Sentenza 19 marzo 2013
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2013, n. 23594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23594 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 19/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 567
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 43751/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO DR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 29 giugno 2012 emessa dalla Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato DE VITA Bartolo, per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa l'8 febbraio 2007 dal Tribunale di Vallo della Lucania, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di DR UO per i reati di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e di falsità ideologica (art. 480 c.p.) perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili con cui l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, ASL SA/3, da liquidarsi in separata sede.
2. L'avvocato MALDONATO Franco, difensore dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non sussiste e, in subordine, l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.
In particolare il ricorrente, con il primo motivo, ha lamentato che la Corte territoriale abbia respinto l'eccezione di nullità della sentenza sollevata in appello e relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza per avere fatto riferimento, quanto al reato di abuso d'ufficio, al diverso tipo di vantaggio che avrebbe conseguito l'imputato, mentre per l'altro reato all'aver condannato per il falso ideologico, sebbene l'imputazione riguardasse la falsità materiale.
Con il secondo motivo ha denunciato la erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e il conseguente vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito non hanno individuato le norme che l'imputato avrebbe violato ponendo in essere la sua condotta, facendo riferimenti a regolamenti sull'uso delle prescrizioni mediche di cui non hanno però fornito gli estremi.
Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 480 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. I motivi dedotti dal ricorrente propongono una serie di censure che però non sembrano tenere conto che la sentenza ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall'evidenza dell'innocenza dell'imputato, così come richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, evidenza che i giudici d'appello hanno escluso e che il ricorso dell'imputato neppure si sforza di dimostrare, dal momento che non contiene deduzioni sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2. 3.2. Infatti, con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 521 c.p.p.: si tratta di un motivo inammissibile, perché in presenza di una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità non è rilevabile nel giudizio di legittimità, perché l'inevitabile rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. un., 28 novembre 2001, n. 1021, Cremonese).
3.3. Analogo discorso deve essere fatto per gli altri motivi, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione: infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento.
3.4. Per quanto concerne le critiche relative alla ritenuta insussistenza dei reati di cui agli artt. 323 e 480 c.p., si rileva che si tratta di motivi che, come si è già detto, non dimostrano affatto che la sentenza avrebbe dovuto prosciogliere nel merito l'imputato, ma si limitano a proporre censure che prescindono dalla prospettiva imposta dall'art. 129 c.p.p., comma 2. 4. D'altra parte non può neppure ritenersi che il ricorso riguardi i capi della sentenza sugli interessi civili, non contenendo alcun riferimento ad essi.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00; inoltre, l'imputato deve essere condannato al rimborso delle spese del grado in favore della parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate complessivamente in Euro 3.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013