Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
Non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen.. Ne deriva che la formazione del detto fascicolo non si cristallizza con l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. ma con la fine della discussione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e comunque l'eventuale erroneo inserimento di un atto assunto in violazione di specifici divieti probatori non preclude l'eccezione in ordine all'inutilizzabilità dell'atto a fini di prova, la quale è sempre rilevabile, anche d'ufficio, ex art. 191 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2007, n. 19473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19473 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/01/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 3
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 21611/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TÌ CO, N. IL 16/07/1951;
avverso SENTENZA del 02/02/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato BUCCI Enrico, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di CA:
OSSERVA
NE RO veniva condannato alle pene, principali ed accessorie, di giustizia dal Tribunale di Torino con sentenza emessa in data 20 maggio 2002, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale in relazione al fallimento della società EV RL dichiarato dal Tribunale di Milano in data 21 giugno 1997.
Il NE veniva considerato concorrente di AL NO, amministratore di fatto della società - amministratore di diritto era LI RI -, nonché istigatore e beneficiario delle illecite condotte.
In effetti il NE aveva dato L. 50.000.000 al AL A. per consentire l'acquisto di EV RL - in prestito sostiene l'imputato, per acquisto quota ha detto il AL A. - al fine di portarla, spogliata dei suoi beni, al fallimento;
il NE R. partecipò alla spartizione degli utili dell'operazione. La prova essenziale a carico del NE R. era costituita, oltre che dalle dichiarazioni del curatore fallimentare RU, dalle dichiarazioni rese da AL NO nel corso del dibattimento di altro processo che aveva coinvolto anche il NE R., dichiarazioni poi acquisite agli atti del presente processo ai sensi dell'art. 238 c.p.p.. La Corte di Appello di Torino, dopo avere rigettato le eccezioni di incompetenza territoriale, essendo stato dichiarato il fallimento dal Tribunale di Milano, di nullità dell'atto di formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p. per violazione del contraddittorio, di inutilizzabilità delle dichiarazioni di AL NO, che si era rifiutato di sottoporsi ad interrogatorio nel presente procedimento, riteneva credibile le dichiarazioni del AL A. confortate da numerosi riscontri, ivi comprese alcune dichiarazioni dello stesso NE R., e confermava l'affermazione di responsabilità dell'appellante.
La Corte di merito, dopo avere rigettato una richiesta di assorbimento dei delitti contestati in quelli per i quali vi era stata condanna in altro procedimento - condanna a ventiquattro anni di reclusione per associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti, riciclaggio ed altro - nonché una richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 c.p.p., riconosceva il vincolo della continuazione tra i delitti di cui al presente procedimento e quelli già ricordati per i quali in altro procedimento penale vi era stata condanna definitiva ed aumentava la pena inflitta con sentenza in data 1 marzo 2002 dalla Corte di Appello di Torino di mesi nove di reclusione ex art. 81 c.p.. Avverso tale sentenza e le ordinanze dibattimentali con le quali erano state rigettate le eccezioni dinanzi richiamate proponeva ricorso per CA RO NE che, tramite i propri difensori di fiducia, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 238 c.p.p., comma 5, dell'art. 526 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., comma 4, per avere la Corte di merito ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da AL NO in diverso procedimento penale.
Spiegava il ricorrente che il AL A. si era rifiutato di rispondere nel presente procedimento e che erano state acquisite le dichiarazioni rese dallo stesso in altro procedimento ed utilizzate dai giudici di merito, cosa non possibile per il divieto costituzionale richiamato dall'art. 526 c.p.p., comma 1 bis. 2) Violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e dell'art. 431 c.p.p. perché la formazione del fascicolo del dibattimento non era avvenuta nel contraddittorio delle parti. La nullità prodottasi è assoluta e non è sanabile ai sensi dell'art. 183 c.p.p. se non eccepita nei termini previsti dall'art. 491 c.p.p., come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito.
3) Violazione dell'art. 8 c.p.p., dell'art. 12 c.p.p., lett. b) e dell'art. 16 c.p.p. nonché della L. n. 63 del 2001, art. 25, per essere stata disconosciuta la competenza territoriale del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato il fallimento della società. Il procedimento era stato trasferito a Torino per connessione con il procedimento già più volte richiamato, ma la modifica dell'art. 12 c.p.p., lett. c), ultima parte, ha fatto venire meno la ragione dello spostamento di competenza;
non risulterebbe applicabile la L. n. 63 del 2001, art. 25. 4) Erronea applicazione di legge penale con riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 3 e, comunque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. È stata ritenuta la credibilità soggettiva ed oggettiva del AL A. erroneamente, sia perché il dichiarante era interessato ad ottenere vantaggi nell'altro procedimento penale, sia perché i riscontri sono evanescenti e non certo individualizzanti e, peraltro, fondati sull'erroneo frazionamento delle dichiarazioni dell'imputato.
5) Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.649 c.p.p., ovvero, in via subordinata, con riferimento alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 644 c.p.. I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. È infondato il primo motivo di impugnazione.
In punto di fatto è accaduto che AL NO, coimputato del NE R. nel processo torinese di associazione per delinquere dedita allo spaccio di stupefacenti, veniva interrogato nel corso di tale procedimento.
Il verbale di questo interrogatorio veniva acquisito agli atti del presente processo ai sensi dell'art. 238 c.p.p. ed il AL A. veniva citato per essere interrogato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.. Il AL A., però, si rifiutava di rispondere;
del suo interrogatorio, reso, quindi, in diverso procedimento penale veniva data lettura e tale atto probatorio veniva utilizzato ai fini della decisione dai due giudici di merito.
Secondo il ricorrente il verbale di interrogatorio del AL A. era inutilizzabile.
La tesi del ricorrente non è fondata.
In effetti venne acquisito agli atti del processo nei confronti del NE R. l'interrogatorio del AL A. reso in procedimento diverso in quanto trattavasi di dichiarazioni rese nel corso del dibattimento ed alla presenza del NE R., che pure era imputato in quel processo, e, quindi, del suo difensore.
Pertanto tutto è avvenuto nel pieno rispetto dell'art. 238 c.p.p.. È bene altresì precisare che nel corso del dibattimento del processo per D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, vennero dibattuti proprio i temi propri del presente processo, ovvero della dazione di danaro al AL A da parte del NE R.; cosicché in quella sede la difesa dell'attuale ricorrente avrebbe avuto tutte le possibilità di far valere le proprie tesi e le proprie difese. Quindi sul piano sostanziale, oltre che su quello formale, il diritto di difesa del ricorrente non ha subito nessun pregiudizio. In ogni caso, su richiesta della difesa del NE R., a seguito dell'acquisizione del verbale di interrogatorio venne disposto l'esame ex art. 210 c.p.p. del AL A., il quale, però, si rifiutò di rispondere.
Tale procedura ha rispettato il disposto dell'art. 238 c.p.p., comma 5, secondo il quale resta fermo il diritto della parte di ottenere a norma dell'art. 190 c.p.p. l'esame della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite.
Ed, infatti, l'art. 190 c.p.p., che riconosce alla parte il diritto alla prova, richiamato, come detto, esplicitamente dall'art. 238 c.p.p., comma 5, prevede che il giudice disponga, se ciò è
consentito dalla legge, l'ammissione della prova.
Il combinato disposto di tali due articoli è stato pienamente rispettato perché il giudice di primo grado ha disposto, ai sensi dell'art. 190 c.p.p., l'esame del AL A., non avendo nessun rilievo ai fini del rispetto di tale normativa se l'esame ammesso poi abbia o meno avuto luogo.
Delle dichiarazioni rese dal AL A. si è data poi lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p., comma 2, norma che consente la lettura soltanto dopo l'esame, a meno che l'esame non abbia luogo. La norma non offre ulteriori specificazioni, ma la giurisprudenza ha chiarito che l'ipotesi in cui il soggetto si avvalga della facoltà di non rispondere rientra tra le ipotesi in cui l'esame non ha luogo previste dall'art. 511 c.p.p., comma 2. Infatti la Suprema Corte ha chiarito che le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento penale sono acquisite al fascicolo di ufficio e, qualora l'esame non abbia luogo per essersi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere, i verbali contenenti tali dichiarazioni possono essere oggetto di lettura e sono utilizzabili per la decisione, a norma dell'art. 238 c.p.p., comma 3 e dell'art.511 bis c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo (Cass. Pen. 13 settembre 2002, n. 30797, in CED 222747). Anche il richiamo all'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, del ricorrente non sembra conferente.
Tale norma, che ha in sostanza riprodotto l'art. 111 Cost., comma 4, stabilisce che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.
Nel caso di specie non si versa, invero, in tale situazione perché non è vero che il AL A. si sia sempre sottratto all'esame dal momento che, come si è già detto, il AL A. nel corso del processo per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, si sottopose all'esame avvenuto alla presenza del NE R., che era coimputato, e del suo difensore.
E nel corso di tale interrogatorio vennero esattamente dibattuti tutti i temi propri del presente procedimento, come si è già avuto modo di rilevare. Affermare che il AL A. si sia sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore è, quindi, un fuor d'opera, dal momento che la norma richiede che il dichiarante si sia sottratto sempre all'esame, disposizione non rispettata quando, sia pure in altro procedimento ed in differente contesto, il dichiarante si sia sottoposto all'esame dell'imputato sul thema probandum.
Correttamente, pertanto, la eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di AL NO è stata rigettata dai giudici del merito.
Il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto la nullità perché l'udienza di formazione del fascicolo per il dibattimento era avvenuta senza contraddittorio tra le parti, non è fondato.
Le conclusioni alle quali perviene il ricorrente - necessità di ordinare la restituzione degli atti al GUP davanti al quale la nullità si sarebbe realizzata - sono, invero, destituite di fondamento.
L'udienza preliminare si conclude, infatti, o con una sentenza di proscioglimento o, come nel caso di specie, con un decreto che dispone il giudizio, che sancisce il passaggio del processo dalla fase delle indagini preliminari a quella dibattimentale. Soltanto la nullità di tale atto, rilevata dal Giudice del dibattimento, può comportare la regressione del processo dalla udienza preliminare.
Ebbene nel caso di specie ciò non è avvenuto.
Si è verificato, invece, che nella udienza di formazione del fascicolo per il dibattimento non è stato instaurato il contraddittorio tra le parti.
Non vi è dubbio che una delle più significative innovazioni introdotte dalla L. del 1999 riguardi proprio la formazione in contraddittorio del fascicolo per il dibattimento subito dopo la emissione del decreto che dispone il giudizio, che logicamente precede l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p., perché se non vi è rinvio a giudizio non vi è nemmeno la necessità di formare il fascicolo per il dibattimento, oppure in una successiva udienza ad hoc.
La innovazione introdotta, come è stato acutamente osservato, costituisce uno strumento che risponde a finalità di garanzia e di snellezza processuale.
L'esigenza principale è, evidentemente, quella di anticipare la trattazione delle questioni relative alla formazione del fascicolo e di rendere, quindi, più spedita la trattazione delle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p.. L'altra esigenza, di sicuro meno rilevante, è quella di tenere il più possibile lontano dal materiale di indagine il giudice del dibattimento.
Ma tale pur apprezzabile esigenza è di minor valore dal momento che senza dubbio la innovazione dell'art. 431 c.p.p. non si pone certo in una situazione di incompatibilità con la normativa di cui all'articolo 491 c.p.p. e non ne implica una implicita abrogazione. Quindi l'udienza di cui all'articolo 431 c.p.p. non comporta preclusioni e le parti possono certamente riproporre questioni già sottoposte al vaglio del GUP al giudice del dibattimento e proporre questioni nuove inerenti la formazione del fascicolo per il dibattimento.
Insomma la formazione del fascicolo non si cristallizza con l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p., ma con la fine della discussione di cui all'art. 491 c.p.p.. Del resto è bene ricordare che in ogni caso l'eventuale erroneo inserimento di un atto assunto in violazione di specifici divieti probatori nel fascicolo del dibattimento non preclude affatto alla parte la possibilità di eccepire la inutilizzabilità dell'atto a fini di prova, che, come è noto, è sempre rilevabile, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 191 c.p.p.. D'altra parte anche la mancata tempestiva inclusione di un atto nel fascicolo del dibattimento non sembra concernere l'ammissione successiva della lettura a fini di prova.
Insomma le questioni relative alla formazione iniziale del fascicolo per il dibattimento di cui agli artt. 431 e 491 c.p.p. non incidono per nulla sulla utilizzabilità della prova ai fini della decisione. Le considerazioni svolte consentono di comprendere perché il legislatore ha ritenuto di non prevedere una specifica nullità nel caso in cui l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p. si svolga in assenza di contraddittorio.
Quanto alla ravvisabilità di una nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c), prospettata dalla difesa del ricorrente va detto che per tutte le ragioni specificamente dinanzi indicate essa non pare ravvisabile proprio perché l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, dal momento che tutte le questioni sollevabili nel corso di tale udienza sono riproponibili ai sensi all'art. 491 c.p.p. nella fase preliminare del dibattimento.
Del resto siffatta complessiva impostazione ha consentito di ritenere che addirittura il rifiuto, da parte del giudice delle indagini preliminari, di fissare, ai sensi dell'art. 431 c.p.p., comma 1, apposita udienza per la formazione del fascicolo per il dibattimento non solo non è qualificabile come abnorme, ma non comporta alcuna nullità (così Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2004, n. 22688, in CED 228703 che ha negato la nullità del decreto che dispone il giudizio in assenza dell'udienza di cui all'art. 431 c.p.p.). Neppure nullità degli atti conseguenti sarebbero del resto ravvisabili dal momento che le questioni relative alla inclusione o esclusione di atti dal fascicolo per il dibattimento non concernono i profili di utilizzabilità o di nullità delle prove assunte, come già detto.
Non è fondato il terzo motivo di impugnazione concernente il problema della competenza per territorio, motivo che era già sottoposto al vaglio della Corte di Appello ed era stato rigettato. La decisione della Corte di merito non merita alcuna censura. In effetti il procedimento penale concernente i fatti di bancarotta relativi al fallimento della EV RL dichiarato dal Tribunale di Milano si era radicato proprio dinanzi all'autorità Giudiziaria di tale Città.
Proprio in accoglimento di una richiesta della difesa il processo venne trasferito a Torino perché presso il locale Tribunale pendeva un procedimento penale contro il NE R. ed altri per associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, riciclaggio ed altro, procedimento ritenuto connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. c), a quello di bancarotta fraudolenta.
Che i due procedimenti fossero connessi in effetti non viene contestato nemmeno dal ricorrente.
Senonché i due procedimenti penali seguivano strade diverse ed uno degli imputati in entrambi i procedimenti - LI RI - definiva la sua posizione con sentenza di patteggiamento della pena. Il ricorrente ha rilevato che il fallimento certamente era stato dichiarato dal Tribunale di Milano e che la situazione era mutata rispetto al momento nel quale era stata dichiarata la incompetenza del giudice penale milanese perché la L. n. 63 del 2001 aveva modificato l'art. 12 c.p.p.; pertanto il Tribunale di Torino si sarebbe dovuto dichiarare incompetente per territorio e trasmettere nuovamente gli atti a quello di Milano.
La tesi non è fondata.
È certo che i due procedimenti erano connessi e che il reato più grave era quello pendente presso il Tribunale di Torino cosicché correttamente il Tribunale di Milano aveva accolto la richiesta di incompetenza del Tribunale milanese e la indicazione di quello di Torino come competente.
Sul punto in effetti non vi sono contestazioni del ricorrente. È vero che la situazione normativa è mutata perché la L. 1 marzo 2001, n. 63, ha modificato l'art. 12 c.p.p. citato sopprimendo alla lettera c) le parole "o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità", ma siffatta modifica normativa non comporta le conseguenze prospettate dal ricorrente.
In primo luogo, infatti, nonostante la modifica normativa sussistevano altri profili di connessione che legittimavano lo spostamento di competenza.
Non vi è dubbio, infatti, come è lecito desumere dalle sentenze di merito, che il reato di bancarotta era stato eseguito per riciclare il danaro e, quindi, per eseguire uno dei reati di cui al procedimento torinese.
Inoltre i fatti dei due procedimenti risultavano legati anche dal vincolo della continuazione, come riconosciuto esplicitamente dalla Corte di merito.
Sussistevano, quindi, oltre al motivo di connessione di cui all'ultima parte dell'art. 12 c.p.p., lett. c), vecchia formulazione anche altri profili di connessione messi in evidenza dalle due sentenze di merito.
L'argomento decisivo che impone di rigettare il motivo di impugnazione è però costituito dal fatto che la L. n. 63 del 2001, art. 25, esplicitamente afferma che le disposizioni introdotte in tema di competenza per materia e territorio si applicano solo relativamente ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.
Da ciò deriva che la decisione adottata correttamente in vigenza della vecchia formulazione dell'art. 12 c.p.p., lett. c), non poteva successivamente essere mutata per effetto della norma transitoria, che, per evidenti ragioni di economia processuale, aveva esplicitato il principio generale vigente in materia processuale del tempus regit actum.
Infondato è anche il quarto motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha contestato la valutazione di credibilità soggettiva ed oggettiva del AL NO.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la Corte di merito ha con molta precisione e con argomenti del tutto logici, motivato prima in ordine alla attendibilità soggettiva del AL A. e poi in ordine alla presenza dei riscontri oggettivi ed individualizzanti.
Quanto al primo aspetto la Corte ha rilevato che non erano stati posti in evidenza elementi che dovessero far ritenere un preesistente contrasto tra AL A e NE R. tale da accreditare l'intento calunniatorio del primo;
inoltre i fatti erano stati narrati dal dichiarante con pacatezza e precisione.
A fronte di una motivazione non manifestamente illogica il ricorrente ha opposto il solo rilievo che le accuse servivano al AL A. per acquisire crediti nel processo per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La giurisprudenza ha più volte esaminato un siffatto rilievo ed ha stabilito che il solo fatto che il dichiarante possa ottenere dei benefici processuali non lo rende inattendibile;
non si può che convenire su una tale impostazione ricordando che i benefici sono previsti dalla legge e che proprio per evitare i rischi paventati dal ricorrente il legislatore ha previsto che le dichiarazioni rese dal coimputato fossero confortate da riscontri oggettivi. Quanto alla presenza di questi ultimi la Corte di merito è stata, in verità, assai precisa e minuziosa nell'individuarli ed opportunamente segnalarli. Di fronte ad una esposizione tanto diffusa ed alla indicazione puntuale dei necessari riscontri oggettivi il ricorrente si è limitato a censurare che il numero di telefonate intercorse tra NE R. e AL A. non potesse essere considerato valido riscontro e che le dichiarazioni dell'imputato NE R. non avrebbero potuto essere valutate in modo frazionato. Su tutto il resto della lunga motivazione nulla ha osservato il ricorrente.
Ebbene i due rilievi segnalati sono destituiti di fondamento. La Corte di merito ha dato rilievo al fatto che tra il NE R. ed il AL A. erano intercorse numerose telefonate, il cui contenuto non era conosciuto per effetto della declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni.
Tuttavia l'elevato numero di telefonate proprio nel momento in cui si stava portando a termine l'operazione EV RL ed il completo svuotamento della società correlate alle dichiarazioni del AL A. che ha riferito che nel corso di tali telefonate il TI R. si interessava proprio dell'andamento della società costituisce senza dubbio un interessante elemento di riscontro.
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto logica.
Quanto alle dichiarazioni del TI R. va ricordato in punto di fatto che è del tutto pacifico, perché confermato dallo stesso ricorrente, che quest'ultimo diede al AL A. cinquanta milioni di L. necessarie per acquistare la EV RL.
AL A. ha affermato che aveva messo in quota il TI R. - espressione che sta ad indicare che il TI R. era socio della EV RL -, mentre quest'ultimo ha sostenuto che si trattava di un mero prestito.
Il AL A. ha sostenuto, inoltre, che il TI R. partecipò alla spartizione degli utili della spoliazione, mentre il TI R. non ha negato di avere percepito anche somme ingenti, ma ha detto che si trattava di interessi sul prestito.
Ebbene in questo quadro la Corte di merito ha trovato conferma alle dichiarazioni del AL A. anche in molte ammissioni del TI R..
Ora la pretesa del ricorrente che le sue dichiarazioni siano ritenute o tutte attendibili o tutte inattendibili non trova alcuna legittima giustificazione.
È evidente che compito del giudice è proprio quello di valutare le dichiarazioni di testimoni, dichiaranti, collaboranti ed imputati e di distinguere le eventuali sciocchezze riferite dalle cose vere che siano state raccontate.
Non vi è alcun dubbio che anche, e forse a maggior ragione, le dichiarazioni dell'imputato possano essere valutate frazionatamente nel senso che più di frequente l'imputato nel riferire i fatti potrà tacere cose che possano nuocergli o potrà riferire cose non del tutto vere o completamente infondate ritenute, però, utili alla strategia difensiva.
Il giudice non solo dovrà operare una tale complessa valutazione, ma dovrà poi dare conto dei risultati di siffatta valutazione con una motivazione logica e congrua.
Orbene, come si è avuto modo di chiarire, la Corte di merito ha con scrupolo operato le valutazioni suddette, che sono sorrette da una motivazione che non merita censure sotto il profilo della legittimità.
D'altra parte nemmeno il ricorrente ha avanzato specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata sul punto. Quanto, infine, alla natura individualizzante dei riscontri, pur volendo prescindere dalla evidente genericità del motivo di impugnazione sul punto, va detto che la dazione di danaro, le somme percepite, le telefonate intercorse e gli altri elementi indicati dalla Corte di merito conducono con assoluta certezza alla persona del NE R..
Infondato è, infine, anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 649 c.p.p. e la errata qualificazione del fatto, che doveva essere considerato come violazione dell'art. 644 c.p.. In effetti il ricorrente ha sostenuto che dal momento che la attività di spoliazione della EV RL era finalizzata al reperimento del danaro necessario per finanziare l'attività di spaccio degli stupefacenti e che per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, il NE R. era già stato condannato si sarebbe dovuto ritenere applicabile l'art. 649 c.p.p.. La tesi non è fondata.
La condanna definitiva è intervenuta per fatti del tutto diversi che non possono essere confusi ed a nulla rileva che i delitti di bancarotta siano stati commessi per finanziare l'attività di spaccio;
trattasi di condotte all'evidenza del tutto diverse e di fatti che sono sì collegati, tanto è vero che la Corte di merito ha ritenuto la continuazione tra i vari reati, ma sono del tutto differenti, cosicché non sono ravvisabili i presupposti per ritenere operante la condizione di improcedibilità di cui all'art. 649 c.p.p.. Quanto, infine, alla pretesa erronea qualificazione giuridica del fatto bisogna rilevare che il motivo sul punto è del tutto generico. Sarà, quindi, sufficiente rilevare che la Corte di merito, con motivazione del tutto logica e condivisibile, ha stabilito che il versamento della somma di L. cinquanta milioni non fosse un prestito, ma una modalità di partecipazione alla società e che con tale versamento, assolutamente necessario per l'acquisto della EV RL, il NE R. concorse attivamente nei delitti di bancarotta contestati.
Da quanto detto risulta la insussistenza di qualsiasi ipotesi di usura e la correttezza della qualificazione giuridica operata dai giudici di merito.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007