Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
Il documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo può fungere da prova soltanto qualora la dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico, e non esclusivamente come rappresentazione di un fatto, poiché in tale ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2007, n. 38871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38871 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 04/10/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 935
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 26384/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TI;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, in data 28 novembre 2005;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza pubblica del 4 ottobre 2007, la relazione del Consigliere, dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv.to Perrone, difensore della parte civile, che ha chiesto la conferma della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa in data 28 novembre 2005, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia in data 21 giugno 2000, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta a TA TI nella misura di anni due, mesi sei di reclusione e Euro 900,00 (novecento/00) di multa, per il reato di ricettazione.
La Corte territoriale, dopo aver, in via preliminare, disposto l'acquisizione di una dichiarazione di vendita in quanto rientrante nel concetto di "documento" e dichiarato inammissibile l'acquisizione di due ulteriori "documenti", perché redatti da soggetti che avrebbero dovuto assumere la veste di testimoni, o che addirittura erano imputati nel procedimento penale, confermava la responsabilità dell'imputato in ordine alla ricettazione dei veicoli indicati nel capo di imputazione, trattandosi di materiale di sicura provenienza delittuosa, rinvenuto nella sua disponibilità, all'interno di un autosalone di cui era titolare.
In accoglimento del secondo motivo di censura, la Corte territoriale riteneva concedibili le circostanze attenuanti generiche, attesi i non gravi precedenti penali, con conseguente riduzione della pena inflitta.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), per mancata assunzione di una prova decisiva, errata applicazione della legge processuale, con specifico riferimento all'art. 234 c.p.p., nonché erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 648 c.p.. Quanto al primo e al secondo motivo, il ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, sostiene la legittimità della richiesta acquisizione perché le relative dichiarazioni erano state rilasciate quando i rispettivi dichiaranti non erano ancora indagati. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato contestando, in particolare, la circostanza, utilizzata in sentenza, che l'imputato fosse un esperto nel settore automobilistico e che, quindi, non poteva non essersi reso immediatamente conto della provenienza illecita degli autoveicoli di cui all'imputazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che non è stata ritenuta necessaria la rinnovazione, neppure parziale del dibattimento (come pacificamente si evince dalla motivazione del provvedimento censurato nella parte relativa all'affermazione di responsabilità degli imputati), la Corte territoriale ha ritenuto di poter acquisire "prove nuove" solo nei limiti della prova documentale, escludendo così quelle dichiarazioni che erano state rese da coimputati o da persone che avrebbero dovuto assumere la veste di testimoni o di imputati.
La decisione appare corretta.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è istituto del tutto eccezionale rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale, al quale il giudice può fare ricorso solo quando ritenga, nella sua discrezionalità, di no poter decidere allo stato degli atti.
La Corte territoriale non ha ritenuto di far ricorso all'istituto della rinnovazione del dibattimento disponendo solo l'acquisizione di alcuni documenti: a tal fine, com'è noto, sono necessarie due condizioni: a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non necessariamente prima, del procedimento;
b) che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento.
Ciò premesso, la motivazione adottata dalla Corte territoriale per escludere gli altri documenti appare del tutto corretta perché, altrimenti, sarebbe stato violato il principio di oralità, trattandosi di dichiarazioni provenienti da soggetti imputati o che avrebbero dovuto essere sentiti come testi in dibattimento: non c'è dubbio, infatti, che quando il documento rappresenti un atto descrittivo o narrativo, lo stesso può fungere da prova solo qualora la dichiarazione documentata abbia rilevanza innanzitutto essa stessa come fatto, e non quando abbia rilevanza esclusivamente come rappresentazione di un fatto, come dichiarazione, perché in questa ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo;
in altre parole, è inammissibile la prova quando con il documento si vuole accertare il fatto attestato nella dichiarazione, perché ciò può avvenire soltanto introducendola nel processo come testimonianza.
Quanto all'ultimo motivo, è sufficiente osservare che la motivazione del provvedimento impugnato, con specifico riferimento all'elemento soggettivo del reato, è immune da censure e vizi logici avendo la Corte territoriale fatto riferimento a elementi probatori di univoco significato come la presenza nell'autosalone del prevenuto dei quattro autoveicoli di provenienza illecita di cui all'imputazione: e la circostanza che l'imputato fosse un commerciante di auto e ciclomotori ha consentito l'affermazione, del tutto condivisibile, che l'imputato fosse un "esperto del settore": affermazione, peraltro, riferita solo ad adiuvandum, in quanto gli autoveicoli presentavano alterazioni e contraffazioni del tutto "evidenti, rilevabilissime da chiunque, e a maggior ragione da un esperto nel settore quale era sicuramente l'imputato".
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui 1.200,00 (milleduecento/00) per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2007