Sentenza 21 settembre 2011
Massime • 1
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. Ne consegue che costituiscono punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione, la questione relativa all'adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente "ex "art. 80, comma secondo, del d. P.R. n. 309/1990, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede di gravame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2011, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/09/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1335
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 7160/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU IM, n. a Locri il 03/08/1984;
avverso la sentenza del 19/10/2010 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Belcastro Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza in data 3 febbraio 2010 del Tribunale di Locri, appellata da IM GU, condannato con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed Euro 20.000 di multa, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73 e art. 80, comma 2, T.U. stup., per avere illecitamente coltivato n. 93 piante di cannabis indica, con contenuto di principio attivo pari a mg. 156.121, equivalenti a 14.521 dosi medie singole.
La Corte di appello, ritenuto inammissibile, in quanto non collegato all'appello principale, che toccava il punto del giudizio di equivalenza tra le contrapposte circostanze, il motivo aggiunto circa la non configurabilità dell'aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente - motivo che in ogni caso appariva infondato data la consistenza della piantagione e il numero di dosi ricavabili - osservava che doveva confermarsi l'equivalenza delle attenuanti rispetto a detta aggravante e il trattamento sanzionatorio, non valendo a determinare un più favorevole giudizio su entrambi detti punti lo stato di incensuratezza dell'imputato e neppure il dedotto atteggiamento collaborativo, dato che in realtà l'GU non aveva potuto che prendere atto dell'accertamento, svolto anche attraverso un servizio di perlustrazione aerea, delle forze di p.g.. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto personalmente, denunciando con un primo motivo la violazione di legge sul punto della ritenuta inammissibilità del motivo nuovo, osservando che in realtà la censura sulla non configurabilità dell'aggravante della ingente quantità rientrava appieno nell'ambito devoluto con l'appello principale, che toccava il giudizio di comparazione tra detta aggravante e le attenuanti generiche e il relativo eccessivo trattamento sanzionatorio.
In ogni caso l'assunto della dipendenza dei motivi aggiunti dai capi e punti devoluti con la impugnazione principale, malgrado fosse allineato a un costante orientamento di legittimità, anche a Sezioni unite, non era condivisibile: al riguardo il ricorrente sviluppa diffuse argomentazioni fondate sulla lettera della norma, su criteri sistematici e storici e sul tenore dei lavori preparatori. Con un secondo motivo, denuncia l'omessa motivazione in punto di rigetto del motivo con il quale si instava per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla riferita aggravante, essendosi irragionevolmente svalutato sia l'atteggiamento collaborativo sia lo stato di incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare infondato.
2. Il Collegio esprime adesione al principio, espresso autorevolmente da Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259, secondo cui i motivi nuovi a sostegno della impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario;
analogamente, del resto, a quanto è da dirsi con riferimento all'ambito dell'appello incidentale in rapporto a quello dell'appello principale, aspetto esaurientemente sviluppato da Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235699.
Le pur pregevoli considerazioni svolte dal ricorrente non valgono infatti a scalfire gli approdi giurisprudenziali di cui si è detto, costantemente seguiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
D'altro canto, venendo alla fattispecie dedotta, non può dubitarsi che la questione relativa alla adeguatezza del giudizio di comparazione, toccata nell'appello originario, non comprendesse, ne' logicamente ne' giuridicamente, quella circa la configurabilità nella specie dell'aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente, del tutto ignorata in detto appello.
Si tratta, infatti, di due "punti" distinti della decisione, nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (v. per tutte, per questo concetto, tra le altre, la citata Sez. U, Michaeler), ed anzi in rapporto di pregiudizialità logica, posto che contestando esclusivamente la esattezza della valutazione circa la mera equivalenza tra contrapposte circostanze operata dal giudice di primo grado, attinente ad un aspetto di merito, implicitamente l'appellante dava per accettata la giuridica configurabilità nella specie dell'aggravante ex art. 80, comma 2, T.U. stup. che in quel giudizio di comparazione ricadeva e che esso avrebbe voluto subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche.
3. Il secondo motivo appare manifestamente infondato, non essendo rinvenibili vizi logici nel giudizio di comparazione effettuato in termini di equivalenza dal primo giudice e confermato, con motivazione ineccepibile, dalla Corte di appello.
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2012