Sentenza 14 giugno 2016
Massime • 1
La disciplina dell'art. 190 bis cod. proc. pen. - per la quale nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio, è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario - si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
Commentario • 1
- 1. La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: unRaffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2016, n. 48710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48710 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2016 |
Testo completo
48 7 1 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 815/2016 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 48048/2015Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GN IE N. IL 11/12/1972 NO NI N. IL 26/01/1957 AN PE N. IL 28/04/1959 DI AR RL N. IL 01/03/1964 LL NR N. IL 27/05/1964 ON MA N. IL 17/09/1966 ZA LF N. IL 24/09/1960 avverso la sentenza n. 92/2013 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 07/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Emcies Deleheye, che ha concluso per ie підепо ові бипі і пісочні. I per gli impresadi Caserino, martinelli, Udi50 NE è zara, l'Avv. A egonzo Beldasie поno, che ha chiesto l'accoglimento dei nispettivi ricorsi. Udito, per la parte civile, l'Avv I RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di assise di appello di Napoli, per quanto in questa sede di interesse, ha confermato la sentenza emessa dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere in data 22/04/2013 in ordine all' affermazione della penale responsabilità di : OG LO, DI IU e LI CO per il concorso nell'omicidio di De LC ZO;
DI IU anche per il concorso nell'omicidio di DI IA;
NO LA e Di SA IA per il concorso nell'omicidio di OL AS;
NE MA per il concorso nell'omicidio plurimo in danno di GA TO, IL IU, OR IU e GA IU;
RA ED per concorso nell'omicidio di EA LE;
omicidi tutti aggravati dalla premeditazione, dal numero delle persone e dai motivi abbietti o futili. E, pertanto, ha confermato la pena dell'ergastolo irrogata con la suddetta sentenza nei confronti di OG LO, NO LA, Di SA IA, LI CO e RA ED. Assolvendo DI IU dall'omicidio plurimo in danno di GA TO, IL IU, OR а IU e GA IU, e dichiarando non doversi procedere nei confronti di NE MA in ordine al reato di favoreggiamento reale, così qualificata l'imputazione di concorso nell'omicidio di EA LE, ha rideterminato la pena inflitta a DI IU, limitandola ai soli due omicidi suddetti, già ritenuti in continuazione, nella misura dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno, e la pena inflitta a NE MA, limitandola al solo omicidio summenzionato, nella misura dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi sei.
1.1 La Corte territoriale, prima di affrontare i profili di merito, muove dall'esame delle questioni di natura processuale sollevate dall'Avv. Baldascino per i suoi assistiti. Partendo dalla prima, relativa all'inapplicabilità dell'art. 190 bis cod. proc. pen., in quanto, secondo il suddetto difensore, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, che norma precettiva e non dibattimento si svolga ingarantisce che il programmatica - contraddittorio tra le parti, innanzi allo stesso Giudice, terzo ed imparziale, e rafforza principio stabilito dall'art. 525 cod. proc. pen., cioè dell'identità fisica tra giudice che partecipa al dibattimento e giudice che partecipa alla deliberazione della sentenza. Prevedendo solo tre eccezioni alla formazione della prova orale innanzi allo stesso giudice 1 della decisione e precisamente le ipotesi del consenso delle parti, di minacce provate e di impossibilità di ripetere l'istruttoria dibattimentale. Ipotesi, che non ricorrerebbero nel caso di specie, secondo l'Avv. Baldascino, non avendo quest'ultimo, all' atto della sostituzione del Presidente della Corte di primo grado, prestato il consenso all'acquisizione mediante lettura dei verbali già agli atti. Considerato, altresì, che l'art. 111 della Costituzione non farebbe alcuna distinzione tra reati di mafia e reati ordinari, non prevedendo ulteriori eccezioni rispetto a quelle suddette, e che il principio dell'acquisizione della prova scritta, quindi della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in modo fittizio e non reale, di cui all'art. 190 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge n. 356 del 7.8.1992, sarebbe superato dalla suddetta norma costituzionale, introdotta con legge costituzionale n. 2 del 23.11.1999. Imponendosi, pertanto, secondo la suddetta difesa, o la disapplicazione del succitato articolo del codice di procedura penale o comunque l'invio alla Corte Costituzionale per il contrasto tra detto articolo e il suddetto articolo costituzionale. क La Corte a qua ritiene infondata sia detta eccezione che la questione di legittimità costituzionale.
1.2 Si confronta, poi, con l'altra questione sollevata dal suddetto difensore in relazione a RA ED, relativa alla nullità delle ordinanze con le quali la Corte avrebbe ritenuto l'assenza per rinuncia dell'imputato, per la sua mancata presenza nelle salette video-collegate, dovuta alla volontà dello stesso di non sottoporsi a perquisizione corporale con denudamento imposta al medesimo, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis ord. pen., per ragioni di sicurezza. La difesa, invero, lamenta che andava ritenuto il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, determinato dall'illegittimità del provvedimento amministrativo che imponeva un atto contrario, anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alla dignità umana, al quale l'imputato si era opposto;
e, quindi, che, non ritenendo la mancata comparizione dovuta a legittimo impedimento, si è incorsi in una nullità relativa alla partecipazione dell'imputato, della quale la Corte doveva prendere atto, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado come conseguenza della nullità delle ordinanze dibattimentali impeditive della partecipazione al dibattimento dello RA. La Corte territoriale respinge anche questo motivo di gravame. 2 1.3 Passando al merito, la sentenza impugnata premette che oggetto di giudizio sono cinque omicidi già ricostruiti nell' ambito del primo processo imponente contro il clan dei AL, noto come processo PA, la cui sentenza, passata in giudicato, è stata ritualmente acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., e costituisce un presupposto essenziale anche del presente giudizio. Quindi, la sentenza, dopo essersi soffermata sulla attendibilità dei nuovi propalanti rappresentati dal D'LE RI e dallo IN TO, la cui collaborazione è iniziata rispettivamente a conclusione del giudizio di primo grado e durante il giudizio di secondo grado, nonché degli altri collaboratori di giustizia, evidenziando come si tratti di persone intranee al sodalizio, anche con ruoli dirigenziali, e quindi dotate di potenziali conoscenze, tali da rendere le loro dichiarazioni certamente affidabili, e come le varie dichiarazioni, intrinsecamente attendibili per coerenza, sistematicità e costanza ed atte a riscontrarsi reciprocamente, non siano espressive di astio o di volontà persecutorie, passa alla disamina dei singoli episodi delittuosi, a cominciare dall'omicidio commesso ai danni di De LC ZO. OMICIDIO DI DE FA NC In sintonia con il Collegio di primo grado, la Corte a qua considera provata la responsabilità di DI IU, OG LO e LI CO in ordine a detto delitto. Evidenzia, inoltre, come la Corte di primo grado abbia ritenuto la piena utilizzabilità, non contestata dalle difese, del contenuto della sentenza PA nei confronti di tutti gli imputati che avevano partecipato al giudizio con i loro difensori e quindi ad eccezione di OG LO, e come all'esito di detto giudizio fossero stati condannati per detto omicidio numerosi affiliati, a dimostrazione del ruolo e spessore criminale della vittima e della necessità di portare a termine l'azione criminosa senza possibilità di errore. Invero, De LC ZO, come sottolinea la sentenza impugnata, era dotato di un non comune carisma criminale ed era uno dei sottoscrittori dell'accordo che aveva portato all'eliminazione di TO LL e del IP DE LO ed all'ascesa del clan dei AL. La causale dell'omicidio è stata collegata dalla succitata sentenza ad un blitz delle forze dell'ordine compiuto durante un summit di camorra che aveva portato all'arresto anche di capi del clan come SC NE e SC OG, 3 di cui si era ritenuto responsabile il De LC, che, infatti non aveva partecipato all'incontro nonostante il ruolo di spicco nel clan, e più in generale alla crisi nei rapporti tra i AL ed il De LC, che aveva finito col contrapporre al clan il gruppo da lui capeggiato e che giustificherebbe anche l'azione di forza di quest'ultimo. La sentenza impugnata, considerato che quella di primo grado ha riconosciuto ai suddetti imputati il ruolo di partecipi alle varie fasi organizzative ed ideative del delitto, si concentra sulle stesse ed evidenzia come in relazione a detto omicidio abbiano reso nel presente processo dichiarazioni sia IN TO che D'LE RI. Il primo riferisce : - della causale dell'omicidio, deciso dalla dirigenza del clan, sia per la soffiata cui sopra si è fatto cenno, sia per ragioni economiche in quanto ER NE contestava al De LC di portarsi tutti i soldi del clan, le cui entrate all'epoca erano consistenti, in Francia per darli alla donna che stava con lui;
di un periodo di appostamenti durato complessivamente due mesi e distinto in due fasi, separate dalla partenza del De LC per la Francia;
- dell'ultimo appostamento, il giorno dell'omicidio, avvenuto a casa del fratello di AN AS, nel quale erano rimasti sino alle ore 13,00 circa, ma poi lui e LI si erano allontanati per una pausa e quando erano rientrati l'omicidio era appena stato compiuto da ER NE, IU NO e LE GA (rilevando, quindi, che solo per un caso non avevano materialmente eseguito il delitto); dell'assenso all'omicidio fatto pervenire da SC OG;
- del coinvolgimento in detto delitto anche di DI IU. Il D'LE, invece, non avendo preso parte all'omicidio proprio per essere persona vicina alla vittima, tanto da essere cooptato tra le file dei AL solo dopo detto evento delittuoso, riferisce de relato, indicando come sua fonte ER NE. Indica, quindi, come mandanti dell'omicidio SC NE e SC OG, come esecutori ER NE, IU NO e lo GA e come partecipi, tra gli altri, alle attività prodromiche e finalizzate all'agguato IN TO, DI IU e LI CO. Il collaboratore risulta, secondo la Corte a qua, attendibile anche per il ruolo defilato che si è assegnato nella vicenda e per la giustificazione, del tutto verosimile, che ha fornito circa la sua limitata conoscenza del fatto;
non sembrando motivato né da intenti persecutori né dalla volontà di acquistare un maggior potere contrattuale nei confronti dello Stato, 4 considerati i lunghi anni di militanza nel clan ed il vasto bagaglio di conoscenze dirette, da non necessitare di "ulteriori arricchimenti di sorta". La diversità di precisione tra le dichiarazioni dello IN e quelle del D'LE si spiega proprio per il diverso ruolo svolto nella vicenda, sempre secondo i Giudici a quibus, che evidenziano come comunque dette dichiarazioni siano in linea con quanto già accertato col primo processo. Convergono sulla chiamata in reità del LI, ancora più rilevante, secondo i Giudici di merito, se si considerano gli stretti rapporti tra quest'ultimo e lo IN, facendo gli stessi parte del medesimo gruppo di fuoco, il cui terzo componente stabile era DI. E rafforzano le dichiarazioni di Di BO AN, che ha una conoscenza diretta dei fatti per aver partecipato agli appostamenti oltre che al momento finale ed aver visto rientrare gli esecutori materiali dopo detto omicidio, la cui attendibilità su dette circostanze è stata riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato già menzionata. Nonché quelle di DI LU, che convergono con quelle del Di BO e vengono ulteriormente corroborate da quelle di NE NE, DR IU, RA RA, OG CO, RG OB e AN SC. Il fatto che lo IN parli della presenza del solo LI all'ultimo appostamento prima dell'omicidio e quindi dell'assenza occasionale di DI IU, non significa, secondo i Giudici a quibus, che quest'ultimo non abbia partecipato all'omicidio, risultando coinvolto comunque nell'attività preliminare alla vicenda delittuosa, come confermato dallo stesso IN e dalle dichiarazioni del Di BO e di DI LU, che concordemente lo individuano come partecipe, in uno con lo IN ed il LI, alle attività di sopralluogo e di ricerca della vittima. DI LU, peraltro, offre riscontro, come evidenziato dalla pronuncia impugnata, a quanto dichiarato dallo IN circa il suo allontanamento col LI il giorno dell'omicidio, riferendo di un allontanamento tra le 13,00 e le 14,00 di quel giorno di tutti, essendosi saputo che il De LC sarebbe uscito solo nel tardo pomeriggio per un appuntamento con l'Avv. Scalzone. Rendendo una dichiarazione sul punto senza dubbio più dettagliata di quella dello IN, a riprova ulteriore della sua attendibilità e quindi della validità della sua chiamata in correità di quest'ultimo, del LI e di DI IU. Le dichiarazioni del DI convergono con quelle dello IN, come osservato dalla Corte territoriale, quanto all'assenza di DI IU il giorno dell'omicidio che si giustifica con il 5 fatto, riferito dai collaboratori, che, essendo molte le persone coinvolte, non fosse necessaria la presenza di tutte ogni giorno. La Corte a qua osserva, poi, come sia diverso il ruolo che viene attribuito a OG LO nella vicenda in esame. Rilevante è la chiamata in correità di DI LU, secondo cui l'ordine di uccidere il De LC gli era stato dato dal suddetto, che aveva detto di averlo ricevuto dal padre SC. Detta chiamata, secondo la pronuncia impugnata, è particolarmente attendibile per la stretta vicinanza del collaboratore col capoclan, di cui dà conferma il Di BO nelle sue dichiarazioni. Altra chiamata diretta nei confronti di LO, come evidenziato dalla pronuncia de qua, è quella del AN, che descrive dettagliatamente l'iniziale sbandamento degli associati all'arresto di OG SC sino a quando tramite LO OG, che era andato a colloquio col padre, non era arrivato l'ordine dell'omicidio in oggetto. Il collaboratore individua detta intermediazione nel più generale ruolo svolto dal figlio del capoclan quale stabile collegamento tra il clan ed il suo capo, che rende ancora più credibile, secondo i Giudici a quibus, la trasmissione о dell'ordine ad opera sua nel caso specifico. E due sono i dati inequivocabili, secondo la sentenza impugnata, e precisamente che SC OG faceva pervenire il suo assenso all'omicidio e che detta manifestazione di volontà non poteva che essere veicolata attraverso coloro che si recavano da lui a colloquio, tra cui il figlio LO. Anche RG OB, de relato rispetto al fratello AS, ha riferito di una riunione dopo detti eccellenti arresti, cui partecipò, oltre al fratello, OG LO, all'esito della quale quest'ultimo si era recato a colloquio col padre, tornando con la notizia che si doveva uccidere il De LC. Il collaboratore individua la piena partecipazione all'omicidio di LO OG, quale non solo portavoce dell'assenso del padre SC all'uccisione del De LC e trait d'union tra il clan ed il padre, avendo libero accesso ai colloqui stante il rapporto di parentela, ma anche colui che, frequentando l'organizzazione e condividendone le logiche, era adatto a diffondere tra gli associati gli ordini del padre e al quale quest'ultimo avrebbe certamente affidato un ordine quale quello di uccidere un personaggio dello spessore del De LC. E questo ruolo costituisce, secondo la Corte a qua, riscontro logico alle affermazioni dei collaboratori che indicano nel OG LO la persona che ebbe a riportare nel clan la decisione del padre di eliminare il De LC, contribuendo alla consumazione dell'evento delittuoso. 6 La sentenza impugnata conferma il riconoscimento delle circostanze aggravanti contestate. In primo luogo del numero dei partecipi al delitto, superiore a cinque, considerati anche quelli condannati nell'altro processo sopra indicato, incompatibile con l'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; inoltre, della premeditazione, considerato il lungo lasso di tempo intercorso tra la diffusione della notizia e la commissione del delitto risalendo il documentato colloquio in carcere tra OG - SC ed il figlio al 19 dicembre 1990 e l'omicidio al 2 febbraio 1991-, durante il quale ferma risulta essere rimasta, secondo la Corte territoriale, anche da parte degli imputati la volontà di pervenire all'uccisione della vittima;
infine, dei motivi abietti, essendo stato commesso il delitto, come evidenziato dalla Corte a qua, per la volontà di acquisire supremazia nell'ambito dell'organizzazione criminale di appartenenza. Ed in sintonia con il Collegio di primo grado il Collegio a quo non ritiene che sussistano elementi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche agli odierni ricorrenti, considerate le loro negative personalità, scevre da qualsiasi forma di resipiscenza, l'intensità del dolo e quanto al OG anche il ruolo determinante nell'instaurazione del meccanismo omicidiario. OMICIDIO DI AN NO Passando all'omicidio commesso ai danni di DI IA, osserva la Corte a qua, che il suddetto veniva ucciso in quanto fidanzato con la figlia di De LC IU (fratello di ZO) che era il reale obiettivo dell'agguato compiuto il 9 marzo 1991, evidenziando, quindi, come detto delitto, commesso mentre il DI era a bordo della propria Fiat Tipo, con utilizzo di numeroso materiale balistico (come da rinvenimento sul luogo del fatto), sia riconducibile alla faida interna scatenatasi all'indomani della morte di De LC ZO. La sentenza impugnata rinvia per l'analitica ricostruzione delle modalità esecutive alla sentenza c.d. PA, che condannava per lo stesso fatto D'LE RI e LI CO. Limitando la portata delle dichiarazioni ai soli fatto oggetto di imputazione, la sentenza impugnata passa alla disamina delle dichiarazioni del Di BO, che riferisce di avere una conoscenza indiretta dell'episodio nel quale era morta una persona estranea al mondo criminale, per averlo appreso durante la sua detenzione da ER NE e RI D'LE. Di essere, invero, stato informato dei 7 quattro esecutori materiali dell'attentato, identificati in LI CO, D'LE RI, DI IU e IN TO. Così effettuando una chiamata in reità, per quanto in questa sede di interesse, nei confronti di DI IU, alla quale, come individuato dalla sentenza di primo grado, si aggiungono le dichiarazioni di DI LU, VI TO, AN SC e RG OB, che lo indicano, tutti, come partecipe all'attentato. La Corte territoriale evidenzia come sul ruolo del DI IU nell'omicidio convergano le dichiarazioni rese nel presente processo da D'LE RI e IN TO. Il primo riferisce che, dopo l'omicidio di De LC ZO, venne avvicinato da ER NE, che gli disse che erano stati loro a commettere detto omicidio spiegandogli la causale e al quale il collaboratore offrì il proprio contributo proponendosi per la commissione dell'omicidio successivo. Aggiunge, inoltre, con riguardo all'omicidio in @ oggetto, che mentre erano a casa di RU ZI arrivò la notizia della presenza di De LC IU a bordo di una vettura insieme al genero e che quindi insieme a IN TO, DI IU e LI CO, i primi due armati di fucile, il terzo e lui armato di pistola, raggiunsero la vettura ed iniziarono a sparare, a cominciare dallo IN, il quale però, poi, fermò gli altri accortosi che la vittima non era il De LC. Lo IN, con riferimento a tale omicidio, pur ammettendo la sua responsabilità nella fase esecutiva, riferisce di non essere a conoscenza della presenza del D'LE, aggiungendo che era stato un omicidio d'impeto, che quando ebbero la notizia della presenza del De LC IU erano con DI IU e LI CO a casa di RU ZI e che lui e DI erano in possesso di fucili mentre il LI di una pistola. Quindi, le versioni collimano anche sulla freddezza manifestata dallo IN e sull'agitazione degli altri nella commissione dell'omicidio - tranne che sulla presenza del D'LE (oltre che sul colore dell'autovettura della vittima, riferito esattamente dal D'LE ed in modo errato dallo IN) e quindi sul numero di armi, attribuendo lo IN a lui e al DI il possesso di un fucile (per ognuno) e al LI di una pistola. La Corte evidenzia come le risultanze della consulenza balistica circa l'uso quantomeno di tre armi, di cui almeno due pistole, sembrino dare manforte alla versione del D'LE e non a quella dello IN, che 8 non parla di una seconda pistola (che dovrebbe, quindi, essere proprio quella nella disponibilità del primo collaboratore). Osserva, inoltre, come la presenza sul luogo dei fatti di un unico pallettone e di una pluralità di pallini faccia pensare all'uso di due fucili uno caricato a pallettoni ed uno caricato a pallini, considerato che i collaboratori riferiscono che il fucile in possesso dello IN ebbe a sparare un solo colpo, diversamente da quello in possesso del DI. Sottolinea la pronuncia impugnata come i collaboratori dimostrino una tale conoscenza dei dettagli in ordine alla fase esecutiva, su cui non ci si era soffermati nella pregressa istruttoria, che non potevano che essere riportati da chi ai fatti avesse realmente partecipato. Ciò che rende, secondo la Corte territoriale, le loro dichiarazioni pienamente utilizzabili nei confronti del DI, la cui presenza è stata riferita da entrambi e di cui va confermata la penale responsabilità. Osservando il Collegio a quo che l'attendibilità del D'LE è avvalorata dalle dichiarazioni del Di BO, che, pur non potendola riscontrare, documentano che, prima della collaborazione sia sua che dello IN, era nota la partecipazione all'agguato del D'LE. La Corte di assise di appello, inoltre, osserva che l'avere negato la presenza del D'LE da parte dello IN non è circostanza idonea ad inficiare l'attendibilità del suo racconto proprio per la conoscenza analitica dei fatti per cui non può che avervi partecipato. Ed individua, come giustificazione della dichiarazione dello IN sul punto, un errore nel ricordo determinato presumibilmente dalla abitudine ad agire nei gruppi di fuoco in numero di tre persone e dal fatto che spesso il suddetto agisse con il DI ed il LI;
il che lo avrebbe portato ad escludere la partecipazione del D'LE all'omicidio. Del resto lo stesso IN, secondo la Corte territoriale, riscontra il D'LE sul contenuto dell'incontro nel quale lo NE lo aveva convocato per farlo passare dalla loro parte e quindi finisce per fornire in tal modo la giustificazione della sua partecipazione all'omicidio determinata dall'offrire al nuovo gruppo un segno di affidabilità. Né può ritenersi che gli stessi possano essere stati influenzati dalla conoscenza dell'istruttoria svolta, proprio per i particolari forniti sulla fase esecutiva, mai emersi prima, che ne comprovano, secondo i Giudici a quibus, la conoscenza diretta. Per cui la convergenza con le altre dichiarazioni dei collaboratori sopra indicati costituirebbe, secondo la sentenza impugnata, convergenza del molteplice. La Corte a qua, infine, oltre a ravvisare le aggravanti contestate, l'insussistenza di elementiritiene per la 9 concessione di benefici e per la modifica del trattamento sanzionatorio disposto dal Collegio di prime cure. OMICIDIO DI PI UA La sentenza passa, poi, alla trattazione dell'omicidio ai danni di OL AS, di cui sono imputati, per quanto in questa sede interessa, NO LA e Di SA IA. Omicidio compiuto immediatamente dopo l'eliminazione di TO LL ad opera di MA IN in Portogallo e che destò preoccupazione nei familiari della vittima tanto da indurli a trasferirsi immediatamente a Formia, ove venne eseguito l'agguato per cui si procede, nel corso del quale venne ferito gravemente anche AR RA, fidanzato di AN PA, cognata di LO TO alias CA. Omicidio, quindi, riconducibile alla faida tra i AL e i DE. Invero, come riferito dal collaboratore di giustizia AR De NE, lo stesso, esecutore materiale del duplice delitto, sarebbe stato inviato a Formia "per portare qualche risultato", senza, quindi, un mandato omicidiario con obiettivo а specifico ma con l'obiettivo di uccidere un componente del gruppo avverso, non essendovi state dopo l'omicidio di LL più vittime sul fronte opposto e ferma restando la volontà dei AL di eliminare tutti i componenti della famiglia LL a cominciare da quelli ritenuti più pericolosi per la loro incolumità, come ES LL, e a seguire TO LO alias CA. Il De NE individua nel LA NO, RI LU e Di SA IA, tutti appartenenti al gruppo di SC OG, coloro che lo aspettavano al suo arrivo nell'abitazione sita nella zona di Formia ( che avrebbe dovuto fungere da base operativa per la ricerca delle vittime che sarebbe potuta durare anche per giorni ), i quali dovevano essere pronti a dargli una mano qualora fosse sorta la necessità. Specifica che per muoversi avevano un' auto, che quando circolava era preceduta da altra alla cui guida vi era RA ED con funzioni di supporto e controllo del territorio, e che nel caso di traffico usavano una moto, guidata da LE GA. Aggiunge che il giorno dell'omicidio, individuata una vettura con due persone a bordo, si erano avvicinati con la moto ad essa e che lui, che siedeva dietro lo GA, aveva cominciato a sparare, uccidendo il OL e ferendo gravemente il AR. Specifica che il NO ed il Di SA quel giorno erano in attesa del loro rientro e che in quell' occasione 10 avevano trovato anche LB UC ed un suo amico incensurato, che aveva avuto il compito di riportarli a casa. Sempre il De NE dichiara che al Di SA e al NO lasciò la motocicletta utilizzata nell'omicidio e che il solo Di SA si era posizionato in un'altra zona rispetto all'abitazione ove stazionavano gli altri, che era il punto prestabilito ove si sarebbero dovuti vedere se fosse successo qualcosa, oltre che il posto ove, posata la vettura, avevano preso la motocicletta. La Corte a qua osserva come le dichiarazioni del De NE che individuano nel Di SA e nel NO un supporto logistico alla commissione dell'omicidio e quindi una piena compartecipazione allo stesso trovino conferma nelle dichiarazioni di RA RA che parimenti accusa i due, pur riferendo circostanze diverse anche se coerenti e rispondenti a quelle rese dal suddetto collaboratore, frutto della sua personale conoscenza. Invero, il RA, persona molto vicina agli imputati, nei cui confronti fungeva da autista, riferisce di essere stato presente quando IE CO dava mandato al Di SA e al NO di provvedere ad organizzare l'assassinio di LO TO (CA) che si era trasferito con la famiglia a Formia. Detta dichiarazione, secondo la pronuncia impugnata, assume senza dubbio notevole rilievo fornendo la spiegazione del perché il De NE quando arriva a Formia trovi proprio i due imputati ad attenderlo e consentendo di superare ogni dubbio sulla loro compartecipazione al delitto. A dette dichiarazioni si aggiungono poi le dichiarazioni degli altri collaboratori, come rilevato dai Giudici del merito, tra le quali le più significative sono quelle di DI LU, che, nel confessare la sua partecipazione all'omicidio, riferisce di avere ricevuto da RA RA le armi che erano state trasportate per la commissione dell'omicidio ma non erano state utilizzate e che il RA aveva, a sua volta, ricevuto dal Di SA;
dichiarazioni che riscontrano quelle del RA, il quale riferisce della predisposizione di armi da utilizzare e che erano state riportate a destinazione. Nonché le dichiarazioni di AN SC, che opera una chiamata in reità nei confronti del Di SA e del NO de relato riferendo come fonti di riferimento IE CO e gli stessi imputati;
dichiarazioni, che, senza dubbio, rafforzano l'attendibilità del RA il quale, non indicato dal AN, ha reso una descrizione dei fatti conforme a quella di quest'ultimo. 11 Il Collegio a quo evidenzia, inoltre, che sia il DI che il RA non possono ritenersi condizionati da quanto appreso nel processo PA, avendo trattato, invero, aspetti non toccati nel corso dello stesso. Secondo la Corte territoriale il fatto poi che il De NE non abbia menzionato il RA, da cui discenderebbe secondo la difesa l'inattendibilità di quest'ultimo, costituisce piuttosto riprova della reciproca attendibilità e dell'autonomia delle fonti, avendo i due collaboratori conoscenza delle medesime circostanze ma in maniera indipendente. Invero, come sottolineato dalla Corte a qua, lo stesso RA riferisce di non essersi incontrato con i killer in quanto l'avevano fatto andare via prima. Il dato del trasporto delle armi, riferito dal DI e dal RA, assume, secondo i Giudici a quibus notevole rilievo dimostrando, a prescindere dal loro utilizzo, la sussistenza di una ferma volontà omicidiaria, tale da integrare l'aggravante della premeditazione. Non potendosi ritenere, secondo i suddetti Giudici, l'estemporaneità e l'autonomia della decisione omicidiaria del De NE, per quanto sopra detto, e dovendosi piuttosto ritenere che oggetto della decisione occasionale fosse l'individuazione della persona fisica della vittima e non certo la commissione dell'omicidio di un "bardelliniano", questa senz'altro premeditata. Quanto alla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. la Corte la esclude per il numero dei partecipi. Ritiene, invece, sussistenti le aggravanti contestate, svolgendo considerazioni analoghe a quelle svolte per il primo omicidio summenzionato. E non meritevoli gli imputati di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello irrogato dal Collegio di prime cure. Si confronta, infine, con l'eccezione svolta dalla difesa di Di SA IA relativa alla violazione del principio di correlazione tra contestazione e condanna, escludendola sulla base della valutazione svolta dalla prima Corte. OMICIDIO DI PA IC La pronuncia impugnata passa alla trattazione dell'omicidio in danno di EA LE, noto per l'efferatezza e la brutalità come la "strage di Casapesenna", per cui in primo grado era condannato, per quanto in questa sede di interesse, RA ED. Si tratta di un violento scontro 12 armato, la notte tra il 17 ed il 18 dicembre 1988, tra appartenenti al gruppo dei AL ed i seguaci di LL, guidati dopo la morte del capo, dal IP dello stesso, LO TO, e determinato dalla volontà di sopraffazione che ciascun gruppo aveva nei confronti dell'altro. Invero, i AL avevano deciso di colpire il LO con un tranello, facendolo condurre da un infiltrato, tale TO LO solo omonimo del primo, presso una bisca sita in Casapesenna, ove gli era stato detto che avrebbe trovato due personaggi importanti del gruppo avverso, mentre ad attenderlo trovava tutto il gruppo contrapposto schierato ed armato. Nel conflitto a fuoco che ne scaturiva moriva EA LE ed anche l'infiltrato. Secondo gli accordi, invero, quest'ultimo appena entrato nel cortile della bisca avrebbe dovuto sparare alla persona affianco a lui (EA) e poi stendersi a terra per evitare i colpi diretti al gruppo avverso, cosa che non fece venendo, quindi, attinto dal fuoco dei propri complici. Della strage riferiscono sia IN TO che D'LE RI. Il primo dichiara di aver partecipato ad un tentativo compiuto prima della strage, ma non andato a buon fine e di avere però sentito parlare della strage alle riunioni successive, in cui ci si rammaricava della morte del LO, sapendo che era stata organizzata da SC NE. Aggiunge, quanto alla partecipazione dello RA di non esserne a conoscenza, ma di sapere che quest'ultimo aveva partecipato con lui al tentativo poi fallito. Il secondo riferisce di avere partecipato all'agguato, di essere stato mandato nel luogo dei fatti da ZO De LC per tutelare DI RA, deputato a fare da esca a CA. Riferisce di essere stato nella bisca anche la sera precedente con RA ED, il cui compito era quello di controllare le telecamere ed aprire il portone per fare entrare le persone che sarebbero state uccise, e IN TO, il quale si era spostato nella casa adiacente in costruzione;
che quella sera non accadde alcunché in quanto il gruppo avverso si era insospettito per strani movimenti all'esterno e fu tutto rinviato al giorno successivo, nel quale lo RA fu rimesso al controllo delle telecamere, mentre essi, compreso il D'LE, erano nel cortiletto della bisca, ove all'ingresso del LO col EA, il primo sparò a quest'ultimo, ma fu a sua volta attinto attraversando la linea di fuoco. La chiamata in correità dello RA, presente sul posto, armato e delegato ad una specifica attività trova, come specificato dai Giudici del 13 merito, un primo riscontro fattuale nella verifica dei luoghi, atteso che la struttura logistica della bisca comprendeva un primo portone che dava accesso non ai locali da gioco ma ad un cortile interno;
ciò che rende credibile la suddivisione dei killer in tre gruppi, di cui due posizionati all'esterno ed un terzo collocato all'interno non della bisca ma del cortile antistante alla stessa e chiuso da un ulteriore ingesso con apertura automatica. Anche la posizione dei cadaveri, secondo i Giudici del merito, conferma il racconto reso dal D' LE. Detto racconto, secondo la Corte territoriale, è, altresì, confermato in relazione alla circostanza del posizionamento la sera prima dell'agguato dello IN nella casa adiacente in costruzione. Concordano, come evidenziato dalla pronuncia de qua, con le dichiarazioni del D' LE quelle rese da De NE AR, altra fonte diretta la cui attendibilità è stata approfondita nel processo PA, il quale riferisce di aver partecipato a discussioni preparatorie dell'omicidio, al quale era presente anche lo RA. Riferisce, altresì, del primo tentativo non andato a buon fine e di quello del giorno successivo;
quindi, dell'appostamento nel cortile antistante l'ingresso della sala da gioco e della presenza oltre che sua anche dello RA. Le dichiarazioni dettagliate ed il richiamo a particolari da ritenersi frutto di una conoscenza diretta degli accadimenti, esclude, secondo i Giudici a quibus, che vi possa essere stata sovrapposizione passiva di narrato. Alle dichiarazioni del De NE si aggiungono, come evidenziato da detti Giudici, quelle de relato di NE NE, DR IU, DI LU e OG CO, di cui in particolare la prima rilevante avendo appreso il DR i fatti da DI RA, ossia da uno delle persone presenti all'interno della bisca. Anche rilevanti, sempre secondo la pronuncia impugnata, le dichiarazioni di DI LU, che riferisce di avere visto il giorno precedente all'agguato, quello del tentativo fallito, lo RA all'interno del cortile antistante alla bisca. Detto quadro probatorio non è scalfito, secondo i Giudici del merito, dalle dichiarazioni di NE NE, che, a differenza degli altri, colloca lo RA all'esterno del cortile, proprio in quanto si tratta di dichiarazioni de relato che potrebbero essere frutto o di un'errata percezione o di un errore nel ricordo. La Corte a qua conclude per la conferma della sentenza anche sotto il profilo sanzionatorio. OMICIDIO AI DANNI DI AN AN ED ALTRI 14 La pronuncia impugnata passa, infine, ad esaminare l'omicidio ai danni di GA TO, IL IU, OR IU e GA IU, rilevando che detto fatto è stato oggetto di accertamento nel processo PA e che in questa sede si procede nei confronti di NE MA, quale compartecipe morale ed anche materiale dell'omicidio, in quanto facente parte degli equipaggi che pattugliavano il territorio al fine di localizzare le vittime predestinate. Come osservato sempre da detta pronuncia, la causale non è interna, ma esterna al gruppo, appartenendo due delle vittime GA e GA - all'organizzazione capeggiata da RA LO, e consiste nella volontà di evitare il rafforzamento di sodalizi contrapposti. In relazione a detto omicidio, come esaminato dalla sentenza de qua, hanno riferito anche IN TO e D'LE RI. Il primo, che si attribuisce il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio in uno con il NO e DI RA ( attribuendo il ruolo di specchiettisti al De NE e al Di BO ), su mandato di SC NE, non assegna alcun ruolo a NE MA nell'omicidio e dichiara di non essere a conoscenza della sua compartecipazione a fatti di sangue, ma riferisce della vicinanza del medesimo a SC NE, tanto da rientrare tra quelli che ne agevolavano la latitanza, e della sua appartenenza all'associazione da cui era stipendiato. Aggiungendo di ricordare della presenza di baracchini montati sulle autovetture per consentire agli specchiettisti di comunicare con il gruppo di fuoco. Il D'LE conferma la provenienza del mandato omicidiario dallo NE. Riferisce di non avere partecipato alla fase esecutiva, pur essendo inizialmente considerato come componente di uno degli equipaggi che avrebbero dovuto compiere l'omicidio, e di essersi accordato il giorno del fatto con NO, IN e DI RA per rivedersi l'indomani, ma che il suo intervento non fu più necessario in quanto i tre, nel fare un giro di perlustrazione, incrociarono ed uccisero il GA e le persone che erano con lui. Conferma la circostanza che nella commissione dell'omicidio erano stati utilizzati i baracchini e che di tale attività si era interessato NE NE, nonché l'affiliazione di MA NE, specificando che in questo omicidio non avrebbe svolto alcun compito. Lo IN, diversamente dal D' LE, secondo la Corte territoriale ha una conoscenza limitata all'ambito esecutivo e comunque, ammettendo che almeno una volta aveva incrociato un'altra autovettura impegnata nella ricerca del GA, non esclude al pari del D' LE una più 15 vasta organizzazione di uomini e mezzi, con suddivisione del territorio nelle rispettive zone di competenza, come quella indicata da quest'ultimo. Passando, quindi, alla partecipazione di SH MA, la Corte analizza le dichiarazioni di Di BO AN, DI LU e OG CO. Il primo riferisce che era stato proprio NE MA ad interessarsi del montaggio dei baracchini ( il che non è in contrasto, secondo la Corte, con quanto riferito dallo IN, che, comunque, conferma l'utilizzo dei baracchini nell'omicidio e dichiara di non sapere nulla del loro montaggio;
né con quelle del D'LE, secondo cui di detto montaggio si sarebbe occupato NE NE tramite persone che frequentava ) e che lo stesso NE avrebbe svolto anche il ruolo di "specchiettista". Il che secondo la Corte non è in contrasto con quanto dichiarato dallo IN, che riferirebbe delle sole persone coinvolte nel proprio territorio di competenza, né con le dichiarazioni del D'LE, il quale, anzi, dichiara che l'attività di ricerca e le squadre deputate alla stessa erano tante e di avere incontrato dette persone una sola volta. Inoltre, sempre secondo la Corte a qua, il coinvolgimento nell'omicidio costituisce la riprova della vicinanza dell'imputato al mandante, suo cugino, su cui concordemente riferiscono entrambi i collaboratori appena menzionati. Dette dichiarazioni vengono, altresì, confermate dalle dichiarazioni di collaboratori, come DI LU e OG CO, che riferiscono del notevole numero di specchiettisti utilizzato nella commissione dell'omicidio e dello NE come uno di loro. La Corte territoriale, in merito, conferma, condividendo le conclusioni del Collegio di primo grado, l'affidabilità di questi ultimi collaboratori, in quanto, pur avendo intrapreso la collaborazione in un momento successivo rispetto agli altri come il Di BO, esprimono una ricchezza di dettagli ed una visione personale degli accadimenti che appare essere il frutto di una conoscenza personale. Sottolinea la suddetta Corte come il quadro probatorio a carico dello NE non sia scalfito dal fatto che altri collaboratori non lo menzionino, osservando come le dichiarazioni del RA e del DR siano de relato e ampiamente generiche e come quelle del De NE AR risentano della sua partecipazione limitata e circoscritta ad una fase iniziale e ad una finale e a compiti che potrebbero non averlo fatto incontrare con lo NE. 16 La Corte, confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di NE MA, conclude per l'impossibilità di addivenire ad una modifica del regime sanzionatorio per l'oggettiva gravità del fatto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, OG LO.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione i difensori lamentano violazione degli artt. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., 110-575 cod. pen., 546 lett.e) cod. proc. pen., 530, commi 1 o 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione in particolare alla presunta affidabilità dei propalanti utilizzati a carico del ricorrente. Si evidenzia come il propalato del DI LU, secondo cui OG LO avrebbe divulgato nell'organizzazione criminosa l'ordine del padre di uccidere il De LC, connotato peraltro da assoluta imprecisione sulle circostanze di tempo e di luogo, sia depotenziato dalle dichiarazioni dello IN, che, pur coinvolto nella fase ideativa, organizzativa ed esecutiva dell'omicidio, non menziona mai il OG, neppure quale fonte dello NE ER, cui collega il momento divulgativo del consenso prestato dal OG SC. La parte motiva lascerebbe invitto il dubbio ragionevole sulla possibilità di veicolo di conoscenza diverso dal OG LO. Quella del DI sarebbe, inoltre, secondo la difesa, la sola chiamata diretta, diversamente da quanto affermato dal Tribunale. Anche il Di BO ha generica conoscenza del mandato omicidiario da parte del OG per averlo saputo da NE ER, ma non è in grado di individuare il divulgatore, e comunque mai allude alla diretta partecipazione di OG LO alle riunioni organizzative dell'omicidio. Il solo AN attribuisce il ruolo di trait d'union tra il capo clan ed i sodali ad LO. Nessuno dei numerosi collaboratori conferma la circostanza. Il RG riferisce di una riunione avvenuta subito dopo gli arresti del 13 dicembre, dopo la quale OG LO si recava dal padre e tornava con la notizia che doveva essere ucciso il De LC. Riunione alla quale non fa riferimento alcun collaboratore. OG CO ne parla ma esclude la presenza di LO. La Corte omette, secondo la difesa, ogni valutazione sul punto, nonché sui collaboratori utilizzati nella pronuncia di primo grado, ma non menzionati in quella impugnata.
2.2 Col secondo motivo si denunciano violazione degli artt. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., 577 nn. 3 e 4, 61 n.1, 112, 59, 118, 62 bis, 17 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla presunta sussistenza delle aggravanti contestate, nonché in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche ed al contenimento della pena nel minimo edittale. Si censura la configurazione dell'aggravante dei motivi abietti, sia perché il movente dell'azione criminosa non sarebbe chiaro, sia perché si trascura il contesto socio ambientale e si compie una surrettizia applicazione retroattiva della norma di cui all'art. 7 1. 203/91. Nessuna motivazione vi sarebbe inoltre, secondo la difesa, sulla consapevolezza in capo al ricorrente di concorrere all'azione di un numero superiore a cinque persone, mentre le divergenze dei collaboratori sull'elemento cronologico renderebbe incerta la premeditazione anche sotto il profilo dell'elemento psicologico. La Corte, infine, quanto al diniego delle attenuanti generiche e all'omesso contenimento della pena nel minimo edittale, trascura, per la difesa, la giovanissima età del ricorrente (infraventunenne al momento del fatto), il rapporto di parentela e quindi l'autorità genitoriale esercitata nei suoi confronti da OG SC, la circoscritta partecipazione al delitto, che pur non consentendo di accedere, per l'aggravante ex art. 112 cod. pen., all'attenuante ex art. 114 cod. pen., avrebbe potuto rilevare ex art. 62 bis cod. pen. I difensori chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, Di SA IA.
3.1 Con il primo motivo di impugnazione si denunciano violazione degli artt. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., 110-575 cod. pen., 530 commi 1 o 2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione in particolare alla presunta affidabilità dei propalanti utilizzati a carico del ricorrente, nonché all'esatta individuazione del contributo causalmente rilevante ascrivibile al ricorrente, in relazione al quale si denuncia l'assenza di correlazione tra il fatto addebitato e quello in relazione al quale è stata pronunciata sentenza di condanna. I difensori muovono dall'imputazione elevata a carico del ricorrente ( quale "addetto al trasporto delle armi dell'omicidio e partecipe alla localizzazione della vittima" ) e rilevano come i propalanti, lungi dall'accreditare la prospettazione accusatoria, attribuiscono al Di SA un ruolo ad essa 18 non coerente, esprimendosi in termini generici e reciprocamente eterogenei. Secondo la difesa, il Di SA avrebbe appreso del mandato omicidiario solo in loco e dal De NE, come da dichiarazioni di quest'ultimo, il quale smentisce l'ipotesi che attribuisce al Di SA il trasporto delle armi da utilizzare per la consumazione del delitto. Sul punto le dichiarazioni del RA non convergono con il racconto del De NE, escludendo quest'ultimo la presenza del RA presso l'abitazione di ND e riferendo il RA di essere stato mandato via dai killer. Il RA, laddove riferisce che il Di SA ed il NO avevano avuto mandato dal IE di provvedere ad organizzare l'assassinio di LO TO, contraddice la tesi di accusa secondo cui non vi sarebbe stata una vittima preventivata ab origine. Lo stesso propalante non sarebbe stato in grado di specificare il ruolo del Di SA nella sua permanenza a ND, considerato che alla messa a disposizione da parte del medesimo ai killer di una macchina con autista sembra opporsi quanto riferito dal De NE che dichiara che LB UC organizzò il rientro a casa per i suddetti. La dichiarazione di DI LU di avere appreso dal RA che lo stesso avrebbe ricevuto le armi dal ricorrente è priva di autonomia rispetto alla fonte diretta e non può assurgere a riscontro della stessa. Omette la Corte, secondo la difesa, di considerare che AN SC non è in grado di ricordare il ruolo che ebbe Di SA nell'omicidio in oggetto, nonché di argomentare sugli elementi prospettati dalla difesa a discarico, come ad esempio le dichiarazioni di OG CO e di RG OB che non lo menzionano, pur riferendo sull'omicidio con dovizia di particolari.
3.2 Col secondo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione degli artt. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen., 577 nn. 3 e 4, 61 n.1, 112, 59, 118, 62 bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla presunta sussistenza delle aggravanti contestate, nonché in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche ed al contenimento della pena nel minimo edittale. Si censura la configurazione dell'aggravante dei motivi abbietti, sia perché il movente dell'azione criminosa non sarebbe chiaro, sia perché si trascura il contesto socio ambientale e si compie una surrettizia applicazione retroattiva della norma di cui all'art. 7 1. 203/91. Nessuna motivazione vi sarebbe, inoltre, sulla consapevolezza in capo al ricorrente di concorrere all'azione di un numero superiore a cinque persone. 19 Si censura la configurazione della premeditazione, atteso che alla luce della dichiarazione del RA, l'evento rappresentato e voluto dal ricorrente si profila in termini diversi da quello poi realizzato, per cui l'individuazione della persona fisica della vittima è stata oggetto di determinazione occasionale. La Corte, infine, quanto al diniego delle attenuanti generiche e all'omesso contenimento della pena nel minimo edittale, trascura, secondo la difesa, la giovanissima età del ricorrente al momento del fatto, il ruolo marginale e comunque non chiaro, che pur nell'impossibilità di accedere all'attenuante ex art. 114 cod. pen. avrebbe potuto rilevare ex art. 62 bis cod. pen. I difensori chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche Д DI IU, tramite il proprio difensore.
4.1 Con il primo motivo di impugnazione, riguardante l'omicidio di De LC ZO, vengono denunciati violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., omessa motivazione sulle specifiche doglianze dell'atto di appello e comunque vizio di motivazione. Ci si duole che la sentenza impugnata, pur dando atto della non menzione del ricorrente nell'interrogatorio investigativo dello IN, acquisito su accordo delle parti, poi la superi valorizzando le propalazioni degli altri collaboratori quali Di BO e DI LU, giungendo ad affermare che le dichiarazioni confessorie di quest'ultimo, raccolte nel dibattimento di primo grado, sono riscontrate da quelle di IN TO, e così trascurando le doglianze difensive. Anche Di BO non attribuisce nel proprio interrogatorio investigativo alcun ruolo nell'omicidio al DI, non menzionandolo neppure, mentre ricorda la sua partecipazione solo in dibattimento ad una distanza di ben dieci anni dalla commissione del fatto, al processo PA. Il narrato del Di BO nulla di specifico offre per ritenere la condotta attribuita al DI di concorrente morale nell'omicidio De LC IU, riferendo il suddetto che il DI fu messo al corrente da MA IN del mandato omicidiario agli inizi del gennaio 1991 e quindi non partecipò ai pregressi appostamenti, ma a qualche appostamento successivo, non comparendo tra quelli che fecero ritorno dal luogo degli appostamenti a casa della sorella di AN AS, né tra quelli che si riunirono ivi, né tra quelli che partirono da quel luogo per commettere l'omicidio. 20 Si evidenzia come NE NE, indicato da DI LU come colui che aveva per primo raccontato come erano andate le cose, non fa alcun riferimento ad un ruolo ricoperto nell'omicidio da DI IU né da IN TO, anzi nel corso del processo PA esclude la possibilità che fosse stato informato IN TO della decisione omicidiaria perché persona vicina alla vittima, scardinando l'elemento individualizzante delle dichiarazioni del Di BO, che ricollega la conoscenza della decisione all'incontro che IN MA ebbe unitamente a NE ER con IN TO, alla presenza anche di DI IU e LI CO. Ci si duole che detto contributo narrativo sia stato svilito dalla pronuncia impugnata. Quanto a DI LU si evidenzia come le dichiarazioni dello stesso, indicato come altra fonte di conoscenza diretta dai Giudici a quibus, siano sovrapponibili a quelle del Di BO e non autonome dalle stesse per avere l'imputato partecipato al processo PA e a tutte le udienze о dibattimentali ascoltando gli esami resi dal Di BO e dallo NE, e intraprendendo il percorso collaborativo solo dopo la condanna. Il DI LU, che inserisce il gruppo IN-LI-DI IU tra coloro che appostavano il passaggio della vittima predestinata, laddove indica, nel cercare di avvalorare la propria chiamata, la loro presenza a casa della sorella del AN, riceve una smentita dallo stesso Di BO, che non menziona la presenza di nessuno dei tre. Inoltre, gli altri propalanti non fanno alcun riferimento all'imputato e ad alcune doglianze la Corte territoriale non dà risposta incorrendo nei vizi denunciati.
4.2 Col secondo motivo, riguardante l'omicidio di DI IA, si denunciano violazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole che la carente motivazione della sentenza di secondo grado sia stata integrata da dichiarazioni di collaborazione, quale quelle dello IN e del D'LE ( dichiaratisi esecutori materiali dell'omicidio unitamente a DI IU e LI CO ), non autonome in quanto intervenute tardivamente, oltre che tra loro contrastanti circa la partecipazione all'esecuzione materiale dell'omicidio del D'LE. La difesa lamenta l'inverosimiglianza della giustificazione fornita sul punto dalla Corte. Per tali motivi il difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 21 5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorsi per cassazione anche l'Avv. Alfonso Baldascino per conto di NO LA, LI CO, NE MA e RA ED. Con il primo motivo di tutti i ricorsi proposti dal suddetto difensore si rileva la nullità dell' ordinanza con cui è stata disposta l'acquisizione mediante lettura dei verbali ai sensi dell' art. 190 bis cod. proc. pen. e la conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 lett. a), 179 cod. proc. pen., nonché per violazione dell'art. 111 Cost., chiedendo in subordine l'invio degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione della questione sollevata. Si ripropongono le stesse questioni sollevate in appello ed analiticamente riportate sopra, cui si rinvia.
6. Col secondo motivo di impugnazione per NO LA si о denunciano violazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. La sentenza impugnata traviserebbe le dichiarazioni di De NE AR, il quale, diversamente da quanto argomentato dalla Corte territoriale, riferisce che non era stato nemmeno informato in precedenza né sulla casa né sulle persone, apprendendolo da LE GA senza previo accordo con RI LU e con NO LA, che in detta abitazione non vi erano armi e che vi si era recato in via occasionale. Il fatto che anche il NO non si fosse mosso da detta abitazione dimostra proprio che non gli fu assegnato alcun compito. La sentenza, inoltre, richiama a riscontro le dichiarazioni del RA, senza verificarne l'attendibilità e senza considerare che il De NE mai ha riferito di un'iniziativa autonoma di tale IE, sconosciuto dai vertici dei AL, dichiarando di essere stato incaricato di organizzare l'omicidio e che UC fu incaricato degli appoggi logistici. Si attribuisce quindi, secondo la difesa, al RA e al De NE un'identità del racconto inesistente. Il RA parla, inoltre, di armi, mentre De NE non riferisce di aver visto né ricevuto armi a casa di RI o presso altre abitazioni. Il RA parla di tre abitazioni a ND, di cui una per le armi, il De NE riferisce che è andato a casa di RI dove non ha visto o ricevuto armi. La sentenza, poi, individua nelle dichiarazioni di DI LU un riscontro delle dichiarazioni di RA sul passaggio delle armi, 22 travisando la prova in quanto DI LU dichiara di avere ricevuto le armi dopo il fatto, ma non di averle consegnate al RA prima. Il difensore insiste sul fatto che le circostanze riferite dal DI siano inventate. Invero, questi parla in modo generico dell'appoggio di NO, in quanto a conoscenza delle dichiarazioni del RA e del De NE, errando quando poi passa ai dettagli anche relativi alle armi. Ci si duole che la sentenza superi contrasti insanabili delle sue dichiarazioni sia con quelle di De NE AR sia con quelle di RA RA su punti centrali senza adeguata risposta. Ci si duole che anche OG CO, le cui dichiarazioni sono state assunte in primo grado a riscontro ulteriore, non sia affidabile proprio perché la sua collaborazione risulta tardiva, a carte processuali già conosciute, potendo aver mutuato quanto riferito dal De NE e dal RA. Tanto da offrire dettagli inesatti circa ad esempio la moto usata dal De NE e circa la prima riunione. Tutti elementi su cui non si esprime la sentenza impugnata, valorizzando anche le dichiarazioni del AN senza una verifica sulla possibilità di confidenze ricevute da IE e da NO e dando vita ad argomentazioni apodittiche. Si rileva che il RA non poteva non essere, in qualità di autista del NO, al corrente che la moglie di quest'ultimo fosse in attesa poco prima dell'omicidio e, quindi, della sua spola tra CE e ND. Il difensore, pertanto, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
7. Col secondo motivo di impugnazione per LI CO si denunciano violazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. Ci si duole che la sentenza impugnata non abbia approfondito l'attendibilità delle dichiarazioni di IN TO, divenuto recentemente collaboratore, il quale riferisce della presenza di lui e del LI nell'ultimo appostamento a casa del fratello di AN AS fino alle ore 13,00, circostanza non riferita dal Di BO, che non attesta la presenza dei due né prima dell'uccisione né dopo. Inoltre NE NE esclude la presenza dello IN alle riunioni in cui si discusse dell'iniziativa di uccidere il De LC proprio per la vicinanza del primo a quest'ultimo, per cui non venne informato, come quelli del suo gruppo (tra cui LI). La mancata comparazione con dette dichiarazioni integra, per la difesa, la violazione della norma sopra riportata. Come 23 anche il rilievo che sarebbe stato dato alle dichiarazioni de relato del D'LE, che indica tra gli organizzatori ed i partecipanti al delitto IN TO, LI CO e DI IU. Trattandosi, invero, di dichiarazioni successive alla partecipazione del suddetto al processo PA e al primo grado del presente processo, e quindi alla conoscenza da parte del medesimo di tutti gli atti processuali. La sentenza afferma l'inattendibilità dei testi di riferimento del dichiarante senza spiegarne le ragioni. Ed individua una conferma delle dichiarazioni dello IN, circa l'allontanamento alle 13,00 suo e del LI dal luogo di appostamento in quelle di DI LU, che nel giudizio di appello del processo Sapartacus parla di un allontanamento in massa in quell'ora senza dire che i suddetti fossero presenti, e comunque riporta quanto ascoltato dal Di BO al dibattimento, per cui sarebbe inattendibile. La sentenza impugnata, secondo la difesa, non motiva sui rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello circa i contrasti tra le dichiarazioni di DI LU, Di BO AN e RA RA, e si adegua alle motivazioni della sentenza di primo grado, accettandone il travisamento della prova. In dibattimento, inoltre, come sottolinea la difesa, sarebbe stata documentata la stretta parentela tra LI CO e De LC ZO, per rilevare come fosse poco attendibile il Di BO laddove esclude dal progetto omicidiario e dall'esecuzione dello stesso tutte le persone vicine al De LC ed afferma poi la partecipazione del LI, parente di quest'ultimo. La sentenza impugnata, secondo la difesa, per superare il contrasto delle dichiarazioni di NE NE, che non inserisce il LI né nel momento decisorio né nel momento esecutivo, con quelle del Di BO, scrive che il primo ebbe un ruolo nella fase organizzativa, ma non nella fase esecutiva, a differenza del secondo, riagganciandosi alle conclusioni della sentenza PA. Affermando, quindi, che LI avrebbe partecipato solo alla fase esecutiva, senza considerare che a detta fase partecipò anche lo NE, per cui non vi M sarebbe ragione di escludere, da parte del medesimo, il LI (ed anche lo IN). La difesa, invece, evidenzia come alla qualità di capo storico dello NE, si contrapponga l'affiliazione solo dal 1990 del Di BO, sembrando inverosimile che appena entrato nell'organizzazione abbia partecipato a riunioni come quella ove si progettava l'uccisione del De LC. Circostanza non valutata dalla Corte. 2 24 4 La difesa censura la sentenza impugnata laddove afferma che le dichiarazioni di RA RA riscontrerebbero il Di BO, mentre lo stesso affermerebbe la segretezza dell'operazione, riscontrando piuttosto le dichiarazioni di NE NE. La censura inoltre : laddove individua un riscontro nelle - dichiarazioni di OG CO, che, invece, non menziona il LI tra i partecipi all'unico appostamento cui partecipò né tra quelli riferitigli da DI LU e GA LE;
laddove individua come - riscontro anche le dichiarazioni del DR che, de relato dal De NE, riferisce di circostanze che non riguardano l'imputato; - laddove dà rilievo senza approfondirne l'attendibilità alle dichiarazioni di - - AS, che indica, RG OB, de relato dal fratello genericamente, come partecipi agli appostamenti, tra gli altri, il LI e lo IN. Il difensore, insiste, pertanto per l'annullamento della sentenza impugnata.
8. Col secondo motivo di impugnazione per NE MA il difensore lamenta violazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. La Corte a qua, secondo la difesa, non ha dato risposta alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, ribadendo le argomentazioni della sentenza di primo grado. In particolare sulle dichiarazioni del Di BO AN, del DI LU e del OG CO. Le dichiarazioni del primo, in particolare, non sarebbero comparate con quelle di NE NE, che inizialmente non menziona Di BO tra i partecipi all'omicidio plurimo e solo su contestazione lo individua in una vettura guidata da AN AS con a bordo NE ER ( mentre Di BO dice di aver girato da solo ). Il Giudice d'appello non spiega perché i due, pur avendo partecipato allo stesso fatto, sono in contrasto tra di loro. Contrasto anche sulle giornate occorse per l'esecuzione materiale, riferendo il Di BO anche di un terzo giorno, mentre NE articola il fatto in soli due giorni. Di BO, poi, riferisce che NE MA sarebbe stato con NO MA;
NE NE, invece, non riferisce della presenza nella casa di NE NN, quando si sarebbero organizzate le macchine con i relativi equipaggi, né dello NE MA né del Di BO. Incertezze emergerebbero anche sul montaggio dei baracchini di 25 cui si sarebbe occupato NE NE, come accennato dallo stesso e riferito dal D'LE. Il Di BO riferisce che si sarebbero appoggiati a casa di MA NE, ove il D'LE avrebbe riparato il baracchino del NO, circostanza non confermata dal suddetto. La sentenza di primo grado, come censurato dalla difesa, si limiterebbe a spiegare detti contrasti per il solo fatto della partecipazione dello NE NE limitata ad alcuni segmenti dell'azione, mentre nell'atto di appello la difesa avrebbe rilevato che dalle sue dichiarazioni la partecipazione si sarebbe estesa a tutte le fasi del delitto, indicandone lo stesso tutti i partecipi compresi gli specchiettisti, tanto che la condanna nel processo PA per detto omicidio fu basata proprio su dette dichiarazioni. Su questa circostanza la sentenza impugnata, secondo la difesa, nulla avrebbe detto. Come nulla avrebbe detto sul rilievo difensivo, secondo cui sarebbe illogico il racconto del Di BO circa la sua partecipazione all'omicidio come specchiettista, quando poi nel processo PA avrebbe riferito di non essere a conoscenza della partecipazione di De NE AR agli appostamenti, affermata da Dr NE NE, dallo stesso De NE e confermata dallo IN e dal D'LE. Sembrando, inverosimile, che uno specchiettista, quale si definisce il Di BO, non fosse a conoscenza delle persone componenti il gruppo di fuoco, al quale segnalare l'avvistamento. Appare, secondo la difesa, illogica la conclusione del Giudice di primo grado laddove afferma che il De NE non avrebbe dovuto incontrare il Di BO, ma solo riceverne la segnalazione. -Sottolinea la difesa : come De NE non attribuisca allo NE MA alcun ruolo nell'omicidio, né di specchiettista né di partecipe all'organizzazione, e come la sentenza di secondo grado non dia alcuna spiegazione a dette circostanze;
- inoltre, come, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, il Di BO non abbia mai detto che ad interessarsi dei baracchini era stato NE MA, dicendo che come neanche lo erano stati montati dal fratello del D'LE; IN abbia mai riferito ciò; come il D'LE, riscontrando le dichiarazioni di NE NE, dica che del montaggio dei baracchini come lo IN sia confuso sui si sarebbe occupato quest'ultimo; - particolari organizzativi dell'omicidio, attribuendo compiti di specchiettista al Di BO e al De NE, che invece faceva parte del gruppo di fuoco, come dal medesimo confermato, e dando per presente il Di BO alla 26 riunione del conferimento dell'incarico al NO, mentre dalle dichiarazioni del suddetto emerge che viene a conoscenza successivamente dell'uscita dal carcere del GA e della decisione di eliminarlo;
come sempre lo IN riferisca di un tempo di un paio di mesi tra l'incarico e la sua esecuzione, mentre il GA sarebbe stato scarcerato nove giorni prima dell'esecuzione. Sottolinea la difesa inoltre come sia IN che D'LE escludano la partecipazione di NE MA all'omicidio in oggetto, il secondo in contrasto col Di BO che parla di intervento del D'LE a casa di NE MA per la riparazione di un baracchino. Come anche De NE, come NE NE, escluda la partecipazione di NE MA a fatti di sangue. Dette dichiarazioni vengono del tutto illogicamente svalutate dalla sentenza impugnata, che fa riferimento alle diverse zone di competenza e ai limiti di conoscenza per la partecipazione a diverse fasi. E privilegia i riscontri offerti dalle dichiarazioni di DI LU e OG CO, quando gli stessi non sarebbero attendibili, in quanto a conoscenza all'atto della loro collaborazione degli atti del processo ed in particolare dell'esame del Di BO. Le dichiarazioni di entrambi sarebbero, inoltre, Д generiche, come affermato dal Tribunale del riesame, e quelle del primo prive di indicazione delle fonti di conoscenza;
il DI indica, altresì, NE NE come coordinatore degli specchiettisti, quando lo stesso non ha mai indicato come specchiettista NE MA;
il OG sarebbe, invece, smentito dalle fonti da lui citate (NE ER e NE SC negano di aver parlato dell'omicidio plurimo col suddetto). Inoltre né il RA né il DR indicano NE MA come partecipe all'omicidio. Circostanze non adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata ( che ad esempio si limiterebbe a parlare di genericità delle dichiarazioni degli ultimi collaboratori citati), nonostante i rilievi difensivi. Col terzo motivo di impugnazione per NE MA si denunciano violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rilevando che le dichiarazioni di NE NE, D'LE RI, IN TO, De NE AR, RA RA e DR IU, che hanno escluso il coinvolgimento nell'omicidio di NE MA, sono state superate con motivazione del tutto generica ed illogica, senza alcuna dimostrazione, con elementi specifici e concreti, che le prove di innocenza siano minus valenti rispetto alle prove di accusa, non 27 potendosi dire, quindi, superato il limite dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata.
9. Col secondo motivo di impugnazione per RA ED si invoca la nullità della sentenza per nullità delle ordinanze del 6.3.2012 e del 13.3.2012 per violazione degli artt. 178 lett. c), 484 comma 1 e comma 2 bis, 420 ter, 420 quinquies cod. proc. pen., che hanno determinato la nullità delle udienze alle quali lo RA non ha potuto partecipare. Si ripercorre l'eccezione già proposta in appello ed in primo grado, analiticamente riportata sopra, cui si rinvia, rimarcando l'illegittimità dell'ordine delle autorità carcerarie, di cui doveva prendere atto la Corte di primo grado, ritenendo giustificato il rifiuto alla perquisizione con denudamento dell'imputato e quindi l'impedimento a comparire. Censurando la sentenza di secondo grado, laddove non dichiara la nullità della sentenza di primo grado condividendo l'assunto del primo giudice. Col terzo motivo di impugnazione per RA ED il difensore @ lamenta violazione dell'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. La sentenza impugnata, secondo la difesa, è illogica in quanto supera la divergenze tra le versioni dei fatti rese dallo IN e dal D'LE (invero, il primo, quanto all'omicidio EA riferisce di aver partecipato ad un sopralluogo, non andato a buon fine, di una settimana antecedente al fatto insieme allo RA, mentre il D'LE parla di un sopralluogo del giorno prima, dichiarando entrambi che quest'ultimo, poi, si sarebbe recato in un'adiacente casa in costruzione;
quest'ultimo riferisce anche, secondo la difesa, di un posizionamento dello IN il giorno del fatto all'interno del cortile, negato dallo stesso collaboratore che ha escluso la sua partecipazione all'agguato), affermando che non hanno valenza nei confronti dello RA direttamente chiamato in correità dal D'LE, laddove, invece, inciderebbero sull'attendibilità di quest'ultimo. Il quale, secondo il difensore, adatterebbe le proprie dichiarazioni a favorire la condanna degli imputati, tra i quali lo RA, e comunque non sarebbe in alcun modo attendibile per la sua tardiva collaborazione, dopo il processo PA ed il processo di primo grado. Anche le dichiarazioni del De NE sullo RA, secondo la difesa, sarebbero attendibili, in quanto lo stesso riferisce di una non 28 partecipazione dell'imputato alle riunioni preparatorie dell'omicidio, negata dallo IN;
ed inoltre sono de relato, senza indicazione della fonte di conoscenza, ed in contrasto con quelle di NE NE, che non solo non ricorda la presenza dello RA all'agguato, ma lo colloca comunque all'esterno della bisca. Si censura, inoltre, la sentenza impugnata, laddove valorizza le dichiarazioni del DR, che solo all'ultimo, su sollecitazione del Presidente, ricorda di avere saputo da DI RA che era presente durante l'agguato anche RA. E laddove valorizza le dichiarazioni di DI LU come riscontro a quelle del D'LE, senza approfondirne l'attendibilità, e laddove valorizza le dichiarazioni di OG CO, senza considerare la tardività della sua collaborazione e la smentita dello stesso ad opera di NE SC (che riferisce di non avergli potuto riferire alcunché sull'omicidio in esame durante le videoconferenze in quanto le conversazioni sarebbero state registrate). La sentenza sarebbe poi incoerente, in quanto dichiarerebbe inattendibili gli stessi collaboratori in relazione all'accusa nei confronti di OG SC. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. Q CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
2. Vanno affrontate, in via preliminare, le questioni processuali sollevate dall' Avv. Baldascino per i suoi assistiti.
2.1. In primis, la questione, di cui al primo motivo dei ricorsi proposti dal suddetto difensore per NO LA, LI CO, NE MA e RA ED, della nullità dell' ordinanza della Corte di primo grado, con la quale era stata disposta l'acquisizione mediante lettura dei verbali ai sensi dell'art. 190 bis cod. proc. pen., e la conseguente nullità della sentenza, per violazione dell'art. 525, comma 2 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 lett. a) e 179 cod. proc. pen., nonché per violazione dell' art. 111 Cost.. Nonché la richiesta subordinata dell' invio degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto evidente dell' art. 190 bis cod. proc. pen.,introdotto con la legge n. 356 del 7.8.1992, con l' art. 111 Cost. ed in particolare con le modifiche apportate a detto articolo dalla legge costituzionale n. 2 del 23.11.1999. 2 929 La Corte di assise di appello di Napoli su dette questioni, già in quella sede sollevate, argomenta in modo completo, oltre che assolutamente logico e conforme al dato normativo e alla sua interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità. Ritiene, invero, infondata la questione di legittimità costituzionale e non ravvisabile alcun contrasto tra le suddette norme in considerazione del fatto che la previsione codicistica non investa il principio tutelato dalla disposizione costituzionale, agendo su un piano diverso. Oggetto della disciplina della prima è, difatti, - per la suddetta Corte - il potere acquisitivo del giudice, il quale, anche in assenza del consenso delle parti, può disporre l'inserimento e la successiva utilizzabilità di determinati atti, analiticamente indicati dalla stessa norma. Del resto, come evidenzia la Corte territoriale, l'eccezione al principio generale secondo il quale la prova si forma dinanzi al giudice che deve decidere non costituisce una novità: basti pensare allo stesso incidente probatorio. La norma in oggetto, quindi, è una disposizione che, nel rispetto del Д principio del contraddittorio ed in attuazione di altro principio costituzionale, quale quello della ragionevole durata dei processi, tende a favorire la definizione di giudizi particolarmente complessi e rilevanti, quali quelli per i reati richiamati dalla norma di cui all'art. 51, comma 3 bis dello stesso codice di rito, consentendo l'acquisizione di prove formate innanzi a un giudice diverso rispetto a quello che le deve valutare anche senza il consenso delle parti, ma entro limiti e parametri ben definiti. Invero, possono essere oggetto di acquisizione solo i verbali che sono stati formati in contraddittorio delle parti, o per essere stati redatti in sede di incidente probatorio o in dibattimento, con un' unica eccezione rappresentata dal richiamo che l'art. 190 bis opera all'art. 238 dello stesso codice (verbali di prove di altri procedimenti); secondo detto combinato disposto, anche in caso di dichiarazioni non rese nel contraddittorio delle parti, giudice può sempre disporre l'acquisizione del verbale, ma non potrà utilizzarlo a fini probatori in assenza del consenso della difesa (ma solo per le contestazioni). Con distinzione quindi come sottolineato nella sentenza impugnata - tra momento della - formazione, cui sovrintende l'art. 111 della Costituzione, da un lato, e quello dell'acquisizione e dell' utilizzazione della prova, dall'altro, e pieno rispetto da parte del summenzionato articolo codicistico del principio del contraddittorio, atteso che la previsione di un diverso limite di 30 0 3 utilizzabilità è diretta conseguenza della diversa modalità di formazione dell'atto. L'interpretazione offerta dalla difesa partirebbe, secondo la Corte a qua, dall'errore di sovrapporre tra loro le varie articolazioni del processo formativo della prova e conseguentemente ipotizzare un contrasto con un principio costituzionale che nulla ha a che vedere con la norma codicistica, la quale attua altro principio costituzionale, sempre contenuto nell'articolo 111 della Costituzione, quello della ragionevole durata del processo e rispetta sia il principio del contraddittorio che l' altro principio costituzionale del diritto alla difesa, rendendo sempre possibile la necessità di sentire un collaboratore su "fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni". Osserva, inoltre, la Corte a qua come l'erronea interpretazione o violazione della norma di cui all'art. 190 bis trovi nella stessa sede processuale, all'art. 191 dello stesso codice, la sua sanzione. Tanto detto sulla legittimità costituzionale della norma, il Collegio di о secondo grado passa alla verifica della corretta applicazione nel caso di specie del suddetto articolo codicistico, rilevando che, trattandosi di processo per reati richiamati dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. e di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, ritualmente, a seguito della sostituzione del Presidente della Corte di primo grado che imponeva la rinnovazione del giudizio, sono stati acquisiti i verbali dell'istruttoria svolta, che erano tutti verbali dibattimentali (anche di altri procedimenti), da ritenersi formati nel contraddittorio delle parti e quindi acquisibili anche senza il consenso delle difese (pure quelli per cui su accordo delle parti, si era rinunciato all'esame dei collaboratori da parte del P.m., acquisendo i verbali di interrogatorio resi dai suddetti in sede di indagini, e si era svolto solo il loro controesame da parte delle difese, dando, così, vita ad un atto complesso, formato da un interrogatorio acquisito col consenso e da un controesame dibattimentale, tale da integrare, come evidenziato dai Giudici del merito, un esame in contraddittorio). Tanto esaminato, il motivo dell'impugnazione non ha fondamento, M attesa la correttezza logico-giuridica dell'argomentare dei Giudici di merito. Invero, la disciplina di cui all'art. 190 bis cod. proc. pen. (il quale prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall'art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen., quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate dall'art. 210 cod. proc. pen. 31 e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell' articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze ) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice (Sez. 5, n. 31072 del 04/04/2001 - dep. 09/08/2001, Carta U. ed altri, Rv. 219635; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 16/02/2006, Aglieri ed altri, Rv. 233087; Sez. 6, n. 20810 del 12/05/2010 dep. - 03/06/2010, Cola e altro, Rv. 247395). Ipotesi, che è quella che si è verificata nel caso di specie (in cui in primo grado è subentrato un altro Presidente del collegio). E, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, non si pone Д in contrasto col principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., non solo perché opera su un piano distinto, come specificato da detta Corte con le argomentazioni sopra riportate, ma perché lo applica, come applica anche il principio della ragionevole durata del processo di cui sempre al medesimo precetto costituzionale, e nel contempo tutela il diritto di difesa. Va, peraltro, rilevato che questa Corte già ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, comma 1, cod. proc. pen. - per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti ritenendola infondata. E ciò in quanto peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, e poiché si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata e controesaminata dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate (Cass. Pen. Sez. 6, 26119/2003 Rv. 228301 Cottone). Motivo per cui il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni è condizionato, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., dall'apprezzamento discrezionale del giudice, pur quando l'esame sia 32 richiesto dalle parti, circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi (Sez. 2, n. 25423 del 20/04/2007 - dep. 03/07/2007, Gravina e altri, Rv. 237147; Sez. 1, n. 29826 del 12/06/2001 - dep. 27/07/2001, Bagarella L ed altri, Rv. 219626; Sez. 6, n. 26119 del 09/05/2003 - dep. 18/06/2003, Cottone e altri, Rv. 228300; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 16/02/2006, Aglieri ed altri, Rv. 233087; le due ultime massime specificano che detta disciplina si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice).
2.2 Altrettanto infondato è il secondo motivo del ricorso per RA ED, relativo alla nullità della sentenza di primo grado come conseguenza della nullità delle ordinanze del 6.3.2012 e del 13.3.2012, per violazione degli artt. 178 lett. c), 484 comma 1 e comma 2-bis, 420 ter, 420 quinquies cod. proc. pen.. Con i suddetti provvedimenti la Corte di primo grado aveva ritenuto non ricorrente il legittimo impedimento a comparire dell' imputato summenzionato e la sua mancata presenza nelle salette video-collegate con l'aula di udienza integrante una personale rinuncia. Il difensore, rimarcando l'illegittimità dell'ordine delle autorità carcerarie, di cui avrebbe dovuto prendere atto la Corte di primo grado giustificando il rifiuto alla perquisizione con denudamento dell'imputato e quindi l'impedimento a comparire, censura la sentenza di secondo grado, laddove non dichiara la nullità della sentenza di primo grado. La Corte territoriale sul punto rileva che il soggetto, ben a conoscenza della celebrazione del giudizio a suo carico, era stato messo in condizione di potervi partecipare, essendone stato predisposto il trasferimento nelle salette summenzionate. La presenza di un obbligo ulteriore per l'accesso a dette salette, quale quello sopra specificato, imposto dall' autorità amministrativa per ragioni di sicurezza nei confronti dell' imputato e quindi connesso alla sua pericolosità, non può integrare, secondo la Corte a qua, il concetto di impedimento inteso come impossibilità dovuta a fattori esterni alla volontà del detenuto, in quanto ottemperando a detto obbligo, lo RA avrebbe partecipato all'udienza. Pertanto, conclude la Corte, che essendo la assenza dell' imputato frutto di una precisa volontà dello stesso di non sottoporsi ad un controllo disposto dall'autorità amministrativa sul quale l'autorità giudiziaria non ha competenza, corretta appare la decisione del Giudice di primo grado di 33 ritenere che lo RA abbia rinunciato a comparire, oltre che conforme ad una pronuncia di legittimità relativa ad un caso simile. Orbene, si osserva che il caso sottoposto recentemente alla considerazione di questa Corte è diverso da quello prospettato, concernendo la sola perquisizione e non la perquisizione con denudamento, come può evincersi dalla massima di seguito riportata. Non costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza il rifiuto dell'imputato di sottoporsi a perquisizione prima dell'ingresso in aula, quando l'atto coercitivo è legittimamente disposto, con la conseguenza che tale rifiuto deve essere apprezzato come indicativo della scelta di non presenziare (Sez. 1, n. 10076 del 24/09/2014 - dep. 10/03/2015, Attanasio, Rv. 262692). Mentre questa Corte meno recentemente si è occupato di un caso simile, come da massima che segue. Non costituisce legittimo impedimento a comparire all'udienza il Д rifiuto dell'imputato detenuto di sottoporsi, prima dell'ingresso nell'aula delle videoconferenze, a perquisizione mediante denudamento, se la perquisizione è legittimamente disposta ( Sez. 2, n. 38766 del 10/11/2006 - dep. 22/11/2006, Attanasio, Rv. 235309: la Corte precisa che, ai fini del giudizio sull'impedimento a comparire, l'eventuale illegittimità della perquisizione non può essere oggetto di accertamento incidentale nel giudizio di cassazione, implicando valutazioni di fatto, e deve essere accertata per mezzo del reclamo al magistrato di sorveglianza). Da un lato è, quindi, evidente che, nel caso di specie, non può affermarsi l' illegittimità della perquisizione mediante denudamento alla quale il detenuto RA si era rifiutato di sottoporsi, poiché tale illegittimità non risulta accertata nelle competenti sedi giurisdizionali (reclamo al Magistrato di sorveglianza ed eventuale successivo ricorso per cassazione) e non può essere oggetto di accertamento incidentale in questa sede implicando valutazioni di fatto che esulano dall'ambito di cognizione di questo giudice di legittimità (ed è certo che non potrebbe parlarsi di intempestività di un reclamo di tal genere, in quanto l'accertamento dell' illegittimità della disposizione carceraria avrebbe avuto la sua chiara influenza sul processo in corso, trattandosi di accertamento a posteriori della assoluta impossibilità di comparire dell'imputato al momento della pronuncia dell'ordinanza che escludeva la 34 sussistenza di tale impedimento, che avrebbe determinato la nullità della stessa ordinanza). Dall' altro, è altrettanto evidente che il difensore, pur dolendosi di un vulnus al diritto di partecipazione dell' imputato determinato dalle ordinanze sopra citate, non spiega in che modo detto diritto sia stato leso con riguardo specifico alle attività che sarebbero state compiute nelle udienze indicate. Attività neppure individuate. A fronte, peraltro, della regolare partecipazione dello RA alle udienze successive quale riscontrabile dagli atti. Ne deriva, pertanto, l'infondatezza del motivo di impugnazione.
3. Passando alla disamina degli ulteriori motivi di impugnazione, a partire dal primo ricorso sopra menzionato, per OG LO, si osserva che il primo motivo di detto ricorso è inammissibile, mentre il secondo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Prima di addentrarsi nella valutazione dei singoli motivi di impugnazione, va premesso che in assenza di contraddizioni e/o lacune Д motivazionali da inficiare il percorso argomentativo, alla Corte di cassazione deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, considerati maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo il giudice di legittimità soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 ), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una 35 diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 ). La Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" ( si veda per tutte Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia). Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità non è censurabile una decisione emessa all'esito di impugnazione per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione del provvedimento complessivamente considerata ( si veda per tutte Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 - dep. 26/06/2013, Camello ed altri, Rv. 256340). Д 3.1 Con il primo motivo di impugnazione per il OG (omicidio De LC), il difensore, pur prospettando violazione di legge e vizio di motivazione, tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dalla Corte di primo grado che da quella di secondo grado. Laddove parla di imprecisione delle dichiarazioni di DI LU e di un loro depotenziamento ad opera delle dichiarazioni dello IN. Laddove, altresì, ripercorre, come riportato nel fatto, le dichiarazioni del Di BO, del AN e del RG. E laddove, infine, lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale della circostanza della mancata menzione di LO da parte di alcuni collaboratori. E ciò a fronte di un iter argomentativo, che evidenzia la convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori DI LU, AN SC e RG OB (de relato dal fratello AS) ed il riscontro logico loro offerto dal fatto che, dopo l' arresto di OG SC, era naturale che il figlio del capoclan, partecipe a sua volta al clan, fungesse, anche in quanto autorizzato ai colloqui col padre, da stabile collegamento tra il clan ed il suo capo. E risponde, quindi, in modo analitico, oltre che coerente con i dati processuali e logici, come sopra in punto di fatto riportato, ai rilievi difensivi che in questa sede vengono riproposti (non 36 pronunciandosi solo sull' ultimo menzionato, da ritenersi assorbito, per la giurisprudenza di legittimità appena indicata, dalla motivazione nel suo complesso). Il che consente di escludere la denunciata violazione del criterio di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Invero, le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 dep. 19/02/2015, Villacaro e altro, Rv. - 262309).
3.2. Infondata è la censura relativa alla configurazione delle aggravante dei motivi abbietti, atteso che, diversamente da quanto rilevato dalla difesa, la sentenza impugnata valorizza proprio il contesto socio-ambientale anziché trascurarlo evidenziando, con argomentazione non manifestamente illogica, come il delitto fu dovuto al motivo senza dubbio abbietto di supremazia criminale. Egualmente infondato è il rilievo difensivo relativo all'aggravante del numero di concorrenti pari o superiore ai cinque, la cui consapevolezza da parte dei partecipi, diversamente dalle prospettazioni difensive, emerge dalla stessa dinamica del fatto per come ricostruita dalle sentenze di merito. Come anche quello inerente alla premeditazione, su cui la Corte a qua ampiamente e logicamente argomenta, come riportato nel fatto, facendo riferimento alla notevole distanza temporale tra il momento in cui sarebbe maturata la decisione criminosa ed il momento in cui sarebbe stata eseguita. E ciò anche in conformità quanto, altresì, al rilievo difensivo secondo cui il dato cronologico sarebbe stato riferito in modo diverso dai collaboratori ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo - cui, in tema di omicidio volontario, l'agguato costituisce, in astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento 37 dell'insidia, sicché già il pur breve arco di tempo dell'attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione : il requisito ideologico consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile e quello cronologico - rappresentato dal - trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. E secondo cui spetta al giudice di merito, ai fini della configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere ed apprezzare tutte le peculiarità della concreta fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o siano, invece, l'uno o l'altro da escludere, come nel caso di avvistamento casuale della vittima o, comunque, di un agguato frutto di iniziativa estemporanea, sicché la risoluzione omicida non sia maturata attraverso lunga riflessione, con possibilità di recesso prima dell'attentato (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014 - dep. 18/06/2014, P.G. in proc. Morfei e altro, Rv. 260219). Inammissibile è, invece, la doglianza relativa alla violazione del disposto di cui agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. e al vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'omesso contenimento della pena nel minimo edittale, in quanto invita ad una rivalutazione degli elementi di fatto alla base della determinazione della pena, che non rientra nei poteri di questa Corte, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata non solo logica, ma senza dubbio coerente con le emergenze processuali, in cui si evidenzia quanto al OG non solo la negativa personalità, l'assenza di segni di resipiscenza, l'intensità del dolo ed anche il ruolo determinante nell'instaurazione del meccanismo omicidiario. A fronte dei quali elementi non può essere invocata la valorizzazione della giovanissima età del ricorrente, della sottoposizione alla potestà genitoriale del mandante dell'omicidio e quindi della circoscritta partecipazione al delitto. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione 38 essere statiovvero la valorizzazione di elementi che si assume indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.
3.1. In parte inammissibile ed in parte infondato è il primo motivo di impugnazione per Di SA IA, ritenuto responsabile dell' omicidio ai danni di OL AS. Infondata è innanzitutto la doglianza relativa all'inesatta individuazione del contributo causalmente ascrivibile al ricorrente, secondo cui, pur essendo il suddetto descritto dall'imputazione come addetto al trasporto delle armi dell'omicidio e partecipe alla localizzazione della vittima, i propalanti gli attribuiscono un ruolo diverso, in termini non solo generici ma diversi l'uno dall'altro. Sul punto la Corte argomenta, in modo non manifestamente illogico, che nel confronto tra l'imputazione ed il contenuto della motivazione non vi sia alcun rapporto di eterogeneità ma di assoluta continenza (invero, la funzione di supporto logistico attribuita da tutti i collaboratori al Di SA, come analiticamente descritta in punto di fatto, senza dubbio integra una partecipazione alla localizzazione della vittima;
sul ruolo svolto nel reperimento delle armi finalizzate alla commissione dell' omicidio - che siano state o meno quelle poi utilizzate -, ruolo senza dubbio compatibile con l'altro e ritenuto dalla pronuncia impugnata riprova altresì della premeditazione, riferiscono poi concordemente DI LU e RA come evidenziato dai Giudici a quibus ) e che comunque sia stato rispettato il diritto di difesa, cui è funzionale il suddetto principio. Inammissibili sono le altre doglianze difensive poiché invitano ad una mera rivisitazione del materiale dichiarativo. Laddove, in presenza di una convergenza sul nucleo essenziale dell' accusa ampiamente argomentata dalla Corte territoriale, si insiste sulle discrasie di elementi di dettaglio, come riportato in punto di fatto. Ovvero laddove si insiste sull' assenza di autonomia delle fonti di prova con riguardo alle dichiarazioni del RA e del DI sul ruolo del Di SA nel reperimento delle armi, trascurando che queste ultime siano dichiarazioni de relato asseverate dalla fonte primaria e che comunque il contributo relativo alla ricerca delle armi sia solo un elemento ulteriore del ruolo di supporto logistico attribuito all'imputato, come sopra esaminato in punto di fatto, da tutti i propalanti summenzionati. Ovvero laddove si censura l' omessa valutazione di elementi a discarico, senza considerare che la stessa è superata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra riportata, dalla motivazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato. 39 3.2. Infondate sono le censure, di cui al secondo motivo di impugnazione per il Di SA, relative alla configurazione delle circostanze aggravanti, su cui la Corte a qua e prima ancora la Corte di primo grado hanno ampiamente e non illogicamente argomentato, evidenziando come il fine di supremazia criminale faccia ritenere sussistente il motivo abbietto, nonché come la piena consapevolezza di ciascuno circa il numero complessivo di partecipi fosse evincibile dalla stessa dinamica del fatto e come, infine, fosse indiscutibile la premeditazione con riferimento alla eliminazione di un "bardelliniano", dovendosi ritenere oggetto della decisione occasionale, non la consumazione del reato, al contrario premeditata, ma la sola individuazione della persona fisica della vittima. Quanto a quest' ultimo punto in piena conformità all' orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile Д intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015 - dep. 22/10/2015, Procacci, Rv. 265149). Inammissibili sono, infine, le doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'omesso contenimento della pena nel minimo edittale, quindi alla mancata valorizzazione da parte del Collegio a quo delle circostanze sopra riportate, trattandosi di invito ad una rivisitazione di elementi fattuali preclusa in sede di legittimità per le considerazioni sopra svolte.
4.1 In parte infondate ed in parte inammissibili sono le doglianze di cui al primo motivo di impugnazione per DI IU in relazione all'omicidio di De LC ZO. Infondata è la censura relativa alla sovrapponibilità delle dichiarazioni rese da DI LU a quelle del Di BO, che sarebbe dovuta secondo la difesa al fatto che prima di iniziare la collaborazione il primo avesse assistito agli esami resi dal secondo (oltre che dallo NE) 40 nel processo PA e a tutte le udienze dibattimentali. Su detta censura, invero, la Corte si esprime con argomentazioni di estrema solidità, evidenziando come le dichiarazioni del DI siano particolarmente dettagliate, a riprova della attendibilità di quest'ultimo e della loro indipendenza dalle dichiarazioni degli altri propalanti. Le altre censure sono inammissibili, limitandosi ad invitare ad una rivalutazione di elementi fattuali, vietata in questa sede, lungi dall'individuare violazioni dei canoni di valutazione della prova. Laddove si insiste sulla non menzione del ricorrente nell'interrogatorio investigativo dello IN, quando ad essa e comunque all' assenza di DI IU il giorno dell' omicidio la Corte territoriale dà una spiegazione non manifestamente illogica (riportata nel fatto a pag. 5), individuando, ad ogni modo, la convergenza delle dichiarazioni dello IN con quelle del Di BO e di DI LU sulla partecipazione di DI IU alle attività di ricerca della vittima nei giorni precedenti Д l'omicidio. Laddove si ripercorrono le dichiarazioni del Di BO, invocandone una diversa interpretazione, ovvero laddove si evidenzia come NE NE non attribuisca alcun ruolo nell'omicidio in oggetto a DI IU o ancora come le dichiarazioni del Di BO smentiscano quelle del DI. Nessun rilievo ha, altresì, la doglianza sull' omessa valutazione della circostanza che altri propalanti non menzionino il ricorrente, potendo ritenersi detta valutazione non espressa assorbita, alla luce della giurisprudenza di questa Corte summenzionata, dalla motivazione nel suo complesso.
4.2 Infondato è il secondo motivo del ricorso del DI, relativo all' omicidio di DI IA, in cui a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici come quelle sopra riportate - nel fatto, alle pagg. 8 e 9 – - sull' indipendenza delle dichiarazioni dello IN e del D'LE rispetto a quelle degli altri collaboratori e sull' assenza di effettivi contrasti tra le stesse circa la partecipazione di quest'ultimo all'esecuzione materiale dell'omicidio, si continua a parlare di autonomia inficiata dalla tardività delle dichiarazioni e a confutare comunque, in modo assolutamente generico, le conclusioni cui perviene la Corte di assise di appello anche col supporto offerto dalle risultanze della consulenza balistica.
5. Inammissibile è, invece, il secondo motivo di ricorso per NO LA (omicidio OL), in quanto, lungi dal segnalare un' erronea 41 applicazione dei canoni di valutazione della prova, invoca una diversa lettura degli elementi di fatto quali emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori. Laddove si parla di travisamento delle dichiarazioni di De NE AR da parte della sentenza impugnata (senza peraltro produrle, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso). Laddove si censura detta sentenza per il mancato approfondimento dell'attendibilità del RA e delle discrasie tra le dichiarazioni dei collaboratori, quando la stessa evidenzia come il medesimo sia particolarmente attendibile, anche considerata la sua contiguità con il NO ed il Di SA cui fungeva da autista, e come, oltre a riscontrare il De NE, le sue dichiarazioni siano riscontrate nel loro nucleo essenziale dalle dichiarazioni di DI LU e di AN SC. Laddove si ritorna sulla tardività e quindi sull' inattendibilità delle dichiarazioni di DI LU e di OG CO;
e via dicendo.
6. Inammissibile è, inoltre, il secondo motivo di impugnazione per LI CO (omicidio De LC ZO), in quanto a fronte di un Д iter argomentativo scevro da vizi logici e giuridici, come quello riportato sopra nel fatto ( alle pagg. 3-6 ), il difensore insiste sull' inattendibilità dello IN e del D' LE, sul fatto che le dichiarazioni di DI LU non possano ritenersi di riscontro a quelle degli altri due collaboratori, sull' inverosimiglianza delle dichiarazioni del Di BO laddove escludono dai coinvolti nell'omicidio le persone vicine al De LC e non il LI, nonostante fosse suo parente. Laddove si censurano le conclusioni della sentenza impugnata, al pari di quelle della sentenza PA, per superare il contrasto tra le dichiarazioni di NE NE e quelle del Di BO. Laddove viene censurata la pronuncia de qua per avere individuato riscontri alle dichiarazioni del Di BO nelle dichiarazioni del RA, del OG CO, del DR e del RG.
7. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione per NE MA (omicidio plurimo in danno di GA TO ed altri). Invero, si ripercorrono le dichiarazioni del Di BO, mettendole a confronto con quelle di NE NE ed evidenziandone i contrasti, l'inverosimiglianza e le incertezze. Si ripercorrono, altresì, le dichiarazioni dello IN e del D'LE sottolineando come entrambi, come il De NE, non attribuiscano alcun ruolo al ricorrente nell'omicidio e come non sia verosimile il ruolo di specchiettista di NE MA, riferito dal Di BO, proprio in quanto ignorato da NE NE, indicato come 42 coordinatore degli specchiettisti dal DI. Si evidenzia come anche il RA ed il DR non indichino NE MA come partecipe all'omicidio. Inammissibile è pure il terzo motivo del ricorso per NE MA, in cui si rileva che le dichiarazioni di NE NE, D'LE RI, IN TO, De NE AR, RA RA e DR IU, che hanno escluso il coinvolgimento nell'omicidio in oggetto di NE MA, sono state superate da una motivazione inidonea a dimostrare la minusvalenza di detti elementi rispetto alle prove di accusa, con violazione del limite dell' oltre ogni ragionevole dubbio. Invero, in entrambi i motivi viene richiesta una rivisitazione di elementi probatori preclusa in sede di legittimità, a fronte di un' articolata e non manifestamente illogica motivazione della sentenza impugnata, come quella sopra riportata (alle pagg. 14-16 del fatto), che affronta tutti i rilievi difensivi in questa sede riproposti. Evidenziando come le Q dichiarazioni del Di BO sul ruolo dello NE MA nell' omicidio in oggetto non contrastino con quanto riferito dallo IN e con quanto riferito dal D'LE (sul ruolo di mandante di SC NE, sull'affiliazione di NE MA e sulla sua stretta vicinanza al cugino, nonché sull'utilizzo dei baracchini nell' omicidio) e trovino riscontro nelle dichiarazioni dei collaboratori DI LU e OG CO - ritenuti affidabili nonostante la tardività della loro collaborazioni proprio per il carattere estremamente dettagliato delle loro propalazioni -, oltre che nell'argomento logico del coinvolgimento del ricorrente nell' omicidio in oggetto per la vicinanza al mandante-cugino (SC NE). Evidenzia, altresì, la pronuncia impugnata come detto quadro probatorio non sia scalfito dalla non menzione di detta partecipazione da parte degli altri collaboratori sopra menzionati. Non menzione, altresì, analiticamente e logicamente giustificata dalla pronuncia impugnata (come sempre riportato nel fatto).
8. Inammissibile è il terzo motivo di impugnazione per RA ED (omicidio EA). In cui ci si duole dell' inattendibilità della chiamata in correità del D' LE nei confronti dello RA, in contrasto altresì con le dichiarazioni dello IN e comunque tardiva, nonché dell'inattendibilità delle dichiarazioni del De NE, in quanto in contrasto con quelle dello IN e di NE NE, oltre che de relato senza individuazione della fonte primaria. Ed in cui si censura la sentenza impugnata laddove valorizza le dichiarazioni di DR, di 43 DI, di OG CO, ritenendo, altresì, inattendibili gli stessi collaboratori in relazione all' accusa nei confronti di OG SC. E' evidente, invero, come anche con detto motivo viene prospettata la violazione dei criteri di valutazione della prova ma in realtà è richiesta un rivisitazione di elementi fattuali, a fronte di una motivazione (riportata sopra nel fatto, alle pagg. 12-14) analitica e non manifestamente illogica in cui si evidenzia come la chiamata in correità dello RA da parte del D'LE trovi un primo riscontro fattuale nella verifica dei luoghi e poi nelle dichiarazioni del De NE, de relato di NE NE, DR IU, DI LU e OG CO, di cui si sottolinea con coerenti argomentazioni la rilevanza.
9. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro SC Maria Silvio Bonito дебало д ії ил DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 NOV 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 44