Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/10/1992, n. 1653
CASS
Sentenza 21 ottobre 1992

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La disposizione dell'art. 349, comma quarto, cod. proc. pen. del 1930 esprime un preciso divieto del riferimento dei testimoni a voci comunque ricorrenti nel pubblico (e quindi anche in particolari ambienti), perché un siffatto genere di testimonianza "de relato", mentre snatura il carattere principale di informazione diretta proprio della testimonianza, si risolve nella introduzione nel giudizio di fonti assimilabili agli scritti anonimi. Ne deriva che la valorizzazione della suddetta fonte di prova è illegittima e, dunque, nulla.

Benché il cod. proc. pen. del 1930 non vieti la utilizzabilità delle testimonianze "de relato", è tuttavia necessario che esse siano oggetto di particolare verifica, la quale impone il controllo dell'attendibilità non solo del soggetto dichiarante, ma anche di quello di riferimento, avendo pure riguardo al fatto che il teste "de relato" non è "informato dei fatti" come richiede l'art. 348, comma primo, del detto codice.

Il comportamento dell'imputato prima, durante e dopo la commissione del reato (e, dunque, anche il comportamento in sede processuale) può essere preso in esame dal giudice per trarne elementi di prova, ma a condizione che ciò non si risolva nell'inversione della regola sull'onere della prova e che l'esercizio stesso del diritto di difesa - sia pure attraverso la scorrettezza della menzogna - non venga sostanzialmente condizionato, il che invece avviene se si afferma che la menzogna difensiva, costituendo prova della verità del fatto dedotto dall'accusa, esonera questa dal provare positivamente il suo assunto. Il giudice, invero, può trarre argomenti di prova anche dalle giustificazioni manifestamente infondate dell'imputato, ma solo in presenza di univoci elementi probatori di accusa, sicché l'utilizzazione di quelle giustificazioni assume un carattere residuale e complementare.

Il concorso nel reato-fine (nella specie: omicidio) non può essere semplicemente desunto dal ruolo dirigenziale od organizzativo rivestito dal soggetto nell'associazione criminosa che pur ha assunto quel genere di reato nei fini del sodalizio ne' dalla dimestichezza e frequentazione con gli altri aderenti all'associazione stessa.

In tema di prove, mentre la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato è irrilevante, può invece essere valutata sfavorevolmente nei suoi confronti la proposizione di un alibi riconosciuto mendace, perché tale comportamento rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia. Il principio tuttavia va calato nelle situazioni concrete, sicché il giudice può valorizzare la deduzione dell'alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali, non trascurando però l'esame delle specifiche situazioni obiettive, le quali, nella loro peculiarità, possono svuotare quel comportamento della sua rilevanza probatoria negativa.

In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dal primo comma dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/10/1992, n. 1653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1653
Data del deposito : 21 ottobre 1992

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