Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
Commette il delitto di favoreggiamento personale il soggetto escusso dalla polizia giudiziaria che neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se si tratta di circostanze che la medesima polizia aveva già accertato grazie ad altre fonti di prova. (Fattispecie relativa ad acquirente di sostanza stupefacente che non aveva voluto fornire indicazione sul soggetto che gli aveva venduto la droga, comunque identificato dalla P.G. che aveva assistito allo spaccio).
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2013, n. 28426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28426 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/06/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1111
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 20638/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA GI N. IL 13/04/1957;
avverso la sentenza n. 1571/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 14/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO GI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. SO GI, anche per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste con la quale, a conferma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Udine, lo stesso è stato ritenuto responsabile e condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 378 c.p.. In fatto, sentito a sit come persona informata sui fatti in ordine alla detenzione di gr 0,88 di cocaina, si rifiutava di fornire indicazioni utili alla identificazione del cedente. In particolare, era stato fermato e rinvenuto in possesso della citata sostanza dopo essere stato osservato nel mentre acquistava la sostanza dallo spacciatore.
2. Tre i motivi a sostegno del ricorso.
3.1. Con il primo lamenta omessa motivazione in ordine al rilievo sollevato con l'appello in forza al quale, quando era stato fermato, gli agenti intervenuti avevano osservato l'acquisto reso in precedenza: il silenzio prestato sulla individuazione del cedente non aveva dunque alcuna potenzialità quanto alla possibilità oggettiva di sviare le indagini.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p.p. da ritenersi operativa anche in caso di temuta applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75. La presenza di precedenti specifici, secondo la difesa, costituiva per l'appunto la ragione in forza alla quale, quando sentito, il ricorrente ebbe a temere per il suo immediato coinvolgimento in un giudizio penale o nella segnalazione ex art. 75 citato.
3.3. Con il terzo motivo, infine, si lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe recepito la pronunzia della Corte costituzionale in forza alla quale l'art. 384, comma 2 che ha esteso la facoltà di non deporre anche all'indagato in procedimenti connessi a norma dell'art. 371 c.p.p., fattispecie putativa riferibile a chi come il ricorrente avesse erroneamente ritenuto di poter essere indagato.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito.
5. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che effettivamente la motivazione impugnata non reca una risposta esplicita alla doglianza in oggetto. Trattasi tuttavia di contestazione in diritto - che riposa su circostanze in fatto pacificamente conformi a quelle ricostruite nelle due sentenze di merito - la cui palese infondatezza consente di giustificare l'omissione argomentativa riscontrata. In particolare, la circostanza che, all'atto della osservazione dell'imputato nel mentre acquistava la dose di eroina, gli agenti appostati erano già a conoscenza dei dati identificativi dello spacciatore, è dato che finisce per non assumere rilievo nell'ottica legata alla configurabilità del reato contestato;
ciò in quanto deve ritenersi sufficiente al fine che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche, e nessun rilievo assume l'ininfluenza concreta del comportamento dell'agente sull'esito delle indagini. Ne consegue che il delitto è configurabile anche quando il soggetto esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti, ne' il delitto è escluso dall'eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo (in termini si cfr Sez. 6, Sentenza n. 6235 del 10/02/2000, Rv. 216228).
6. Parimenti infondati sono i motivi articolati sub 2 e 3 del ricorso.
Il gravame tralascia di considerare che le due sentenze di merito e in particolar modo quella di appello riposano sul tenore della deposizione del S.C. che ebbe a seguire l'operazione conclamata nel sequestro amministrativo della sostanza stupefacente acquistata dal ricorrente in occasione del servizio di appostamento segnalato in narrativa nonché a sentirlo successivamente a sit. In tale deposizione viene chiarito - e il dato fattuale non ha mai trovato contestazione specifica alcuna nelle doglianze sollevate dal ricorrente anche in sede di appello - che al SO venne chiaramente precisato che non v'erano conseguenze penali in punto ad un suo possibile coinvolgimento nel fatto di reato da ascrivere esclusivamente alla cedente.
Da qui l'assoluta inconferenza della tesi difensiva volta ad invocare, anche sul piano meramente putativo, l'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, sul presupposto di un asserito timore legato al possibile coinvolgimento nel fatto di cessione sul quale erano in corso le indagini intralciate, circostanza contraddetta in fatto dagli accertamenti contenuti in sentenza.
In diritto, poi, deve ritenersi parimenti inconferente l'invocata applicabilità della citata esimente con riferimento ai possibili effetti di natura amministrativa legati alla riscontrata detenzione, ad uso personale, della sostanza rinvenuta nella disponibilità del SO. La dove, come nel caso a mano, la conclamata condizione di tossicodipendenza dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale lo esponga inevitabilmente all'applicazione delle misure previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, devono in coerenza ritenersi irrilevanti, nell'ottica dell'art. 384 c.p.p., comma 1, le ulteriori conseguenze derivanti dalla pubblicità della situazione di tossicodipendenza per effetto delle informazioni richieste dagli organi di P.G. in merito all'acquisto dello stupefacente (cfr in tal senso da ultimo la sentenza 3092 del 6/12/2012).
7. Alla reiezione del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013