Sentenza 10 luglio 2014
Massime • 1
La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie nella quale l'inammissibilità dell'appello era dovuta a tardiva presentazione dei motivi).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2014, n. 40816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40816 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 10/07/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 1909
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 48740/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LT AN N. IL 17/07/1982;
avverso la sentenza n. 4264/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 19 aprile 2010, ha dichiarato estinto il reato di cui al capo B) delle imputazioni per intervenuta prescrizione, ed ha per l'effetto ridotto la pena irrogata per le ricettazioni continuate di cui al capo A).
Contro tale provvedimento, l'imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
- la Corte di appello, pur dichiarando di dover ridurre la pena irrogata dal primo giudice, per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), ha in realtà rideterminato la stessa (nella misura di anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 866,67 di multa) in aumento rispetto a quella applicata dal primo giudice (pari ad anni tre di reclusione ed Euro 800 di multa): proprio in relazione a ciò, lamenta che l'appello doveva in realtà essere dichiarato inammissibile per tardività.
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va revocata, dovendo essere dichiarata irrevocabile quella pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19 aprile 2010. Il Tribunale di Milano si era pronunciato nella data predetta, in presenza dell'odierno ricorrente (oltre che del difensore di fiducia:
cfr. epigrafe della sentenza di primo grado), depositando la sentenza in data 20 aprile 2010, nel pieno rispetto del termine di gg. 15; il termine per proporre l'appello, pari a giorni 30, decorreva, pertanto, a partire dalla data del 4 maggio 2010, e scadeva il 3 giugno 2010, laddove l'appello era stato presentato soltanto in data 18 giugno 2010 dal difensore (d'altro canto, in calce alla sentenza era stato annotato il passaggio in giudicato, sia pur dal successivo 4 giugno 2010).
Trattasi di causa di inammissibilità genetica dell'appello, specificamente dedotta e comunque rilevabile anche d'ufficio in questa sede (poiché il ricorrente - pur privo di interesse al rilievo di detta tardività, inerente al proprio atto di appello - lamenta anche l'indebito aumento della pena irrogatagli, nonostante l'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione di uno dei reati in ordine ai quali era stato dichiarato colpevole in primo grado, il che rende il ricorso ammissibile, e conseguente legittima l'esercizio dei poteri officiosi dei quali il giudice di legittimità è attributario), che preclude ogni ulteriore rilievo. In proposito, è sempre valido il principio che l'inammissibilità dell'impugnazione, pur non rilevata dal giudice di appello, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale (Sez. 4, sentenza n. 16399 del 3 ottobre 1990, rv. 185996). Invero, le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento;
ne consegue che, ove sia proposta impugnazione avverso la decisione del giudice di appello, la Corte di cassazione, se rileva che l'atto di appello contro la decisione del Tribunale era inammissibile, deve provvedere alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 1, sentenza n. 3462 del 24 settembre 1987, rv. 176912: fattispecie nella quale - come nel caso odierno - la rilevata inammissibilità dell'appello era dovuta a tardiva presentazione dei motivi). Appare unicamente opportuno precisare che la particolare vicenda processuale oggetto di doglianza risulta frutto di plurimi errori, del primo giudice nel calcolo della pena - comunque più favorevole, in difetto dell'impugnazione del Pubblico Ministero, per l'imputato-, e della stessa Corte di appello, che pur avendo inteso emendare gli errori di calcolo del primo giudice, ha errato nella determinazione di quella pecuniaria, non potendo tenersi conto nella determinazione della pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 134 c.p., comma 2, delle frazioni di Euro.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara irrevocabile la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 19 aprile 2010. Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 10 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014