Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 2
La trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello di applicazione della pena su richiesta delle parti non é causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale il giudice, dopo che un coimputato aveva avanzato istanza di applicazione della pena, si era pronunciato sulla richiesta di patteggiamento e sul giudizio abbreviato richiesto da altro coimputato senza procedere alla separazione delle posizioni processuali).
Integra il reato di violenza sessuale, e non quello di prostituzione minorile di cui all'art. 600 bis, comma secondo, cod. pen., la condotta del soggetto che, pur pagando il corrispettivo, costringe, con violenza o minaccia, il minore ad un rapporto sessuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2016, n. 35476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35476 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
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