Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
Non è rilevabile d'ufficio, in sede di giudizio di legittimità, la questione riferita alla violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia, questione riconducibile, con adattamenti, alla nozione del vizio di "violazione di legge" e, dunque, da far valere, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno. (In motivazione la Corte ha precisato che la scelta dell'imputato di non proporre richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale determina, altresì, l'impossibilità di attivare il rimedio CEDU, il cui presupposto è la "consumazione" di tutti i rimedi del sistema processuale domestico).
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- 1. art. 603 comma 3 bis c.p.p. d'ufficioRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 1 maggio 2021
“Le regole ordinarie in tema di impugnazione cedono il passo a un parametro sul quale si basa lo stesso esercizio della giurisdizione penale” cassazione sez. II 3154/2022. Nel caso di diversa valutazione della prova dichiarativa in sede di appello e conseguente ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado la cassazione può rilevare d'ufficio la questione della mancata rinnovazione dell'istruttoria anche se non è stata prospettata dai ricorrenti? La cassazione sez. II con la sentenza n. 3154/2022 presidente Luciano Imperiali ha stabilito: Dunque, il tema è quello della rilevabilità d'ufficio del mancato rispetto del disposto di cui all'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., già in …
Leggi di più… - 2. Processo penale, assoluzione, appello, prove orali decisive, rinnovazione dibattimentaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2013, n. 51396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51396 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 20/11/2013
Dott. BEVERE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo AN - Consigliere - N. 2971
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE AN - Consigliere - N. 29392/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL IO N. IL 02/05/1952;
EO IO N. IL 21/03/1968;
CO GA N. IL 06/07/1953;
D'AL IO N. IL 01/08/1949;
DE TO DO N. IL 23/08/1968;
DE RA IL N. IL 08/07/1950;
AR GA N. IL 08/11/1953;
TA SA N. IL 03/01/1962;
TA FA N. IL 05/01/1972;
IO RM N. IL 23/07/1962;
IS DO N. IL 26/01/1970;
AR FA N. IL 13/03/1959;
IA LU N. IL 17/07/1964;
AN FA N. IL 20/06/1944;
AL TI SE N. IL 20/01/1948;
AL SO N. IL 04/03/1957;
avverso la sentenza n. 10655/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio TO, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi di SO AN e ET ON e il rigetto di tutti gli altri. Uditi i difensori avv. SS AN per AS AN, ES UI e ET ON nonché per BI LD, in sost. dell'avv. Rancà, Crai Lucio in sost. dell'avv. Cucci Eugenio per EO AN;
AS LE per SO AN, avv. Ciucioni in sost. Aricò, per D'AL AN e, per tale imputato, anche avv. Giacquinto S.;
avv. Vignolo Angelo in sost. dell'avv. Vignolo G. Battista per De TO AL;
avv. Di Tommaso F. per DE AN IO;
avv. Ciucioni in sost. avv. Aricò per AR AN;
avv. Lepre G. e Krogh M. per RA IN;
avv. Lepre e avv. Ricco NN per RA LE;
avv. Gaito A. per RI LE;
avv. SS AN in sost. avv. Quaranta per AN LE. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione:
1) SO AN;
2) DE AN IO;
3) AS AN;
4) ES UI;
5) RI LE;
6) ET ON;
7) GL CA EP;
8) AN LE;
9) D'AL AN;
10) AR AN;
11) RA IN;
12) RA LE (avvocati Ricco e Lepre);
13) EO AN;
14) CI AR;
15) BI LD;
16) De TO AL;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 4 maggio 2011 con la quale è stata riformata quella di primo grado, emessa il 22 dicembre 2008 all'esito di giudizio abbreviato.
Con la sentenza di primo grado, oltre alle assoluzioni, tra gli altri, degli imputati (sopra indicati da 9) a 16) chiamati a rispondere del reato associativo di cui si dirà, nella veste, rispettivamente, di imprenditori e tecnici, era stata pronunciata condanna nei confronti degli appartenenti al Corpo della polizia municipale del Comune di GL (fatta eccezione per SO AN), AS AN, DE AN IO, RI LE, ES UI, AN LE, GL CA EP e ET ON (menzionati da 2) a 8), per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione dei reati di concussione, corruzione e falso materiale e ideologico, violazioni urbanistiche ed altri (capo 1); era stata poi pronunciata condanna nei confronti dei medesimi e degli altri ricorrenti, anche per una serie di reati di concussione, corruzione, falso, omissioni di denuncia, favoreggiamento e per altri reati minori. Era stata disposta la confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies come modificato con L. n. 296 del 27 dicembre 2006, nei confronti di beni appartenenti a taluni imputati.
Secondo la originaria tesi accusatoria, i partecipi della nominata associazione per delinquere - imprenditori privati, tecnici comunali o liberi professionisti e pubblici ufficiali appartenenti, come detto, al Corpo della polizia municipale del Comune di GL in Campania - avevano aderito ad un sodalizio finalizzato, attraverso la dazione o la promessa di somme di danaro da parte dei primi in favore soprattutto dei terzi, a far si che i vigili ritardassero od omettessero atti del proprio ufficio o compissero atti contrari ai propri doveri, per favorire o consentire, agli imprenditori, o comunque ai privati soggetti interessati, la realizzazione di manufatti abusivi o il completamento di manufatti già in precedenza sottoposti a sequestro per violazione della legge urbanistica. I reati-fine si assumevano commessi, con varie cadenze nel 2004, 2005, 2006 e l'associazione per delinquere è stata contestata come commessa fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice dell'appello, adito sia degli imputati che dal Pubblico Ministero, ha - qualificato tutte le concussioni (quelle per la quali è intervenuta condanna in primo grado, ex capi 12, 13, 15, 17, 18) come corruzioni proprie - pronunciato, in accoglimento dell'appello del PM, la condanna, tra l'altro, per associazione per delinquere anche con riferimento a EO AN, SO AN, D'AL AN, De TO AL, AR AN, RA LE, RA IN, BI LD (essendo il SO AN un appartenente al Corpo della polizia municipale e, gli altri, tecnici comunali, geometri e/o imprenditori), e apportato altre modifiche allo stato delle assoluzioni e delle condanne, nonché alla statuizione della confisca dei beni.
Deduce il difensore di SO AN (condannato in primo grado per 13 reati di favoreggiamento, rivelazione di segreti d'ufficio, omessa denuncia, falso ideologico per induzione, corruzione nonché, in appello, per associazione per delinquere):
la violazione dell'art. 416 c.p., reato per il quale era intervenuto anche l'annullamento del titolo cautelare.
Mancherebbe, ad avviso della difesa, una motivazione adeguata (da pagina 267) sul dolo specifico e cioè sulla volontà di apportare il proprio contributo ad un programma criminoso condiviso con gli associati.
In tale situazione sarebbe stato sufficiente l'inquadramento dei fatti a titolo di reato continuato, non essendo stata data la dimostrazione dell'esistenza di una struttura fra gli associati con distinzione di ruoli compiti.
Al contrario l'imputato è stato condannato per reati commessi in concorso o con GL CA EP o con ON e non ha mai dato direttive ne' le ha assunte dai presunti vertici del sodalizio.
Inoltre il giudice dell'appello aveva dato atto della conflittualità interna tra gli imputati, manifestata attraverso delazioni ed esposti anonimi: circostanze incompatibili con la delineazione del dolo specifico del reato associativo, al pari delle situazioni nelle quali (pagina 271 della sentenza) erano stati realizzati taluni accordi corruttivi all'insaputa degli altri presunti consociati. Il ricorso è infondato.
La posizione del ricorrente è singolare poiché, come precisato a pagina 262, egli è stato assolto nel dispositivo della sentenza di primo grado, ma la sua responsabilità per il reato associativo è stata ritenuta sussistente nella parte motiva della sentenza del GU (pagina 232 la sentenza di primo grado). L'impianto della sentenza di condanna per il delitto associativo è dato essenzialmente dalla valorizzazione dei reati-fine, pacificamente accertati e non contestati nei motivi di ricorso, quali indicatori fattuali della attiva partecipazione e del contributo consapevole, da parte del ricorrente, alle finalità del sodalizio sopra descritto. In particolare, confermata la commissione dei predetti reati-fine in concorso con GL CA EP e ON, le prove del reato associativo sono desunte dal contenuto di una serie di conversazioni intercettate, plausibilmente valorizzate dal giudice del merito come indicative della predetta posizione oggettiva e soggettiva: così, in particolare, le conversazioni segnalate a pagina 299 della sentenza, dalle quali emerge una precisa posizione del ricorrente all'interno del sodalizio, per la conoscenza dell'entità degli "utili" ricavati e per la capacità di gestirli. Ed è indubbio che la capacità del gruppo di produrre e di conservare i predetti utili, quali provento delle attività illegali poste in essere dei singoli associati, debba essere considerata uno dei sintomi più eloquenti della esistenza della struttura, così come la gestione di essi da parte dei singoli, bene sia stata considerata il sintomo lampante dell'esistenza del fine comune perseguito.
È poi altamente significativo il ragionamento del giudice del merito secondo cui la risalenza nel tempo degli abusi edilizi e delle tangenti corrisposte per la loro realizzazione (come emergente da altri dialoghi captati), nonché l'ampiezza del fenomeno degli abusi e delle speculazioni edilizie, evidente nel comune di GL, non possono che essere considerati indici rivelatori del sistema di corruzione emerso nel presente processo: un sistema che vedeva, attraverso il tempo, la adesione - testimoniata dalle captazioni - di tutti (o quasi) coloro che entravano a far parte del Corpo della polizia municipale di GL, alle regole di gestione e alle illecite modalità operative del gruppo. Con la conseguenza che anche i registrati momenti di malumore o di contrasto sono stati logicamente interpretati non già come ragione di dubbio sull'esistenza del sodalizio ma come prova della sua tenuta, per la semplice ragione che, a quei momenti di contrasto, non risulta aver fatto seguito l'implosione o l'esplosione del gruppo, bensì il mantenimento della prassi corruttiva generalizzata, persino dopo la consapevolezza dell'avvio delle indagini.
Al riguardo, ancora nel rispetto della logica, sono stati anche valutati quei momenti di contrasto come segni del possibile perseguimento di finalità personali contigue ed ulteriori, ma non certo incompatibili con le finalità del gruppo criminale di appartenenza che, al contrario, era lo strumento per la realizzazione dei primi (pagina 272 e 271 della sentenza impugnata). Deducono i difensori (avv.ti Ricco e Lepre) di RA LE, (condannato in primo grado per il reato di corruzione continuata attiva (capi 32, 33) e, in appello, anche per associazione per delinquere (capo 1), dichiarato però assorbito il capo 33 nel 32. 1) l'erronea applicazione dell'art. 12 sexies, essendo stata, la confisca disposta a suo carico, con riferimento a "fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della normativa" ed inoltre costituenti reato per il quale non è prevista la confisca. Infatti il reato di cui all'art. 321 c.p., prevedente le pene per il corruttore, non è annoverato fra quelli che comportano, in caso di condanna, la confisca dei beni dell'imputato. L'autonomia del reato di cui all'art. 321 c.p., rispetto a quello di cui all'art. 319, si desume anche dal testo dell'art. 322 ter c.p.: e ciò nonostante le diverse conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 4431 del 2011. Aggiunge l'avvocato Lepre, nel quinto motivo del proprio ricorso, relativo al profilo della ritenuta irretroattività della confisca ex art. 12 sexies, che il provvedimento ablativo attivato nel caso di specie non ha natura di semplice misura di sicurezza ma ha natura afflittiva, come del resto già riconosciuto in un'ordinanza del Tribunale del riesame e dal Tribunale che ha giudicato i fatti in questione col rito ordinario: tale natura comporta la sottrazione della confisca in parola dalla regola dell'art. 200 c.p. che consentirebbe, appunto, la applicazione retroattiva della misura. E tale conclusione è quella da condividere nonostante che la Corte di cassazione, interpellata proprio sul tema in questione (sent. n. 25906 del 2009), si è espressa invece per la natura preventiva della confisca ex art. 12 sexies.
Ciò nonostante, l'avvocato Lepre lamenta la mancata valutazione, da parte del giudice dell'appello, della diversa giurisprudenza costituzionale ed europea sottoposta alla sua attenzione con memoria depositata il 10 settembre 2010: si tratta in particolare della ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2009 e di due sentenze CEDU del 1995 le quali hanno offerto un catalogo per individuare l'eventuale valenza sanzionatoria di una misura ablativa reale:
quella, cioè, derivante dall'essere, la misura, relativa a beni intrinsecamente non pericolosi, legati da rapporto di pertinenzialità con i fatti per i quali il processo e disposta come conseguenza dell'accertamento del reato;
2) il vizio della motivazione, anche nelle forme del travisamento della prova, con riferimento alla disposta confisca. In particolare la difesa aveva prodotto la consulenza del prof. Sandulli - aggiunta quella del prof. Fiorillo - per dimostrare la proporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati e all'attività economica del ricorrente.
La Corte territoriale, facendo un cattivo utilizzo della sentenza delle Sezioni unite Montella del 2003, ha, tuttavia, negato che la proporzione potesse essere verificata anche rispetto ai redditi conseguiti in anni diversi rispetto a quello dell'acquisto del bene. Così, il reddito per l'anno 2005 avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto della detassazione dei redditi societari disposta con D.L. del 1994.
Si sarebbe dovuto tenere conto della remuneratività dell'attività di ristorazione e di costruttore edile, produttiva di redditi poi sottratti al fisco, come documentato attraverso le pratiche di condono fiscale, menzionate nelle due consulenze.
La sproporzione del valore del terreno acquistato nel 1997, poi, è stata giudicata con riferimento ai redditi di quell'anno e non, come invece si sarebbe dovuto, ai redditi consolidati negli anni precedenti. Si sarebbe accertato che nel 1996 i redditi dichiarati al fisco erano di oltre 94 milioni di lire (e non Euro 32.000 come erroneamente scritto a pagina 341).
Ancora, in relazione al terreno e al fabbricato acquistati nel 2002, il giudice dell'appello aveva quantomeno sbagliato nell'indicare il valore della quota del fabbricato, assai inferiore a quella considerata a pagina 342.
A pagina 345 era stata ignorata, nel calcolo dei redditi del 1998, l'acquisizione della somma di 150 milioni di lire come corrispettivo per la cessione della quota di partecipazione all'esercizio commerciale "Champs elisee": una quota indicata nella dichiarazione dei redditi del ricorrente, a sua volta prodotta.
Si trattava di una somma che se valutata, avrebbe fatto comprendere la proporzionalità, al reddito, anche in relazione agli acquisti del 2002.
Infine era stato trascurato il fatto, valorizzato nella consulenza del prof. Sandulli, che nel 2006 l'Agenzia delle entrate di Napoli aveva accertato un maggior reddito per oltre Euro 270.000, con la conseguenza che la apparente sproporzione andrebbe riferita ad infedeltà fiscale;
3) il vizio della motivazione con riferimento al reato associativo. Si tratta di una contestazione in relazione alla quale già il giudice di primo grado aveva assolto il ricorrente. D'altra parte la sua costruzione è ontologicamente impossibile quale organizzazione di pubblici ufficiali che abbia come fine quello della commissione di un reato, la corruzione, che è programmabile soltanto dal corruttore.
Secondo la difesa l'imputato è stato mosso dal solo fine di perseguire un interesse proprio, come già posto in evidenza dal primo giudice e non certo dal fine di consentire al sodalizio dei vigili urbani il raggiungimento dei loro scopi di arricchimento. L'avvocato Lepre aggiunge la incongruità della valorizzazione, per la configurazione del reato associativo, di un fatto - la devastazione edilizia del territorio di Giuliano - non riconducibile ad attività dell'imputato su base probatoria certa, con violazione dell'art. 27 Cost. comma 1. Evidenzia anche che tra corrotto e corruttore vi è un evidente conflitto di interesse sicché non è configurabile neppure in astratto un'associazione per delinquere tra soggetti
contro
- interessati;
4) il vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Tale diniego era stato fondato su una valutazione sostanzialmente negativa del contributo dichiarativo degli imputati, senza tenere conto che il ricorrente aveva invece confessato anche reati non ancora accertati e che erroneamente era stato ritenuto destinatario di una contestazione di recidiva;
5) l'avvocato Lepre ha altresì eccepito la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 2, già formulata in appello.
Come affermato dalla Corte costituzionale nella ord. N. 142 del 2009, ben può costituire, in concreto, una violazione dei diritti difensivi il deposito del fascicolo in modo caotico o non integrale:
e ciò perché tale situazione può rendere eccessivamente difficile l'esercizio dell'attività difensiva.
In particolare la difesa segnala "il mancato deposito, al Gip, di parti decisive degli atti, e... l'assenza di qualsivoglia indice". La stessa nullità viene denunciata per violazione dell'art. 438 c.p.p.: una norma che prevede la definizione del giudizio allo stato degli atti e che dunque ne impone la cristallizzazione dopo l'ammissione del rito, senza che sia possibile - come invece è accaduto nel caso di specie - che il pubblico ministero possa avanzare una richiesta di misura cautelare reale.
Nel caso di mancato accoglimento delle due eccezioni di nullità, la difesa chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.. 6) Nel terzo motivo del proprio ricorso, l'avvocato Lepre lamenta la mancanza di motivazione capace di chiarire i criteri differenziali per qualificare condotte analoghe, ora a titolo di corruzione ed ora a titolo di concussione.
In particolare il reato di cui al capo 32 è stato ritenuto qualificabile come corruzione senza tenere conto del criterio, pure evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, costituito dalla posizione di prevaricazione del pubblico ufficiale che può esprimersi come forma di pressione psicologica sulla vittima, pur disposta a recepirla per proprio tornaconto personale;
7) la nullità della confisca perché disposta, come illustrato sopra sub 5), nel momento della definizione del giudizio di primo grado contestualmente al sequestro: tale cronologia aveva portato la compressione del diritto dell'interessato a far valere, prima ed a prescindere dalla attivazione dell'appello contro la sentenza, i rimedi previsti contro le misure cautelari reali, peraltro esclusi con riguardo alla confisca e comunque non attivabili da parte dei terzi.
I ricorsi dei difensori di RA LE sono fondati nei termini che si indicheranno.
Fondato è il primo motivo, dovendosi ritenerne che la disciplina della confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies convertito in L. n. 356 del 1992, non si applica, nelle ipotesi di corruzione, ai beni del corruttore, stante la mancata inclusione, tra i reati indicati dalla norma, della previsione dell'art. 321 c.p. (Cass. Sez. 1^, sent. del 31 maggio 2012, Rv. 253392). Ha osservato questa Corte, nella articolata motivazione della menzionata sentenza - contenente una importante ricostruzione delle numerose modifiche succedutesi in relazione alle norme qui di interesse, alla quale integralmente si rinvia - che "non è sufficiente la considerazione della natura del reato di corruzione come delitto a concorso necessario, richiedente la partecipazione imprescindibile di due soggetti agenti, per ritenere irrilevante si fini che qui interessano l'omesso richiamo all'art. 321 da parte dell'art. 12 sexies. Si deve, infatti, ricordare che per poter punire la condotta tenuta dal privato corruttore è stato necessario in ossequio al principio di legalità e riserva di legge in materia penale approntare una disposizione specifica, l'art. 321 c.p., dal momento che le norme di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 c.p. riguardano esclusivamente i comportamenti illeciti tenuti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio;
l'art. 321, pur senza delineare una fattispecie di reato autonoma a carico del corruttore, assolve ad una duplice funzione, perché da un lato appresta l'apparato punitivo per il privato concorrente necessario del corrotto mediante il richiamo alle pene stabilite agli artt. 318 c.p. e segg., dall'altro tipizza la condotta del corruttore, che,
diversamente da quanto previsto nei casi di concorso eventuale di persone nel reato proprio, non potrà realizzarsi liberamente in qualsiasi forma e modo, ma unicamente mediante la dazione o la promessa di denaro od altra utilità. La norma descrive dunque la condotta incriminata e stabilisce il regime punitivo, sicché, in ragione del suo contenuto e della sua funzione autonomi, non può ritenersi che il suo mancato richiamo nell'art. 12 sexies sia supplito dalla menzione dei delitti di cui agli artt. 318 e 320 c.p. in quanto già in sè sufficiente per riferire la misura di sicurezza da essa disciplinata anche al corruttore: siffatta operazione si tradurrebbe in un'applicazione analogica della norma a sfavore del soggetto destinato a patirne gli effetti oblatori in difetto di una previsione normativa che li autorizzi. Come correttamente rilevato dalla difesa, l'art. 25 Cost., comma 3, sottopone al principio di legalità anche l'applicabilità delle misure di sicurezza, consentita nei soli casi previsti dalla legge senza che le lacune nelle previsioni normative che disciplinano singoli istituti possano essere colmate in via interpretativa con l'individuazione di forme limitative della libertà personale o della disponibilità del patrimonio non previste dall'ordinamento o con la loro applicazione fuori dai casi consentiti (Cass. sez. 5^, n. 9656 dell'8.01.2010, De Simone, rv. 2469889; sez. 2^ n. 24453 del 17.06.2010, De Crescienzo, rv. 248193).
Agli argomenti spesi nella sentenza citata, per sostenere la tesi della non costante omogeneità delle discipline riservate alla posizione del corrotto (per il quale la norma dell'art. 12 sexies opera) e a quella del corruttore (per la quale, secondo quanto qui ritenuto, non opera), va poi aggiunto il rilievo che con la recente riforma dei reati in tema di corruzione introdotta con I. n. 190 del 6 novembre 2012, all'art. 80 è stata prevista la inclusione del delitto, di nuova formulazione, di cui all'art. 319 quater tra quelli per i quali - in caso di condanna - è consentita la particolare ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies: una innovazione che, intervenendo dopo la emersione dell'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, sul rapporto tra l'art. 12 sexies e l'art. 321 c.p., di cui si è detto in premessa, dimostra come il legislatore abbia inteso ricomprendere nella azione dell'art. 12 sexies, tra le figure di reato non espressamente considerate, quella di induzione ex art. 319 quater, e non anche quella di corruzione attiva ex art. 321 c.p.. D'altra parte, come già evidenziato anche nella sentenza appena citata, l'affermazione della confiscabilità dei beni dell'imprenditore, nel corso del processo in esame, dovuta alla sentenza n. 25906 del 2009, non influisce negativamente sulla decisione della questione in esame.
Infatti, si tratta di una sentenza - emessa in sede di incidente cautelare promosso da un coimputato - che ha affermato la sequestrabilità e confiscabilità dei beni dell'imprenditore- corruttore sotto l'esclusivo profilo della possibilità - ammessa - di applicazione retroattiva della normativa che ha modificato, nel 2006, l'art. 12 sexies, essendosi viceversa tralasciato il punto specifico qui esaminato perché, evidentemente, eccentrico rispetto all'oggetto del ricorso.
Neppure appare di ostacolo la sentenza n. 4431 del 2011, nella quale, in sede di incidente cautelare promosso in una distinta vicenda processuale, il tema non è stato affrontato con specifica motivazione, essendosi presentata semplice adesione alla tesi - qui criticata - della natura dell'art. 321 come norma finalizzata soltanto a fissare un trattamento sanzionatorio e non, piuttosto, a rispondere al principio della riserva di legge per la ipotesi della corruzione attiva.
Si impone, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla conferma della confisca dei beni del ricorrente, tenuto anche conto che il titolo della misura ablativa non potrebbe neppure inferirsi dal residuo addebito ex art. 416 c.p., non aggravato ai sensi del comma 6, come invece preteso dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Ciò posto, rimane assorbita - perche incapace di produrre effetti concreti per l'imputato - la questione - posta nel secondo motivo - della possibilità o meno di applicazione retroattiva della misura ablativa di cui all'art. 12 sexies citato, così come il motivo di ricorso con il quale si è eccepito il vizio di motivazione a proposito degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della tesi della proporzionalità dei beni confiscati rispetto ai redditi prodotti dal ricorrente.
Infondati sono invece il quinto e il settimo motivo di ricorso, con i quali si eccepisce la nullità del processo di primo grado, sotto il duplice profilo della mancata messa a disposizione, della difesa, degli atti processuali in forma concretamente fruibile e della presentazione della richiesta del PM, di misura cautelare, reale dopo l'ammissione al rito abbreviato.
Proprio la sentenza della Corte costituzionale citata dal ricorrente ha escluso che fosse fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 3, nella parte in cui non prevede la sanzione di nullità per i casi in cui il fascicolo trasmesso al giudice, con la richiesta di rinvio a giudizio, sia predisposto senza l'osservanza delle prescrizioni relative alla formazione dei fascicoli (art. 416 c.p.p., art. 130 disp. att. c.p.n. e D.M. 30 settembre 1989, n. 334, art. 3). Ha posto in evidenza il giudice delle leggi che l'introduzione di una nuova causa di nullità - dunque in quella sede negata - produrrebbe l'effetto di determinare una eccessiva rigidità delle conseguenze derivanti da un'irregolare formazione del fascicolo, evenienza alla quale può porsi rimedio attraverso l'intervento del giudice che può sollecitare il pubblico ministero a riordinare il fascicolo nel rispetto delle norme relative alla sua formazione, rinviando, se del caso, anche l'udienza, con segnalazione della disfunzione al capo dell'ufficio, ai sensi dell'art. 124 c.p.p., comma 2. Ha aggiunto significativamente la Corte che la regressione del procedimento che conseguirebbe alla declaratoria di nullità potrebbe, poi, risultare contraria agli stessi legittimi interessi delle parti e in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo fissato dall'art. 111 Cost., comma 2. Nel caso di specie, dunque, non solo la questione di legittimità sollecitata dal difensore appare la reiterazione di quella già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale, ma, in più, risulta che la denuncia della nullità è stata formulata, nel ricorso, senza l'osservanza del disposto dell'art. 581 c.p.p. a proposito della specificità delle ragioni in fatto e in diritto che giustificherebbero la doglianza. La difesa si è infatti limitata a dedurre, senza alcun dettaglio, "il mancato deposito al Gip di parti decisive degli atti e.. l'assenza di qualsivoglia indice", cosicché risulta impossibile a questa Corte valutare la effettività e concretezza della violazione dei diritti difensivi lamentata.
Ugualmente non apprezzabile è la questione ulteriore, tenuto conto che la richiesta di sequestro è per sua natura atto a sorpresa (vedi tra le molte, rv 241123; rv 225268) incompatibile con il riconoscimento di termini dilatori e con il preventivo contraddittorio e, per tale ragione, la correlata richiesta del pubblico ministero non può e non deve essere conosciuta preventivamente dalla difesa dell'interessato; alla parte è consentito esclusivamente il ricorso al rimedio previsto per le misure cautelari reali ovvero per le statuizione contenute nella sentenza, salva la opposizione nel caso di adozione della misura in sede di esecuzione. Manifestamente infondata è pertanto la questione di costituzionalità prospettata dalla difesa.
A tutte le osservazioni fin qui formulate in ordine alle due questioni di nullità sollevate dalla difesa, va poi aggiunto il rilievo che, prospettandosi, in entrambi i casi, questioni di nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p., lett. c), le stesse avrebbero dovuto essere dedotte dalla parte che vi assisteva, prima del compimento dell'atto nullo e, nel caso in cui ciò non fosse stato possibile, subito dopo (art. 182 c.p.p.), ossia - quantomeno quella dedotta come violazione dell'art. 416 c.p.p. - nel primo atto utile del giudizio: certamente non, per la prima volta, nell'atto di appello, dovendosi anche considerare che tale nullità - ammesso che non soggiacesse alla regola dell'effetto sanante dovuto alla scelta del rito abbreviato, poiché atteneva proprio ai presupposti per il corretto accesso al rito da parte dell'imputato (altrimenti, v. rv 252065) - attiene comunque alla fase del pregiudizio e soggiace alle regole sulla decadenza previste dall'art. 180 c.p.p., che fissa il limite di deducibilità di tal genere di nullità, per la prima volta, nella sentenza di primo grado. E non risulta che tale incombente sia stato espletato dalla difesa che non lo sostiene nel ricorso: piuttosto, a pag. 118 e segg. della sentenza impugnata è espressamente attestato, dalla Corte territoriale, che la richiesta di rito abbreviato è stata formulata senza essere preceduta da alcuna eccezione della difesa sulla incompletezza degli atti, peraltro posti a disposizione presso la segreteria del PM prima ancora che presso il GU e senza neppure essere seguita da una richiesta di rinvio della udienza, onde procedere alla completa consultazione degli atti: di essi, l'odierno difensore, avv. Lepre, officiato dopo il giudizio di primo grado, ha lamentato invero soltanto "una indimostrata quanto generica sottrazione alla disponibilità delle parti".
Inammissibile è il sesto motivo di ricorso per genericità. Non può invero denunciarsi, con ricorso per cassazione, un presunto difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica della fattispecie, senza contemporaneamente allegare, nel rispetto del già citato art. 581 c.p.p., le ragioni in fatto e in diritto che sosterrebbero la questione e senza, soprattutto, dimostrare, di avere già sottoposto, il differenziato accertamento in fatto, al giudice del merito, onde evitare la preclusione della questione. In più, a rendere inammissibile per manifesta infondatezza e - per le ragioni dette - anche per genericità, il motivo di doglianza in esame, sta il fatto che, diversamente da quanto affermato dal difensore, la motivazione sulle ragioni della qualificazione del fatto di reato continuato, addebitato a RA LE, quale corruzione anziché frutto di concussione ambientale, è stata offerta dalla Corte di merito a pag. 150, 151, 152 e 153, con argomenti plausibili e completi che la difesa ha del tutto ignorato nella articolazione del motivo di ricorso.
Infondati sono infine il terzo e il quarto motivo come sopra riportati.
Alla critica formulata dalla difesa con riferimento alla impossibilità, sul piano logico, di configurare una associazione per delinquere tra vigili urbani corrotti e imprenditori corruttori, deve rispondersi rilevando non apprezzabilità della censura. È noto - ed è circostanza affermata nella sentenza impugnata, così come data per ammessa anche nei motivi di ricorso - che la giurisprudenza di legittimità non ha mai incontrato alcuna difficoltà di principio a ritenere configurabile l'esistenza, tra corrotto e corruttore, del vincolo associativo necessario per la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 c.p. (Sez. 6^, Sentenza n. 10032 del 03/02/2010 Cc. (dep. 11/03/2010) Rv. 246284): un vincolo destinato a sortire l'effetto tipico del "pactum sceleris", nonché la stessa struttura della organizzazione delinquenziale, attraverso un più stretto ed ancor più compromettente collegamento interpersonale (Sez. 2^, Sentenza n. 6240 del 10/12/1999 Cc. (dep. 07/01/2000) Rv. 215672).
La astratta delineazione di un conflitto di interessi tra i pubblici ufficiali corrotti e, nel caso di specie, gli imprenditori che elargivano le somme di danaro quale prezzo della corruzione, costituisce solo una delle sfaccettature del rapporto ben più complesso, rilevante ex art. 416 c.p., e destinato ad instaurarsi anche tra i due generi di soggetti menzionati quando, come nel caso di specie, essi aderiscano sostanzialmente ad un accordo dal quale promani una organizzazione dedita al crimine, remunerativo per entrambi, in forma stabile: e ciò è rispecchiato dalla stessa formulazione del capo di imputazione che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, prevede non solo la finalizzazione della associazione alla commissione di reati di corruzione e di concussione ma anche alla commissione di reati di abusivismo edilizio, che erano quelli di precipuo interesse per gli imprenditori.
Invero, nella sentenza impugnata, si è in primo luogo dato atto della esistenza dei plurimi segni indicatori di un accordo di tipo associativo che ha visto coinvolti in primo luogo i vigili del Comune di Giuliano, implicati nel presente processo: soggetti che, come è emerso in modo più che lampante dalle numerosissime intercettazioni, anche a contenuto non criptico, valorizzate nella sentenza, realizzavano, attraverso un controllo capillare del territorio, analogo a quello delle organizzazioni camorristiche nel settore delle estorsioni, la raccolta di danaro indistinta e sistematica da tutti quelli che fossero impegnati in attività di speculazione edilizia sul territorio di loro competenza, attenendosi a regole comportamentali predeterminate e fisse, ricorrendo a moduli operativi sperimentati, dandosi una stabile organizzazione - con la ripartizione di ruoli e compiti, preesistente e persistente anche dopo l'esecuzione dei singoli reati fine, inalterata nei meccanismi illeciti di funzionamento pur negli avvicendamenti e nei mutamenti organici di composizione personale del gruppo (pagina 262-263 e seguenti della sentenza impugnata). A tale sodalizio hanno aderito a pieno titolo, nella plausibile ricostruzione del giudice del merito, gli imprenditori e in particolare l'odierno ricorrente. Costoro avevano addirittura stabilito un luogo di incontro con il capitano dei vigili, rappresentato dall'esercizio commerciale di RA IN, ove venivano raggiunti gli accordi sui tempi e sui prezzi delle singole operazioni, patteggiate anche prima dell'apertura di ogni cantiere e in modo tale che l'imprenditore riceveva assicurazione di "protezione". Sono descritti, a pagina 296, i rapporti ripetitivi degli imprenditori con i diversi esponenti del Corpo dei vigili urbani, prestatisi alle illecite pratiche sotto le direttive dei titolari della organizzazione, rapporti tesi a garantire, ogni volta, la sistematica violazione da parte di pubblici ufficiali dei propri doveri d'ufficio in cambio della promessa o della elargizione di somme di danaro da parte dei privati. In parallelo, nella sentenza impugnata è stata tracciata anche la dimensione di quella che era una sottoarticolazione della associazione per delinquere in esame, rappresentata dal patto stretto fra gli imprenditori e i tecnici comunali, pure imputati e condannati, essendo questi ultimi autori di un compiacente riduttivo intervento nella verifica degli abusi realizzati grazie alla prezzolata omissione dei vigili.
In conclusione, appare ineccepibile la conclusione raggiunta dai giudici del merito secondo cui risulta dimostrata l'esistenza di un apparato organizzativo appositamente predisposto per la gestione e l'esercizio dell'abusivismo edilizio - in parte oggetto delle stesse ammissioni del ricorrente RA LE descritte a pagina 120 della sentenza impugnata -, tale da garantire il conseguimento degli interessi propri delle diverse categorie di partecipi, attraverso la convergenza delle condotte e la realizzazione di un comune programma che rappresenta la sintesi degli obiettivi particolari e il necessario tramite per garantirne la realizzazione: l'arricchimento da parte dei vigili e dei funzionari comunali pure nell'ambito di competenze e ruoli diversi;
l'indisturbato esercizio - da parte degli imprenditori e dei tecnici che con quelli collaboravano, ricavandone personali e consistenti vantaggi economici - di attività edificatoria sine titulo, con la consapevolezza del rilascio di successivi e rapidi provvedimenti in sanatoria.
E la esistenza di tale specifico programma è dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, anche dal fatto che il rilascio dei titoli in sanatoria veniva programmato nel corso della stessa realizzazione degli abusi, ancora prima della presentazione delle richieste, il cui contenuto era concordato con i funzionari comunali (pagine 304 e 305).
Rispetto a tale complessa descrizione del rapporto associativo, le obiezioni della difesa si rivelano quanto meno generiche e incapaci di intaccare in maniera significativa il ragionamento del tutto razionale del giudice del merito.
La dimostrazione dell'esistenza del dolo specifico del reato associativo è stata data infatti, dalla stessa Corte, prescindendo dalla dimostrazione - nient'affatto necessaria - della sovrapponibilità e unicità dell'interesse economico di partecipi - che è, in sè, un sintomo utile ma non indispensabile della esistenza dell'associazione - e, piuttosto, argomentando in ordine a quella che era, per tutti i partecipi, la comune volontà di mantenere attivo un sodalizio nel quale il programma comune era quello della assicurazione di comportamenti sinergici e necessariamente complementari da parte di tutti i diversi soggetti implicati: comportamenti i quali, a loro volta, garantivano effetti - dotati di rilevanza penale e quindi capaci di integrare il requisito della programmazione di indistinti reati fine - e produttivi, a loro volta, di ricadute economiche favorevoli ma differenziate per i diversi tipi di agenti.
In ordine alla decisione di diniego delle attenuanti generiche non si rinviene il vizio di motivazione denunciato dalla difesa tenuto conto che la Corte territoriale ha espresso un complessivo giudizio di disvalore dell'intera vicenda emersa, tale da rendere sub valente tanto la condizione di incensuratezza del prevenuto quanto il suo comportamento processuale, ritenuto mai seriamente collaborativo e comunque incapace di bilanciare la rilevante devastazione del territorio provocata con le condotte tenute.
Deduce DE AN IO (condannato per i reati di associazione per delinquere(capo 1), corruzione passiva (capi 20, 28 e 30), favoreggiamento (capi 23 e 28 a)) e omessa denuncia (capo 23 a):
1) il vizio della motivazione, con riferimento al reato di cui capo 20, originariamente contestato come concussione ai danni del costruttore PI PA, oggetto di assoluzione da parte del primo giudice, e poi di condanna però a titolo di corruzione, ad opera del giudice dell'appello, adito dal pubblico ministero. La Corte d'appello avrebbe sostituito, alla decisione assolutoria del primo giudice, una motivazione in realtà fondata su dubbi e su elementi incerti (pagina 52 e 53 della sentenza);
Lo stesso vizio, con riferimento ai reati di cui ai capi 23 e 23 A, reati commessi con riferimento alla costruzione abusiva di 10 bungalow, nel lido "Onda del mare", su area demaniale. Nessuna delle emergenze valorizzate dalla Corte (da pagina 66 in poi) - e in particolare le conversazioni intercettate - dimostra che l'imputato fosse a conoscenza della realizzazione dei detti manufatti abusivi, così come sostenuto nelle note di udienza dalla difesa e dallo stesso imputato nella memoria scritta personalmente. La tesi difensiva, non considerata dalla Corte, ma riproposta nel ricorso attraverso la citazione testuale di tutte le conversazioni di rilievo, era quella della buona fede dell'imputato che nessuna verifica aveva effettuato sul posto, avendo saputo che il materiale edile era solo appoggiato ma non fissato al terreno e quindi l'abuso non era stato perpetrato.
Lo stesso vizio di motivazione, con riferimento ai capi 28 e 28 a concernenti reati commessi nel cantiere edilizio sito in via Rannola, di proprietà di De CA CO.
Anche in questo caso era stata trascurata la tesi della non conoscenza del cantiere da parte del ricorrente.
Nella sentenza impugnata, da pagina 78 in avanti, è stata effettuata una analisi delle dichiarazioni di LC e di Di RO che la difesa ricorrente ritiene contraddittoria. Infatti esse, pur non concernendo la persona di DE AN IO ma gli altri vigili del Comune, sono state invece ritenute elementi a carico del ricorrente, nonostante che costui fosse stato intercettato in una sola occasione, il 1^ agosto 2005.
Lo stesso vizio di motivazione, con riferimento al reato di corruzione di cui al capo 30, relativo al manufatto abusivo realizzato, alla via Masseria Vecchia, da NT CO e RE SI. Anche in questo caso si era sostenuto che l'imputato non era a conoscenza del cantiere abusivo. Ed invece la Corte, a pagina 111 e seguenti, si era soffermata sulle dichiarazioni etero ed auto accusatorie di NT CO e AS AN senza chiarire quale fosse l'elemento di prova specifico a carico dell'imputato.
Infine in ordine al capo 1, la difesa denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla addebitata partecipazione, in veste, oltretutto, di capo-promotore, quale conseguenza della assoluta insufficienza della motivazione riguardante i reati-fine;
2) il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 c.p., commi 1 e 3. Gli argomenti della Corte, concentrati a pagina 296, sono apodittici e tautologici;
3) il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, essendo stata fornita una motivazione unica per tutti gli imputati che non ha tenuto conto di come il ricorrente abbia partecipato solo a quattro attività illecite, contenute in un breve lasso di tempo. Anche la pena accessoria dovrebbe subire il correlato ridimensionamento.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su ragioni diverse da quelle che possono essere sottoposte alla Corte di cassazione. Occorre preliminarmente dare atto che la giurisprudenza della Cassazione è assolutamente univoca nel ritenere che, in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6^, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/04/2008) Rv. 239636; Conformi:
N. 5501 del 1995 Rv. 205651, N. 3643 del 1997 Rv. 209620, N. 40172 del 2004 Rv. 229568, N. 35680 del 2005 Rv. 232576, N. 117 del 2006 Rv. 232626).
Risulta pertanto inammissibile il motivo di ricorso che sia proposto attraverso la trascrizione di brani della conversazione intercettata, di cui si richieda quindi, in sostanza, alla Corte di cassazione, la rilettura finalizzata alla affermazione di un possibile fraintendimento interpretativo o valutativo in cui sia incorso il giudice del merito.
Resta a parte e sarebbe invece ammissibile il caso - non ricorrente nella specie - in cui fosse dedotto - col mezzo, appunto anche della trascrizione integrale del verbale contenente la intercettazione - il travisamento della prova, ossia la percezione assolutamente stravolta di una emergenza probatoria decisiva per le sorti del processo, apprezzabile ictu oculi e non dipendente da una attività valutativa, propria del giudice del merito.
Ciò posto va dato atto che la motivazione esibita dalla Corte territoriale, a proposito della posizione del ricorrente, è del tutto esaustiva e completa e si sottrae al sindacato di questo giudice della legittimità.
Con riferimento alla motivazione concernente l'episodio di corruzione di cui al capo 20, ad esempio, la critica della difesa è incentrata sulla interpretazione della prima conversazione intercettata, così come esposta dai giudici a pagina 52 e 53 della sentenza, senza considerare che il ragionamento giustificativo della condanna si sviluppa ben oltre, sino a pagina 58, dando atto di numerose altre conversazioni assai eloquenti intervenute il 29 agosto, quando l'implicazione del ricorrente nella riscossione della tangente presso il costruttore e nella divisione con gli altri sodali, si manifesta sulla base di conversazioni analiticamente interpretate dal giudice del merito e valorizzate nel rispetto della logica e della razionalità.
La stessa conversazione del 5 agosto 2005, d'altra parte, risulta oggetto (a pagina 53) di una rinnovata e razionale disamina da parte della Corte d'appello che ricava, da essa, le ragioni della reticenza del ricorrente nel porsi in contatto telefonico con l'imprenditore corrotto, non già per ragioni etiche ma, al contrario, per l'esplicitato timore derivante dalla natura necessariamente illecita del colloquio che si sarebbe dovuto effettuare. Ugualmente deve ritenersi con riferimento alla motivazione concernente i capi 23 e 23 A.
La difesa si limita a riproporre le censure già rappresentate al giudice dell'appello e da questi superate con argomentazioni del tutto logiche.
In particolare, nella sentenza impugnata, si offre una analisi assolutamente plausibile in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello psicologico dei reati in contestazione, desunti dalla conversazione telefonica intercettata il 19 dicembre 2005, da quella del 24 marzo 2006 e infine dalla conversazione ambientale del 20 dicembre 2005.
Dal contenuto di queste è stato tratto il razionale convincimento che l'imputato non solo sapesse dell'esistenza di casette in legno poggiate sul suolo demaniale in concessione a Di Francia Giuseppina - consapevolezza non negata neppure nel ricorso - ma che, altresì fosse perfettamente consapevole, unitamente ai coimputati, del fatto che tale situazione comportava l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e di sequestro in flagranza - entrambi, dunque, volutamente ritardati- essendo in corso l'abuso edilizio che in effetti risulterà poi integralmente consumato il 29 marzo 2006, quando è stato eseguito il sequestro delle otto case mobili con ruote e annessi bagni appoggiate su un masso di calcestruzzo. La censura della difesa, in sostanza, consiste esclusivamente nella contrapposizione, alla valutazione del giudice del merito, di una ricostruzione alternativa del fatto certamente non conoscibile e tanto meno apprezzabile in via diretta da parte di questa Corte di cassazione.
La motivazione concernente i capi 28 e 28 a, d'altra parte, è completa a differenza di quanto sostenuto dalla difesa e non è limitata alla valorizzazione di un'unica intercettazione telefonica risalente al 1^ agosto 2005.
È vero, al contrario, che i giudici del merito affermano come la unicità della conversazione intercettata a carico del ricorrente e riferita ai rapporti illeciti intrattenuti con Di RO, a proposito della realizzazione abusiva di un complesso di 60 tra mono e bilocali in via Rannola, non costituisce l'unico elemento valorizzabile. Il senso di quella telefonata è stato infatti valutato alla luce del tenore assai meno criptico delle conversazioni dei coimputati, illustrate a pagina 86 e 87 della sentenza impugnata. Ma soprattutto, alla luce delle successive conversazioni del 23 dicembre 2005 e del 13 marzo 2006, analizzate a pagina 89 e 90 e ritenute plausibilmente indicative del contesto di evidente e radicata intraneità del capitano dei vigili DE AN IO nelle operazioni illecite dello stesso tipo che venivano materialmente poste in essere dai propri sottoposti nel territorio di competenza: con la conseguenza non solo di una sistematica spartizione degli utili ad opera dello stesso capitano, del quale pertanto, motivatamente è stato escluso il ruolo di esecutore inconsapevole di iniziative altrui.
La corte, in altri termini, ha anche adeguatamente argomentato la conclusione raggiunta secondo la quale l'imputato non si esponeva in prima persona nelle trattative con gli imprenditori e i responsabili degli abusi (pagina 90) pur percependo il provento delle sistematiche corruzioni.
La motivazione concernente la responsabilità per il reato di corruzione (capo 30) ad opera dell'imprenditore NT CO, con riferimento agli abusi edilizi dello stesso realizzati, tra l'altro, nel cantiere di via Masseria Vecchia non è ne' insufficiente e tanto meno manifestamente illogica. Al contrario, a pagina 106, essa fa perno sulla conversazione del 4 aprile 2006, intervenuta fra i vigili coimputati AS AN e AN LE, relativamente al fatto che l'imputato aveva ricevuto, da NT CO, un prezzo della corruzione non proporzionato al valore degli abusi realizzati.
Si tratta di una conversazione analizzata assieme a numerose altre - analizzate da pagina 104 a pagina 108 - ritenute plausibilmente e motivatamente indicative del pieno coinvolgimento dei colloquianti nell'episodio corruttivo in esame e quindi altresì della sicura riferibilità della conversazione all'imputato e al reato in discussione.
Il senso di quelle conversazioni, d'altra parte, in linea con l'ipotesi accusatoria, risulta confermato dall'avvenuto sequestro del cantiere in questione, il 13 maggio 2006, ad opera del competente Commissariato, che aveva rilevato il carattere abusivo dello stesso, invece consapevolmente e volutamente trascurato dai Vigili urbani competenti per territorio, i quali avevano ricevuto il prezzo delle loro dolose omissioni.
DE tutto generiche e comunque manifestamente infondata risulta infine la censura alla motivazione sulla responsabilità per il reato associativo, basata sulla inconsistenza - dimostratasi invece insussistente- delle prove riguardo ai reati fine.
D'altra parte la difesa ignora completamente i rilevantissimi elementi illustrati dalla Corte come lo sfogo del vigile Arcieri avvenuto nel corso di una conversazione intercettata il 16 marzo 2006 fra lo stesso e il ricorrente, nonché altri due vigili (pagina 272):
una conversazione nella quale il pubblico ufficiale si lascia andare senza freni inibitori (virgolette "cacciate i soldi che vi siete rubati") a dare atto del sistema di corruzione diffuso nel quale si trova ad operare, senza che lo stesso ricorrente opponga alcunché. Non può dirsi nemmeno censurabile la motivazione che ha riguardato l'attribuzione al prevenuto del ruolo di capo promotore del sodalizio, essendo plurimi i passi della motivazione dedicati a tale circostanza aggravante con riferimento alla posizione del ricorrente. Ed invero, si è già affermato in giurisprudenza che nella nozione di "capi" dell'organizzazione debbono comprendersi non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche coloro che abbiano incarichi direttivi e risolutivi nella vita della organizzazione e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Rv. 176720). Ebbene, con riferimento al ricorrente è stato illustrato ampiamente il ruolo, connesso anche alla sua funzione apicale di capitano - peraltro non ritenuta decisiva dalla Corte di merito (pagina 295) -, di distributore degli utili settimanali provenienti dall'illecita attività corruttiva degli imprenditori (vedi ad esempio pagina 90, 289, 293, 296), con argomentazione che la difesa del tutto trascura nell'articolazione dei propri motivi di ricorso.
Infine la critica alla statuizione di non concessione delle attenuanti generiche appare essa stessa inammissibile perché semplicemente volta ad opporsi, con considerazioni di mero fatto, agli argomenti utilizzati dal giudice del merito, in linea col disposto dell'art. 133 c.p.. Deduce AS AN (condannato per promozione di associazione per delinquere (capo 1), nonché per 26 altri reati di corruzione passiva, favoreggiamento, falso ideologico, omessa denuncia, rivelazione di segreti d'ufficio, violazione di sigilli - esclusa l'aggravante del D.L n. 152 del 1991, art. 7 originariamente contestata con riferimento ai capi da 37 e a 38b).
1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo 20 con riferimento al quale il giudice di primo grado aveva ritenuto che il materiale probatorio (essenzialmente cinque intercettazioni) fosse ambiguo soprattutto perché costituito quasi esclusivamente da conversazioni di altri imputati;
2) l'unicità dell'ambigua intercettazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il capo 21;
3) il vizio della motivazione con riferimento al reato associativo (capo 1) soprattutto in relazione all'elemento psicologico, non essendo convincente l'argomentazione riguardo la consapevolezza, da parte di presunti associati, di agire facendo parte di uno stabile gruppo organizzato: ed invece era emerso soltanto che essi agivano in gruppi o sottogruppi, a volte con interessi confliggenti, in una situazione caratterizzata da corruzione ambientale. Quest'ultima, d'altra parte, costituisce l'antitesi logica della rappresentazione di una organizzazione convergente verso un fine unitario;
4) anche il ruolo di promotore appare ingiustificatamente affermato se si considera che l'associazione in esame preesisteva rispetto all'intervento del ricorrente e che quest'ultimo non viene più intercettato dopo il luglio del 2006-quando aveva cessato il servizio antiabusivismo - nonostante che l'attività di captazione fosse proseguita per due anni;
5) l'eccessivo rigore delle pene irrogate, essendo stata individuata la pena per il reato base, in misura prossima al massimo edittale, e la mancanza di motivazione sui singoli aumenti ex art. 81 c.p., essendo stato individuato il relativo aumento in misura ingiustificatamente superiore rispetto al coimputato AN LE.
Il ricorso è infondato deve essere rigettato.
I primi due motivi di doglianza sono affetti da inammissibilità tenuto conto che nel primo caso le censure sono di puro fatto e nel secondo caso appaiono del tutto generiche.
La responsabilità del ricorrente in ordine al reato di corruzione di cui al capo 20 - così riqualificata l'originaria imputazione - è stata affermata dal giudice d'appello, come esattamente ricordato nel ricorso, dopo l'assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di tutti gli imputati interessati.
L'analisi compiuta dal giudice dell'appello coinvolge non solo la telefonata del 26 agosto, alla quale è direttamente interessato il ricorrente, ma anche tutte le altre che si riferiscono al medesimo rapporto con l'imprenditore PI PA e che fanno riferimento a un linguaggio criptico, riferito a "certificato" o a "residenza" ossia a termini che il giudice del merito, con motivazione del tutto congrua e quindi sottratta al vaglio di questa Corte di legittimità, ha ritenuto di interpretare come univocamente riferita alla nozione di "tangente".
Si tratta di una motivazione che, nel rispetto di quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, si fa espressamente carico delle motivazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della assoluzione, per confutarle sulla base di una diversa lettura del contenuto delle intercettazioni.
Il terzo motivo è infondato, dovendosi considerare, come sopra già rilevato, che la motivazione sulla configurazione dell'associazione per delinquere descritta nel capo 1 è del tutto congrua ed in linea con i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte.
La difesa ricorre alla nozione di "corruzione ambientale" per sostenere che, in una situazione nella quale la corruzione è una prassi diffusa, sia dal lato di chi promette, che dal lato del pubblico ufficiale che riceve le promesse di danaro, sarebbe di fatto illogico presumere la necessità o anche solo la effettività di un accordo finalizzato a tal genere di risultato, destinato comunque a prodursi.
Orbene, va notato, in primo luogo, che la connotazione "ambientale" è stata utilizzata dalla giurisprudenza con riferimento non già alla corruzione ma alla concussione ed al fine di illustrare una situazione nella quale si realizza di fatto, ed a prescindere dalla esplicita comunicazione, il rapporto dominante del pubblico ufficiale sul privato.
Con riferimento al tema che ci occupa, invece, tale connotato non risulta logicamente incompatibile con la concezione di una associazione per delinquere fra un numero di soggetti determinati, finalizzata alla realizzazione sia di corruzioni che di numerosi altri tipi di reato connessi.
Ed infatti la circostanza che una prassi corruttiva si ritenga diffusa in un determinato ambiente sociale ed amministrativo non impedisce affatto ed anzi concorre a sostenere la tesi che, di quella prassi, possa essersi avvalso, in particolare, un gruppo determinato di pubblici ufficiali nonché di professionisti e di imprenditori, esattamente individuato attraverso prove inconfutabili come quelle raccolte nel caso di specie attraverso le intercettazioni e le dichiarazioni degli interessati. Un gruppo di soggetti, cioè, i quali non operavano autonomamente l'uno dall'altro ma, al contrario, come dimostrato, agivano sulla base di una rete di rapporti interpersonali assolutamente collaudati e ripetitivi delle modalità, oltretutto complementari perché necessitanti, per il loro espletamento, del concorso consapevole degli altri sodali. La omissione di una denuncia o di un sequestro finalizzati alla percezione del prezzo della corruzione presso un determinato imprenditore non poteva essere realizzata se non con il concorso di tutti i pubblici ufficiali competenti a provvedere al singolo caso e ugualmente coinvolti, dunque, nella condotta omissiva, in una relazione necessariamente sinergica e coordinata perché destinata a trovare remunerazione nella percezione di somme di danaro che confluivano in un'unica e comune cassa.
Il quarto motivo è inammissibile essenzialmente per le ragioni già illustrate a proposito di analoga questione sollevata da DE AN IO.
La fattispecie dell'art. 416 c.p., comma 1 è stata contestata ed attribuita ricorrente anche ed essenzialmente sotto il profilo della funzione organizzativa assunta - anche pro tempore - nel sodalizio, come si desume in particolare a pagina 284 dove sono illustrati gli elementi probatori che dimostrano che il LE è stato, per numerosi periodi, collettore di mazzette e distributore degli illeciti utili agli altri vigili.
Ne consegue che le censure della difesa, oltre ad essere in sè inammissibili perché versate in fatto, sono comunque tali anche per genericità in quanto risultano eccentriche rispetto alle argomentazioni spese dal giudice del merito.
In ordine al trattamento sanzionatorio (quinto motivo) si deve rilevare che il giudice dell'appello ha fornito, attraverso la ricostruzione dei diversi fatti e del grado di implicazione dei partecipi, la motivazione che giustifica il differenziato trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che l'aumento per continuazione relativa ai diversi imputati, risulta effettuato sulla base di canoni differenziati che vedono il AS AN assoggettato ad aumenti maggiori rispetto ad taluni, ma minori rispetto a quanto effettuato nei riguardi di altri (ad esempio RI LE o GL CA EP). Discende da ciò che le osservazioni del difensore, più che dare corpo a un vizio di manifesta illogicità della motivazione, si sostanziano in una richiesta di diversa valutazione della gravità del fatto, non consentita nella sede di legittimità.
Deduce RA IN (condannato in primo grado per il reato di corruzione continuata di cui al capo 32 e in appello anche per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di cui al capo 1), motivi, articolati dagli avv.ti Krogh e Lepre in termini del tutto analoghi a quelli illustrati e riportati sopra, nell'interesse del fratello RA LE, posto in una situazione processuale anch'essa sovrapponibile.
1) In particolare l'avv. Krogh riprende ed amplia la disamina della eccezione di nullità del processo di primo grado celebrato col rito abbreviato, ma con violazione del principio della cristallizzazione degli atti, a causa della richiesta di misura cautelare reale da parte del pubblico ministero, dopo la ammissione del rito. Secondo la difesa, la richiesta del pubblico ministero con conseguente disposizione, pressoché in un unico contesto, del sequestro e della confisca, aveva leso il diritto dell'imputato di esperire i rimedi previsti contro un sequestro illegittimo. Inoltre la difesa aveva dovuto subire un capo della decisione - quello della confisca - aggiuntivo rispetto a quelli che si poteva attendere all'atto dell'ammissione del rito;
per giunta senza poter esercitare il proprio diritto alla prova in tema di provenienza dei beni confiscati.
Il difensore sostiene l'erroneità del ragionamento della Corte secondo cui l'ammissione del rito abbreviato comporta la cristallizzazione soltanto degli atti aventi valore di prova: ed in effetti, alla richiesta di sequestro, corredata di atti volti a provare quantomeno il fumus del reato, non poteva non essere riconosciuto valore probatorio aggiuntivo.
La difesa lamenta anche l'affermazione della corte secondo cui non rileverebbe, nel senso della lesione di diritti difensivi, la mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari delle conversazioni intercettate: un'affermazione inammissibile se si considera lo stato della giurisprudenza delle sezioni unite sul diritto della parte all'accesso alle registrazioni (sentenza delle sezioni unite numero 23 100 del 2010);
2) ancora, l'avvocato Krogh ripropone il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla affermata responsabilità per il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1). Pone in evidenza il contrasto logico fra la nozione di associazione per delinquere, utilizzata nel capo 1) e la realtà dei fatti che ha visto vigili e funzionari comunali in posizione storica e giuridica del tutto opposta e contrastante rispetto a quella degli imprenditori: soggetti non legati da uno scopo comune ma volti a realizzare, ciascuno, il proprio interesse personale. Il giudice dell'appello sarebbe venuto meno al dovere di contrastare il ragionamento del primo giudice che aveva assolto dal reato in questione.
Inoltre il difensore sostiene che il reato associativo è stato configurato come reiterazione dello schema transattivo proprio del reato di corruzione che, da reato fine, è stato trasformato in un reato mezzo attraverso cui sarebbe nata l'associazione. D'altra parte, prosegue, se invece si fosse trattato di un'associazione nata prima ed a prescindere dall'accordo corruttivo, tanto avrebbe dovuto essere specificamente motivato;
3) nel terzo motivo del ricorso dell'avvocato Krogh si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento alla responsabilità per il reato di corruzione di cui al capo 32). Ad avviso del difensore la prova sarebbe costituita da poche intercettazioni, dal tenore equivoco, prive di riscontro obiettivo, per giunta intercorse fra terzi, oltre che da una modesta ammissione da parte dell'imputato.
Sostiene la difesa che la ammissione di un fatto di corruzione è essa stessa prova della inesistenza degli altri reati contestati;
4) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla confisca, misura sanzionatola che non avrebbe potuto essere applicata retroattivamente, come affermato anche dal Tribunale del riesame in un incidente cautelare promosso da coimputato. Il difensore, in particolare, critica la motivazione esposta dalla Corte territoriale che ha affermato la natura preventiva della misura- che ha colpito indifferentemente tutti i beni del patrimonio dell'imputato - citando giurisprudenza di legittimità superata da due pronunce della Corte costituzionale, la n. 97 del 2009 e n. 196 del 2010, che hanno invece affermato la natura afflittiva e punitiva della misura stessa, sia pure in situazioni non identiche: con la conseguenza che essa rientra nella nozione di pena per la quale l'art. 7 Cedu impone la non retroattività della disposizione legislativa che istituisce tal genere di misura.
Per la eventualità che tale interpretazione non sia condivisa dalla Corte, la difesa chiede che sia sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 200 c.p. e L. n. 152 del 1991, art. 12 sexies modificato dalla L. n. 296 del 2006, all'art. 1, comma 220.
Sotto un diverso profilo, la difesa lamenta la mancata motivazione riguardo a tutti i rilievi contenuti nella consulenza del professor Sandulli e volti a dimostrare come la capacità reddituale dell'imputato dovesse essere considerata arricchita dai numerosi mutui e finanziamenti bancari ottenuti sia come soggetto privato che come gestore di società;
5) si denuncia infine il difetto assoluto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
L'avvocato Lepre, ha redatto un autonomo ricorso contenente, come detto, doglianze in tutto analoghe a quelle già rappresentate con riferimento alla posizione di RA LE. In più, con il terzo motivo di ricorso, ha dato atto della confessione proveniente dall'imputato con riferimento a uno dei tre episodi di corruzione contestati al capo 32) ed ha dedotto il vizio di motivazione limitatamente alla responsabilità affermata in relazione ai residui due episodi contestati.
Evidenzia il difensore come l'unico elemento probatorio utilizzato, cioè la conversazione intercettata tra il ricorrente e tal ST, è equivoco e insufficiente, soprattutto dopo che era emerso come numerose delle conversazioni riferite al RA IN concernessero una persona diversa (Sestile). In realtà la conversazione con ST trovava spiegazione nel fatto che il fornitore di calcestruzzo riferiva al ricorrente fatti di diretto interesse per suo fratello RA LE. In data 16 aprile 2013, ha fatto anche pervenire una memoria con la quale ha segnalato la pubblicazione della sentenza della prima Sezione penale che ha affermato il principio della non comprensione della fattispecie di cui all'art. 321 tra gli illeciti per i quali può venire applicata la misura di sicurezza patrimoniale atipica di cui all'art. 12 sexies.
I ricorsi dei difensori di RA IN sono fondati, in primo luogo, negli stessi termini già rilevati con riferimento alla posizione di RA LE e cioè relativamente alla statuizione di conferma della parziale confisca dei beni (quarto motivo).
Si rinvia alla motivazione del principio di diritto sopra enunciato sul tema, così ritenendosi di recepire anche il senso della memoria dell'avvocato Lepre - peraltro illustrata senza equivoci nel corso della discussione orale - nella quale la novità giurisprudenziale favorevole alla sua tesi risultava enunciata, pur senza indicazione degli estremi della sentenza, mentre appariva allegata alla memoria stessa - evidentemente per errore materiale - una sentenza (quella n. 4431 del 2011) sfavorevole al ricorso, così come del resto, dallo stesso ricorrente, già indicato a f. 35 dell'originario ricorso per cassazione.
Gli altri quattro motivi di ricorso devono invece essere oggetto - con la eccezione della quale si dirà - di una complessiva pronuncia reiettiva, nello stesso senso di quella emessa a fronte delle analoghe osservazioni articolate nell'interesse di RA LE: con l'ulteriore precisazione che il motivo di ricorso sul diniego delle attenuanti generiche risulta articolato, dall'avvocato Krogh, in termini addirittura di inammissibilità. Se infatti è indiscutibile che l'esercizio del potere discrezionale dipendente dalla applicazione dell'art. 133 c.p. deve essere giustificato con apposita e logica motivazione, è anche vero che il motivo di ricorso con il quale si censura siffatta motivazione o comunque l'esercizio di tale potere sotto il profilo della violazione di legge è comunque soggetto a valutazione preliminare di ammissibilità, che precede e prescinde dalla fondatezza del motivo stesso: una valutazione che deve essere condotta alla stregua dei criteri posti dall'articolo 581 cpp, i quali pretendono la specificazione delle ragioni di fatto e di quelle in diritto a sostegno della doglianza.
Discende da ciò che la generica censura sulla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche è in sè e, in tali termini, ammissibile soltanto quando sia stata fatta accertare la radicale assenza di risposta, da parte del giudice del merito, ad una questione sottopostagli, a sua volta, ammissibilmente. Invece l'inadeguatezza della risposta, che pur sia stata data, deve essere denunciata con indicazione, da parte del ricorrente, degli elementi di fatto che sarebbero stati indebitamente trascurati dal giudice del merito: una evenienza non ricorrente nel caso di specie. La doglianza sulla nullità del giudizio abbreviato (primo motivo) dovuta alla presentazione della richiesta di misura cautelare reale dopo la ammissione del rito, d'altra parte, è da ritenere infondata per le ragioni sopra illustrate e soprattutto- la specifica prospettazione dell'avvocato Krogh - ora carente di interesse, atteso che la stessa mira essenzialmente a far riconoscere come illegittima la richiesta di misura cautelare del pubblico ministero sfociata in un provvedimento di accoglimento, che risulta posto nel nulla, senza rinvio, per effetto del principio di diritto sopra enunciato. D'altra parte, anche nel merito, la questione sarebbe comunque da rigettare atteso che l'angolazione dalla quale la questione viene posta dal menzionato legale, è quella della introduzione, che attraverso la richiesta del pubblico ministero si realizzerebbe, negli atti del giudizio abbreviato, di prove nuove costituite da quelle che corredano, ai fini del fumus del reato, la richiesta di misura cautelare.
Senonché una simile affermazione non solo è del tutto generica ma, per di più, è essa stessa manifestamente illogica se si considera che la prospettazione del fumus del reato non può che essere, data la fase della richiesta, quella che dipende dall'attività posta in essere del pubblico ministero durante le indagini preliminari e cioè la stessa posta fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e poi del rito speciale. La documentazione alla richiesta di misura cautelare reale, peraltro nemmeno destinata a raggiungere la soglia indiziaria, non può che essere in rapporto di continenza rispetto a quella ben più ampia che il Pubblico ministero deposita al Gip anche per l'eventualità che essa debba valere per un giudizio abbreviato. Il contrario non è dimostrato e neppure allegato dalla difesa, come del resto colto lucidamente anche dal Procuratore Generale di udienza.
Infine è da considerare che le norme che attribuiscono la competenza a provvedere in materia di misura cautelare reale al giudice competente a pronunciarsi nel merito (vedi art. 321 c.p.p.) è di carattere generale e non vi è ragione di ritenerla derogabile nel caso di instaurazione del rito abbreviato. Quanto infine alla deduzione della mancata trasmissione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, oltre a richiamarsi qui tutte le considerazioni sulla decadenza dell'eccezione di nullità, deve essere poi precisato che già nella sentenza impugnata, da pagina 117 in avanti, si è bene specificato come la trascrizione delle intercettazioni telefoniche fosse stata regolarmente versata negli atti depositati dal Pubblico ministero mentre i "files audio", per quanto non trasmessi, costituivano, si, materia di un diritto di accesso della parte che aveva il potere di farne richiesta per il tramite del difensore - con correlata sanzione in caso di immotivato diniego o ritardo -; tuttavia tale diritto non risultava in alcun modo azionato dal legale del tempo, unico soggetto legittimato, e quindi tanto meno violato nel caso di specie.
Il secondo motivo sopra enunciato è infondato per tutte le ragioni già illustrate a proposito dell'analogo motivo articolato nell'interesse di RA LE.
Deve qui aggiungersi che l'affermazione del difensore secondo cui il giudice dell'appello avrebbe trascurato la motivazione assolutoria del primo giudice, è smentita dall'analisi della sentenza impugnata ove, al contrario, si dà atto (a pagina 263 e seguenti) dei dubbi nutriti dal GU a proposito della adesione degli imprenditori all'associazione per delinquere configurata sicuramente fra i vigili, e della loro consapevolezza dell'esistenza dell'organizzazione nonché della volontà di contribuire al fine unitario. E si offrono, altresì, le ragioni capaci di superare tali dubbi in una prospettiva che non lascia spazio alla ricostruzione della vicenda in termini alternativi.
Ancora è da rilevare come il principale argomento dell'avvocato Krogh e cioè la confusione in cui sarebbe incorso il giudice del merito nel sovrapporre e confondere il patto corruttivo e il patto associativo, non è tale da rappresentare un vizio di manifesta illogicità della motivazione.
Non è il patto sulla compravendita della funzione amministrativa a costituire il nerbo dell'associazione in esame ma è, semmai, vero che i plurimi reati di corruzione registrati nell'ambito di una cerchia ristretta e sempre ricorrente di soggetti, siano stati considerati uno degli elementi indicativi, concorrenti con altri, dell'esistenza, fra quei soggetti, di un autonomo sodalizio criminoso finalizzato la commissione di tal genere di reati.
Si trattava, infatti, di un patto di mutuo e reciproco interesse, un sorta di inedita "fondazione di partecipazione", all'interno della quale lo scopo comune era quello di rendere agevole e senza "intoppi" il sistema della illegalità da realizzare, nel settore della edilizia, attraverso un numero indefinito di altri reati come le omesse denunce o i favoreggiamenti o le rivelazioni di segreti d'ufficio o ancora i falsi oppure, per quanto concerneva l'interesse degli imprenditori e dei professionisti, reati attinenti alla violazione della normativa urbanistica e quindi tali da comportare lucrosi affari per essi.
Un patto, in altri termini, che comportava l'esistenza di disponibilità garantite, dai singoli partecipi, all'espletamento di ruoli seriali, con la conseguenza che il fine comune dell'associazione criminosa era esattamente quello del mantenimento in vita di tale patto comune, con la garanzia che ognuno dei soggetti avrebbe posto in essere l'attività, complementare a quella degli altri, necessaria anche per la successiva realizzazione di profitti economici, essi si, non sempre e non necessariamente comuni. (v. p. 323 sent. imp.).
Relativamente, infine, alle comuni doglianze dei due difensori (terzo motivo) riguardo alla motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di corruzione continuata (capo 32), se ne rileva la parziale fondatezza.
Relativamente al concorso nel fatto di corruzione concernente il cantiere abusivo "non meglio individuato" di pertinenza di RA LE e De TO AL, la motivazione esposta dai giudici del merito da pagina 122 a pagina 130, non reca alcun serio elemento che concerna la posizione del ricorrente.
Sono state infatti citate le conversazioni che coinvolgono i coimputati e RA LE in particolare, mentre RA IN non viene nemmeno indirettamente menzionato. Per tale posizione la motivazione deve essere annullata con rinvio. Viceversa, in riferimento alla corruzione concernente il manufatto abusivo realizzato materialmente da De TO AL e RA LE per conto di ZZ ZO, in via Recapito, la motivazione è esaustiva e consta dell'analisi del contenuto di una serie concatenata di intercettazioni telefoniche, tra le quali due concernenti personalmente il ricorrente, unitamente ad un incontro dello stesso personalmente avuto con l'interlocutore, subito dopo ciascuna delle conversazioni (vedi pagina 136 e 137). Infine, con riferimento al manufatto abusivo di Via Masseria Vecchia, di pertinenza di RA LE, risulta non esservi contestazione da parte dell'avvocato Lepre che ha riconosciuto la idoneità probatoria della confessione resa dall'imputato RA IN (vedi pagina 121, 148).
Deduce EO AN (condannato per il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1) e per il reato di corruzione attiva di cui al capo 41, in concorso con l'imprenditore IA, relativamente all'esecuzione di lavori eseguiti in tutti i quattro cantieri contestati nell'imputazione - così ribaltata la parziale assoluzione da due fatti-reato del capo 41) e dal capo 1), intervenuta nel primo grado -).
1) la omessa motivazione con riferimento ai motivi di appello e alla memoria depositata al giudice di secondo grado, con riferimento all'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere per la quale era già intervenuta assoluzione in primo grado. La difesa lamenta la inidoneità della motivazione adottata dalla Corte d'appello per ribaltare quella del Tribunale: una motivazione, essenzialmente svolta a pagina 317, secondo cui la prova della partecipazione all'associazione, da parte del geometra EO AN, derivava dal rilievo che egli aveva rapporti continuativi con il capitano GL CA EP per la risoluzioni delle problematiche sorte nel cantiere di Mietilo, peraltro non oggetto di imputazione.
Inoltre erano stati valorizzati i suoi rapporti con i tecnici comunali (pagina 320 e 321).
In realtà, la Corte aveva del tutto omesso di rispondere ai rilievi difensivi che facevano notare come non fosse chiaro il ruolo attribuito al ricorrente, ora considerato referente dei funzionari dell'Ufficio tecnico, ora socio in affari dell'imprenditore IA;
in secondo luogo era stato evidenziato che l'imputato aveva avuto rapporti con il solo IA e con AR AN, ma mai con gli altri vigili urbani coimputati. Era emerso soltanto, dalle intercettazioni, che egli aveva agito come intermediario del IA per la consegna del denaro a due presunti corrotti, tecnici comunali, in sole due occasioni. Comunque i rapporti con costoro risultavano di assoluta conflittualità ed era mancata altresì la prova dell'elemento psicologico del presunto reato associativo;
2) la violazione degli artt. 319 e 321 c.p.. Sostiene la difesa di avere dedotto in appello che gli atti amministrativi per i quali era stata elevata l'imputazione di corruzione, erano risultati del tutto legittimi e tale realtà avrebbe dovuto essere valorizzata ai fini della qualificazione giuridica del fatto come corruzione impropria antecedente ex art. 318 c.p., comma 1;
3) l'erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. e il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di attenuanti generiche. Queste erano state invocate nei motivi d'appello in ragione dell'apporto minimo alla realizzazione delle costruzioni e del mancato personale beneficio ma la Corte territoriale aveva esibito una motivazione onnicomprensiva che aveva trascurato gli argomenti specifici in questione;
4) il vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena, che era stata fissata in misura prossima al massimo edittale nonostante il ruolo dell'imputato che aveva agito come mero intermediario.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Infondato si rivela il primo motivo di ricorso con il quale viene contestata la motivazione in ordine alla affermata responsabilità per il reato di partecipazione alla associazione per delinquere. La doglianza del ricorrente consiste nel tentativo di rappresentazione svincolata dei diversi elementi invece valorizzati dal giudice dell'appello, unitamente a tutti gli altri acquisiti, per affermarne la responsabilità in ordine al reato associativo dal quale il giudice di primo grado lo aveva assolto.
Essenzialmente, a partire da pagina 318 fino a pagina 321, è stato illustrato, dal giudice del merito, il ricco compendio probatorio sulla base del quale esso ha potuto ritenere esistente in primo luogo un pactum sceleris dai contorni più limitati rispetto al maggior sodalizio di cui all'imputazione, stretto, il primo, fra i dipendenti comunali, gli imprenditori e il gruppo di professionisti privati tra i quali il EO AN, tutti volti ad assicurare l'esistenza di una affidabile struttura di relazioni, rapporti e ruoli complementari in virtù dei quali veniva assicurato lo strumentale esercizio della funzione pubblica ad esclusivo vantaggio degli interessi privati. Uno dei sintomi principali di tale sodalizio è stato individuato (pagg. 320, 195) nella esistenza di una cassa comune nella quale confluivano gli illeciti importi, tali dovendosi ritenere non solo le mazzette per la vendita di questo o di quell'altro atto di ufficio, ma pure le percentuali riconosciute ai privati professionisti per la collaborazione nella redazione dei progetti o per le consulenze:
attività privata volta, per l'appunto, a condizionare lo strumentale esercizio della funzione pubblica, così come era testimoniato, tra l'altro, dalla circostanza obiettiva che EO AN, soggetto descritto in sentenza come colui che curava per l'imprenditore IA tutte le questioni riguardanti l'ufficio tecnico (pag. 194, 195), aveva consentito ai tecnici comunali D'AL AN e AR AN di "appoggiarsi" al suo studio per svolgere, in privato, le stesse attività che poi venivano evase nella sede pubblica. Senza considerare che AR AN, nonostante la veste pubblica, era socio al 50% con l'imprenditore RA IN nella società RA srl (pag. 197).
Ancora risultano valorizzate in sentenza conversazioni di IA (pag. 198, 200 e 201) dalle quali è stata tratta la prova della esistenza di relazioni radicate e sperimentate tra l'imprenditore, il EO AN e i tecnici comunali, nei confronti dei quali il IA stesso si è dimostrato sempre munifico, mantenendo gli impegni assunti per acquistarne i favori. Oltre a ciò, tale più ristretto accordo associativo si è ritenuto potesse essere perfettamente iscritto nel contesto associativo di cui all'imputazione nel senso della esistenza di due autonomi centri di interessi, facenti capo, uno, ai vigili urbani e, l'altro, ai dipendenti comunali, distinti per composizione, metodologie ed obiettivi ma pure, ciononostante, collocabili nell'ambito di un medesimo contesto collettivo, con l'adesione ad un comune programma, per la realizzazione del quale l'apporto dell'uno era necessario all'integrazione dell'attività criminosa dell'altro e viceversa (pagina 321).
Il motivo secondo costituisce la mera riproposizione di una questione già sottoposta alla Corte di merito e da questa risolta in maniera corretta.
La Corte d'appello ha esattamente sottolineato come gli atti amministrativi per i quali è stato versato il prezzo della corruzione dovessero essere considerati comunque contrari ai doveri d'ufficio dal momento che l'imprenditore non pagava per ottenere ciò che gli spettava di diritto ed anzi, con riferimento ad esempio al primo episodio, non risultava essere il richiedente o il formale destinatario dell'atto. La retribuzione era stata corrisposta per il sollecito conseguimento di un titolo che gli avrebbe assicurato una formale legittimazione ad intraprendere la realizzazione di un intervento edilizio affatto diverso, per consistenze destinazione, da quello apparentemente autorizzato (pagina 205).
Oltre a ciò, è stato precisato come il reato di cui all'art. 319 c.p. sia configurabile quando dal comportamento del pubblico ufficiale emerga un atteggiamento diretto, in termini concreti, a vanificare la funzione demandatagli, in tal modo rimanendo integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e del perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono (pagina 245).
In tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perché vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialità (Sez. 6^, Sentenza n. 30762 del 14/05/2009 Ud. (dep. 23/07/2009) Rv. 244530 Conformi: N. 3529 del 1999 Rv. 212566, N. 3388 del 2003 Rv. 224056).
Il terzo e il quarto motivo sono infondati. La motivazione resa dal giudice dell'appello, sul trattamento sanzionatorio, sia pure in forma apparentemente indistinta per tutti gli imputati, deve collegarsi tuttavia alla disamina e alla ricostruzione delle vicende che riguardano ciascuno di essi nonché al giudizio di particolare disvalore delle condotte, in quelle sedi espresso.
Per il ricorrente, dunque, tale è la base fattuale che giustifica l'entità della pena e la decisione di non concedere le circostanze attenuanti: priva di fondamento è pertanto la generica doglianza con la quale è stata denunciata la assenza di una argomentazione individualizzata.
Deduce ES UI (condannato già in primo grado per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere e, in appello, dopo l'assoluzione in primo grado, anche per i reati di cui ai capi 43 e 43 A) B) C).
1) il vizio della motivazione con riferimento ai reati fine appena citati.
Si trattava della corruzione passiva contestata in concorso con i vigili OV e ER, per favorire gli abusi edilizi commessi dai coniugi CC - SS nell'immobile sito in via 1^ maggio.
Sostiene la difesa come la vicenda sia stata gestita quasi interamente da altri soggetti (TE e OV) tra l'estate del 2005 e il 30 dicembre dello stesso anno, quando l'imputato effettuò il sequestro del cantiere.
La conversazione ritenuta, dal giudice dell'appello, dotata di valenza probatoria a carico del ricorrente è quella del 29 dicembre 2005 nella quale OV, nel corso di un colloquio riferito alla necessità di notificare il sequestro ai SS, aveva convocato il ricorrente dicendogli anche che avrebbe potuto "preparare le calze della FA per i figli.
Orbene, la Corte d'appello aveva ritenuto tale locuzione riferibile alla ricezione di una quota della tangente pattuita con i SS, ma aveva tralasciato di considerare tutti gli argomenti, anche obiettivi, addotti dalla difesa per sostenere - come del resto aveva già fatto il giudice di primo grado - che il colloquio in questione e le calze si riferissero effettivamente al regalo natalizio per i bambini, essendo oltretutto lo OV, titolare di una tabaccheria;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento al reato associativo.
La difesa aveva posto in evidenza, nei motivi d'appello, come le conversazioni telefoniche valorizzate a carico del ricorrente fossero soltanto cinque, a fronte di una mole enorme di captazioni. Quattro di queste erano intervenute fra soggetti diversi dall'imputato e una sola conversazione - quella del 22 febbraio 2006 - era stata ritenuta decisiva come prova della partecipazione all'associazione.
Rispetto a tale conversazione, intercettata nell'auto di servizio condotta dal vigile ER, tuttavia, la difesa aveva eccepito l'assenza totale di elementi capaci di dimostrare che la voce intercettata si riferisse esattamente all'imputato. La Corte d'appello aveva replicato in maniera del tutto incongrua, rilevando la mancata richiesta, da parte della difesa, di una perizia fonica, nonostante che un simile incombente non fosse consentito nel rito abbreviato e nonostante che, comunque, la prova in questione fosse a carico dell'accusa.
In data 13 maggio 2013 la difesa ha depositato una memoria con la quale ha denunciato, relativamente al primo motivo di ricorso, anche la contraddittorietà della motivazione rispetto al contenuto delle intercettazioni eseguite il 29 dicembre 2005.
Queste, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, per la prima volta, ed in totale autonomia rispetto alla sentenza di primo grado nonché alle osservazioni del pubblico ministero, non dimostrerebbero che lo OV aveva richiesto al ES UI il documento della CC - il cui possesso, da parte del primo, non sarebbe stato giustificato, se non alla luce della attività criminosa che gli si contesta - quanto che gli aveva detto che quel documento era necessario per completare la pratica di sequestro e che lo aveva richiesto in copia all'agenzia SS immobiliare. Il ricorso è infondato.
In ordine alla interpretazione delle conversazioni intercettate, come operata dal giudice del merito, la Corte di cassazione non può essere chiamata a svolgere il proprio sindacato, posto che tale interpretazione è riservata esclusivamente alla menzionata sede, in base alla costante giurisprudenza di legittimità. Nel caso di specie, l'interpretazione offerta dalla Corte territoriale, sia pure in senso diverso da quello patrocinato dal primo giudice, è del tutto rispondente ai canoni della completezza della analisi e della logica anche perché è stata proposta con riferimento a dati ulteriori e pure di natura obiettiva, emergenti da precedenti conversazioni e dai rapporti intrattenuti in un primo momento fra il collega OV AN - separatamente condannato per tale reato - e la famiglia SS che era interessata alla commissione di reati per i quali ha versato il prezzo della corruzione.
In particolare l'interpretazione che la Corte d'appello ha ritenuto di fare propria, in linea con la tesi dell'accusa, sta nel rilievo che l'intervento del ES UI, nella redazione del ritardato verbale di sequestro del manufatto edilizio iniziato già sei mesi prima, è avvenuto con la consapevolezza della natura illecita dell'intero comportamento tenuto dall'ufficio della polizia municipale: e tale consapevolezza è stata desunta in particolare dal fatto che il ricorrente si è reso autore di un verbale di sequestro quale atto preconfezionato, redatto in ufficio, non preceduto da un effettivo e reale sopralluogo sul cantiere (pagina 252). Oltre a ciò, lo stesso ricorrente, nel corso di conversazioni intercettate, aveva espresso l'opportunità che l'atto venisse esperito "con calma".
Il fatto - contestato dalla difesa - che a tanto il ES UI abbia proceduto sulla base della fotocopia del documento d'identità della persona denunciata, di cui avrebbe avuto il possesso in maniera del tutto anomala, costituisce un elemento indiziario di contorno e ulteriore rispetto alle chiare emergenze già valorizzate. Il travisamento del contenuto della intercettazione dalla quale è stata ricavata la prova dell'anomalo possesso del documento di identità della CC, d'altra parte, è stato denunciato dalla difesa, senza il rispetto dei principi in tema di autosufficienza del ricorso.
Non risultano infatti neppure allegate al ricorso, nella forma integrale e in copia xerografica, come preteso dalla giurisprudenza di questa Corte, le intercettazioni che si assumono travisate nel loro palese significato.
Anche il secondo motivo appare infondato.
In primo luogo, lo stesso episodio di cui al capo 43, sopra descritto, è stato ritenuto, a pagina 311 e seguenti, come uno dei principali elementi indicativi non solo della responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo ma, a monte, della esistenza della convergenza delle condotte degli associati nel sinergico intervento, sul cantiere di via 1^ maggio di CC Livia, sia da parte dei vigili urbani OV e ES UI sia dei tecnici comunali TE e maliardo, che concordarono con i responsabili dell'abuso le illecite modalità del sopralluogo tecnico e del sequestro, effettuato ad opere ultimate, addirittura su richiesta del destinatario (pagina 312).
Ma, elemento decisivo sono le conversazioni intercettate fra vigili urbani alle quali il giudice dell'appello ha correttamente attribuito, dato il palese significato del loro contenuto, valore di prova di quanto affermato dai colloquianti di e cioè della piena partecipazione del ricorrente al sistema illecito descritto nell'imputazione.
A ciò va aggiunto il tenore della conversazione del 22 giugno 2006, intercettata in ambientale nell'auto di servizio nella quale era presente anche il collega ER.
Si tratta di una conversazione dal significato apertamente confessorio, in sè neppure contestato dal difensore. D'altra parte, il motivo di ricorso incentrato sulla mancata risposta ai rilievi della difesa concernenti i dubbi sull'esatta identificazione della voce attribuita al ricorrente è addirittura manifestamente infondato se si considera che, a pagina 301, la Corte territoriale ha attestato che a tale identificazione si è giunti sulla base non solo di riconoscimento vocale da parte degli operatori addetti all'ascolto delle conversazioni captate, ma soprattutto della verifica dei turni di servizio e della composizione delle pattuglie nonché delle correlate presenze risultanti dai cartellini marcatempo: circostanze tutte che incredibilmente la difesa trascura nella redazione del proprio motivo di ricorso.
Deduce D'AL AN (condannato in primo grado per il reato di cui al capo 41, in esso assorbito quello di cui all'art. 40, ossia corruzione passiva continuata con riferimento, tra gli altri, a quattro cantieri edili;
in appello, anche per associazione per delinquere di cui al capo 1 e per il capo 42, ossia concorso in falsità ideologica con riferimento al cantiere abusivo di via San CO d'Assisi).
1) la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento al reato associativo.
La difesa fa notare come la contestazione di tale reato sia stata realizzata con la previsione della unione delle forze di tre specifiche categorie di operatori: quella degli imprenditori, quella dei tecnici pubblici e privati e infine quella dei vigili urbani. Una simile previsione, sebbene ammissibile in linea di principio, non appare in concreto realizzabile fra i vigili e i dipendenti dell'ufficio tecnico che hanno competenze distinte fra loro. Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto non provato che, all'associazione per delinquere sicuramente configurabile tra i vigili, avessero aderito in maniera stabile anche soggetti diversi, tanto che la difesa aveva insistito sul concetto della incompatibilità di interessi fra categorie di soggetti - vigili e tecnici - emersa anche da un'intercettazione riportata a pagina 200, per richiedere, in appello, l'assoluzione con formula piena. Ed invece la Corte d'appello, a pagina 320 della sentenza impugnata, aveva ritenuto la possibilità di dedurre, dalle prove raccolte, l'esistenza ed anzi la coesistenza di due distinti centri di interessi facenti capo, l'uno, ai vigili urbani, e, l'altro, ai tecnici comunali: tuttavia una simile evenienza non si deduce dal capo di imputazione nel quale, oltretutto, il ruolo dei tecnici non è neppure specificato. D'altra parte, quando, a pagina 321, la Corte d'appello passa delineare la esistenza di un sodalizio unico, pur nella compresenza di distinti centri di interesse, incorre, secondo la difesa, in una manifesta illogicità della motivazione dal momento che, proprio la contrapposizione degli interessi dei diversi gruppi, dimostra la impossibilità della loro adesione ad un unico sodalizio:
tant'è che un accordo fra gli stessi non è stato possibile configurare neppure in termini di contestazione, in concorso, dei reati-fine;
2) l'erronea applicazione dell'art. 319 c.p.. Il reato è stato addebitato pur affermandosi la mancata identificazione dell'atto illegittimo riferibile al tecnico comunale. Sostiene la difesa che la motivazione offerta dalla Corte d'appello, secondo cui è sufficiente, per la configurazione del reato, la prova della violazione dei doveri di imparzialità, onestà e di vigilanza da parte del pubblico ufficiale, si scontra con la concreta assenza di detta prova riferita ai singoli reati di corruzione contestati;
3) il vizio della motivazione con riferimento a due ipotesi di corruzione di cui al capo 41 e al reato di falso di cui al capo 42. Evidenzia la difesa come il capo 41 contenga la contestazione di quattro episodi di corruzione per due dei quali (cantieri di Lago Patria e di via Epitaffio), non si formula contestazione perché l'imputato è confesso.
Ed invece, con riferimento agli altri due fatti di corruzione (cantieri di via San CO di Assisi e di via Maristi), la difesa lamenta la mancanza di risposta alle censure con le quali, in appello, è stata protestata l'innocenza dell'imputato: non vi era prova, cioè, che l'imprenditore IA avesse dato o promesso denaro all'imputato, in relazione alla esecuzione di tali opere. Anzi la difesa aveva ricordato come, per il secondo cantiere indicato, l'imprenditore avesse escluso dazioni di danaro al ricorrente. E che i rapporti illeciti avessero riguardato IA e AR AN oltre EO AN, lo si ricava dalla lettura della ricostruzione della vicenda, da pagina 235 in poi della sentenza impugnata.
Quanto al cantiere di via San CO d'Assisi, la difesa sostiene che l'elemento di prova addotto a pagina 227 della sentenza (e cioè la conversazione intercettata fra IA e AN) fosse del tutto equivoco come già ritenuto dal primo giudice: vi si parlava di una "cosa" portata da AN per far cambiare da altro tecnico comunale una misura indicata in un progetto, senza però che vi fosse prova che tale "cosa" fosse una tangente e non piuttosto un documento oppure che AN fosse proprio l'imputato. La Corte d'appello aveva offerto, a pagina 229, una risposta incongrua ritenendo che tale vicenda rilevasse soltanto a titolo di falsità ideologica ed invece ignorando che, al capo 41, la stessa vicenda è stata contestata ed addebitata anche a titolo di corruzione.
Ad ogni buon conto, mancava la prova della consapevolezza del falso da parte di D'AL AN che si era occupato della pratica senza spostarsi dall'ufficio.
A pagina 231, poi, la Corte territoriale convalida contraddittoriamente la tesi che quella "cosa" fosse una tangente. Quanto al nome AN, non era stato considerato che, imputato nel processo, per fatti in tutto analoghi, era anche NN AN sicché tale nome di battesimo non è detto che dovesse riferirsi necessariamente al ricorrente;
4) il vizio della motivazione che si verrebbe a determinare, sia con riferimento al diniego delle attenuanti generiche che alla mancata applicazione della sospensione condizionale, se fossero accolti i rilievi formulati sub 3).
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. In ordine alle obiezioni formulate col primo motivo di ricorso, ci si deve riportare a quanto già sopra evidenziato con riferimento alla totale assenza di illogicità nella delineazione di una associazione per delinquere che veda accomunati, nella consapevole volontà di adesione e di mantenimento di un patto delittuoso finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di reati, soggetti aventi qualifiche, posizioni soggettive ed interessi personali diversificati ed autonomi.
Ed invero la impossibilità logica di delineare tal genere di sodalizio si avrebbe soltanto se i fatti emersi avessero riguardato realmente persone o gruppi di persone volti alla realizzazione di fini inconciliabili tra loro: ciò che si sarebbe verificato, ad esempio, se taluni avessero perseguito fini illegali le altre avessero invece voluto mantenere fede al rispetto delle regole. Una simile evenienza non si verifica e per questo il reato è configurabile quando, invece, la comune volontà di violare le norme poste a difesa dei beni giuridici intaccati dai comportamenti di tutti gli imputati, costituisce un fine unificante, per la realizzazione del quale è necessaria e si concretizza una stabile organizzazione di rapporti fra tutti gli interessati, che vede la professionalità e/o le capacità imprenditoriali di ciascuno, messe a disposizione dell'organizzazione stessa per la realizzazione del detto fine: a nulla rilevando in senso contrario - poiché costituisce il movente dei singoli comportamenti ed un fine ulteriore rispetto a quello comune - il fatto che fossero diversificate le utilità economiche che ciascuno dei soggetti interessati mirava, successivamente, a raggiungere.
Per tale ragione non coglie nel segno la censura del difensore rivolta contro la parte della motivazione della sentenza con la quale si da atto della possibilità di configurare, all'interno del sodalizio contestato e poi addebitato, anziché semplicemente singoli soggetti, anche dei veri e propri centri di interesse: una simile motivazione, infatti, non ha impedito alla Corte territoriale di andare a sostenere, del tutto plausibilmente, la convergenza - che non è sovrapponibilità - di detti centri di interesse - che, dunque, si prestano sostanziano passaggi argomentativi della motivazione e non autonomi reati associativi mancanti di contestazione - verso la formazione di un unitario e sovraordinato sodalizio, che serviva proprio a comporre, in un programma unitario, sul piano anche semplicemente funzionale, quegli stessi interessi. Il secondo motivo è infondato per le stesse ragioni già esposte in replica ad analoga questione posta con il secondo motivo del ricorso di EO AN.
Il terzo motivo è parzialmente fondato.
Relativamente al coinvolgimento di D'AL AN nel reato di corruzione passiva, riferito al cantiere di via Maristi, effettivamente non si rinviene alcuna specifica motivazione che valga a delineare la posizione del ricorrente.
Da pag. 235 fino a pag. 245, gli argomenti spesi dalla Corte attengono a conversazioni capaci di illustrare il comportamento di IA, del tecnico comunale AR AN e di EO AN, ma nulla che, in maniera chiara e univoca, possa valere a delineare il coinvolgimento del D'AL AN. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata perché il giudice del rinvio colmi la lacuna rilevata.
Invece inammissibili, sia perché versate in fatto sia perché comunque manifestamente infondate, sono le doglianze che concernono la motivazione sull'addebito del fatto di corruzione relativo al cantiere di via San CO d'Assisi e alla correlata falsità ideologica.
La Corte d'appello ha ricostruito in maniera esaustiva e tale da non presentare alcuna lacuna su punti decisivi, la vicenda della complessa procedura amministrativa che ha riguardato il rilascio del permesso di costruire e successive varianti, aventi ad oggetto fabbricato per civile abitazione composto da tre piani più un piano sottotetto non abitabile e contenente 18 alloggi.
La Corte ha cioè ricostruito le dinamiche dei rapporti che avevano visto il menzionato imprenditore, col concorso di EO AN, richiedere all'Ufficio tecnico del Comune, essendo responsabile del procedimento il ricorrente, dapprima il permesso costruire e poi le varianti per i numerosi e gravi abusi edilizi commessi: abusi che venivano candidamente ammessi nel corso delle conversazioni intercettate e che non venivano rilevati neppure dai responsabili dell'ufficio tecnico nonostante le reiterate segnalazioni da parte del personale del Commissariato intervenuto più volte sul cantiere. In particolare sono stati ricostruiti i dati comprovanti il ricorso ad un espediente, di cui necessariamente doveva essere complice il responsabile del procedimento amministrativo D'AL AN, per far risultare retrodatata, rispetto all'intervento della P.s., una richiesta di variante in corso d'opera e quella di sanatoria. Sulla base di tali elementi la Corte ha anche plausibilmente ritenuto che la decisiva conversazione del 17 marzo 2006, dalla quale si evinceva che un verbale di sopralluogo dell'UTC era stato fatto modificare dopo "la consegna di una cosa ad AN", costituisse la dimostrazione finale dell'intero ragionamento probatorio, in ragione del quale D'AL AN aveva mercificato la propria funzione pubblica in cambio di una somma di danaro.
Le contrarie deduzioni della difesa non dimostrano un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) poiché consistono, nella sostanza, a fronte della citata motivazione, nella riproposizione di circostanze di fatto (non essere, l'AN della conversazione, il ricorrente ma altro soggetto imputato;
non essere la "cosa" una tangente ma probabilmente un documento) che la Corte d'appello ha razionalmente interpretato in modo diverso, con argomentare che, per le ragioni dette, si sottrae all'ulteriore sindacato di questa Corte.
L'ulteriore motivo, per le ragioni esattamente rilevate dal difensore, resta assorbito poiché il giudice del rinvio sarà onerato della necessaria rivalutazione dell'intero trattamento sanzionatorio nel caso dell'eventuale assoluzione dal reato per il quale si dispone l'annullamento con rinvio.
Deduce GL CA EP (condannato, in primo grado, per il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1) e per altri 31 reati-fine e, in appello, altresì, per due ulteriori fatti di corruzione - capi 20 e 29b, quest'ultimo assorbito nel capo 27-). 1) la violazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione. Sostiene il difensore che i rapporti tesi fra i vigili e la assoluta estemporaneità degli accordi intercorsi con gli imprenditori darebbero il senso della impossibilità oggettiva della costituzione di un'associazione per delinquere fra tali soggetti, come sarebbe dimostrato anche dal fatto che il principale collaboratore del ricorrente, il vigile SO AN, era stato assolto dal reato associativo. In realtà, il numero dei reati-fine commessi e la evidente riconducibilità di ognuno nell'ambito del medesimo disegno criminoso, spiega ed esaurisce la vicenda accertata, nell'ambito degli istituti di cui agli artt. 110 e 81 c.p., senza dover far ricorso alla insussistente fattispecie del reato di cui all'art. 416 c.p..;
con riferimento ai reati di cui ai capi 3, 3A, 3B, 3C (vicenda del cantiere abusivo di LI SA sito a via Oasi sacro cuore) la difesa sostiene la mancanza di prova del coinvolgimento del ricorrente;
con riferimento ai reati di cui ai capi 6 e 6A (vicenda del cantiere edile di via Scodellaro, di pertinenza di Cacciapuoti), ugualmente la difesa sostiene come la stessa si sia esaurita in un comportamento del vigile SO AN;
con riferimento ai reati di cui agli capi 10, 10 A, 10 B (vicenda relativa ai manufatti abusivi di IN EP, siti a via Grotte del sole, località Reginella, la difesa eccepisce in primo luogo la inutilizzabilità delle intercettazioni valorizzate poiché, come si leggerebbe nella informativa di PS, non sarebbero state mai trascritte integralmente ma valutate (quantomeno quella del 2 agosto 2005) con riferimento alla annotazione riassuntiva contenuta nel brogliaccio: si tratterebbe comunque di conversazioni prive di contenuto accusatorio;
con riferimento al capo 13 (corruzione in relazione a un cantiere abusivo di tale SA), la conversazione intercettata e valorizzata sarebbe ambigua non permettendo ne' l'individuazione del corruttore ne' la somma asseritamente versata;
sarebbe stata trascurata l'ipotesi del tentativo;
con riferimento ai capi 19 e 19 A (favoreggiamento di tale LO EP e connessa corruzione), l'addebito sarebbe stato mosso con riferimento ai cantieri edilizi non più di competenza dell'imputato, trasferito a operare su altra zona del territorio comunale;
con riferimento al capo 20 (corruzione passiva subita ad opera dell'imprenditore PI PA), sottolinea la difesa come le prove esibite dalla Corte consistano nel contenuto di due conversazioni del 12 agosto 2005, in realtà finalizzate soltanto a fissare gli appuntamenti.
Sarebbe frutto di un salto logico, il collegamento di tali telefonate con altre intervenute tra il ricorrente e il capitano DE AN IO;
con riferimento al capo 21 (falsità ideologica continuata in favore di RI ZO), la prova sarebbe ambigua;
con riferimento ai capi 27,28 e 29 (corruzioni subite ad opera di una serie di imprenditori) il difensore sottolinea l'assoluta incertezza delle ricostruzioni della posizione del ricorrente;
con riferimento al capo 32, il difensore formula censure analoghe;
con riferimento ai capi 33, 33 A e 33 B, il difensore sostiene trattarsi dello stesso fatto di cui al capo 32, sollevando la questione della violazione del ne bis in idem, del resto già ritenuta fondata dal Tribunale del riesame;
con riferimento ai reati di cui ai capi 34, 34 A, 34 B, 34 C, la difesa rinnova le stesse censure;
con riferimento ai reati di cui ai capi 35 e la difesa lamenta la mancata applicazione dell'art. 384 c.p. ossia delle ipotesi di auto favoreggiamento;
con riferimento al capo 39 (corruzione subite ad opera dell'imprenditore IA) per i lavori abusivi eseguiti a via Metito,, il difensore propone una lettura alternativa delle conversazioni valorizzate in sentenza;
con riferimento ai capi 44, 44 A, 44 B, il difensore lamenta la mancanza di prova;
con riferimento ai capi 45, 45 a (favoreggiamento e omessa denuncia in favore di PE EP, il difensore contesta ancora una volta l'interpretazione della conversazione intercettata. Il ricorso è inammissibile perché basato su ragioni diverse da quelle che possono essere sottoposte al giudice della legittimità e comunque deduce questioni manifestamente infondate. Ha più volte osservato, questa Corte, che il ricorso è ammissibile soltanto quando miri a colpire capi o punti della motivazione della sentenza impugnata con argomenti specifici sia sul piano fattuale che giuridico, con la conseguenza che il ricorso che si sostanzi nella mera riproposizione o riedizione dei motivi d'appello già sottoposti al giudice del merito e da questi esaurientemente affrontati, risulta affetto da inammissibilità per genericità, poiché non risponde ai criteri indicati in premessa.
Nel caso di specie, è del tutto evidente che il ricorso in esame costituisca null'altro che la sottoposizione a questo giudice della legittimità degli argomenti propriamente destinati al giudice dell'appello se si considera, da un lato, che i brani e le motivazione della sentenza di appello non risultano espressamente e specificamente aggrediti e, dall'altro, che la sentenza avuta di mira dall'impugnante è quella di primo grado.
Tanto si desume, ad esempio dalla citazione espressa di tale sola sentenza a pagina 4 dei motivi di ricorso;
dalla menzione di pagine della stessa sentenza del GU, a pagina 5, 6 dello stesso atto di ricorso;
dalla doglianza di disparità di trattamento con riferimento alla assoluzione del vigile SO AN, in realtà condannato a seguito del giudizio di appello;
dal riferimento, a pagina 15 del ricorso, alla condanna per il reato di concussione, in realtà riqualificato come corruzione della sentenza di appello con esclusione del metus publicae protestatis;
dal riferimento alle informative di P.s. (tra i numerosi casi vedi pagina 20 del ricorso) ossia ad un atto probatorio invece che, come si dovrebbe in sede di legittimità, alla motivazione esibita dal giudice del merito a proposito della valutazione di tale atto probatorio.
Quanto alla questione dell'assorbimento dei fatti di cui al capo 33 nel capo 32, a riprova di quanto appena osservato, va rilevato che il giudice dell'appello la ha ritenuta fondata a pagina 130 della motivazione e la ha inserita nel dispositivo sia pure, quanto quest'ultimo, mediante correzione d'errore materiale disposta con ordinanza del 21 novembre 2011, comunque antecedente di due mesi alla presentazione del ricorso in esame.
Infine la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni, non potendo certamente essere accolta in ragione fatto che i brogliacci sono atti utilizzabili, in sè, nel giudizio abbreviato, costituisce una doglianza risolvibile esclusivamente sul piano della valutazione della prova.
Anche la questione dell'applicabilità dell'art. 384 c.p. non risulta presentata come violazione di legge o come vizio di motivazione in cui il giudice dell'appello, dopo essere stato specificamente sollecitato, sia incorso.
Deduce AN LE (condannato per il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1) nonché per altri 23 reati-fine e, in appello, anche per i reati di cui agli capi 20 e 29 B, quest'ultimo assorbito nel capo 27).
1) il vizio della motivazione e la violazione di legge con riferimento alla attribuita responsabilità per il reato associativo. Il difensore ripropone la questione, che egli ritiene non adeguatamente affrontata dalla Corte d'appello, della impossibilità logica di configurare un'associazione fra soggetti i quali erano risultati agire in forma autonoma se non in aperto contrasto l'uno con l'altro, come dimostrato dal fatto - riferito dall'imprenditore BI LD - che spesso le tangenti dovevano essere pagate più volte per lo stesso abuso edilizio.
Per tale ragione le condotte accertate avrebbero dovuto essere meglio inquadrate nell'ipotesi del concorso di persone di cui all'art. 110 c.p.. La difesa contesta anche l'adeguatezza della motivazione con riferimento al contestato ruolo di "promotore" del sodalizio criminale;
2) la violazione dell'art. 62 bis e degli artt. 132 e 133 c.p., essendo stati trascurati, nella motivazione resa per tutti gli imputati in forma onnicomprensiva, gli elementi favorevoli al ricorrente e cioè il suo stato di incensuratezza, la assoluta osservanza delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari e infine le dimissioni dall'amministrazione. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo, essendo comune alle doglianze formulate da numerosi altri ricorrenti, ha trovato risposta nella replica ad esse e segnatamente nella disamina del motivo di ricorso del coimputato SO AN, anch'egli vigile urbano e del terzo motivo di ricorso del coimputato AS AN: a tali passi della motivazione si fa rinvio estendendola anche al ricorrente. Quanto alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, della posizione apicale di cui all'art. 416, comma 1, si osserva che la motivazione della sentenza fonda tale assunto sul rilievo, dimostrato essenzialmente attraverso le intercettazioni delle conversazioni, che il AN LE fosse uno dei collettori delle tangenti fatte pagare agli imprenditori (pagina 296), nonché soggetto in posizione sovraordinata sia per il rapporto privilegiato con i capitani, sia per il pressoché totale accaparramento di ogni illecito affare (v. pag. 275, e, soprattutto, p. 297).
Si tratta di circostanze di fatto che dimostrano la esistenza di una congrua motivazione e che quindi danno la misura del carattere quantomeno generico delle doglianze difensive.
Infine deve dichiararsi infondato anche il residuo motivo di ricorso. La parte della motivazione dedicata alla individuazione di tutte le componenti del trattamento sanzionatorio non misconosce e tantomeno ignora le circostanze della incensuratezza del prevenuto o della sua strategia processuale.
Si rinviene infatti in detta motivazione, seppure col ricorso ad espressioni cumulative, un giudizio che non è comunque censurabile se reso con riferimento e sulla base di notazioni che comunque si attagliano a comuni situazioni o posizioni dei ricorrenti. Nel caso di specie risulta negativo il bilanciamento tra la entità dei fatti accertati, considerati sia dal punto di vista della capacità a delinquere dell'agente che della gravità delle condotte, e gli elementi sopra ricordati - incensuratezza e comportamento processuale - sono espressamente citati a pag. 325 della sentenza e valutati.
D'altra parte, la domanda di collocamento a riposo del prevenuto - oltre ad essere consegnata a questa Corte come una non apprezzabile circostanza di fatto - non è chiarito, dalla difesa, come possa essere tributaria di una valutazione più favorevole - quale comportamento del colpevole successivo al reato-rispetto alla specifica condotta processuale post-delictum, giudicata, dalla Corte meramente, opportunistica e incapace di dimostrare una effettiva resipiscenza.
Deduce CI AR (condannato in primo grado, con conferma in appello, per i reati di corruzione e concorso in violazione dei sigilli di cui ai capi 36 e 36 C, ha visto ridurre in appello la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici). 1) l'assenza di prove a suo carico con riferimento al reato di corruzione attiva di cui al capo 36, non potendo egli essere identificato nell'"AR" di cui alla conversazione fra vigili urbani intercettata il 2 maggio 2006; l'assenza di prove altresì sulla sua implicazione nei fatti di violazione dei sigilli, non essendo mai stato nominato custode e non essendo interessato al cantiere sequestrato;
2) l'erronea applicazione delle norme sulle attenuanti generiche, essendo l'imputato stato assolto dal reato associativo, persona incensurata, non raggiunto da misura cautelare e neppure mai convocato dal pubblico ministero per l'esame.
Il ricorso è infondato. Il primo motivo è addirittura inammissibile per manifesta infondatezza.
La difesa torna a sostenere questioni di fatto già rappresentate al giudice dell'appello il quale ha fornito un ragionamento giustificativo della condanna, assolutamente esaustivo e, invece, trascurato nel motivo di ricorso.
Il giudice dell'appello ha chiarito la duplicità delle opere abusive in relazione alle quali risulta, dalle intercettazioni, che il ricorrente abbia pagato o promesso somme di danaro: una mansarda e una pedana con piano terra in cemento armato in via Madonna del pantano.
Non si rinviene, dunque, alcuna possibilità di equivoco, nella analisi delle emergenze a proposito del doppio cantiere cui si riferivano le condotte corruttive.
Ancora la Corte d'appello, a pagina 158, spiega chiaramente come, nelle conversazioni fra vigili urbani destinatari del prezzo della corruzione e con specifico riferimento al cantiere di via Madonna del pantano, il nome del costruttore corruttore fosse fatta in termini espliciti e corrispondenti a quelli di CI AR:
un passaggio della motivazione che, se da un lato vale a qualificare la stessa come completa e razionale e non ulteriormente sindacabile da parte della Cassazione, viene invece significativamente trascurato nel ricorso in esame.
Con riferimento alle specifiche e reiterate condotte descritte a carico del ricorrente da pagina 154 a pagina 158, dunque, l'analisi della gravità della condotta risulta esposta in termini tali da far risultare congruo, per l'intensità del dolo e la gravità dei fatti, il diniego delle circostanze attenuanti generiche oggetto del secondo motivo di ricorso, pertanto infondato.
Deduce BI LD (condannato in primo grado per i reati di corruzione attiva di cui al capo 37 e violazione dei sigilli di cui al capo 38 B, esclusa l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e, in appello, anche per il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1).
1) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla affermata responsabilità per il reato associativo. Dalle intercettazioni ambientali non emergono indizi gravi, precisi e concordanti, capaci di far ritenere superabile, al giudice dell'appello, dopo l'assoluzione intervenuta in primo grado, il ragionevole dubbio (v. p. 267 e 163).
Possono, viceversa, ritenersi accreditati soltanto sospetti poiché le intercettazioni fanno risaltare, semmai, non la coscienza è volontà di inserirsi in un ambito associativo delinquenziale ma all'esclusivo fine di raggiungere il risultato imprenditoriale, pur in presenza di richieste schizofreniche dei vigili urbani;
2) la violazione degli artt. 81 e 112 c.p.. Ai fini della continuazione era stato ritenuto più grave il reato di cui al capo 37, perché aggravato ai sensi dell'art. 112 c.p., n.
1. Tuttavia tale ultima aggravante risulta contestata ed addebitata erroneamente (a pagina 327 della sentenza), ritenendosi che il numero di persone vada computato con riferimento anche ad altri vigili urbani, diversi da quelli ai quali è stato contestato il reato in parola, ma che risulta dall'intercettazione abbiano partecipato alla ripartizione degli utili: una affermazione contraddetta dall'intercettazione ambientale del 7 giugno 2006 e comunque dipendente da fatti non oggetto di specifico contestazione;
3) il vizio della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche: una statuizione disposta sulla base di un giudizio generale, che invece aveva trascurato lo specifico atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato dinanzi al pubblico ministero, con chiamate auto ed etero accusatorie.
Il ricorso è infondato. Non apprezzabili si rivelano le critiche costituenti il primo motivo di ricorso, sia quelle riferite alla congruenza logica della configurazione del reato associativo, sia quelle riferite alla posizione specifica del ricorrente. Quanto alle prime valgono per le ragioni già esposte con riferimento agli altri imputati che hanno sollevato la medesima obiezione. Quanto alle seconde, invero, deve darsi atto che il discorso giustificativo della responsabilità del ricorrente si rivela del tutto completo e logico essendo stato espresso, da pagina 159 in poi, unitamente alla valutazione delle prove concernenti i reati-fine. Le numerose conversazioni intercettate sono state ritenute, del tutto plausibilmente, dal giudice del merito, chiaramente indicative del fatto che l'imprenditore BI LD non solo conosceva perfettamente il sistema corruttivo messo in piedi dai vigili del comune di Giuliano ma aveva accettato di prendervi parte consapevolmente, quale imprenditore del tutto consenziente alla esistenza di quei rapporti collaudati che vedevano nel suo comportamento, in occasione di ogni costruzione da realizzare e in occasione dei correlati abusi sempre presenti, la espressione del ruolo di colui che preannunciava ai vigili alla realizzazione di nuovi cantieri abusivi (vedi ad esempio pagina 162), pagava regolarmente i prezzi richiestigli, aveva rapporti prevedibili e annunciati con i vigili che gli consentivano "di prendersela comoda" (vedi interrogatorio di AS AN riportato a pagina 161). Può aggiungersi, come del resto già rilevato anche in tema di associazione per delinquere- ammessa comunemente dalla giurisprudenza- fra fornitori e acquirenti abituali di sostanza stupefacente (v. Rv. 209646), che non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono, potendo essa sussistere nell'ipotesi, conforme al caso di specie, nella quale l'esistenza di una rete di rapporti stabilizzati, in virtù dei quali vi sia una offerta corruttiva da parte dei componenti dell'ufficio pubblico, trovi fondamento e alimento nella consapevolezza della esistenza di comportamenti- degli imprenditori di volta in volta interessati- specularmente proni alla accettazione, mediante anche una congruente risposta di tipo remunerativo, alla offerta medesima. E quindi responsabili di mantenere sempre attuale e attivo - anche con la loro disponibilità, preventivamente assicurata - quel sistema illecito organizzato.
Il secondo motivo è dedotto in carenza di interesse.
Tenendosi conto del più recente approdo delle Sezioni unite in materia, secondo cui l'individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena per il reato continuato, deve essere effettuato con riferimento alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore (sentenza SSUU del 28 febbraio 2013, rv 255347), la statuizione impugnata risulterebbe conforme a tale principio di diritto, dal momento che il reato di cui al capo 37 risulta aggravato ai sensi dell'art. 112 c.p. e pertanto è connotato da una pena edittale più alta nel massimo rispetto reato di cui al capo 37 B. Senonché, scendendo a valutare l'applicazione concreta del principio si nota come correttamente la difesa sostenga la assenza dei presupposti per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n.
1. Tale circostanza prevede infatti l'aumento di pena se il numero delle persone che sono concorse del reato è di cinque o più, e con riferimento ai reati a concorso necessario come la corruzione, la giurisprudenza di questa Corte - che il giudice dell'appello mostra di conoscere perfettamente citandola- ha affermato che la circostanza aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, è configurabile nei reati plurisoggettivi necessari (nella specie, corruzione propria), in presenza di un numero minimo pari a sei concorrenti (ossia, i due concorrenti necessari, oltre quelli eventuali), escludendo dal computo le persone assolte e ricomprendendovi invece quelle che sono decedute (Sez. 6^, Sentenza n. 10996 del 17/02/2010 Ud. (dep. 22/03/2010) Rv. 246687 Conformi: N. 8043 del 1983 Rv. 160511, N. 8767 del 1989 Rv. 181615, N. 11531 del 1991 Rv. 190165, N. 33435 del 2006 Rv. 234366).
Ciò posto, l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale è quello di ritenere che il numero dei partecipi, ai fini della configurazione della aggravante, sia quello che, in via di fatto, è possibile desumere dalla analisi del materiale probatorio e non piuttosto quello che, a monte di ciò, sia stato destinatario di una specifica contestazione dell'addebito di concorso nel reato plurisoggettivo.
Nel caso di specie i concorrenti ai quali è stato contestato il reato di cui al capo 37 sono cinque in tutto (quattro vigili e un imprenditore), senza che sia neppure menzionato il concorso con ignoti, con la conseguenza della assenza dei presupposti, sia in astratto che in concreto, per la contestazione della aggravante. La presa d'atto di tale situazione dovrebbe tuttavia comportare il ricalcolo della pena per il reato continuato tenendo conto, come reato più grave, dell'ipotesi di cui al capo 38 B, con pena minima superiore a quella minima prevista per il reato di cui al capo 37 e quindi con trattamento sanzionatorio finale sicuramente peggiorativo per l'imputato.
Ciò posto appare oscuro l'interesse e non è comunque chiarito nel ricorso il concreto risultato perseguito attraverso la proposizione del motivo in esame.
Il terzo motivo è infondato come già rilevato nei confronti degli altri ricorrenti.
Il giudizio espresso dalla Corte è complessivo perché si riferisce a dotazioni comuni riguardanti i coimputati interessati e, sotto tale profilo, si sottrae censure da parte di questa corte di legittimità. Il comportamento processuale che il ricorrente rivendica come collaborativo, in realtà è stato valutato dalla Corte la quale invece lo ha giudicato opportunistico riferendosi a circostanze di fatto già emerse.
Per tale ragione non può dirsi violato l'art. 133 e l'art. 62 bis c.p. e neppure sono apprezzabili vizi di motivazione sul tema.
Deduce AR AN (condannato in primo grado per il reato di corruzione passiva continuata di cui al capo 41, in esso assorbito il fatto di cui al capo 40, e, in appello, anche per il reato associativo di cui al capo 1).
1) il vizio della motivazione con riferimento alla denegata derubricazione del reato contestato come corruzione propria di cui al capo 41 in quello, invece, di corruzione impropria susseguente di cui all'art. 318 c.p., comma 2. Il giudice dell'appello aveva osservato che il carattere illegittimo dell'atto compiuto dal pubblico ufficiale consisteva nella violazione del dovere di imparzialità e di correttezza che deve connotare l'attività professionale di tale soggetto. Così ragionando, però, il giudice del merito finisce per annullare la sostanziale differenza che corre fra l'ipotesi di corruzione propria e quella di corruzione impropria posto che quando il pubblico ufficiale ponga in essere un atto amministrativo in sè legittimo, ma rispondente all'interesse particolare del privato che, in cambio, paga una somma di denaro, tiene una condotta che, per quanto connotata da possibile parzialità, sortisce l'effetto della emissione di un atto che tale avrebbe dovuto essere anche in assenza del pagamento di un prezzo corruttivo.
E nel caso di specie non vi è dimostrazione alcuna del fatto che gli atti amministrativi in ordine i quali l'imprenditore IA pagò un prezzo di corruzione, fossero illegittimi;
2) il vizio della motivazione con riferimento alla affermata responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1). La motivazione fornita dal giudice del merito non utilizza argomenti ulteriori e diversi rispetto a quelli idonei a delineare il mero concorso di persone nel reato continuato, difettando, in particolare qualsiasi illustrazione del necessario programma che si sarebbe dovuto dimostrare comune e condiviso non solo fra i vigili urbani ma anche fra i componenti dell'ufficio tecnico e gli imprenditori. Oltretutto, essendo stato attribuito il ruolo di capi promotori ai vigili urbani, rimane oscuro il modo con il quale i detti vigili avrebbero potuto ingerirsi, con ruolo preminente, nella attività dei professionisti addetti all'ufficio tecnico;
3) la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 con riferimento alla valutazione delle chiamate di correo, nonché il vizio di motivazione nella forma anche del travisamento della prova, con riferimento, tra l'altro, all'interrogatorio reso da AR AN il 3 luglio 2008.
La Corte d'appello, nel descrivere, a pagina 191, i criteri di valutazione della attendibilità soggettiva delle chiamate di correo, aveva sostenuto di prescindere dalla considerazione dei motivi della scelta collaborativa.
Un tale assunto contrasta, tuttavia, con lo stato della giurisprudenza di legittimità che pretende la valutazione della genesi delle collaborazioni.
Nel caso di specie, se si fosse proceduto alla valutazione della genesi delle dichiarazioni collaborative, sarebbe rimasta accertata la fragilità emotiva dei dichiaranti, soggetti che, per riacquistare la libertà, hanno assecondato in ogni modo l'interesse degli inquirenti ad acquisire contributi rilevanti.
In particolare, la difesa lamenta l'omessa valutazione dell'interrogatorio del ricorrente dal quale emergeva il chiaro disinteresse dell'inquirente per la ricostruzione operata dall'interrogato.
Erano state anche prodotte ordinanze in materia cautelare a dimostrazione del fatto che la mancata ammissione di fatti rilevanti per la delineazione del reato associativo veniva punita con il rigetto delle istanze dei difensori;
4) il vizio della motivazione con riferimento alla qualificazione, come illegittimo, del permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 9 aprile 2008, dall'UTC in favore dell'imprenditore IA, e ritenuto oggetto della corruzione inerente l'immobile di Lago Patria.
La Corte aveva ritenuto conseguito un atto solo apparentemente legittimo, mentre era vero che l'atto era anche sostanzialmente regolare dal momento che era stato richiesto proprio dall'imprenditore IA che era anche munito del certificato di imprenditore agricolo professionale ed aveva, in tale qualità, diritto a poter costruire un manufatto ad uso abitativo in zona agricola;
5) la violazione dell'art. 429 c.p.p. in ragione della non specificità delle imputazioni di cui al capo 41, diversamente da quanto sostenuto in sentenza a pagina 190;
6) la erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies.
Sostiene la difesa che il pubblico ministero sarebbe venuto meno all'onere di provare la sproporzione dei beni rispetto ai redditi acquisiti dall'imputato e da sua moglie nell'arco di una vita: e ciò in violazione dei doveri di chiariti dalla sentenza della Cassazione n.ro 5452 del 2010 e nonostante che la difesa, attraverso la consulenza privata, avesse dato atto delle fonti reddituali operative sin dal 1980, rappresentate anche dei proventi dell'attività svolta in forma societaria - attraverso la RA - e dei finanziamenti bancari.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Infondati sono il primo e il quarto motivo di ricorso. La nozione di atto contrario ai doveri d'ufficio, che ha giustificato la configurazione del reato di corruzione propria, è stata fatta propria dalla Corte territoriale in termini del tutto corretti con la esatta motivazione secondo cui anche un atto che appare formalmente corretto ma che corrisponda a finalità ed interessi del tutto diversi da quelli che sarebbero propri, integra il concetto sopra evocato poiché costituisce l'espressione della violazione dei doveri di correttezza ed imparzialità del pubblico ufficiale. La Corte d'appello ha fatto l'esempio, a pagina 204 e 205, con riferimento all'addebito di corruzione propria di cui alla prima ipotesi del capo 41 (casa colonica sita in località Lago Patria), della licenza che l'attività corruttiva posta in essere dall'imprenditore IA nei confronti, tra gli altri, del ricorrente, aveva permesso di conseguire.
Si era trattato - così rispondendosi anche ai rilievi mossi nel motivo di ricorso sub 4 - di una concessione edilizia richiesta al nome da un soggetto diverso, tal PE NN, coltivatore diretto, per la realizzazione di una fabbricato rurale senza pagamento di oneri contributivi, come previsto dalla legge. Tale titolo in realtà era servito proprio all'imprenditore IA e non già al formale intestatario PE NN, per conseguire una formale legittimazione ad intraprendere la realizzazione di un intervento edilizio affatto diverso, per consistenza e destinazione, da quello apparentemente autorizzato. In altri termini, la corruzione era servita a far conseguire all'imprenditore un atto apparentemente regolare ma sostanzialmente illegittimo perché con esso si consentiva al IA, privo delle richieste qualità, di edificare in una zona agricola, un manufatto destinato ad uso abitativo dal valore economico assai superiore rispetto a quello assentito.
Il fatto, invece, che il IA avesse la qualità di imprenditore agricolo, appare dedotto, come circostanza di fatto e non come vizio della motivazione, nel ricorso e, in quanto tale, non è apprezzabile, dalla Cassazione che non valuta direttamente elementi di prova.
Per di più, la stessa Corte, ha evidenziato la violazione dei doveri di imparzialità consistita, secondo le dichiarazioni del IA accreditate in sentenza a pagina 206, nella anticipazione della trattazione della pratica rispetto all'ordine cronologico del protocollo, tanto che era stata sospesa l'istruzione di altre pratiche precedentemente attivate, inviando ai richiedenti una lettera di sospensione.
Al secondo motivo, espressivo di doglianze comuni con quelle di altri ricorrenti, si è risposto sopra, qui rinviandosi alle argomentazioni già formulate ed in particolare a quelle in risposta al primo analogo motivo articolato nell'interesse di D'AL AN. Il terzo motivo è infondato per le ragioni già evidenziate a pagina 191 e 192 della sentenza impugnata, dalla difesa ingiustamente censurate ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b). Nel sottolineare, ai fini del giudizio sulla credibilità soggettiva del dichiarante, la irrilevanza dei motivi della scelta dichiarativa, la Corte territoriale non ha violato i principi giurisprudenziali in materia, ma ha fatto corretta applicazione dell'orientamento, comunque condiviso, secondo cui, in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal cosiddetto "collaborante", è inconferente la considerazione che costui, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo invece farsi riferimento, ai fini della verifica della sua attendibilità soggettiva, ad altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la persistenza nelle medesime, la puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti;
elementi, questi, in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo (nella specie costituito dal disappunto per l'esito di un processo), per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse (Rv. 198079). Ed è vero che la valutazione della attendibilità oggettiva della chiamata di correo e degli elementi di riscontro, secondo lo schema delineato dalla giurisprudenza (v. SSUU rv 192465 e, conformi, tra le molte, rv 211876, rv 201168), non può avvenire - e la prova cade - se è negativo il risultato della verifica della attendibilità soggettiva, tale dovendosi però intendere quello che dipende dalla prova di una volontà calunniatrice in capo al dichiarante stesso ovvero di concreti indizi sulla volontà di una scelta collaborativa chiaramente deviata (vedi, analogamente, rv 244541). Si deve cioè ritenere che il giudizio sulla credibilità soggettiva nell'ambito della complessiva e unitaria valutazione della chiamata in reità, ha una funzione primaria di determinazione del livello di rigore necessario per il controllo delle dichiarazioni, sicché se il dichiarante ha una certa propensione a mentire, non per questo la regola probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 deve ritenersi verificata negativamente. Si impone, al contrario, solo la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito e il massimo scrupolo nella confutazione delle obiezioni difensive sulla tenuta del racconto (Rv. 250244). Nel caso di specie non è stato trascurato e tanto meno è stato oggetto di travisamento della prova il fatto, dedotto dalla difesa, che le scelte collaborative di taluni imputati possano essere dipese dalla necessità di perseguire, per tale via, effetti favorevoli quanto alla libertà personale. Ha tuttavia posto in evidenza il giudice dell'appello (pagina 192) che "il contributo dichiarativo di tali imputati è stato meramente di contorno in quanto gli stessi si sono limitati ad ammettere fatti e circostanze, pur con le indirette implicazioni etero accusatorie, già emersi nel corso delle indagini, la cui conoscenza e significanza accusatoria aveva consentito non solo l'elevazione di contrazioni preliminari ma anche l'adozione di presidi cautelari". Il quinto motivo contiene in sè la dimostrazione della sua stessa manifesta infondatezza. Ed invero è la difesa a evidenziare che la questione è già stata sottoposta al giudice dell'appello e che la Corte territoriale vi ha dato risposta.
Diversamente, però, da quanto apoditticamente affermato dal difensore, tale risposta è del tutto corretta e ad essa deve farsi rinvio essendosi giustamente sottolineato come le condotte risultino descritte in maniera per nulla generica, con la indicazione degli atti contrari ai doveri d'ufficio e la menzione dei cantieri individuati, in cui sono stati realizzati i lavori che hanno portato ai fatti di corruzione anche sulla base delle dichiarazioni di alcuni degli imputati.
Infine il sesto motivo è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata ha giustificato la confisca dei beni immobili appartenenti al AR AN e alla sua ristretta cerchia familiare, motivando, a seguito della condanna per il reato di corruzione passiva di cui all'art. 319 c.p., il presupposto della assenza di prova sulla provenienza legittima e quello rappresentato dal valore sproporzionato al reddito.
La Corte d'appello risulta essersi attenuta ai principi della più recente giurisprudenza in materia secondo cui, ai fini che qui ci occupano, la necessaria valutazione della sproporzione tra i beni oggetto della misura cautelare e la situazione reddituale dell'interessato, deve essere condotta avendo riguardo al reddito dichiarato o alle attività economiche esercitate non al momento della applicazione della misura e rispetto a tutti i beni presenti nel patrimonio del soggetto, bensì a quello dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti (Sez. 6^, Sentenza n. 5452 del 12/01/2010 Cc. (dep. 11/02/2010) Rv. 246083). La "sproporzione" prevista per la confisca di cui all'art. 12 sexies è infatti un parametro legislativo che contribuisce alla costruzione della presunzione iuris tantum di illecita provenienza del bene del condannato, per uno dei gravi reati previsti, nel senso che una simile presunzione si va a consolidare nei confronti del soggetto che effettui l'acquisto di un bene senza risultare in possesso, in quel momento, della necessaria e lecita provvista economica e senza neppure allegare motivi e fatti capaci di portare alla dimostrazione dell'acquisto del bene stesso con mezzi economici di lecita origine. Risulta, pertanto, del tutto eccentrica la riproposizione del rilievo secondo cui l'imputato e sua moglie avrebbero conseguito, nell'arco di un trentennio circa, remunerazioni economiche complessivamente capaci di giustificare gli acquisti dei beni mobili e immobili successivamente confiscati: la Corte ha già congruentemente risposto che tali remunerazioni corrispondono alla somma di normali redditi da lavoro dipendente, destinati a soddisfare gli ordinari bisogni familiari e pertanto non computabili ai fini che qui ci occupano. Va poi notato che le ulteriori motivazioni esibite dalla Corte sono idonee ad illustrare il detto criterio della sproporzione con riferimento ai singoli acquisti mentre, al contrario, le censure contenute nel ricorso risultano del tutto generiche perché evocative di principi generali, derivanti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che si assumono violati senza la specifica indicazione delle circostanze di fatto alle quali dovrebbero essere riferiti. E senza che una simile connotazione di genericità possa essere superata sulla base del rilievo che il ricorso reca, in allegato, la consulenza tecnica di parte del Dott. Pisano. È in violazione dei principi dettati dall'art. 581 c.p.p., il motivo di ricorso argomentato per relationem con riferimento ad altro atto e senza la menzione specifica - oltre che l'indicazione della collocazione - dei fatti concreti che, in ipotesi contenute nel detto allegato, sarebbero posti a fondamento delle doglianze. Viceversa, la implicita richiesta rivolta alla Corte di legittimità di leggere autonomamente la detta consulenza di parte per rilevare le circostanze di fatto indebitamente pretermesse dal giudice del merito, significa rivolgere alla Cassazione la richiesta di un apprezzamento diretto di risultanza di prova, inammissibile nella sede che le è propria.
Deduce ET ON (condannato per associazione per delinquere di cui al capo 1) e 23 reati fine nonché, in appello, anche per i reati di corruzione passiva di cui al capo 22) e al capo 29B), quest'ultimo assorbito nel capo 27);
l'inosservanza della legge penale con riferimento al capo 1) essendo emersi, dalle intercettazioni, evidenti contrasti fra gli appartenenti al corpo dei vigili urbani, incompatibili con la delineazione della affectio societatis: tanto più che l'imputato ha fatto parte della squadra dei vigili soltanto per il breve periodo compreso fra febbraio e settembre 2006, venendo poi trasferito nella circoscrizione di Casacelle.
In secondo luogo la difesa denuncia la mancanza di motivazione sul ruolo di promotore attribuito al ricorrente.
In terzo luogo critica la sperequazione fra gli imputati ai quali l'aumento per la continuazione è stato applicato in misura differenziata.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Con osservazioni in gran parte versate in fatto e quindi al limite della inammissibilità, il difensore del ricorrente semplicemente trascura le argomentazioni, esaustive e razionali, esibite dal giudice del merito per descrivere il perfetto inserimento del ricorrente in un sodalizio che operava con unicità di scopo e di programma, pur fra gli occasionali ma sempre superati contrasti interni, comunque determinati da rivendicazioni sugli utili.
Innumerevoli sono gli elementi probatori citati nella sentenza come la conversazione tra RI LE e AN LE, menzionata a pagina 279-280, dalla quale i giudici hanno ricavato la prova che il ricorrente si sentiva parte di un accordo con gli altri vigili, nella formulazione della richiesta del prezzo dell'estorsione all'imprenditore di turno;
o le numerose altre conversazioni dalle quali è stato ricavato il sistema, collaudato da tutti i vigili, della falsificazione dei verbali relativi agli abusi edilizi;
o, ancora quelle dalle quali emerge l'esistenza di una cassa comune nella quale confluivano i prezzi delle tangenti, che venivano successivamente redistribuiti sulla base di criteri stabiliti da alcuni appartenenti al corpo, tra i quali, appunto, il ricorrente (vedi pagina 284), il quale si trovava, per questo, in una posizione di vertice del sodalizio, rifluita nella contestazione dell'art. 416 c.p., al comma 1 (vedi anche motivazione a pagina 297, sulla capacità del ricorrente di condizionare le scelte del sodalizio). La ricchezza del compendio probatorio da ragione della evidente incapacità del trasferimento del vigile, da un distaccamento all'altro del Comune di Giuliano, dopo mesi di intensa attività delittuosa, a costituire prova della sua estraneità al sodalizio. Anche la denuncia di vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio risulta generica, tenuto conto che il differenziato aumento della pena per continuazione trova chiaramente giustificazione nella differenziata descrizione e valutazione delle diverse condotte degli imputati, contenuta nell'intero corpo della motivazione.
Deduce RI LE (condannato per associazione per delinquere di cui al capo 1) e per 26 reati-fine nonché, in appello, anche per i reati di corruzione passiva di cui al capo 22) e al capo 29B), quest'ultimo assorbito nel capo 27).
1) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento ai capi 11, 11 A, 11 B, relativi alle omissioni e agli abusi concernenti un illecito manufatto edilizio - un pozzo - realizzato dal costruttore NT CO.
Il difensore lamenta la totale assenza di motivazione in ordine ai rilievi difensivi.
Questi erano consistiti nel segnalare che il manufatto non era di pertinenza del NT CO ma di piccolo giustino;
non integrava neanche un abuso edilizio, consistendo in un piccolo scasso per canalizzare l'acqua piovana, come si era richiesto di accertare con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La motivazione resa dalla Corte di merito a pagina 37 e 38 era, dunque, del tutto insufficiente, non essendosi, conseguentemente, ammesso che non era configurabile l'omissione di denuncia di un fatto non costituente reato.
Per tale ragione, tenuto conto che la condotta dell'imputato poteva al massimo ridursi ad un favoreggiamento mediante rivelazione di segreti di ufficio, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio dell'assorbimento del reato di cui all'art. 326 c.p. in quello di cui all'art. 378 c.p. e non costituivano adeguata motivazione per il rigetto di tale richiesta, gli argomenti svolti a pagina 12 con riferimento a una situazione diversa;
2) il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento al reato di cui al capo 18, riqualificato come corruzione propria. La prova addotta dalla Corte d'appello è il contenuto di una conversazione intercettata il 21 aprile 2006, tra altri coimputati che fanno riferimento, per la spartizione delle tangenti, a tale CI, senza che risulti alcuna prova certa della riferibilità di tale nomignolo al ricorrente, come già esposto dallo stesso nell'interrogatorio e poi nei motivi d'appello;
3) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi 19 e 19 A.
In una memoria difensiva, trascurata dalla Corte d'appello, era stato segnalato che le conversazioni che facevano riferimento a un certo "talebano" riguardavano non la persona di LO EP ma l'imprenditore BI LD.
La Corte d'appello, a pagina 47, aveva riconosciuto l'errore ma non vi aveva dato peso, così incorrendo nella violazione del principio di doverosa correlazione fra accusa e sentenza, tenuto conto che il prezzo della corruzione non poteva ritenersi versato dal LO EP, secondo quanto invece contestato nelle imputazioni. A ciò la difesa aggiunge che la Corte ha anche trascurato tutte le allegazioni del ricorrente a proposito del fatto di essere stato calunniato dai suoi coimputati, nelle intercettazioni invece valorizzate a suo carico;
4) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al delitto di falso di cui al capo 21.
Il falso, consistito nella retrodatazione di un verbale recante la data del 26 ottobre 2005, ma compilato il 23 dicembre, risulta il frutto della condotta di GL CA EP e di iacolare e non dell'imputato;
5) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento ai capi 22 (ritenuto in accoglimento dell'appello del PM), 22A), 22 B).
Con riferimento a tali ultimi due reati, la difesa contesta la motivazione della Corte che ha respinto le sue osservazioni a proposito del contenuto non univoco delle intercettazioni, con un ragionamento in contrasto col principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Con riferimento poi al reato di corruzione, per il quale il giudice di primo grado aveva pronunciato assoluzione non rinvenendo prove certe della ricezione di somme di denaro, la difesa sostiene che la Corte abbia aderito, senza prove, alla prospettazione del PM impugnante, contravvenendo ai principi della sentenza delle Sezioni unite MA, a proposito della valutazione della prova indiziaria che deve essere prima atomistica e poi unificante;
6) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento ai capi 23 e23 A.
La Corte territoriale, a pagina 67, riferisce il contenuto di intercettazioni dalle quali emerge che il ricorrente, ricevuta la segnalazione dell'abuso, telefonò a un collaboratore per l'effettuazione del sopralluogo.
Tale emergenza, chiaramente indicativa della correttezza del comportamento del ricorrente, viene del tutto ignorata a pagina 69 dove, invece, si illustra un comportamento consistito nella omissione di denuncia;
7) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento ai capi 27, 28, 28A), 29, 29 B - addebitato in accoglimento dell'appello del PM - 30, 31, 31A, 32, 33, 33 A, 33 B, 35, 35 A, 37, 38, 38 A.
Sostiene il difensore che, nella motivazione della sentenza impugnata, estesa da pagina 71 a pagina 169, non si da alcuna replica ai motivi di appello e tantomeno alla memoria difensiva versata in atti ancora nel giudizio di primo grado.
Risulterebbe apodittica, secondo l'impugnante, l'affermazione che egli aveva riscosso somme di denaro, essendo emerse semmai prove del contrario.
Così l'imprenditore LC non aveva fatto il nome del ricorrente come quello di persona che riceveva il danaro.
Si trattava comunque di dichiarazioni non riscontrate e delle quali non era stata vagliata la attendibilità intrinseca. Anche gli imprenditori De TO AL e RA IN non avevano fatto riferimento al ricorrente.
Infine l'imprenditore BI LD sarebbe di dubbia attendibilità. Quanto poi alle vicende dei manufatti abusivi descritti ai capi 37 e seguenti, si tratterebbe di manufatti sottoposti a sequestro nel gennaio 2006; la constatata violazione dei sigilli aveva comportato la denuncia dei proprietari dei cantieri alla Procura della Repubblica.
Infine la difesa lamenta la acritica adesione della Corte d'appello alla tesi del pubblico ministero in ordine al capo 29 B nonché il silenzio sulle istanze volte alla rideterminazione del tempus commissi delicti;
8) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al reato associativo di cui al capo 1).
Sarebbe del tutto carente, persino sul piano grafico, la motivazione riguardo alle doglianze espresse nella memoria depositata dalla difesa in primo grado.
Ad ogni buon conto, nella motivazione esistente, redatta a partire da pagina 262, manca qualsiasi attenzione ai rilievi della difesa che, a pagina 269, si dicono generici quanto alla contestazione del tenore delle intercettazioni. Inoltre è manifestamente illogica l'affermazione del giudice dell'appello, di considerare utili, ai fini della decisione, anche conversazioni dal contenuto non univoco. Nella sentenza impugnata non sarebbero stati emendati numerosi travisamenti delle prove dedotti dalla difesa e, inoltre, non sarebbe stato adeguatamente valutato il clima di dissidio fra i soggetti coinvolti;
sarebbero state ingiustificatamente valorizzate le regalie, invece ammesse dall'imputato; non sarebbe stata considerata la tesi esposta da costui negli interrogatori e nella memoria. In questa - nuovamente trascritta nel ricorso - era stato precisato il ruolo dell'imputato, addetto ad attività di ufficio e disbrigo pratiche.
Inoltre contesta la difesa che dalle intercettazioni possa ricavarsi il ruolo di promotore, addebitato al ricorrente, nonostante che costui, nella più sfavorevole delle ipotesi, fosse ritenuto responsabile di avere percepito somme comunque inferiori a quelle percepite dai colleghi.
Non risulta affrontata la richiesta della difesa, formulata nei motivi d'appello, di riqualificare il fatto come concorso esterno in associazione per delinquere ai sensi degli artt. 110 e 416 c.p., dovendosi anche considerare che la condotta rilevante era stata tenuta soltanto nei mesi di marzo e aprile 2006;
9) la violazione degli artt. 62 bis, 69, 132 e 133 c.p. nonché art. 81 cpv c.p.. Sarebbe immotivato il diniego delle attenuanti generiche e la fissazione della pena prossima al massimo edittale, nonostante il ruolo marginale avuto dall'imputato, la sua incensuratezza e il lavoro svolto.
In data 10 maggio 2013 l'avvocato Gaito ha presentato una memoria difensiva nella quale ha dedotto, in relazione all'8^ motivo di ricorso, la manifesta illogicità della motivazione in tema di responsabilità per il reato associativo e la insufficienza della motivazione quanto al riconosciuto ruolo apicale.
In particolare, il difensore critica gli argomenti utilizzati a pagina 263 e 273, dimostrativi proprio della tesi difensiva e cioè del fatto che le singole pattuglie di vigili urbani si sarebbero trovate in competizione l'una contro l'altra, nella spartizione dei profitti illeciti, al punto da giungere alla reciproca delazione sulle altrui iniziative: una realtà assolutamente in contrasto con la affermazione della esistenza, fra di essi, della affectio societatis, caratterizzata dalla volontà dell'agente di apportare un concreto contributo alla realizzazione del comune scopo criminoso. Il difensore, nella stessa prospettiva, cita pagina 284 della sentenza ove è menzionato il contenuto di conversazioni intercettate dalle quali emerge chiaramente che, sia RI LE che RA che AS AN, avevano perseguito tangenti soltanto a titolo personale.
Nulla che potesse far utilmente pensare alla "cassa comune" di cui parla la sentenza ma, al contrario elementi chiaramente indicativi dell'agire, gli agenti, per personali interessi criminosi collegati solo strumentalmente dalla appartenenza al Corpo dei vigili urbani. Una situazione nella quale l'accordo criminoso rimane confinato nella sfera del concorso di persone nel reato mentre, sulla base di un'indagine
contro
-fattuale potrebbe bene affermarsi che, tolte le condotte illecite contestate, l'unica struttura a residuare sarebbe stato l'Ufficio comunale dei vigili.
Quanto al ruolo apicale attribuito al prevenuto, il difensore cita le pagine della sentenza (296, 297) nelle quali è semplicemente descritta la qualità della collaborazione dell'imputato ai singoli reati fine: una qualità che, a parere della difesa, esprime soltanto attivismo e non anche il ruolo di organizzatore.
Nel corso della discussione orale, l'avv. Gaito ha sollecitato questa Corte a rilevare, di ufficio, la mancata applicazione - nella sentenza impugnata, in ordine alla posizione del suo assistito - della giurisprudenza CEDU in tema di doveri istruttori che incombono sul giudice dell'appello il quale intenda ribaltare, condannando, una assoluzione pronunciata in primo grado: e ciò in ossequio al principio in tal senso enunciato dalla sentenza della Cassazione, ric. Marchetti del 2013.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In ordine alla questione da ultimo ricordata, da affrontare per prima perché - se fondata- avrebbe carattere assorbente delle altre, quanto ai reati per i quali era intervenuta assoluzione in primo grado e condanna in appello - deve osservarsi che essa è, in primo luogo, irricevibile per la genericità della sua formulazione che non consente di apprezzarne la rilevanza nel caso concreto. Non è stato precisato dal difensore, infatti, se e in quali termini, per tali reati contestati e addebitati al RI LE (che, in realtà, appaiono ritenuti provati sulla base di materiale intercettativo e documentale) si versasse nella situazione probatoria presa in considerazione dalla sentenza CEDU di cui appresso si dirà più approfonditamente. Ossia la situazione per cui, alla condanna in appello, dopo la assoluzione in primo grado, il giudice sarebbe pervenuto esclusivamente ribaltando - senza risentire il teste - la valutazione di inattendibilità della sua prova dichiarativa: quella, così, divenuta il fondamento della decisione di secondo grado, senza però il rispetto del principio della sua formazione dinanzi al giudice che la valorizza.
Ma, oltre a tale profilo di inammissibilità, vi è il rilievo che la sollecitazione della difesa, rivolta ai poteri officiosi della Cassazione, non è comunque ricevibile.
La sentenza di questa Corte di legittimità dalla quale dovrebbe trarsi il principio evocato dal difensore (n. 28061 del 7 maggio 2013, ric. Marchetti), è, invero, del tutto condivisibile quando ribadisce il principio della sentenza delle SSUU MA, a proposito della motivazione "rinforzata" che il giudice dell'appello deve rendere, nel caso in cui intenda pervenire alla affermazione di responsabilità dopo una assoluzione in primo grado: mancando tale onerosa motivazione, la sentenza di condanna in appello va annullata con rinvio.
La stessa sentenza Marchetti non appare invece compiere una operazione processualmente condivisibile quando evidenzia, di ufficio, che la decisione del giudice dell'appello è da cassare perché in violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, così come interpretato dalla CEDU nella sentenza del 5 luglio 2011, Dan/Moldavia. Una decisione che, come è ormai noto, ha affermato che, data la rilevanza degli interessi in gioco per il ricorrente, non può ritenersi rispondente al principio del giusto processo, la sentenza del giudice dell'appello che condanni l'imputato, dopo la assoluzione di costui in primo grado, soltanto ribaltando il giudizio sulla (in)attendibilità del teste della accusa, senza tuttavia avere proceduto ad esaminarlo di nuovo, in modo da fondare la nuova valutazione sulla attendibilità, non già sui verbali delle dichiarazioni, ma sulla diretta escussione della fonte.
In primo luogo, la mancata denuncia della questione, con appositi motivi di ricorso per cassazione, è una scelta processualmente rilevante, dipendente evidentemente dal disinteresse alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale da parte di chi era stato già assolto: ma rilevante anche perché determina una omessa attivazione, da parte dell'imputato, del rimedio processuale nel sistema nazionale, che lo pone, non essendosene doluto, nella condizione di non poter attivare il rimedio CEDU, il quale presuppone la consumazione di tutti i rimedi del sistema processuale domestico, sulla questione stessa.
Singolare è pretendere che la Cassazione compia una scelta che, invece, compete all'imputato.
Oltre a ciò, deve rimarcarsi che la questione della incidenza, nel diritto domestico, dei principi espressi dalla giurisprudenza della CEDU, riconducibile, con i dovuti adattamenti, alla nozione di denuncia di "violazione di legge" ex art. 606 c.p.p.., lett. c), richiede pur sempre, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., la illustrazione delle ragioni in fatto e in diritto che dovrebbero sostenerla:
ragioni che, oltretutto, non possono e non debbono riguardare soltanto la portata del precetto CEDU, ma, soprattutto, lo strumento processuale interno che, nel caso concreto, si presta ad una interpretazione "conforme" con il precetto CEDU.
La norma Cedu, infatti - come ribadito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113 del 2011 - nel significato ad essa attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, integra, quale "norma interposta", il parametro costituzionale espresso dall'art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli "obblighi internazionali" (vedi anche sentenze C. Cost. n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, sentenza n. 80 del 2011). Ciò significa che la norma CEDU è una fonte normativa che non è equiparabile, in tutto e per tutto, ai fini della sua operatività, ad una fonte di diritto interno.
E ciò non solo in quanto, come ha ribadito da ultimo anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 2013, ricordando le omologhe precedenti pronunce n. 303 e 80 del 2011, il rapporto tra norme CEDU e diritto interno non è mutato a seguito della entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, secondo taluni autori, avrebbe ricondotto i diritti elencati nella Convenzione, all'interno delle fonti della Unione, consentendo al giudice nazionale di disapplicare la norma domestica in contrasto con i diritti fondamentale della CEDU: infatti la adesione della UE alla CEDU non è ancora avvenuta.
In sostanza, la vincolatività della norma CEDU, nel principio da essa estrapolato di volta in volta dalla Corte europea, sta nella sua idoneità a fungere da punto di riferimento per una interpretazione, ad essa conforme, dei corrispondenti principi del diritto nazionale, ove tale operazione ermeneutica sia possibile alla stregua dei principi interpretativi posti dal medesimo diritto nazionale. Se invece, la norma o il principio della CEDU si pongono in insanabile conflitto con la norma nazionale, il giudice deve richiedere l'intervento della Corte Costituzionale per far rilevare che la norma crea una situazione di mancato rispetto degli obblighi internazionali.
Pertanto, escluso questo secondo caso quantomeno alla stregua della giurisprudenza fino ad oggi formatasi, resta la ipotesi - derivante dalla sentenza Dan - della necessità di verificare la possibilità di "conformare" il rito di appello col principio in essa affermato, nel senso della adattabilità della procedura della rinnovazione della istruttoria dibattimentale, quando si profili un ribaltamento della assoluzione di primo grado.
E tuttavia, la mancata rinnovazione è evenienza capace di inficiare la decisione di condanna in appello, quando ricorrono specifici presupposti di necessità di rivalutazione della attendibilità del teste "chiave", che il soggetto interessato deve dedurre specificamente con ricorso per cassazione.
Ciò, perché la valutazione della esistenza di tali presupposti può implicare attestazioni o allegazioni di merito che la Cassazione può non essere in grado di effettuare in via autonoma: quelli, cioè, non solo inerenti la unicità della prova dichiarativa ai fini del decidere, ma anche il connotato dell'essere in gioco la sola "attendibilità intrinseca" del dichiarante, posto che il mutamento di giudizio sulla attendibilità "estrinseca", invece, ben può attenere a circostanze trascurate dal giudice di primo grado e per questo valorizzabili dal giudice dell'appello, senza dovere risentire il teste.
Non si ritiene, dunque, per tutti i motivi esposti, che la questione della incidenza, al caso concreto, dei principi affermati nella sentenza CEDU, sia rilevabile di ufficio.
Passando ai motivi di ricorso, si rileva che infondato è il primo motivo attinente ai reati contestati con riferimento all'abuso edilizio eseguito dal costruttore NT AR.
Le doglianze della difesa risultano manifestamente infondate dal momento che la motivazione della sentenza è presente e completa;
essa risulta comprensiva delle doglianze difensive mentre, per converso, la lamentela dell'impugnante, circa la mancata motivazione in ordine alla memoria è, essa si, generica poiché non indica i punti rilevanti ed anzi decisivi che, se affrontati, avrebbero minato la tenuta del tessuto motivazionale.
Quanto all'interpretazione delle conversazioni intercettate, è noto che la Cassazione non può sostituirsi all'opera del giudice del merito a meno che non la si dimostri chiaramente incongrua e manifestamente illogica: evenienza non verificatasi nel caso di specie.
In ordine, poi, al preteso assorbimento fra il reato di favoreggiamento e quello di rivelazione d'ufficio, vale la soluzione -sfavorevole- illustrata dalla Corte d'appello a pagina 12 e richiamata da pagina 38: una soluzione che, per quanto contestata dalla difesa, è in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui i reati di favoreggiamento personale e quello di rivelazione di segreti di ufficio, oltre a presentare una diversità di bene giuridico sottoposto a tutela, differiscono anche per le condotte, in quanto quella prevista dall'art. 378 c.p. è a forma libera, comprendendo qualsivoglia comportamento finalizzato a consentire all'autore di un reato di eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarsi alle ricerche di questa, mentre quella prevista dall'art. 326 c.p. si caratterizza per la rivelazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di notizie di ufficio che devono rimanere segrete, e dalla effettività della conoscenza da parte dell'"extraneus" dell'atto protetto. Ne consegue che, pur potendo la condotta del reato di favoreggiamento comprendere anche quella di rivelazione di segreto di ufficio, quest'ultima figura criminosa conserva, agli effetti del concorso formale di reati, la propria autonomia, sicché deve escludersi l'assorbimento per specialità di tale reato in quello di favoreggiamento (Sez. 6^, Sentenza n. 5947 del 27/02/1998 Ud. (dep. 20/05/1998) Rv. 211958; conforme Sez. 6^, Sentenza n. 737 del 14/10/2009 Ud. (dep. 11/01/2010) Rv. 245698). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché costituisce l'esatta riproposizione della questione proposta in appello e risolta dalla Corte territoriale con una motivazione, resa a pagina 45, in termini del tutto logici e plausibili e contrastati dall'impugnante soltanto con argomenti di puro fatto. In quella sede il giudice a quo ha chiarito le ragioni gravemente indiziarie che militavano a sostegno di riferimento del nomignolo di CI, come percettore di tangente, all'odierno ricorrente e, soprattutto la assoluta genericità e inconferenza delle affermazioni dell'imputato sul punto.
Il terzo motivo attiene al reato contestato come corruzione propria posto in essere attraverso la ricezione di somme versate da tale LO EP che intendeva realizzare alcuni cantieri edilizi abusivi non meglio identificati.
Non è apprezzabile il rilievo della difesa secondo cui la Corte territoriale avrebbe violato il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, quando aveva riconosciuto che le conversazioni intercettate, relative al pagamento di somme ai pubblici ufficiali, da parte di un certo "talibano", dovevano intendersi riferite a comportamenti propri dell'imprenditore BI LD e non del costruttore LO EP. Infatti la giurisprudenza di legittimità è costante nel sostenere che la violazione dell'obbligo di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, non si verifica quando l'accusa venga precisata o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o sostituzione dell'addebito che la norma intende sanzionare (Sez. 6^, Sentenza n. 20118 del 26/02/2010 Ud. (dep. 26/05/2010) Rv. 247330; Conformi: N. 5777 del 1995 Rv. 201673, N. 11462 del 1997 Rv. 209692, N. 5329 del 2000 Rv. 215903, N. 11082 del 2000 Rv. 217222).
Nel caso di specie, oltretutto, la aggiunta della figura e del comportamento dell'imprenditore BI LD alla condotta in esame è stata ritenuta correttamente, dalla Corte, incapace di modificare la sostanza dell'accusa, posto che il detto costruttore è risultato implicato nei lavori di abusivi realizzati sia per LO EP classe 1961 che per piccolo giuseppe classe 1943: in ogni caso, cioè, la figura di LO EP indicata nel capo d'imputazione, risulta confermata anche nella ulteriore ricostruzione accreditata in sentenza.
La doglianza a proposito della natura calunniosa delle conversazioni intercettate a carico di colleghi, d'altra parte, risulta rappresentata in questa sede soltanto come considerazione di fatto e, in quanto tale, non apprezzabile data la sede della legittimità. Il quarto motivo è manifestamente infondato tenuto conto che la redazione del verbale di chiusura dell'esercizio commerciale recante la data del 26 ottobre, pacifica opera del ricorrente, risulta, dalla imputazione, rinnovata e completata materialmente nel dicembre del 2005 da altri coimputati, ma costituiva essa stessa, nella originaria stesura, comprensiva di data e firma, una condotta integrante la falsità ideologica consistita nell'attestare falsamente un'attività di polizia municipale, mai compiuta.
Il quinto e il sesto motivo vengono illustrati con considerazioni generiche oppure versate in fatto, come tali inammissibili. Da pagina 62 a pagina 65 della sentenza impugnata si legge una motivazione articolata a proposito della interpretazione che il giudice del merito ha ritenuto di attribuire alle conversazioni intercettate ivi menzionate.
A tale logica motivazione, che fa uso di massime di esperienza del tutto plausibili e non meritevoli di censura, soprattutto con riferimento al modo con il quale è stato interpretato il linguaggio reputato criptico dallo stesso giudice, la difesa contrappone - inammissibilmente - una critica che si appunta proprio sul senso attribuito alle parole intercettate: un senso che la Corte territoriale ha motivatamente e argomentatamente disatteso sicché non può venire in considerazione, in questa sede, la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Tale principio, sancito appositamente dall'art. 533 c.p.p., comma 1 con novella del 2006, ma sostanzialmente deducibile anche dall'art. 530 c.p.p., al comma 2 prevede, invero, e impone la censura della decisione del giudice che sia stata di condanna nonostante una situazione di incertezza probatoria che dallo stesso avrebbe dovuto essere colta e appositamente valorizzata.
Tuttavia tale incertezza o contraddittorietà probatoria debbono essere obiettivamente rilevabili alla luce di un ragionamento che pur dovrebbe tenere conto delle argomentazioni rappresentate dalla difesa nei motivi di impugnazione o nelle memorie depositate, mentre non possono consistere nel dubbio, in sè, coltivato dalla difesa a proposito della significatività delle emergenze raccolte. La funzione valutativa del giudice del merito è, appunto, quella di analizzare e verificare il dubbio sollevato dalla parte per poi rendere una adeguata motivazione a proposito del sè, tale dubbio possa essere superato o meno alla stregua delle prove o degli indizi raccolti.
Ne consegue che la motivazione del giudice dell'appello può essere censurata soltanto se sia carente quanto ad analisi in ordine al dubbio prospettato dalla difesa ma non anche se, in modo razionale e completo, si dimostri capace di superare quello stesso dubbio. Anche i principi della sentenza MA appaiono invocati in maniera non congruente rispetto alla motivazione impugnata, dovendosi semmai riconoscere che, in materia di interpretazione di intercettazioni telefoniche, la valenza e il significato da attribuire alle singole espressioni non può che costituire la risultante della loro lettura integrata, tenendo conto anche degli altri elementi oggettivi o di riscontro già accertati.
In ordine, poi, ai reati concernenti gli abusi presso il lido Onda del mare, non si apprezza alcuna contraddittorietà della motivazione posto che, se da un lato lo stesso giudice ha dato atto del materiale intercettativo capace di dimostrare che l'imputato ricevette la segnalazione dell'abuso e segnalò ad un collaboratore la opportunità di recarsi sul posto, d'altra parte è stata anche valorizzata la circostanza che, dall'arrivo della notizia criminis, il 16 dicembre 2005, all'effettivo sequestro dell'opera oramai realizzata (otto case mobili con ruote e bagni appoggiate su un masso di calcestruzzo) trascorsero più di tre mesi senza che tale inerzia - peraltro troncata soltanto per il timore dell'intervento dei Carabinieri, desunto da altre intercettazione - abbia trovato alcuna effettiva giustificazione, nella prospettiva della persecuzione del reato, mentre la ha trovata nella prospettiva dilatoria rappresentata dall'accusa.
Il settimo motivo è infondato.
Oltre al rilievo della assoluta genericità della doglianza concernente la mancata ridefinizione del tempus commissi delicti, deve osservarsi che ugualmente generiche sono le critiche alla ritenuta attendibilità degli imprenditori ai quali si attribuiscono dichiarazioni etero accusatorie.
La censura è formulata con considerazioni avulse dal contesto della motivazione e pertanto senza che sia possibile, perché nemmeno sottolineato dalla difesa, comprendere la rilevanza e l'incidenza delle censure mosse all'attendibilità soggettiva di taluni dichiaranti, non posti in una specifica relazione del ricorso, con le accuse addebitate all'imputato.
Le censure mosse dalla configurazione del reato associativo, nell'ottavo motivo di ricorso, trovano risposta nei rilievi formulati a proposito di analoghe doglianze di altri difensori. I rilievi già formulati con riferimento alle posizioni apicali attribuite a AN LE e ET ON, valgono con riferimento alla posizione del ricorrente, illustrata con particolare approfondimento nelle pagine 284, 285, 292, 295, 297, contenenti anche specifici argomenti relativi alla configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., comma 1. La esaustività della motivazione relativa alla configurazione della piena partecipazione dell'imputato alle finalità e al programma associativo spiega la ragione della omessa valutazione di qualificazioni giuridiche alternative, come quella del concorso esterno, il cui presupposto in fatto risulterebbe incompatibile con quello accreditato per sostenere la configurabilità del concorso necessario.
Quanto ai rilievi dell'avvocato Gaito, a proposito della antinomia oggettiva che si dovrebbe registrare tra il patto associativo in contestazione e la obiettiva rilevazione di dissidi e contrasti interni alla parte del corpo dei vigili coincidente con il sodalizio criminoso, nonché persino delazioni ad opera di sodali, deve rispondersi con la affermazione della piena razionalità e tenuta logica della motivazione al riguardo adottata dal giudice del merito. Il rilievo difensivo è, invero, soltanto astratto e formale, posto che il giudice del merito ha dato pienamente conto di come le denunce, i contrasti, i malumori e gli esposti anonimi abbiano rappresentato soltanto il sintomo di fibrillazioni all'interno di un sodalizio la cui operatività è risultata risalente nel tempo, con tangenti elargite anche in lire, come ricostruito sulla base anche delle dichiarazioni dell'imprenditore IA. Invero, quella fibrillazione e quei contrasti non sono risultati prova dell'inesistenza o del contrario della esistenza del vincolo associativo a carattere criminale, già dimostrato sulla base di emergenze di tutt'altro tenore (intercettazioni, sopralluoghi di PG, dichiarazioni accusatorie). Al contrario, sono stati valutati come incapaci di generare fratture reali fra sodali che, nonostante le proteste, hanno continuato a lavorare a fianco con i denigrati e i presunti scorretti non sottraendosi alla consumazione dei reati fine. Una simile motivazione non evidenzia alcuna manifesta illogicità ma si limita ad includere l'analisi di un dato in apparente controtendenza (quello delle denunce anonime, evidenziato dalla difesa) per dimostrarne la assoluta compatibilità con il quadro accusatorio già delineato. E a rappresentare un percorso argomentativo capace di esporsi senza conseguenze alla prova
contro
- fattuale proposta suggestivamente dalla difesa: anche in eventuale assenza di attuali reati fine in corso di esecuzione, il sodalizio criminoso delineato nella sentenza impugnata aveva la capacità di mantenersi autonomamente in vita come entità idonea a mettere in pericolo l'ordine pubblico, per la sua latente presenza, derivante da un accordo implicito che non necessitava di essere rinnovato ogni volta e che risultava attivo e capace di finalizzare ad un risultato utile tutte le condotte delittuose che i diversi sodali decidevano di perpetrare nel senso rappresentato nel capo di imputazione. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può essere apprezzato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata, con riferimento a tutte le voci che vanno a comporre il trattamento sanzionatorio, compresa quella costituita dalle attenuanti generiche, hanno trovato disamina da parte del giudice il quale ha valutato e bilanciato tutti i dati di gravità, oggettiva e soggettiva, emergenti dalla ricostruzione dell'intera vicenda, ritenendoli così prevalenti rispetto agli elementi favorevoli addotti a sostegno della richiesta di del trattamento sanzionatorio.
Deduce De TO AL (condannato per il reato di corruzione attiva di cui ai capi 32 e 33 - dichiarato in appello assorbito l'uno nell'altro -, nonché, ancora in appello, anche per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di cui al capo 1). 1) La violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al reato associativo.
In relazione al reato associativo, designato con riferimento alla convergenza di tre diversi gruppi di soggetti agenti, l'imputato era stato assolto in primo grado.
Il giudice dell'appello aveva dedicato poche righe a spiegare la partecipazione degli imprenditori al sodalizio criminoso. Tuttavia gli scarsi argomenti utilizzati dalla Corte d'appello (omogeneità e modalità dei rapporti degli imprenditori con i vigili urbani, frequenza dei contatti e strategie operative) servivano a spiegare i fatti anche in termini di ripetizione di reati unificabili nel vincolo della continuazione.
Al contrario emergeva come ognuno agisse per il proprio esclusivo interesse e gli imprenditori, in particolare pagavano tangenti che i vigili pretendevano.
Ugualmente difettava l'individuazione del ruolo svolto in seno alla organizzazione, dovendosi considerare che l'imprenditore cercava di i favoritismi in maniera estemporanea e occasionale, comunque indipendentemente dai vincoli gerarchici.
Anche l'elemento rappresentato dalla cassa comune riguardava i vigili e non certo il gruppo degli imprenditori.
Per tale ragione doveva ritenersi capaci di integrare il vizio di motivazione l'affermazione, fatta dalla corte pagina 278, riguardante le modalità operative dell'agire dell'imprenditore, invero sottomesso alle richieste del dei vigili con riferimento al singolo cantiere di volta in volta individuato.
Anche a pagina 280 è stata descritta una strategia dei vigili (quella della delazione) in evidente danno agli interessi dei costruttori.
A pagina 281 veniva valorizzata una conversazione nella quale la richiesta dei vigili veniva, da essi stessi, definita come di natura estorsiva.
A pagina 283 vi era menzione della cassa comune quale elemento indicativo di appartenenza all'associazione, proprio dei vigili. E poi ancora a pagina 290,294 e 297 erano indicati elementi (richiesta di tangenti, rapporti di amicizia) del tutto contrastanti con l'ipotesi associativa.
La particolare posizione dell'imputato poi era stata illustrata a pagina 321 e seguenti in maniera del tutto insufficiente. In particolare erano stati trascurati rilievi formulati dalla difesa avverso l'appello del pubblico ministero, a proposito dei rapporti assai contenuti con gli altri imprenditori, alla unicità dell'episodio corruttivo che lo riguardava e alle mansioni meramente esecutive da lui svolte;
2) la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, con riferimento al passo della sentenza nel quale si ipotizzava l'esistenza di una ristretta associazione fra gli imprenditori e i tecnici comunali, diversa da quella enunciata nell'imputazione;
3) il vizio della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, essendo unico il reato di corruzione, e al trattamento sanzionatorio, deteriore rispetto a quello di altri imputati.
Il ricorso è fondato. Pur dovendosi rimandare, per quanto riguarda alla configurazione del reato associativo, alle osservazioni sopra diffusamente formulate nel replicare agli omologhi motivi di ricorso degli altri imputati, deve notarsi che, nella motivazione esibita dal giudice di appello, da pag. 262 a pag. 364, non è presente la dovuta disamina della posizione del ricorrente in questione. Sotto il primo profilo, può osservarsi, invero, la Corte d'appello ha osservato che i rapporti amichevoli e di mutua intesa che caratterizzano i colloqui intercettati, non contraddetti da alcuna specifica evidenza, ma anzi di più avvalorati dalle stesse dichiarazioni dei prevenuti i quali - per loro stessa ammissione - erano soliti comunicare la loro intenzione di procedere alla edificazione abusiva concordando la corresponsione della tangente sul valore degli immobili da realizzare, mostrano che in realtà i privati hanno agito sulla base di un accordo del tutto paritario con i pubblici ufficiali, comperando nell'inerzia e ogni successiva eventuale condotta di favore, senza soggiacere ad alcun apprezzabile sia pur larvato, ricatto.
Tuttavia, con riferimento alla specifica accusa partecipativa mossa al ricorrente, non può farsi ricorso alla valorizzazione della presunzione derivante dalla commissione dei reati fine della associazione, sembrando che non ricorra, nel caso di De TO AL, il carattere della serialità degli stessi ed essendo stato, il ricorrente, ritenuto responsabile di un solo fatto corruttivo.
Si impone, in suo favore, l'annullamento con rinvio perché la motivazione sia completata, ove ve ne siano i presupposti. Alla inammissibilità dei ricorsi di DE AN IO e GL CA EP di consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RA LE e RA IN, limitatamente alla statuizione di conferma della confisca L. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, statuizione che elimina, disponendo la immediata restituzione dei beni agli aventi diritto. Rigetta nel resto il ricorso di RA LE.
Annulla la stessa sentenza, nei confronti di RA IN, anche limitatamente al primo dei tre episodi delittuosi di cui al capo 32 ("cantiere non meglio individuato"); annulla altresì la stessa sentenza, nei confronti di D'AL AN, limitatamente al quarto episodio di corruzione di cui al capo 41 ("cantiere di via Maristi"); annulla la sentenza impugnata nei confronti di De TO AL: con rinvio, per tutti e tre i menzionati ricorrenti, su tali punti, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per nuovo esame. Rigetta nel resto i ricorsi di tali imputati. Rigetta i ricorsi di SO AN, AS AN, EO AN, ES UI, AN LE, CI AR, BI LD, AR AN, RI LE e ET ON che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese del procedimento.
Dichiara inammissibili i ricorsi di DE AN IO e GL CA EP che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00 per ciascuno.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013