Sentenza 15 luglio 2015
Massime • 2
La partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale, non è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett.a) e 179, comma primo, cod.proc.pen., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice. (Fattispecie in materia di composizione di un collegio del Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione).
In tema di esecuzione, l'inammissibilità della domanda che ha dato luogo alla instaurazione del relativo procedimento è rilevabile anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, operando per analogia, il generale principio contenuto nell'art. 591, comma 4, cod.proc.pen., che prevede la rilevabilità dell'inammissibilità delle impugnazioni in ogni stato e grado del processo in coerenza con i principi della ragionevole durata del processo e della efficienza processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato ritenendo la prevalenza della immediata dichiarazione della inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza ex art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., rispetto al rilievo della incompetenza del giudice "a quo", che aveva rigettato nel merito una istanza di rideterminazione della pena).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2015, n. 34141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34141 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 15/07/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 2158
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - N. 515/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IL IN N. IL 12/07/1980;
avverso l'ordinanza n. 100/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del 19/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. ROMANO Giulio sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata il 19 giugno 2014 e depositata il 20 giugno 2014 il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto gli incidenti proposti, con distinti atti del 2 aprile 2014 e del 10 aprile 2014, dal condannato ON LO NO, postulante, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la rideterminazione delle pene inflittegli: a) con sentenza del Tribunale ordinario di Napoli 15 gennaio 2003 (irrevocabile dal 15 marzo 2003), a titolo di continuazione interna, per la detenzione e la cessione di sostanza stupefacente di tipo hashish, commesso in Napoli il 27 marzo 1999; b) con sentenza della Corte di appello di Napoli 14 marzo 2005 (irrevocabile dal 16 giugno 2005) per la detenzione a fine di spaccio di marijuana, commessa in Somma Vesuviana il 23 gennaio 2004.
Il Collegio ha motivato che il trattamento sanzionatorio risulta adeguato e pienamente conforme alla disciplina della L. Jervolino - Vassalli oggi in vigore piuttosto che alla disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima.
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Gennaro Lettieri, mediante atto recante la data del 24 luglio 2014, e mediante successivo atto del 18 agosto 201, sviluppando, con entrambi, due motivi.
2.1 - Col primo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., deducendo che anche la determinazione dell'aumento a titolo di continuazione deve essere operata secondo i canoni normativi di commisurazione della sanzione;
che la pena doveva essere rideterminata attraverso un percorso meramente aritmetico consistente in un calcolo proporzionale in rapporto tra i minimi e i massimi di pena che individui la pena costituzionalmente corretta in relazione alla reviviscente cornice edittale;
che il trattamento sanzionatorio mantenuto fermo dal giudice della esecuzione era illegale.
2.2 - Col secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta adeguatezza delle sanzioni.
2.3 - Col terzo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 665 cod. proc. pen., eccependo la incompetenza del Tribunale di Teramo adito a favore della Corte di appello di Napoli, che ha deliberato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, tra quelle oggetto degli incidenti di esecuzione proposti.
2.4 - Col quarto motivo il difensore eccepisce la nullità della ordinanza impugnata sotto l'ulteriore profilo che il collegio deliberate risulta costituito con l'intervento di un giudice onorario del Tribunale.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 14 marzo 2015, ha obiettato: entrambe le sentenze, oggetto degli incidenti proposti dal condannato, sono passate in giudicato prima della entrata in vigore della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima colla sentenza n. 32 del 2014; la originaria istanza del condannato è inammissibile, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, in quanto manifestamente infondata;
la conseguente inammissibilità del ricorso è assorbente rispetto alla lamentata incompetenza funzionale del giudice a quo.
4. - Alla camera di consiglio del 14 luglio 2015, fissata per la trattazione del ricorso, in esito alla relazione della causa, la Corte ha riservato la decisione alla odierna seduta camerale. 5. - Devono essere in limine esaminate (a) la questione, sollevata dal Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, in ordine al rapporto di pregiudizialità logico - giuridica (nel senso dell'assorbimento ovvero - rectius - della preclusione) tra i punti della incompetenza funzionale del giudice a quo non contestata dal Requirente e della inammissibilità del ricorso sotto il diverso profilo della manifesta infondatezza delle originarie istanze del condannato e, soprattutto, (b) la questione ulteriore - presupposta dalla prima - della possibilità del rilievo ex officio, nella sede del presente scrutinio di legittimità, della inammissibilità delle richieste del condannato, fatte valere con gli incidenti di esecuzione proposti e decise colla ordinanza impugnata. Giova premettere quanto segue.
5.1 - L'eccezione di incompetenza del giudice peraltro adito dallo stesso ricorrente è certamente infondata sotto il profilo indicato dal difensore.
Risulta, anche alla stregua di quanto esposto dal difensore col ricorso del 18 agosto 2014, che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nei confronti del ON è costituito da sentenza del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Teramo del 25 maggio 2010 (confermata dalla locale Corte territoriale con sentenza del 12 ottobre 2011, irrevocabile dall'8 maggio 2013) di condanna alla pena della reclusione in anni quattro. Orbene, non ostante alcune pregresse, non recenti oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è ormai consolidata nella affermazione del principio di diritto - esattamente in termini - secondo il quale in tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere in relazione a un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sua sentenza (Sez. 1, n. 19466 del 5/05/2008, Rv. 240293, cui adde: Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Salah, Rv. 228253;
Sez. 1, n. 2081 del 12/12/2007 - dep. 2008, Dicorato, n. m.; Sez. 1, n. 2943 del 14/12/2007 - dep. 2008, Accetta, n. m.; Sez. 1, n. 19339 del 24/04/ 2008, Provenzano. n. m.; Sez. 1, n. 18568 del 16/04/2009, Di Stefano, n. m.; Sez. 1, n. 28888 del 16/06/2009, Mazzara, n. m.;
Sez. 1, n. 38444 del 20/10/2010, Patti, n. m.; Sez. 1, n. 22868 del 10/ 05/2011, Fazari, Rv. 250447; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011 - dep. 2012, Pasquale, Rv. 251684; Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011 - dep. 2012, Casorio, Rv. 251686; e Sez. 1, n. 17545 del 20/04/2012, Gasparrini, Rv. 252887).
Priva di giuridico pregio, risulta, pertanto la postulazione della competenza funzionale, quale giudice della esecuzione, della Corte di appello di Napoli.
5.3 - La incompetenza funzionale del giudice della esecuzione deve essere, tuttavia, rilevata di ufficio, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, sotto diverso profilo, a favore del giudice della udienza preliminare del Tribunale ordinario di Teramo, il quale ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Con indirizzo ormai consolidato - a dispetto di qualche difforme e remoto arresto, v. Sez. 2, n. 3947 del 28/09/1995, Salituro, Rv. 203121 - la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione è, ormai consolidata nel senso del riconoscimento della competenza funzionale, quale giudice della esecuzione, del giudice delle indagini preliminari o della udienza preliminare: il giudice dell'udienza preliminare è giudice fornito di piena giurisdizione penale, allorché emana sentenza di merito ..., in quanto conclude con la sua pronuncia la trattazione del processo, sicché è anche il giudice competente a conoscere, a norma dell'art. 665 cod. proc. pen., dell'esecuzione della sentenza stessa (Sez. 1, n. 5764 del
05/11/1996, Capriglione, Rv. 206179 cui adde Sez. 1, n. 3735 del 30/05/1996, Paoli, Rv. 205153; Sez. 1, n. 3740 del 30/05/1996, Puccini, Rv. 205154; e, da ultimo, Sez. 1, n. 22868 del 10/05/2011 - dep. 08/06/2011, Fazari, Rv. 250447: In caso di una pluralità di provvedimenti da eseguire, giudice dell'esecuzione competente è quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, pur se si tratti di giudice per l'udienza preliminare, a nulla rilevando che altri provvedimenti precedenti siano stati emessi dal Tribunale in composizione monocratica o collegiale). 5.4 - D'altro canto l'incidente proposto dal condannato risulta manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, per patente difetto delle condizioni di legge: la evocazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 non è alla evidenza pertinente nella specie in quanto le pene furono inflitte (colle sentenze del 15 gennaio 2003 e del 14 marzo 2005) nel vigore delle disposizioni penali vigenti prima della introduzione delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime e attualmente ripristinate per effetto della decisione del giudice delle leggi. 5.5 - Tanto premesso è indubitabile che, in linea di principio, la inammissibilità della domanda non assorba la questione della competenza del giudice, in quanto spetta al giudice competente - e non a quello incompetente - conoscere e dichiarare la inammissibilità (nella specie) degli incidenti di esecuzione proposti. Sicché la deliberazione sulla competenza riveste carattere preliminare.
Tale principio appare, tuttavia, suscettibile di temperamento, nella materia dei giudizi di impugnazione, nel caso del giudizio di legittimità e in ogni altra ipotesi in cui la incompetenza del giudice a quo non si ripercuote su quella funzionale del giudice della impugnazione: quando, cioè, costui sarebbe comunque competente a conoscere la impugnazione anche se fosse stata proposta avverso il provvedimento adottato dal giudice competente, in ipotesi adito. Epperò ferma la competenza di questa Corte suprema di cassazione a conoscere le impugnazioni avverso i provvedimenti di tutti i giudici della esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 6, soccorre la previsione dell'art. 591 c.p.p., comma 4, la quale recita:
L'inammissibilità, quando non è stata rilevata ... può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
È ben vero che la disposizione è dettata in materia di inammissibilità della impugnazione - piuttosto che dell'atto introduttivo del procedimento - e reca riferimento ai casi contemplati nel comma 1 del medesimo articolo.
La norma, tuttavia, appare espressione del principio generale dell'ordinamento giuridico della immanenza nel procedimento del potere del giudice di rilevare di ufficio la inammissibilità della domanda, fatto salvo il limite della preclusione endoprocedimentale. Questa Corte suprema di cassazione ha già avuto occasione di riconoscere il principio di parola e di fare applicazione analogica della ridetta disposizione dell'art. 591 cod. proc. pen. anche al di fuori dello stesso ambito del giudizio di impugnazione (Sez. 5, n. 5015 del 02/12/1994 - dep. 1995, Bartolomei, Rv. 200006: la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine, della quale era stata erroneamente investita dal giudice di merito, che aveva illegittimamente declinato la propria competenza). Per vero non è condivisibile il contrario assunto (espresso da altro arresto di legittimità) secondo il quale la possibilità di rilevare di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, la inammissibilità, sussiste nei soli casi espressamente previsti (come stabilisce, ad esempio, l'art. 591 in tema di impugnazioni), e non negli altri casi per i quali manchi tale espressa indicazione (Sez. 4, n. 2826 del 14/10/1998 - dep. 1999, Bosco, Rv. 212302 e Sez. 4, n. 28969 del 23/05/2002, Molinetti, Rv. 221823). La considerazione che mentre per le nullità di ordine generale vi è una norma (l'art. 179 cod. proc. pen.) che ne prevede la rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non può dirsi altrettanto per le inammissibilità; e invero, quest'ultimo istituto non ha nel codice di rito una disciplina univoca ed è pertanto soggetto alle regole dettate per ogni singola fattispecie (Sez. 4, Bosco) non sembra possa valere a conferire il carattere di norma eccezionale alla previsione del rilievo ufficioso, da parte del giudice ad quem, della inammissibilità occorsa nel precedente grado del procedimento, secondo la conclusione tratta nel succitato arresto, verosimilmente influenzato dall'embricata considerazione della (ritenuta) preclusione - nel particolare caso scrutinato - del rilievo della inammissibilità della domanda, eccepita dal ricorrente (soltanto) con successiva memoria. Nel caso in esame, invece, in ipotesi, in esito all'annullamento della ordinanza del giudice incompetente, al giudice competente della esecuzione, investito della cognizione dell'incidente, non sarebbe certamente preclusa la declaratoria della inammissibilità delle richieste del condannato. Sicché la preclusione, non operando nei confronti del nuovo giudice, neppure a fortiori dovrebbe potersi configurare in questa sede di legittimità.
Accreditano la applicazione in via analogica dell'art. 591 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 666 c.p.p., comma 2, in ordine al rilievo di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, della inammissibilità della richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge la considerazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo il quale - al di là della programmatica prospettiva della introduzione de lege ferenda di istituti acceleratori - costituisce indiscusso canone di indirizzo ermeneutico, nonché, soprattutto, la considerazione del principio ulteriore, che del primo rappresenta la indefettibile esplicazione, della efficienza processuale (Sez. U., n. 34655 del 28 giugno 2005, Donati).
Gli è che, una volta che sia rilevata dal competente giudice della impugnazione la inammissibilità della domanda che ha dato luogo alla instaurazione del procedimento, la alternativa del rilievo della incompetenza del giudice a quo (con annullamento del provvedimento per tale causa, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, in prima istanza, e con ulteriore corso del procedimento) deve reputarsi recessiva rispetto alla immediata dichiarazione della inammissibilità della domanda con annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato.
Per vero l'innesco, affatto inutiliter coeptum, di una ulteriore sequela procedimentale, con l'ineluttabile epilogo della (già rilevata) inammissibilità, contraddirebbe alla evidenza ogni elementare criterio di economia processuale e non troverebbe ancoraggio in alcun apprezzabile interesse, giuridicamente rilevante, negativamente, anzi, connotandosi alla stregua della direttiva della eliminazione di ogni atto o attività non essenziale, stabilita dalla Legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 1), e valevole, in esito alla emanazione del codice di procedura penale, quale principio ordinamentale.
Concorda, infine, sul piano sistematico, la considerazione della generale previsione di chiusura, contenuta nell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), la quale privilegia l'esito della immediata definizione del procedimento, mediante la pronuncia meramente rescindente dell'annullamento senza rinvio, espressamente rimettendo al giudice di legittimità l'apprezzamento della superfluità dell'ulteriore corso del procedimento.
5.6 - Orbene, la manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge delle originarie richieste di rideterminazione delle pene, avanzate dal condannato, comporta la inammissibilità, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, prima parte, degli incidenti di esecuzione proposti;
si propaga al ricorso per cassazione esperito avverso la ordinanza del giudice di merito e preclude il rilievo della sua incompetenza funzionale.
5.7 - Circa la propagazione della inammissibilità della richiesta del condannato al ricorso per cassazione successivamente proposto avverso il provvedimento del giudice della esecuzione è appena il caso di considerare quanto appresso.
L'effetto della propagazione, simmetrico a quello previsto dall'art. 185 c.p.p., comma 1, per le nullità, si correla alla comminatoria della inammissibilità della impugnazione stabilita dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).
La inammissibilità della domanda che ha determinato la instaurazione del procedimento - per essere il libello introduttivo difforme (per vizio formale o contenutistico) dal modello stabilito dalla legge e, pertanto, inidoneo a innescare la sequela procedimentale, sicché il giudice è abilitato a provvedere de plano - comporta che deve escludersi la legittimazione della parte a instare col rimedio della impugnazione davanti al giudice ad quem per far valere nullità occorse nel procedimento cui la istanza inammissibile ha dato luogo. L'ipotetica declaratoria della nullità sarebbe, infatti, inutiliter data non essendo il procedimento suscettibile di esito diverso dalla dichiarazione della inammissibilità della richiesta. 5.8 - L'epilogo decisorio preclude, analogamente, l'esame del quarto motivo di ricorso che, peraltro, appare destituito di giuridico pregio, alla stregua del principio di diritto, fissato in termini dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del tribunale non è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto non incide sulle condizioni di capacità del giudice (Sez. 3, n. 21772 del 16/02/2011, M., Rv. 250373, cui adde Sez. 1, n. 17449 del 02/04/2004 - dep. 2005, Sepede, Rv. 231569).
5.9 - Conseguono l'annullamento, senza rinvio, l'ordinanza impugnata, essendo inammissibili gli incidenti di esecuzione proposti dal condannato;
la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 14 luglio 2015, annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata, in quanto gli incidenti di esecuzione proposti dal condannato ON LO NO sono inammissibili.
Dichiara inammissibile il ricorso del ON che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2015