Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la prospettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2009, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 04/11/2009
Dott. BARTOLINI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 4817
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 41938/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AN n. Cagliari il 1 gennaio 1941;
avverso la sentenza emessa in data 24 maggio 2007 dalla Corte di appello di Cagliari;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.6 e il rigetto nel resto;
sentito il difensore avv. Sechi Gian Mario del foro di Cagliari che si riporta al ricorso scritto.
OSSERVA
Con sentenza in data 24 maggio 2007 la Corte di appello di Cagliari - in parziale riforma delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Cagliari il 7 aprile 2000 e dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari il 21 settembre 2003 nei confronti di PE AN in ordine a due distinti reati di estorsione continuata - determinava, previa unificazione dei reati con il vincolo della continuazione e ritenuti più gravi i fatti di cui alla seconda sentenza, la pena in continuazione per i fatti oggetto della prima sentenza in mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa e la pena complessiva in anni tre di reclusione ed Euro 400,00 di multa (pena base anni cinque ed Euro 600,00, ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni tre, mesi quattro ed Euro 400,00, aumentata per la continuazione interna ad anni tre, mesi nove ed Euro 450,00, ulteriormente aumentata per la continuazione esterna ad anni quattro, mesi sei ed Euro 600,00, ridotta di un terzo per il rito abbreviato). Nel corso dei due procedimenti era stato accertato, tramite l'esame testimoniale delle persone offese e del m.llo RO all'epoca in servizio presso l'Ispettorato del lavoro di Cagliari, che alcuni dipendenti del Centro Moda PE di Quartu Sant'Elena erano stati costretti, tra il 1984 e il 1996, ad accettare mensilmente una retribuzione inferiore a quella indicata nel prospetto paga, essendo stata imposta dal datore di lavoro PE AN la restituzione in contanti di parte dell'importo degli assegni consegnati a fine mese o essendo state materialmente consegnate in contanti somme inferiori a quelle riportate nelle buste paga, e ad accettare la corresponsione della quattordicesima mensilità in merci anziché in denaro. I suddetti dipendenti, secondo la ricostruzione del giudice di merito, erano stati indotti a subire un trattamento economico sensibilmente inferiore a quello risultante dalle buste paga sotto minaccia del licenziamento, così dovendo essere inteso secondo il giudice di merito l'invito, in caso di mancata accettazione del trattamento economico deteriore, ad "andare via" o a "cercarsi un altro lavoro" o a dimettersi.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo:
1) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 629 c.p. poiché la perdita del posto di lavoro, oggetto della "minaccia"
rivolta dall'imputato ai dipendenti, non sarebbe causalmente riconducibile alla condotta dell'agente (licenziamento) ma a quello della vittima (dimissioni); in sostanza l'imputato avrebbe lasciato la scelta ai dipendenti se proseguire o meno il rapporto di lavoro e quindi se accettare l'adempimento parziale dell'obbligazione di pagamento della retribuzione;
lo squilibrio tra la parte economicamente forte e quella debole connoterebbe, secondo il ricorrente, le dinamiche contrattuali ma non potrebbe configurarsi come l'effetto di una condotta violenta o minacciosa;
2) la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla scelta di attribuire piena attendibilità alle dichiarazioni dei testi-dipendenti, contestata dalla difesa non sotto il profilo di un ipotetico programma calunnioso concordato dai testi ma, piuttosto, evidenziando la possibilità che alcuni testi avessero taciuto di aver accettato, al momento della costituzione del rapporto, una retribuzione inferiore a quella nominale (come altri testi-dipendenti avevano invece affermato);
3) l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e la mancanza di motivazione non avendo la Corte preso in esame gli elementi specificamente individuati nell'atto di appello ai fini della determinazione della pena;
4) l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 62 cpv. c.p., n. 6 e art. 81 cpv. c.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione essendo stata negata l'attenuante perché il risarcimento era avvenuto solo in favore di due persone offese pur dovendo considerarsi, anche alla luce del novellato art.158 c.p. in materia di decorrenza del termine di prescrizione nel reato continuato, l'autonomia dei singoli reati unificati dalla continuazione;
5) l'inosservanza od erronea applicazione degli art. 62 c.p., n. 4 e art. 81 cpv. c.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione essendo stata esclusa l'attenuante in questione con riferimento al pregiudizio oggettivamente grave "complessivamente" subito dalle persone offese senza tener conto dei singoli reati ai danni delle varie persone offese unificati dalla continuazione.
Il primo motivo è infondato.
La Corte osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6^ 26 gennaio 1999 n. 3298, Savian D., Sez. 6^ 25 febbraio 1998 n. 5569, Pera), ai fini della configurabilità del reato di estorsione sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. Per valutare se una condotta sia minacciosa e idonea ad integrare l'elemento strutturale oggettivo del delitto di estorsione vanno pertanto prese in considerazione le concrete circostanze oggettive che connotano il fatto, quali la personalità sopraffattrice dell'agente e le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo. A questi canoni di valutazione si è rigorosamente attenuta la Corte territoriale nel confermare, dopo un analitico esame e un attento vaglio critico delle dichiarazioni delle persone offese che avevano sostanzialmente confermato quanto riferito dal teste RO circa gli esiti dell'ispezione dell'Ispettorato del lavoro di Cagliari effettuata nell'anno 1995 presso il Centro Moda PE, il carattere intimidatorio della condotta dell'imputato. In particolare i giudici di appello, condividendo quanto affermato dai giudici di primo grado, hanno ravvisato la minaccia nella prospettazione ai dipendenti della perdita del posto di lavoro nel caso in cui non avessero accettato il trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga che veniva imposto con vari espedienti (obbligo di restituzione di parte dell'importo in contanti, nel caso in cui il pagamento avveniva mediante assegni;
corresponsione effettiva di un minore importo in contanti rispetto a quello risultante dai prospetti retributivi;
quattordicesima corrisposta forzatamente in merce). L'alternativa per chi si fosse ribellato era, in un contesto di grave crisi occupazionale, il venire meno dell'unica modesta fonte di reddito effettivamente percepita (600.000 L. per le persone offese AG, SA, Bodano, Bindi;
650 - 700.000 L. per la persona offesa Sunda;
900.000 L. per la persona offesa Gheno Gianluca). Nel caso specifico pertanto è stato correttamente evidenziato come le "dimissioni", che in una situazione normale costituiscono il volontario recesso dal rapporto di lavoro da parte del lavoratore che intende acquisire una posizione migliore o comunque più gratificante, avrebbero avuto la conseguenza, pressoché ineluttabile, della disoccupazione oltre la perdita della pur modesta retribuzione illegittimamente "decurtata" dall'imputato. Sotto questo profilo la volontà delle persone offese, costrette a scegliere tra l'accettazione delle condizioni imposte dal datore di lavoro (quindi l'essere sottopagati, in patente violazione degli accordi contrattuali) e la quasi certa disoccupazione, è stata indubbiamente coartata. Nella sentenza impugnata, con argomentazione immune da vizi logici e giuridici, si è pertanto posto in rilievo che le dimissioni forzate prospettate come unica alternativa dal PE si sarebbero, in concreto, risolte in un pregiudizio diretto e immediato per il lavoratore, stante la situazione occupazionale, e che, pertanto, l'accettazione delle condizioni retributive illegittimamente imposte dall'imputato, il quale ne ricavava un sensibile vantaggio economico, non era per i dipendenti il risultato di una libera scelta ma l'unica possibilità di sottrarsi ad un male peggiore soggiacendo alla posizione di preminenza del datore di lavoro. Questa impostazione corrisponde alla giurisprudenza in materia di estorsione di questa Corte che, peraltro, ha avuto modo recentemente (Cass. Sez. 2^ 21 settembre 2007 n. 36642, Levante) di affermare, in un caso analogo in cui si proponeva la stessa questione prospettata dal ricorrente, che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.
Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. Va premesso che le dichiarazioni testimoniali della persona offesa, se sottoposte ad un attento controllo di credibilità soggettiva e oggettiva, possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato senza necessità di cercare riscontri esterni, tanto più se la persona offesa non si sia costituita parte civile come nel caso in esame (Cass. Sez. 3^ 27 aprile 2006 n. 34110, Valdo Iosi;
Sez. 1^ 4 novembre 2004 n. 46954, Palmisani;
Sez. 6^ 3 giugno 2004 n. 33162, Patella;
Sez. 3^ 27 marzo 2003 n. 22848, Assenza;
Sez. 3^ 13 novembre 2003 n. 3348, Pacca). Nella sentenza impugnata si è posto in rilievo, per dimostrare la spontaneità e la singolare coincidenza delle dichiarazioni delle persone offese, come le indagini fossero iniziate a seguito di un'ispezione avviata dopo una segnalazione anonima che riguardava irregolarità amministrative e contributive di cui le persone offese - semplici commessi o assunti con contratti formazione e lavoro, che avevano peraltro cessato di lavorare alle dipendenze del PE - erano completamente estranee e che nessuna (nemmeno i dipendenti SA e AG, come dettagliatamente motivato in relazione alle loro singole posizioni) aveva particolari motivi di rancore nei confronti dell'imputato, mentre gli unici dipendenti che avevano dichiarato di aver percepito per intero le somme indicate nella busta paga erano coloro che all'epoca dell'esame testimoniale lavoravano ancora presso il Centro Moda PE. Nella motivazione si è anche evidenziato che lo stesso imputato aveva ammesso di aver corrisposto alle persone offese somme inferiori a quelle indicate nella busta paga e si è valutata inattendibile la giustificazione fornita (le somme detratte sarebbero corrisposte al prezzo delle merci acquistate dagli stessi dipendenti), facendo rilevare, con argomentazione che non viene nemmeno confutata dal ricorrente, l'inverosimiglianza di acquisti mensili di capi di abbigliamento per importi pari a metà della retribuzione e l'incongruenza, in caso di pagamento con assegni, della mancata annotazione nella busta paga delle somme dovute per acquisto di merci. Le ragioni della maggiore attendibilità da attribuire ai dipendenti, i quali avevano sostenuto che eventuali detrazioni per le merci acquistate venivano effettuate sulla retribuzione reale e non su quella nominale, sono state pertanto esposte in maniera coerente e logica, utilizzando i canoni di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sanciti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più recenti, Sez. 6^ 14 aprile 2008 n. 27322, De Ritis;
Sez. 6^ 4 novembre 2004 n. 443, Zamberlan). Il terzo motivo è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato poiché la pena base per il reato di estorsione è stato determinata in misura pressoché coincidente con il minimo edittale (solo la pena pecuniaria se ne discosta leggermente) ed è stata calcolata la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche, mentre per la continuazione gli aumenti sono stati determinati in misura complessivamente contenuta considerata la molteplicità dei fatti unificati ex art. 81 c.p.. Il quinto motivo è infondato poiché, quanto alla circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, ne è stato negato il riconoscimento con motivazione del tutto congrua. La Corte territoriale ha infatti evidenziato il "pregiudizio oggettivamente grave complessivamente subito dalle persone offese" valutando la rilevanza economica e la reiterazione nel tempo della condotta in maniera non generalizzata, con il concreto riferimento alla circostanza che i predetti dipendenti erano stati "sistematicamente ... privati di circa la metà della retribuzione spettante loro" e quindi all'entità non modesta del danno patrimoniale subito. Fondato è invece il quarto motivo. La Corte territoriale ha infatti dato atto dell'avvenuto risarcimento nei confronti delle persone offese AG e SA, ma ha ritenuto di seguire l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nell'ipotesi di reato continuato la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 è applicabile solo quando il risarcimento integrale sia avvenuto nei confronti di tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione. Recentemente tuttavia, con la sentenza n. 3286 del 27 novembre 2008 (dep. il 23 gennaio 2009), le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, ritenendo definitivamente superata la concezione dell'unitarietà del reato continuato, il principio che "i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti per cui - rispetto all'aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61 c.p., n. 7) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62 c.p., n. 4)
e dell'intervenuto risarcimento (art. 62 c.p., n. 6) - l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione". Nel caso in esame pertanto, ferma la statuizione relativa all'affermazione di responsabilità del ricorrente che passa in giudicato, si impone l'annullamento della sentenza impugnata - con rinvio alla Corte di appello di Sassari - limitatamente alla valutazione dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6, e alla determinazione del quantum degli aumenti di pena in relazione ai singoli reati posti in continuazione per i quali detta circostanza attenuante sia ravvisata. Il ricorso va invece rigettato per il resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Sassari, limitatamente alla valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 in riferimento all'aumento della pena stabilito per la continuazione. Dichiara irrevocabile la colpevolezza dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010