Sentenza 29 maggio 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il difetto di motivazione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto l'inevitabile declaratoria di estinzione anche da parte del giudice del rinvio preclude che l'impugnata sentenza possa essere annullata con rinvio.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: le cose sequestrate vanno restituite a chi prova lo ius possidendiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2008, n. 40570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40570 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2008 |
Testo completo
udienza pubblica del 29.05.2008 Sentenza n.904/ n. 11 ruolo 405 70 /08 R. G. n. 5881 / 2008
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sesta Sezione Penale
composta dai signori magistrati:
Dott. Nicola presidente Milo
Gramendola consigliere Dott. Francesco
Dott. Luigi Lanza consigliere Dott. Massimo Dogliotti consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dȧ DI RE NC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 11/06/2007 dalla Corte di Appello di Bari;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Matteo A. Starace, che si è riportato ai motivi di impugnazione, insistendo per il suo accoglimento.
Fatto e diritto
1.- A conclusione di indagini preliminari NC Di NE era tratto a giudizio davanti al Tribunale di Foggia per rispondere del delitto di abuso di ufficio, perché in qualità di direttore generale della ASL FG (San RO città), in violazione dell'art. 1 co. 5 del DPCM 19.7.1995 n. 502 (disciplinante i contratti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) che individua nella ON l'organo deputato alla determinazione del trattamento economico onnicomprensivo spettante ai dirigenti delle unità sanitarie locali nonché la "integrazione" dello stesso ed altresì in aperto contrasto con la delibera della ON LI-Assessorato Sanità che inibiva ai dirigenti qualsiasi autoconferimento di quote integrative della retribuzione, con delibera emanata il 4.2.1999 si attribuiva -per gli anni 1995 e 1996- un trattamento economico integrativo pari a complessive nette lire 61.466.666, somma liquidata in suo favore con mandato di pagamento 15.4.1999, così procurandosi ingiusto vantaggio patrimoniale.
All'esito di ampia istruttoria dibattimentale il Tribunale di Foggia con sentenza in data 27.5.2005 ha ritenuto provata la penale responsabilità del Di NE per il reato
Il giudice di primo grado ha ritenuto idoneamente comprovata dalle emergenze processuali la colpevolezza dell'imputato sulla scorta dei seguenti dati storici, documentali e logici:
a) riconducibilità al Di NE della delibera USL FG del 4.2.1999 attributiva al medesimo nella sua qualità di direttore generale dell'azienda sanitaria di emolumenti integrativi della retribuzione per gli anni 1995-1996 in misura del 20% del trattamento economico già erogatogli;
b) sicura illegittimità della delibera sotto duplice congiunto profilo: violazione del disposto dell'art. 1 co. 5 DPCM n. 502/95 che rimette alla discrezionale valutazione della
ON l'erogazione dell'eventuale incremento stipendiale integrativo;
violazione della deliberazione o direttiva della Giunta della ON LI del 28.9.1998 escludente, in attuazione dell'anzidetta norma regolamentare, ogni automatismo integrativo degli emolumenti dei direttori generali delle USL al di fuori di una preventiva valutazione della ON stessa;
c) indiscutibile assunzione nella procedura di integrazione retributiva di un personale interesse dell'imputato, senz'altro edotto dell'impossibilità di operare (e liquidare poi i relativi importi) in via di autonoma determinazione decisoria dell'azienda sanitaria alcun incremento integrativo della retribuzione per effetto della menzionata disciplina e delle indicazioni di carattere generale emanate dall'ente
ON (delibera 28.9.1998), il contegno del Di NE apparendo sorretto -sul piano della prova del dolo intenzionale dell'ascritto reato di abuso funzionale- anche dal semplice dato dell'avvenuta apprensione della "integrazione" di 61 milioni di vecchie lire, nonostante la sopravvenuta revoca (da parte del direttore generale succedutogli nella conduzione della ASL FG 1) -"in sede di autotutela e per espressa determinazione regionale"- dell'illegittima delibera 4.2.1999 per cui è processo.
Adita dall'impugnazione del Di NE, la Corte di Appello di Bari con l'indicata sentenza dell'11.6.2007, nel condividere interamente l'impianto ricostruttivo e valutativo della decisione di primo grado e -dunque- l'impossibilità di rilevare elementi idonei a dar luogo ad una decisione liberatoria ai sensi dell'art. 129 cpp, ha tuttavia riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, dichiarando l'improcedibilità del reato contestato all'appellante per essere lo stesso attinto da causa estintiva per sopravvenuta prescrizione. La Corte territoriale ha rilevato totale carenza di dati asseveranti "con assoluta evidenza l'insussistenza dei fatti" attribuiti al Di NE. Fatti ritenuti dai giudici di appello "confermati" dalle fonti probatorie ("né risulta l'esistenza di elementi che provino la estraneità dell'appellante ai fatti ascrittigli ovvero l'assoluta mancanza di prove a suo carico o ancora la sua non punibilità”).
2.- Avverso tale sentenza di appello il difensore di NC Di NE ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di censura, tipologicamente imperniati -al di là della loro singola indicazione nominalistica- su altrettanti congiunti vizi di violazione di legge e di carenza od illogicità di motivazione. Motivi come di seguito sintetizzati per gli effetti di cui all'art. 173 co. 1 disp. att. cpp.
2 1. Violazione di legge (art. 323 cp) per errata individuazione dell'imputato come autore materiale e sottoscrittore della incriminata delibera 4.2.1999 della ASL FG.
La sentenza di appello ha fatto proprio tale deduzione del Tribunale. Ma si tratta di palese errore, poiché la delibera -pur se intestata come deliberazione del direttore generale della ASL e formata graficamente a mezzo di modulo prestampato- non è stata redatta con il contributo o la partecipazione dell'imputato. Dal corpo della motivazione del provvedimento, che non reca alcuna firma dell'imputato, si evince che la delibera è stata adottata dal direttore sanitario della ASL di San RO (dott. Michele Carnevale) con il parere favorevole del direttore amministrativo della stessa ASL (dott. Armando
Liberatore), sicché non può attribuirsene in alcun modo la paternità al Di NE, il provvedimento essendo stato "assunto in completa autonomia dai [due] suddetti funzionari" della ASL foggiana, rimasti del tutto estranei al reato contestato al solo Di NE.
2. Errata applicazione della legge penale ed evidente illogicità della sentenza di condanna nonché erronea valutazione ed interpretazione della "portanza processuale" della nota 28.9.1998 della ON LI e dell'art. 1 del decreto del PCM 503/95.
A. Diversamente da quel che si sostiene nella sentenza di primo grado (avverso la quale in buona sostanza si indirizzano le censure del ricorrente, in ragione della adottata decisione estintiva del reato da parte della Corte di Appello), il Di NE non ha sostenuto soltanto in dibattimento di aver ignorato la delibera della Giunta Regionale del 28.9.1999 (sebbene la stessa risulti fortunosamente pervenuta anche alla ASL FG), avendo ciò affermato fin dalla fase delle indagini preliminari nel corso di interrogatorio sostenuto davanti alla Guardia di Finanza delegata dal procedente pubblico ministero. L'omessa restituzione delle somme introitate a titolo di integrazione retributiva per gli anni 1995 e 1996 da parte del Di NE è, poi, dovuta -lungi dal surrogare il dolo del reato di abuso- unicamente al fatto che dal punto di vista amministrativo la questione è tuttora al vaglio del giudice amministrativo (TAR LI sezione di Bari), come mostra di aver ignorato il Tribunale di Foggia. B. L'art. 1 del DPCM n. 502/95 nel prevedere la possibilità di integrazione del trattamento retributivo del direttore generale di una ASL, quale strumento di incentivazione e premio per i positivi risultati di gestione conseguiti dall'organo, introduce un vero e proprio "diritto alla corresponsione di una gratifica" commisurata fino al 20% del trattamento economico annuo goduto dal direttore generale. La ON LI ("ferma nell'immobilismo burocratico che l'ha resa tristemente nota in tutta Italia”) si è astenuta dal definire e indicare gli obiettivi di gestione, così come non si è fatta carico di predisporre il contratto di nomina per il direttore generale della ASL FG ( come pure espressamente previsto dall'art. 1 del citato DPCM n. 502/95). Ma tali evenienze non possono ostacolare la nascita in capo ai direttori generali del diritto di acquisire la gratifica del 20% “per avere raggiunto i risultati prefissi dalla legislazione vigente". In altri termini il Di NE aveva pieno diritto a percepire l'integrazione corrispostagli per effetto della delibera 4.2.1999 della dirigenza ASL FG del tutto legittima.
3.- Il ricorso di NC Di NE deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono, ai limiti di una loro stessa diretta indeducibilità per genericità nelle parti in cui essi costituiscono pedissequa riproduzione di motivi di appello già sottoposti al vaglio dei giudici di secondo grado, che li hanno disattesi alla luce della dichiarata prescrizione del reato attribuito al ricorrente.
3 A. Inconferente è il rilievo concernente l'appartenenza materiale o grafica della delibera dirigenziale 4.2.1999 della ASL FG, non recante la sottoscrizione dell'imputato, la tesi difensiva secondo cui il provvedimento sarebbe stato adottato in perfetta autonomia o perfino all'insaputa del Di NE da parte del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell'azienda sanitaria appartenendo al genere degli argomenti che come suol dirsi- provano troppo. Nell'economia del ragionamento decisorio dei giudici di merito fatto palese dalla congiunta lettura delle sentenze di primo grado e di appello, infatti, la paternità grafica del documento, ancorché erroneamente attribuita al Di NE (sebbene l'intestazione e la premessa dell'atto facciano riferimento al direttore generale, il cui nome è riprodotto unitamente a quello degli altri due funzionari apicali dell'azienda), non altera i termini reali della ricostruzione della vicenda. Vale a dire l'oggettiva riferibilità sul piano dell'interesse personale agli esiti di attribuzione patrimoniale della delibera al direttore generale Di
NE, diretto ed unico beneficiario della attribuita "integrazione" retributiva, a nulla rilevando sul piano della struttura ontologica del reato di cui all'art. 323 cp che egli non abbia materialmente formato il documento, allorché si abbia riguardo alla sua posizione funzionale in seno alla ASL, quale massimo organo di vertice e di gestione della struttura pubblica. Sì da rendere insostenibile per i giudici di merito sia che egli non abbia avuto piena consapevolezza degli effetti personali e per lui vantaggiosi dell'atto, sia che di questo non sia stato reso edotto proprio in ragione della sua qualità di organo di vertice della struttura stessa. Tanto più che, per quanto ampia possa questa essere in rapporto al bacino di utenza, si tratta pur sempre di una azienda sanitaria di dimensioni medio-piccole, tali da non vanificare le prerogative di controllo documentale degli atti ad effetti esterni dell'azienda proprie del direttore generale. Situazione che vale, a ben riflettere, parimenti per la supposta ignoranza della determinazione 28.9.1998 della Giunta regionale della LI, recante l'inibizione ad autonome iniziative di autoattribuzioni indennitarie o integrative autonome da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, avulse dai doverosi preventivi interventi della ON.
B. Palesemente erronee vanno qualificate le considerazioni censorie di segno interpretativo postulate dal ricorrente in relazione alla citata delibera regionale del
28.9.1998 e segnatamente in relazione al disposto del 5° comma dell'art. 1 del DPCM n. 502/95. Al riguardo è appena il caso di osservare la sostanziale irrilevanza a fini decisori del dato relativo alla reale conoscenza o meno della delibera regionale del 28.9.1998 da parte dell'imputato, evenienza cui pure gran spazio viene riservato nell'atto di impugnazione. Per quanto assai poco plausibile (come detto) si palesi l'asserita ignoranza della delibera in parola da parte del direttore generale della ASL di San RO (tra i primi destinatari, al pari dei direttori generali delle altre aziende sanitarie pugliesi), il nucleo fondante dell'univoca illegittimità dell'incriminata delibera 4.2.1999 della ASL FG è offerto dall'art. 1 co. 5 DPCM n. 502/95, il cui letterale significato -di certo non ignorato dal Di NE (per quanto d'incidenza sul dolo del reato) non presenta perplessità di sorta. Nel prevedere l'integrazione del trattamento economico del direttore generale di una ASL la norma regolamentare non soltanto non istituisce alcun diritto soggettivo del direttore generale ("...Il trattamento economico può essere integrato da una ulteriore quota..."), ma -a tutto voler concedere- una mera aspettativa (non sussumibile neanche nell'area referenziale degli interessi legittimi). Ma neppure legittima autonomi poteri di autoassegnazione degli stessi direttori generali, poiché l'integrazione è correlata ai "risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi di
4 salute e di funzionamento dei servizi". Laonde è addirittura ovvio che in nessun caso il direttore generale, che del raggiungimento dei risultati di buona gestione è il primo ed esclusivo responsabile, si renda arbitro stimatore -direttamente o per l'interposta persona del direttore sanitario e del direttore amministrativo- del conseguimento o non di risultati ed obiettivi, che debbono essere apprezzati unicamente dall'ente ON.
C. Non è superfluo da ultimo, per completezza espositiva, rammentare l'operatività dell'accertata causa estintiva del reato (prescrizione) ai sensi dell'art. 129 cpp alla stregua della rimarcata carenza di elementi evidenzianti il delinearsi di cause liberatorie prevalenti, in punto di fatto o di diritto, sulla dichiarata causa estintiva.
Carenza di cui, giova aggiungere, un ulteriore additivo indice è offerto proprio dalla ampiezza e non immediata linearità degli argomenti difensivi cui il ricorrente ha dovuto fare ricorso con l'odierna impugnazione di legittimità.
In primo luogo le dedotte censure di carattere motivazionale appena esaminate neppure avrebbero potuto o dovuto essere prese in considerazione in questa sede, questa Corte non potendo in ogni caso disporre un eventuale annullamento con rinvio dell'impugnata decisione proprio per l'immediata applicabilità dell'art. 129 cpp (v. Cass. Sez. 3, 4.5.2004 n. 24327, De Marco, rv. 228973: "È inammissibile il ricorso in cassazione proposto contro la sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per prescrizione soltanto per difetto di motivazione, in quanto l'inevitabile declaratoria di estinzione del reato anche da parte del giudice di rinvio preclude che la sentenza impugnata possa essere annullata con rinvio”). Di poi e congiuntamente il principio di immediata declaratoria di una causa di non punibilità fissato dall'art. 129 cpp implica necessariamente che i potenziali elementi probatori e valutativi suscettibili di escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione dello stesso da parte dell'imputato emergano ex actis in maniera affatto incontestabile, di tal che il giudizio prognostico da compiere afferisce più alla nozione o categoria concettuale della constatazione che a quelle di un diretto apprezzamento valutativo o di merito. Con la fisiologica conseguenza che nel giudizio di cassazione, quando la motivazione della decisione di merito offra ragione dei dati posti a fondamento dell'operato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con l'indispensabile "evidenza", una causa assolutoria nel merito (cfr., ex pluribus: Cass. Sez. 6, 3.11.2003 n. 48524, Gencarelli, rv. 228503).
Per effetto della dichiarata inammissibilità del ricorso il Di NE va onerato per legge del pagamento delle maggiori spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che reputasi equo fissare nella misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, addì 29 maggio 2008
Il Presidente Il consiglierę estensore Giacomo Paoloni Nicola Milo
Had Dépositato in Cancelleria oggi 30 OTT. 2008 IL CANCELLIERE C1 SUPER IL CANCELLIERE C1 SUPER IA SC
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