Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2016, n. 48710
CASS
Sentenza 14 giugno 2016

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Massime1

La disciplina dell'art. 190 bis cod. proc. pen. - per la quale nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio, è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario - si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.

Commentario1

  • 1La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: un
    Raffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2016, n. 48710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48710
Data del deposito : 14 giugno 2016

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