Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
L'omessa valutazione di memorie difensive può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, la cui motivazione può risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con la memoria, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2010, n. 37531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37531 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/10/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2227
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 955/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \P IU N. IL *07/07/1956*;
avverso l'ordinanza n. 5372/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 21/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG, Dott. D'Angelo G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il 21 gennaio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la domanda di riabilitazione avanzata da IR PP, condannato con sentenze irrevocabili di condanna per i reati di maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare, osservando che non era intervenuto il risarcimento dei danni e che, comunque, non era stata documentata l'impossibilità di provvedervi.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IR\, il quale denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 179 c.p., mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, atteso che il ricorrente, insieme con l'istanza, aveva depositato documentazione attestante l'impossibilità oggettiva a provvedere al risarcimento dei danni, e aveva successivamente integrato tale documentazione con ulteriori produzioni allegate ad una memoria difensiva, comprovanti le sue precarie condizioni economiche e la sua condizione di disoccupato. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza aveva omesso qualsiasi motivazione in ordine al requisito della buona condotta - effettivamente sussistente nel caso di specie - costituente uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riabilitazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. L'istituto ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi di volontà di riscatto dal passato.
2. L'art. 179 c.p. richiede due condizioni positive, ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilo temporale e l'altra ad un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni (otto per i recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'art. 99 c.p.) dal giorno dell'esecuzione della pena principale ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta.
Ai fini della verifica del requisito della buona condotta, che deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta (Cass., Sez. 1, 27 febbraio 1996, n. 1274, Politi, rv. 204698). L'attivarsi del reo al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (Sez. 5, 27 novembre 1998, n. 6445; Sez. 3, 10.11.1998, n. 2942).
3. L'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato - prevista dall'art. 179 c.p., comma 4, n. 2 come eccezione all'ostacolo alla riabilitazione rappresentato dall'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato - non va intesa in senso restrittivo, e cioè come sinonimo di impossidenza economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che gli impediscono, comunque, l'adempimento delle obbligazioni civili, al quale è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, 8 marzo 1994, n. 4737). La ragione del principio va ovviamente individuata nella esigenza di evitare un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale del riabilitando che abbia, per altro verso, dato prova, attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione (Cass., Sez. 1, 2 dicembre 2005, n. 6704, rv. 233406; Cass., sez. 1, 7 gennaio 2010, n. 4089, rv. 246052). Sussiste, peraltro, a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna (Cass., sez. 5, 8 ottobre 1999, n. 4731, rv. 215748).
4. Alla luce dei principi in precedenza esposti il provvedimento impugnato è affetto dal vizio di violazione di legge e di carenza e di illogicità della motivazione, avendo omesso di considerare l'ipotesi disciplinata dall'art. 179 c.p., u.c., n. 2 alla luce della memoria difensiva corredata da copiosa documentazione. In proposito il Collegio osserva che la facoltà delle parti di presentare memorie ed istanze costituisce uno dei principali strumenti di attuazione del principio del contraddittorio sin dal momento delle indagini preliminari, prima ancora che sia instaurato il processo (Rel. prel., 177 ss.).
L'incidenza dell'art. 121 c.p.p. sulla conformazione dialettica del processo postula, da un canto, l'operatività dell'obbligo del giudice di pronunciare sulle memorie e sulle richieste delle parti con carattere di decisi vita e, dall'altro, la sanzione della nullità in caso di omessa pronuncia, di cui è possibile scorgere un riflesso nella disciplina dell'art. 546, comma 1, lett. e) in relazione ai requisiti della sentenza e dell'art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c bis per le misure cautelari personali.
Ne consegue che l'omessa valutazione e il rigetto immotivato di una memoria difensiva presentata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. determinano la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto impediscono all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie (Cass., sez. 1, 7 luglio 2009, n. 31245, rv. 244321; Cass., sez. 1, 14 ottobre 2005, n. 45104, rv. 232702; Cass., sez. 1, 6 maggio 2005, n. 23789, rv. 232518). L'omessa valutazione di memorie difensive può essere fatta valere (come nel caso di specie) in sede di gravame quale causa di nullità dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione può risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con memoria, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione (Cass., 15 febbraio 1996, n. 210, rv. 204478).
5. Sulla base di quanto sin qui esposto, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli che, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3, si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010