Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Non e ravvisabile il vizio di contraddittorietà di motivazione nel caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche per i precedenti penali dell'imputato e di contemporaneo giudizio di equivalenza tra una circostanza attenuante e la recidiva, trattandosi di due ben distinte valutazioni non necessariamente collegate ad identici presupposti.
Commentari • 6
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2009, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 04/11/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 4801
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 030486/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA SA (n. il 30/03/1956), CQ EP (n. l'11/12/1978) e EL ES (n. il 13/10/1975);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, 2^ sezione penale, in data 19/05/2006. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa Anna Maria De Sandro, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per EL ES limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, aumento da eliminare;
inammissibilità per gli altri ricorsi.
Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 25/05/2005, il Tribunale di Treviso dichiarò TT SA, CQ EP e EL ES responsabili dei reati di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito in concorso, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concessa l'attenuante del risarcimento del danno sub valente alle contestate aggravanti - li condannò: TT SA alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400,00 di multa;
CQ EP e EL ES alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 19/05/2006, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ridusse la pena inflitta a EL ES a mesi 9 di reclusione e Euro 400,00 di multa, avendo ritenuto l'equivalenza dell'attenuante del risarcimento del danno con le aggravanti contestate. Confermò, nel resto, la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione gli imputati deducendo:
Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b: inosservanza erronea applicazione dell'art. 69 c.p. nella quantificazione della pena per l'imputato EL a seguito dell'effettuazione del giudizio di comparazione fra l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e l'aggravante contestata in termini di equivalenza. Con tale motivo si eccepisce che la Corte dopo aver riconosciuto per EL l'equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 con le aggravanti contestate abbia, poi, tenuto conto della contestata recidiva (con l'aumento della individuata pena base di mesi 2 di reclusione ed Euro 146,00 di multa).
Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B ed E, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con riferimento alla posizione di TT SA e CQ EP, al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 in termini di sub valenza rispetto alle aggravanti contestate;
manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione, vizio che risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Con tale motivo si rileva la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. e al giudizio di sub valenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
6. I ricorrenti concludono, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
In data 25/03/2009 il difensore di ufficio degli imputati presentava una memoria nella quale si ribadivano gli argomenti a sostegno delle doglianze di cui sopra e si eccepiva la mancata applicazione dell'indulto; insisteva, altresì, nella richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, riguardante EL ES, è fondato. Infatti il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. ha carattere unitario ed inscindibile e deve essere effettuato tra tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, e naturalmente anche con le circostanze inerenti alla persona del colpevole, e cioè anche con la recidiva (Sez. 6, Sentenza n. 39456 del 09/10/2003 Ud. - dep. 20/10/2003 - Rv. 227433; Sez. 3, Sentenza n. 28258 del 09/05/2008 Ud. - dep. 10/07/2008 - Rv. 240820; Sez. 5, Sentenza n. 3724 del 16/07/1997 Cc. - dep. 11/09/1997 - Rv. 208325). Pertanto avendo la Corte di appello di Venezia riconosciuto l'equivalenza tra le aggravanti contestate (al EL è stato contestato un furto aggravato dall'uso della violenza e la recidiva) e l'attenuante del risarcimento del danno, non poteva essere effettuato l'aumento della pena base per effetto della recidiva. Va quindi annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva;
aumento (di mesi due di reclusione ed Euro 146,00 di multa) che può essere eliminato - ex art. 620 c.p.p., lett. l - essendo stato specificamente determinato già dal Giudice di merito.
Il resto del ricorso di EL e i ricorsi di MA e CQ sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile, come nel caso di specie, con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il resto del ricorso di EL e i ricorsi di MA e CQ sono inammissibili anche per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché
le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte territoriale valuta correttamente i vari elementi fissati dall'art. 133 c.p. per la concessione delle attenuanti generiche.
Questa suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (nel caso di specie vari precedenti penali e modalità di esecuzione dei reati, che conferma una spiccata capacità a delinquere dei ricorrenti;
si veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691).
Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto ed ai precedenti penali dell'imputato. (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880).
Lo stesso discorso vale, naturalmente, per il giudizio di subvalenza dell'attenuante del risarcimento del danno sulle aggravanti contestate a TT e CQ. Questa suprema Corte ha più volte affermato, in proposito, che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e/o per il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento, (nel caso di specie numerosissimi precedenti penali anche della stessa indole;
Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). La Corte di appello ha, infine, ben evidenziato gli elementi che le hanno fatto ritenere la pena irrogata congrua.
In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (nel caso di specie i criteri sopra evidenziati;
Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278).
Non sussiste infine il vizio di contraddittorietà di motivazione nel caso di diniego delle attenuanti generiche per i precedenti penali dell'imputato e di contemporaneo giudizio di equivalenza tra una attenuante - nel caso di specie il risarcimento del danno - e la recidiva (e altra aggravante), trattandosi di due ben distinte valutazioni non necessariamente collegate ad identici presupposti (Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 18/04/1977 Ud. - dep. 23/09/1977 - Rv. 136756; Sez. 2, Sentenza n. 9205 del 20/06/1988 Ud. - dep. 05/07/1989 - Rv. 181739). Nel caso di specie la Corte di appello ha voluto differenziare la posizione del EL che - pur avendo precedenti penali che a suo giudizio ostavano (unitamente all'altro criterio sopra evidenziato) alla concessioni delle attenuanti generiche - meritava un trattamento sanzionatorio più lieve di quello delle coimputate TT e CQ, gravate di moltissimi precedenti penali specifici;
la Corte ha cosi riconosciuto al solo EL - nell'autonomo giudizio di bilanciamento - l'equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 con le aggravanti contestate, adeguando così la pena al caso concreto. A fronte di quanto sopra il ricorrente contrappone solo contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni del Giudice di merito.
In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Manifestamente infondata è la richiesta di applicazione di indulto avanzata dal difensore di ufficio nella sua memoria difensiva. Infatti la richiesta di applicazione dell'indulto può essere proposta in sede di legittimità soltanto se, in precedenza, già presentata al giudice del merito che non l'abbia accolta (Sez. 4, Sentenza n. 15262 del 14/11/2008 Ud. - dep. 09/04/2009 Rv. 243631). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le imputate TT e CQ che lo hanno proposto devono essere condannate singolarmente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuna al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei soli confronti di EL ES, limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, che elimina nella misura di mesi due di reclusione ed Euro 146,00 di multa;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso di EL.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti TT e CQ al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2010