Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3244
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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L'art. 2 d.P.R. n. 261 del 1992, nel prevedere la conferma nell'incarico a tempo indeterminato degli psicologi titolari di regolare incarico professionale a rapporto orario presso le USL, si riferisce soltanto a quei rapporti che (anche in quanto prevedenti una lunga durata e una prorogabilità automatica) siano configurabili come "continuativi" (ex art. 1 d.P.R. cit.), perciò dotati di una certa stabilità, e rispondano ad esigenze non temporanee ed occasionali, bensì costanti e "strutturali" dell'ente; la citata previsione pertanto non si estende a qualunque tipo di rapporto di lavoro a tempo determinato in atto, al momento della sottoscrizione degli accordi recepiti dal d.P.R., tra gli psicologi e le USL, dovendosi escludere la "conferma nell'incarico a tempo indeterminato" in relazione a rapporti a carattere precario, destinati a sopperire ad esigenze temporanee ed occasionali.

In tema di trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale, i d.P.R. che recepiscono gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 legge n. 833 del 1978 hanno natura regolamentare, onde il giudice di legittimità può conoscere, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli allegati vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e può procedere direttamente all'interpretazione dei medesimi in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3244
    Data del deposito : 5 marzo 2003

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