Sentenza 27 maggio 2016
Massime • 2
L'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari.
L'avvertimento, a pena di nullità, della facoltà di chiedere riti alternativi non è dovuto, in relazione all'avviso di fissazione della udienza preliminare, poiché la previsione di tale avvertimento, a garanzia del diritto alla difesa, è imposta solo quando il termine di decadenza per tale richiesta cade prima e al di fuori di una fase processuale nella quale l'imputato sia assistito dal difensore. (V. Corte cost. ord. n. 309 del 2005).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2016, n. 47999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47999 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2016 |
Testo completo
47 9 9 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 27/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1684/2016 NO PALLA - Presidente - REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.52276/2015 - Rel. Consigliere - ROSA PEZZULLO PAOLO MICHELI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RT NO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/01/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA NO PINELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Dott. Mario Maria FA Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Massimo Brazzi anche in sostituzione dell'avv. Alessandro Ricci che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30.1.2015 la Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 4.12.2012 con la quale IO CO socio accomandatario della società "IO di LE RO s.a.s."- e De IS FA, amministratore di fatto della predetta società (già "IO di IO ME s.a.s.") dichiarata fallita in data 1.6.2005 erano stati condannati, il primo, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed il secondo alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, per i reati di cui al capo A) di bancarotta fraudolenta documentale (per aver sottratto le scritture contabili della società) e per distrazione, oltre che dell'intera azienda (comprendente rimanenze di magazzino per € 573.693,00 ed altre poste attive), che facevano acquistare a tale LE RO in realtà deceduto in data anteriore all'acquisto di rilevanti importi ricevuti dalle banche per svariate migliaia di euro (oltre € 800.000,00 per il 2003, oltre € 100.000,00 per il 2002 ecc.), nonché per il reato di cui al capo B), di falso ideologico per induzione, per avere, al fine di commettere il reato di bancarotta di cui al capo A), indotto in errore il notaio rogante NA Paolo sull'identità dell'acquirente dell'azienda, tramite la presentazione di una carta di identità falsificata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore, il De IS affidato a quattro motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ex art. 606, primo comma, lett. c), c.p.p., con riferimento al difetto di costituzione del giudice in violazione dell'art. 106 cost, art. 43 bis ord. giud. e art. 61.3 circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011; in particolare, la Corte d'Appello di Firenze, rigettava il primo motivo di appello relativo alla nullità o inesistenza della sentenza del Tribunale di Siena in quanto nel collegio giudicante era presente il G.O.T. Dott.ssa Cristina Cavaciocchi, peraltro estensore della sentenza di primo grado, argomentando nel senso che la partecipazione di un giudice onorario nella composizione del Tribunale collegiale non comporta la nullità della sentenza in forza del combinato disposto di cui agli artt. 178, e. 1, lett. a) e 179, c. 1, c.p.p.; tuttavia, tale valutazione non appare condivisibile, atteso che il G. O. T. è subentrato al giudice originariamente designato per incompatibilità dello stesso e non per 1 P impedimento contingente e, comunque, non ha svolto il "mero" ruolo di giudice a latere, bensì di giudice estensore della sentenza, circostanza del tutto anomala visto che il G. O.T. applicato eccezionalmente al collegio si è trovato a rivestire appunto la qualità di estensore in ordine ad un'ipotesi di reato che non può autonomamente giudicare;
-con il secondo motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ex art. 606, primo comma, lett. c), c.p.p., con riferimento all' omessa indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare della facoltà per l'imputato di chiedere i riti alternativi;
in particolare, la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, rigettava anche la seconda questione di carattere processuale sollevata con i motivi di appello, relativa alla nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per omessa indicazione della facoltà per l'imputato di richiedere i riti alternativi, in quanto l'osservanza del principio dell'informazione indefettibilmente corretta e completa circa i riti alternativi in udienza preliminare viene garantita dalla presenza obbligatoria del difensore;
tale interpretazione che trova conferma nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 309/2006, tuttavia, non tiene conto dell'istituto della contumacia (ora dell'assenza), che consentendo all' imputato di non partecipare per l'intero processo, rende obbligatoria la presenza del difensore in udienza, circostanza del tutto insufficiente a garantire l'informativa de qua all'interessato; peraltro, il colloquio informativo in udienza tra difensore d'ufficio ed assistito non avviene quasi mai e, comunque, un decreto di fissazione dell'udienza preliminare, che si limiti ad avvisare l'imputato che in luogo dell'udienza preliminare potrà richiedere esclusivamente giudizio immediato, ha una carica potenzialmente disinformativa e decettiva in quanto l'interessato potrebbe, a buon diritto, ipotizzare di non avere la facoltà di richiedere altri riti alternativi (giudizio abbreviato e patteggiamento); la dedotta nullità non è stata sanata ed è stata eccepita tempestivamente nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, in quanto la difesa dell'imputato reiterava l'eccezione, nel termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p.; -con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento alle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale;
in particolare, l'archiviazione del procedimento nei confronti del notaio che stipulò l'atto di cessione dell'azienda, dr. NA, depone a favore dell'assoluta buona fede del De IS, amministratore di fatto della società fallita;
infatti, o il notaio era complice di tale attività distrattiva e, quindi, correttamente era stato iscritto nel registro degli indagati, oppure, in caso di archiviazione del procedimento nei suoi confronti, risulta plausibile sostenere la buona fede dell'imputato; la stessa Corte d'Appello motiva, poi, il 2 reato di bancarotta fraudolenta in base all'ammissione dello stesso imputato di ricorso al credito bancario tramite le cd. RI.BA, a fronte di rapporti commerciali inesistenti e fatture false, ma tale attività isolatamente considerata, non integra gli estremi del reato di bancarotta, bensì di ricorso abusivo al credito ex art. 218 R.D. n. 267/1942; il ragionamento sviluppato dalla Corte d'appello evidenzia, piuttosto, la fondatezza della tesi della difesa, in quanto il sedicente LE non era un effettivo compratore, ma un "truffatore", il quale ha raggirato il De IS, allettato dalla possibilità di entrare nella disponibilità di una consistente massa di pellame;
invero, elemento decisivo, per stabilire se effettivamente il De IS fosse in buona fede al momento della cessione delle quote societarie è lo stabilire con certezza chi inviò al Notaio, tramite fax, il documento del LE prima della stipula del rogito, laddove la Corte territoriale riferisce in sentenza che il De IS contattò il Notaio dott. NA e che il medesimo inviò a mezzo fax il documento di identità proprio, nonché quello del IO e del LE;
la premessa secondo cui chi contatta il Notaio è anche colui che trasmette i documenti di tutti i comparenti innanzi al P.U. non risulta ancorata ad alcun obbligo di legge in tal senso, né risulta un fatto notorio quanto rappresentato dalla Corte fiorentina, sicchè nulla esclude che ognuno dei comparenti abbia trasmesso autonomamente i propri documenti al Notaio in vista del rogito;
l'assenza di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, su chi abbia materialmente trasmesso via fax il documento di identità del sedicente LE al Notaio NA, risulta decisiva per dimostrare la buona fede dell'imputato nell'operazione di cessione delle quote societarie;
inoltre, la circostanza secondo la quale il ricorrente non avrebbe fornito elementi utili al rintraccio del LE risulta smentita dal fatto che la lettera di diffida al pagamento delle quote sociali è stata indirizzata al sedicente LE RO, residente in [...], Via Jannozzi n. 27 ed il fatto che la raccomandata fu restituita al mittente con la dicitura "inesistenza del destinatario" avvalora la tesi che il LE forni un recapito falso per celare il suo intento truffaldino;
-con il quarto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento al reato di cui al capo b), alla inidoneità della condotta dell'autore mediato di induzione in errore del notaio dott. NA;
la " Corte territoriale non ha dato risposta alla deduzione svolta con l'atto di appello circa l'inidoneità della condotta dell'autore mediato, De IS FA, nell'induzione in errore del notaio NA, atteso che l'articolo 49 della legge notarile, come modificato dalla legge 333/76, prevede che il notaio deve essere certo della identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento e, in caso contrario, può avvalersi di due fidefacienti;
è evidente, 3 不 infatti, che in ragione del mutare dei rapporti sociali e commerciali si è passati dalla attestazione di un fatto la conoscenza della identità ad un giudizio e, cioè, la certezza di detta identità, alla ulteriore ed ultima precisazione di cui alla modifica del 1976, secondo cui detto giudizio, lungi dall'essere il risultato di elementi già in precedenza acquisiti, ben può formarsi sulla scorta di quelli constatabili in occasione della attestazione stessa;
in mancanza di indicazioni delle modalità alle quali deve conformarsi un notaio diligente- atteso che nella legge non vi è alcuna indicazione del procedimento da seguirsi- deve ritenersi acquisito che la certezza dell'identità del sottoscrittore non può desumersi dall'unico riscontro del documento di riconoscimento, sicché può affermarsi che corrisponde ad un comportamento colposo l'autentica di una sottoscrizione sulla scorta di tale unico elemento;
il detto comportamento implica di per sé violazione dell'articolo 49 cit. che, lungi dal considerare sufficiente il più immediato dei procedimenti identificatori, richiede al notaio l'esplicazione di una attività più articolata;
peraltro, anche volendo ritenere che la necessità di un ulteriore riscontro non possa desumersi direttamente dal tenore della norma citata, il comportamento del notaio resterebbe comunque censurabile sotto il profilo della negligenza per essersi limitato, nonostante la propria qualifica e la consapevolezza della idoneità della autentica ad attribuire pubblica fede all'atto, ad una attività alquanto elementare ed alla portata di qualsiasi soggetto - ed anche sotto il profilo della imprudenza, essendo fatto tutt'altro che imprevedibile la falsificazione di documenti;
di conseguenza, il NA, identificando il soggetto risultato inesistente sulla scorta della sola documentazione versata in atti, non ha fedelmente adempiuto agli obblighi sul medesimo gravante non accontentandosi più la legge di una "identificazione" della parte, consistente nella richiesta del un documento di identità, ma richiedendo che il notaio certifichi di aver raggiunto in proposito una propria personale "certezza"; in proposito la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'idoneità dell'azione dell'autore "mediato", va valutata in rapporto alle qualità e alle capacità dell'autore "immediato", con la conseguenza che se il destinatario dell'inganno sia persona professionalmente qualificata e funzionalmente destinata a verificare la legittimità dell'atto, le false prospettazioni dell'autore "mediato" non potrebbero valere ad alterare la realtà. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato ripropone in questa sede il tema della nullità della sentenza di primo grado- e conseguentemente di quella impugnata- essendo stata emessa da un collegio del quale ha fatto parte un G.o.t., che, peraltro, ha redatto anche la motivazione della sentenza. Sul punto, correttamente la Corte territoriale ha escluso che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di nullità, in ciò conformandosi a quanto evidenziato da questa Corte, secondo cui l'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del Tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013). Infatti, nel R.D. n. 12 del 1941, contenente l'ordinamento giudiziario, non vi è alcuna disposizione che vieti l'applicazione in supplenza di un giudice onorario al Tribunale in composizione collegiale, facendo riferimento l'art. 43 bis di tale R.D. all'esercizio delle funzioni del Tribunale in composizione monocratica. Il C.S.M., nelle varie delibere susseguitesi negli ultimi anni in tema di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, ha esplicitamente ammesso che "i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi" e l'eventuale mancata osservanza di quelle norme giammai potrebbe incidere sulla capacità del giudice e, dunque, sulla validità dei provvedimenti emessi. La trattazione, da parte del giudice onorario di un procedimento penale, diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis dell'ordinamento giudiziario, non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (così, tra le tante, Sez. 1, n. del 04/02/2009, Fidone, Rv. 243142; Sez. 4, n. del 15/11/2006, Tamburello, Rv. 235544; Sez. 4, n. /06 del 14/12/2005, Iannacco, Rv. 233911). Va per inciso precisato che la circostanza, poi, che il G.o.t. abbia sostituito il giudice originariamente destinato a comporre il collegio per ragioni di "incompatibilità", non muta il ruolo comunque di "supplenza" dallo stesso svolto, essendo quel giudice di fatto impedito a comporre quel collegio.
2. Infondato si presenta, del pari, il secondo motivo di ricorso, circa l' omessa indicazione nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare della facoltà per l'imputato di chiedere i riti alternativi. Sul punto la Corte territoriale ha correttamente rilevato come l'avvertimento, a pena di nullità, della facoltà di chiedere riti alternativi non è dovuto, in relazione all'avviso di fissazione della udienza preliminare, poiché la previsione di tale avvertimento, a garanzia del diritto alla difesa, è imposta solo quando il termine di decadenza per tale richiesta cade prima e al di fuori di una fase processuale nella quale l'imputato sia assistito dal difensore (Sez. 5, n. 13282 del 24/02/2006). Tale interpretazione evoca quanto ancor più incisivamente è stato affermato dalla Corte Cost. con ordinanza numero 309/2005, secondo cui manifestamente 5 infondata si presenta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419,comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (al pari della disciplina prevista dall'art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., che, nell'elencare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, stabilisce che l'imputato debba essere avvertito della facoltà di presentare richiesta dei riti alternativi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e nel secondo comma sanziona con la nullità la mancanza o l'insufficienza dell'avvertimento) debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare, prima delle conclusioni delle parti, richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena;
infatti, la disciplina contenuta nell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen. non può essere utilmente richiamata quale "tertium comparationis" per sostenere la necessità di estenderla, nel rispetto dell'art. 3 Cost., al decreto di fissazione dell'udienza preliminare. (Sent. n. 148/2004; ordinanze n. 484/2002, nn. 56, 55 e 11/2004, n. 231/2003).
3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso. Ed invero, il ricorrente ripropone in sostanza in questa sede la tesi della sua "buona fede", essendo stato egli vittima della truffa posta in essere dal LE, ma con tale prospettazione non si confronta con quanto compiutamente evidenziato dalla Corte territoriale. Ed invero, i giudici d'appello, hanno ricostruito i fatti, nel senso che la "IO s.a.s. di ME IO & C.", società che esercitava il commercio e la vendita di pellame e che aveva come socio accomandatario al 50% IO ME, e accomandante per l'altro 50%, CA EN, (madre dell'accomandatario), in data 29.7.2004 cambiava totalmente la compagine sociale, essendo state trasferite, con atto per notaio Paolo NA, tutte le quote sociali ad un certo LE RO, che ne diveniva l'amministratore (il quale si accerterà in seguito essere soggetto sedicente non identificato, essendo LE RO, formale intestatario della carta di identità con la quale era stato identificato dal notaio, deceduto prima della stesura dell'atto); a distanza di pochi mesi dal rogito in data 1.6.2005 la società veniva dichiarata fallita, senza che il curatore riuscisse a rinvenire alcun bene societario, se non qualche bene mobile;
si appurava, tuttavia, tramite il commercialista dell'azienda ed il supporto informatico relativo alla ditta fallita che il vero dominus della società era il De IS e che la situazione patrimoniale dell' azienda al momento della cessione evidenziava importanti poste attive costituite anche da rilevanti giacenze di magazzino di pellami, oltre che di finanziamenti bancari per rilevanti importi;
si accertava altresì che tali finanziamenti erano 6 ottenuti mediante un fraudolento ricorso al credito bancario, tramite la presentazione anche presso più banche in contemporanea di RIBA per fatture emesse per operazioni inesistenti e che gli importi erogati dalle banche alla società non finivano nelle casse sociali, quantunque immediatamente stornati a favore del conto soci.
3.1.In tale contesto fattuale la Corte territoriale ha ritenuto, senza incorrere in vizi, pienamente integrata la condotta distrattiva dell'imputato, quale amministratore di fatto della società "IO di LE RO s.a.s (già "IO di IO ME s.a.s."), in uno a quella dell'amministratore di diritto, IO ME, suo nipote, posta in essere ancor prima della cessione della società al sedicente "LE", mediante l'acquisizione dei finanziamenti dalle banche per oltre un milione di euro, il controvalore dei quali non è stato rinvenuto all'esito della dichiarazione di fallimento, condotta questa descritta al capo A sub b). Inoltre, la posizione assunta dal IO e dal De IS, in uno alla circostanza che i predetti non hanno saputo dare contezza dell'utilizzo da loro fatto di tali somme, è stata correttamente ritenuta dare esaurientemente conto del fatto che nella fattispecie in esame non si verte senz'altro in una mera ipotesi di ricorso abusivo al credito, stante l'attività chiaramente distrattiva dei finanziamenti ottenuti posta in essere dall'imputato. Per quanto concerne, poi, la cessione simulata delle quote della società IO al sedicente LE, la Corte territoriale senza illogicità ha evidenziato innanzitutto come gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato vanno letti innanzitutto nel contesto della crisi irreversibile in cui versava la società, stante l'impossibilità della stessa di restituire i costosi finanziamenti ricevuti in frode per oltre un milione di euro. In ciò, dunque, è anche ravvisabile il movente che ha indotto il De IS ad orchestrare con il sedicente LE, rimasto ignoto, la messa in scena della vendita della società, ormai destinata al fallimento per l'impossibilità appunto di far fronte ai debiti accumulati e alle distrazioni compiute.
3.2.Senza illogicità, pertanto, nel contesto descritto, sono stati valutati dai giudici di merito gli elementi a carico dell'imputato, quali il fatto che il sedicente LE, pur assistito secondo il narrato dell'imputato, da un pool di commercialisti non si sia accorto che la società fosse in procinto di fallire per stessa ammissione del De IS, ovvero che non è risultata corrispondente al vero la circostanza che il LE abbia accompagnato il De IS dai vari direttori delle banche creditrici, ovvero ancora che il prezzo di cessione delle quote non sia stato corrisposto, ovvero ancora che fu il De IS a contattare il notaio per organizzare la vendita della società al sedicente LE- avvenuta, peraltro, con modalità del tutto anomale, sia per l'urgenza a concludere manifestata dal de IS, sia perchè fu lui stesso e non l'acquirente come di prassi, a scegliere il 7 notaio, sia perché fu sempre lui ad inviare a mezzo fax al notaio i suoi documenti di identità e la falsa carta di identità del LE- elementi tutti questi ritenuto senza illogicità convergenti verso la sussistenza dell'accordo fraudolento tra il De IS ed il sedicente LE.
3.3. In tale contesto, alcuna incidenza assume la circostanza che il procedimento nei confronti del notaio rogante sia stato archiviato, anzi tale circostanza esclude senz'altro la compartecipazione del professionista in questione al disegno criminoso posto in essere dagli effettivi beneficiari dell'operazione distrattiva e segnatamente il de IS stesso. Correttamente in sostanza la Corte territoriale ha escluso che l'imputato fosse stato vittima di un truffa da parte del sedicente LE, non solo perchè alcun elemento lascia propendere in tale senso, ma essendo stato il De IS senz'altro parte attiva nell'intera vicenda.
4.Infondato si presenta altresì il quarto motivo di ricorso relativo al reato sub B) ascritto all'imputato di falso ideologico per induzione del notaio NA, circa l'identità del soggetto acquirente l'azienda.
4.1. Ed invero l'art. 49 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, prescrive, è vero, che il notaio deve essere certo della identità personale delle parti, ma tale certezza può essere raggiunta anche al momento dell'attestazione, con la valutazione di "tutti gli elementi" atti a formare il suo convincimento, contemplando la norma, in caso contrario, il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti. Tale situazione di certezza intorno a tale identità, è conseguibile dal notaio senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, dovendo ricorrere alle regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva. Nel caso di specie l'imputato aveva provveduto a trasmettere al notaio la carta di identità di tal "LE", acquirente le quote della società ed il notaio evidentemente ha ritenuto insussistenti in base alla documentazione a sua disposizione- elementi tali da indurlo a dubitare dell'identità dell'acquirente. Non è detto- così come sostenuto dall'imputato- che una volta ricevuta la carta di identità di una delle parti stipulanti, il notaio debba necessariamente procedere ad ulteriori accertamenti;
ciò avviene, invero, quando il notaio non ritenga di essere in grado -sulla base della documentazione a sua disposizione di essere in grado -in maniera tranquillizzante- di individuare l'identità dello stipulante, da lui non conosciuto in precedenza. Il fatto che non sussistono nella legge notarile indicazioni sulle modalità attraverso le quali il notaio debba conformarsi al disposto in questione, non significa che lo stesso debba porre in essere un'attività più "articolata", al fine di dar conto della propria diligenza, ma è tenuto ad effettuarla sempre che, come detto, ritenga la 8 documentazione a sua disposizione non adeguata o tranquillizzante a tal fine. Nel caso di specie alcun serio elemento è stato addotto al fine ritenere che appunto il notaio avesse a disposizione elementi per dubitare delle generalità della persona presentata quale "LE".
4.2. In proposito, pertanto, si presenta non pertinente il richiamo all'indirizzo di questa Corte secondo cui in materia di reato commesso in conseguenza di - altrui inganno (art. 48 cod. pen.), l'idoneità dell'azione dell' autore "mediato" va valutata necessariamente in rapporto alle qualità ed alle capacità dell' autore "immediato", con la conseguenza che qualora questo sia un pubblico ufficiale occorre in particolare tenere conto del grado di preparazione che la sua qualifica richiede e dei doveri di controllo che gli incombono (Sez. 6, n. 537 del 29/10/1997)- atteso che, come accennato non si evincono nella fattispecie elementi, né sono stati addotti, tali da indurre a ritenere che il comportamento del notaio NA sia stato negligente.
4.3. Per quanto concerne, poi, la circostanza che non vi sarebbe la prova in atti che il falso documento di identità sarebbe stato spedito proprio dal De IS, anche qui l'imputato non tiene conto di quanto evidenziato senza illogicità dalla Corte territoriale, secondo cui è irrilevante nella fattispecie stabilire esattamente se fu proprio il fax del De IS a trasmettere tale documento, posto che è stato proprio quest'ultimo ad ammettere di essere stato lui e non il LE) a scegliere e a tenere i rapporti col notaio NA, per cui è consequenziale concludere che i documenti e identità dei contraenti (e quindi anche quello del LE) non poterono che essere faxati dallo stesso De IS, unico ad aver avuto rapporti col notaio prima del rogito finale, relativo al falso documento di identità del LE.
5. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27.5.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Jana Rosa Pezzullo Close Res elle FA Palla Прий FOITATA IN CANCELLERIA 14 NOV 2016 add IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Ca re ustслизи