Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2015, n. 34141
CASS
Sentenza 15 luglio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale, non è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett.a) e 179, comma primo, cod.proc.pen., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice. (Fattispecie in materia di composizione di un collegio del Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione).

In tema di esecuzione, l'inammissibilità della domanda che ha dato luogo alla instaurazione del relativo procedimento è rilevabile anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, operando per analogia, il generale principio contenuto nell'art. 591, comma 4, cod.proc.pen., che prevede la rilevabilità dell'inammissibilità delle impugnazioni in ogni stato e grado del processo in coerenza con i principi della ragionevole durata del processo e della efficienza processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato ritenendo la prevalenza della immediata dichiarazione della inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza ex art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., rispetto al rilievo della incompetenza del giudice "a quo", che aveva rigettato nel merito una istanza di rideterminazione della pena).

Commentario1

  • 1Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2015, n. 34141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34141
Data del deposito : 15 luglio 2015

Testo completo