Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 2
In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento.
Il riscontro ad opera della Corte di cassazione, oltre che della causa estintiva della prescrizione, di un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: le cose sequestrate vanno restituite a chi prova lo ius possidendiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2009, n. 14450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14450 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 19/03/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 820
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 001773/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST ON, N. IL 30/03/1942;
avverso SENTENZA del 30/04/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA IO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. CALÒ Marco che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del Responsabile civile Avv. LEONE Raffaele che si riporta alle conclusioni che deposita;
udito il difensore dell'imputato, Avv. GRESSINI che insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO CH e FI IO venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p. perché per colpa, consistita in colpa generica, nonché in colpa specifica per l'inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, avevano cagionato un incidente stradale - caratterizzato da un tamponamento a catena - a seguito del quale aveva perso la vita IE CI. Questa la dinamica dell'incidente secondo la contestazione: LO CH stava percorrendo alla guida di un trattore stradale la carreggiata sud della S.S. n. 1 Aurelia in territorio del Comune di Orbetello, allorquando aveva perso il controllo dell'automezzo che, compiuti alcuni sbandamenti, si era spostato sulla corsia di sorpasso ed aveva urtato con la parte anteriore laterale sinistra la barriera di separazione delle carreggiate fermandosi poi obliquamente rispetto all'asse stradale occupandolo interamente in modo da ostruire il passaggio dei veicoli che sopraggiungevano;
era quindi arrivata un'auto Ford IE condotta da BE NC il quale era finito con la parte anteriore della sua autovettura contro la parte posteriore del trattore stradale;
subito dopo era sopraggiunto l'autoarticolato condotto dallo FI che non era riuscito ad evirare l'impatto con la parte posteriore della fiancata sinistra del trattore;
era quindi sopraggiunto l'autoarticolato condotto dal IE che procedeva ad una velocità di circa 80 km/h ed aveva urtato con la parte anteriore della cabina guida contro la parte posteriore dell'autoarticolato condotto dalla FI: a seguito dell'urto il IE aveva perso la vita.
Allo FI era stata contestata la colpa specifica della violazione delle norme sulla circolazione stradale per avere circolato alla guida di un autoarticolato alla velocità di 78 km/h superiore al limite previsto di 70 km/h, omettendo altresì di osservare modalità di guida tali da consentire di arrestare il veicolo entro i limiti del campo di visibilità.
All'esito del giudizio di primo grado, il LO e lo FI venivano condannati alle rispettive pene ritenute di giustizia, con la concessione delle attenuanti generiche valutate prevalenti rispetto all'aggravante contestata, e con l'attribuzione di un concorso di colpa quantificato nella misura del 70% per AL, 20% per FI e 10% per la vittima.
Proponevano appello gli imputati e la Corte d'appello di Firenze dichiarava la nullità delle citazioni per il giudizio di primo grado dell'imputato AL e, conseguentemente, la nullità degli atti successivi, nonché della stessa sentenza impugnata, e, richiamando il compendio probatorio acquisito, confermava la sentenza di primo grado nei confronti dello FI.
Ricorre per cassazione l'imputato FI IO deducendo censure che possono così sintetizzarsi: 1) nullità della sentenza di primo grado in conseguenza della ritenuta nullità della sentenza stessa nei confronti del LO;
2) nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 550 c.p.p. come modificato dalla L. n. 479 del 1999 per aver emesso il P.M. citazione diretta;
3) vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie, con riferimento all'affermazione di colpevolezza, e mancanza di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta addebitata con il capo di imputazione e l'evento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che preliminarmente - avuto riguardo al "tempus commissi delicti" (23 gennaio 1997) e tenuto conto della pena edittale prevista per il reato all'esito del giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sull'aggravante contestata - occorre verificare se, alla data della odierna udienza, sia interamente decorso il termine massimo di prescrizione (sette anni e mezzo).
Ciò posto, va rilevata l'intervenuta prescrizione. Tanto premesso, occorre adesso verificare se, avuto riguardo ai motivi dedotti dal ricorrente in relazione alle argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Firenze nell'impugnata sentenza, il ricorso presenti profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione (posto che si tratterebbe di causa originaria di inammissibilità).
Orbene, il ricorso non presenta esclusivamente connotazioni di inammissibilità, per le ragioni di seguito indicate. La prima doglianza in rito è manifestamente infondata, posto che la nullità della sentenza nei confronti del LO riguardava esclusivamente la posizione di costui in quanto riconducibile a violazione di legge (omesso avviso ai difensori) concernente la citazione dello stesso per il giudizio di primo grado. Parimenti priva di qualsiasi fondamento è anche la seconda censura processuale: la Corte territoriale ha evidenziato che il decreto di citazione a carico dello FI, per il giudizio di primo grado, fu emesso dal P.M. prima dell'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999 (cd. Legge Carotti), ed il ricorrente, limitandosi ad affermare di aver tempestivamente dedotto l'eccezione nella fase di merito, non ha neanche indicato la data di emissione del decreto stesso. Quanto alle doglianze di vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, trattasi di censura non deducibile in questa sede di legittimità perché relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro, e ad apprezzamenti di merito di cui la Corte distrettuale ha dato adeguatamente conto richiamando espressamente il compendio probatorio costituito dagli accertamenti di Polizia Giudiziaria svolti nell'immediatezza del fatto, dalle conclusioni della perizia e dalle dichiarazioni delle persone coinvolte nel sinistro stradale in oggetto. Risulta viceversa fondato il motivo di ricorso concernente il nesso causale: ed invero, a fronte di una specifica censura al riguardo, dedotta in appello (pag. 14 dei motivi di appello dello FI), la Corte territoriale ha omesso qualsiasi valutazione, non spiegando in alcun modo le ragioni per le quali ha ritenuto che la condotta di guida dello FI, ed in particolare una velocità di 78 km/h, superiore al limite di 70 km/h, fosse da porsi in rapporto sinergico con l'incidente.
Deve essere pertanto rilevata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In applicazione del disposto ex art. 129 c.p.p., dunque, la estinzione del reato va immediatamente dichiarata, non potendosi far luogo all'annullamento con rinvio al giudice penale per il pur rilevato vizio di motivazione, dal momento che tale rinvio, da un lato, determinerebbe, per il predetto giudice, l'obbligo di dichiarare comunque la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal ricordato art. 129 c.p.p. (ASN 200404177, RV 227098; SU, n. 1653 del 1993, ric. Marino e altri, RV 192471); nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che qualora già risulti una causa di estinzione del reato, anche una nullità (e pur se di ordine generale) non può essere rilevata nel giudizio di cassazione, "in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. Un. 28/11/2001, Cremonese). Resta tuttavia da decidere sulle statuizioni civili, in presenza di una sentenza di condanna che sarebbe stata annullata con rinvio per vizio di motivazione. Orbene, poiché l'art. 578 c.p.p. prevede che la Corte di Cassazione (al pari del giudice di appello), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, è tenuta a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, è stato ritenuto (ASN 200421102-RV 229023) che, nella prospettiva di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato debbano comunque essere esaminati compiutamente (come innanzi è stato fatto), non potendosi dare conferma alla condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2. E tuttavia, nel caso in esame, come accennato, questa Corte non potrebbe pronunziarsi sul punto, avendo rilevato un vizio di motivazione idoneo a legittimare l'annullamento con rinvio. Si pone dunque la questione relativa alla individuazione del giudice di rinvio. Mette conto sottolineare che è stato affermato (ASN 200526061-RV 231914) che l'investitura del giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. presuppone il consolidamento della pronunzia sull'an da parte del giudice dell'appello penale;
orbene, siffatto principio deve intendersi applicabile, ad avviso del Collegio, allorquando detta pronunzia non incorra nella censura del vizio di motivazione da parte della Corte di legittimità: ed invero, ove sussista invece un vizio di motivazione attinente alla (affermata, dal giudice del merito in sede penale) responsabilità dell'imputato, ma non vi è più spazio alcuno per il giudice penale stante la rilevata (e dichiarata) estinzione del reato per prescrizione, altra soluzione non può essere adottata, ai fini delle determinazioni sulle statuizioni civili, se non quella del rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, non avendo più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile. A voler seguire la tesi secondo cui il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. sarebbe previsto solo per le determinazioni sul quantum debeatur (sul presupposto della irrilevanza del rilevato vizio motivazionale e della competenza di detto giudice solo in presenza del consolidamento della pronunzia sull'an), e non potendo più essere investito per nuovo esame il giudice penale essendo ormai intervenuta la prescrizione (rilevata e dichiarata in sede di legittimità in conseguenza del ricorso dell'imputato), si perverrebbe alla conseguenza - che francamente appare contraria a qualsiasi logica giuridica e di equità - che il giudice civile sarebbe vincolato a pronunziarsi solo sul quantum, pur in presenza di un'affermazione sulla responsabilità basata, come nella concreta fattispecie, su di una sentenza lacunosamente motivata.
Non ignora il Collegio che sulla questione in argomento si registrano nella giurisprudenza di questa Corte due decisioni tra loro assolutamente contrastanti: la Quinta Sezione, con sentenza n. 9399 del 5 febbraio 2007, dep. 6 marzo 2007 (imp. Palazzi, RV. 235843), ha enunciato il principio secondo cui "qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della suddetta causa estintiva, deve annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.";
la Terza Sezione, con sentenza n. 15653 del 27 febbraio 2008, dep. 16 aprile 2008 (imp. Colombo ed altri, RV. 239865), ha invece affermato che "qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della suddetta causa estintiva, deve annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., presupponendo infatti tale ultima norma o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento". Per tutte le ragioni dianzi indicate, il Collegio ritiene dunque di dover aderire all'orientamento di cui alla meno recente sentenza della Quinta Sezione.
Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto allo FI estinto per prescrizione, e deve essere altresì annullata, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in gradi di appello il quale provvederà anche al regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata quanto alle statuizioni civili e rinvia sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009