Articolo 268 del Codice civile
Articolo 255Articolo 258
Versione
19 aprile 1942
Art. 268.

(Provvedimenti in pendenza del giudizio).

Quando e' impugnato il riconoscimento, il giudice puo' dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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