Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 32406
CASS
Sentenza 18 marzo 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di falso documentale, riveste la qualità di pubblico ufficiale il dipendente dell'ufficio postale nell'esercizio di poteri certificativi, che si esplicano nel rilascio di documenti aventi efficacia probatoria, sui quali non incide la natura privatistica assunta dall'ente Poste Italiane. (Fattispecie in cui gli imputati avevano apposto la falsa sottoscrizione di un coerede sulla domanda di rimborso di un buono postale intestato ai propri genitori mentre il dipendente dell'ufficio postale certificava falsamente che tutti i coeredi avevano presentato la domanda di rimborso del predetto buono sottoscrivendo in sua presenza; la S.C. ha ritenuto integrato il concorso nel reato di falso ideologico aggravato dal carattere fidefacente dell'atto).

La formazione del fascicolo per il dibattimento in assenza del contraddittorio delle parti non comporta alcuna nullità, trattandosi di mera irregolarità sanabile con la proposizione delle relative questioni nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen., e, comunque, non preclude l'eventuale eccezione di inutilizzabilità di atti indebitamente inseriti nel fascicolo.

Commentario1

  • 1Bancoposta: l’impiegato è incaricato di pubblico servizioAccesso limitato
    Valentina Ruggiero · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 32406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32406
Data del deposito : 18 marzo 2015

Testo completo