Articolo 523 del Codice di procedura civile
Articolo 495Articolo 524
Versione
21 aprile 1942
Art. 523.
(Unione di pignoramenti).

L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui.
Essi redigono unico processo verbale.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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