Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2014, n. 40816
CASS
Sentenza 10 luglio 2014

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La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie nella quale l'inammissibilità dell'appello era dovuta a tardiva presentazione dei motivi).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2014, n. 40816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40816
Data del deposito : 10 luglio 2014

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