Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 2
L'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del Tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari.
In tema di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola di esse nell'accertata sussistenza di un'altra sono inammissibili per mancanza di interesse, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio.
Commentario • 1
- 1. Spacciare in casa è più grave che spacciare in strada? (Cass.21163/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2020
Non c'è ragione di ritenere più scaltro lo spacciatore che operi stando in casa propria, piuttosto che quello che smerci in una piazza di spaccio o altrove: al contrario, desta maggiori sospetti il viavai di persone che tale modalità di spaccio necessariamente comporta, ciò che consente alle autorità di polizia di operare una più efficace azione repressiva per individuare e controllare gli acquirenti e quindi raccogliere prove dell'attività illecita. Nell'ipotesi in cui l'unico indice ostativo al fatto di lieve entità della detenzione ai fini di spaccio sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente non si può prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2013, n. 7200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7200 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 08/02/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 322
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 46958/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI MI, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 23/10/2012 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso chiedendo l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza in relazione alla scelta della misura, il rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Ancona, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 03/10/2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto nei riguardi di CI MI l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis per avere, il 29/09/2012, detenuto e trasportato sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di kg., 1,035. Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali, in specie i risultati delle attività di perquisizione e sequestro eseguite dai carabinieri operanti, avessero dimostrato la sussistenza tanto dei gravi indizi di colpevolezza quanto delle esigenze di cautela di cui all'art. 274 cod. proc. pen., lett. a) e c) da contrastare con l'applicazione della misura in corso, l'unica adeguata a garantire il soddisfacimento degli indicati bisogni cautelari.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il CI, con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Nullità dell'ordinanza gravata, per essere stata adottata da un collegio di cui faceva parte un giudice onorario di tribunale, in violazione della normativa prevista in materia dall'ordinamento giudiziario;
in subordine, il ricorrente ha sollecitato la proposizione della questione di legittimità costituzionale della norma di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis disciplinante la materia dei compiti spettanti ai giudici onorari.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere il Tribunale di Ancona confermato il provvedimento genetico della misura, ritenendo erroneamente Ì esistenza del rischio di recidiva, senza alcuna valutazione in ordine alla personalità dell'indagato.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame affermato l'esistenza di un rischio per l'acquisizione e la genuinità della prova sulla base di un indeterminato riferimento alla necessità di individuare i correi coinvolti nella vicenda oggetto delle indagini.
2.4. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere i Giudici di merito omesso di chiarire le ragioni ostative all'applicazione di una misura cautelare diversa e meno gravosa di quella detentiva in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato: e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo perché nel R.D. n. 12 del 1941, contenente l'ordinamento giudiziario, non vi è alcuna disposizione che vieti l'applicazione in supplenza di un giudice onorario al Tribunale in composizione collegiale, facendo chiaramente riferimento l'art. 43 bis di tale R.D., espressamente richiamato nel ricorso, all'esercizio delle funzioni del Tribunale in composizione monocratica: tant'è che la Del.C.S.M. 21 luglio 2011, nel disciplinare, la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, ha esplicitamente ammesso che "i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi". In secondo luogo perché l'eventuale mancata osservanza di quelle norme giammai potrebbe incidere sulla capacità del giudice e, dunque, sulla validità dei provvedimenti emessi. Sul punto questo Collegio non ha ragione per disattendere il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la trattazione, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis dell'ordinamento giudiziario, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (così, tra le tante, Sez. 1, n. 13573 del 04/02/2009, Fidone, Rv. 243142; Sez. 4, n. 41988 del 15/11/2006, Tamburello, Rv. 235544; Sez. 4, n. 9323/06 del 14/12/2005, Iannacco, Rv. 233911). Deve conseguentemente ritenersi non rilevante nel caso di specie la questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente.
3. Il secondo ed il quarto dei motivi del ricorso presentato dal CI sono inammissibili perché formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. Ed infatti, è pacifico come il controllo dei provvedimenti di applicazione della misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta di una misura adeguata alle medesime esigenze e proporzionata ai fatti. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario e l'esistenza di bisogni di cautela a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come i giudici di merito abbiano dato puntuale contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare. Dati informativi dai quali, in termini esaurientemente congrui e logicamente ineccepibili, il Tribunale ha desunto la conferma dell'esistenza tanto del rischio che l'indagato potesse tornare a commettere reati della stessa specie di quello per il quale si procede, posto che il prevenuto era stato trovato nella disponibilità di un considerevole quantitativo di droga, elemento sintomatico di un suo stabile inserimento nei contesti propri del traffico di sostanze stupefacenti;
quanto dell'inidoneità, a salvaguardare tale esigenza, di misure diverse da quella della custodia in carcere, in ragione del bisogno di recidere realmente il rapporto tra l'indagato con coloro che riforniscono di quella sostanza e gli acquirenti della stessa (v. pagg.
1-2 ord. impugn.).
4. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (così, di recente, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv, 251693). Dunque, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv, 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535).
Ed allora, non vi è chi non veda come l'odierno ricorrente non abbia un concreto ed attuale interesse a mettere in discussione la motivazione dell'ordinanza gravata nella parte relativa all'affermazione della sussistenza della seconda delle richiamate esigenze di cautela, perché se, in effetti, l'apparato argomentativo del provvedimento appare alquanto carente, mancando l'Indicazione di precisi elementi concreti dai quali desumere l'attuale esistenza di un pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, l'effetto rescindente su tale punto non comporterebbe, comunque, il venir meno della misura cautelare applicata, essendo stata riconosciuta la sussistenza dell'altro bisogno di cautela connesso al rischio di recidiva.
Tale soluzione è conforme all'indirizzo esegetico privilegiato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, in materia di misure cautelari personali, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., poiché ciascuna di esse ha rilievo autonomo ed anche alternativo, sono sforniti di interesse quei motivi di gravame che investono una delle esigenze cautelari nell'accettata sussistenza di un'altra. Infatti, in tale situazione, l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza su una delle esigenze non condurrebbe ad un effetto liberatorio a causa della permanenza dell'altra (così Sez. 1, n. 480 del 28/01/1998, Cantarini, Rv. 211117; Sez. 6, n. 3091 del 25/08/1992, Ligresti, Rv. 191776).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti previsti dall'art.94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013