Sentenza 20 aprile 2010
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l'aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi. (Nella specie la Corte ha ravvisato gli estremi del tentativo di estorsione nella pretesa del datore di lavoro di imporre ad aspiranti lavoratrici, già selezionate in base ai titoli abilitativi posseduti, di rinunziare ad una parte della retribuzione, ancorché figurante in busta paga).
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2010, n. 16656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16656 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 20/04/2010
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1635
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 23268/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. di Catania, nei confronti di:
RI IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, 3^ sezione penale, in data 14/11/2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. Gallo Domenico;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. D'Ambrosio Vito, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore, avv. Grasso Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 novembre 2008, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltagirone, in data 13/3/2001, che aveva condannato IV IC alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa per il reato di tentata estorsione in danno di alcune lavoratrici, assolveva lo stesso dall'imputazione a lui ascritta con la formula: perché il fatto non sussiste.
La Corte territoriale osservava che nel caso in esame non ricorrevano gli estremi della condotta punibile per il reato di estorsione in quanto nessuna minaccia penalmente rilevante poteva ravvisarsi nella prospettazione, ad alcune aspiranti lavoratrici, della loro mancata assunzione, trattandosi di una eventualità che rientrava nell'autonomia negoziale della Cooperativa sociale di cui l'imputato era presidente.
Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G., sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il P.G. ricorrente precisa che RI IC, presidente della Cooperativa sociale "Progetto Vita", aggiudicataria dell'appalto del servizio di assistenza a portatori di handicap bandito dal Comune di Caltagirone, era stato chiamato a rispondere del delitto di tentata estorsione, commesso il 23/1/1996, in danno di nove lavoratrici, aspiranti al posto di assistenti ai portatori di handicap, per aver tentato di costringere le stesse, con la minaccia di non essere assunte, a rinunziare ad una parte delle retribuzione, sebbene questa risultasse elargita per intero nelle buste paga. Secondo le denunzianti le minacce di non assunzione erano state profferite dopo che le stesse erano state selezionate in base ai titoli di abilitazione posseduti. In questo contesto le riunioni con il RI avevano avuto il solo scopo di verificare fra le aspiranti chi dovesse entrare al primo turno o nel secondo. La Corte territoriale, pur ammettendo implicitamente che la minaccia vi era stata aveva escluso che potesse assurgere rilievo penale rilevando che le denunzianti non potevano vantare nessuna legittima aspettativa ad una assunzione.
La Corte aveva ritenuto attendibili le poche e tardive deposizioni testimoniali offerte dalla difesa ed aveva disatteso le numerose concordi e tempestive dichiarazioni testimoniali delle denunzianti senza fornire la benché minima motivazione del percorso logico seguito per pervenire a tale conclusione. Di conseguenza il provvedimento impugnato risulterebbe affetto dal vizio di motivazione apparente ed illogica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente occorre rilevare che in punto di diritto: "Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36642 del 21/09/2007 Ud.(dep. 05/10/2007) Rv. 238918). Con riferimento al caso di specie, non v'è dubbio che gli estremi del reato di estorsione (tentata) siano ravvisabili anche in presenza di una legittima aspettativa all'assunzione, qualora il datore di lavoro pretenda di imporre al lavoratore, preselezionato per l'assunzione, di accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge, in quanto il destinatario risulterebbe coartato nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetto all'alternativa di accettare quanto richiesto o di subire il male minacciato. Nella fattispecie la Corte territoriale ha ribaltato il giudizio, in punto di responsabilità, espresso dal giudice di prime cure, senza fornire una effettiva motivazione del percorso logico seguito per pervenire a tale conclusione. In particolare la Corte ha svalutato le dichiarazioni testimoniali delle parti offese, senza indicare i criteri adoperati per valutare le contrastanti indicazioni emergenti dalla prova testimoniale, incorrendo, pertanto, nel vizio di motivazione apparente.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010