Articolo 61 del Codice di procedura penale
Articolo 60Articolo 62
Versione
24 ottobre 1989
Art. 61. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato 1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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