fissava riunioni con altri appartenenti all'associazione mafiosa Cosa Nostra - ad eludere le investigazioni dell'Autorità e a sottrarsi alle ricerche di questa, commettendo il fatto alfine di agevolare (anche atteso il ruolo di vertice ricoperto dal Lo CO, reggente della famiglia di IS, all'interno dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra") l'attività dell'associazione criminale suddetta. In IS, Palermo ed in altri luoghi fino all'agosto del 1995.
7) RA AL, latitante, alla pena di anni 8 di reclusione per il reato sub A), oltre pene accessorie e misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro per un anno, dopo espiazione pena detentiva.
A) In concorso con NE AC, GA RR LO, RE ET, IO US, SU EN, AS RG e EN EN.
8) SU EN, alla pena di anni 6 di reclusione per il reato sub A), oltre pene accessorie e misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro per un anno, dopo espiazione pena detentiva. A) In concorso con NE AC, GA RR LO, RE ET, IO US, RA AL, AS RG e EN EN.
9) AS RG, alla pena di anni 2 di reclusione, con la concessione delle generiche, per il reato di cui all'art. 378 c.p., così modificata l'imputazione di cui al capo A);
10) EN EN, alla pena di anni 8 di reclusione per il reato sub A), oltre pene accessorie e misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro per un anno, dopo espiazione pena detentiva.
A) In concorso con NE AC, AR LO, RE ET, IO US, SU EN, AS RG e RA AL.
11) VU AL, alla pena di anni e di reclusione per il reato di cui al capo H) ed alla pena di anni 2 di reclusione e L.
1.000.000 di multa per i reati di cui ai capi Q) ed R), oltre pene accessorie e misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con sentenza ex art. 444 dell'11.5.1999. H) 81 cpv., 378, commi 1 e 2, 61 n. 11, c.p.; 7, comma 1, l. 12.7.1991, n. 203, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato Lo CO ET, EN ET ed altri appartenenti all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra (e al fine di agevolarne l'attività), ad eludere le investigazioni dell'Autorità fornendo, quale Carabiniere in servizio presso la Compagnia di IS e perciò in violazione dei doveri d'ufficio concernenti siffatta qualità, informazioni riservate sulle indagini in corso per l'accertamento dei responsabili di gravissimi delitti, tra cui il tentato omicidio di AR TA.
In IS e in altre località fino al 1995.
In concorso con Lo OR, imputato in procedimento separato:
Q) del delitto di cui agli arti 110, 635 c.p. perché, in concorso tra loro e con EN ET, successivamente "scomparso", distruggevano l'autosalone denominato ZI.CU.
Auto, di ZZ SE, facendolo saltare dopo avervi collocato un potente ordigno esplosivo;
R) 81, comma 1, 110, 61, n. 2 c.p.; 2 e 4 l. 2.10.1967, n. 895 e succ. modil, per avere, in concorso tra loro e con EN ET, successivamente "scomparso", al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, nell'ambito di un medesimo contesto temporale di azione, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico materiale esplosivo.
Pronunciando sull'appello proposto in favore di tutti gli imputati e dal Procuratore della Repubblica nei confronti di ER ET, OL US, EN UI, BA AL, CA EN, NO RG, EN EN e LO AL, la Corte di Assise di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, così statuiva:
- rigettava l'appello proposto in favore di BE AL, NN AC, SO GI, ER ET, OL US, EN UI, BA AL, CA EN, NO RG e EN EN.
- accoglieva il ricorso del P.M. relativamente al delitto di favoreggiamento ascritto al NO, applicando l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12.7.1991, n. 203. e, per l'effetto, aumentava la pena allo stesso inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione, con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso.
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di LO AL, in ordine al reato di danneggiamento di cui al capo Q), perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena alo stesso inflitta per i restanti reati in anni due di reclusione ed euro 413,16 di multa;
- confermava nel resto l'impugnata pronuncia, con ulteriori consequenziali statuizioni.
Avverso l'anzidetta decisione, ER ET personalmente ed i difensori di tutti gli altri imputati propongono, ora, ricorso per Cassazione, per le ragioni specificamente indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^) Una rapida carrellata dei motivi di ricorso si rende necessaria ai fini dell'individuazione delle ragioni di censura comuni ai ricorrenti, sì da consentirne, in via preliminare, la trattazione congiunta, utile ad evitare inutili ripetizioni.
1. - Il ricorso proposto nell'interesse di BE AL. Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 575 c.p.. Censura, in definitiva, la metodologia di vantazione delle propalazioni accusatorie di Lo OR SI, che, a suo dire, avrebbe eluso i pacifici insegnamenti giurisprudenziali di legittimità in merito all'apprezzamento delle parole di accusa dei collaboratori di giustizia, specie per quanto attiene alla natura dei c.d. riscontri individualizzanti.
Si duole che, pur in mancanza di elementi di riscontro che legassero la persona del BE all'omicidio RI e, a fronte anzi, di elementi di giudizio che conclamavano il mendacio del dichiarante, il giudice di appello - venendo meno all'obbligo di esaminare tutte le risultanze di causa - era pervenuto alla conferma del giudizio espresso dal primo giudice, prestando così pieno credito alle accuse dello stesso Lo OR, soggetto, peraltro, di controversa personalità.
In particolare, denuncia che sono rimasti disancorati dal contesto processuale i seguenti riferimenti accusatori: in primo luogo, la causale mafiosa dell'omicidio, e dunque l'asserito collegamento ritenuto in sentenza tra l'omicidio del RI e la supposta guerra di mafia di IS, posto che nessuno dei collaboranti citati in sentenza aveva mai riferito nulla sull'omicidio in questione, ne' sulla presunta appartenenza del RI a Cosa Nostra o sulla supposta causale mafiosa della sua eliminazione.
Inoltre, la sentenza era priva di motivazione in ordine ai numerosi contrasti e contraddizioni presenti nelle dichiarazioni del Lo OR a proposito dei tempi e delle modalità del fatto omicidiario. In particolare: in ordine all'ora dell'omicidio che secondo il dichiarante sarebbe avvenuto dopo le 12, mentre gli accertamenti autoptici lo avevano collocato in orario anteriore ed anche il teste RO aveva collocato l'arrivo del RI in campagna attorno alle ore 9; inoltre, la dinamica omicidiaria descritta dal collaborante era, poi, del tutto in contrasto anche con gli accertamenti balistici, che avevano evidenziato l'esistenza di colpi di arma da fuoco sia sulla porta d'ingresso che, soprattutto, all'interno del locale, smentendo, in questo modo, la parola del Lo OR.
La sentenza suscitava le maggiori preoccupazioni sotto il profilo della violazione della norma di cui all'art. 192, commi 2 e 3, nella parte in cui elevava a riscontri individualizzanti, attraverso un processo logico-deduttivo, circostanze che, ancorché riferibili alla persona del BE, risultavano estranee al fatto incriminato, con ciò violando anche i costanti insegnamenti della Suprema Corte. Con un ragionamento meramente presuntivo e congetturale i giudici del gravame avevano ritenuto di poter colmare le lacune del racconto accusatorio ed inoltre non avevano spiegato da dove avessero tratto il convincimento che l'imputato avesse fatto parte di un gruppo di fuoco operante in IS ne' tantomeno spiegato da cosa risultava che a IS esistesse un gruppo di fuoco con un determinato numero di persone. Non risultava in processo, inoltre, che l'imputato fosse stato mai condannato per reati omicidiari avvenuti in quella zona, in quanto l'unica condanna riportata era dovuta al fatto che alcuni pentiti l'avevano arbitrariamente inserito nel gruppo di fuoco di IO.
Erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto il suo ragionamento del tutto in linea con la pronuncia della Corte di Cassazione, la quale, invece, riferendosi proprio al gruppo di fuoco di IO, in cui era stato inserito il BE, aveva affermato il principio che il riscontro dovesse essere individualizzante, nel senso di riscontro che collegava direttamente la persona incolpata al fatto criminoso, non essendo sufficiente il mero inserimento dell'imputato nell'ala militare (cfr. Sez. 1^, 7.11.2000, n. 963, NN ed altri).
Infine, anche sull'episodio dell'arsenale di armi rinvenuto in IS andava rilevato come l'accusa del Lo OR fosse rimasta isolata e non supportata da alcun riscontro. Nè dignità di riscontro poteva essere attribuita alle dichiarazioni di altri collaboranti di giustizia, citati in sentenza, che nulla di specifico avevano riferito in ordine allo specifico episodio incriminato, riferendo genericamente dell'abilità del BE nell'uso di armi e di presunte consegne di armi che nulla avevano a che vedere con l'incriminazione elevata nel presente giudizio. Ove il giudice di appello avesse effettuato la doverosa ricognizione delle risultanze di causa avrebbe verificato non solo che non era stato rinvenuto alcun magazzino attrezzato per la ripulitura di armi o, comunque, utile per nasconderle, ma che le uniche armi rinvenute all'imputato risultavano regolarmente denunciate, tanto da essere state dissequestrate.
2. Il ricorso proposto dal difensore di NN AC è affidato ad un duplice motivo.
2.1 - La prima censura deduce inosservanza e violazione di legge nonché difetto e contraddittorietà della motivazione in ordine alla riaffermata responsabilità penale dell'imputato per i reati in contestazione.
Censura, in sostanza, la metodologia di esame delle risultanze di causa, e segnatamente delle propalazioni accusatone dei collaboratori di giustizia che, a dire del ricorrente, non sarebbe stata rispettosa dei canoni stabiliti dall'art. 192 del codice di rito ed in particolare, sotto il profilo dell'omesso esame dell'attendibilità intrinseca della fonte di accusa e senza l'individuazione di riscontri specifici e personalizzanti. Lamenta che le doglianze espresse nei motivi di appello erano rimaste prive di risposta e che erano state valorizzate circostanze di fatto, reputate significative in funzione degli addebiti di accusa, nonostante che le stesse non risultassero verificate nella loro storicità e fossero affidate ad isolate affermazioni del collaborante di turno. Più esattamente, la sentenza impugnata aveva utilizzato elementi di fatto ciascuno dei quali riferiti da un determinato collaboratore e non confermati) da altri, quali ad esempio l'asserita scorta prestata al Lo CO, la ritenuta disponibilità di un bunker in precedenza realizzato dallo stesso Lo CO per trascorrervi periodi di latitanza, pur se mai usato allo scopo (circostanza questa, di cui aveva riferito solo CA), la partecipazione ad un incontro conviviale risalente al 1991 (di cui aveva riferito solo IN), l'asserita gestione e custodia di armi ed esplosivi e la consapevolezza del luogo di occultamento.
Risultava, in conclusione, immotivato, ma soprattutto erroneo in punto di diritto, in relazione al menzionato art. 192, l'assunto dei giudici di appello, secondo cui il NN risultasse raggiunto da una pluralità di chiamate in correità, posto che il menzionato elemento di accusa poteva assumere rilievo probatorio soltanto ove la pluralità si fosse tradotta in convergenza di contenuti significativi rispetto al tema della prova;
il che non si era verificato nella specie, dal momento che ciascuno dei dichiaranti aveva riferito fatti diversi da quelli narrati dagli altri. 2.2 - Il secondo motivo deduce identico vizio in relazione al trattamento sanzionatorio. Lamenta, in proposito, il diniego delle attenuanti generiche, motivato acriticamente in ragione di un elemento estraneo alla logica del sistema normativo, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p., e precisamente alla gravità del reato, senza considerare che tale elemento non avrebbe potuto ritenersi ostativo alla concessione del beneficio, in quanto il disvalore sociale della condotta e l'entità della lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale erano considerati già all'origine dal legislatore, nel momento della quantificazione edittale. Il relativo giudizio avrebbe dovuto essere ancorato a diversi elementi di giudizio, in primo luogo alle caratteristiche della personalità del condannato ed alle concrete prospettive di recupero sociale, tanto più in ragione dell'assoluta incensuratezza del ricorrente, all'estraneità dello stesso ai reati fine, alla costante dedizione all'attività lavorativa attestata dagli stessi investigatori nel corso del dibattimento.
3. - Il ricorso proposto in favore di SO GI si articola nelle seguenti censure.
3.1 - Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 192, commi 2 e 3 dello stesso codice di rito. In particolare, deduce che l'affermazione della responsabilità del SO in ordine al duplice omicidio di Lo CO ET e AN AL era stata affermata sulle sole accusa de relato alle quali era stata attribuita attendibilità, in palese violazione dei criteri di valutazione fissati dall'art. 192, comma 2 e 3 ed in sostanziale elusione dell'obbligo motivazionale, che avrebbe potuto ritenersi soddisfatto soltanto in esito ad un compiuto esame delle censure dedotte nei motivi di gravame. Ed invero, le accuse all'indirizzo del ricorrente erano de relato proprio nella parte che riguardava il suo coinvolgimento della vicenda omicidiaria. Non si trattava di accuse plurime ed autonome, in quanto risalivano a due sole fonti primarie od originarie, e cioè alle rivelazioni di EN ET e di NN AC: il primo scomparso, ed il secondo imputato nel presente procedimento.
Pur ammettendo che la chiamata indiretta potesse assumere rilievo probatorio, tale rilevanza era subordinata alla dinamica processuale dell'art. 195, richiamato dallo stesso art. 210 comma 5. Inoltre, è subordinata ad una doppia verifica, al fine di accertare la veridicità della dichiarazione, e cioè se il dichiarante abbia detto il vero, ma anche la veridicità dell'informazione resa al dichiarante. Orbene, pur avendo enunciato in premessi i criteri ai quali si sarebbe attenuta, ai fini della valutazione delle dichiarazioni de relato, nonché sottolineato l'esigenza di adeguati risconti in ordine al fatto narrato ed alla sua riferibilità all'eventuale chiamato in (cor)reità, il giudice di appello aveva poi del tutto disatteso tali criteri.
In particolare, per quanto riguardava la valutazione delle dichiarazioni de relato rese dai collaboratori di giustizia che avevano fatto riferimento al NN come fonte diretta, la Corte di merito non aveva tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale, in presenza di più dichiarazioni riferentisi ad una stessa fonte, la convergenza delle stesse propalazioni può solo provare che la fonte primaria ha confidato ai dichiarati i fatti da loro riferiti, ma non che la notizia riportata sia fondata e che, quindi, il chiamato abbia commesso il reato. Sicché le stesse necessitano di un ulteriore elemento di riscontro esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato. Così la giurisprudenza di legittimità ha precisato che dichiarazioni de relato non possono fungere da conferma di altre dichiarazioni de relato quanto la fonte è unica, e manca dunque il requisito dell'autonoma (sez., 2.2.2001, NC ed altri). Ed ancora, era mancata la conferma del NN, il cui esame, come teste di riferimento, era stato chiesto, ma non ammesso, in quanto questi si era avvalso della facoltà di non rispondere. Lo stesso giudice di merito aveva riconosciuto che, stante la qualità del teste di riferimento, un'eventuale conferma delle dichiarazioni de relato avrebbe comportato un'autoaccusa, e dunque una dichiarazione contro sè. Ma tale impossibilità di conferma, e dunque la stessa struttura di tale particolare chiamata, comportava l'impossibilità per l'accusato di difendersi e la relativa valutazione imponeva, pertanto, una particolare cautela. Per quanto riguardava, poi, la valutazione delle dichiarazioni de relato rese dai collaboratori di giustizia che avevano fatto riferimento a EN ET come fonte diretta (persona scomparsa, che, se fosse stata in vita, avrebbe assunto pur essa la qualità di imputato di reato connesso) era erronea l'affermazione della Corte secondo cui le notizie confidenziali dallo stesso rese al capitato AC confermerebbero le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Così come erronea era l'ulteriore osservazione secondo cui le dichiarazioni provenenti dal EN confermerebbero quelle promananti dal NN.
Infatti, nelle notizie confidenziali il EN, pur riferendo della duplice scomparsa del Lo CO e del AN a seguito di un appuntamento tra lo RA ed il Lo CO non aveva fatto menzione del SO. Le doglianze espresse sul punto, nei motivi di gravame, erano rimaste prive di risposta, essendosi il giudice del gravame limitato a dire che il EN riferiva all'ufficiale dell'Arma solo ciò che riteneva opportuno. La Corte, inoltre, aveva errato nel ritenere che le dichiarazioni rese da NN e EN sfuggissero al regime processuale dell'art. 192, non essendovi la necessità che ad una rigorosa valutazione delle stesse si associasse anche la ricerca di adeguati riscontri estrinseci. Affermazione che si poneva, peraltro, in clamoroso contrasto con il costante insegnamento di legittimità.
Ed ancora, la Corte distrettuale non aveva valutato le numerose contraddizioni che inficerebbero le dichiarazioni del NN e del EN, così come riferite dai diversi collaboratori escussi. In proposito, era pure evidente il difetto di motivazione della sentenza che si saldava con il vizio di violazione di legge processuale, sotto il profilo dell'art. 192, commi 2 e 3: poiché l'avere macroscopicamente ignorato specifiche censure difensive su punti rilevanti - ed anzi, addirittura decisivi mi piano della valutazione da attribuire alle chiamate in correità - si risolve nella erronea attribuzione della attendibilità a propalazioni accusatone che, ove correttamente considerate alla stregua di quanto specificamente dedotto, ne sarebbero risultate prive. D'altronde, anche ove le propalazioni de relato potessero essere ritenuti attendibili, dalle stesse non emergerebbe alcun coinvolgimento del SO nella soppressione del Lo CO e del RI, in quanto le fonti primarie (NN e EN) non erano stati testimoni oculari dell'omicidio, ma soltanto del loro recarsi all'appuntamento con RA.
Per quanto riguarda poi i pretesi riscontri la Corte territoriale aveva utilizzato elementi di giudizio che non avrebbero potuto assurgere al rango di riscontri individualizzanti, riguardando soltanto lo scenario di fondo nel quale si sarebbe inserita la vicenda omicidiaria, in ogni caso tali pretesi elementi di conferma non avrebbero potuto assumere alcuna rilevanza decisiva in quanto non ricollegavano l'imputato in modo diretto allo specifico fatto criminoso omicidiario a lui addebitato (Cass. 16.4,1998, Civardi;
sez. 1^, 7.11.2000, n. 467, NN ed altri). Il giudice di merito aveva utilizzato un'erronea nozione di riscontro individualizzante e non aveva considerato che, pur in presenza di un'unica dichiarazione, occorreva che ogni singola accusa venisse riscontrata, non potendosi utilizzare riscontri relativi ad un fatto- reato diverso pur riferito nel medesimo contesto dichiarativo. 3.2. - Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 110 e 575 c.p. La censura ripropone la questione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omicidio, già sollevata in sede di gravame, sul rilievo che, a tutto concedere, le propalazioni accusatone dimostrerebbero che il SO aveva accompagnato Lo CO e AN all'appuntamento con RA, ma non certamente la consapevolezza da parte sua dello scopo e dell'epilogo dell'incontro. La Corte aveva ritenuto di poter superare l'obiezione con argomentazioni palesemente erronee in punto di diritto, in quanto a parte la rilevata conferma in un preteso comportamento posi factum del SO che, avvicinato dal NN, avrebbe negato l'incontro, di tale circostanza avevano riferito soltanto i collaboratori OM e IG, senza però che tale affermazione avesse trovato conferma in altri elementi, neppure nelle dichiarazioni del CA che pure ripetutamente e personalmente ebbe ad incontrarsi con il NN. Sussisteva, pertanto, la denunciata violazione delle norme sostanziali dì cui agli artt. 110 e 575 c.p. perché erano stati disattesi i criteri ermeneutici in ordine alla sussistenza dell'elemento psichico della partecipazione criminosa e, comunque, il difetto di motivazione al riguardo. In favore dello stesso SO, l'avv. Salvino Mondello ha, poi, proposto motivi nuovi.
Il primo motivo denuncia violazione art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 195 stesso codice, eccependo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito notizie asseritamente apprese da NN, tenuto conto del mancato esame dibattimentale della fonte di riferimento. Il secondo motivo deduce la violazione art. 606, comma 1, lett. c) in relazione art. 203, sul rilievo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal capitano AC in ordine alle confidenze di EN ET, quale informatore di polizia mai esaminato in dibattimento come testimone.
Il terzo motivo deduce, infine, la violazione art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 192, comma 3, sul rilievo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto contestato. 4. - Il ricorso proposto da ER ET lamenta la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p. nonché travisamento dei fatti. Deduce, in particolare, che la Corte di merito aveva disatteso i canoni di lettura delle dichiarazioni del collaboratori di giustizia, oramai consolidati alla stregua di pacifica interpretazione giurisprudenziale di legittimità in relazione alla norma processuale indicata. Non era stato, infatti, compiuto il prescritto esame di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore Lo OR SI, che rappresentavano il solo elemento di accusa a carico di esso istante ne' erano stati individuati validi elementi di riscontro a quelle propalazioni accusatone, che potessero dirsi specifici ed individualizzanti. In dettaglio, per quanto attiene al reato di detenzione di armi con riferimento all'arsenale di cui al capo S) della rubrica, il ricorrente si duole che la Corte distrettuale non abbia rilevato le vistose contraddizioni, lacune ed incongruenze che caratterizzavano il racconto del Lo OR, quali ad esempio l'ubicazione e la consistenza della casupola di legno nella quale sarebbero state custodite le armi (indicata, in sede di incidente probatorio, di mi 3,50 per 3; ed al dibattimento in 2,5 per 65 o 70 centimetri) o alle modalità e tempi dello spostamento delle armi da contrada Catena a contrada Balistreri. Deduceva, inoltre, la circostanza emersa nel corso della lunghissima istruttoria dibattimentale e cioè che, per sua stessa ammissione, il Lo OR, almeno sino al 1997, era soggetto dedito alle canne, di guisa che non poteva escludersi, stante la presenza nella serra abbandonata di piantagioni di stupefacente, che lo stesso dichiarante avesse potuto casualmente trovare l'arsenale, per poi fantasticare su tale fortuito ritrovamento. Analoghe discrasie e smagliature contraddistinguerebbero il racconto del dichiarante anche in ordine alla riferita partecipazione di esso ricorrente al sodalizio mafioso. Anche sul punto, le relative propalazioni costituivano la sola fonte di prova, non essendo affidabile il libero riconoscimento da parte di CA GI in una mia foto polaroid esibita dal P.M. in udienza, dopo che il collaboratore non aveva riconosciuto lo stesso ricorrente nella foto 11 dell'album fotografico in atti, benché lo stesso fosse datato 19.9.1996, e dunque in data più prossima rispetto al momento dell'asserito incontro tra CA, al quale avrebbe fatto da scorta, ed il OV, temporalmente collocabile dopo la scomparsa del Lo CO, avvenuta nel settembre/ottobre 1995. La foto polaroid riproduceva invece l'immagine di esso ER in una condizione diversa rispetto a quella in cui si trovava il soggetto che avrebbe accompagnato il CA all'incontro.
Un'ulteriore contraddizione era dato ravvisare nel fatto che, secondo il Lo OR, il Lo CO si sarebbe avvicinato ad esso ER, così come al EN ed allo stesso Lo OR, con la promessa dell'affiliazione, dopo l'arresto di EO LL, avvenuta il 24.6.1995. Ma se così fosse stato realmente, e l'ingresso nell'associazione mafiosa sarebbe avvenuto successivamente, non si comprende come, già nel 1993, ad esso istante potesse avere affidato un compito delicatissimo per la sopravvivenza della stessa consorteria criminale, come la custodia delle armi. 5. - Il ricorso proposto in favore di OL US è affidato a due motivi. Il primo denuncia l'erronea applicazione della norma penale, con riferimento all'art. 416 bis, quale conseguenza di errore logico della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c) del codice di rito.
Censura, in sostanza, lo sviluppo argomentativo che aveva portato i giudici del gravame alla conferma del giudizio di responsabilità di esso OL in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere.. Deduce, in proposito, che i soli elementi di accusa si basavano sulle dichiarazioni del Lo OR, che, oltretutto, avevano carattere indiretto o de relato, in quanto il loro contenuto era stato appreso da terze persone. Contesta, inoltre, la premessa del ragionamento, in forza del quale la Corte di merito, rifacendosi ad un'interpretazione giurisprudenziale, aveva ritenuto che la qualità di uomo d'onore implicasse, per ciò solo, prova di partecipazione associativa: non era, infatti, provato che il ricorrente rivestisse quella qualità. Ed invero, non potevano dirsi riscontrate le parole di accusa del collaboratore di giustizia, non essendo configurabili come riscontri individualizzanti le circostanze addotte dalla sentenza in esame. Insignificante era la riferita partecipazione del OL ad una riunione in casa del EN EN, tanto più che, a dire dello stesso collaborante, nel corso dell'incontro non erano stati discussi argomenti di mafia ne' affari illeciti e che non tutti i partecipanti avevano la qualità di uomini d'onore. Insignificanti erano anche la riferita frequentazione con NA LO o AR LO nella piazza di IS;
ed il contenuto delle intercettazioni ambientali, che, svolgendosi tra terze persone, non potevano costituire alcuna prova affidabile della ritenuta appartenenza organica di esso ricorrente al sodalizio mafioso. Il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione di norme penali, con riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p., quale conseguenza di errore logico della motivazione. Si duole, in particolare, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che il riconosciuto contributo minimo, l'assenza di specifici episodi criminosi e la mancanza di precedenti penali avrebbero ben potuto giustificare.
6. - Il ricorso proposto in favore di EN UI si articola in due distinti motivi.
Il primo denuncia violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità e carenza della motivazione. Contesta, in particolare, che la Corte di merito, disattendendo le puntuali obiezioni difensive, espresse nei motivi di gravame, in ordine alla credibilità dei collaboratori di giustizia escussi, abbia ritenuto che le propalazioni del Lo OR trovassero conferma in quelle di altri collaboranti, quali quelle di Di AL AU o Di AL US, nonostante il contenuto insignificante delle stesse. Dal contesto di tali affermazioni, nelle quali il giudice del gravame, ha ritenuto di poter ravvisare elementi di conferma estrinseca, emergeva, piuttosto, l'immagine di un facilone o millantatore di amicizie, nient' affatto compatibile con il ruolo di fiancheggiatore di un'agguerrita articolazione di Cosa Nostra, quale la famiglia mafiosa di IS. D'altro canto, era assolutamente illogico che dello EN nulla avesse saputo dire il CA, nonostante il ruolo di prim'ordine che il collaboratore, a dire dell'accusa, aveva assunto nella struttura mafiosa. E pure illogico che dello stesso ricorrente non avesse riferito alcunché il confidente EN ET che, pure, si vuole a conoscenza delle cose della cosca mafiosa di IS. Al riguardo, la motivazione resa dalla Corte distrettuale appariva affetta da evidenti incongruenze e manifeste illogicità.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della norma penale di cui all'art. 384, comma 1, c.p. Si duole, in proposito, che la Corte di merito non abbia riconosciuto la sussistenza dell'invocata esimente, nonostante il pacifico riconoscimento della caratura delinquenziale del soggetto favorito, il Lo CO, pericoloso latitante appartenente all'organizzazione criminale Cosa Nostra, presente all'interno del cantiere poco tempo dopo il danneggiamento di un autocarro di sua proprietà, ed il complessivo contesto ambientale di IS. Erroneamente, dunque, tali situazioni non sono state ritenute idonee ad integrare quella situazione di necessità determinata dalla previsione del verificarsi di un evento di danno, ossia di ulteriori ritorsioni, assistita da un evidente altro grado di probabilità. D'altro canto, autorevole dottrina e numerose pronunce del Giudice di legittimità riconoscevano che l'esimente in questione non possa essere esclusa da uno stato di necessità cagionato volontariamente dallo stesso agente.
Inoltre, dalle risultanze processuali non era emersa alcuna indicazione in merito a quei vantaggi ed utilità per i propri affari e per i propri interessi che le asserite condotte ausiliatrici di vera e propria collusione, dì interessata compiacenza ed utilità in attività di fiancheggiamento avrebbero determinato in favore dello stesso EN. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606 lett. b), in relazione all'erronea applicazione dell'art. 7 della l. 12 luglio 1991, n. 203, con riferimento alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante speciale nonostante la ritenuta attività di favoreggiamento fosse stata spiegata, secondo la Corte, in favore di un determinato latitante e non già dell'intero sodalizio mafioso. Risultava, inoltre, contraddittorio ritenere l'anzidetta condotta favoreggiatrice in favore del pericoloso gruppo mafioso reclutato dal latitante Lo CO, con la parte della sentenza dei primi giudici che avevano escluso qualsivoglia riconducibilità del ricorrente allo stesso gruppo criminale, al punto da indurre gli stessi giudici a pronunciare, in ordine agli ulteriori capi di imputazione in origine contestati, sentenza di assoluzione con formula ampiamente liberatoria.
7. - Il ricorso proposto nell'interesse di BA AL deduce due motivi.
Il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) con riferimento all'art. 192 c.p.p. Deduce, in sostanza, che in violazione dei parametri dettati dalla richiamata norma sostanziale la Corte di merito abbia confermato l'affermazione di colpevolezza dell'odierno ricorrente, nonostante la mancata verifica del disinteresse della chiamata in reità del Lo OR, tanto più necessaria alla luce del riferimento che lo BA avrebbe fatto parte di una fazione antagonista a quella di appartenenza del pentito, sicché non risultavano adeguatamente escluse possibili finalità calunniose dello stesso. Non erano stati dedotti, inoltre, idonei elementi di riscontro della stessa propalazione, tanto più che a carico dello BA non era stata elevata alcuna specifica imputazione. Era decisamente erronea, inoltre, l'affermazione secondo cui vi fosse convergenza di plurime dichiarazioni, con riferimento alle dichiarazioni sostanzialmente conformi di CA, AN, ZZ e AV, senza tener conto che non vi era nessuna certezza nell'individuazione dello BA, che era illogico il racconto dei collaboratori secondo il quale questi avrebbe infastidito ed allarmato gli esponenti mafiosi con le richieste di notizie in ordine ad un omicidio di un suo parente, tenuto conto che l'omicidio, secondo le risultanze investigative, sarebbe avvenuto nel 1982 e le richieste di informazioni nel 1995 e che tale circostanza sarebbe logicamente incompatibile con la ritenuta appartenenza del ricorrente al sodalizio delinquenziale. Era, inoltre, incongruo ritenere lo BA fosse il vice di SO e soggetto vicino a RA TO ed affermare poi che lo stesso avesse necessità di attingere notizie presso altre persone. Ed ancora, non poteva non essere significativo il fatto che i collaboratori, le cui affermazioni si vuole confermative del dictum del Lo OR, non conoscessero neppure il ricorrente. Il secondo motivo, infine, deduce nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione in ordine all'art. 62 bis e 133 c.p., ai sensi dell'art. 606, lett. e) del codice di rito. In considerazione della mancata contestazione di condotte specifiche, mai contestate al prevenuto, e della sua incensuratezza il diniego delle attenuanti generiche risultava del tutto ingiustificato.
8. - Il ricorso proposto in favore di CA EN è affidato a due motivi. Il primo denuncia violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 416 bis c.p.. Contesta, in particolare, che la partecipazione dello stesso CA sia stata affermata pur in mancanza di un riscontro univoco di fattiva partecipazione al sodalizio e di un contributo causale alla vita associativa, sulla base dell'attribuzione, peraltro indimostrata, della qualifica di uomo d'onore.
In proposito, i soli riferimenti accusatori venivano dal Lo OR, in termini, oltretutto, generici e privi di riscontro. Tale non avrebbe potuto ritenersi la riferita partecipazione al tentato omicidio di LA RI, specie in considerazione del fatto che, per tale episodio delittuoso, esso ricorrente non aveva subito alcuna contestazione. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) del codice di rito in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p.. Censura, in particolare, la mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla base della ritenuta pericolosità dell'imputato desumibile, in astratto, dal tipo d'imputazione, anziché da elementi concreti della fattispecie e nonostante non fosse stato contestato alcun contributo concreto al mantenimento ed al consolidamento dell'organizzazione criminosa.
9) Il ricorso proposto in favore di NO RG e di EN EN si basa su identico motivo, comune ad entrambi, con il quale si denuncia, in particolare, la violazione dell'art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 378 e 416 bis c.p. ed all'art. 7 della l. n. 203/1991.
Per quanto riguarda il EN, si contesta che la ritenuta partecipazione del prevenuto al sodalizio delinquenziale sia stata ritenuta in mancanza di condotte univocamente sintomatiche, valorizzando la mera circostanza che l'imputato aveva concesso la disponibilità del suo villino per la c.d. riunione di riappacificazione del 1994 nonché per presunte ulteriori riunioni. La fonte dell'accusa sarebbe rappresentata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Lo OR SI, IG AL e CA GI, dalle quali, nondimeno, emerge quanto già l'imputato aveva dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia a seguito di spontanea costituzione, e cioè la circostanza che fosse legato da rapporti di amicizia e di lavoro con AN AL, e proprio in ragione di tali rapporti aveva messo a disposizione dello stesso, e di lui soltanto, le chiavi del suo villino. Peraltro, con lo stesso esisteva una società di fatto nel settore della piccola edilizia privata, da qui la necessità di fornire le chiavi del villino che era annesso all'impianto di calce dello stesso EN.
Inoltre, la sola riunione alla quale avrebbe preso parte quest'ultimo sarebbe stata, secondo il Lo OR, quella c.d. di riappacificazione, nella quale, peraltro, non si sarebbe discusso di fatti o problemi di mafia, essendosi trattato di una mera scampagnata. Mancava, dunque, in atti la prova di un qualsiasi contributo alla vita dell'organizzazione e, quindi, di una condotta qualificabile tra quelle rientranti nella previsione dell'art. 416 bis. A tutto concedere, la condotta ascritta all'imputato avrebbe dovuto essere qualificata come favoreggiamento aggravato nei confronti del solo AN, e non già dell'intero sodalizio delinquenziale. Era significativo, d'altro, che le presunte condotte contestate al EN risalissero al 1994, epoca in cui era vivo il AN, mentre, dopo la scomparsa di questi, avvenuta nel 1995, nessun addebito reale o presunto gli era addebitato.
Per quanto riguarda il NO, si assume che la circostanza contestata - consistente nel fatto che, il suo telefonino, la cui utenza era, peraltro, intestata a NO NI, padre del ricorrente, sarebbero state effettuate chiamate tra personaggi in contatto con il Lo CO, era in realtà del tutto insignificante, posto che il cellulare in questione era utilizzato dall'intero nucleo familiare, sicché, anche ad ammettere che lo stesso fosse stato ceduto ad altri, o più semplicemente, utilizzato da altri, non vi era alcuna prova che tale cessione fosse stata effettuata dallo stesso NO.
Erroneo, inoltre, era il riconoscimento dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 della l. n. 203/1991, in quanto il preteso aiuto sarebbe stato prestato ad un componente dell'organizzazione delinquenziale, per motivi di amicizia o comunque personali, e non certo per agevolare l'intera associazione. Diversamente, l'aggravante dovrebbe applicarsi automaticamente, come se si trattasse di circostanza di carattere oggettivo, ogni qualvolta venga favorito un appartenente ad associazione mafiosa. Non vi era prova di questo quid pluris, ad integrare il quale non potevano ritenersi sufficienti le circostanze indicate dai giudici di merito, e cioè l'esistenza di rapporti di amicizia e frequentazione con Lo OR e ER ne' la presunta offerta di aiuti vari a favore di vari esponenti ed ambienti mafiosi.
10) Il ricorso proposto dall'avv. Peluso, in favore di LO AL, deduce i seguenti motivi. Con riferimento al reato di favoreggiamento:
Violazione della legge processuale penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente ai criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p.. - Si duole, in proposito, che la Corte distrettuale non avrebbe fatto buon governo dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in particolare avrebbe loro attribuito credibilità per traslazione, nel senso di estendere i riscontri relativi a parte delle dichiarazioni ad altre parti dello stesso narrato accusatorio.
Così il dichiarante Lo OR era stato ritenuto attendibile nella parte riguardante il particolare dell'identikit, nonostante la mancanza di specifici riscontri sul punto;
non solo, ma nonostante le clamorose smentite in ordine sia alla diversità tra l'identikit prodotto in giudizio dal PM e la descrizione fattane dal collaborante e l'erroneo riferimento al tentato omicidio LA RI, episodio relativamente al quale i Carabinieri non avevano mai redatto alcun rapporto. Del tutto arbitrariamente i giudici di appello avevano trasposto il riferimento a diverso episodio delittuoso, e cioè al tentato omicidio AR.
Altra insanabile contraddizione della sentenza era dato riscontrare in ordine al rinvenimento di una paletta segnaletica con la scritta Carabinieri nell'arsenale di IS, rispetto alla quale il Lo OR si era limitato a dire che il EN gli aveva confidato di averla ricevuta da un amico, nel quale ingiustificatamente la Corte aveva ritenuto di poter individuare il LO.
Altra contraddizione riguardava l'assunto relativo ai contatti confidenziali tra il EN ed i Carabinieri di IS e la successiva affermazione relativa all'assenza del benché minimo sospetto che altri appartenenti all'arma, diversi dal LO, abbiano intrattenuto rapporti di frequentazione con il EN. - Altro motivo di ricorso concerne l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento personale. Sia contesta, in proposito, che le circostanze valorizzate dalla Corte di merito, relative alla consegna dell'identikit e della paletta dei Carabinieri, fossero idonee ad essere ricondotte nell'alveo della previsione dell'art. 378 c.p. A parte, poi, che l'episodio della paletta non era stato neppure contestato nel capo d'imputazione, in aperta violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, ai sensi dell'art. 521 c.p.. Per quanto riguarda l'episodio dell'identikit, la Corte non aveva neppure ritenuto di impegnarsi in un'analisi differenziale tra l'ipotizzato delitto di favoreggiamento ed il meno grave reato di rivelazione di segreti di ufficio, di cui all'art. 326 c.p.. - Il terzo motivo denuncia violazione della legge penale, illogicità e mancanza di motivazione sul punto relativa all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991. In proposito, i giudici di appello avevano reso una motivazione erronea, in quanto non era emerso in atti alcun elemento che consentisse di ritenere che l'attività di favoreggiamento fosse riferita all'intera associazione, e non già ad un singolo appartenente alla stessa.
Per quanto riguarda i capi Q) ed R) (danneggiamento e detenzione illegale di esplosivi), parte ricorrente denuncia la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione della legge processuale penale in ordine alla valutazione della prova. Sul punto, la Corte distrettuale non avevano tenuto conto che la narrazione del Lo OR era rimasta non solo priva di riscontri individualizzanti e del tutto illogica, ma anche smentita in ordine a significativi particolari riferiti dal collaboratore, quali ad esempio le caratteristiche della rete di recinzione, le modalità con cui venne superata, ed alle ragioni di risentimento, come riferite dallo ZZ, a suo dire riguardanti la vendita di una motocicletta e non di autovettura, nell'anno 1994, e cioè in epoca successiva all'attentato avvenuto il 17 aprile 1993.
10.1 - Il ricorso proposto dall'avv. Claudio Gallina Montana eccepisce:
- violazione degli artt. 125, 192 e 546 c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p..
- violazione dell'art. 378 c.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e).
- violazione dell'art. 81 c.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e).
Il ricorso censura, in sostanza, la metodologia di lettura delle risultanze di causa, adottata dai giudici di appello, in violazione dei canoni normativi. In particolare, prospetta il vizio di motivazione non solo sotto il profilo dell'illogicità dell'iter argomentativo, ma anche della scarsa aderenza alle emergenze di causa, sotto il profilo della mancata considerazione di elementi probatori risultanti dagli atti e segnalati dalla difesa in sede di discussione ovvero espressi nei motivi di appello In particolare, risulta palesemente illogico l'iter logico-motivazionale in ordine alla partecipazione, a titolo di concorso, del LO nei due attentati incendiari in danno delle autovetture del Leone e del Messina, affermata in sentenza sulla base del mero rilievo della coincidenza temporale degli eventi con il servizio notturno svolto dall'imputato, pur in mancanza del nesso di causalità tra la condotta (consistita nell'assegnazione ad un equipaggio di servizio durante il turno di notte) e gli stessi attentati. Del tutto inconsistente ed illogica era poi la motivazione relativa all'imputazione di favoreggiamento, affermata pur in mancanza di qualsivoglia idoneo elemento oggettivo. Del tutto inidonee erano infatti le due circostanze valorizzate, consistenti nella ritenuta consegna di un identikit al EN e nel rinvenimento della paletta con matricola abrasa nell'arsenale sequestrato dalle forze dell'ordine. Con riferimento al primo episodio, l'affermazione di responsabilità non aveva tenuto conto di due ostacoli insormontabili e cioè del fatto che, in occasione dell'attentato al LA, non fosse stato redatto alcun identikit, tanto da costringere i giudici a ritenere, con autentico volo pindarico, che il riferimento fosse a tutt'altro episodio delittuoso, ed il fatto che la fotocopia dell'identikit non corrispondesse affatto alla descrizione fornita dal collaborante. Inoltre, l'episodio della consegna non era stato confermato dal carabiniere LO Festa, che secondo il Lo OR sarebbe stato presente nell'occasione. L'episodio della paletta, poi, era stato apoditticamente addebitato al LO, sulla base del mero rinvenimento nell'arsenale e su un non meglio precisato ricordo del teste capitano CA che aveva dichiarato che, nel periodo in cui era stato Comandante della Compagnia Carabinieri di IS, tra il 1991 ed il 1994, era stata smarrita una paletta segnaletica dell'Arma, anche se l'ufficiale non era stato, poi, in grado di meglio precisare l'episodio. In proposito, la Corte distrettuale non aveva tenuto conto delle obiezioni difensive che avevano descritto la rigorosa procedura di consegna e prelievo delle armi in uso presso l'Arma, le prescritte registrazioni ed il riferimento alla deposizione del CA, relativamente alla quale un non ricordo era stato trasformato in certezza assoluta.
Per quanto riguardava, poi, il danneggiamento, vi erano vistose ed insanabili contraddizioni nel dictum del Lo OR. Era infatti emerso che il LO non aveva mai acquistato l'Alfa OM 164 da ZZ SE, in quanto l'aveva acquistata presso altro autosalone, e precisamente la G.G. Motors di Villabate. Inoltre, l'auto acquistata dallo ZZ era una Lancia Thema: erronea indicazione che era stata disinvoltamente giustificata dalla Corte distrettuale come frutto di una confusione nella quale era incorso il dichiarante. Il mendacio del Lo OR dichiarante risultava anche dal fatto che questi, come già accertato nella sentenza di primo grado, passata in giudicato sul punto, aveva falsamente incolpato il LO anche di avere partecipato ad una tentata rapina e ad un tentato omicidio, in danno di determinate persone.
Ed ancora, era erronea l'indicazione delle caratteristiche della recinzione dell'autosalone e delle modalità di accesso al suo interno, asseritamente seguite dagli autori del delitto (descrizione di recinzione a tre fili simili a quelli utilizzati per stendere la biancheria e che lui ed il EN si erano limitati ad allargare due fili ed a passarvi in mezzo) ove invece, era emerso in processo (attraverso le dichiarazioni del mar. Faraci Santo, intervenuto sul posto, che la rete era a maglia larga, romboidale, e presentava una squarcio, attraverso il quale erano passati gli attentatori. Difformità che la Corte aveva giustificato come mere inesattezze, frutto di cattivo ricordo e di confusione tra diversi episodi. Ed inoltre, nessuna conferma era venuta dalla parte offesa che aveva indicato una serie di attentati subiti in precedenza (foratura di tutte le gomme dei veicoli presenti nell'autosalone, furto delle apparecchiature e, poi, l'attentato distruttivo), facendo riferimento alle consuete attenzioni della malavita locale. Sul punto vi era stato addirittura travisamento del fatto, in quanto la Corte aveva ritenuto che le dichiarazioni dello ZZ non fossero incompatibili con il dire del collaborante, posto che il teste non aveva fatto riferimento a richieste estorsive od a minacce di sorta. Vi era, inoltre, discrepanza temporale, in quanto il collaboratore aveva collocato gli episodi delittuosi nel 1994, mentre i fatti contestati risalivano all'aprile 1993.
Era poi palesemente illogica la circostanza utilizzata in sentenza secondo cui, dopo l'autovettura contestata, il LO avrebbe acquistato nel 1994 una motocicletta, versando una somma in contanti ed un suo motoveicolo in permuta: fatto logicamente incompatibile con la tesi che lo ZZ avesse, in precedenza, venduto al LO un'autovettura taroccata.
Insomma, l'unica fonte accusatoria, rappresentata dalle dichiarazioni del Lo OR, non aveva quel grado di affidabilità, anche perché priva di riscontri individualizzanti, per fondare una pronuncia di responsabilità. Nè poteva ritenersi consentito al giudice di appello colmare le discrasie e le contraddizioni con proprie congetture e con facili spiegazioni di cattivi ricordi del propalante. Non basta. Le accuse del Lo OR non solo erano rimaste prive di riscontro, ma erano state anzi palesemente contraddette da altri elementi certi emersi dalle risultanze processuali. Inoltre, la sentenza aveva, in qualche caso, del tutto ignorato i motivi prospettati nell'atto di gravame. La sentenza impugnata era meritevole di censure anche nella parte in cui aveva negato il vincolo della continuazione tra i reati per i quali aveva ritenuto la responsabilità del LO, nonostante che, soprattutto in relazione al movente ed alla causale (danneggiamento e favoreggiamento personale) i due delitti apparissero assolutamente connessi). Pertanto, anche in considerazione dell'ampia accezione con la quale la giurisprudenza configurava il medesimo disegno criminoso, avrebbe dovuto riconoscersi il beneficio di cui all'art. 81. Alla stregua di tale interpretazione, l'assunto secondo il quale per esservi reato continuato non è sufficiente un generico piano di attività delinquenziale viola il dettato dell'art. 81 c.p. e risulta in contrasto con tutti i principi giuridici che regolano la materia. 2^) Orbene, la superiore rassegna individua un primo motivo di ricorso comune a quasi tutte le posizioni, afferente alla verifica del rispetto, da parte del giudice del merito, dei canoni valutativi ai quali, per interpretazione oramai consolidata di questo Giudice di legittimità, deve essere informata la lettura delle dichiarazioni dei c.d. collaboratori di giustizia, il cui apporto, in questo processo - considerato anche il rilevante numero delle dichiarazioni raccolte, una quindicina in tutto - rappresenta certamente la parte, di gran lunga, più consistente del compendio probatorio utilizzato in sede di merito, a sostegno delle dichiarazioni di responsabilità a carico degli imputati oggi ricorrenti.
2.3 - Infine, una questione comune a tutti i ricorsi attiene alla metodologia di esame delle stesse dichiarazioni accusatorie, contestandosi la correttezza dell'approccio interpretativo alla relativa lettura, in dissonanza con i ben noti parametri fissati dall'art. 192, comma terzo, del codice di rito.
Stante la notorietà del tema, non è certamente il caso di ripercorrere in questa sede - o, anche, solo ripuntualizzare - gli sviluppi dell'orientamento interpretativo richiamato, essendo oramai pacifico che la lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia deve ispirarsi ai ben noti canoni della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'attendibilità intrinseca del suo dire e, infine, dell'attendibilità estrinseca, verificata alla stregua di riscontri esterni, che abbiano carattere oggettivo, specifico ed individualizzante. Ed è parimenti noto che tali riscontri possano essere di qualsivoglia natura, pure di ordine logico, e possano, quindi, consistere anche nel convergente riferimento offerto da altre propalazioni accusatorie. Nondimeno, presupposto ineludibile perché, in tale ultima ipotesi, sia applicabile la regola della c.d. convergenza del molteplice è che le altre dichiarazioni siano, pur esse, previamente verificate nella loro affidabilità, alla stregua dell'anzidetta metodologia di approccio.
Orbene, l'attenta lettura della motivazione della sentenza impugnata - integrata, per quanto di ragione, dalle argomentazioni della sentenza di primo grado - consente di affermare che il giudice di merito non si è certamente sottratto all'osservanza di tali canoni metodologici, rendendo di volta in volta compiuta ragione della ritenuta affidabilità del dictum di diversi collaboratori in riferimento alle singole posizioni degli imputati, odierni ricorrenti. In particolare, non ha mancato di soppesare, per ciascun pentito esaminato, la credibilità sul piano soggettivo, tenendo conto sia del ruolo da ciascuno svolto in seno alla consorteria mafiosa, e dunque del tasso di conoscenza o conoscibilità degli affari di Cosa Nostra, sia del positivo riscontro che quella credibilità soggettiva aveva trovato in altri procedimenti giudiziari.
Le diverse dichiarazioni accusatorie utilizzate dai giudici di merito provengono tutti da soggetti di provato vissuto delinquenziale, la cui sicura appartenenza a Cosa Nostra è idonea garanzia di affidabilità del patrimonio conoscitivo in merito alle attività della cosca ed ai soggetti che vi gravitavano. Alcuni dichiaranti appartengono, anzi, al nucleo, per così dire, storico di collaboratori di giustizia. Sono, cioè, tra quelli più noti che, da diversi anni ormai, offrono un contributo fondamentale, già positivamente delibato in molteplici processi pure pervenuti al vaglio di legittimità, e ritenuto decisivo per far luce non solo su eclatanti episodi delittuosi (c.d. delitti eccellenti), ma anche sulle dinamiche interne e sulle articolazioni della struttura associativa. Per ciascuno di essi risultano indicate provenienza, retroterra delinquenziale e tasso di affidabilità. In estrema sintesi:
AR GI, OM ET e IG AL, provengono dalla famiglia mafiosa di IO, vicina a quella di IS, e dunque in grado, per militanza in quell'associazione, di riferire fatti e circostanze relativi alla specifica articolazione mafiosa. CA GI, noto pentito, facente parte del ghota mafioso, apparteneva alla famiglia di San SE Iato, ma nelle vicende di cui è processo ha costituito, come si dirà un punto di riferimento ben preciso, AC EN, era reggente del mandamento di Marsala;
Di AL US era un imprenditore palermitano di Resuttana, facente parte della famiglia di San Lorenzo e Resuttana;
AR NI era anch'egli un esponente mafioso di rilievo;
Di AL MA è fratello di Di AL US, a conoscenza di circostanze rilevanti nell'economia del presente giudizio;
IN LO, mafioso di nota competenza in materia di appalti pubblici e questioni finanziarie riguardanti l'organizzazione mafiosa;
ZZ AL, mafioso vicino a CA, ha appreso da questi particolari in ordine alla scomparsa del Lo CO;
CA NZ AL, fratello di GI, era a conoscenza dei rapporti tra il Lo CO ed il congiunto;
AN NI, anch'egli vicino al CA, è stato in grado di riferire dell'interesse dello stesso CA all'uccisione di SO e BA, a seguito della scomparsa di Lo CO e RI;
Lo OR SI, è componente del gruppo di fuoco facente capo al Lo CO;
NC LO ha trascorso un periodo di detenzione con BE;
MO FR PA era sottocapo della famiglia della Noce.
Un profilo correlato alla tematica anzidetta è quello concernente la specifica nozione di riscontro individualizzante, contestando diversi ricorrenti la nozione recepita dalla Corte distrettuale, in dissonanza con l'interpretazione giurisprudenziale affermata nella sentenza NN da più parti richiamata (il riferimento è alla sentenza della prima sezione di questa Suprema Corte, 7.11.2000 n. 963, NN ed altri). Orbene, la pronuncia richiamata, dopo avere premesso che hanno carattere individualizzante i riscontri estrinseci relativi ad elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardino direttamente la persona dell'incolpato in relazione a tatti gli specifici reati a lui addebitati, ha ribadito che, stante la frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie, la conferma di una parte non implica automatico riscontro delle altri parti e che anche una dichiarazione de relato può costituire valida prova di responsabilità purché sorretta dagli anzidetti riscontri. Alla stregua di tali premesse, la Corte regolatrice ha ritenuto che la confermata appartenenza di un imputato all'ala militare e, più precisamente, al gruppo di fuoco di una famiglia mafiosa (nella specie quella di IO-Ciaculli) non potesse ritenersi riscontro individualizzante, occorrendo un diretto collegamento dell'imputato allo specifico fatto delittuoso. Orbene, la Corte palermitana ha ritenuto che riscontro individualizzante non dovesse essere solo quello direttamente rappresentativo del fatto in dimostrazione, ma anche quello logico deduttivo (cfr. pagg. 376, 377 e 378), giungendo alla conclusione che è tale qualunque elemento probatorio, diretto od indiretto, che, provenendo da fante diversa dal chiamante, riguardi la sfera personale del chiamato e sia riconducibile, anche attraverso un giudizio logico, al fatto da dimostrare (cfr, pag. 494). Tale affermazione appare pienamente condivisibile e non si pone affatto in dissonanza rispetto al principio giurisprudenziale anzidetto. Va, infatti, considerato che, secondo quanto lo stesso giudice di appello ha precisato, la valutazione della valenza dimostrativa dell'elemento di riscontro va apprezzata in concreto. Si tratta, dunque, di valutazione squisitamente di merito, che sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente e pacificamente motivata. La divergenza applicativa del principio nella fattispecie considerata dal Supremo Collegio nella sentenza NN e nella vicenda in esame (rectius, in alcuni dei fatti del presente giudizio) è solo apparente, risentendo soltanto delle peculiarità delle fattispecie sostanziali giudicate e, dunque, dei riflessi di merito che il relativo giudizio implica. Ed infatti, nel caso esaminato dalla pronuncia di legittimità è stato ritenuto che non fosse logicamente plausibile l'attribuzione del connotato di riscontro esterno dell'appartenenza dell'imputato ad un gruppo di fuoco che, stante la dimensione della famiglia IO-Ciaculli, era di particolare consistenza numerica. Altro, invece, è attribuire quel connotato ad una diversa dimensione quantitativa del riferimento, come nel caso di specie, trattandosi di una piccola articolazione della struttura maliosa, quella della frazione IS, con riferimento ad un gruppo di fuoco (i giovani leoni di Lo CO) composto da appena quattro o cinque elementi. Sicché, la conferma proveniente da altre fonti conoscitive secondo le quali un determinato imputato faceva stabilmente parte del gruppo di fuoco, e che lo stesso gruppo si era reso responsabile di tutte le azioni omicidiarie riferibili allo specifico clan di IS assume una ben diversa rilevanza dimostrativa.
Una questione comune alle posizioni di CA, OL e BA riguarda l'attribuzione agli stessi della qualità di uomo d'onore, e dunque l'interrogativo se il riconoscimento di una qualità siffatta sia sufficiente ai fini della ritenuta partecipazione degli stessi all'associazione per delinquere di stampo mafioso, indipendentemente dalla prova di uno specifico contributo causale al conseguimento delle peculiari finalità del sodalizio.
Sul punto, reputa la Corte che non vi sia ragione di discostarsi dal più recente orientamento interpretativo di legittimità, secondo il quale nell'assunzione della qualifica di uomo d'onore - significativa non già di una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale affiliazione alla cosca mercè apposito rito (la cosiddetta "legalizzazione") - va ravvisata non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo causale che, seppure mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri (cfr., tra le altre, Cass. sez. 4, 18.11.1996, n. 2040, rv. 206319; cfr., nei termini, anche Cass. sez. 2, 6.5.2000, n. 5343, rv. 215907, secondo cui nell'assunzione della qualifica di "uomo d'onore" va ravvisata non soltanto l'appartenenza - tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri. Ed invero, se la condotta dì partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, e purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell'associazione di tipo mafioso - che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forma di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano - il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d'onore ai fini anzidetti. Resta da aggiungere che l'interpretazione anzidetta è stata già recepita e sostenuta da questa Sezione con sentenza 21.11.2003, Bruno ed altri) 2^) Si può ora procedere all'esame delle singole posizioni. 1. - Iniziando dal ricorso proposto in favore di BE AL, si osserva, quanto al primo motivo, relativo all'uso asseritamente distorto dei canoni metodologici di lettura delle dichiarazioni accusatone dei collaboratori di giustizia, che sono senz'altro da richiamare le considerazioni d'ordine generale che smentiscono l'assunto di parte ricorrente.
Nello specifico, va detto che le dichiarazioni accusatone di Lo OR SI, che rappresentano il cardine dell'accusa in relazione all'omicidio RI, sono state analizzate con particolare scrupolo ed attenzione, sulla base di un corretto approccio interpretativo. L'attendibilità generica del dichiarante è stata giustamente esaltata in rapporto al vissuto delinquenziale dello stesso, che, siccome inserito nello stesso gruppo di emergenti, di assoluta fiducia del Lo CO, era in condizione di riferire dall'interno i fatti riferiti, per averli, cioè, direttamente vissuti. Basti dire che anche il Lo OR, per sua stessa ammissione - e senza che alcunché di processualmente diverso, avesse mai legato la sua partecipazione al fatto omicidiario contestato al capo D), del quale anch'egli è stato chiamato a rispondere in procedimento separato - aveva preso parte alla missione di morte in danno del RI, pur essendo rimasto in disparte, in attesa dei complici, con i quali, dopo aver preordinato l'omicidio, si era portato nelle campagne in cui il RI era solito recarsi e dove venne, poi, consumato il delitto. Peraltro, l'attendibilità del dichiarante è stata giustamente sottolineata in rapporto alla genesi delle sue dichiarazioni ed alla plausibile e convincente necessità del collaboratore di affidarsi alla tutela della giustizia per sfuggire a sicura uccisione da parte del sodalizio rivale. Un sintomo di sicura affidabilità sono stati ritenuti sia il fatto che il Lo OR fosse in stato di libertà, allorquando offri la sua collaborazione, sia il fatto che fu proprio grazie al suo contributo che si arrivò alla scoperta di un vero e proprio arsenale bellico, che costituiva la Santa Barbara a disposizione non solo della famiglia maliosa di IS, ma anche della vicina famiglia di IO. È quanto mai significativo, a sottolineatura della straordinaria rilevanza dell'evento, che risulta in atti che alla scoperta dell'arsenale in atti è stata attribuita un'enorme importanza investigativa anche sul piano del generale contrasto alla delinquenza organizzata, tanto che si ritiene che, sulla scorta di accertamenti balistici, che l'esplosivo rinvenuto sia dello stesso tipo di quello che la mafia avrebbe usato per la stagione stragista intrapresa in viarie parti del territorio nazionale. La scoperta dell'arsenale, quindi, è stata correttamente valorizzata come indice rivelatore del livello di generale affidabilità della collaborazione e, specialmente, del livello di conoscenza che il Lo OR aveva delle cose dell'organizzazione, essendo ovviamente inimmaginabile che una conoscenza di una circostanza tanto delicata per la vita del sodalizio potesse essere patrimonio di persona di modesto spessore o di limitato rilievo nella struttura delinquenziale che, tradizionalmente, assume l'omertà e la reticenza, anche interne alla stessa organizzazione, tra i valori fondanti del sistema, a garanzia della sua complessiva tenuta.
La parte delle doglianze relative a pretese discrasie o contraddizioni nelle quali sarebbe incorso il Lo OR, nel riferire sulle modalità dell'omicidio, va disattesa in quanto riproducete mere prospettazioni di merito, volte ad una rilettura del materiale di prova non consentita in questa sede in cui è sufficiente il rilievo che nessuna delle pretese discrasie, già dedotte in sede di merito, è sfuggita all'esame della Corte distrettuale che ha reso, in proposito, una motivazione che si segnala per scrupolo ed attenzione, persino soverchiante in determinati profili, per via di ripetizioni inutili e ridondanti. Si è in presenza, comunque, di un apprezzamento di merito, sorretto da un insieme argomentativo che non è certo caratterizzato da ricadute di sorta sul piano della corretta interpretazione delle emergenze di causa (del che si è già detto), ma anche dei parametri della logica ordinaria, restando circoscritto all'ambito di una ragionevole plausibilità. Alla convincente ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, può solo aggiungersi la considerazione che, ferma restando la formidabile conferma che del racconto del Lo OR è venuto;
dalle risultanze investigative relative a quell'episodio e dagli accertamenti tecnici compiuti (a parte il ritrovamento dell'autovettura di provenienza furtiva, usata per l'impresa omicidiaria, che, fornita dallo stesso BE, era stata bruciata proprio nel posto indicato dal dichiarante), marginali inesattezze sono giustificabili alla luce della stessa circostanza che il Lo OR non aveva direttamente preso parte all'agguato mortale in danno del RI, ma ne aveva appreso le modalità dallo stesso BE e dal complice, una volta rientrati in autovettura, a parte i riferimenti di percezione diretta in ordine al tipo di armi di cui disponevano gli stessi, poi usate nell'occasione. Quanto poi alla matrice maliosa dell'omicidio, motivato dall'intendimento del Lo CO di eliminare la vecchia guardia, vuoi per vendicare la morte del precedente boss ET LO, vuoi nella strategia di conseguimento del potere mafioso in IS (il RI, peraltro, era stato notato in compagnia di elementi del gruppo mafioso antagonista), risulta dalle complessive risultanze di causa che tratteggiano chiaramente la storia di questo processo. Il cui sfondo è stato individuato proprio nella fetida interna alla stessa organizzazione delinquenziale, dettata da logiche di potere mafioso, tra il Lo CO, elemento di spicco della famiglia di IS, e RA TO, reggente del mandamento di EL (un tempo aggregato a IS), personaggi a loro volta sponsorizzati da esponenti di massimo rilievo del pianeta Cosa Nostra, il noto latitante RD OV, da una parte, e CA GI e EO LL. dall'altro. Per quanto concerne, poi, la natura del riscontro individualizzante recepito dalla Corte distrettuale, sulla validità allo scopo anche dell'elemento d'ordine logico- deduttivo, si è già detto in premessa, cui può farsi integrale rinvio, non senza osservare che proprio rispetto al BE può ravvisarsi la conferma più eloquente della bontà del sistema interpretativo adottato. Ed infatti, mentre nella fattispecie considerata dalla menzionata sentenza NN l'appartenenza di un imputato all'ala militare di una fazione mafiosa numerosa e consistente come quella di IO-Ciaculi non poteva costituire momento significativo di riscontro in relazione ai singoli fatti omicidiari, atteso il numero dei militanti e, cioè, dei componenti del gruppo di fuoco, di ben altra valenza dimostrativa è il dato risultante pacificamente da plurime indicazioni accusatorie che vogliono il BE componente di un gruppo di fuoco ristretto (in tutto quattro o cinque componenti), sempre utilizzato, nella stessa composizione, per i fatti omicidiari riferibili alla cosca. Non solo, ma un dato, che può ritenersi di pacifica acquisizione, stante il supporto conoscitivo costante, offerto da più fonti, è la particolare dimestichezza del BE nell'uso delle armi e la sua specifica competenza nel maneggio e nella conoscenza dell'arsenale in disponibilità della famiglia di IS ed anche di quella di IO, posto che appartenenti al sodalizio erano soliti far recapitare al BE le armi impiegate nelle imprese criminose ai fini della ripulitura della stesse, ove il termine non sta a significare solo ordinaria manutenzione delle armi, ma mutamento genetico delle stesse, e cioè rifilitura delle canne per evitare che, in occasione di un successivo reimpiego in altre operazioni delittuose, le tracce impresse sui proiettili dalla rigatura interna potessero consentire agli inquirenti di accertare l'esplosione dei colpi con identica pistola, e dunque di stabilire l'identità della matrice delittuosa. Ed analoga competenza risulta conclamata anche per la preparazione, sia pure artigianale, di esplosivi, per la cui miscelazione erano necessarie competenze scientifiche che, si ritiene, fossero in possesso del BE che aveva frequentato il primo anno del corso di laurea in medicina, il cui piano di studi prevede, notoriamente, tra i vari esami, anche quello di chimica. Non solo, ma un'eloquente conferma dell'assunto accusatorio è stato giustamente rinvenuto nel ritrovamento, nel corso di una perquisizione domiciliare in casa dei genitori del BE, di apparecchiatura necessaria per l'anzidetta ripulitura e persino una pistola rudimentale: ed in quel periodo il BE viveva ancora in casa dei genitori. Indubbiamente, la notoria qualifica di armiere attribuita al BE, come tale conosciuta negli ambienti mafiosi vicini, costituisce riscontro idoneo anche in ordine al reato di cui al capo S) relativo alla detenzione delle armi componenti l'arsenale, essendo rispondente a logica elementare, che proprio le conoscenze specifiche in materia rendessero quanto mai plausibile che, come ha riferito il Lo OR, il BE fosse a conoscenza ed avesse disponibilità dello stesso armamentario.
2. - Il ricorso di NN AC è affidato a due distinti motivi, di tale inconsistenza da lambire l'inammissibilità. In ordine al primo, relativo alla pretesa inosservanza del canoni dettati dall'art. 192 del codice di rito, non v'è che da riportarsi alle considerazioni generali. Le molteplici dichiarazioni utilizzate dai giudici di merito, previa ortodossa delibazione della relativa attendibilità, convergono nel dato sostanziale dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso contestato al capo A) della rubrica, peraltro in posizione di rilievo, stante il rapporto di fiducia con il Lo CO, di cui anzi era nipote. Ed il NN viene indicato da più fonti come componente del gruppo di giovani emergenti di cui lo stesso Lo CO era solito circondarsi e di cui si avvaleva per il disimpegno di questioni di rilievo nell'interesse del sodalizio. La convergenza di plurime chiamate (Lo OR, CA, OM, IN) sulla qualità di uomo d'onore del NN e sulla sua appartenenza al sodalizio di IS è univoca e proveniente da fonti accusatorie autonome. È del tutto logico, poi, che, stante l'univocità dei riferimento in ordine al nucleo sostanziale anzidetto, ciascun collaboratore abbia apportato uno specifico contributo di conoscenza su particolari diversi da quelli riferiti da altri, ciascuno avendo riferito sulla base delle proprie angolazione prospettiche, di specifica conoscenza.
Questa diversità, su profili di contorno attorno a quel nucleo sostanziale, costituisce anzi una chiara riprova dell'autonomia delle fonti accusatorie.
Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, va disatteso, afferendo all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, in sede di trattamento sanzionatorio, che non è sindacabile in questa sede in quanto congruamente e correttamente motivato. La vantazione della complessiva entità dei fatti in questione, relativi ad appartenenza ad una specifica articolazione di un sodalizio pericoloso come Cosa Nostra, nella cui disponibilità, peraltro, era un arsenale di inaudita potenza, è stata giustamente ritenuta ostativa alla concessione del beneficio capace di mitigare la pena inflitta in primo grado, che, di contro, è stata ritenuta del tutto adeguata ai fatti in contestazione.
3. - Il ricorso proposto da ER ET è affidato ad un solo motivo, relativo alla pretesa violazione dell'art. 192 ed all'asserito travisamento delle risultanze di causa. Anche la presente impugnazione si colloca ai confini dell'ammissibilità, posto che, per le ragioni già espresse in linea generica, la valutazione della Corte distrettuale non merita le critiche rivoltegli anche dall'odierno ricorrente. Le dichiarazioni accusatorie del Lo OR sono state vagliate con inappuntabile indagine critica e verificate nella loro attendibilità intrinseca ed estrinseca. Le pretese contraddizioni o smagliature di cui sarebbero state affette trovano, invece, convincente e plausibile risposta nella diffusa motivazione della sentenza impugnata e non possono essere riproposte in questa sede, posto che la valutazione del dictum dei collaboratori di giustizia è apprezzamento squisitamente di merito che sfugge al sindacato di legittimità, ove corredato, come nel caso di specie, da apparato argomentativo immune da vizi od incongruenze d'ordine logico. Così, trovano risposta puntuale le pretese incertezze legate alle modalità del riconoscimento fotografico del ER, così come trova appagante risposta anche il dubbio prospettato in ordine alle modalità dell'individuazione del luogo che avrebbe ospitato, per un certo periodo di tempo, l'arsenale di armi la cui collocazione, a detta del Lo OR, era conosciuta anche dal ER. Basti considerare, per tacitare qualsivoglia ragione di perplessità, che il collaboratore, recatosi sul posto, ha fornito una sicura indicazione della collocazione delle armi.
4. - In relazione al ricorso proposto dalla EN UI le censure in ordine alla metodologia di lettura delle propalazioni accusatorie, che sostanziano il primo motivo, trovano risposta esaustiva nella trattazione comune, alla quale può senz'altro farsi rinvio. Neppure con riguardo allo EN è mancata la puntuale indicazione dei riscontri alle parole di accusa del Lo OR, individuata nelle convergenti dichiarazioni di AL AU e Di AL US. La rivisitazione delle emergenze processuali, compiuta dalla Corte distrettuale anche in ordine alla posizione dell'odierno ricorrente, ha motivatamente condotto alla ribadita statuizione di colpevolezza, sulla scorta di linee argomentative che non sono meritevoli delle censure proposte. Che, poi, il CA non abbia potuto dire alcunché sull'imputato non intacca minimamente la validità dell'impianto accusatorio, ove si consideri che il collaboratore, personaggio di rilievo della struttura complessiva di Cosa Nostra, apparteneva ad altra famiglia mafiosa, e dunque, se ben a conoscenza, per ragioni di contiguità con il Lo CO delle complessive vicende dalla famiglia di IS, non poteva ovviamente conoscere l'identità di tutti gli affiliati di quella piccola articolazione della complessiva struttura mafiosa. Pure insignificante è il particolare che il EN ET, che, secondo quanto è emerso in processo, era confidente del cap. AC, non avesse detto nulla dello stesso EN, proprio per le ragioni plausibilmente espresse, per altra finalità, dalla Corte di merito, sul rilievo che era del tutto comprensibile che il EN selezionasse e centellinasse, per convenienza personale, il contenuto delle confidenze che riteneva utile per lui rendere all'ufficiale di polizia giudiziaria. Destituito di fondamento è il motivo riguardante il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384, comma 1, c.p., reclamata dall'istante in ragione della caratura delinquenziale e, dunque, della pericolosità del Lo CO. Il riconoscimento della speciale previsione era, infatti, logicamente incompatibile con la struttura complessiva della motivazione in ordine alle circostanze ed alle modalità del contestato favoreggiamento personale.
È agevole poi rispondere alle censure dedotte con il terzo motivo, sul riflesso che del tutto corretta risulta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 152/1991, posto che l'azione agevolatrice non era rivolta ad personam al Lo CO, ma a questi in quanto elemento di spicco, ed anzi reggente della famiglia di IS, e dunque in favore dell'associazione criminale nel suo complesso.
5. - Privo di fondamento è il ricorso proposto in favore di OL US, in entrambe le prospettazioni nelle quali si articola. La prima censura riguarda infatti l'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia, in riferimento alla valenza probatoria delle risultanze di causa e, segnatamente, delle dichiarazioni accusatone del Lo OR, peraltro de relato e prive di specifici riscontri individualizzanti, specialmente in ordine all'attribuzione all'imputato della qualità di uomo d'onore ed alla sufficienza di siffatta attribuzione ai fini della configurazione del reato contestato. Si tratta, in chiara evidenza, di censure che trovano risposta già nelle premesse generali, alle quali non resta che fare integrale riferimento. Non senza aggiungere, nondimeno, che, con specifico riferimento alla posizione del OL. le propalazioni accusatorie hanno trovato significativo riscontro nel contenuto delle intercettazioni ambientali in atti, la cui lettura, frutto di apprezzamento squisitamente di merito, non può che sfuggire alla cognizione di questa Suprema Corte e negli accertati - ed ostentati - rapporti di frequentazione dello stesso OL con noti personaggi mafiosi di IS. Di chiaro rilievo sintomatico è stata poi, correttamente, ritenuta la partecipazione al vertice mafioso in casa del EN, che segnava la riappacificazione tra i gruppi contrapposti dello sodalizio mafioso. Infondata - ed ai limiti dell'inammissibilità - è la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti genetiche, sul riflesso che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del contributo minimo dello stesso condannato, dell'assenza di specifici episodi criminosi a suo carico, della mancanza di precedenti penali. In proposito, è sufficiente considerare che il provvedimento negativo, confermato dal giudice di appello, risulta ampiamente e plausibilmente giustificato, nei termini, dunque, di insindacabile valutazione di merito, in ragione dell'obiettiva entità del fatto in contestazione che vuole la piena adesione del OL ad un sodalizio di notevole pericolosità sociale come Cosa Nostra.
6. - Il primo motivo del ricorso di BA AL, afferente ai criteri di lettura delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, non può che condividere le sorti dell'identica eccezione sollevata dagli altri ricorrenti. Anche per l'odierno ricorrente, infatti, quelle dichiarazioni sono state vagliate nel pieno rispetto dei principi sanciti da giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte. Le ragioni di perplessità, legate a pretese incongruenze del dictum dei collaboratori, hanno trovato appagante risposta nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata e non possono essere riproposte in questa sede senza incorrere nel rilievo di improponibilità, sostanziandosi in mere prospettazioni di merito. Infondata è anche la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti genetiche, posto che, la mancanza di contestazioni specifiche, a fronte di un quadro probatorio correttamente ritenuto idoneo a suffragare l'accusa di partecipazione per delinquere di stampo mafioso, è evenienza di nessun conto nell'impostazione di accusa, posto che ai fini della partecipazione mafiosa non è necessaria la prova del coinvolgimento in reati-fine, o di condotte specifiche (neppure richieste stante la ben nota configurazione del reato de quo come delitto a forma libera), una volta accertata, per le vie anzidette, la prova di un'adesione certa e di un'incontrovertibile militanza nelle file di Cosa nostra, che, d'altronde, la persistente latitanza dello BA sta eloquentemente a dimostrare, come segno tangibile di disponibilità di protezione, appoggi e strutture logistiche, che l'organizzazione non manca di mettere a disposizione dei suoi adepti.
7. - Entrambi i motivi del ricorso proposto in favore di CA EN sono destituiti di fondamento.
Lo è il primo, relativo al preteso deficit motivazionale per il fatto che la ritenuta partecipazione dell'imputato, odierno ricorrente, al sodalizio mafioso di cui al capo A) era stata affermata sulla base delle sole dichiarazioni accusatorie del collaboratore Lo OR, senza riscontri specifici, e sulla scorta della sola attribuzione allo stesso della qualità di uomo d'onore. Le ragioni si riconnettono, come è ovvio, alle premesse di carattere generale relative al livello di attendibilità riconosciuto alle propalazioni del collaboratore e dei riscontri che le stesse hanno trovato nelle risultanze di causa. Nello specifico, va detto che l'attribuzione di quella qualità non esprimeva un dato meramente congetturale, incontrollabile, del dichiarante ma rappresentava un preciso elemento processuale, alla stregua del riscontro, quanto mai significativo, rappresentato dal contenuto delle intercettazioni ambientali in atti che indicavano chiaramente, tra gli associati detenuti le cui famiglie percepivano il periodico sussidio economico dell'organizzazione, proprio il CA. Inoltre, un dato incontrovertibile, di forte valenza dimostrativa, dell'attribuita qualità di uomo d'onore, è stato giustamente individuato nella partecipazione dell'odierno ricorrente alla riunione di tutta la famiglia mafiosa di IS in casa di EN EN, in occasione della cosiddetta riappacificazione tra i due gruppi contrapposti.
È privo di fondamento anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, apoditticamente giustificato in relazione al tipo d'imputazione, piuttosto che ad elementi concreti della fattispecie e nonostante la mancata contestazione di un concreto contributo al mantenimento ed al consolidamento dell'organizzazione criminosa. La censura, che si colloca alle soglie dell'inammissibilità afferendo all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, va comunque rigettata, posto che la mancata concessione delle generiche è stata fondatamente giustificata in relazione all'obiettiva entità del fatto-reato in contestazione, che registrava la partecipazione del CA ad un sodalizio di estrema pericolosità sociale, come l'associazione intesa Cosa Nostra.
8. - Non miglior sorte può avere il ricorso proposto in favore di NO RG e EN EN, affidato ad identico motivo, comune ad entrambi i ricorrenti. Si tratta, in sostanza, di censure rivolte all'apparato motivazionale della sentenza impugnata che avrebbe confermato il giudizio di penale responsabilità a carico degli imputati, per i due diversi titoli di reato loro rispettivamente ascritti (partecipazione associativa per il EN e favoreggiamento personale per il NO) pur in mancanza di elementi probatori di sicuro affidamento e di inequivoca concludenza. La ragione di censura è destituita di fondamento, posto che l'impianto motivazionale, anche nelle parti specificamente riguardanti le posizioni dei due prevenuti, non offre il destro per rilievi di sorta, tanto più se diretti, come nel caso di specie, ad una mera contestazione della valenza dimostrativa delle risultanze di causa attraverso la prospettazione di una lettura alternativa, più favorevole agli interessati. Inappuntabile è il rilievo che la frequente destinazione del villino del EN ad ospitare riunioni mafiose e la partecipazione dello stesso all'incontro di c.d. riappacificazione - che nella complessiva gestione del sodalizio aveva un'importanza straordinaria, dovendo risolvere le tensioni interne allo stesso sodalizio - avevano una significazione accusatoria di sicuro spessore. Del tutto irrilevante, e nient'affatto illogico, è stato ritenuta la circostanza che, a detta dello stesso Lo OR, nella riunione non erano stati affrontati argomenti mafiosi, tenuto conto dell'univoco rilievo sintomatico che l'incontro oggettivamente assumeva, rappresentando, per la stessa compresenza di personaggi prima in contrasto tra loro, anche per una sola occasione conviviale, momento di riavvicinamento, secondo una simbologia mafiosa che non ammette equivoci o fraintendimenti. Le giustificazioni che ancora quest'oggi accampa il EN in ordine alla disponibilità del suo villino da parte di AN AL al quale aveva concesso le chiavi, non possono essere valutate in questa sede, attenendo a profili di merito che, peraltro, trovano nella motivazione del provvedimento impugnato risposta appagante ed esaustiva.
Si risolve in mere contestazioni di fatto anche la parte di censura proposta nell'interesse del NO in ordine ai passaggi di mano che avrebbe subito il suo cellulare nell'ambito del suo gruppo familiare. Si tratta, infatti, di rilievi critici già prospettati in sede di gravame e puntualmente disattesi dalla Corte distrettuale che, giustamente, ha rilevato come il dato, solo in apparenza neutro, del prestito del cellulare assumeva una valenza incontrovertibile alla luce della sicura conoscenza della caratura dei personaggi ai quali l'apparecchio era concesso in uso, attestata dai rapporti di amicizia e frequentazione che il NO intratteneva con essi, tra cui Lo OR, ER ed altre persone. Di talché, correttamente, è stato ritenuto che quella che, in altri contesti e nel quadro di ordinali rapporti amicali, può essere evenienza del tutto insignificante, assumeva in quel contesto valenza di azione agevolatrice, posto che si trattava di mettere a disposizione di esponenti mafiosi uno strumento di comunicazione sicuro e cioè presumibilmente non soggetto ad intercettazione.
Rispondendo ad un'ultima osservazione difensiva, va detto che, giustamente, la Corte di merito, accogliendo l'appello del P.M sul punto, ha riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, dell'aggravante di cui all'art. 7 della l. n. 202/1991, in forza del rilievo, insindacabile in quanto espressione di giudizio di merito, che il fatto ascritto al NO fosse manifestazione di disponibilità nei confronti dell'intero contesto mafioso del quale Lo CO ET e EN ET erano notoriamente espressione nel piccolo ambiente di IS, e non già di singole persone. 9. - Per quanto riguarda il ricorso proposto nell'interesse di SO GI, la griglia dei motivi di ricorso, compresi quelli aggiunti, successivamente proposti, assegna rilievo pregiudiziale a due questioni di rito.
La prima riguarda l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratori di giustizia che - nel riferire le vicende relative al duplice omicidio di Lo CO ET e AN AL, in ordine al quale si contesta il coinvolgimento del SO che avrebbe fatto da trait d'unione tra le vittime designate e RA TO, conducendole all'appuntamento dal quale non avrebbero più fatto ritorno - ha indicato la fonte di conoscenza nel NN AC e nel EN ET. Quanto alle prime, ci si duole che la Corte di appello, ancorché espressamente richiesta dell'escussione del coimputato NN, come teste di riferimento sulla base del meccanismo procedurale previsto dall'art. 195 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 210, comma 5, del codice di rito, non avrebbe provveduto, con argomentazione palesemente erronea, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato ai sensi del menzionato art. 195, comma 3, del codice di rito. Per quanto riguarda i riferimenti del EN, viene eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria, cap. AC, che ha riferito di confidenze apprese dallo stesso EN, successivamente scomparso.
Il primo profilo di censura è sicuramente fondato.
Il nucleo sostanziale dell'eccezione, così come ulteriormente focalizzata nei motivi nuovi, riguarda il sostanziale travisamento di fatto nel quale è incorsa la Corte distrettuale nell'affermare a f. 205 della sentenza impugnata, che la difesa non avesse mai fatto istanza di escussione del teste di riferimento NN, che, invece, era stata espressamente richiesta, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 29 aprile 1999. L'equivoco - e dunque, l'erronea lettura del giudice di merito - risulta verosimilmente attribuibile all'evenienza che, come risulta dalla narrativa della sentenza di primo grado, successivamente all'udienza indicata dalla parte, il processo, a seguito della mutamento nella composizione del collegio, era ricominciato ex novo innanzi al nuovo giudice, di guisa che non era stato colto che un'espressa richiesta difensiva esisteva già in atti, sia pure nella pregressa fase processuale, di guisa che le rinnovate istanze difensive, dopo le nuove formalità di apertura del dibattimento e la relazione introduttiva del P.M., avevano comportato eo ipso la reviviscenza delle pregresse richieste, sulle quali la Corte avrebbe dovuto provvedere.
Nè risulta pertinente il rilievo argomentativo (cfr. pag. 206) secondo il quale non sarebbe stato, comunque, possibile escutere come teste di riferimento il NN, posto che, stante il suo coinvolgimento nel gruppo delinquenziale capeggiato dallo scomparso Lo CO, il contenuto delle notizie e delle rivelazioni che alcuni dichiaranti avevano attribuito al NN rientrava nei reati di cui lo stesso è chiamato a rispondere in questo processo, con la conseguenza che le sue dichiarazioni sarebbero immediatamente utilizzabili contro di lui.
L'assunto non coglie, infatti, nel segno, in quanto il NN, pur imputato nello stesso procedimento, non era affatto coinvolto nell'episodio riguardante la duplice scomparsa di Lo CO e AN, in ordine al quale aveva rivelato ad altri quanto a sua conoscenza, allorquando, allarmato per la scomparsa dello zio Lo CO, si era dato da fare per acquisire notizie, rivolgendosi a vari esponenti mafiosi, tra cui il CA. Dunque, la qualità di imputato per altro reato, sia pure in procedimento connesso, non ostava all'escussione dello stesso come teste di riferimento, con l'osservanza di tutte le garanzie difensive di cui all'art. 210 e con la facoltà di non rispondere riconosciuta dallo stesso 210, comma 4, proprio al fine di mettere al riparo il dichiarante dagli effetti di affermazioni contra se. Ma nulla impediva, ed anzi l'istanza difensiva espressamente imponeva al giudice, ai sensi dell'art. 195, comma primo, di disporre l'escussione del NN come testo di riferimento, impregiudicata poi la possibilità di interpretare liberamente l'eventuale negativa o, ancor prima, il silenzio del coimputato nell'esercizio della facoltà riconosciutagli, libero dunque di optare per la tesi sostenuta dal teste de relato e quella negativa o reticente del teste di riferimento.
L'inosservanza della norma processuale richiamata comporta, dunque, l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno riferito notizie o rivelazioni loro confidate dal NN, in ordine ai reati di cui ai capi B) e C).
È, certamente, fondato anche il rilievo difensivo in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali del cap. AC, nella parte in cui ha riferito di confidenze apprese dal EN, persona successivamente scomparsa. Evidente, infatti, è la violazione dell'art. 203 c.p.p., comma 1, secondo cui se gli informatori non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate. Nessuna deroga la norma ha introdotto per l'ipotesi in cui l'informatore, medio tempore, sia deceduto o scomparso. E si intendono agevolmente le ragioni di tale mancata previsione per il fatto che l'impossibilità, comunque, di esaminare l'informatore preclude il controllo della fonte di conoscenza del dichiarante, consentendo, in ipotesi, il travaso nel processo, attraverso la dichiarazioni di ufficiali ed agenti di P.G., di conoscenze non verificate ed incontrollabili nella sede dibattimentale.
9.1 - Si rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza affinché il giudice del rinvio riesami l'intero compendio processuale, epurato dalle dichiarazioni inutilizzabili nei termini anzidetti, al fine di verificare se le residue risultanze siano o meno idonee a sorreggere l'ipotesi accusatoria nei confronti del SO.
10 - Per quanto riguarda, infine, l'impugnazione in favore di LO AL, le articolate doglianze espresse nei motivi di ricorsi proposti dagli avv. Peluso e Gallina Montana sono intese ad evidenziare le diverse discrasie e contraddizioni logiche che caratterizzerebbero le propalazioni di accusa nei confronti dell'imputato, ex carabiniere in servizio presso la Stazione di IS, in ordine ai reati in contestazione, e precisamente: favoreggiamento personale aggravato di cui al capo H) nei confronti di Lo CO ET, EN ET ed altri appartenenti all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, al fine di aiutare ad eludere le investigazioni dell'Autorità fornendo, in violazione dei doveri d'ufficio concernenti la sua qualità, informazioni riservate sulle indagini in corso per l'accertamento dei responsabili di gravissimi delitti, tra cui il tentato omicidio di AR TA;
danneggiamento di cui al capo Q), in concorso con il Lo OR, imputato in procedimento separato, e con lo scomparso EN, in danno dell'autosalone Zi.CU. di ZZ SE, facendolo saltare dopo avervi collocato un potente ordigno esplosivo (delitto del quale è stata dichiarata l'estinzione per sopravvenuto decorso del termine prescrizionale); detenzione e porto illegale di materiale esplosivo servito per l'azione delittuosa di cui al capo precedente. Si tratta, in particolare, della vantazione della sola fonte accusatoria rappresentata dal Lo OR, di cui viene fortemente contestata l'attendibilità in ragione della mancanza di specifici riscontri e del dato di fatto che altre gravi accuse dello stesso dichiarante nei confronti dell'ex militare (nelle more allontanato dall'Arma per altri addebiti) in ordine ad un episodio di tentata rapina e di tentato omicidio non erano state ritenute credibili in primo grado, tanto da portare al proscioglimento dell'imputato. Le censure riguardano, distintamente, i singoli episodi delittuosi. In ordine all'episodio del favoreggiamento, che nel corso del giudizio si sarebbe sostanziato nella consegna di un identikit disegnato dai Carabinieri in occasione del tentato omicidio di LA RI, i difensori segnalano, in primo luogo, l'erroneità del riferimento, posto che, in occasione di quell'episodio, non era stato redatto alcun identikit rilevando che, solo in esito ad una successiva verifica, era stato rinvenuto un atto del genere redatto in relazione al tentato omicidio AR. Ma in ordine allo stesso residuava, pur sempre, l'insuperabile contrasto tra il ricordo del riferito identikit da parte del Lo OR, il quale ha sostenuto che il EN gliene mostrò copia, e la descrizione grafica della sembianze dei due attentatori nell'atto esibito in giudizio dai P.M. Altro fatto sostanziale sarebbe rappresentato dal rinvenimento nel noto arsenale, di cui la cosca aveva disponibilità, di una paletta segnaletica con la scritta Carabinieri che solo con un ardito salto logico era stato imputato al LO, pur in mancanza di qualsiavoglia specifica indicazione sul punto.
Infine, in ordine all'episodio del danneggiamento, vistose ed insuperabili contraddizioni avevano caratterizzato il dire del collaboratore, relativamente alle particolarità con le quali era stata posta in essere l'azione dinamitarda in rapporto agli accertamenti di p.g. effettuati sui luoghi dell'attentato, oltre alle mancate conferme di quel dictum accusatorio nelle dichiarazioni della stessa persona offesa ed altre clamorose illogicità. Sussiste, sicuramente, il denunciato vizio motivazionale, posto che il contesto argomentativo dedotto dalla Corte distrettuale non da convincente risposta alle censure difensive espresse, sul punto, nei motivi di appello. Ed infatti, a fronte delle segnalate discrasie, il giudice di merito ha ritenuto di poter rispondere colmando le stesse incongruenze sempre e comunque con un impreciso ricordo o con marginali inesattezze del narrante, senza avvedersi che in qualche caso le anomalie toccavano proprio il limite dell'intrinseca attendibilità della narrazione. Non è dato, infatti, al giudice di merito sopperire a manchevolezze logiche della narrazione con proprie personali interpretazioni o con un atteggiamento di generale disponibilità a giustificare, sempre e comunque, momenti di contrasto o vistosi ondeggiamenti o sbandamenti nel racconto del dichiarante. È, insomma, mancata, una valutazione attenta ed un'analisi rigorosa del racconto accusatorio ed una valutazione della complessiva tenuta, tanto più necessaria trattandosi di unica fonte di accusa, al fine di verificare se, ed in che misura, le evidenziate discrasie fossero tali da minare la complessiva credibilità del Lo OR. Così, in particolare, in relazione all'episodio dell'identikit, anche indipendentemente dall'erroneo riferimento all'uno piuttosto che all'altro episodio delittuoso (tentato omicidio Marturano e non in danno di LA RI), si poneva il clamoroso contrasto tra la rappresentazione grafica dell'atto prodotto in giudizio e la descrizione fattane dal collaborante, che meritava una risposta più plausibile ovvero la consequenziale presa d'atto che quel contrasto non era, comunque, risolvibile, sì da giustificare le doverose conclusioni in punto di credibilità del racconto. Parimenti, in ordine all'episodio delittuoso dell'attentato all'autosalone, la Corte non si è avveduta che il racconto del Lo OR scontava già all'origine un deficit di logicità, rappresentato dalla premessa narrativa che voleva una ragione di risentimento tra il concessionario ed il LO, militare in servizio presso la vicina Stazione di IS, per il fatto che il primo avrebbe addirittura venduto ad un carabiniere un'autovettura taroccata. Ma a parte questo, e pur superando quest'iniziale momento di allerta, occorreva poi, gradatamente, affrontare l'altro profilo dell'enorme sproporzione tra il preteso smacco e l'abnorme sproporzione della reazione, consistente addirittura nella distruzione di un intero autosalone, a mezzo di forte carica esplosiva, in un contesto ambientale e sociale in cui, peraltro, episodi di tal fatta non sono certamente inconsueti, anche se determinati da ben altre ragioni. Ma su un terreno, già di per sè impervio per una complessiva illogicità di fondo, andavano poi giustificate, in misura certamente più congrua e convincente, le segnalate divergenze tra il tipo di autovettura cui ha fatto riferimento il Lo OR e quella realmente acquistata dal sottufficiale;
ed ancora la divergenza tra il racconto delle modalità di accesso nell'area dell'autosalone e delle caratteristiche della rete di recinzione e lo stato dei luoghi effettivamente riscontrato dalla p.g. in sede si sopralluogo;
e da ultimo, l'indubbia illogicità del racconto nella parte relativa all'asserita vendita al LO di un'autovettura taroccata, fonte di dissapori tra le parti, ed il fatto che lo stesso militare avrebbe acquistato, nel 1994, e dunque in epoca successiva a quella vendita, un altro veicolo, e precisamente una motocicletta.
10.1 - Le anomalie denunciate dai difensori meritavano, dunque, una più attenta e plausibile risposta, la cui mancanza si risolve in un difetto di motivazione che, a norma dell'art. 606, lett. e) c.p.p., comporta l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua per un nuovo esame delle risultanze di causa, tenendo specificamente conto delle denunciate incongruenze al fine di apprezzare la loro eventuale ricaduta sul piano della complessiva attendibilità del dichiarante nei confronti dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LO AL e di SO GI, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo, per nuovo esame. Rigetta i ricorsi di tutti gli altri imputati che condanna, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2004