Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2004, n. 36451
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Sentenza 24 giugno 2004

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Ai fini della valutazione della chiamata di correo, nel giudizio sul merito dell'imputazione, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di adeguatezza, quale riscontro dell'accusa concernente un omicidio riconducibile ad una determinata organizzazione, della comprovata appartenenza dell'imputato al relativo "gruppo di fuoco", sul presupposto che le fonti ulteriori rappresentavano tale "gruppo" come formazione composta da pochissime persone e stabilmente utilizzata per le azioni omicidiarie di interesse del clan).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/2004, n. 36451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36451
    Data del deposito : 24 giugno 2004

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