Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
La disciplina di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen. è applicabile anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2010, n. 20810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20810 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/05/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1009
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1518/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL ER RC nato il [...] e LA EL nato l'[...];
avverso la sentenza 7 maggio 2009 della Corte di appello di Roma che ha parzialmente riformato la sentenza 17 marzo 2005 del Tribunale di Roma, per i reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 80 e 73;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MURA Antonio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di LA EL e per il rigetto del ricorso di EL ER RC, nonché il difensore di EL, avv. Minghelli che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
RC EL ER e EL LA ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha riformato parzialmente la sentenza 17 marzo 2005 del Tribunale di Roma per i reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 80 e 73 nei termini che verranno di seguito specificati.
1) la sentenza 7 maggio 2009 della Corte di appello di Roma impugnata.
La Corte di appello di Roma, decidendo sull'appello proposto contro la sentenza 17 marzo 2005 del Tribunale di Roma da LA EL, ER RC EL ed altri:
a) ha assolto tutti gli imputati, dal reato sub A) perché il fatto non sussiste;
b) ha determinato per ER RC EL, per il residuo reato sub B) applicate le attenuanti generiche equivalenti, la pena in otto anni di reclusione e 40.000 Euro di multa;
c) ha assolto il LA anche dai reati, ex B) e D) per il primo, per non avere commesso il fatto e per il secondo, perché il fatto non sussiste ed ha eliminato le relative pene;
ha dichiarato non doversi procedere, nei suoi confronti, in ordine al reato sub I) modificata l'imputazione, ex art. 468 c.p. in quella, ex art. 469 c.p., perché i reati sono estinti per prescrizione ed ha eliminato le relative pene;
ha determinato infine, per i residui reati sub E) e F), esclusa, per quest'ultimo, la contestata aggravante, la pena in sei anni di reclusione ed Euro 30.000 di multa.
2) I motivi di impugnazione e la decisione della Corte di Cassazione. 2.1) EL LA.
L'imputato è stato condannato, per i reati sub E) e F), esclusa, per quest'ultimo, la contestata aggravante, alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 30.000 di multa.
Con un unico motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo che l'affermazione di responsabilità sarebbe stata sostenuta da una giustificazione contraddittoria, viziata da petizioni di principio, avuto anche riguardo: a) agli esiti della perquisizione nell'abitazione del LA (assuntore abituale di cocaina) dopo l'uscita da essa del Gadaleda;
b) ai limiti della concreta percezione degli eventi da parte del m.llo Signori ed alla deposizione del cap. Lano;
c) alla non-corrispondenza tra stupefacente repertato al LA e denaro in possesso del Gadaleda considerato che la coca all'ingrosso nel 1999 era di 40 milioni al Kg ed il costo al dettaglio pari al doppio e 20 grammi di cocaina avevano il prezzo di L.
1.600 mila;
d) al luogo ove il LA venne fermato il quale doveva considerarsi "al centro della sua direzione di marcia".
Il motivo per come strutturato e sviluppato non supera il vaglio della ammissibilità.
Nella specie infatti va rilevato che ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova, posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, così integrando un unitario corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione delle critiche prospettate nei motivi di gravame.
Sono quindi destituite di fondamento le doglianze riguardanti la ricostruzione del fatto e la conseguente valutazione compiuta dai giudici di merito, mediante la prospettazione di vizi logici della motivazione.
La cotte distrettuale ha infatti affermato la certa attribuibilità degli illeciti all'imputato, valorizzando i consistenti elementi di prova esistenti, che sono stati verificati e pesati nel loro insieme con rigore e correttezza: da ciò è derivata una motivazione rispondente ai canoni stabiliti dall'art. 192 c.p.p., ed il procedimento probatorio, che ha fondato l'affermazione di responsabilità, resiste alle censure di merito, in parte inammissibili, formulate dal ricorrente il quale tende a proporre una non consentita lettura frazionata ed alternativa degli eventi. Nella specie infatti la decisione impugnata ha evidenziato, con ordine logico e condivisibili sequenze successive di risultato, f) tutti i passaggi nodali e le relative conclusioni in tema di colpevolezza, valorizzando a tal fine, in modo unitario, plurime fonti tutte convergenti e conformi alla imputazione risulta quindi ampiamente fondata.
All'inammissibilità del motivo segue per il LA la condanna alle spese del grado ed al pagamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
2.2 RC EL ER.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 190 bis c.p.p. e art. 525 c.p.p., comma 2, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, finalizzata al riesame degli ufficiali di Polizia giudiziaria, quali erano stati escussi in collegio avente diversa composizione e con la giustificazione - ritenuta erronea - che nei procedimenti per fatti ex art. 51 c.p.p., comma 3 bis l'esame dei testi, che abbiano già reso dichiarazioni nel corso del dibattimento, può essere nuovamente ammesso soltanto ove riguardi fatti circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze. Interpretazione questa criticata appunto dal ricorrente posto che nella specie non era ipotizzarle alcuna dispersione della prova e che il mancato consenso prestato dalle parti alla rinnovazione degli atti mediante la sola lettura imponeva tale invocata rinnovazione.
Il motivo non ha fondamento attesa la correttezza logico-giuridica dell'argomentare dei giudici di merito.
La disciplina di cui all'art. 190 bis c.p.p. (il quale prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un teste o di un soggetto indicato dall'art. 210 c.p.p. e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in altro procedimento, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice (Cass. Pen. Sez. 5, 31072/2001 Rv. 219635 Carta). Va inoltre aggiunto che questa Corte ha pure ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.190-bis c.p.p., comma 1, per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e
24 Cost., nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 c.p.p., che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddicono tra le parti, atteso che il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, e si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata e controesaminata dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate (Cass. Pen. Sez. 6, 26119/2003 Rv. 228301 Cottone). In conclusione: la disciplina dell'art. 190 bis c.p.p., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 c.p.p., che abbia già reso dichiarazioni "in dibattimento nel contraddittorio", è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice (Cass. Pen. Sez. 6, 6221/2006 Rv. 233087 Aglieri. Massime precedenti Conformi: N. 31072 del 2001 Rv. 219635, N. 26119 del 2003 Rv. 228300, N. 3406 del 2005 Rv. 231413. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2 del 1999 Rv. 212395). Va ancora precisato che il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni è condizionato, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, dall'apprezzamento discrezionale del giudice, pur quando l'esame sia richiesto dalle parti, circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, In relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi (Cass. Pen. 2, 25423/2007 v. 237147 Gravina Massime precedenti Vedi: N. 29826 del 2001 Rv. 219626, N. 26119 del 2003 Rv. 228300, N. 26119 del 2003 Rv. 228301, N. 6221 del 2006 Rv. 233087).
Il motivo quindi, a fronte dell'adeguata e corretta decisione dei giudici di merito, va rigettato.
Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che sarebbero state autorizzate mediante decreti, emessi anche in via d'urgenza nel corso delle indagini preliminari ed oggetto di specifica censura nell'atto di appello di uno dei codifensori del ER (avv. Naso), il quale si era riservato di illustrare nella discussione orale i decreti viziati e comunque indicati a pagina 24 e 25 dei motivi di appello.
Il motivo, pur fondato in fatto - nella parte in cui lamenta che la Corte di appello "non si è accorta delle doglianze specifiche che erano state invece espresse nei motivi sottoscritti dall'avv. Cavaliere, codifensore dell'imputato, alle pagine 24 e 25 - non può essere accolto.
Tuttavia, trattandosi eccezione di inutilizzabilità assoluta degli atti, la sua deduzione non soffre limiti temporali nel processo e la Corte, pur nella carenza di motivazione sul punto da parte della corte distrettuale, bene assume funzioni e ruolo di giudice di merito.
Infatti, ribadito il principio che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento le quali non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali, considerato che è onere della parte interessata rappresentarle adeguatamente (Sez. U, 39061/2009 Rv. 244328, De Iorio), va tuttavia precisato che, allorquando invece venga dedotto, mediante il ricorso per cassazione, un "error in procedendo" la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) - del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. 11, 42792/2001 Rv. 220092 Policastro).
In altre parole: nel momento in cui è chiamata a verificare l'inosservanza di una norma processuale, (nella specie la prospettata inutilizzabilità di intercettazioni di comunicazioni ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto e può, per risolvere la questione, pacificamente accedere all'esame diretto degli atti processuali (Cass. Pen. sez. 6, 44884/2009). Orbene, Tesarne degli atti, ritualmente acquisiti ed allegati all'impugnazione dell'avv. Cavaliere, consente di verificare la correttezza di tutti i provvedimenti, considerato che gli stessi fanno analitico e complessivo riferimento:
a) ad una complessa rete relazionale tra pluralità di persone, non tutte in allora identificate, riferibile a trasferimenti di consistenti quantità di sostanza stupefacente, attività per la quale già risultavano essere stati raccolti "fondi", anche all'effetto di disporre di una grossa imbarcazione, destinata al trasporto "via mare" della droga negoziata;
b) alla conseguente "assoluta indispensabilità, ai fini della prosecuzione delle indagini e per la individuazione della struttura associativa, nonché per l'identificazione degli eventuali correi";
c) all'ulteriore necessità di individuare tempestivamente le circostanze di tempo e di luogo dell'attività dinamica di movimentazione ed importazione della droga, a mezzo del natante, individuato (come luogo di esecuzione di parte dell'illecito) e per il quale è stata del pari richiesta e correttamente concessa l'intercettazione ambientale.
Il motivo quindi non merita accoglimento.
Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (kg. 1380 di hashish) essendo stato il ricorrente assolto dal delitto associativo proprio per l'assenza di significativi elementi identificativi circa i soggetti intercettati.
Con un quarto motivo che costituisce sviluppo del precedente si lamenta che il giudizio di colpevolezza sia stato ottenuto mediante la valorizzazione del tenore delle conversazioni telefoniche intercorse tra uno dei tre fratelli dell'imputato e la di lui compagna RI IN.
Tali due ultimi motivi sono inammissibili per le stesse ragioni, che qui si richiamano, dianzi proposte per il LA al 2.1). Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso del LA, che va condannato al pagamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Va rigettato il ricorso del ER, ed entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del LA, che condanna al pagamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del ER. Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010