Sentenza 28 novembre 2013
Massime • 2
Integra il reato di favoreggiamento personale comportamento del soggetto che, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se detti fatti risultino da concomitanti fonti informative già in possesso dell'autorità inquirente, poiché la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo.
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. non può essere invocata sulla base del semplice timore, prospettato in forma presunta o ipotetica, di essere coinvolto nella vicenda criminosa, occorrendo invece un effettivo pericolo di danno nella libertà o nell'onore, evitabile solo con la commissione di uno dei reati compresi nello spettro applicativo della scriminante.
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2013, n. 13086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13086 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/11/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1826
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 25300/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZU SS N. IL 29/09/1974;
avverso la sentenza n. 75/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del 13/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. BANALDA Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 febbraio 2013 la Corte d'appello di Trento riduceva a mesi sei di reclusione (sostituita con la multa di Euro 6.840,00) la pena inflitta a ZU SA, in parziale riforma della sentenza emessa il 21 ottobre 2011 dal Tribunale di Trento - Sezione distaccata di Cles, che lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 378 c.p., per aver reso in data 6 giugno 2007, in concorso con GN FR, nei cui confronti si è proceduto separatamente, dichiarazioni reticenti al Comando dei Carabinieri di Milano Porta Garibaldi circa l'organizzazione del servizio di sicurezza all'interno di un locale pubblico di Marilleva - di cui era titolare il GN - per la serata di intrattenimento del 7 dicembre 2006, in occasione della settimana bianca "University Snow Week" dedicata agli studenti universitari, ivi compresi quelli aderenti ai progetti "Erasmus", ostacolando in tal modo le indagini sull'aggressione subita quella notte da AS ON de CH e impedendo di identificare l'autore delle lesioni da quest'ultimo subite (consistite in un taglio profondo sulla parte dorsale del polso sinistro, con interessamento dei tendini, da cui era residuato quale postumo l'indebolimento permanente della funzione di prensione).
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazioni di legge e carenze motivazionali in relazione al riconoscimento del reato di cui all'art. 378 c.p. ed alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., avendo la Corte d'appello confuso il profilo relativo alla prova della sussistenza di un'organizzazione della settimana bianca da parte del ricorrente, con il diverso profilo relativo alla prova dell'organizzazione di un servizio d'ordine interno alla discoteca. Sul primo profilo or ora evidenziato, in particolare, la motivazione omette di dar conto delle dichiarazioni di vari testimoni, secondo i quali l'organizzazione predisposta dal ricorrente consisteva esclusivamente nel convogliare, assieme ad altri amici, ed attraverso il sistema del passaparola, un numero consistente di studenti universitari milanesi, inclusa un'intermediazione con le agenzie immobiliari locali, per facilitare il reperimento di appartamenti a buon prezzo, mentre vi erano anche altre entità organizzative impegnate nella promozione della settimana bianca, che nulla avevano a che fare con lo ZU.
Sul secondo profilo, inoltre, anche l'organizzazione di attività all'interno della discoteca, e la conseguente assunzione di consapevolezza da parte del ricorrente, si fondano su postulati che avrebbero dovuto essere oggetto di attento vaglio e riscontro, tenuto conto che le competenze in materia di organizzazione della sicurezza all'interno del locale sono attribuite, in primo luogo, al gestore del locale stesso e che la stessa decisione della Corte d'appello contiene un riferimento solo congetturale all'esistenza di un accordo fra il titolare della discoteca e gli organizzatori dell'evento. Non risulta affatto provata, dunque, la presenza di una posizione "qualificata" nella predisposizione di un servizio d'ordine interno alla discoteca da parte del ricorrente, si da consentirgli di conoscere ulteriori particolari rispetto a quelli riferiti alla P.G., ed analoghe carenze motivazionali paiono altresì ravvisabili in merito all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento.
Ulteriori profili di contraddittorietà motivazionale della sentenza impugnata emergono, infine, riguardo alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., comma 1, ed eventualmente comma 2, non avendo la Corte d'appello chiarito il motivo per il quale ha escluso la possibilità che il ricorrente abbia inteso agire nel proprio interesse, ovvero al fine di evitare il coinvolgimento personale nelle indagini, o di arrecare un pregiudizio per l'"organizzazione complessa" della settimana bianca, o ancora per il buon nome della società di famiglia, il cui indirizzo di posta elettronica egli ha utilizzato nell'occasione, tenuto conto che, secondo la ricostruzione offerta dallo stesso provvedimento impugnato, egli avrebbe assunto la veste di coorganizzatore dell'evento e di un'attività commerciale ivi definita irregolare: una situazione dalla quale, dunque, ben avrebbe potuto trarre l'erronea convinzione di essere coinvolto nella stessa indagine o in indagini connesse (il fatto, in particolare, avrebbe potuto essere contestato allo ZU, quale organizzatore, a titolo di concorso colposo nel reato di lesioni dolose o colpose del "buttafuori" in danno delle parti civili).
2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e), con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., al fine di acquisire la testimonianza di MA RA (dipendente della discoteca), o, quanto meno, il verbale di sommarie informazioni dalla stessa rese in data 30 gennaio 2008, ex art. 512 bis c.p.p., che avrebbe consentito di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, ON De HI, sulle quali si fonda, in ultima analisi, l'affermazione di colpevolezza del ricorrente.
2.3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ed e), con riferimento agli artt. 185, 187 e 378 c.p., artt. 74 c.p.p. e segg., artt. 538, 539, 540 e 597 c.p.p. e art. 600 c.p.p., comma 2, in ragione dell'erronea quantificazione della somma individuata a titolo di danno e della carente motivazione circa la relativa condanna al pagamento di una consistente provvisionale in favore della su indicata parte civile, condanna per la quale era stata avanzata, una richiesta di revoca erroneamente rigettata dalla Corte d'appello, la cui motivazione sul punto non consente di ritenere superati i problemi legati alla ravvisabilità del necessario legame causale tra la condotta ascritta al ricorrente e il danno lamentato dalle parti civili, non potendosi negare un concreto rischio di confusione tra la responsabilità risarcitoria per i danni cagionati dal favoreggiamento e quella per i danni cagionati dal reato presupposto di lesioni personali.
3. Con motivi nuovi depositati in Cancelleria l'11 novembre 2013 ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, art. 611 c.p.p., con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, il difensore di fiducia del ricorrente ha dedotto il sopravvenuto passaggio in giudicato della decisione assolutoria emessa il 2 maggio 2013 ai sensi degli artt. 438 c.p.p. e segg., dal G.u.p. presso il Tribunale di Trento nei confronti di IO MA e SS TO, imputati entrambi per il delitto di falsa testimonianza commesso, secondo l'ipotesi d'accusa, dinanzi al Tribunale di Trento - sezione distaccata di Cles, nell'ambito del procedimento penale a carico di ZU SA, per aver negato l'esistenza di un'organizzazione per l'evento universitario in esame, di cui loro stessi facevano parte, e negato il fatto che lo ZU fosse uno degli organizzatori.
Il vizio motivazionale denunciato con riferimento alla sentenza della Corte d'appello e consistente nell'aver ravvisato in capo allo ZU una posizione "qualificata" al fine di sussumerne la condotta nell'ambito del reato di cui all'art. 378 c.p., trova dunque piena conferma nell'allegata sentenza del G.u.p. di Trento.
4. Con separati atti in data 18 settembre 2013, depositati in Cancelleria il 3 ottobre 2013, l'Avv. Stefenelli Marco e l'Avv. Bana Giovanni, nelle rispettive qualità di procuratori speciali dei sigg.ri James Stewart Bell e AS ON de CH, hanno dichiarato di revocare la costituzione di parte civile nei confronti di ZU SA, essendo stati integralmente risarciti. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è infondato e deve essere conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte e precisate.
6. Manifestamente infondata, in primo luogo, deve ritenersi la seconda censura dal ricorrente prospettata con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, tenuto conto della delibata congruità degli elementi di prova acquisiti nel giudizio e dei connotati di eccezionalità che caratterizzano il su indicato istituto.
Al riguardo, la motivazione si sviluppa secondo sequenze linearmente esposte, e come tali incensurabili in questa Sede, avendo posto in rilievo, tra l'altro, il dato documentale, ritenuto oggettivamente dirimente, dell'assenza di riscontri clinici sulla presenza di uno stato di alterazione alcoolica all'atto del ricovero ospedaliero del ragazzo ferito, circostanza, questa, su cui avrebbe dovuto riferire una cameriera della discoteca, sulla scorta di personali impressioni e nell'inevitabile assenza di una base oggettiva di valutazione. Sul punto deve ritenersi, dunque, che l'impugnata pronuncia ha fatto buon governo del quadro di principii stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è un'evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez. 2^, n. 41808 del 27/09/2013, dep. 10/10/2013, Rv. 256968; Sez. 2^, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 27/01/2006, Rv. 233391).
Una situazione, quella normativamente descritta, le cui condizioni, per quel che si è or ora esposto, non sono evidentemente ravvisabili nel caso in esame.
7. Per quel che attiene alle ulteriori censure, tutte al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione del merito, incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4^, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6^, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3^, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che, fatta eccezione per il profilo sopra evidenziato, concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente.
Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6^, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1^, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
8. Sulla base delle numerose emergenze probatorie offerte dall'istruzione dibattimentale, i Giudici di merito hanno ricostruito analiticamente l'intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, evidenziando come l'imputato, unitamente ad altre persone, abbia organizzato nel 2006, così come nei precedenti anni, una settimana bianca in occasione della festa di S. Ambrogio, dedicata agli studenti universitari in un locale della cittadina di Marilleva.
In tal guisa, attraverso lo sviluppo di sequenze argomentative linearmente ed esaustivamente articolate, ed in particolare muovendo dalla puntuale disamina delle fonti documentali, del contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte civile e dai testi PI, TI, De NT, GH, nonché della pronuncia assolutoria del coimputato GN, titolare della discoteca, essi hanno ampiamente illustrato le ragioni giustificative della valutazione di inattendibilità dei testimoni addotti dall'imputato (IO, Di NZ, SS e AL) ed hanno ritenuto provato che l'organizzazione dell'evento comprendesse l'accesso ad una discoteca messa a disposizione dal proprietario, con l'allestimento da parte degli organizzatori di un servizio d'ordine affidato a persone che portavano, quale elemento identificativo, un giubbotto con la scritta "boxeur", messo a disposizione a scopo promozionale dal produttore De NT, amico dell'imputato, e che appartenevano allo staff organizzativo, con la conseguente cognizione, da parte dello ZU, di talune circostanze che ne avrebbero consentito o comunque agevolato l'identificazione, e con la relativa consapevolezza, da parte sua, di rendere dichiarazioni reticenti al fine di consentire alle stesse di sottrarsi allo svolgimento delle attività d'indagine riguardo all'individuazione dell'autore delle lesioni in danno di AS ON de CH. Dal complesso delle emergenze probatorie, sia analiticamente che globalmente valutate, i Giudici di merito hanno coerentemente desunto la natura organizzata, e niente affatto spontanea, del raduno, la necessità di una prenotazione ed assegnazione degli appartamenti con il pagamento di quote individuali di partecipazione indicate in una pluralità di annunci trasmessi via internet, la sua finalità anche commerciale - con la sponsorizzazione da parte di un'azienda di abbigliamento il cui amministratore delegato per l'Italia era conoscente ed amico dello ZU - ed il coinvolgimento diretto nell'organizzazione di quest'ultimo, quale promotore e referente per tutte le attività riconnesse all'evento.
Sulla base di una puntuale rappresentazione dei correlativi risultati probatori la Corte di merito ha altresì posto in rilievo: a) che il danneggiato ha riferito di essere stato ferito da una persona del servizio d'ordine, che indossava il giubbotto con il marchio su indicato;
b) che l'organizzazione dell'evento comprendeva anche un servizio d'ordine, o comunque di sorveglianza e intervento, impersonato da TT MA e SS TO (con tale funzione presentati alla teste PI Patrizia, che li vide personalmente agire), ed operativo anche al di fuori della discoteca, che era il punto di maggiore assembramento e ritrovo;
c) che l'imputato, quale punto di riferimento nell'organizzazione sia del soggiorno che dei relativi intrattenimenti, comprese le serate in discoteca, era a conoscenza non solo delle circostanze relative all'organizzazione complessiva dell'evento, alle persone cui faceva riferimento ed ai particolari accordi intercorsi con il GN riguardo al servizio di controllo ed intervento predisposto per mantenere la corretta fruizione del locale, ma anche delle modalità di svolgimento dei fatti, per essersi immediatamente recato sul luogo, trovandosi al ristorante al piano superiore: informazioni, queste, che vertevano su circostanze a lui note, e la cui messa a disposizione degli organi investigativi avrebbe consentito di procedere ad ulteriori accertamenti in concomitanza con il fatto, ad interrogatori, confronti e ricognizioni delle persone coinvolte, con la possibilità di acquisire un quadro più preciso di notizie e riferimenti da coloro che vi avevano assistito.
Alla stregua delle su esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, uniformandosi all'insegnamento da questa Suprema Corte dettato, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di favoreggiamento personale, che è un reato di pericolo a forma libera, è sufficiente che sia stata posta in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, mentre non è necessario che la detta azione abbia realmente raggiunto l'effetto di ostacolare le investigazioni o intralciare le ricerche, e nessun rilievo assume l'ininfluenza concreta del comportamento dell'agente sull'esito delle indagini.
Ne consegue che il delitto è configurabile anche quando il soggetto esaminato dalla polizia neghi la conoscenza di fatti a lui noti, ne' il delitto può ritenersi escluso dall'eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente, dal momento che la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo (explurimis, v. Sez. 6^, n. 6235 del 10/02/2000, dep. 29/05/2000, Rv. 216228; Sez. 6^, n. 24161 del 24/10/2006, dep. 20/06/2007, Rv. 236688; Sez. 1^, n. 21956 del 14/04/2010, dep. 09/06/2010, Rv. 247405). In tal senso, invero, la Corte d'appello ha coerentemente posto in risalto il fatto che l'imputato, allorquando venne ascoltato dai Carabinieri, occultò una serie di circostanze idonee ad impedire l'identificazione dei soggetti in grado di riferire sull'organizzazione e di quelli coinvolti nel fatto, affermando: a) che non vi era alcuna organizzazione dell'evento; b) che egli non ne era l'organizzatore; c) che si era trattato di una lite tra due ragazzi stranieri;
d) che vi erano due "buttafuori" al servizio della discoteca, da lui non conosciuti, e che i giubbotti con il marchio sopra indicato erano portati da tantissime persone.
9. Assorbita deve altresì ritenersi la terza censura dal ricorrente formulata, in ragione dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato (v., supra, il par. 4), mentre è inammissibile il profilo di doglianza concernente la ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., trattandosi di questione non devoluta con l'appello, ed in relazione alla quale il giudice del gravame, non essendone investito, non doveva pronunciarsi. Nè, peraltro, si tratta di una violazione di legge rilevabile d'ufficio ex art. 606 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 609 c.p.p., perché il correlativo apprezzamento presuppone una valutazione di merito, come tale non consentita in questa Sede (Sez. 2^, n. 22362 del 19/04/2013, dep. 24/05/2013, Rv. 255940).
Ne discende che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.
Sotto altro, ma connesso profilo, deve comunque ribadirsi, in linea generale, il pacifico insegnamento al riguardo elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui l'operatività dell'esimente non può essere invocata dall'imputato per il semplice timore, prospettato anche solo in forma presunta o ipotetica, di essere coinvolto nella vicenda criminosa, occorrendo invece un effettivo pericolo di danno nella libertà o nell'onore, U cui concreto verificarsi può essere evitato solo con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali opera l'esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1, (Sez. 6^, n. 2806 del 20/11/2006, dep. 25/01/2007, Rv. 235723). Siffatta esimente, invero, implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dall'esigenza di tutela di quei beni, che va in concreto rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità, e non certo di semplice supposizione (Sez. 6^, n. 10271 del 15/11/2012, dep. 05/03/2013, Rv. 255716). Palesemente infondati, infine, devono ritenersi i motivi nuovi dal ricorrente prospettati (v., supra, il par. 3), per l'irrilevanza di quanto ivi dedotto ai fini del riscontro del denunciato vizio motivazionale, sol che si considerino le implicazioni della risalente, e pacifica, linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte, secondo cui non sussiste alcun rapporto di interferenza tra il delitto di falsa testimonianza e quello di favoreggiamento personale, stante la diversità dell'elemento oggettivo delle due fattispecie di reato (Sez. 1^, n. 6204 del 27/01/1986, dep. 26/06/1986, Rv. 173217). 10. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2014