Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2011, n. 20656
CASS
Sentenza 22 novembre 2011

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Massime3

Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post", ed alla relativa affermazione il giudice deve pervenire attraverso l'esame di norme giuridiche, non mediante l'utilizzazione di massime di esperienza.

Il delitto di falsa testimonianza è un reato di pericolo e per la sua integrazione non è dunque necessario che il giudice sia in concreto tratto in inganno, essendo invece sufficiente che la falsa deposizione risulti astrattamente idonea ad alterarne o comunque ad influenzarne la formazione del convincimento.

Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, la nozione di pertinenza della dichiarazione indica che i fatti o le circostanze che ne costituiscono l'oggetto devono essere direttamente o indirettamente attinenti all'accertamento giurisdizionale svolto nel processo in cui viene raccolta la deposizione, mentre la nozione di rilevanza, da ritenere diversa ma complementare alla prima, ha carattere funzionale ed attiene alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze, ossia alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di influire sulla decisione del processo, deviandone il corso dall'obiettivo dell'autentica e genuina verità processuale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2011, n. 20656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20656
Data del deposito : 22 novembre 2011

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