Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 2
In tema di indeterminatezza del capo di imputazione, il principio enunciato negli articoli 374 e 412 del previgente codice di rito - per il quale l'imputazione non può, a pena di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione, lasciare adito ad incertezza sui fatti che la determinano - è stato posto a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata e ciò, a maggior ragione, in relazione al codice di rito del 1930, nella cui vigenza la qualifica di imputato si acquisiva già nel corso dell'istruttoria e non erano limitati, come nel vigente codice di rito, il numero degli atti pregressi acquisibili al dibattimento e, pertanto, utilizzabili anche ai fini dell'individuazione dell'imputazione.
E inammissibile la costituzione di parte civile del commissario liquidatore - nel procedimento per bancarotta a carico degli amministratori di una società dichiarata in stato di insolvenza - privo di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, considerato che la previsione di cui all'art. 206 legge fall. richiede tale autorizzazione per il promovimento dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e la costituzione di parte civile si sostanzia in un'azione di responsabilità nell'ambito del processo penale, mentre nessun rilievo spiega in quest'ambito l'art. 200 legge fall. che riguarda solo le cause relative a rapporti di natura patrimoniale, per le quali il commissario liquidatore sta in giudizio senza la previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2004, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/12/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE EN Luigi - Consigliere - N. 1975
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 13719/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP IC nato il [...];
D'AN IO nato il [...];
D'AN EN nato l'[...];
AL RO FA nato il [...];
VA TO nato il 23- 12-36;
AN AL nato il [...];
avverso la sentenza emessa l'1-10-03 dalla Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, i ricorsi e la memoria 2-12- 04 di D'AN EN;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Favalli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso del AP e del AN, per la declaratoria di inammissibilità di quelli del D'AN EN, del D'AN IO e del AL e per l'annullamento con rinvio per il VA limitatamente al reato sub B.;
Uditi, i difensori, avv. Giuseppe Di Noto per il VA ed il AL, avv. FA Maranella per D'AN EN, avv. Vitale Stefanelli per D'AN EN e D'AN IO, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 1-10-03 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma di quella emessa il 18-1-99 dal Tribunale di tale città, condannava gli imputati in epigrafe menzionati nei termini che seguono. AP IC alla pena di anni 3 e mesi 2, giorni 20 di reclusione siccome responsabile: di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nella qualità di procuratore nonché amministratore di fatto della AN PA, fallita il 15-2-83 (capo A); di identici reati posti in essere nella qualità di amministratore di fatto della PA HE CA Company ammessa al concordato preventivo il 28-12-82, della PA Cominvestor fallita il 14-7-84, della srl Ramo d'oro, fallita il 14-7-84 (capi B, O, P); di bancarotta per distrazione nella sua qualità di amministratore di fatto della PA MCM, fallita il 15-12-82 (capo M).
D'AN IO, con le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione siccome responsabile: di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nella qualità di consigliere di amministrazione della AN PA, fallita il 15-2- 83 (capo A); di identici reati posti in essere quale amministratore legale (sino al febbraio 82) e poi di fatto della PA HE CA Company ammessa al concordato preventivo il 28-12-82 (capo B). D'AN EN alla pena di anni 4 e mesi 11 di reclusione siccome responsabile: di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della AN PA, fallita il 15-2-83 (capo A); di identici reati posti in essere quale amministratore legale e poi di fatto della PA HE CA Company ammessa al concordato preventivo il 28-12-82, della PA Simi, fallita il 27-10-83, e della PA Cominvestor fallita il 14-7- 84, della srl Ramo d'oro fallita il 14-7-84 (capi B, G, O, P); di identici reati posti in essere quale amministratore pro tempore della PA GI dichiarata in stato di insolvenza il 7-12-85 (capo A 2); di bancarotta fraudolenta per distrazione nella sua qualità di amministratore di fatto della PA MCM, fallita il 15-12-82 (capo M);
AL RO FA, con le attenuanti generiche equivalenti, a anni tre e mesi 3 di reclusione siccome responsabile: di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nella qualità di amministratore direttore generale e procuratore della AN PA, fallita il 15-2-83 (capo A); di identici reati posti in essere nella qualità di amministratore legale della PA HE CA Company ammessa al concordato preventivo il 28-12-82 (capo B).
VA TO, con le attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni tre e mesi 6 di reclusione siccome responsabile: di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nella qualità di amministratore legale della AN PA, fallita il 15-2-83 (capo A); di identici reati posti in essere nella qualità di amministratore legale della PA HE CA Company ammessa al concordato preventivo il 28-12-82 (capo B); di bancarotta per distrazione nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della PA MCM, fallita il 15-12-82 (capo M). AN AL, con le attenuanti generiche equivalenti, a anni tre e mesi 6 di reclusione siccome responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nella qualità di consigliere di amministrazione e di consigliere delegato della AN PA, fallita il 15-2-83 (capo A); di identici reati posti in essere nella qualità di amministratore legale della PA HE CA Company ammessa al concordato preventivo il 28-12-82 (capo B); di bancarotta per distrazione nella sua qualità di consigliere delegato della PA MCM, fallita il 15-12-82 (capo M).
La Corte territoriale confermava le disposizioni in favore delle parti civili (commissario liquidatore della PA GI, costituitosi
contro
D'AN EN;
liquidatore societario nonché commissario giudiziale della HE CA PA, costituitisi contro tutti gli imputati), salvo la riduzione della provvisionale per il commissario liquidatore della PA GI.
Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per Cassazione i citati imputati in base ai motivi infradescritti. D'AN EN, con memoria 2-12-04 e poi ancora in udienza, ha eccepito l'omessa notifica ex art. 151 c.p.p. dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado e pertanto ha chiesto che si procedesse alla restituzione degli atti alla Corte di appello per gli adempimenti del caso, rilevando che nella delineata situazione non sarebbero tuttora decorsi i termini per proporre impugnazione e che pertanto a ciò sarebbe ancora legittimato il difensore FA Maranella.
La Corte osserva:
La dichiarazione di ricorso fu proposta sia dall'imputato personalmente (in data 3-10-03) sia dall'avv. FA Maranella (in data 2-10-03) ed i motivi furono presentati dall'altro difensore del D'AN, avv. Vitale Stefanelli: la nomina dell'avv. Maranella fu successivamente revocata dall'imputato per cui, esclusa per tale difensore la possibilità di presentare motivi, è venuto meno nei suoi confronti l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza;
ne' detto obbligo può risorgere per effetto di rinnovata nomina del menzionato difensore (operata con la memoria 2-12-04):
infatti quest'ultima non può avere effetto rispetto ad atti per i quali si è esaurito il potere di porli in essere.
D'AN EN e D'AN IO.
1 - Violazione degli artt. 524 nn. 1 e 3 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 475 n. 3 con riferimento agli artt. 374, 411, 412 e 439 c.p.p. per indeterminatezza dei capi di imputazione.
La censura è infondata.
Invero il principio enunciato negli artt. 374 e 412 del previgente codice di rito, per cui l'imputazione non può, pena la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione, lasciare adito ad incertezza sui fatti che la determinano (incertezza "assoluta" secondo la testuale espressione dell'art. 412 cit. c.p.p.) è stato posto a tutela del diritto di difesa ed a tal fine occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale di talché, ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente - anche attraverso altri atti processuali - gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata, deve escludersi situazione di nullità per violazione del principio de quo (ex plurimis, con riguardo alla giurisprudenza formatasi per il previdente codice:
Siffatta situazione è già stata correttamente evidenziata dai giudici di merito e nella denuncia ora ribadita i ricorrenti in realtà non indicano alcun preciso contesto in relazione al quale si sarebbero trovati in difficoltà nello svolgere la propria attività difensiva, attività in realtà attuata già in fase istruttoria con il deposito di memorie.
2 - Violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 475 n. 3 con riferimento agli artt. 91 c.p.p. 25, 206 L. Fall., 2452 c.c., 489, 489 bis c.p.p. Precipuamente
è stata dedotta l'inammissibilità della costituzione di parte civile del commissario liquidatore della GI PA (dichiarata in stato di insolvenza) e del liquidatore societario della HE CA PA (ammessa al concordato preventivo) per mancanza delle debite autorizzazioni ed altresì del commissario giudiziale della HE CA perché non titolare del diritto al recupero del patrimonio. La denuncia è fondata per quanto attiene al commissario liquidatore della GI ed al liquidatore societario della HE CA. Infatti deve ritenersi che il commissario liquidatore per costituirsi parte civile in un procedimento per bancarotta a carico degli amministratori di una società necessiti di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione: ciò si ricava dalla disposizione di cui all'art. 206 L.F. che postula tale condizione per il promuovimento dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, essendo indubbio che la costituzione di parte civile si concretizzi in un'azione di responsabilità nell'ambito del processo penale.
Diviene così irrilevante il richiamo difensivo al contenuto dell'art. 200 L.F. che espressamente prevede che il commissario liquidatore nelle cause relative a rapporti di natura patrimoniale sta in giudizio senza previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza: in realtà le due norme vanno coordinate ed interpretate nel senso che il dettato dell'art. 200 L.F. riguarda le azioni aventi il suddetto carattere, ad eccezione di quelle di cui all'altra disposizione, la quale si pone rispetto alla prima in rapporto di specialità e di deroga.
Poiché il commissario della GI PA non era munito della suddetta autorizzazione, la di lui costituzione va dichiarata inammissibile. Analoga è la situazione per quanto concerne il liquidatore della HE CA PA, che si è costituito parte civile - atto eccedente l'ordinaria amministrazione affidatagli, perché non relativo alla liquidazione dei beni ceduti - senza l'autorizzazione del giudice delegato.
Infondata è invece la denuncia di mancanza di legittimazione del commissario giudiziale della HE CA.
Invero, in tema di concordato preventivo, la legittimazione di detto organo alla costituzione di parte civile nel procedimento penale per reati di bancarotta è espressamente prevista dall'art. 240 L.F.:
ciò del resto trova spiegazione stante l'interferenza della domanda di risarcimento sulle posizioni dei creditori, sulle operazioni di liquidazione nonché di riparto del ricavato (interferenza affermata in:
3 - Violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p. 1930 in relazione agli artt. 441, 443, 518 c.p.p. per omesso interrogatorio del D'AN EN nel dibattimento di appello.
La doglianza è preclusa perché l'omesso interrogatorio dell'imputato nel giudizio di appello si risolve in una nullità relativa che deve essere eccepita nei tempi indicati dall'art. 471 c.p.p. 1930, ossia subito dopo il rigetto espresso o implicito della richiesta (
4 - Violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 475 n. 3 c.p.p. con riferimento agli artt. 192 c.p.p. 88, 110 c.p., 223 c. 1^, 216 c. 1 e 2^, 217, 218, 224 LF.
La Corte osserva:
Innanzitutto - puntualizzato che le società in relazione alle quali sono stati ritenuti i reati oggetto del presente procedimento rappresentavano un gruppo nel cui ambito la PA AN era la holding controllante e le altre erano tutte società controllate - va affermata l'erroneità della tesi vorrebbe negare, in caso di società tra loro collegate, la configurabilità di bancarotta per distrazione qualora i beni sottratti ad una di esse vengano dirottati in favore di un'altra.
In senso contrario deve considerarsi la diversità degli interessi tutelati dalle norme penali in tema di reati fallimentari rispetto a quelli tutelati dall'attuale art. 2634 c.c. c. 3^ c.c. (secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi derivanti dal collegamento o dall'appartenenza allo stesso gruppo societario): tale diversità comporta che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico patrimoniale tra le diverse società, il che impedisce l'applicazione della citata norma civilistica alla materia della bancarotta fraudolenta (
Sempre con riguardo alla bancarotta per distrazione si è dedotta violazione di legge per omessa considerazione che le operazioni incriminate non avevano comportato alcun depauperamento del patrimonio delle varie società.
La denuncia è fondata per quanto attiene al reato di bancarotta patrimoniale contestato nell'ambito della vicenda societaria della AN PA (società capogruppo e controllante). Infatti, nessun atto di sottrazione di risorse della predetta è stato individuato dai giudici di merito, i quali si sono limitati ad evidenziare scelte imprenditoriali integranti semplicemente mala gestio (quali eccessivo ricorso al credito e non meglio specificata concessione di fideiussioni con anomala liberalità): anzi, è bene precisare che alla luce delle accertate operazioni poste in essere ai danni delle società controllate (di cui in seguito si dirà) è risultato che varie risorse dei queste ultime furono indebitamente dirottate alla AN PA, non essendosi invece mai si verificato il contrario. Diversa è la situazione per la bancarotta patrimoniale in relazione alla gestione della AN: all'uopo la Corte territoriale ha posto in luce specifiche fittizie appostazioni nei documenti contabili, al fine di mascherare la situazione di dissesto e d'altro canto, con riguardo a tale reato, i ricorrenti non hanno svolto alcuna contestazione.
Infondato è il motivo in esame, là ove si deduce che gli imputati sarebbero stati, in relazione a taluni episodi ai danni delle società controllate, ritenuti ingiustificatamente amministratori di fatto delle medesime.
La qualifica di amministratore di fatto va attribuita in base ad elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, con funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare ed un qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi (rapporti con i dipendenti, con i finanziatori, fornitori e clienti): trattasi di apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (
Con riguardo a tutte le ulteriori violazioni il ricorso si risolve in affermazioni di fatto circa la congruità delle contropartite ottenute dalle singole società in talune operazioni incriminate ed in ordine al carattere meramente aleatorio e non già distrattivo di altre, omettendo del resto i ricorrenti di prendere in esame tutte le pur precise ragioni della decisione sui punti investiti da gravame. Infine va disattesa l'impostazione difensiva con la quale si assume che, ove gli imputati erano stati ritenuti amministratori di fatto, agli stessi non avrebbe potuto essere addebitato il reato di bancarotta documentale della quale risponde solo l'amministratore legale.
In senso contrario basti considerare che in base al principio di effettività, l'amministratore di fatto viene ad assumere gli stessi obblighi di quello legale e pertanto, al pari di questo, diventa destinatario delle norme incriminatici della bancarotta sia patrimoniale sia documentale.
5 - Violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche al D'AN EN, alla pena inflitta ed all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 c. 3 L.F..
Il motivo è manifestamente infondato con riguardo alle prime sollevate questioni. Nella sentenza impugnata il diniego delle attenuanti generiche è stato ancorato a parametri normativamente previsti e non può valere la diversa valutazione che il ricorrente vorrebbe invocare.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, nel provvedimento impugnato si è dato atto della valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ne' si imponeva più specifico onere motivazionale posto che sia la pena base che gli aumenti per la continuazione sono stati inflitti in misura più prossima al minimo che al massimo. Per il resto la censura è preclusa posto che l'attenuante di cui sopra non risulta essere stata oggetto di richiesta nell'atto di appello.
6 - Violazione art. 524 c. 1 e 3 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 475 n. 3 con riferimento agli artt. 159, 160 c.p.. In particolare è stata denunciata l'illegittimità della sospensione dei termini di prescrizione per fatti commessi anteriormente alla L. 332/95 art. 15. La doglianza è inconferente perché in ogni caso, essendo la continuazione cessata per il D'AN EN al 7-12-85, data del fallimento della PA GI e per il IO al 28-12-82 8, data del fallimento della HE CA PA) il termine prescrizionale massimo di cui agli artt. 157, 160 c.p. non sarebbe ancora decorso, neppure escludendo i periodi di sospensione.
AP IC.
1 - 2 - Vizio di motivazione e violazione di legge in punto ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nei vari reati di bancarotta.
Prima di esaminare siffatte doglianze occorre premettere che, per l'effetto estensivo dell'appello non basato su motivi personali del D'AN EN e del D'AN IO, il riconoscimento dell'innammissibilità della costituzione della parte civile liquidatore della PA HE CA (costituzione avvenuta nei confronti di tutti i ricorrenti) e dell'insussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A, limitatamente, vale anche per il AP.
Tanto puntualizzato, per quanto concerne gli ulteriori addebiti in relazione ai quali è intervenuta condanna le censure sono infondate. Esse infatti sono state svolte sul presupposto che il AP si fosse limitato a svolgere in favore di D'RI EN attività professionale senza aver mai partecipato alla di lui attività criminosa.
All'uopo va, innanzitutto, considerato che in tema di reati fallimentari i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi (
Nè possono valere le contrarie affermazioni di fatto del ricorrente in ordine alla di lui qualifica, risultando quest'ultima correttamente individuata alla luce delle dichiarazioni di vari coimputati (D'AN EN, D'AN IO, AN;
Conti), convergenti tra di loro;
d'altro canto si palesa infondata la denuncia di genericità di dette accuse posto che con le medesime è stata riferita la partecipazione del AP ad ogni scelta gestionale nel ruolo di ideatore, programmatore e mediatore di tutte le operazioni finanziarie del gruppo: investendo esse l'intera amministrazione della società controllante nonché di quelle controllate e siccome provenienti da soggetti direttamente informati perché ivi operanti non si imponeva specifica indicazione di singoli episodi, dovendosi d'altro canto ricordare che il AP non ha contestato i sui interventi in relazione alle varie società, limitandosi ad affermare che essi non esulavano dalla semplice consulenza. AN AL.
1 - Nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione dell'art. 110 c.p. con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati sub A, B, M.
In particolare è stato dedotto che il ricorrente era stato ritenuto responsabile pur mancando la prova di un suo coinvolgimento nelle attività di bancarotta di cui ai menzionati capi, rilevandosi che al momento dei fatti egli non aveva ricoperto cariche sociali qualificate.
In primis si precisa che anche per il AN vale quanto affermato in ordine all'effetto estensivo dell'appello dei D'AN in punto il riconoscimento dell'innammissibilità della costituzione della parte civile liquidatore della PA HE CA (costituzione avvenuta nei confronti di tutti i ricorrenti) e dell'insussistenza della bancarotta patrimoniale con riguardo alla vicenda societaria della Tecfinace. Per i reati sub B ed M. le denuncie sono infondate. Il AN fu amministratore della MCM dal 20-12-80 (momento dell'acquisto da parte della AN del 97% del capitale della società) al giugno 82 e poi procuratore della medesima sino alla data del fallimento (15-12-82); a ciò aggiungasi che i giudici di merito hanno evidenziato come già prima dell'ingresso della AN nel capitale della MCM quest'ultima fosse di fatto entrata nell'orbita del gruppo D'AN nell'ambito del quale il AN ebbe effettive funzioni gestionali, essendo egli direttore centrale:
siffatta ragione della decisione, che concerne precipuamente gli indebiti finanziamenti operati in favore della Sieci, non è stata oggetto di specifica censura.
Per le altre accertate attività distrattive nei confronti della MCM, che comportarono sottrazione indebita di risorse in favore della controllante è sufficiente osservare che esse si collocano nel periodo in cui il ricorrente ricopriva cariche sociali nella MCM. Con riguardo all'operazione ai danni della HE CA - realizzata tramite fittizio saldo da parte AN del credito Italsider verso la HE CA, con dirottamento di 990 milioni in favore della capogruppo, sottratti dal patrimonio controllata) - la partecipazione del AN alla medesima è stata riconosciuta, a prescindere dalle sue cariche, alla luce delle accuse del Conti nonché in base alla sentenza 9-10- 93 della Corte di appello di Roma, passata in giudicato, che ebbe ad accertare comportamenti realizzanti truffa ai danni della Italsider e falso da parte del AN: ciò che legittimamente è stato ritenuto rilevante ai fini che qui interessano è l'accertamento, operato in detta pronuncia, di fatti prodromi al dirottamento delle risorse da HE CA a AN e cioè la fittizietà del regolamento e appianamento del debito HE CA verso l'Italsider. Per gli ulteriori depauperamenti del patrimonio della HE CA, vale il richiamo di cui sopra alla posizione del AN nella società controllante.
Manifestamente infondato ed apodittico è poi l'assunto di insussistenza di pregiudizio per i creditori nelle operazioni incriminate: basti considerare che esse (rappresentate da riconoscimenti di debiti inesistenti, di interessi non dovuti, di corresponsione di corrispettivi senza causa) hanno tutte comportato una diminuzione delle consistenze economiche sociali.
2 - Erronea applicazione art. 112 c.p. per omessa considerazione che la responsabilità per il reato sub M era stata affermata solo per 4 imputati;
vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p.. La prima censura è inconferente perché l'omessa formale esclusione dell'aggravante non risulta avere inciso sul trattamento sanzionatorio applicato all'imputato. A quest'ultimo sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti per cui l'aggravante è stata comunque neutralizzata e pertanto non considerata ai fini dell'aumento di pena per il reato sub M. Nè è sostenibile che l'insussistenza della stessa potesse incidere proprio sul giudizio di comparazione: basti osservare che in tema di reato continuato detto giudizio, in relazione al quale il giudice ha ampio potere discrezionale, viene legittimamente operato attraverso una valutazione globale dei vari fatti ed in base a ragioni valevoli per ciascuno di essi (si veda: Cass. SU. 15-3-96 n. 02780 RV. 203978). Nel caso concreto l'operazione valutativa in questione è stata in effetti attuata in termini riferibili a tutti i reati satelliti, avendo la negata prevalenza delle attenuanti trovato fondamento in ragioni diverse da quella rappresentata dal numero dei concorrenti e cioè nella oggettiva gravità delle vicende, ravvisata nell'entità e nelle conseguenze delle violazioni, nella reiterazione della condotta e nell'intensità del dolo: ne deriva l'infondatezza dell'ulteriore doglianza, risultando la decisione sul punto ancorata a parametri normativamente corretti e non potendo incidere la diversa valutazione delle emergenze che il ricorrente invoca, fra l'altro in termini apodittici e con affermazioni di merito.
VA TO.
1 - Nullità della sentenza e vizio di motivazione in punto responsabilità per i reati sub A, B, M. per omessa valutazione degli elementi segnalati nell'atto di appello. Quanto affermato in ordine all'effetto estensivo dell'appello dei D'AN in punto riconoscimento dell'innammissibilità della costituzione della parte civile liquidatore della PA HE CA (costituzione avvenuta anche nei confronti di tutti i ricorrenti) e dell'insussistenza della bancarotta patrimoniale con riguardo alla vicenda societaria della Tecfinace vale anche per il VA.
Per i reati sub B ed M. le denuncie sono infondate.
Il ricorrente ha dedotto in particolare la sua estraneità ai fatti in base alla circostanza che egli non ricopriva cariche nella società MCM ne' nella CA al momento delle operazioni incriminate. Con riguardo alla MCM basti segnalare che il VA fu amministratore di tale società dal 20-12-80 (momento dell'acquisto del capitale della società da parte della AN) al giugno 82 e poi procuratore della medesima sino alla data del fallimento (15-12- 82); il predetto inoltre, come evidenziato dai giudici di merito, fu costante collaboratore di D'AN EN nella sua opera di gestione delle società controllate:
si richiamano pertanto le argomentazioni svolte trattando della posizione del AN.
Nè certamente può rilevare la circostanza invocata dalla difesa, secondo cui le cause del dissesto della M.C.M. ebbero a verificarsi sin dal 78, 79 e 80: invero ai fini della configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale è indifferente che le attività distrattive siano state la causa del fallimento, ben potendo le stesse essere intervenute in una situazione già delineata di tracollo.
Per quanto attiene alla vicenda HE CA la partecipazione del ricorrente ai fatti di distrazione si palesa correttamente ritenuta posto che all'epoca egli era amministratore delegato della società nonché per effetto dei poteri gestionali dal medesimo acquisiti nella holding con conseguente gestione di fatto delle società controllate: anche su questo punto la posizione del VA è analoga a quella del AN e pertanto vale quanto ritenuto per quest'ultimo.
Del tutto generica è poi la denuncia di omessa considerazione delle spiegazioni fornite dal VA, dovendosi al contempo precisare che in relazione agli specifici episodi di distrazione opportunamente descritti nella sentenza impugnata (dirottamento di assegni in favore AN, riconoscimento di debiti e di interessi inesistenti) nessuna specifica considerazione è stata svolta in ricorso.
2 - Nullità della sentenza e vizio di motivazione in ordine al negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
Il motivo si traduce nell'invocare una diversa valutazione delle emergenze, senza in realtà individuare alcun vizio logico o giuridico rilevante in questa sede.
D'altro canto è infondato il rilievo di omessa valutazione del ruolo non autonomo ne' propulsivo del VA rispetto a quello del D'AN e del AP: tale diversità è stata, invero, tenuta presente dai giudici di merito, posto che al VA (e non anche altri citati imputati) sono state concesse le attenuanti generiche. AL RO FA.
1 - Nullità della sentenza e vizio di motivazione in punto responsabilità per i reati sub A e B, per omessa valutazione degli elementi segnalati nell'atto di appello.
Quanto affermato in ordine all'effetto estensivo dell'appello dei D'AN in punto il riconoscimento dell'innammissibilità della costituzione della parte civile liquidatore della PA HE CA (costituzione avvenuta anche nei confronti di tutti i ricorrenti) e dell'insussistenza della bancarotta patrimoniale con riguardo alla vicenda societaria della Tecfinace vale anche per il AL. Per le vicende della HE CA le censure vanno disattese perché si risolvono in affermazioni di fatto circa l'estraneità dell'imputato alla gestione delle società del Gruppo D'AN.
2 - Nullità della sentenza e vizio di motivazione in ordine al negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
Il motivo si traduce nell'invocare una diversa valutazione delle emergenze, senza in realtà individuare alcun vizio logico o giuridico rilevante in questa sede.
D'altro canto è infondato il rilievo di omessa valutazione del ruolo non autonomo ne' propulsivo del AL rispetto a quello del D'AN EN e del AP: tale diversità è stata invero tenuta presente dai giudici di merito, posto che al AL (e non anche altri citati imputati) sono state concesse le attenuanti generiche. In conclusione e per effetto delle esposte argomentazioni s'impone:
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in punto ammissione della costituzione di parte civile del Commissario liquidatore della PA GI (
contro
D'AN EN) e del liquidatore della PA HE CA (contro tutti gli imputati) per mancanza delle debite autorizzazioni con conseguente eliminazione delle disposizioni in favore di detti soggetti, sia in ordine ai danni sia in ordine alle spese;
l'annullamento della sentenza impugnata per tutti gli imputati limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione relativo al fallimento della AN PA perché il fatto non sussiste;
tale annullamento può avvenire senza rinvio: invero - accertato che per gli addebiti sub A (concernente la bancarotta per distrazione e quella documentale) fu inflitto ad ogni ricorrente un aumento pari a mesi 3 di reclusione - questa Corte è in grado di determinare l'entità della sanzione da eliminare in conseguenza della esclusione della bancarotta patrimoniale, ravvisandola in mesi 1 e giorni 15; per il resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla costituzione di parte civile del Commissario liquidatore della PA GI e del liquidatore della PA HE CA per essere tali costituzioni inammissibili per mancanza delle debite autorizzazioni;
annulla senza rinvio la medesima sentenza in ordine alla bancarotta patrimoniale relativa alla AN PA ed elimina il relativo aumento per la continuazione determinato in un mese e giorni 15 di reclusione per ciascun imputato;
rigetta nel resto i ricorsi degli imputati.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005