Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 2
L'art. 2 d.P.R. n. 261 del 1992, nel prevedere la conferma nell'incarico a tempo indeterminato degli psicologi titolari di regolare incarico professionale a rapporto orario presso le USL, si riferisce soltanto a quei rapporti che (anche in quanto prevedenti una lunga durata e una prorogabilità automatica) siano configurabili come "continuativi" (ex art. 1 d.P.R. cit.), perciò dotati di una certa stabilità, e rispondano ad esigenze non temporanee ed occasionali, bensì costanti e "strutturali" dell'ente; la citata previsione pertanto non si estende a qualunque tipo di rapporto di lavoro a tempo determinato in atto, al momento della sottoscrizione degli accordi recepiti dal d.P.R., tra gli psicologi e le USL, dovendosi escludere la "conferma nell'incarico a tempo indeterminato" in relazione a rapporti a carattere precario, destinati a sopperire ad esigenze temporanee ed occasionali.
In tema di trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale, i d.P.R. che recepiscono gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 legge n. 833 del 1978 hanno natura regolamentare, onde il giudice di legittimità può conoscere, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli allegati vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e può procedere direttamente all'interpretazione dei medesimi in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. NATALE Capitanio - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET RI CR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL QUIRINALE N. 26, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRCO RIZZOGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO, GESTIONE LIQUIDATORIA dell'USSL n.5 COMO (cui è confluita l'USSL N. 19 di DONGO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA CIOCE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 471/00 del Tribunale di COMO, depositata il 07/04/00 - R.G.N. 22/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
uditi gli Avvocati RIZZOGLIO e GIGLIO;
udito l'Avvocato BALTA per delega ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI IN TI, premesso di aver ricevuto dal comitato di gestione della U.S.L. 19 di Dongo due successivi incarichi professionali (ciascuno della durata di tre mesi, prorogabili, e di fatto prorogati, per altri tre) come psicologo presso i servizi sociali della predetta U.S.L., adiva il pretore di Corno perché accertasse il suo diritto ad essere confermata nell'incarico di psicologa a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 261 del 1992, con condanna della U.S.L. al risarcimento dei danni derivati dalla mancata conferma nel suddetto incarico. Il RE rigettava la domanda.
Il tribunale di Corno, investito dell'appello proposto dalla TI, lo rigettava, in particolare rilevando che il D.P.R. n. 2 61 invocato dall'appellante all'art. 1 faceva espresso riferimento ai rapporti di lavoro "autonomi, coordinati e continuativi" esistenti tra gli psicologi e la U.S.L. e che pertanto il successivo art. 2, nel prevedere la conferma nell'incarico a tempo indeterminato degli psicologi titolari di regolare incarico professionale a rapporto orario presso la U.S.L., era riferibile soltanto a quei rapporti (di durata semestrale o annuale), prorogabili automaticamente senza limite e in ogni caso destinati a sopperire ad esigenze non sporadiche o eventuali, bensì costanti ed insopprimibili dell'ente.
Rilevava ancora il tribunale che il rapporto della TI con la U.S.L. non presentava le suddette caratteristiche di continuità, in quanto la breve durata degli incarichi conferiti e la relativa circoscritta prorogabilità facevano ritenere che gli stessi fossero intesi a sopperire ad esigenze momentanee dell'ente, al cui superamento doveva ritenersi preordinata la procedura concorsuale espletata all'esito del rapporto di collaborazione professionale con la TI.
Avverso la sentenza del tribunale propone ricorso per cassazione RI IN TI;
resistono con controricorso l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Corno, nonché la gestione liquidatoria della U.S.L. n. 5 di Corno (già U.S.L. 19 di Dongo). Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo, la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 D.P.R. 13.3.1992 n. 261, rilevando che gli unici requisiti previsti dall'art. 2 del citato D.P.R. ai fini della conferma nell'incarico a tempo indeterminato degli psicologi titolari, alla data di sottoscrizione dell'accordo, di regolare incarico professionale a rapporto orario presso le U.S.L. sono costituiti dal mancato compimento del sessantacinquesimo anno d'età e dall'iscrizione nell'albo professionale degli psicologi.
In particolare la ricorrente, premesso che la norma, richiedendo soltanto che l'incarico professionale con la U.S.L. sia in corso al momento della sottoscrizione dell'accordo, non fa alcun riferimento nè alle esigenze che l'incarico è destinato a soddisfare, ne' alla prevista durata del medesimo, rileva che è priva di fondamento giuridico la distinzione operata dal tribunale tra incarichi di durata annuale o semestrale e incarichi di durata inferiore e che, in ogni caso, per il susseguirsi di due incarichi trimestrali ciascuno dei quali prorogato una volta, il suo rapporto con la U.S.L. aveva avuto una durata annuale.
Aggiunge la ricorrente che le "Direttive applicative del D.P.R. n. 261 del 13.3.1992" emanate dalla Regione Lombardia il 2.11.1993
affermano esplicitamente l'applicabilità del citato D.P.R. agli incarichi che, come quelli della TI, sono stati conferiti ai sensi dell'art. 29 L.R. Lombardia n. 1 del 1986, senza che sia possibile ritenere che le suddette disposizioni si riferiscano esclusivamente agli psicologi ambulatoriali, atteso che, per gli psicologi, non esiste una vera e propria attività ambulatoriale paragonabile a quella dei medici specialisti, essendo essi inseriti nei vari servizi delle U.S.L. La censura è infondata. Giova innanzitutto premettere che la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 D.P.R. n. 261 del 1992 è ammissibile, giacché è da ritenersi che ai D.P.R. che, come quello in esame, recepiscono accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 L. n. 833 del 1978, deve essere riconosciuta natura regolamentare, onde il giudice di legittimità può conoscere, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c, degli allegati vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo ai predetti decreti e può procedere direttamente all'interpretazione degli stessi in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi (in tal senso vedi da ultimo Sez. L. n. 10500 del 1995 RV 494182 e, con riguardo ai decreti ex L. n. 93 del 1983, Sez. L. n. 6152 del 1993 RV 482635).
Proprio con riferimento ai suddetti criteri ermeneutici, è da rilevare che, nella specie, occorre procedere ad una ricostruzione della ratio legis anche attraverso un1interpretazione sistematica, non essendo chiara ed inequivoca la lettera della norma con riguardo al suo ambito di applicazione, atteso che il citato D.P.R., pur recependo un accordo che, come tutti quelli previsti dall'art. 48 L. n. 833 del 1978, è inteso a regolamentare rapporti (quali, ad esempio, quello dei medici convenzionati) non a tempo indeterminato, tuttavia, all'art. 2, stabilisce una "conferma nel rapporto a tempo indeterminato", in qualche misura autorizzando la supposizione del carattere già a tempo indeterminato del rapporto così confermato. Orbene, una lettura sistematica del dato normativo, al fine di enucleare la ratio ad esso sottesa (lettura autorizzata, come rilevato, dalla non inequivocità del testo letterale) non può non prendere l'avvio dal citato art. 48 L. n. 833 del 1978, che prevede la stipula di accordi collettivi nazionali da rendere esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica, essendo tale norma la fonte dei successivi accordi e dei relativi decreti di recepimento e non potendo pertanto da essa prescindersi al fine di individuare la finalità dei predetti e il relativi ambito di applicazione. Tanto premesso, è innanzitutto da rilevare che, come correttamente sottolineato nella sentenza d'appello, la finalità espressa degli accordi nazionali da recepirsi in decreti presidenziali, quale risultante dal chiaro dettato del citato art. 48, è quella di conseguire "l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale", e non certo quella di "stabilizzare" qualunque rapporto a termine, anche a carattere precario, esistente con le U.S.L. Certo non può escludersi che poi gli accordi (e i successivi decreti) abbiano inteso in concreto realizzare anche finalità ulteriori rispetto a quelle preventivate, tuttavia, in presenza di dubbi ermeneutici determinati da un dettato normativo non chiarissimo, non può non costituire un orientamento per l'interprete quella che, se non unica, costituisce certamente la principale finalità e, anzi, la stessa ragion d'essere degli accordi citati.
Inoltre, l'intestazione del citato articolo 48 recita "Personale a rapporto convenzionale" e, come sopra rilevato, tale norma intende garantire l'uniformità del trattamento economico e normativo del "personale sanitario a rapporto convenzionale". È vero che, poi, nel corpo dell'articolo, i criteri dettati per il personale sanitario si estendono anche, in quanto compatibili, alle convenzioni con altre categorie non mediche di operatori professionali (ad esempio, come nella specie, gli psicologi), ma risulta evidente, dalla integrale lettura della norma e delle sue espresse finalità, che i previsti accordi si riferiscono sempre a rapporta che, ancorché relativi a categorie professionali non mediche, abbiano tuttavia le stesse caratteristiche e rispondano alle medesime esigenze dei rapporti stipulati col personale sanitario in regime convenzionale.
Orbene, la più rilevante caratteristica dei rapporti stipulati con i medici convenzionati è rappresentata dal fatto che (in via definitiva e non provvisoria) l'ente persegue le proprie finalità anche attraverso rapporti a tempo indeterminato in regime di convenzione, onde tali rapporti non rispondono ad esigenze temporanee od occasionali, bensì ad esigenze costanti e "strutturali" dell'ente, costituendo essi un modo per realizzarne le finalità, così che, se pure può essere "temporaneo" il rapporto col singolo medico, non è temporanea, nell'organizzazione dell'ente, la previsione della figura del medico convenzionato. Le peculiarità di tali rapporti si riflettono nella loro regolamentazione, posto che per essi è prevista una lunga durata (spesso annuale o ultrannuale), una prorogabilità illimitata, e, soprattutto, una prorogabilità automatica, onde essi, di fatto, risultano dotati di una certa "stabilità", venendo la disdetta (necessaria ad evitare la proroga automatica) a configurarsi quasi come il recesso di una delle parti da un normale rapporto di lavoro autonomo a tempo indeterminato.
Deve pertanto ritenersi che i rapporti interessati dai decreti che hanno recepito gli accordi previsti dal citato art. 48 siano solo quelli che presentano le suddette caratteristiche e non anche tutti i rapporti a tempo determinato, anche a carattere precario, comunque stipulati con le U.S.L. e in atto al momento della sottoscrizione dei predetti accordi.
Tale assunto trova riscontro nell'art. 1 del D.P.R. n. 261 del 1992, che delimita il proprio ambito di applicazione ai rapporti di lavoro "coordinati e continuativi" esistenti tra gli psicologi e le U.S.L., dove la prevista continuità sembra escludere ogni rapporto destinato a sopperire ad esigenze temporanee ed occasionali. Siffatta interpretazione, infine, vale a chiarire l'infelice formulazione dell'art. 2 D.P.R. n. 261 citato, laddove statuisce la "conferma nell'incarico a tempo indeterminato", disposizione che può trovare una logica spiegazione nell'intento di riconoscere formalmente la natura di rapporti già dotati di fatto di una certa stabilità, peraltro in linea con la già evidenziata finalità degli accordi in esame e dei relativi decreti, che è quella di regolamentare rapporti già esistenti, non di mutarne la natura. Tanto premesso, è da escludere che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la U.S.L. 19 di Dongo rientri tra quelli cui è applicabile l'art. 2 del citato D.P.R. n. 261, essendo detto rapporto di durata limitatissima (tre mesi), non automaticamente prorogabile e in ogni caso prorogabile una sola volta, quindi fin dall'origine previsto per sopperire ad esigenze contingenti e perciò privo della "continuità" richiesta dall'art. 1 del citato D.P.R. La circostanza che, di fatto, il rapporto sia durato un anno per il susseguirsi di due incarichi ciascuno dei quali prorogato una volta non ne altera le caratteristiche, bensì le evidenzia, posto che, a fronte del protrarsi nel tempo di un'esigenza comunque contingente, l'ente ribadisce la temporaneità e in ogni caso la non continuità della medesima, ricorrendo ad un altro incarico ancora limitato a tre mesi e non prorogabile più di una volta. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2003