Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
La trattazione congiunta del rito speciale con quello ordinario nei confronti degli imputati che non abbiano formulato la relativa istanza non é causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi. (Fattispecie relativa ad una ricusazione dei componenti il collegio chiamato a giudicare gli imputati di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, proposta dai difensori dopo che, nel corso del dibattimento di primo grado, uno dei coimputati aveva formulato richiesta di rito abbreviato a seguito delle contestazioni suppletive rivoltegli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2012, n. 16365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16365 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO VA - Presidente - del 27/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI VA - rel. Consigliere - N. 766
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 2305/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LD, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 1 dicembre 2011 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere VA Conti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. RIELLO Luigi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma rigettava la dichiarazione di ricusazione dei magistrati componenti il Collegio del Tribunale di Latina chiamati a giudicare più imputati accusati di associazione di stampo mafioso, presentata, tra gli altri, da RA LD, nei confronti del quale era in corso il giudizio dibattimentale.
2. La vicenda processuale che aveva dato origine alla ricusazione scaturiva dal fatto che nel corso del dibattimento, a seguito delle contestazioni suppletive a lui rivolte, uno dei coimputati aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato;
il Tribunale aveva accolto la richiesta e aveva acquisto il fascicolo integrale del Pubblico ministero.
I difensori dei coimputati, nei cui confronti il giudizio proseguiva con le forme dibattimentali ordinarie, avevano sollecitato l'astensione del Collegio e, al rigetto dell'istanza, l'avevano ricusato, sul presupposto che, procedendosi per reato a concorso necessario, l'acquisizione e la presa di cognizione degli atti del fascicolo del Pubblico ministero, ai fini dell'affermazione di responsabilità del coimputato per il quale il giudizio doveva concludersi con rito abbreviato, determinava una situazione d'incompatibilità a conoscere altresì le posizioni degli imputati per le quali il dibattimento continuava a svolgersi secondo le forme ordinarie.
A ragione del rigetto della ricusazione, la Corte di appello osservava:
che il dibattimento era in realtà giunto alla fase della discussione e il Tribunale avrebbe dovuto, perciò, pronunziare simultaneamente sentenza sia nei confronti dell'imputato ammesso al giudizio abbreviato sia nei confronti degli altri;
che era oramai consolidato il principio che la trattazione e decisione cumulativa di posizioni da giudicare con rito abbreviato e con rito ordinario non è causa di abnormità ne' di nullità e neppure determina incompatibilità alcuna, spettando invece al giudice selezionare il materiale probatorio utilizzabile per ciascuno;
che la sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 2009, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere ed essere ammesso al giudizio abbreviato a seguito di contestazione di reato concorrente, aveva accresciuto le possibilità di trattazione simultanea;
che per giurisprudenza altrettanto consolidata non integrava situazione pregiudicante la mera conoscenza degli atti se a essa non era conseguita una precedente decisione di merito sulla medesima regiudicanda;
che non era pertinente il richiamo fatto dalla difesa (del coimputato RA) alla sentenza delle Sezioni Unite n. 44711 del 27/10/2004, che si riferiva all'ipotesi affatto diversa di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a seguito dell'esame degli atti del Pubblico ministero e di incompatibilità discendente a giudicare con il rito ordinario la posizione di quel medesimo imputato;
che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. appariva manifestamente infondata vuoi perché neppure era indicata la parte di detto articolo che si sarebbe dovuta ritenere in contrasto con i parametri costituzionali, non essendo sufficiente la generica evocazione dei principi di terzietà e imparzialità, vuoi perché nessun elemento era stato indicato da cui desumere che il Tribunale avesse manifestato in alcun modo, indebitamente, il proprio convincimento sui fatti imputati.
3. Ricorre l'imputato LD RA, a mezzo del difensore avvocato Angela Porcelli, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata. Denunzia violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. e degli artt. 3, 76, 77, 25, 101 e 111 Cost.. Premessa la vicenda processuale (evidenziando in particolare che si procedeva per il reato di associazione di stampo mafioso e per altri delitti in tesi commessi in concorso dagli imputati, che il Tribunale aveva illegittimamente acquisito il fascicolo del Pubblico ministero nel processo cumulativo e respinto le richieste di astensione, che il Pubblico ministero aveva nella sua requisitoria conclusiva fatto riferimento ad atti probatori non assunti in dibattimento), lamenta:
che il Tribunale aveva valutato nel merito emergenze delle quali non poteva avere cognizione, in contrasto con i principi affermati da Corte cost. con le sentenze nn. 371 del 1996, 455 del 1994, 400 del 2008 e dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 44711 del 2004;
che nella sentenza n. 333 del 2009 la Corte costituzionale aveva esaminato una situazione affatto diversa da quelle in esame, perché l'ipotesi del giudizio a quo si riferiva a processo nei confronti di due imputati che avevano chiesto entrambi il giudizio abbreviato;
che non si erano considerati, invece, i principi enunciati da Corte, cost., sent. n. 496 del 1990, da cui si sarebbe dovuto desumere che per il profilarsi di una situazione di incompatibilità non è necessaria la pronunzia di una sentenza o di un provvedimento di merito, essendo sufficiente la conoscenza di atti ai quali il giudice non avrebbe potuto avere accesso;
che nel caso in esame la situazione era aggravata dall'essere stata a tutti gli imputati contestata un'unica ipotesi associativa e che evidentemente il Tribunale non avrebbe potuto affrancarsi dal valutare implicitamente anche il materiale contenuto nel fascicolo del Pubblico ministero.
Eccepisce, in subordine, l'illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 76, 77, 25, 101 e 111 Cost., dell'art. 34 c.p.p., commi 2 e 2-bis, nella parte in cui "non prevede che il giudice del dibattimento nel procedere alla celebrazione del rito ordinario non possa acquisire il fascicolo del p.m. allo scopo di procedere contestualmente al dibattimento e al rito abbreviato chiesto da un imputato ex art. 517 cod. proc. pen.", contestualmente censurando le ragioni poste dall'ordinanza impugnata a sostegno della dichiarazione di manifesta infondatezza della analoga eccezione sollevata nel giudizio di merito, in base ai rilievi che:
le disposizioni dell'art. 34 c.p.p., commi 2 e 2-bis non richiamano l'emissione di un provvedimento di merito ma si rifanno ai principi di imparzialità e terzietà, compromessi dalla conoscenza degli atti d'indagine;
l'acquisizione degli atti d'indagine è nel caso in esame finalizzata ad un giudizio di merito, in relazione al quale vale il principio del libero convincimento, in relazione ad ipotesi di reato a concorso necessario;
nella situazione considerata sarebbe elusa la regola della formazione della prova in contraddittorio;
la tutela del diritto dell'imputato richiedente il giudizio abbreviato non può comportare lesione dei diritti di coloro che hanno privilegiato il giudizio dibattimentale ordinario.
4. Successivamente ai deposito delle requisitorie scritte del Procuratore generale, il medesimo avvocato Angela Porcelli, in una con l'altro difensore avvocato Giuseppe Gianzi, hanno depositato in data 12 marzo 2012 memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato, per le ineccepibili considerazioni, in fatto e in diritto, svolte dal Procuratore generale requirente, con riferimento all'analogo ricorso proposto dal coimputato CA VA IP - versante in situazione processuale identica a quella del presente ricorrente RA LD - nel proc. R.G. n. 7244/12, deciso dalla Corte all'esito di questa stessa udienza camerale, alla quale sono stati portati entrambi i ricorsi a seguito di sollecitazione della difesa finalizzata a una opportuna contestuale decisione;
considerazioni che si riportano qui di seguito e sono fatte integralmente proprie dal Collegio, nulla essendo da aggiungere o da precisare.
2. "Com'è noto, la questione del contemporaneo svolgimento di due riti nell'ambito di un unico processo (in cui, cioè, alcuni imputati vengono giudicati con il rito ordinario assieme ad altri stati giudicati con rito abbreviato) si è storicamente posto a seguito della disciplina transitoria dettata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art.
4-ter introdotto dalla Legge di conversione 5 giugno 2000, n.
144, che ha reso applicabile il rito abbreviato anche nei processi di appello a beneficio degli imputati che, secondo la normativa previgente, non avevano potuto formulare la relativa istanza. Precisamente, il citato art.
4-ter stabiliva che nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di efficacia della legge di conversione e nei quali, prima della data di entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 144 del 2000, avrebbe potuto chiedere che il processo, ai fini di cui all'art. 442 c.p.p., comma 2, fosse immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2. Il rito previsto dall'art.
4-ter risultava essere un giudizio abbreviato particolare (diverso, cioè, dal "tipo" normativo in senso stretto, perché ammesso in via transitoria nel corso del dibattimento anche d'appello in presenza di alcuni presupposti di natura oggettiva e temporale, quali la tipologia del reato contestato - delitto per il quale la legge prevedeva la pena dell'ergastolo, pendenza del processo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 82 del 2000, inutile decorso del termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato prima della entrata in vigore della L. n. 479 del 1999 ecc., ma pur sempre, strutturalmente, un abbreviato, come tale "costretto" a coesistere con un rito ordinario. Volendo tracciare scampoli di "storia giurisprudenziale", si ricorderà come, in quella contingenza, furono alcune iniziali pronunce della SE SE della Corte a ritenere l'incompatibilità dei due riti: le sentenze 25 ottobre 2001, n. 45586, Parrella, Rv. 220327 e 15 aprile 2002, n. 21591, Sparando, Rv. 222234 ritennero infatti la sussistenza di un'abnormità di tale trattazione congiunta. Gli argomenti delle predette pronunce richiamano le odierne argomentazioni del ricorrente: la struttura ontologicamente diversa del rito ordinario e del rito abbreviato - secondo tali pronunce - sarebbero tali da non consentire il processo cumulativo nei confronti di più coimputati con l'abbinamento dei riti stessi, e ciò anche in ragione della considerazione che il giudice può essere influenzato nelle diverse decisioni assunte con un'unica sentenza da prove acquisite (anche se in concreto non utilizzate nell'una o nell'altra decisione a seconda del rito) in un contesto unitario. In breve, secondo tale originaria giurisprudenza, risultava pregiudicata la stessa terzietà del giudice, come oggi sostiene il ricorrente IP. Ma tale primo approccio giurisprudenziale fu pressoché abbandonato quasi immediatamente, sostituito da quello - divenuto assolutamente maggioritario - che predicava la piena compatibilità della trattazione congiunta di riti diversi (cfr., tra le molte, Sez. 5, 10 aprile 2002, Condelio e altri;
Sez. 1, 13 febbraio 2003, Ferrentino e altri;
Sez. 1, 3 marzo 2003, P.M. in proc. Acri;
Sez. 5, 12 novembre 2003, P.M. in proc. Arena e altri;
Sez. 1, 26 febbraio 2004, Alampi e altro, Rv 228643;
Sez. 1, 5 maggio 2004, Biondino e altri, Rv 228989; Sez. 1, 24 gennaio 2005, Bagarella e altri;
Sez. 1, 18 febbraio 2005, n. 18760, Di Gregorio, Rv. 231570), tesi cui fini per "convertirsi" anche la stessa SE SE (v. sent., 20 aprile 2005, n. 6221, Aglieri ed altri, Rv. 233081).
Ora, tale tesi giurisprudenziale merita condivisione non solo e non tanto perché, oggi, assolutamente tetragona, quanto per la intrinseca persuasivita dei suoi argomenti. Innanzitutto quello che tale coesistenza fu non già frutto di un "infortunio" legislativo, ma esito di una precisa scelta del legislatore storico, il quale, pertanto, manifestò una precisa opzione di compatibilità dei due diversi riti in contemporanea celebrazione. Di ciò è prova proprio quella disciplina, caratterizzata dall'esclusione della procedura camerale, dalla possibilità di utilizzare per la decisione non solo gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. ma anche le prove assunte precedentemente in dibattimento e dall'assenza di ogni soluzione di continuità nell'attività dell'organo giudicante. Non solo non esiste una specifica disposizione legislativa che vieti la praticabilità della celebrazione contemporanea, ma la stessa disciplina autorizza a ritenere il contrario: e cioè che il legislatore l'abbia contemplata e ritenuta ben possibile: all'unica condizione, evidentemente, che sia rispettata la netta differenziazione delle regole di acquisizione probatoria e di valutazione degli elementi acquisiti, che sono previste dai diversi riti.
Questa dominante giurisprudenza ha poi sottolineato come il contemporaneo svolgimento dei due riti non può neppure considerarsi causa di pregiudizio per il giudice. Non ricorre un'ipotesi di incompatibilità del giudice, in quanto tale situazione presuppone l'esercizio di funzioni giudicanti, in ordine al medesimo processo, in una fase o grado precedente e non nel medesimo grado di giudizio, ma non ricorre neppure un'ipotesi astrattamente pregiudicante dell'imparzialità del giudice, come si evidenzia attraverso il richiamo della giurisprudenza della Corte Costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 131 del 1966, con riferimento anche alle sentenze n. 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992 e 502 del 1991, che ha escluso che il contestuale svolgimento dei due giudizi possa essere causa di pregiudizio per il giudice, soggiungendo che è del tutto normale che in uno stesso processo un atto risulti utilizzabile a carico di alcuni soltanto degli imputati. D'altra parte, che non si tratti di un'anomalia estranea al sistema, è comprovato dalla possibile frequenza di ipotesi in cui il giudice dibattimentale conosca integralmente gli atti di indagine a carico di taluno soltanto degli imputati. Ad esempio, la disposizione di cui all'art.493 c.p.p., comma 3, ammette la possibilità che, in processi con pluralità di imputati alcuni concordino l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, rendendoli così noti al giudice benché non utilizzabili nei confronti degli altri che non hanno fatto questa scelta, di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. Ciò è apparso normale al legislatore e non tradisce affatto la natura accusatoria del rito: il mito di un giudice "vergine nella conoscenza" nella funzione dibattimentale è, nell'accusatorio misto che governa il processo italiano, appunto niente più che un mito, atteso che l'impermeabilità originaria rispetto alla fase dell'indagine non si è mai praticamente attuata. Dall'insieme delle considerazioni che precedono, può quindi trarsi il principio secondo cui dalla coesistenza dinnanzi al medesimo giudice di forme di rito diverse non soltanto non consegue alcuna nullità (e, meno che mai, alcuna abnormità della pronuncia) della decisione, ma neppure origina alcuna incompatibilità per il giudice suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione. Il sistema - con le richiamate pronunce della Corte costituzionale - ha già superato inoltre il vaglio della compatibilità a Costituzione: nessun nuovo grano può o deve aggiungersi al rosario delle incompatibilità dell'art. 34 cod. proc. pen., poiché nessuna situazione pregiudicante a monte si profila sussistente per il giudice. La sua imparzialità e terzietà sono garantite - e non solo formalmente, come si opina in ricorso - dalle regole di esclusione e di inutilizzabilità probatoria che presiedono allo svolgimento legale di ogni funzione di giudizio".
3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2012