Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 2
Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia per inosservanza dei termini richiamati dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura, quale effetto automatico di detta inosservanza, può essere chiesta anche al giudice del procedimento principale a norma dell'art. 306 stesso codice, salvo che la relativa richiesta sia già stata respinta nel procedimento incidentale di impugnazione (riesame o ricorso per cassazione), dal momento che in quest'ultima eventualità si determina la preclusione endoprocessuale derivante dalla formazione del cosiddetto "giudicato cautelare". (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza dispositiva della custodia cautelare relativamente a due ricorrenti, per inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., ritenendo contestualmente inammissibili i ricorsi degli altri tre, che si erano già visti rigettare in precedenza ricorsi per cassazione avverso il medesimo provvedimento, senza che, frattanto la loro posizione si fosse modificata).
Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, peraltro, affermato che allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali). (V. Corte Cost. 3 febbraio 1994 n. 17 e Corte Cost., 3 aprile 1996 n. 99).
Commentari • 17
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di Andrea Apollonio La nuova regola del co. 4-ter dell'art. 495 c.p.p. soggiace sì al principio tempus regit actum, ma non può applicarsi ai procedimenti in corso perché risulta congelata la (nuova) norma che la integra e completa (l'art. 510, co. 2-bis). Per la stessa ragione, anche una volta sbloccato il diritto alla rinnovazione degli atti a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di videoregistrazione dell'esame testimoniale, questo potrà esercitarsi dalla parte che vi ha interesse solo rispetto alle prove dichiarative che saranno formate dopo il 1 novembre 2023. Soccorrono, a sostegno di questa tesi, molteplici argomentazioni di carattere sistematico e teleologico, oltreché una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/01/1999, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Reg. Gen.
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA n. 19817/98
Primo Presidente
1. Dott. Ferruccio SCORZELLI Componente
2. Dott. Francesco SACCHETTI "
3. Dott. Umberto PAPADIA " (Relatore)
4. Dott. Alfonso MALINCONICO "
5. Dott. Carlo DAPELO "
6. Dott. Vincenzo COLARUSSO "
7. Dott. Adalberto ALBAMONTE "
8. Dott. Giovanni CANZIO " (Estensore)
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) SS NI nato a [...] il [...];
2) AP ZZ nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 12.3.1998. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Umberto Papadia;
Udito il pubblico ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, e restituzione degli atti al giudice di primo grado;
Udito il difensore dell'imputato, avv. prof. Carlo Taormina, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 12.3.1998, confermava quella del Tribunale di Napoli in data 7.3.1997, con la quale NI SS e ZZ AP erano stati dichiarati colpevoli dei reati di usura ed estorsione e condannati alla pena di tre anni e cinque mesi di reclusione e lire 1.500.000 di multa ciascuno.
Nel corso del giudizio di primo grado, sebbene la difesa degli imputati si fosse opposta alla richiesta del pubblico ministero di dare lettura del verbale delle dichiarazioni rese dal teste AL FI in una precedente udienza dibattimentale, tenutasi innanzi a quel giudice in diversa composizione collegiale, il tribunale, senza rinnovare l'esame del teste, aveva disatteso l'eccezione della difesa e disposto la lettura del relativo verbale, utilizzando poi le dichiarazioni in esso documentate ai fini della decisione.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, il quale ha denunciato in primo luogo la violazione degli artt. 525.2 e 511 c.p.p., e inoltre manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge circa l'individuazione degli elementi costitutivi dei reati di usura e di estorsione.
Il ricorso, assegnato alla seconda Sezione penale di questa Corte, è stato rimesso da quest'ultima alle Sezioni Unite per la soluzione del contrasto interpretativo manifestatosi nella giurisprudenza delle Sezioni semplici in ordine alla questione seguente: "se la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese davanti a giudice diversamente composto sia sempre consentita - per essere i verbali entrati legittimamente a far parte degli atti del dibattimento - anche in mancanza del consenso delle parti e senza necessità di riesame della persona che ha reso le dichiarazioni, ovvero se soltanto l'impossibilità di ripetere l'esame o il consenso delle parti rendano utilizzabili le dichiarazioni di cui è data lettura".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le Sezioni Unite rilevano anzitutto che il principio di immutabilità del giudice ("alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento") posto dall'art. 525.2 c.p.p. a pena di nullità assoluta, impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dall'esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495), dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. c.p.p.
Nel caso in esame il dibattimento è stato rinnovato dal nuovo giudice secondo le modalità suindicate, come risulta dal verbale d'udienza del 7.3.1997 e dalla relativa trascrizione (fol. 287 ss. e fol. 304 ss. fascicolo del Tribunale).
Non ricorre pertanto la violazione dell'art. 525 c.p.p., denunciata dal ricorrente.
2. Il ricorrente ha anche addotto, peraltro, la violazione dell'art. 511 c.p.p., che disciplina le letture consentite nel corso dell'istruzione dibattimentale.
Occorre in proposito premettere che è ormai indiscussa - anche per effetto di talune pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 17 del 1994 e ordinanza n. 99 del 1996) - la legittimità dell'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito. Nelle pronunce ora dette si afferma infatti che i verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale "fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice" e che quella fase "pur soggetta a rinnovazione conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta": di talché "non è irragionevole, ne' lesivo dei principi di oralità e immediatezza che la medesima, attraverso lo strumento della lettura (successivamente alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale) entri nel contraddittorio delle parti e venga recuperata ai fini della decisione".
Tali enunciazioni devono però essere coordinate con il secondo comma dell'art. 511, il quale prescrive che " la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo". È intorno all'interpretazione di questa norma che si è manifestato il contrasto sopradetto. Con un primo indirizzo giurisprudenziale, questa Corte (Sez. I, 17.12.1991, Ciacci;
Sez. V, 19.3.1993, Politi;
Sez. I, 18.3.1994, Carnellutti;
Sez. I, 13.12.1994, Graziano;
Sez. III, 4.10.1994, Tini;
Sez. I, 8.8.1995, Capone;
Sez. I, 23.11.1995, Saccomando;
Sez. IV, 8.5.1996, Buscioni;
Sez. IV, 9.5.1996, Scialla;
sez. II, 8.7.1998, Fanuele) ha infatti statuito l'inammissibilità della lettura del verbale delle dichiarazioni rese davanti a un giudice diverso, non preceduta dal nuovo esame della persona che le ha rese, a meno che le parti vi consentano o l'esame non possa avere luogo. Un più recente orientamento interpretativo (Sez. III, 12.12.1996, Musina;
Sez. VI, 13.3.1997, Fanelli;
Sez. V, 17.12.1997, Pendinelli;
Sez. II, 19.6.1998, Terlati;
Sez. II, 1.7.1998, Silvestri) ha invece affermato che le suddette dichiarazioni, risultanti dagli atti del dibattimento, possono essere legittimamente utilizzate dal nuovo collegio mediante lettura, prescindendo dal consenso delle parti e senza procedere a nuova audizione del dichiarante. Le Sezioni Unite osservano che la norma in esame tende ad assegnare alla lettura una funzione integrativa dell'escussione della prova orale che sia stata ammessa su richiesta delle parti. Nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice può accadere che nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza. In tal caso si deve ritenere che, non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove, il giudice possa d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali. Tali dichiarazioni, in sostanza, sono trattate alla stessa stregua delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio.
L'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 511, "a meno che l'esame non abbia luogo", postula infatti che l'esame non si compia o per volontà delle parti, espressamente manifestata ovvero implicita nella mancata richiesta di riaudizione del dichiarante, o per sopravvenuta impossibilità della riaudizione. È invero da escludere (all'infuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 190 bis c.p.p.) che quando l'ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli articoli 190 e 495 c.p.p abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del dichiarante. Tale interpretazione - confortata, per desunzione a contrario, dalla speciale disciplina prevista in tema d'incompatibilità dei magistrati dall'art.
1.2 d.l. n. 553/1996 conv. in l. n. 652/1996 - è imposta dal carattere eccezionale delle norme che, deviando dai principi di oralità e immediatezza del processo, derogano al generale divieto di lettura (art. 514 c.p.p.) dei verbali delle dichiarazioni non raccolte dal giudice stesso che deve deliberare.
3. Nel caso in esame, una volta disposta la rinnovazione del dibattimento, l'ammissione del teste era stata richiesta dal pubblico ministero (anche se con la prospettazione che la prova potesse essere acquisita attraverso la lettura delle precedenti dichiarazioni). In presenza dell'opposizione della difesa degli imputati, illegittimamente il tribunale dispose che l'acquisizione avvenisse mediante la sola lettura, senza disporre l'esame del teste.
Per conseguenza, la prova fu acquisita in violazione degli articoli 511.2 e 514 c.p.p., e non era dunque, a norma dell'art. 526, utilizzabile ai fini della decisione.
La sentenza impugnata, che l'ha utilizzata, deve pertanto essere annullata (senza esame degli altri motivi, che restano assorbiti) con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli, che giudicherà sulla richiesta di ammissione a norma dell'art. 627.2 c.p.p., attenendosi al seguente principio:
"Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti".
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
Così deliberato in camera di consiglio il 15 gennaio 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 FEBBRAIO 1999.