Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva reiterata infraquinquennale, desumendola dalla dichiarazione di pericolosità sociale del condannato, destinatario della misura di sicurezza della libertà vigilata, statuizioni, queste, incompatibili con l'esclusione della recidiva).
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- 1. Truffa: concorre con il reato di possesso di documenti di identificazione falsi?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Il reato di possesso di documenti di identificazione falsi concorre con quello di truffa ancorché la presentazione del documento falso abbia costituito una delle modalità esecutive della truffa, trattandosi di fattispecie distinte sul piano strutturale, atteso che la presentazione del documento falso costituisce attività ulteriore e non necessaria per il perfezionamento del reato di cui all' art. 497-bis c.p. , ed essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle due norme (Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , n. 2464). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , …
Leggi di più… - 2. La recidivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
di Matilde Brancaccio Sommario: 1. Premessa 2. L'illegittimità costituzionale della recidiva obbligatoria 2.1. Recidiva e reato continuato: cenni di ordine generale e questioni attuali 2.2. Recidiva e giudizio di bilanciamento: una questione sottostante al contrasto rilevato sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.3. Il contrasto sull'interpretazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.4. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, cod. pen. 2.5. Altre questioni rilevanti in tema di recidiva Per altri contenuti sullo stesso argomento 1. Premessa Nell'anno 2015 il tema della recidiva ha fatto registrare significativi interventi giurisprudenziali, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2010, n. 22038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22038 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 21/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 765
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 39999/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di F.L., nato a
(OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza del 12 marzo del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Comi Vincenzo, quale sostituto processuale dell'avv. Buccico Emilio Nicola, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello di Potenza,con sentenza del 12 marzo del 2009, in parziale riforma di quella pronunciata dal tribunale di Matera il 2 novembre del 2005,dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.L., in ordine al delitto di maltrattamenti ascrittogli, perché si era estinto per prescrizione ed eliminava la relativa pena di mesi 11 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza, con cui il predetto era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, quale responsabile di abuso sessuale continuato in danno della figlia A., abuso commesso da quando la minore aveva (OMISSIS) anni e fino al (OMISSIS) anno consistito in ripetuti rapporti vaginali ed anali posti in essere anche con minaccia e violenza. Fatto commesso in
(OMISSIS).
Il fatto è emerso a seguito delle esplosioni di alcuni colpi di pistola all'indirizzo dell'imputato da parte del suocero G. S., brigadiere dei carabinieri in congedo.
All'epoca dell'esplosione il prevenuto viveva separato dalla moglie. Da informazioni assunte dal comandante della stazione dei carabinieri di Montalbano Ionico emerse che il motivo dell'esplosione andava ricercato nelle attenzioni di carattere sessuale che l'imputato aveva riservato alla propria figlia A.. Successivamente vennero convocate e sentite G.M. (dalle voci raccolte era indicata come la familiare meglio a conoscenza dei fatti) e la stessa F. A.. Quest'ultima prima negava particolari attenzioni paterne, ma poi chiedeva ed otteneva un colloquio con il pubblico ministero al quale riferiva che fin da quando aveva (OMISSIS) anni il padre aveva abusato di lei costringendola a soddisfare le sue insane voglie con la minaccia di non farle usare il motorino, di non iscriverla, prima alle scuole superiori poi all'università, di non farla uscire di casa o frequentare gli amici.
La Corte riteneva attendibile le dichiarazioni della parte offesa perché riscontrate, oltre che dalla testimonianza di G.M. e da quella resa dal fidanzato della ragazza, con il quale la vittima si era confidatacene dalla circostanza che in occasione della fuga della ragazza con il proprio fidanzato, il padre, nonostante la consueta aggressività, non aveva reagito ma si era dimostrato del tutto indifferente alla cosa.
Ricorre per Cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione della norma incriminatrice nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione sotto diversi profili: a) perché la genesi conoscitiva postuma dei fatti aveva inciso sulla stessa ricostruzione della vicenda;
b) perché la parte lesa in sede di incidente probatorio aveva ammesso che alcune aggressioni erano inventate;
c) per la stessa varietà delle motivazioni attribuite al F. per ottenere i favori della figlia;
d) per la contraddittorietà degli atteggiamenti assunti dalla vittima in relazione alla separazione personale dei genitori;
e) perché il fratello della vittima E. e la sorella P. hanno negato quanto riferito dalla congiunta;
f) per l'assenza di qualsiasi spia idonea ad allertare i sensori protettivi della madre;
g) per la contraddittorietà tra il descritto rigore paterno e lo stile di vita improntato a totale libertà di A.;
la violazione degli artt. 572 e 129 c.p.p., per il mancato proscioglimento dal delitto di maltrattamenti con la formula ampia;
la violazione dell'art. 133 c.p. ed omessa motivazione in ordine alle richieste di riduzione della pena anche con riferimento alla continuazione interna;
omessa motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva;
omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità in realtà si censura l'apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito le cui motivazioni,che si integrano a vicenda, non presentano profili di manifesta illegittimità.
In proposito è opportuno premettere e ribadire che, anche a seguito delle modificazioni apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con la L. n. 46 del 2006, art. 8 l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione continua ad avere un orizzonte circoscritto, nel senso che non tutti i vizi di motivazione sono denunciabili in Cassazione, ma solo quelli identificabili come mancanza di motivazione o illogicità della medesima. Nell'illogicità della motivazione, anche prima della riforma, era compresa la contraddittorietà della stessa. Peraltro non tutti i vizi identificabili come mancanza o illogicità della motivazione sono censurabili in sede di legittimità, ma solo quelli risultanti dal testo del provvedimento ovvero da atti processuali specificamente indicati dal ricorrente. La motivazione si considera manifestamente illogica allorché l'incoerenza è evidente ossia di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cfr. per tutte Cass. Sez. un. 24 settembre 2003 n. 47289 Petrella). Nell'esercizio dello scrutinio di legittimità alla Corte è preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione o la possibilità di sostituire ai criteri ed alle massime di esperienza utilizzati dal giudice di merito quelli propri perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa ovvero quelli avanzati dal difensore ancorché astrattamente plausibili. Queste operazioni trasformerebbero la Corte in un giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione adottata dai giudici di merito rispetti sempre uno standard d'intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter argomentativo seguito dal giudice per giungere alla decisione (cfr. Cass. n. 14054 del 2006, n. 40542 del 2007; n. 44914 del 2009). In questa materia l'affermazione di responsabilità si può fondare anche sulle sole dichiarazioni della parte offesa, se ritenute attendibili. Nel caso in esame i giudici del merito hanno, con motivazione esente da vizi logici, indicato, non solo le ragioni per le quali la vittima era attendibile, ma hanno anche evidenziato alcuni riscontri costituiti dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti della parte lesa. Tra tali riscontri hanno segnalato le dichiarazioni della zia N. e del fidanzato,destinatari delle confidenze della vittima, nonché la circostanza riferita dal fratello della parte lesa, secondo il quale il padre nel pomeriggio spesso si infilava nel letto di A. per dormire con la stessa.
Specialmente in questa materia il riscontro esterno, non necessario, può essere costituito anche dalle dichiarazioni rese da coloro che hanno ricevute le confidenze della vittima, ovviamente se tali confidenze siano state effettuate in periodo non sospetto. Infondato è il secondo motivo poiché in presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito a norma dell'art.129 cpv. c.p.p., presuppone che la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato sia evidente. Nel caso in esame v'era stata già una pronuncia di condanna in primo grado che si fondava sulle circostanziate dichiarazioni rese dalle persone offese. Infondate sono altresì le ulteriori censure sul trattamento sanzionatorio, in quanto i giudici del merito con motivazione ,sia pure sintetica, hanno indicato le ragioni per le quali le attenuanti generiche non potevano essere concesse e l'aumento di pena per la continuazione interna non poteva essere ridotto,trattandosi di fatti che si sono verificati reiteratamente nel corso di molti anni. Per quanto concerne la recidiva reiterata infraquinquennale, premesso che la pena è stata aumentata di un solo mese, si osserva che, trattandosi di aumento previsto dalla legge, la motivazione è necessaria solo quando il giudice la esclude e non pure quando l'applica, specialmente in presenza di un'istanza di esclusione generica. D'altra parte, la motivazione del rigetto della richiesta di esclusione della recidiva può anche desumersi implicitamente dalla motivazione sulla personalità dell'imputato. Nel caso in esame il prevenuto è stato ritenuto soggetto pericoloso e gli è stata inflitta la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni tre. Siffatta statuizione rende chiaramente incompatibile l'esclusione della recidiva facoltativa.
P.Q.M.
La Corte Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010