Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2004, n. 3407
CASS
Sentenza 16 dicembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di indeterminatezza del capo di imputazione, il principio enunciato negli articoli 374 e 412 del previgente codice di rito - per il quale l'imputazione non può, a pena di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione, lasciare adito ad incertezza sui fatti che la determinano - è stato posto a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata e ciò, a maggior ragione, in relazione al codice di rito del 1930, nella cui vigenza la qualifica di imputato si acquisiva già nel corso dell'istruttoria e non erano limitati, come nel vigente codice di rito, il numero degli atti pregressi acquisibili al dibattimento e, pertanto, utilizzabili anche ai fini dell'individuazione dell'imputazione.

E inammissibile la costituzione di parte civile del commissario liquidatore - nel procedimento per bancarotta a carico degli amministratori di una società dichiarata in stato di insolvenza - privo di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, considerato che la previsione di cui all'art. 206 legge fall. richiede tale autorizzazione per il promovimento dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e la costituzione di parte civile si sostanzia in un'azione di responsabilità nell'ambito del processo penale, mentre nessun rilievo spiega in quest'ambito l'art. 200 legge fall. che riguarda solo le cause relative a rapporti di natura patrimoniale, per le quali il commissario liquidatore sta in giudizio senza la previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2004, n. 3407
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3407
    Data del deposito : 16 dicembre 2004

    Testo completo