Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2012, n. 16365
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Sentenza 27 aprile 2012

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La trattazione congiunta del rito speciale con quello ordinario nei confronti degli imputati che non abbiano formulato la relativa istanza non é causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi. (Fattispecie relativa ad una ricusazione dei componenti il collegio chiamato a giudicare gli imputati di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, proposta dai difensori dopo che, nel corso del dibattimento di primo grado, uno dei coimputati aveva formulato richiesta di rito abbreviato a seguito delle contestazioni suppletive rivoltegli).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2012, n. 16365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16365
    Data del deposito : 27 aprile 2012

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