Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2007, n. 19473
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Sentenza 10 gennaio 2007

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Non sussiste la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen.. Ne deriva che la formazione del detto fascicolo non si cristallizza con l'udienza di cui all'art. 431 cod. proc. pen. ma con la fine della discussione di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e comunque l'eventuale erroneo inserimento di un atto assunto in violazione di specifici divieti probatori non preclude l'eccezione in ordine all'inutilizzabilità dell'atto a fini di prova, la quale è sempre rilevabile, anche d'ufficio, ex art. 191 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2007, n. 19473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19473
    Data del deposito : 10 gennaio 2007

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