Sentenza 18 marzo 2015
Massime • 2
In tema di falso documentale, riveste la qualità di pubblico ufficiale il dipendente dell'ufficio postale nell'esercizio di poteri certificativi, che si esplicano nel rilascio di documenti aventi efficacia probatoria, sui quali non incide la natura privatistica assunta dall'ente Poste Italiane. (Fattispecie in cui gli imputati avevano apposto la falsa sottoscrizione di un coerede sulla domanda di rimborso di un buono postale intestato ai propri genitori mentre il dipendente dell'ufficio postale certificava falsamente che tutti i coeredi avevano presentato la domanda di rimborso del predetto buono sottoscrivendo in sua presenza; la S.C. ha ritenuto integrato il concorso nel reato di falso ideologico aggravato dal carattere fidefacente dell'atto).
La formazione del fascicolo per il dibattimento in assenza del contraddittorio delle parti non comporta alcuna nullità, trattandosi di mera irregolarità sanabile con la proposizione delle relative questioni nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen., e, comunque, non preclude l'eventuale eccezione di inutilizzabilità di atti indebitamente inseriti nel fascicolo.
Commentario • 1
- 1. Bancoposta: l’impiegato è incaricato di pubblico servizioAccesso limitatoValentina Ruggiero · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 32406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32406 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO AO Antonio - Presidente - del 18/03/2015
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 1024
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI AO - Consigliere - N. 54888/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Li IG GA, nata a [...] il [...];
2. Li IG IG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 17/10/2013 della Corte d'Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per la parte civile l'avv. Vincenzo Mellia in sostituzione dell'avv. Maria Donata Licata, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato Li IG IG e, in sostituzione dell'avv. Carlo Paterniti, per l'imputata Li IG GA l'avv. Giuseppe Massimo Miano, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 07/07/2011, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di Li IG GA e Li IG IG per il reato di cui all'art. 479 c.p., commesso in Catania il 06/05/2002 concorrendo con un dipendente dell'ufficio postale di Catania Centro nella falsa attestazione dell'autenticità della sottoscrizione apposta dalla sorella Li IG AL, accanto a quelle degli imputati, sulla domanda di rimborso di un buono postale intestato ai genitori Li IG AO e NI TA, dei quali Li IG GA, Li IG IG e Li IG AL erano coeredi. La sentenza di primo grado era riformata con la declaratoria di estinzione per prescrizione degli ulteriori reati di falso materiale nell'apposizione della sottoscrizione apocrifa di Li IG AL sulla domanda di rimborso di cui sopra e sul retro del buono a titolo di quietanza, e con la conseguente rideterminazione della pena in anni uno di reclusione per ciascuno degli imputati, rimanendo confermata la condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati nell'ordine logico-giuridico delle questioni proposte.
1. Il ricorrente Li IG IG deduce violazione di legge sul rigetto della richiesta di restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare per la regolare formazione del fascicolo del dibattimento.
2. Il ricorrente Li IG IG deduce violazione di legge e mancanza di motivazione sul rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa correlazione fra accusa e sentenza, laddove la posizione di pubblico ufficiale intervenuto nella condotta di falso ideologico, originariamente contestata alla coimputata CA LA, era stata attribuita ad altro soggetto, tale UA IS, escussa quale testimone, così pregiudicando le possibilità di difesa degli imputati in ordine alla ravvisabilità in tale soggetto della potestà certificatrice necessaria ai fini dell'integrazione del reato.
3. Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge, vizio di motivazione ed omessa assunzione di prove decisive sulla sussistenza della condotta di falso ideologico;
la prova in merito sarebbe fondata unicamente sulle dichiarazioni della querelante Li IG AL, la cui attendibilità non veniva valutata, e sulle conclusioni di una consulenza grafoscopica di parte, interessata e non esaminata nelle sue argomentazioni;
non sarebbe stata acquisita la documentazione indicata dalla difesa su scritture di comparazione appartenenti alla querelante e simili alla sottoscrizione disconosciuta;
la ricorrente Li IG GA lamenta in particolare la mancata valutazione di elementi favorevoli agli imputati sulla disponibilità del documento di identità della querelante e l'infermità della stessa.
4. Il ricorrente Li IG IG deduce violazione di legge sulla qualificazione giuridica della condotta di falso ideologico;
la mancanza nell'atto contestato, allegato al ricorso, dell'attestazione dell'apposizione delle firme alla presenza del dipendente dell'ufficio postale, e la mancanza di potestà certificatrice di quest'ultimo, escluderebbero la configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p., piuttosto che di quello di cui all'art. 480 c.p., e comunque l'ipotesi del falso in atto fidefacente;
il reato di falso ideologico e quello di falso materiale, dichiarato prescritto e per il quale il ricorrente lamenta la mancata assoluzione nel merito, sarebbero poi fra loro incompatibili.
5. Violazione di legge sulla configurabilità del reato di falso ideologico è dedotta anche dalla ricorrente Li IG GA;
difetterebbe, nel fatto come ritenuto, un elemento essenziale costituito dall'identificazione del pubblico ufficiale redigente dell'atto; il buono postale non avrebbe poi natura di atto pubblico, costituendo un prodotto finanziario relativo ad attività di investimento e risparmio gestita da Poste Italiane s.p.a. in forma di impresa.
6. Il ricorrente Li IG IG deduce violazione di legge nella mancata assoluzione nel merito per il reato di falso materiale nella quietanza del rimborso del buono;
difetterebbe nell'atto, come da copia allegata al ricorso, la stessa autenticazione delle sottoscrizioni dei coeredi da parte di un pubblico ufficiale, ne' sarebbe possibile ritenere la stessa implicitamente effettuata.
7. Entrambi i ricorrenti deducono violazione di legge sulla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile di Li IG AL;
la stessa avrebbe ottenuto interamente in sede civile il risarcimento di un danno corrispondente a quello derivante dall'incasso del buono postale di cui all'imputazione, come da sentenza pronunciata in quella sede dalla Corte d'Appello di Catania e da documentazione comprovante il relativo pagamento, della quale il ricorrente Li IG IG lamenta la mancata acquisizione;
la ricorrente Li IG GA osserva altresì che l'oggetto della domanda della parte civile nel procedimento penale, riferito esclusivamente al risarcimento di un diritto leso, non sarebbe inerente all'interesse specificamente tutelato dalla norma incriminatrice del falso ideologico.
8. Il ricorrente Li IG IG deduce mancanza di motivazione sul diniego del beneficio della non menzione della condanna, a fronte della tenuità del fatto e dell'incensuratezza dell'imputato.
9. Il ricorrente Li IG IG deduce mancanza di motivazione sulla determinazione della provvisionale.
10. Il ricorrente Li IG IG deduce violazione di legge sulla liquidazione degli onorari per la parte civile, con riguardo sia al primo che al secondo grado, in importi superiori a quelli previsti dalla sopravvenuta disciplina normativa.
11. Il ricorrente Li IG IG ha depositato il 17/03/2015 memoria con la quale, oltre a ribadire i motivi di ricorso, si chiede di pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta precedentemente alla sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili, di revocare dette statuizioni, per essere la costituzione di parte civile intervenuta precedentemente alla contestazione dell'aggravante della natura fidefacente dell'atto, e di sollevare questione di legittimità costituzionale per indeterminatezza delle ipotesi contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti dal ricorrente Li IG IG sul rigetto della richiesta di restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare per la regolare formazione del fascicolo del dibattimento sono inammissibili.
Posto che, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, la formazione del fascicolo per il dibattimento in assenza del contraddittorio delle parti non integra nullità, ma una mera irregolarità sanabile con la proposizione delle relative questioni in sede dibattimentale, ai sensi dell'art. 491 c.p.p., e l'eventuale eccezione di inutilizzabilità di atti indebitamente inseriti nel fascicolo (Sez. 2^, n. 51740 del 03/12/2013, Mitidieri, Rv. 258113;
Sez. 5^, n. 19473 del 10/01/2007, Pronestì, Rv. 236633), il ricorso è generico laddove non deduce alcuna ragione per la quale nella specie tale sanatoria non fosse possibile.
2. I motivi dedotti dal ricorrente Li IG IG sul rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa correlazione fra accusa e sentenza sono infondati.
La sentenza impugnata era congruamente motivata sulle ragioni per le quali l'attribuzione ad altro soggetto della posizione di pubblico ufficiale coinvolto nel fatto, rispetto all'individuazione di tale soggetto nell'imputazione in CA LA, non integrava violazione della necessaria correlazione fra l'accusa e la condanna;
osservandosi che la circostanza non mutava gli elementi tipici del reato contestato, inalterati nella fattispecie ritenuta. Nè sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa con riguardo all'identificazione del pubblico ufficiale rispetto al quale doveva essere valutata la sussistenza della potestà certificatrice, non essendo modificata la posizione amministrativa del soggetto in quanto comunque dipendente dell'ufficio postale indicato nell'imputazione.
3. I motivi dedotti da entrambi i ricorrenti sulla sussistenza della condotta di falso ideologico sono infondati.
L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa Li IG AL, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, veniva valutata dalla Corte territoriale, che ne evidenziava la puntualità e la specificità. Altrettanto infondati sono i rilievi dei ricorrenti, per i quali il riscontro a dette dichiarazioni sarebbe stato individuato unicamente nella consulenza grafoscopica della parte civile, che escludeva l'autenticità delle sottoscrizioni apparentemente apposte sull'atto da Li IG AL e dalla dipendente CA. A parte il fatto che l'essere di parte non rende per ciò solo una consulenza interessata e non attendibile nelle sue conclusioni, il ricorso trascura gli ulteriori elementi di riscontro rilevati dai giudici di merito nell'assenza di Li IG AL da Catania nel periodo in cui i fatti venivano commessi, dall'assenza altresì dall'ufficio postale, il giorno dei fatti, della CA, e dalla considerazione logica dell'essere gli imputati gli unici interessati alla contraffazione di tali sottoscrizioni.
Tenuto conto di questo complesso di elementi, la mancata acquisizione di ulteriori scritture di comparazione, lamentata dai ricorrenti, attiene ad elementi privi di decisività. Mentre il ricorso di Li IG GA è per il resto generico nel riferimento a non meglio precisati elementi favorevoli alla difesa sull'infermità della persona offesa e sulla disponibilità del documento di identità della stessa da parte degli imputati;
aspetto, quest'ultimo, oggetto peraltro di esame nella sentenza impugnata, che richiamava quanto riferito da Li IG AL sull'aver lasciato il documento presso l'abitazione dei genitori, ove gli imputati erano nella condizione di impossessarsene.
4. I motivi dedotti dal ricorrente Li IG IG sulla qualificazione giuridica della condotta di falso ideologico sono infondati.
Anche successivamente alla trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico con L. 29 gennaio 1994, n. 71, ed alla successiva adozione per la stessa della forma della società per azioni, di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, il dipendente dell'ufficio postale ha mantenuto la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio di poteri certificativi, che si esplicano nel rilascio di documenti aventi efficacia probatoria, e sui quali non incide la natura privatistica assunta dall'ente Poste Italiane (Sez. 5^, n. 2757 del 09/11/2010, dep. 26/01/2011, Gaeta, Rv. 249250; Sez. 6^, n. 3897 del 09/12/2008, Cappiello, Rv. 242520). Questo indirizzo interpretativo non può ritenersi sovvertito dalla recente pronuncia citata dal Procuratore generale (Sez. 6^, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 10/03/2015, De Vito, Rv. 262746), per la quale il dipendente che svolga servizio di "bancoposta", da assimilarsi a quelli bancari, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale;
tale principio è stato invero affermato con riguardo alla diversa imputazione di peculato, contestata in una condotta di appropriazione di somme dei risparmiatori, e quindi ad un'attività ben diversa da quella certificativa ed invece inerente alla gestione del risparmio, sulla quale, a differenza della prima, la natura privatistica acquisita dal rapporto fra l'ente e gli utenti assume incidenza determinante. La mancanza, nell'atto contestato, di un'espressa attestazione sull'apposizione delle sottoscrizioni alla presenza del pubblico ufficiale non assume la rilevanza attribuitale dal ricorrente. Tale attestazione deve invero ritenersi implicita in un atto che, come meglio descritto nella sentenza di primo grado, certificava che tutti i tre coeredi di Li IG AO e NI TA avevano presentato la domanda di rimborso del buono postale intestato ai genitori, compilata e sottoscritta dal dipendente dell'ufficio postale, e nel quale la documentata identificazione dei sottoscrittori da parte del dipendente non poteva che presupporre l'apposizione delle firme in presenza del pubblico ufficiale. Correttamente veniva pertanto ravvisata nel caso in esame l'ipotesi del falso ideologico in atto pubblico;
ed altrettanto correttamente era ritenuta sussistente l'aggravante del carattere fidefacente dell'atto, in quanto documento emesso da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all'atto pubblica fede, quanto in particolare all'identità dei privati richiedenti il rimborso del buono, ed attestante quanto avvenuto in sua presenza, con riguardo alla sottoscrizione della richiesta da parte dei soggetti identificati (Sez. 1^, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959;
Sez. 1^, n. 37097 del 21/09/2011, Targhetti, Rv. 250832). Il ricorso è poi generico nella deduzione di incompatibilità fra i reati di falso ideologico e falso materiale, peraltro contestati con riguardo alle rispettive e distinte condotte di concorso nella falsa certificazione ad opera del pubblico ufficiale e di apposizione della sottoscrizioni apocrife di Li IG AL.
Quanto ai motivi proposti con la memoria depositata il 17/03/2015, gli stessi sono evidentemente tardivi;
la dedotta prescrizione del reato è peraltro insussistente, decorrendo il relativo termine, per effetto dell'aggravante di cui sopra, al 16/04/2015, mentre è assolutamente generica la questione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice per indeterminatezza della fattispecie, non meglio articolata.
5. I motivi dedotti dalla ricorrente Li IG GA sulla configurabilità del reato di falso ideologico sono infondati. La precisa identificazione del pubblico ufficiale che avrebbe materialmente redatto l'attestazione contestata non costituisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, elemento essenziale del reato, ove sia certa la provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale, nella specie indiscussa.
L'ulteriore questione posta dalla ricorrente in ordine alla natura privatistica che sarebbe stata acquisita dal buono postale non è invece pertinente. L'atto del quale si contesta la falsità non è infatti il buono, ma l'attestazione di autenticità della sottoscrizione della richiesta di rimborso dello stesso, che costituisce, come la quietanza di avvenuto rimborso, documento autonomo e distinto dal titolo di credito (Sez. 5^, n. 7707 del 12/06/1979, Di Mario, Rv. 142925).
6. I motivi dedotti dal ricorrente Li IG IG sulla mancata assoluzione per il reato di falso materiale nella quietanza di rimborso sono infondati.
La richiamata sentenza di primo grado motivava adeguatamente in ordine all'implicita attestazione di autenticità delle sottoscrizioni apparentemente apposte da tutti i coeredi sull'atto, nel momento in cui quest'ultimo recava la certificazione dell'esecuzione del rimborso in favore degli aventi diritto;
e sul punto il ricorrente si limita a mere valutazioni contrarie su tale significatività implicita, che non evidenziano vizi motivazionali rilevabili in questa sede nell'argomentazione dei giudici di merito.
7. I motivi dedotti da entrambi i ricorrenti sulla ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile di Li IG AL sono infondati.
La tesi difensiva, per la quale la parte civile avrebbe fruttuosamente agito in sede civile per il risarcimento di una danno corrispondente a quello derivante dall'incasso del buono postale di cui all'imputazione, veniva esaminata e coerentemente disattesa nella sentenza impugnata evidenziando il differente oggetto dell'azione civile rispetto a quella penale;
laddove in particolare la prima riguardava lo scioglimento della comunione ereditaria, mentre la parte civile agiva nel presente procedimento per ottenere il risarcimento del danno provocato dal rimborso del buono postale. Tanto rendeva irrilevante l'acquisizione della sentenza e dei documenti relativi alla causa civile, il cui oggetto veniva comunque valutato nei termini che precedono.
È altresì infondata l'ulteriore questione posta dalla ricorrente Li IG GA con riguardo all'inerenza del danno lamentato dalla parte civile all'oggetto giuridico del reato contestato. Quest'ultimo, pur aggredendo in via immediata il bene della fede pubblica, è altresì lesivo dell'interesse del soggetto sulla cui sfera giuridica l'atto sia in concreto destinato ad incidere, il quale è pertanto legittimato ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale per il risarcimento del danno subito (Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855; Sez. 5^, n. 7187 del 09/12/2008, dep. 2009, Cucciniello, Rv. 243154); e tale era indubbiamente la posizione di Li IG AL, nel momento in cui la falsa attestazione della sottoscrizione della stessa all'atto della richiesta di rimborso costituiva lo strumento che consentiva agli imputati di conseguire il relativo vantaggio in pregiudizio della stessa.
I motivi dedotti dal ricorrente Li IG IG con la memoria depositata il 17/03/2015 sono evidentemente tardivi, oltre che manifestamente irrilevanti nel riferimento all'irrilevante circostanza dell'anteriorità della costituzione di parte civile alla contestazione dell'aggravante della natura fidefacente dell'atto.
8. I motivi dedotti dal ricorrente Li IG IG sul diniego del beneficio della non menzione della condanna sono inammissibili. La censura di mancanza di motivazione sul punto è generica, avendo la Corte territoriale escluso la sussistenza dei presupposti per il beneficio in considerazione della rilevanza esterna delle condotte di falso, ritenendo implicitamente soccombenti i diversi elementi indicati dal ricorrente.
9. I motivi dedotti dal ricorrente Li IG IG sulla determinazione della provvisionale sono inammissibili. La relativa disposizione non è infatti impugnabile in questa sede, essendo per un verso insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere superata dalla definitiva liquidazione del danno in sede civile, e per altro oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; Sez. 6^, n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261536; Sez. 2^, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 5^, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348). 10. Sono infine inammissibili i motivi dedotti dal ricorrente Li IG IG sulla liquidazione degli onorari per la parte civile. La denuncia di carenza motivazionale sul punto è generica, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che individuava gli importi liquidati come coerenti con le tariffe professionali e adeguate all'attività istruttoria ed all'impegno difensivo. I ricorsi devono in conclusione essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che avuto riguardo alla dimensione dell'impegno processuale si liquidano in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali;
li condanna altresì in solido alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015