Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
L'assunzione dell'esame di persone che abbiano già reso dichiarazioni nei casi previsti dall'art. 190 bis cod. proc. pen., non deve essere disposto solo perchè la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest'ultima l'onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2011, n. 11616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11616 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 1 6 16 / 12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 30/11/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. GENNARO MARASCA Presidente - N.8808
-
- Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO BEVERE N. 10137/2011
Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere -
Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IS PP N. IL 20/02/1969
avverso la sentenza n. 4123/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 11/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elise eva Mave che ha concluso per rigeda del ricesso
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con sentenza 11.10.10, la corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza 6.10.06 del tribunale di Santa Maria CV, con la quale IS PP era stato condannato alla pena di 4anni di reclusione,perché ritenuto responsabile del delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, denominata "Clan dei Casalesi", ex art. 416 bis co. 1,2 3,4 5,8 cp. Questa sentenza è stata emessa, a seguito dell'annullamento con rinvio di quella emessa il 6.10.1999, disposto dalla corte di appello di Napoli, con sentenza 9.2.2001, per violazione dell'art. 525 cpp.
Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi : nel1. violazione di legge in riferimento all'art. 627 co.3 cpp, in relazione all'art. 190 biscpp, testo antecedente alla modifica apportata con la legge n.63/01. Il giudice di primo grado,in sede di rinvio, deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento della appello, in virtù della necessaria estensibilità analogica dell'art. 627 co. 3 cpp. Nel caso in esame, la corte di appello aveva annullato la sentenza,ritenendo illegittima l'acquisizione degli atti provenienti dallo stesso procedimento e impossibile l'utilizzazione delle prove, raccolte dai precedenti collegi, "in ragione delle specifiche richieste difensive di non ammissione delle stesse e della oggettiva possibilità di una loro rinnovazione". La sentenza del tribunale ha superato il giudicato e le sue statuizioni ed ha acquisito gli atti raccolti dal precedente collegio, ritenendo applicabile la norma processuale vigente al momento della richiesta delle prove, nel testo riformato dalla legge 63/01.
2. violazione di legge, in riferimento all'art. 525 co. 2 cpp e all'art. 190 bis cpp: nuovo testo dell'art. 190 bis cpp limita la discrezionalità del giudice, prevista da quello precedente e affida alla richiesta delle parti la scelta sulla necessità dell'esame dei testi. Il difensore aveva formulato la richiesta di esame dei testi, specificando le esigenze, ma il giudice non si è pronunciato, al pari della corte di appello.
3. violazione di legge in riferimento all'art. 268 co. 3 cpp: la sentenza di primo grado ha utilizzato le intercettazioni telefoniche e l'appellante aveva eccepito l'inutilizzabilità perché fatte in questura e non presso la procura, senza che il p.m. abbia adottato specifico decreto sulla indisponibilità degli apparecchi nel proprio ufficio e sulla necessità ed urgenza di procedere all'ascolto presso la questura. La corte di appello ha infondatamente giudicato queste doglianze generiche e prive del riferimento del documento che si ritiene viziato.
4. violazione di legge in riferimento all'art. 192 cpp, vizio di motivazione: la credibilità intrinseca del collaboratore De IM è contraddetta dalla circostanza che mai ha incontrato l'imputato, accusato di far parte del gruppo di CA PP, sebbene si recasse giornalmente a Casal di Principe per incontrare il CA. I giudici di merito hanno affermato che il IS aveva il ruolo di prestanome per le operazioni bancarie del CA PP, ma non risulta che sia stato titolare di conto corrente e abbia compiuto operazioni bancarie. Sul ferimento di OR, attribuito dal De IM al IS, la sentenza di primo grado conclude che il ruolo di killer non può essere attribuito a quest'ultimo, ma la corte di appello afferma,in maniera illogica, che “l'incertezza del coinvolgimento dell'appellante non comporta necessariamente il mendacio nella propalazione del collaboratore". Non è il mendacio che deve essere provato dall'imputato, ma è l'accusa che deve dimostrare, con il riscontro, la veridicità della dichiarazione del collaborante.
Quanto alla darsena del Villaggio Coppola, in cui i casalesi tenevano riunioni,a cui partecipava anche il De IM, la sentenza del tribunale ha affermato che le conversazioni telefoniche del
♡ IS con i titolari di una macelleria e la sua presenza nei pressi del locale,posto sulla statale Domiziana non possono assurgere a conferma dell'accusa di partecipazione all'associazione dei casalesi La corte ha invece ritenuto la sussistenza di questo riscontro sia in virtù di questi contatti telefonici e dell'accertata presenza del IS nei pressi della macelleria. Secondo il ricorrente, questa difformità di giudizio avrebbe dovuto essere ampiamente giustificata dalla corte di appello, tanto più che risulta una differenza tra la strada statale Domiziana e la località in cui si trova la darsena.
La corte non ha dato il giusto rilievo alla documentazione attestante l'attività lavorativa del IS, che, non avendo il dono dell'ubiquità non poteva essere presente sui luoghi di lavoro e su quelli frequentati dai casalesi.
Quanto alle accuse provenienti da Di NA, esse sono del tutto generiche e lo specifico episodio (partecipazione col IS nella preparazione dell'uccisione dell'autore di furti ),manca di elementi idonei a reperire i necessari riscontri. Il ricorrente esamina criticamente la parte descrittiva delle dichiarazioni del collaboratore e le conclusioni che i giudici di merito hanno tratto in riferimento alla sussistenza di riscontri.
5 vizio di motivazione, in riferimento al quarto comma dell'art. 416 bis cp: nell'atto di appello è stata censurata la sentenza del tribunale per la mancanza di riferimento alla consapevolezza del IS sulla disponibilità di armi da parte degli associati. La corte ha affermato che,essendo il
IS custode della armi, egli era consapevole che "i sodali andavano in giro armati ".In tal modo gli viene attribuita la responsabilità oggettiva in violazione principio della personalità della responsabilità penale.
6. violazione di legge in riferimento agli artt. 62 bis e 133 cp: rigettando la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, non è stato tenuto conto dell'incensuratezza e della giovane età, violando il criterio di commisurazione della pena e l'obbligo di specifica motivazione sul punto.
Il ricorso non merita accoglimento.
Innanzitutto è assolutamente infondata la pretesa estensibilità analogica al tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell'obbligo di uniformarsi alla decisione della corte di appello di Napoli per ciò che concerne ogni questione di diritto. I limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti propri della intangibilità del giudicato, giudicato che nel caso di specie non si è ancora raggiunto con la sentenza di merito della corte territoriale.
Pertanto, il tribunale di primo grado ha ritenuto la propria decisione vincolata solo dalla corretta e razionale osservanza delle norme richiamate dal motivo del ricorso, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, finalizzata al riesame delle fonti conoscitive, quali erano state escusse in collegio avente diversa composizione e con la giustificazione - ritenuta erronea dal ricorrente - che nei procedimenti per fatti ex art. 51 c.p.p., comma 3 bis l'esame dei testi, che abbiano già reso dichiarazioni nel corso del dibattimento, può essere nuovamente ammesso soltanto ove riguardi fatti e circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.
Interpretazione questa criticata appunto dal ricorrente posto che, secondo la sua interpretazione della norma, nel caso di specie il mancato consenso prestato dalle parti alla rinnovazione degli atti mediante la sola lettura imponeva tale invocata rinnovazione. Il motivo non ha fondamento attesa la correttezza logico-giuridica dell'argomentare dei giudici di merito.
La disciplina di cui all'art. 190 bis c.p.p. (il quale prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un teste o di un soggetto indicato dall'art. 210 c.p.p. e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in altro procedimento, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice (Cass. Pen. Sez. 5, 31072/2001 Rv. 219635 Carta). Va inoltre aggiunto che questa Corte ha pure ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis c.p.p., comma 1, per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 c.p.p., che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti, atteso che il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica con l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, e perché si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata e controesaminata dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate (Cass. Pen. Sez. 6, 26119/2003 Rv. 228301 Cottone).
In conclusione: la disciplina dell'art. 190 bis c.p.p., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis c.p.p. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 c.p.p., che abbia già reso dichiarazioni "in dibattimento nel contraddittorio", è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice (Cass. Pen. Sez. 6, 6221/2006 Rv. 233087 Aglieri. Massime precedenti Conformi: N. 31072 del 2001 Rv. 219635, N. 26119 del 2003 Rv. 228300, N. 3406 del 2005 Rv. 231413. Massime precedenti Vedi
Sezioni Unite: N. 2 del 1999 Rv. 212395).
Pertanto,deve concludersi che è stata correttamente applicata la legge processuale vigente,che, al momento della richiesta di prove, risultava essere l'art. 190 bis c.p.p. novellato. .(Sez VI n. 20810 del 12.5.2010 rv 247395).
Va ancora precisato che il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni è condizionato, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, dall'apprezzamento discrezionale del giudice, pur quando l'esame sia richiesto dalle parti, circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti.
Quest'ultimo argomento introduce l'esame della doglianza introdotta con il secondo motivo del ricorso.
Nel testo anteriore all'emendamento di cui alla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 3,la lettura era consentita anche in presenza di opposizione delle parti nel caso in cui il giudice la ritenesse assolutamente necessaria. La norma novellata pone qualche problema interpretativo, giacché sembra prevedere un sindacato del giudice sulla necessità, o meno, della ripetizione dell'atto istruttorio sulla base di un giudizio di necessità, formulato, alternativamente, da lui stesso o dalle parti interessate: quasi adombrando un potere insindacabilmente discrezionale di queste ultime di provocare la riassunzione dalla prova. Tale interpretazione non è peraltro condivisibile. Se l'art. 190 bis c.p.p. vincolasse davvero il giudice all'ammissione del nuovo esame dietro mera richiesta, anche immotivata, della difesa, verrebbe annullato ogni profilo derogatorio rispetto alla disciplina generale del diritto alla prova. Per
contro
- com'è opinione pressoché unanime in dottrina - le parti interessate hanno l'onere di spiegare in modo persuasivo perché intendano reiterare la prova;
e tale requisito trova conferma anche nei lavori preparatori (seduta della Commissione giustizia del Senato 20 Dicembre 2000), ove si sottolineava l'esigenza dell'indicazione di specifiche esigenze difensive, sottoposte poi al vaglio di meritevolezza del giudice. Si deve quindi addivenire ad una diversa ricostruzione della mens legis, nel senso che la richiesta avanzata dalla parte deve comunque essere sorretta dall'allegazione di ragioni che, nel caso specifico, rendano davvero necessario il nuovo esame sui medesimi fatti: spettando poi al giudice (che comunque conserva la facoltà di rilevare ex officio l'eventuale necessità della rinnovazione) di apprezzarle nel merito, eventualmente alla luce di ulteriori elementi di fatto emersi successivamente. Sotto questo profilo, la nuova edizione dell'art. 190 bis c.p.p., non fa che esplicare quanto era sottinteso nel vecchio testo, nella cui vigenza era del resto frequente che le ragioni poste a fondamento dell'assoluta necessità del nuovo esame venissero prospettate in primis proprio dalla parte interessata. Per il resto, il riferimento contenuto all'art. 238 c.p.p. - e cioè alla provenienza degli atti da altro procedimento - non esclude certo, in virtù dell'eadem ratio,
l'ammissibilità della lettura di verbali di prove assunte nel medesimo processo ma dinanzi ad un diverso collegio (Cass., sez. 5^, 15 Dicembre 2004 - 2 Febbraio 2005, n. 3406; Cass., sez. 6^, 20
Aprile 2005, n. 6221). Il regime speciale della lettura si giustifica, come già rilevato, con l'esigenza di prevenire la cosiddetta "usura delle fonti di prova", particolarmente rilevante in ragione delle peculiarità soggettive e oggettive dei processi in questione,senza alcuna reale violazione del contraddittorio, trattandosi pur sempre di deposizioni provenienti da soggetto già debitamente esaminato dall'imputato nei cui confronti sono destinate ad essere utilizzate (Cass., sez. 6, 9 Maggio 2003, n. 26119). Alla luce di questa ricostruzione ermeneutica, non è quindi accoglibile la doglianza circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente raccolte, avendo il giudice,in maniera implicita e inequivocabile,ritenuto l'assenza di una specifica, puntuale e approfondita motivazione della necessità della loro rinnovazione. (Sez. 2 n. 25423 del 24.4 07 rv 237141)
Quanto al terzo motivo, va rilevato che il ricorrente si duole dell'utilizzazione di intercettazioni effettuate immotivatamente negli uffici della questura anziché con impianti installati negli uffici della procura. Il ricorso è inammissibile, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui deve essere recepito ed applicato nel processo penale il principio di autosufficienza del ricorso, costantemente affermato, in base al disposto ex art. 360 co. 5 c.p.c., dalla giurisprudenza civile(sez. I, n. 16706 dell'8.3.08, rv 240123,con sez. V, n.11910 del 22.1.10, rv246552). Ne consegue che, quando il ricorrente si dolga dell'illegittima formazione di un elemento di prova e dell'utilizzazione degli atti relativi, da parte dei giudici di merito, è suo onere suffragare la fondatezza del suo assunto, mediante l'allegazione della documentazione dimostrativa di tale illegittimità, tanto più quando la censura riguardi atti formati nel corso delle indagini preliminari. Nel caso in esame, quindi, il IS ha mancato di adempiere l'onere di allegare la documentazione attestante l'illegittima esecuzione delle intercettazioni, determinando l'inammissibilità del motivo.
Le censure sulla violazione dell'art. 192 cpp e sulla sussistenza e logicità della motivazione in ordine alla forza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori De IM AR e Di NA
NC, sotto il profilo intrinseco ed estrinseco, sono complessivamente infondate. Va rilevato,in premessa, che in ordine alla posizione di questo punto della motivazione,le sentenze di merito si sviluppano in un comune apparato di argomentazioni sulla fonte degli elementi di accusa e sulle logiche interpretazioni delle risultanze processuali. Costituiscono quindi, un risultato organico e inscindibile.
Pertanto la presente analisi parte dal quanto risulta accertato e valutato nel complessivo giudizio di merito.
L'inserimento del IS nell'associazione camorristica, denominata "Clan dei Casalesi" e il ruolo da lui svolto sono stati descritti da fonti conoscitive, la cui credibilità intrinseca è stata esaminata con esito positivo sul piano intrinseco. I giudici di merito hanno accertato a) la contestualità di dichiarazioni etero accusatorie ed auto accusatorie;
queste ultime hanno ad oggetto delitti di somma gravità, per molti dei quali De IM e Di NA non erano indagati. Questa collaborazione, foriera di negative conseguenze sia sul piano giudiziario che su quello delle prevedibili reazioni dei destinatari delle accuse, logicamente è mossa da una volontà di chiudere,all'insegna della lealtà, il capitolo di illegalità della propria vita e di impostare in modo nuovo i propri rapporti con la società e con le istituzioni;
b) la compatibilità logistica (ruoli ricoperti nell'associazione) e temporale (stato di libertà o di detenzione) con lo spessore informativo delle narrazioni sui comportamenti del IS;
c) la incompatibilità della tempistica delle accuse con strategie di difesa/accusa, mirante a modulare la narrazione ad aspettative investigative degli inquirenti, anche a costo di alterare la verità; d) la costante reiterazione della narrazione, determinata dalla connotazione di vita vissuta dei fatti che ne costituiscono l'oggetto;
e) L'assenza di motivi di contrasto e di risentimento maturati nei confronti del IS.
сте Correttamente la corte di merito non ha dato rilievo alla mancata conoscenza personale tra De
IM e IS, essendo necessario e sufficiente che il dichiarante, indipendentemente dalla conoscenza dei tratti somatici del sodale, fosse al corrente della sua biografia criminale, in virtù nella naturale circolazione di questi dati all'interno dell'associazione, tra gli addetti al crimine. Il ruolo del IS di gregario fedele dell'associazione all'interno del gruppo facente capo a CA PP, che dalla sentenza definitiva 441/86(cd sentenza DE) è indicato come camorrista,titolare di una sua importante sfera territoriale aversana di influenza in lucrosi traffici illeciti è affermato da entrambi i collaboratori, sia pure con l'indicazione di diverse mansioni ( custode di armi, specchiettista, cioè addetto all'avvistamento di eventuali presenze ostili). Questo ruolo ha trovato conferma non solo in virtù del reciproco rafforzamento determinato dalla convergenza delle relative dichiarazioni, ma specialmente dal risultato delle indagini della polizia giudiziaria che hanno accertato :
a) il ruolo di guidatore dell'auto in cui viaggiavano ON LT e PA CO;
b) la ripetuta presenza dell'imputato in compagnia dei medesimi, entrambi di alto spessore criminale, all'interno del territorio casertano dominato dai Casalesi;
c) la sua collocazione a fianco di lovine Michele, indicato come soggetto legato al clan dei
Casalesi, in qualità di capozona di Casagiove per conto del suddetto gruppo criminoso;
d) la sua presenza all'interno dell'abitazione di IA Mario, insieme al CA e ON LT,nel giorno dell' arresto di quest'ultimo. I giudici di merito hanno evidenziato come la narrazione di questo episodio, nei minimi dettaglia, da parte del Di NA, ha dato una solida conferma alla credibilità del collaboratore La corte di merito ha correttamente evidenziato l'infondatezza delle valutazioni del ricorrente, in ordine alla irrilevanza della narrazione effettuata dal Di NA, aventi come presupposto la matrice giornalistica delle informazioni rese da ques'ultimo. E' di tutta evidenza che valutazione negativa non solo è priva di precisa agganci storici che dimostrino l'origine mediatica dei particolari narrati, ma è smentita proprio dalla minuziosità di questi particolari, necessariamente ignoti ai mezzi di comunicazione. Sulla base di questi dati storici e della loro razionale interpretazione è quindi ampiamente giustificata la conclusione dei giudici di merito, secondo cui il IS, sin dagli anni '90, svolse un ruolo di supporto operativo, consistente, con particolare riguardo a un rapporto di fiducia con ON LT con mansioni di accompagnatore e di vedetta in occasione dei suoi spostamenti. Inoltre il IS aveva il compito di mantenere rapporti, per conto del dominus ON, con IN, capo zona di Casagiove. Questo ruolo di servizio fu svolto anche nei confronti di altro esponente di alto rilievo criminale, quale il CA PP, già annoverato nelle file dalla banda DE sin dagli anni '80.
Questo ruolo di servizio incruento, in diretta subordinazione ad alti esponenti della camorra, rientra pienamente nell'ipotesi di partecipazione contestata, non essendo necessario l'accertamento di consumazione di condotte di immediata violenza, per la realizzazione dell'ipotesi ex art. 416 bis cp. La costituzione di fatto e l'operatività del vincolo associativo sono dimostrate in maniera certa, dalla sua disponibilità, in maniera continuativa e non occasionale,per il compimento di azioni gregarie, ma indispensabili nella struttura gerarchica di un'associazione impegnata nell'esercizio di poteri amministrativi e gestionali, svolti con il ricorso alla violenza fisica e morale,nei confronti di gran parte della popolazione del territorio prescelto.
In questo quadro della esaustiva ricostruzione dell'impegno lavorativo del IS al servizio dei vertici di organizzazioni inquadrate nella criminalità camorristica perde rilevanza la documentazione concernente la lecita attività lavorativa dell'imputato : è notorio che le cadenze temporali delle attività delittuose non comportano un assoluto ed esclusivo assorbimento delle risorse fisiche secondo orari fissi e senza soluzione di continuità. Tanto più che le condotte criminali appaiono più compatibili con le ore notturne che con quelle comunemente rientranti nelle fasce stabilite dai contratti di lavoro
Alla chiara dimostrazione di questo ruolo di marginale rilievo è seguita l'indicazione di un complesso di elementi indiziari,che danno conferma a questa base dimostrativa. Tra questi elementi va ricompresa una sorta di progressione a più alto incarico, con riguardo alla funzione di collaborazione in operazioni bancarie nell'interesse di CA PP,la cui posizione apicale nel gruppo criminale è esaustivamente dimostrata dal giudice di primo grado.
Sugli altri episodi,narrati dal De IM (la presenza nella darsena di TU e la responsabilità per il ferimento di OR ED ),il tribunale ha effettuato attente e approfondite analisi, all'esito delle quali ha espresso valutazioni assolutamente razionali e quindi insindacabili, in questa sede.
Quanto alla presenza del IS, con funzioni di specchiettista nella darsena di TU ( luogo, all'interno del villaggio turistico Coppola in cui numerosi appartenenti al clan tenevano all'ormeggio delle proprie imbarcazioni), il tribunale dopo un'attenta ricostruzione degli elementi probatori, conclude che la certezza acquisita in ordine alla presenza del IS dinanzi a un esercizio commerciale posto a sua volta di fronte all'ingresso del Villaggio Coppola, dà efficace conferma all'affermazione del collaboratore circa la presenza del IS nella zona della darsena. Quanto al ferimento di OR ED, la sentenza di primo grado, all'esito dell'esame delle dichiarazioni di collaboratori, delle dichiarazioni dei testi oculari,delle indagini di polizia giudiziaria, della perizia disposta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, della sentenza assolutoria del IS, dall'accusa di omicidio, pronunciata dal tribunale di Nola, ha concluso sull'insuperabile incertezza sul punto della responsabilità del IS. Su queste conclusioni concorda pienamente la sentenza della corte di merito, con argomentazioni estremamente sintetiche, ma sufficientemente lineari sul piano logico argomentativo. Entrambe le decisioni mettono comunque in rilevo, in maniera razionalmente insindacabile, che queste specifiche valutazioni sulle dichiarazioni del collaboratore non intaccano comunque la fondatezza del riconoscimento della sua credibilità: la verifica compiuta in ordine alla genesi e alla articolazione storica delle altre propalazioni e la logica assenza di un obbligo di infallibilità consentono di lasciare invariato il complessivo giudizio favorevole sulla affidabilità di questa fonte conoscitiva.
La sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cp emerge in maniera netta da accertamenti di fatto, razionalmente interpretati dai giudici di merito( natura armata del sodalizio casalese, provata dalle sentenza irrevocabili acquisite, in relazione alla necessaria disponibilità delle armi da parte dei componenti,impegnati in delitti di sangue e di estorsione, nonché in conflitti armati con altri gruppi criminali). Correttamente è affermato dal tribunale e condiviso dalla corte di merito che la natura armata dell'associazione prescinde da una diretta detenzione di armi, da parte del singolo componente, essendo sufficiente che ciascuno sia consapevole della disponibilità singola e collettiva delle armi, resa irrimediabilmente essenziale nel quadro del programma criminoso a cui ciascun partecipante inequivocabilmente ha aderito. Quanto alle altre censure sul mancato rispetto della disciplina ex art. 192 cpp e sulla motivazione della sentenza, va inoltre rilevato che il ricorrente, con esse, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova, ex art. 192 cpp, non ha formulato in realtà critiche alla violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì pretende la rilettura del rimanente quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, quando come nel caso in esame- la struttura razionale della
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motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze del quadro probatorio .
Quanto alle censure sul trattamento sanzionatorio, va rilevato che i rilievi critici sono del tutto infondati,in quanto contrastano, senza adeguata argomentazione, il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui il trattamento sanzionatorio,in generale, e la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, in particolare, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e quindi non richiedono un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti dalle risultanze processuali , essendo sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti.(sez. I, 21.9.1999, n. 12496, in Cass Pen.
2000, n. 1078, p. 1949). Nel caso in esame, non è quindi censurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove nega rilevanza all'incensuratezza del IS e fa riferimento alla spiccata capacità a delinquere, desunta proprio dalla giovane età dell'imputato e dal suo precoce ingresso nell'area della più grave e pericolosa espressione della criminalità organizzata.
In via conclusiva deve ritenersi che il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Roma, 30.11.2011
Il consigliere estensore Il Presidente Antonio Bevere, Gennaro Mara
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add! 26 MAR 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
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