Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 13086
CASS
Sentenza 28 novembre 2013

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Integra il reato di favoreggiamento personale comportamento del soggetto che, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se detti fatti risultino da concomitanti fonti informative già in possesso dell'autorità inquirente, poiché la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo.

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. non può essere invocata sulla base del semplice timore, prospettato in forma presunta o ipotetica, di essere coinvolto nella vicenda criminosa, occorrendo invece un effettivo pericolo di danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati compresi nello spettro applicativo della scriminante.

Commentario1

  • 1Reato di favoreggiamento personale
    Ilaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020

    Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 13086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13086
Data del deposito : 28 novembre 2013

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