Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
E illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l'imputato sulla base di una alternativa, e non maggiormente persuasiva, interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, in quanto tale inidonea a far cadere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato.
Commentari • 7
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Il deposito materiale della lista in cancelleria - ove non contenga anche la richiesta al giudice di autorizzazione alla citazione di testimoni, periti, consulenti tecnici e soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., - può avvenire anche a mezzo dei mezzi tecnici di trasmissione di cui all'art. 150 (ad esempio, il telefax), che bene assolvono, in ipotesi di corretta e completa ricezione, alla funzione di comunicazione, all'ufficio ed agli altri interessati, del contenuto di un atto; il soggetto trasmittente ha, tuttavia, l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, in quanto su di lui incombe la responsabilità dell'eventuale carenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2011, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 26/10/2011
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1642
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 9464/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC AT, nato ad [...] l'[...];
2) TE ELUT, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 9 aprile 2008 emessa dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti gli avvocati TE Giulio e Palma Giorgio, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal G.u.p. del Tribunale di Avellino il 21 settembre 2005 a seguito di giudizio abbreviato, appellata dal pubblico ministero, ha ritenuto TE UC e ELTR TE responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti, condannando il primo alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il secondo alla pena di mesi due per il reato di cui all'art. 378 c.p.. 2. Entrambi gli imputati, per mezzo dei loro rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. Nell'interesse dell'TE il difensore ha dedotto l'illogicità della motivazione, rilevando che la ricostruzione dei fatti, così come operata nella sentenza impugnata, non considera che nella stessa relazione della polizia giudiziaria viene descritto un "doppio passaggio" tra i due imputati, là dove si dice che "TE UC consegnava qualcosa al nominato in oggetto ricevendo in cambio da quest'ultimo qualcosa"; ne consegue, secondo il ricorrente che, non essendo stato rinvenuto denaro indosso ai due protagonisti della vicenda, il doppio passaggio corrisponde perfettamente a quanto riferito da ELTR. D'altra parte, la dichiarazione di quest'ultimo non appare in contrasto con quanto sostenuto dall'TE, il quale ha riferito che l'IS era stato acquistato assieme per farne uso personale, ben potendo ritenersi che i due stessero valutando la qualità dello stupefacente. Una volta esclusa la condotta di cessione, resterebbe solo la detenzione dello stupefacente, detenzione da considerare per consumo personale, in considerazione della quantità e del fatto che nell'abitazione dell'imputato non è stato rinvenuto denaro, ne' strumenti utilizzati per il confezionamento di dosi da destinare a terzi.
2.2. Nel ricorso proposto nell'interesse di ELTR il difensore, con il primo motivo, censura la sentenza per non avere tenuto conto della struttura dell'imputazione, fondata sulla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri, pervenendo ad una sostanziale modifica dell'impianto accusatorio. Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione, in relazione all'omessa valutazione di elementi di fatto emergenti dal procedimento. In particolare, anche in questo caso si lamenta che i giudici non abbiano preso in considerazione il contenuto del verbale redatto dai Carabinieri, i quali avevano evidenziato il doppio passaggio tra i due imputati, circostanza che avrebbe dovuto far ritenere credibile la versione offerta dall'imputato, circa la restituzione del tocco di IS offerto all'TE perché ne valutasse la qualità, escludendo l'ipotesi della cessione e, conseguentemente, del favoreggiamento. Peraltro, nel ricorso si sottolinea come questi elementi rilevanti, sebbene siano stati sottoposti alla valutazione della Corte d'appello nelle memorie difensive, non sono stati presi in alcuna considerazione nella sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. I ricorsi sono fondati.
In una recente sentenza, questa Corte ha sostenuto che il principio introdotto nell'art. 533 c.p.p., comma 1, secondo cui la sentenza di condanna deve essere pronunciata solo se l'imputato "risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", presuppone che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo da parte del giudice d'appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado e ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, "sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienza della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. 6, 3 novembre 2011, n. 40159, Galante). In altri termini, si è evidenziato come, per la riforma di una decisione assolutoria, "non sia sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice", ma occorra che la sentenza di appello abbia "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto". La condanna, si è detto, deve presupporre "la certezza della colpevolezza", mentre "l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza". Questo Collegio condivide pienamente i principi suindicati e, conseguentemente, proprio in applicazione di essi ritiene che la riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'appello di Napoli non abbia rispettato i criteri sopra evidenziati.
4. I giudici di secondo grado hanno considerato che UC TE abbia ceduto, seppur gratuitamente, un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo IS a TE ELTR e che questi lo abbia voluto aiutare ad eludere le indagini a suo carico, negando che ci fosse stata la cessione. Invero, la Corte territoriale ha rilevato una contraddizione nelle giustificazioni dei due imputati, in quanto mentre il ELTR aveva dichiarato ai Carabinieri, che avevano assistito al passaggio dello stupefacente, che L'IS era il suo e che lo aveva solo mostrato all'TE per fargli constatare la qualità, quest'ultimo aveva invece riferito che la droga era stata acquistata per il consumo personale di entrambi. La rilevata contraddizione delle dichiarazioni e il rinvenimento presso l'abitazione dell'TE di altro quantitativo di stupefacente ha convinto i giudici che la sostanza appartenesse unicamente all'TE e che vi fosse stata la cessione riferita dai verbalizzanti.
A base della sentenza di riforma sono state addotte semplici valutazioni alternative, fondate sulla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dagli imputati, valutazioni corroborate da elementi di natura congetturale, che si rivelano inadeguati a superare la ricostruzione dei fatti come contenuti nella prima decisione. Inoltre, i giudici di secondo grado omettono di valutare la circostanza del "doppio passaggio" di "qualcosa" tra i due imputati, circostanza ritenuta rilevante per escludere la responsabilità in ordine allo spaccio.
5. L'inidoneità della sentenza d'appello a far cadere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dei due imputati determina l'annullamento senza rinvio della decisione stessa perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012