Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 7200
CASS
Sentenza 8 febbraio 2013

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Massime2

L'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del Tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari.

In tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse nell'accertata sussistenza di un'altra sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio.

Commentario1

  • 1Spacciare in casa è più grave che spacciare in strada? (Cass.21163/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2020

    Non c'è ragione di ritenere più scaltro lo spacciatore che operi stando in casa propria, piuttosto che quello che smerci in una piazza di spaccio o altrove: al contrario, desta maggiori sospetti il viavai di persone che tale modalità di spaccio necessariamente comporta, ciò che consente alle autorità di polizia di operare una più efficace azione repressiva per individuare e controllare gli acquirenti e quindi raccogliere prove dell'attività illecita. Nell'ipotesi in cui l'unico indice ostativo al fatto di lieve entità della detenzione ai fini di spaccio sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente non si può prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 7200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7200
Data del deposito : 8 febbraio 2013

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