Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2012, n. 32803
CASS
Sentenza 11 maggio 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, comma primo, cod. proc. pen., sollevata per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51, comma terzo-bis, cod. proc. pen., impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 dello stesso codice che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti, atteso che il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova (particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione), e che si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata e controesaminata dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate.

Commentari2

  • 1La trappola della genericità: l’errore nella lista testimoniale e le sue conseguenze (Cass. Pen. n. 7912/22)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …

     Leggi di più…

  • 2Indicazione generica delle circostanze in lista testi: inammissibile (Cass. 7912/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023

    In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2012, n. 32803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32803
Data del deposito : 11 maggio 2012

Testo completo