Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
È inammissibile il ricorso in cassazione proposto contro la sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione soltanto per difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile declaratoria di estinzione del reato anche da parte del giudice di rinvio preclude che la sentenza impugnata possa essere annullata con rinvio.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: le cose sequestrate vanno restituite a chi prova lo ius possidendiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 24327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24327 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 04/05/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 860
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 45597/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica di Catanzaro;
avverso la sentenza 5.7.2000 pronunciata dal Tribunale di Rossano in composizione monocratica;
nei confronti di:
De RC NN, n. Santa Sofia d'Epino 11.6.1935.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Rossano, in composizione monocratica, con sentenza in data 5 luglio 2000 dichiarava non doversi procedere nei confronti di Di RC NO per i reati di cui agli artt. 20 lett. B legge 47/85 e 17, 18 e 20 L. 64/74, accertati il 22.6.1995, perché estinti per prescrizione. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Catanzaro, deducendo carenza di motivazione. Nel caso in esame la sentenza dichiarativa della prescrizione fu pronunciata su richiesta del P.M., alla quale si associò la difesa.
È bensì vero che il giudice di merito avrebbe dovuto motivare, sia pure in modo essenziale, sulla configurabilità dei reati contestati, ma questa carenza formale - ad avviso della Corte - non comporta la necessità di un annullamento con rinvio. Come è noto l'articolo 129 c.p.p. impone al giudice, in ogni stato e grado del giudizio,
l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra cui quella relativa alla prescrizione del reato. La Corte di Cassazione ha un autonomo potere di dichiarare la estinzione del reato per prescrizione, ove ne ricorrano i presupposti alla luce degli atti, sicché se la prescrizione si è verificata ed è stata già dichiarata, non ha senso l'annullamento con rinvio, proprio per le ragioni di economia processuale alla quale si ispira la filosofia del codice di procedura penale con il richiamato articolo 129 (argomento ex Cass. Sez. 6^, 25.11.1998, n. 12320, rv. 212320).
Il giudice di rinvio dovrebbe dichiarare la prescrizione, sia pure a seguito di motivazione più appropriata, esercitando un potere che la Corte di Cassazione possiede in modo autonomo.
Per questi motivi
il ricorso del Procuratore Generale non appare ammissibile.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004