Sentenza 21 ottobre 1992
Massime • 7
La disposizione dell'art. 349, comma quarto, cod. proc. pen. del 1930 esprime un preciso divieto del riferimento dei testimoni a voci comunque ricorrenti nel pubblico (e quindi anche in particolari ambienti), perché un siffatto genere di testimonianza "de relato", mentre snatura il carattere principale di informazione diretta proprio della testimonianza, si risolve nella introduzione nel giudizio di fonti assimilabili agli scritti anonimi. Ne deriva che la valorizzazione della suddetta fonte di prova è illegittima e, dunque, nulla.
Benché il cod. proc. pen. del 1930 non vieti la utilizzabilità delle testimonianze "de relato", è tuttavia necessario che esse siano oggetto di particolare verifica, la quale impone il controllo dell'attendibilità non solo del soggetto dichiarante, ma anche di quello di riferimento, avendo pure riguardo al fatto che il teste "de relato" non è "informato dei fatti" come richiede l'art. 348, comma primo, del detto codice.
Il comportamento dell'imputato prima, durante e dopo la commissione del reato (e, dunque, anche il comportamento in sede processuale) può essere preso in esame dal giudice per trarne elementi di prova, ma a condizione che ciò non si risolva nell'inversione della regola sull'onere della prova e che l'esercizio stesso del diritto di difesa - sia pure attraverso la scorrettezza della menzogna - non venga sostanzialmente condizionato, il che invece avviene se si afferma che la menzogna difensiva, costituendo prova della verità del fatto dedotto dall'accusa, esonera questa dal provare positivamente il suo assunto. Il giudice, invero, può trarre argomenti di prova anche dalle giustificazioni manifestamente infondate dell'imputato, ma solo in presenza di univoci elementi probatori di accusa, sicché l'utilizzazione di quelle giustificazioni assume un carattere residuale e complementare.
Il concorso nel reato-fine (nella specie: omicidio) non può essere semplicemente desunto dal ruolo dirigenziale od organizzativo rivestito dal soggetto nell'associazione criminosa che pur ha assunto quel genere di reato nei fini del sodalizio ne' dalla dimestichezza e frequentazione con gli altri aderenti all'associazione stessa.
In tema di prove, mentre la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato è irrilevante, può invece essere valutata sfavorevolmente nei suoi confronti la proposizione di un alibi riconosciuto mendace, perché tale comportamento rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia. Il principio tuttavia va calato nelle situazioni concrete, sicché il giudice può valorizzare la deduzione dell'alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali, non trascurando però l'esame delle specifiche situazioni obiettive, le quali, nella loro peculiarità, possono svuotare quel comportamento della sua rilevanza probatoria negativa.
In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.
In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dal primo comma dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/10/1992, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1992 |
Testo completo
✓ 1 6 5 TE 3 PEMAD TE SREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio RE PUBBLICA ITAL IANA E dal SigCERTA MA per diritti 20.06 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CASSAZIONE +1-6-LUG-2009 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA D I
2
UdienzaSEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pubblica
Presidente del 21.X.92 Dott. Gaetano Lo Coco
1. Dott. Bernardo Gambino Componente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA 2. " ID GU
UFFICIO COPIE
N. 16 "
3. " Vito Aliano Richiesta copia studio daybig. BINI per diritti € 17.55
4. " NC IE
| 14 FEB. 2003 REG.GEN. Vincenzo Auriemma 5. "
IL CANCELLIERE
N. 5322/92 " Brunello ELla Penna 6. "
Feliciangeli7. " Umberto "
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE " 8. " GI LA UFFICIO COPIE
Rilasciata copia s o ha pronunciato la seguente OF al SIG.
L 78000 urg per diritti SENTENZA
W 23 FEB 1993
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da
1) RI RD nato il [...] a [...]
CORTE SUPREMA OF CASSAZICI
2) PR ID nato il [...] a [...]
Rilasciate pia audio
3) OS GI nato il 10.11.1943 a al SIG.
Jer diritti 26000 L'Aquila
* -20 APR 1993 IL CANCELLIERE 4) VI RA LA nata il [...] a
ZIONE Firenze
5) FF AO nato il [...] a [...] udio
STARA 6) CC NC nato il [...] a [...]
17,56
18. SEL 2009
Massa
8) De LU EN nato il [...] a [...]
9) ER NN nato il [...] a [...]
10) ON RT nato il [...] a [...]
Piemonte
11) OL NA nata il [...] ad [...]
12) OF RI - non ricorrente
- nato il
1.8.1942 a Trieste
avversO la sentenza della Corte di Assise di
Appello di AN emessa in data 12.7.1991 e
ordinanze dibattimentali
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica uḍienza la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Brunello ELla Penna
Udito, per la parte civile, l'avv. Avvocatura
Generale dello Stato avv. DO Angelucci di Roma
avv.to Odoardo Ascari di Modena
- avv.to Luigi Li
Gotti di Roma.
Udito il Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Frangini
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di
RI, PR, VI RA, CC, De
LU, OS e dichiararsi inammissibili gli altri.
2 Uditi i difensori avv. Gianfranco Maris di AN
avv.to Ivo Reina di Roma
- avv. Ezio Menzione di
Pisa avv. Giandomenico Pisapia di AN avv.
-
Gaetano Pecorella di AN avv. Marcello Gentili
di AN
- avv. Marcello Gallo di Torino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 17.5.72 intorno alle 9,15 il commissario della polizia di Stato Luigi LA
addetto all'ufficio politico della questura di
AN veniv a assassinato con due colpi di revolver esplosigli alle spalle da un giovane mentre era per aprire la sua vettura Fiat
500, parcheggiata vicino allo spartitraffico della via
Cherubini, all'altezza del civico n. 6, contrassegnante l'edificio ove egli abitava.
I rilievi medico-legali evidenziavano ferite da arma da fuoco alla regione occipitale e alla schiena.
L'analisi balistica, consegnata nella relazione tecnica del 29.9.72, stabiliva che il proiettile recuperato nel corpo della vittima era di marca Fiocchi, cal.38 sp. ed era stato esploso da un revolver Smith and Wesson, a canna lunga. Da molteplici testimonianze raccolte subito dopo il fatto fra persone che avevano
3 assistito all'episodio o a momenti di esso, era possibile una prima ricostruzione, non priva di qualche sfasatura, dalla quale emergeva che un
giovane uomo, alto circa ml. 1,80/85, di
corporatura longilinea, viso allungato, capelli castani corti (ma taluno aveva riferito di capelli castani chiari tendenti al biondo, o biondi), si
era posto alle spalle del funzionario mentre costui stava traversando la strada, accostandosi alla sua vettura, e nel momento in cui era chino per aprire la portiera gli aveva sparato da distanza ravvicinata. Si era quindi allontanato guadagnando una vettura Fiat 125 blu (dalla quale era disceso pochi minuti prima, secondo il teste PI IE, o in attesa poco più avanti secondo il teste PI
UC) condotta da un'altra persona (forse una donna secondo il PI, a giudicare dalla
capigliatura). La vettura si era allontanata rapidamente per via Cherubini nella direzione di via Mario
Pagano, mentre alcuni dei presenti si premuravano di dare l'allarme alla polizia dal telefono di un
negozio di frutta e verdura al civico 8 della via
Cherubini.
4 La Fiat 125 blu, cui erano state rilevate almeno le cifre iniziali della targa,
veniva recuperata abbandonata con il motore ancora acceso in via ID D'Arezzo angolo con via
A. Giussano, di fronte a un'agenzia bancaria.
Riferirà 13 giorni dopo Dal IV IA
di avere notato la 125 giungere con due persone a
bordo da lei viste di spalle, una delle quali appariva essere una donna, queste erano passate su una vettura "Alfa Romeo Giulia" in sosta lì vicino,
allontanandosi poco prima del sopraggiungere della polizia.
La 125 blu risultava essere stata rubata nella notte tra il 15 e 16.5.72 in viale di porta
Vercellina nei pressi del civico 20, là dove era stata parcheggiata dal suo proprietario.
Non presentava impronte papillari.
Erano evidenti invece due ammaccature,
una sul parafango posteriore sinistro e una sul parafango anteriore destro, parte mediana.
Tale ultima ammaccatura appariva contrapponibile a quella sul parafango anteriore sinistro, all'altezza del fanale, rilevata sulla
vettura Simca 1000 di PP SI.
Costui riferiva che intorno alle ore 9, mentre dalla via Giotto era per immettersi nella via Cherubini, era stato urtato con violenza da una vettura, che si era però allontanata subito senza fermarsi.
Pochi minuti dopo aveva notato un gruppo di persone che si era raccolto in mezzo alla via
Cherubini ed aveva appreso dell'omicidio.
Sulla descrizione dei caratteri fisionomici della persona che aveva sparato, Iesa
dai testi, venivano compilati un identikit e un
photophit, che erano pubblicati sulla stampa il
20.5.72. Ma le indagini volte in più direzioni,
nell'area dell'estrema sinistra (in particolare su esponenti del movimento denominato "lotta continua") e in quella dell'estrema destra, non
sortivano positivi risultati. In questo contesto erano raccolte le dichiarazioni rese a partire dal 19.5.72 da
TI UG, pregiudicato detenuto, il quale riferiva di essere stato interno alla area del movimento Su detto, assistito e ospitato a causa del tragico episodio della morte di un suo figlioletto durante un'operazione di sgombero di abitazioni abusivamente occupate, ad opera della
polizia.
6 PRANS
Accolto nel giro dei militanti di "lotta continua" in Italia e a FRforte, aveva sentito parlare con insistenza da parte di costoro della necessità di uccidere il commissario LA, al quale si faceva carico della morte dell'anarchico
PI, caduto da una finestra della questura di
AN nel tempo in cui era stato lì trattenuto per le indagini relative all'eccidio di piazza Fontana
del 13 dicembre 1969.
Simili voci emergevano nei successivi anni '80 dalle molteplici dichiarazioni di persone militanti della sinistra eversiva (brigate rosse e
prima linea), apertesi alla collaborazione con la
giustizia, quali RT Sandalo, Marco Donat
TT, IA RI, MI AR, Bonavita DO e altri, le quali, per informazioni raccolte da ex militanti del movimento
"lotta continua", passati nelle file del terrorismo
(come del resto taluno di loro stessi), riferivano che l'omicidio del commissario LA era maturato nell'ambito del movimento ed era stato anche voluto dai suoi massimi dirigenti, i quali avevano poi disputato fra loro sull'opportunità di rivendicarlo..
Riferivano che nel movimento era stata
7 armata filiazione del organizzata una struttura
servizio d'ordine con il compito di assicurare i 1
finanziamenti attraverso rapine e di essere il braccio armato del movimento nella prospettiva rivoluzionaria in esso vagheggiata.
Le notizie acquisite non andavano tuttavia oltre questo, e là dove si concretizzavano attraverso più specifiche indicazioni per le quali si risaliva a persone determinate, quali Franco
ZZ e AR AT, alle quali veniva fatto carico di precise responsabilità per l'omicidio,
non pervenivano poi a risultati positivi i attendibili, talché l'accusa verso le persone indiziate veniva a cadere.
1/a. La svolta determinante per l'instaurazione del presente giudizio veniva nel
luglio del 1988 con la spontanea presentazione ai carabinieri di RD RI - già attivo
militante di "lotta continua" all'epoca dei fatti
-
nei primi di detto mese.
Dopo una serie di contatti con i carabinieri di Sarzana e Milano (come da costoro sarà chiarito in giudizio), il RI, a partire dal 20.7.88, iniziava la sequenza delle sue dichiarazioni di chiamante in correità, che si
8 articolerà nell'istruttoria giudizio anche confronti coi coimputati accusati con connotandosi per successivi arricchimenti del tessuto iniziale, con precisazioni, nuove circostanze via via ricordate, correzioni,
adattamenti e qualche confessato vuoto di memoria,
anche in relazione alle contestazioni dei coimputati e all'approfondimento dell'indagine accuratamente compiuta in sede di giudizio di primo grado.
I capisaldi della diffusa e articolata vicenda come narrata dal RI sono i seguenti.
Militante sin dal 1969 di "lotta continua", movimento strutturato allora al vertice con un comitato nazionale numeroSO e ampiamente rappresentativo dei centri locali e con un esecutivo ristretto a una diecina di persone, e dotato di un servizio d'ordine ' il RI
- sosteneva che a partire dal 1970 egli era stato gradualmente coinvolto nell'attività di una struttura illegale armata, la cui costituzione era stata decisa nell'ambito dell'esecutivo per la pressione di taluni suoi membri, tra i quali
GI OS, reclutandone i componenti tra le file del servizio d'ordine.
In quel periodo si recavano a Torino dove
9
A risiedeva il RI fino un certo momento operaio della Fiat il OS e ID
come "EN"), il quale PR (conosciuto attivista prima di "potere operaio" e poi d i "lotta continua" a Massa aveva il compito di adde strare le reclute della struttura illegale.
I due erano frequentemente ospiti in
Torino della famiglia di AO FF e della moglie di costui, VI RA LA, con la quale per alquanto tempo andavano a vivere nello stesso appartamento il RI e la Sua convivente IA
TT FI, per una spontanea solidarietà sorta tra le due donne in particolare e per le difficoltà economiche della coppia RI-FI,
sfrattata.
Venivano compiute le rapine all'armeria
"AR Leone di Torino" (con la refurtiva di questa veniva rifornito un deposito sito nella zona di
p.za Vittorio) il 18.12.70, quella del 25.3.71 in danno dell'agenzia di Saluggia della Banca popolare di Novara e quella del 10.8.71 alla fabbrica Nuovo
Pignone di Massa;
a queste ultime due partecipava
. lo stesso RI. E ancora, la rapina ai danni della casa editrice Einaudi il 28.8.72 e l'irruzione alla CISNAL di Torino dell'11.1. 73 con
10 la partecipazione del dichiarante, e la rapina in danno dell'armeria "Boero" di Torino il 22.3.73.
Gli attivisti della struttura illegale si in una cascina di esercitano all'uso delle armi
Biandrate e a Cori Canavese, dove il FF aveva la una casa utilizzata come base e disponibilità di deposito di armi.
Nel novembre del 1971 il OS e il PR cominciavano a parlare con il RI
soppressione commissario del progetto di del
LA, deliberato da una parte dell'esecutivo,
al quale il PR lo sollecitava a prendere parte come autista con lui, che sarebbe stato l'esecutore materiale.
Il RI finiva per convincersi della necessità politica di un tale delitto, la cui
esecuzione, fissata per il giugno del 1972, veniva anticipata al maggio con l'intento di sfruttare
l'onda emotiva scaturita dalla morte dello studente anarchico FR AN, avvenuta in seguito a uno scontro con la polizia in via Pisa il maggio
1972.
Prima di risolversi all'azione il RI
chiedeva un incontro con RI OF, leader del movimento, che per alquanto tempo era stato a
11 Torino e al quale egli era anche effettivamente molto legato.
L'occasione dell'incontro era il comizio del 13.5.72 tenuto a Pisa dal OF per commemorare la morte del AN, al quale il RI si recava con la VI Su sollecitazione del
OS, il quale (secondo una prima versione del RI) partecipava anche lui all'incontro; ma tale presenza andava a dissolversi in successive versioni fino a quella del dibattimento, nella quale il RI finiva per dichiarare di "non aver memoria" di essa, anche perché per lui allora contava solo il colloquio con OF.
L'incontro con quest'ultimo,
- uno dei punti più dibattuti nel giudizio, poiché in esso il
RI sosteneva di avere ricevuto la conferma del mandato a uccidere aveva luogo brevemente dopo il comizio in piazza, e dopo una breve sosta in un bar della stessa piazza.
Il OF rassicurava il RI, gli dava alcune istruzioni sul comportamento da tenere nel
caso fosse stato scoperto e l'invitava ad attendere a Torino istruzioni.
Più tardi nella serata RI, come altri numerosi militanti, si recava a salutare il OF
12 in Pisa della ex moglie e quindi Sua nella casa
faceva ritorno, nella stessa serata a Torino.
La mattina successiva, il 14.5, il RI
riceveva la preannunziata telefonata di LU
(il basista di AN per l'operazione delittuosa),
che lo invitava a recarsi da lui il giorno dopo e che lo riceveva alla stazione (il RI sosteneva di averlo superficialmente conosciuto in altra occasione) e quindi in un suo appartamento, ove già
si trovava il PR.
La sera 15.5,del con l'aiuto del
LU, il RI compiva il furto della Fiat 125
blu mediante la forzatura del deflettore sinistro e portava la vettura al parcheggio in prossimità
della via Cherubini.
L'indomani 16.5 però l'azione non aveva mancanza vettura della luogo perché la della vittima nel luogo ove era solitamente parcheggiata faceva cheritenere il nonLA avesse
pernottato a casa o fosse uscito prima del solito.
Il RI rientrava brevemente a Torino
a AN nella stessa giornata. per essere ancora
Il 17.5 aveva luogo l'impresa omicida.
Il PR armato con una pistola che lo stesso RI aveva prelevato dal deposito
13
11143 gestito dal siFF, era appostato vicino
all'ingresso dello stabile ove abitava il intento alla LA, in attesa, mostrandosi lettura del giornale..
la prelevava vettura dal Il RI
parcheggio e all'uscita (ma il luogo esatto, come il momento e le modalità del fatto, costituiscono un altro punto fra i più controversi del giudizio)
aveva luogo l'incidente con la vettura del SI
che il RI risolveva (cfr. sopra par.fo 1),
invitando l'antagonista a spostarsi brevemente per dargli spazio, mostrando di voler poi definire la questione;
invece si allontanava immediatamente per portarsi, dopo un breve giro, avanti al negozio di di fuggire con il frutta e verdura, in attesa complice appena compiuta l'azione.
Difatti, messi a segno dal PR i colpi mortali, egli, compiuta una breve retromarcia per facilitare il complice, lo raccoglieva e si allontanava rapidamente in direzione della via
Mario Pagano, raggiungendo il luogo ove la vettura rubata veniva poi recuperata.
Da lì, separatosi dal PR, con la metropolitana si era recato alla stazione
ferroviaria dove di nuovo aveva incontrato il
14
}
.
3 PR, ma non il LU (come sarebbe dovuto avvenire secondo gli accordi).
Sicché si era risolto a prendere il treno delle 9,40 ricevendo in consegna l'arma impiegata nel delitto, che restituiva al deposito del FF. Così la sera del 17.5 egli era a casa,
dove, assente ancora per lavoro la sua convivente
FI, si incontrava con la VI, la quale con in mano "la Stampa Sera" con la notizia dell'assassinio, gli chiedeva "come era andata" e dove fosse il PR.
Egli aveva risposto brevemente che era rimasto a Milano senza aggiungere altro, pur
rendendosi conto che la sua interlocutrice era consapevole di quanto da loro commesso.
Il 20.5 pomeriggio il RI si recava a Massa con la VI a un altro comizio del
OF, dove si incontrava brevemente con il dirigente, che gli esprimeva il suo compiacimento per il buon lavoro fatto, e dove notava anche la
presenza del PR, che però non avvicinava. La Laura VI si era invece intrattenuta con costui e mentre erano per tornare a Torino aveva fatto notare al RI che il
PR si era schiarito i capelli, così
15 rendendosi ancora più somigliante all'identikit pubblicato sul giornale.
Dal PR il RI diceva di avere poi appreso che era rimasto tre giorni a casa del il 20 mattina l'aveva accompagnato LU, che alla stazione ferroviaria con la sua compagna,
ricorrendo all'espediente di fargli tenere un bambino in braccio per dargli l'immagine di un buon padre di famiglia e eludere così eventuali
controlli della polizia.
Dal OS anche lui gli aveva
-
espresso il suo compiacimento per la riuscita dell'azione aveva appreso che lui e il OF
avevano atteso ansiosamente la notizia la mattina del 17.5 accanto alle telescriventi nella redazione in Roma del quotidiano "lotta continua".
RI aveva dato Dopo il delitto il segni di irrequietezza morale, sicché il recarsi a Roma per OS l'aveva indotto a costituire e guidare il gruppo clandestino locale,
ma l'esperienza era durata poco per contrasti con i compagni del gruppo.
Rientrato a Torino riprendeva la
militanza routinaria sino al tramonto di "lotta continua"; nonostante la fine di tale impegno
16 politico partecipava ad altre rapine, quella del luglio del 1979 in danno di una banca di Morgex e ancora nell'agosto dello stesso anno quella in danno di uno sportello bancario in Pre Saint Didier
(entrambe località della Valle d'Aosta).
A tali ultime due imprese il RI era stata sciolta "lotta spinto ormai - essendo da interesse personale di continua" nel 1976
lucro, così come alla tentata rapina in danno della sede RAI di Torino (che avrebbe potuto rendere un cospicuo profitto ove fosse riuscita) sperimentata nel 1987.
Le imprese del RI avevano tuttavia
suscitato il disappunto di suoi ex compagni,
GI DEAM e NN IE, coimputati in questo giudizio siccome in correità per chiamati talune rapine.
Entrambi nel 1982 erano andati a cercarlo e gli avevano manifestato il loro risentimento per la sua condotta, mostrando di essere preoccupati del fatto che egli potesse fare propalazioni accusatorie nel caso fosse stato arrestato ovvero che, semmai coinvolto con altre organizzazioni,
potesse vantare, per accreditarsi con i nuovi compagni, le sue passate imprese e le complicità
17 avute, compromettendo in un caso ○ nell'altro la
sicurezza degli ex compagni.
Preoccupazioni i due gli manifestavano anche per l'insofferenza e il risentimento espressi dalla NI FI per il mancato aiuto da parte degli ex compagni nelle difficoltà economiche sue e del RI.
Complessivamente il discorso era stato accompagnato da severe e oscure minacce.
In realtà la situazione economica della coppia RI FI non era certo facile.
-
I due dopo un periodo di permanenza a
Morgex in Valle d'Aosta si erano trasferiti a Bocca
2 fare il di Magra, dove il RI s'ingegnava venditore ambulante.
Più volte il RI si era rivolto al
OF per parlargli delle sue difficoltà
e materiali e come finiva perpsicologiche
-ammettere per avere aiuto finanziario.
Però gli incontri con il vecchio compagno e dirigente una volta ammirato lo avevano deluso,
tanto che si era sentito strumentalizzato e buttato via.
Diverso il rapporto con il PR, con il quale si era ripetutamente incontrato in varie
18 ancora nel 1987 aveva testimoniato occasioni che per lui in una controversia di lavoro, e che egli aveva sentito a sè più vicino, sia perché ne aveva avvertito il travaglio morale per le trascorse vicende, sia perché anche lui gli appariva come una persona vittima della strumentalizzazione ad opera dei dirigenti di un tempo, OF e OS. E
solo in un secondo per tale ragione il RI
momento, nel Corso della sequenza delle due nome del PR, prima dichiarazioni, farà il indicato solo come "EN".
Il travaglio psicologico, già insorto subito dopo il delitto, non lasciava il RI, che del 1987 si rivolgeva al poco prima del Natale
CO di Bocca di Magra, al quale esternava il suo disagio e come riferirà lo stesso don Regolo
senza far nomi, confidava di essere
CE - ' stato coinvolto in gravi fatti di terrorismo, che gli avrebbe rivelato per il caso gli fosse successo qualcosa, perché si sentiva incalzato da vecchi
complici, i quali amiravano coinvolgerlo nuovamente.
Un successivo colloquio confidenziale il
RI aveva nel maggio del 1988 con il senatore
di La Spezia, del Flavio Bertone, Sindaco V.
19 partito comunista (nel quale RI aveva per qualche tempo militato dopo lo scioglimento di
"lotta continua" durante la sua permanenza a
Morgex), sin quando si risolveva, come si è detto in principio, cona prendere contatto i carabinieri per aprirsi la strada alla completa rivelazione dei suoi trascorsi.
Nel corso delle sue dichiarazioni finirà
per dire che si era reso conto che non poteva risolvere i suoi problemi morali e psicologici, e liberarsi del passato se non rompendo in maniera radicale e definitiva con tutti quelli con i quali aveva vissuto la stagione in cui era maturato
l'omicidio LA.
1/b. Alle chiamate in correità cel
RI i coimputati per l'omicidio e le rapine opponevano decise proteste di innocenza.
In estrema sintesi, il OF
confermando il suo passato di dirigente del movimento negava la fisionomia degli organi dirigenziali tratteggiata dal RI, la esistenza di una struttura illegale (anche se ammetteva che
da vari militanti erano state commesse azioni ed il mandato di illecite), e- la risoluzione
uccidere il LA.
20 Contestava decisamente l'incontro e il a Pisa, dopo il comizio, colloquio del 13.5.72
introducendo una serie di puntualizzazioni Su
quell'evento, le quali escludevano la plausibilità
di un colloquio nel tempo, luogo e modalità
affermati dal RI.
Deduceva numerosi testimoni a sostegno dei suoi assunti.
La mattina del 17.5. aveva appreso del delitto LA da un giovane mentre stava recandosi alla redazione del giornale "lotta continua".
Il OS contestava del pari gli assunti del RI sull'organizzazione verticistica di "lotta continua", sulla struttura illegale e sul mandato per l'omicidio.
Ridimensionava anche le affermazioni sul suo impegno nel movimento, riferendosi anche al
fatto che in quel tempo egli si trovatoera in
stato di latitanza, e sui contatti avuti con il
RI.
Il 17.5.72 era a Roma, ma eranon stato affatto nella redazione di"lotta continua" sempre a causa della sua latitanza;
aveva appreso la notizia dell'omicidio dal giovane Cesare CO, un
21 militante del movimento, che allora era in assiduo contatto con lui per agevolargli i rapporti con i di cui egli aveva compagni della sede romana,
l'incarico di comporre alcuni dissidi per problemi politico-organizzativi.
Adduceva vari testimoni a discarico.
anche lui le Il PR contestava affermazioni del RI sull'organizzazione di lotta continua, sulla struttura illegale e sulla sua partecipazione all'omicidio (oltre che alle rapine); in sede di giudizio di primo grado deduceva poi che il 17.5.72 egli si trovava a Massa
- come gli era stato ricordato da taluni dove compagni e amici tramite un articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" si era con essi
incontrato la mattina per mostrare loro un
volantino predisposto in fretta alla notizia
e distribuirne le copie da dell'assassinio divulgare avanti alle fabbriche nell'intervallo del
"cambio turno" delle ore 14.
Indicava numerosi testi su tali circostanze.
1/c. EL complesso e numeroSO
testimoniale acquisito giova ricordare per la un quadro pur completezza essenziale di
22 necessariamente schematico della vicenda processuale, le dichiarazioni di IA TT
FI, delconvivente RI, e di VI
RA LA, moglie del FF.
La FI sosteneva che era rimasta all'oscuro del coinvolgimento del suo compagno nel delitto LA, ma pochi giorni dopo il fatto,
trovandosi in casa con la VI e il PR,
che era però discosto da loro donne, aveva raccolto il breve e risentito sfogo dell'amica, la quale,
mostrandole l'identikit pubblicato sul giornale che teneva in mano e alludendo al PR, le aveva A
detto stizzita: "è lui, ma non lo vedi che è
identico!".
Non aveva replicato nè fatto domande,
percependo il disagio e la tensione dell'amica, ma
nel 1987, allorquando aveva incontrato a ZA il
PR, alla ricerca dei vecchi compagni con i ne eraquali pensava di lanciare un giornale,
rimasta turbata al punto da rivolgersi, dopo qualche tempo, all'avvocato Zolezzi di La Spezia,
al quale aveva rivelato la confidenza della
VI e aveva chiesto di rendere noto il fatto qualora le fosse accaduto qualcosa.
Tale visita sarà ricordata dall'avvocato
23 in giudizio, ma in termini del tutto generici (una donna molto agitata gli aveva detto di essere
di un grave fatto depositaria della conoscenza un'amica), ed escludendo che gli confidatole da fosse stato fatto un qualsiasi accenno all'omicidio
- nonpur avendo della visita del LA che preso alcun appunto non avrebbe potuto dimenticare, data la notorietà del caso.
La VI RA negava di essere stata a conoscenza delle responsabilità del RI
e del PR, di avere rilevato che costui si era schiarito i capelli e i contenuti specifici dei colloqui così come riferiti dal RI. ーブ E tanto le costava l'imputazione di falsa testimonianza.
2.- Venivano rinviati a giudizio, RI,
e OF per omicidio PR, IEstefani volontario aggravato del commissario LA
capo 1); PR, FF AO, ON RT
per la rapina dell'armeria AR Leone del 18.12.70
capo 3); RI, PR FF, ER
IO, ON e altri per la rapina alla Banca
Popolare di Novara, agenzia di Saluggia del 25.3.71
-capo 5); RI, OS, De LU EN,
AC IE e altro per la rapina in danno
24 dell'editrice Einaudi in Torino del 28.8.72 capo
+
6); - RI, CC NC, AC e OL
NA per la rapina ai danni della CISNAL di Torino
dell'11.1.73 capo 7);
OL NA per concorso nella rapina dell'armeria
"Boero" di Torino del 22.3.73 capo 8);
VI RA LA per falsa testimonianza
-
capo 2).
Era disposto anche il rinvio a giudizio degli imputati dei fatti di rapina successivamente e ma la commessi in Torino in Valle d'Aosta,
cognizione di tali delitti era poi rimessa ai giudici specificamente competenti per materia e territorio.
La Corte d'assise di AN con la sentenza 2.5.90 dichiarava RI, PR,
OS e Sofri dicolpevoli concorso
nell'omicidio e li condannava alle pene ritenute di giustizia con le attenuanti generiche equivalenti tre, con le medesime attenuanti, per gli ultimi prevalenti, e l'attenuante prevista dall'art. 4
L.n.15/80 per il RI;
proscioglieva per prescrizione gli imputati del
-
fatto delittuoso in danno della CISNAL, qualificato come tentativo;
25 - proscioglieva il EF in ordine al reato di ricettazione, così qualificato il fatto
ascrittogli in relazione alle rapine del Nuovo
Pignone di Massa e della editrice Einaudi di Torino
per prescrizione;
assolveva il ON dall'imputazione di concorso
nella rapina in danno dell'armeria "M.Leoni";
il PR da quella di concorso nella rapina in danno del Nuovo Pignone di Massa;
la OL da quella di rapina in danno dell'armeria "Boero";
proscioglieva ancora per prescrizione RI,
PR, FF, ON, AC, IE,
DEAM e De LU dagli altri reati di rapina loro ascritti;
proscioglieva per amnistia la VI RA
dall'imputazione di falsa testimonianza.
Con sentenza 12.7.91 la Corte di assise di appello confermava integralmente la decisione
del giudice di primo grado, con le statuizioni
conseguenziali.
- Riteneva la sentenza oggi 2/a.
impugnata, in questo punto discostandosi dall'iter logico argomentativo dei primi giudici,
che per il resto ripercorreva aderendo
26 sostanzialmente all'impostazione e alle valutazioni della motivazione della decisione di primo grado che, a prescindere dalle dichiarazioni del RI,
le acquisizioni probatorie in atti consentivano di affermare che, per volontà di almeno parte dell'esecutivo del movimento e comunque per scelta del OS e del OF, si era costituita a partire dal 1970 circa all'interno del movimento
(come filiazione del servizio d'ordine) una
struttura clandestina armata come riferito dal
RI e che a tale organizzazione, oltre che alla determinazione degli stessi su nominati esponenti dell'esecutivo, era riferibile l'omicidio del
LA.
Muoveva al riguardo dalle dichiarazioni
"collaboratori" (cfr. sopra par.fo 1); di vari dalla vicenda dell'arresto di tre militanti del movimento (CO, NE e ZI), colti in possesso di armi di accertata provenienza dalla rapina all'armeria "AR Leone" di Torino;
da documenti, pubblicazioni e dalla stessa campagna
giornalistica condotta dal foglio "lotta continua"
contro il LA, attribuendo а tale giornale anche una significativa rivendicazione "criptica"
dell'omicidio e sottolineando gli orientamenti
27 "militaristi" emersi nel movimento, in special modo nel convegno di Rimini del 1972, svoltosi in modo riservato, nel quale il OS aveva avuto un determinante ruolo.
Considerava positivamente accertata, in sostanziale aderenza con la motivazione dei primi giudici, la credibilità del RI, perché spinto esclusivamente da un travaglio interiore e da un bisogno radicale di revisione del suo passato (la sentenza accenna a questo riguardo a una catarsi) e esso e l'attendibilità di rottura drastica con intrinseca delle sue dichiarazioni, perché nella loro parte sostanziale disinteressate, costanti e coerenti.
Estrinsecamente le dichiarazioni di chiamata in correità dovevano ritenersi verificate,
secondo la sentenza impugnata, vuoi per la parte concernente l'organizzazione "militare" del movimento, vuoi per la ricostruzione dei fatti
- in specie l'omicidio, vuoi delittuosi narrati ancora per le specifiche responsabilità dei chiamati in correità.
Sul primo punto, a parte le risultanze già ricordate e considerate autonomamente probanti,
ricordava le circostanze relative al deposito preso
28 in locazione dal FF, quelle concernenti le
esercitazioni a fuoco in Biandrate e a Corio
Canavese, e quelle sull'acquisto di armi da
malavitosi, con i quali il OF aveva intrattenuto rapporti amichevoli, e sulla presenza in Torino del
OS e del PR.
Riguardo al secondo punto, la sentenza ricordava la coerente corrispondenza dei fatti
altrimenti accertati attraverso indagini di polizia e giudiziarie, accertamenti di prova specifica e generica, con la ricostruzione di essi resa dalle dichiarazioni del RI.
Sul terzo punto, considerava il movente
dell'omicidio manifestato dalla campagna di stampa di "lotta continua" e il suo collegamento con la morte del AN, che ne aveva affrettato tempi di esecuzione.
Ricordava la vicenda dell'incontro a Pisa del Marino e del OF e quella successiva dell'incontro a Massa del 20.5.72; gli incontri
ripetuti del RI con il OS a Torino
prima del delitto, i colloqui preparatori, le
circostanze dell'attesa della notizia dell'esito dell'attentato da parte del OF e del
OS; le circostanze dell'attentato e la
29 corrispondenza dei caratteri somatici e fisionomici dell'omicida con quelli del PR, testimoniati e confermati, con sottintesa consapevolezza del ruolo realmente avuto dall'amico nel fatto, dalle notazioni ripetute della VI;
la stessa
inattendibilità (quando non addirittura la falsità)
dei testi d'alibi introdotti dagli imputati.
3. Con il ricorso per cassazione la difesa del RI denunzia violazione di legge,
osservando che la Corte di AN aveva in modo erroneo applicato l'attenuante prevista dall'art.4
del D. P. R. n. 625/79, sostituendo la pena dell'ergastolo con quella di anni 16 di reclusione e quindi riducendo questa per effetto delle
riconosciute attenuanti generiche.
Mentre, avendo ritenuto le attenuanti prevalenti, avrebbe dovuto applicare l'una e le altre sulla pena edittale base prevista per l'omicidio non circostanziato in aderenza alla disposizione dell'art. 69, comma 2°, C.P..
I difensori di PR e OS
hanno proposto diffusi e articolati motivi principali e aggiunti illustrati con memorie -1
con i quali è stata in sostanza investita, sotto il profilo della violazione di legge e della denunzia
30 di carenza e/o vizi di motivazione (praticamente in tutta la notoria gamma delle figure in cui si articola tale secondo tipo di censure), tutto il complesso quadro valutativo delle molteplici risultanze probatorie, sialle quali è sin qui sinteticamente fatto richiamo illustrando gli accadimenti essenziali e lo snodarsi della vicenda processuale.
Si ricordano qui i temi dell'analisi
critica difensiva comuni in sostanza a entrambi i ricorrenti, e quindi quelli concernenti
specificamente la posizione di ciascuno di essi.
1) Dominante la complessa tematica della metodologia della valutazione della prova 0) logica), diretta e di quella indiziaria disciplinata dall'art. 192 del vigente C.P.P.
(applicabile al presente giudizio per la
disposizione dell'art. 245, comma 2 lett. b del dlgs, n. 271/89).
Le censure difensive denunziano come,
prescindendo dalla formale adesione ai criteri di legge, la sentenza impugnata sia carente ed erronea nella valutazione della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni confessorie e di chiamata in correità del RI, vuoi per quanto attiene alla
31 credibilità del personaggio, vuoi con riguardo alle caratteristiche proprie delle sue rivelazioni e alle circostanze nelle quali sono scaturite e si sono sviluppate in correlazione con l'evolversi delle acquisizioni processuali introdotte dalle difese dei coimputati.
Denunziano ancora l'errore metodologico nella valutazione estrinseca dell'attendibilità
della chiamata in correità alla stregua degli
"altri elementi di prova" (comma 3 del citato
art.192).
Sono stati, secondo le difese,
valorizzati elementi indiziari incerti, confutati e comunque non sempre riferibili alla specificità
delle circostanze essenziali da provare.
Non solo, illogicamente sono stati
disattesi elementi probatori di segno contrario alle indicazioni scaturenti dalle dichiarazioni accusatorie, in taluni casi mediante la sistematica, artificiosa e preconcetta confutazione dell'attendibilità dei testi d'alibi о comunque a
I discarico.
2) Il tema delle strutture politico-
organizzative del movimento "lotta continua", del loro ruolo e delle loro funzioni effettive,
32 dell'esistenza di un servizio d'ordine e
dell'attività da esso svolta, della formazione delladella C.D. struttura illegale sorta dal servizio
d'ordine per lo svilupparsi di una tendenza
"militarista" della quale si erano resi.
protagonisti i ricorrenti e il OF in vario modo,
e soprattutto della riferibilità dell'omicidio
LA alla detta struttura, è trattato
criticamente sotto diversi profili.
In primo luogo, quello dell'illegalità ed erroneità della valorizzazione delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia riferentisi a
"voci" circolanti nell'ambiente della sinistra eversiva (art.349, 4° C., C.P.P. 1930), o comunque provenienti da referenti che non avevano confermato le circostanze specifiche rivelate, rimaste in taluni casi addirittura smentite.
eIn secondo luogo, quello dell'erronea illogica lettura di documenti espressi a diversi livelli e in varie circostanze da " lotta continua", e di articoli del foglio del movimento,
estrapolati dalla considerazione del contesto
storico nel quale erano stati formati e travisati
nel loro senso proprio.
Infine, l'illogica e illegittima
33 valutazione di Troncircostanze dimostrate con
sicurezza, di taglio marginale e tutt'alpiù
allusive di iniziative deidevianti servizi d'ordine per l'autofinanziamento, la promozione di una violenza diffusa di piazza e di un'azione di massa, quest'ultima peraltro solo nella prospettiva di una realizzazione a venire di aspirazioni attese rivoluzionarie.
3) L'analisi dell'episodio dell'incontro tra il RI e RI OF a Pisa la sera del
13.5.72 subito dopo il comizio, nel quale il leader di lotta continua avrebbe confermato il mandato a uccidere.
Il vaglio critico difensivo investe la contraddizione del RI sulla presenza al colloquio del OS (prima affermata, poi unin dubbio da deciso non ricordo); la messa valorizzazione da parte delle sentenze dei giudici di merito delle ritenute menzogne difensive sulle circostanze del fatto (il corteo, la pioggia torrenziale e l'allontanamento precipitoso dei partecipanti al comizio, la chiusura dei bar
aprentisi sulla piazza siti nelle immediate vicinanze), l'assenza di taluni esponenti del
RI), tutte movimento ricordati dal
34 maliziosamente introdotte per dimostrare fallacemente e infine con effetto controproducente
(secondo la sentenza impugnata) la inattendibilità
della chiamata in correità; ovvero la svalutazione del senso di circostanze vere, come quella della visita del RI e di numerosi altri militanti in casa dell'ex moglie del OF, ritenuta dalla
sentenza un'opportunità del tutto improbabile per un colloquio del tipo di quello ricordato dal denunziante.
4) La deposizione della FI IA
TT (NI) convivente del Marino,
come significativo considerata eattendibile riscontro del confitente, ma ritenuta invece non
credibile dalle difese, le quali denunziano l'inadeguato e illogico apprezzamento della smentita venuta dalla deposizione dell'avv.to
Zolezzi sul contenuto della confidenza ricevuta e della impossibile correlazione tra l'iniziativa l'avvocato e la della FI del colloquio con spinta a questa da lei indicata nel turbamento provocatole dall'incontro con il PR a
ZA alquanti mesi prima.
La difesa del OS, con riguardo ha alla posizione propria del ricorrente,
35 denunziato l'erroneità dei criteri metodologici seguiti dalla sentenza impugnata nella valutazione della prova sul presunto mandato a uccidere e sulla responsabilità dell'imputato per esso.
Ha in sostanza osservato in proposito che la sentenza ha eluso il punto nodale della
regiudicanda che è non solo e non tanto
l'individuazione della prova dell'esistenza dei e con il RI ripetuti frequenti colloqui i quali il ricorrente avrebbe (attraverso determinato l'interlocutore all'azione e ne avrebbe madiscusso la necessità politica e le modalità),
sopratutto dell'effettività di un siffatto oggetto dei colloqui.
E per quanto possa apparire problematica una tale prova, - rileva la difesa non per questo è consentito acquietarsi, come teorizzato dalla sentenza, ad una prova meno appagante e
rigorosa, confidando nella sola parola del RI
senza riscontri specifici e mirati sull'oggetto proprio, essendo irrilevante la valorizzazione
+ peraltro contestata sull'esistenza della
struttura illegale, sulla linea militarista e sulla riferibilità ad esse dell'omicidio LA.
La prova del concorso morale non può
36 desumersi invero dall'appartenenza dell'imputato ad un'organizzazione criminosa, anche se in posizione dirigenziale, ma deve scaturire da una acquisizione probatoria che lo riguarda personalmente.
Quindi la difesa affronta con il ricorso i temi specifici della plausibilità e attendibilità
degli incontri tra il ricorrente e il RI in
Torino, individuando gli aspetti a suo avviso contraddittori delle dichiarazioni accusatorie e gli elementi che le smentiscono (non valutati 0
illogicamente svalutati dalla sentenza), e tra questi le dichiarazioni della FI (che ha ricordato di non avere constatato la frequenza del ricorrente nella sede torinese di "lotta continua"), i controlli della polizia su tale sede e sui suoi frequentatori, la latitanza dell'imputato, ch e gli sconsigliava la
frequentazione di quella e altre sedi.
Considerando d'altra parte la poca rilevanza di sporadiche apparizioni del ricorrente in talune manifestazioni del movimento, come il congresso di Rimini del 1972.
Esamina criticamente le valutazioni della sentenza sull'attendibilità del RI riguardo alla presenza dell'imputato e del OF la mattina
37 del 17.5.72 nella redazione romana di "lotta continua" in attesa della notizia dell'assassinio,
censurando la scorrettezza e l'illogicità del discredito dei testi della difesa sul punto e sulle circostanze dell'apprendimento della detta notizia,
rassegnate dall'imputato, e l'apprezzamento positivo della dichiarazione del FF (che aveva in primo tempo riconosciuto ma con incertezza la presenza del OS nella redazione,
salvo a ritrattare in giudizio);
- sulla simile posizione del OF in riferimento alla stessa circostanza del modo in cui anche lui era venuto (a suo dire) a conoscenza della notizia su ricordata;
sulla vicenda della permanenza a Roma dello stesso ricorrente anche in correlazione con quella del RI, che sarebbe stata voluta dal primo perché organizzasse la colonna romana clandestina
del movimento, ponendo la "base" nell'appartamento di via del Gonfalone.
La difesa del PR ha soffermato la attenzione critica sui seguenti punti sua interessanti la posizione propria del suo
assistito, censurando:
per incompletezza e incongruenza la motivazione
38 della sentenza sulla pretesa corrispondenza dei caratteri fisionomici dell'imputato all'identikit,
dei medesimi e 'di quelli somatici alle descrizioni non coerenti dei testi dell'omicidio;
per analoghi vizi e per l'illogica e scorretta considerazione dei non testi а svalutazione °
difesa sulla circostanza della manipolazione della pettinatura e del colore dei capelli dell'imputato,
sul suo asserito incontro al comizio di Massa del
20.5.72 con la VI (che ad avviso della difesa a Massa invece non c'era) e sugli apprezzamenti che la stessa avrebbe fatto con il
RI riguardo alle dette trasformazioni;
l'analisi della per simili carenze, sentenza
-
ricostruzione della vicenda sulla articolata dell'omicidio, (incontro con il LU non fatto
identificare dal RI - I permanenza in casa del della vettura, incidente LU, furto
con la vettura del SI, automobilistico esecuzione dell'omicidio con riguardo particolare alla svalutazione delle testimonianze del SI e del PI, fuga dopo il fatto con riferimento
particolare alle indicazioni del chiamante in
correità sulla via seguita per allontanarsi dal luogo del fatto e alla testimonianza della EL IV
39 IA (cfr. sopra par.fo screditata dalla sentenza impugnata, appariva gravemente inficiata da vizi di motivazione;
- per l'erronea considerazione delle conclusioni peritali sulle caratteristiche dell'arma impiegata nel delitto e delle indicazioni desumibili dai registri dell'armeria "M.Leone" di Torino, che illogicamente sarebbero state ritenute conclusive in ordine all'accertamento della provenienza dell'arma della rapina ai danni di quella armeria;
- per l'irragionevole valutazione di circostanze
irrilevanti, come l'episodio della rilevazione della targa della vettura del LA da parte del giovane RD, non appartenente a "lotta continua", ma ad un gruppuscolo dell'estrema sinistra non legato al movimento;
per il travisamento della circostanza della presenza dell'imputato in Torino e l'indebita sua lettura nella consistenza e nelle finalità;
per la scorrettezza metodologica e l'illogicità
della svalutazione delle testimonianze indicate in giudizio dall'imputato sulla sua presenza a Massa
la mattina del 17.5.72, sulle circostanze in cui egli aveva appresa la notizia dell'assassinio e
sull'episodio del volantino predisposto per il
40 comizio di OF del giorno 20 successivo,
frettolosamente integrato con la notizia dell'omicidio;
per il travisamento circa un attivismo illegale
-
dell'imputato, strettamente legato alla sua partecipazione al servizio d'ordine e agli scontri di piazza nel quale poteva essere stato coinvolto e non ad altro;
sulla sua condanna per la disponibilità di un fucile, residuato bellico, e di indicazioni rese dal "pentito" AL sulla sua
presunta attività libraria, lasciata l'attività
politica, quando egli in effetti si era dedicato al giornalismo ed aveva solo scritto un libro di poesie (cose ben diverse dall'attività libraria).
Sia la difesa del OS che quella del PR hanno anche dedotto motivi circa le statuizioni della sentenza riguardo alle imputazioni per il concorso nelle rapine contestate.
La difesa del ricorrente De LU EN
ha confutato l'affermazione dell'inammissibilità
della sua rinunzia alla prescrizione ed ha censurato il mancato proscioglimento nel merito dall'accusa di concorso in rapina.
Per CC NC il difensore ha
41 rilevato la illogicità della valutazione come riscontri della chiamata in correità per la tentata rapina alla CISNAL torinese nei confronti del ricorrente, della testimonianza di AN, e della sua presunta appartenenza alla struttura illegale.
La VI RA LA si è del pari doluta della mancata assoluzione nel merito ex
art. 152 C.P.P. 1930, confutando la presenza di qualsiasi elemento probatorio di conforto alle
dichiarazioni del RI, e osservando come
sull'episodio del suo incontro a Torino dopo l'omicidio con costui era stata valorizzata, で
imputandole una testimonianza falsa, l'opinione del
"pentito" sul senso di un fatto e Su una battuta attribuitale.
air I suindicati ricorsi, iscritti al 3/a.
-
n. 5322 del registro generale inizialmente in
carico alla I/a sez. penale di questa corte, il
4.5.92 venivano assegnati alla 6/a sez. in
esecuzione del decreto del primo presidente
7.11.91.
Con istanza 13.7.92 la procura generale presso questa Corte chiedeva l'assegnazione alle sezioni unite dei ricorsi, prospettando l'esigenza
42 che fosse risolto il contrasto giurisprudenziale tra le sezioni su un aspetto di rilievo dell'interpretazione dell'art. 192, comma 3, C.P.P.
vigente, per quanto attiene al senso dell'inciso
"altri elementi di prova" ed al suo rapporto nella valutazione probatoria complessiva con la chiamata in correità.
Secondo un orientamento, tali elementi probatori debbono "riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato in relazione allo specifico reato che gli si addebita", devono
L
essere "univocamente interpretabili come conferma dell'accusa" e riguardare "tutti fatti denunziati
e non soltanto alcuni di essi".
Per altro orientamento i detti elementi
"non debbono afferire direttamente al fatto reale oggetto dell'accusa, in quanto essi servono solo a confermare ab extrinseco l'attendibilità del chiamante in correità" e perciò "possono essere solo di natura logica, ovvero riguardare taluni soltanto dei chiamati о dei fatti riferiti dal chiamante".
In accoglimento di tale istanza il primo della corte disponeva il 15.7.92 presidente l'assegnazione dei ricorsi a queste sezioni unite.
43 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - All'analisi della sentenza impugnata
è opportuno premettere una breve osservazione di
ordine metodologico.
I problemi relativi all'interpretazione dell'articolo 192, comma 3, C.P.P. vigente, per la parte concernente la corretta valutazione della chiamata in correità "unitamente agli elementi di prova che ne confermano la attendibilità", e nei
termini indicati dall'istanza, sopra richiamata,
del procuratore generale, presuppongono nell'ordine logico la risoluzione degli interrogativi che la stessa chiamata in correità, in sè considerata,
pone sotto un duplice aspetto.
In primo luogo, occorre sciogliere il della credibilità del dichiarante problema
(confitente e accusatore) in relazione alla sua
personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i
chiamati in correità, etc., e alla genesi remota e
prossima della sua risoluzione alla confessione e
all'accusa dei coautori e complici. In secondo luogo, si pone il problema della verifica dell'intrinseca consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce
44 dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, come la precisione, la coerenza, la
costanza, la spontaneità e così via. Ovviamente, i problemi ora cennati e
quelli relativi ai riscontri cd. esterni,
concettualmente distinti, possono concretamente intrecciarsi, come pure accade nel caso presente
- 1 e tuttavia il giudice deve compiere l'esame
seguendo l'ordine logico indicato, perché non si
può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a essa.
1/a. - Ora, lo studio della motivazione della sentenza impugnata, alla stregua dei motivi dei ricorsi, porta a rilevare, in molteplici e
decisivi momenti, errori di carattere metodologico, carenze e vizi, i quali finiscono per distaccarla dai principi, più volte affermati da questa corte, secondo i quali il tessuto argomentativo deve connotarsi per la completezza dell'esame di tutte le risultanze processuali, per l'aderenza ad esse,.
e per la logicità della sua struttura.
45 Seguendo l'ordine logico sopra ricordato,
il problema della credibilità del personaggio
RI è stato risolto dai giudici di merito
sostanzialmente ed esclusivamente in base alla circostanza che egli WWYY del tutto insospettato - si
sia risolto, dopo 16 anni, a dichiararsi colpevole di un grave delitto.
Ma a parte il fatto che questo stesso
elemento, certo suggestivo, presenta pure di per sè
qualche ambiguità indicativa (che alla sentenza di primo grado sembra non essere del tutto sfuggita),
è certo che l'esame compiuto nella sentenza
impugnata ha sorvolato su altre circostanze
L
significative che avrebbero potuto anche portare ad una conclusione diversa da quella della piena credibilità, cui la sentenza è approdata con
estrema sicurezza.
La rilevanza di tale manchevole esame ё
stata determinante nell'economia della sentenza impugnata, perché il convincimento acquisito della genuinità del pentimento del RI, e quindi della sua certa credibilità, ha finito per spingere i giudici verso uno sforzo costante diretto a
dimostrare la verità della versione dei fatti resa.
dal RI, superando sia i discordanti risultati
46 delle indagini svolte prima delle sue rivelazioni,
sia le contrarie acquisizioni successive.
Sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del RI si è affermato che esse sono caratterizzate da spontaneità, sono
circostanziate, costanti e intrinsecamente coerenti.
Eppure si è dato atto che in esse non
mancano errori, contraddizioni, rettifiche ed aggiustamenti progressivi, sovente correlati alle contestazioni dei coimputati chiamati in causa;
ma
il problema posto da tutto questo è stato sciolto richiamando solo e sostanzialmente il lungo tempo trascorso dai fatti (circostanza questa che però
non stata considerata nell'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni indotti dalla difesa, e neppure per quelli dell'accusa, quando le loro deposizioni in tutto о in parte non
collimavano con la versione del RI).
Il primo approccio con il tema della
verifica esterna delle dichiarazioni del RI
avrebbe dovuto richiamare innanzi tutto l'esigenza della verifica della credibilità della sua compagna, NI FI, i cui comportamenti,
singolarmente paralleli e contrappuntistici
47 rispetto a quelli del RI nella vicenda
precedente alle rivelazioni di quest'ultimo,
ponevano alcuni rilevanti interrogativi, che i giudici di merito non hanno colto o ai quali hanno dato una risposta unidimensionale, trascurando
anche l'esame della personalità di questa teste,
dichiaratamente animata da profondi risentimenti verso il OF, il OS e verso lo stesso
RI anche dopo la PR (pur amico del stagione della militanza in "Lotta continua"), ed in definitiva verso tutti i vecchi compagni.
Un pregnante elemento di riscontro alle dichiarazioni del RI è stato individuato dalla sentenza di primo grado nella presunta riferibilità dell' omicidio del commissario LA
di " organizzazione Lotta continua", e all'
in particolare al suo comitato esecutivo e alla sua cd. struttura illegale. E dalla riferibilità del delitto a un'organizzazione delinquenziale (la struttura illegale occulta) si è passati senz'altro alla riferibilità del delitto ai suoi capi che in quanto tali non potevano non sapere e non essere coinvolti secondo una presunzione generica, che,
come si vedrà, questa Corte ha più volte censurato.
48 Ma la forza di essa stata tale nel convincimento dei giudici che la sentenza di
appello è pervenuta addirittura all'affermazione
che essa offriva la prova della responsabilità del
OF e del OS a prescindere anche dalle rivelazioni del RI.
Eppure, nella utilizzazione e nella
valutazione degli stessi elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare la pregiudiziale riferibilità dell'omicidio alla cd. struttura illegale e al comitato esecutivo di "lotta
continua", sono emersi errori di diritto e vizi di motivazione, perché si è fatto ricorso a
testimonianze su voci correnti о comunque a
-
testimonianze "de relato" riferentisi a fonti informative non controllabili o non controllate.
° ancora si è desunta tale riferibilità
da circostanze (la campagna di stampa del foglio di
"Lotta continua" e la cd. rivendicazione criptica),
la cui valutazione è censurabile per incompletezza e illogicità del procedimento, perché considerate al di fuori del contesto storico di esasperata e faziosa lotta politica allora diffusa.
Nella verifica del mandato a uccidere denunziato dal RI si fatto ricorso а due
49 criteri chiaramente illegittimi, affermandosi in
primis che la difficoltà della prova del concorso
morale legittima, per ciò solo, la valorizzazione di una sorta di probatio semiplena.
Sicchè si è fatto ricorso ad elementi indiziari generici, quali le frequentazioni tra il
OS e il RI Torinoa e altrove, 0
l'incontro dopo il comizio del 13 maggio 1972 a
Pisa e quello successivo prima del comizio di Massa
del 20 seguente tra il OF e lo stesso RI.
Per valorizzare poi tali circostanze in chiave accusatoria si è enunciato il singolare principio che la dimostrazione di un fatto
affermato dall'accusa sia desumibile dalla mancata prova dell'assunto difensivo che quel fatto non si
è verificato о si è verificato in circostanze diverse e incompatibili con la tesi accusatoria,
ricorrendosi in questo modo ad una patente ed illegittima inversione dell'onere della prova.
Lo stesso criterio è stato adottato in relazione alla verifica del fatto che secondo il
-
RI - il OS gli avrebbe confidato, e cioè che egli ed il OF la mattina del giorno del delitto erano nella redazione di "Lotta continua"
in Roma, in "spasmodica" attesa della notizia
50 dell'omicidio.
Il concorso materiale del PR è
stato ritenuto verificato da circostanze generiche episodi e contraddittorie e da controversi riscontrati, affermati solo dal RI e non
di lettura riscontrati da circostanze obiettivamente ambigua (ci si riferisce agli episodi dell'incontro tra la VI RA e il
RI la sera del 17 maggio 1972, e dei commenti
attribuiti alla prima sullo schiarimento dei capelli del PR e sulla modificazione della sua pettinatura).
In tutti i casi i criteri di valutazione della attendibilità dei testi addotti dalla difesa denunziano una puntigliosa ricerca di qualsiasi sfasatura delle deposizioni su circostanze di
rilievo marginale, tra l'altro utilizzate in modo contraddittorio.
Tanto è avvenuto anche nella valutazione dell'alibi del PR, che, essendo comunque da ritenersi secondo la stessa sentenza impugnata un alibi fallito, non avrebbe potuto essere
valorizzato come elemento di prova a carico dell'imputato.
Nella stessa ricostruzione critica
51 dichiarazioni del dell'omicidio i contrasti tra
RI e quelle di taluni testi (questi non della difesa e al coperto da sospetti di solidarietà
politica e/o amicale) stati risolti, senza sono a favore della versione congruo e logico esame, dell'imputato, trascurando rilevanti e sintomatiche sue contraddizioni.
Per tale complesso di violazioni della
carenze vizi della legge processuale e di e
e nei punti più motivazione che partitamente le si andranno dimostrare significativi a articolate censure dei ricorrenti OS
e
PR per la parte della sentenza che riguarda concorSO in omicidio, risultano l'imputazione di e impongono l'annullamento della giustificate sentenza impugnata, con effetti estensivi anche nei confronti del OF, non ricorrente, e del RI,
non ricorrente per tale parte, considerato che le investono deficienze di motivazione rilevate radicalmente la sua stessa confessione.
I giudici di merito hanno
2.
-
uniformente risolto il delicato problema della credibilità del RI, affermando che l'avere egli reso le sue dichiarazioni confessorie e di chiamata esponendosi a in correità а 16 anni dal fatto,
52 gravi conseguenze per sè e sua famiglia, senza essere stato sino a quel momento in alcun modo sospettato, costituisce un certo ed univoco indizio della genuinità del suo sentimento di catartica
liberazione, del resto radicatosi gradualmente sin dall'indomani dell'omicidio.
Questa centrale considerazione accompagnata da brevi cenni sulla personalità
dell'imputato considerato un uomo buono e dedito
-
alla famiglia per bocca dello stesso OF, della
-
VI RA, del m.llo dei carabinieri di
Ameglia e del CO di Bocca di Magra, don Regolo
CE; dalla rievocazione degli incontri prima con il CO e poi con il senatore, v.sindaco di
La Spezia, Flavio Bertone, e da quelli con gli ex compagni D'AM e ER, i quali
- a suo dire l'avevano minacciato per le troppo aperte verso i vecchi ricriminazioni della FI
compagni e per la preoccupazione che da lei o da lui stesso potessero partire indiscrezioni sui fatti passati, compromettenti.
Da tali circostanze, i giudici hanno tratto per un verso la conferma dell'autenticità
del pentimento, alimentato anche dalla
consapevolezza che occorreva liberarsi dalla paura
53
- -" dei compagni e complici di una volta;
e per altro verso, la confutazione che le rivelazioni potessero avere tratto origine da oscuri complotti, supposti considerazione dei prolungati contattiin
dell'imputato con i carabinieri prima che costoro di verbalizzarne le si preoccupassero dichiarazioni. L'esame in questi termini si presenta sicuramente incompleto per l'omessa considerazione di taluni, significativi aspetti indicati dai
ricorrenti, che avrebbero potuto eventualmente portare a diverse conclusioni.
La stessa risoluzione di confessare dopo
16 anni un grave episodio di terrorismo, chiamando in causa -i complici in sè considerata ha dei
possibili risvolti ambigui e inquietanti, i quali avrebbero meritato una più approfondita e completa riflessione.
Il RI stesso - al quale certo la
fortuna non aveva arriso dopo la esaltante
militanza politica del passato (ricca di entusiasmi e solidarietà) ha, ammesso di essersi rivolto al Sofri ed altri per aiuti economici e di avere tratto un profondo senso di frustrazione e la
coscienza di essere stato strumentalizzato e
54 buttato via.
Un sentimento questo che poteva anche essere l'anticamera di una più pericolosa voglia di rivalsa, compensativa dei danni conseguenti alla confessione e alla chiamata in correità, pur bilanciati da desideri di protagonismo e dalla
comprensione che avrebbe potuto ottenere per il suo ruolo di "pentito".
D'altra parte la sentenza impugnata neppure ha risolto esaustivamente l'interrogativo di conciliare la figura dell'uomo buono e
rassegnato, con ail ricorso alle rapine mano
armata alle quali egli si era dedicato sino a non
molto tempo prima della confidenza con il CO,
e certamente non più spinto da idealità politiche,
ma solo da desiderio di profitto perseguito con
modalità pericolosamente aggressive.
La confidenza al CO - al quale il
RI mostrava il suo rimorso per quanto aveva
fatto in passato e la sua preoccupazione per sè e
la sua famiglia nei riguardi di vecchi complici che delinquenziale volevano riportarlo sulla via
contraddizione che i giudici di merito pone, una
non si sono prospettati e non hanno quindi risolto.
Il RI ha riferito in seguito che era
55 stato istigato a compiere delle rapine da un
vecchio commilitone di "Lotta continua",
soprannominato "straccio", identificato con il giornalista AO Liguori;
ma la sua affermazione è
rimasta non solo del tutto generica e priva di
qualsiasi riscontro, ma anche inverosimile, stante la nota personalità del giornalista. Ed ha riferito ancora delle minacce rivoltegli dal D'AM e
perseguito da dall'ER; però l'obiettivo
costoro per ammissione dello stesso imputato
-
-
l'avevano senso opposto, perché essi andava in sollecitato ad astenersi dalle rapine e
in gruppi organizzazioni dall'inserirsi mostrando di temere che egli, ° delinquenziali,
perché tratto in arresto o per vanità di fronte ai nuovi compagni, si abbandonasse a indiscrezioni sul suo passato di rapinatore ed altro, che avrebbero potuto compromettere le posizioni dei vecchi compagni.
In conclusione la paura manifestata al
CO dal RI non ha trovato una credibile circostanza che la giustificasse, ed è stata
invalidata dallo stesso RI nel momento in cui ha citato l'episodio (anche questo comunque non
riscontrato) delle minacce di D'AM e ER.
56 4
Rimane allora non sufficientemente esplorato il senso delle confidenze fatte dal
RI al CO e al sen. Bertone, nelle quali la sentenza impugnata ha colto con certezza un sintomo della graduale maturazione del pentimento.
Senonché, anche qui, l'esame della motivazione manifesta un'evidente lacuna, che deve essere colmata prima di poter considerare congrua e logica la conclusione alla quale i giudici di merito sono pervenuti.
Le iniziative confidenziali prese dal
RI prima di risolversi a presentarsi ai
carabinieri e al pubblico ministero rimandano alla parallela iniziativa di NI FI nei
confronti dell'avvocato Zolezzi.
Il tema della credibilità del RI a
questo punto si intreccia con quello della
credibilità della sua compagna, talché conviene
(per migliore intelligenza) dire subito
dell'incompletezza e della incongruenza che anche per questo aspetto la motivazione della sentenza
impugnata presenta.
Il parallelismo tra le iniziative del
RI e quella della sua compagna è stato ritenuto dai giudici di merito del tutto casuale, inidoneo a
57 dare credito alle illazioni tratte dalla difesa su una possibile intesa.
La conclusione sarebbe incensurabile in questa sede di legittimità se, oltre а dare una
congrua risposta (che, come si è ora detto, non stata data) al perché il RI avesse manifestato non spiegabili paure al CO, i giudici di merito avessero parimenti risolto l'interrogativo il bisogno di del perché la FI avverti
confidarsi con l'avv.to Zolezzi.
La ragione dell'incontro stata
individuata nell'angoscia sorta nella donna in seguito all'incontro a all'assessoratoLa Spezia,
comunale alla cultura, con il PR, che
ella, per la confidenza avuta dalla VI
RA, riteneva coinvolto nell'assassinio del
LA e nella preoccupazione di rivelare a qualcuno tale segreto per il caso che a lei o alla sua famiglia fosse eventualmente successo qualcosa,
cioè una preoccupazione molto simile à quella espressa dal marito al sacerdote.
spiegazione, recepita dalla Ma la sentenza impugnata, trascura l'esame critico del
comportamento della FI, che nella sua
versione non dà allaun ragionevole senso sua
58 iniziativa.
I l PR (supposto autore
dell'omicidio) ignorava della confidenza che la
FI ha sostenuto di avere avuto dalla
VI RA, e del resto era rimasto in buoni rapporti con la coppia RI/FI, tanto che
ancora nel gennaio del 1988 aveva sostenuto le
ragioni del RI, testimoniando a suo favore in
una causa di lavoro con i EI -, e il RI
stesso 10 ha indicato poi come una persona che
sentiva a lui vicina, perché come lui usato e
buttato via, sì da esitare alquanto ed accusarlo. Tali circostanze, emergenti dalle
sentenze di merito sono in contrasto con
l'angosciosa preoccupazione dichiarata dalla
FI per avere incontrato il PR, e la
contraddizione rimane irrisolta nella motivazione della sentenza impugnata.
E il parallelismo tra il Marino e la
FI ritorna nel momento in cui entrambi,
riferendosi a circostanze diverse, pongono in bocca alla VI RA la notazione sulla
somiglianza del PR all'identikit dell'assassino pubblicato dalla stampa.
I giudici di merito hanno individuato
59 nella posizione della FI un efficace
riscontro a quella del RI, il quale con il riferimento alla cennata notazione e all'episodio dell'incontro con la VI RA la sera del a la
+ ha attribuito costei 17 maggio 1972
consapevolezza del ruolo che il PR avrebbe avuto nell'omicidio.
Ma la risposta alle censure difensive presupponeva un approfondimento sul senso degli incontri dei due, rispettivamente con l'avv.to
Zolezzi e con il CO (come si è visto), e sulla loro riferire alla VI singolarità del non tanto da RA una consapevolezza tratta esplicite confidenze, quanto da fugaci battute un di buttate li casualmente о in momento
incontrollata preoccupazione, e comunque lasciate tacitamente cadere dagli interlocutori dei dialoghi riferiti nella mutua consapevolezza che il comune
segreto da diciascuno essi custodito non aveva
bisogno di essere ulteriormente espresso.
Senonché tale spiegazione, ragionevole se riferita al RI, non lo è altrettanto riguardo alla FI, la quale a suo dire nulla sapeva
-
del coinvolgimento del marito del PR nel e terribile e clamoroso delitto.
60 La esigenza di risoluzione di questi interrogativi rimanda a quelli posti dai sentimenti nutriti dalla FI nei confronti del OF (di cui testimonia la lettera da lei indirizzata all'imputato il 2 maggio 1986, pagg. 196/197 del
"memoria" prodotto agli atti), nei volumetto confronti del OS e del PR (di cui apprezzamenti espressi testimoniano gli stessi dalla teste nei loro riguardi) e, in genere, nei
confronti dei vecchi compagni, dei quali ha
riferito lo stesso RI quando ha raccontato dell'incontro avuto con il D'AM e l'ER.
3. - Sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del RI la sentenza impugnata esprime un apprezzamento positivo, rimandando la valutazione specifica al momento della trattazione dei singoli episodi con esse riferiti.
Su una valutazione complessiva si sofferma viceversa la motivazione dei giudici di la certa primo igrado, quali considerano
rese al di fuori spontaneità delle dichiarazioni,
non sia frutto di di qualsiasi pressione che semplici supposizioni;
il carattere circostanziato del loro contenuto e la costanza con la quale sono state tenute ferme.
61 Non ignorano tuttavia che vi sono stati errori e rettifiche, esemplificativamente menzionati, risolvendo la contra ddizione con il richiamo al tempo trascorso dai fatti narrati, che giustifica le sfasature e le loro ricuciture, senza che ciò incrini la attendibilità di fondo delle dichiarazioni.
La risoluzione del problema è logicamente inappagante, perché
- come si vedrà in relazione a singoli episodi chiave del racconto del Marino
-
mancato nell'analisi critica dei giudici un momento
A essenziale del procedimento logico, diretto a
stabilire, con riguardo ai singoli contesti, la
rilevanza e la significatività delle lacune e delle contraddizioni per saggiare l'attendibilità
dell'insieme; e la schiettezza dei successivi adattamenti e delle correzioni, onde stabilire se
si trattasse di genuini ripensamenti, espressione di uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico, ovvero dell'adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni e di risultanze processuali da far
quadrare con essa.
62 organizzativa di "Lotta continua in particolare al suo massimo organo direttivo, l'esecutivo nazionale, e alla costituzione di una struttura illegale armata, alla quale era affidato il compito di acquisire i mezzi del finanziamento del movimento e del suo giornale omonimo, nonché di preparare e promuovere un diffuso impiego della violenza di massa contro i fascisti e lo Stato in una prospettiva rivoluzionaria prossima.
Dalla creazione della struttura si erano fatti promotori il OS e il PR
(ciascuno nel suo ruolo) ed essa era stata
deliberata dall'esecutivo nazionale e in particolare voluta dal OF.
Alla volontà dell'esecutivo nazionale e specificamente a quella determinante di alcuni suoi membri autorevoli, tra i quali il OF e il
OS, doveva essere attribuita la determinazione di uccidere il dott. LA,
eseguita dalla struttura illegale. La sentenza impugnata, in ciò
differenziandosi da quella di primo grado, che si è limitata a cogliere nella riferibilità.
dell'omicidio all'esecutivo .e alla struttura uno degli elementi probatori (seppur particolarmente
63 significativo) dai quali trarre la verifica delle dichiarazioni del RI ha ritenuto di poter individuare senz'altro la prova della responsabilità del OF e del OS come
mandanti certamente dell'omicidio nel fatto che essi erano massimi esponenti del movimento e di
quell'esecutivo che l'omicidio aveva deliberato
(sia pure a maggioranza, ma sicuramente con il loro apporto determinante).
Le dichiarazioni degli stessi imputati, ma soprattutto i riferimenti documentali che menzionano l'organo direttivo e ne citano risoluzioni, riunioni e verbali di riunioni, non lasciano dubbi sulla correttezza della valutazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'esecutivo nazionale all'epoca del delitto
LA e sino al 6 settembre 1972 data nella quale (anche qui per quanto risulta da specifici riferimenti documentali) esso si scioglieva.
' rimasto concretamente inesplorato però E
il quadro della struttura di tale organo, delle
funzioni da esso svolte e dei reali poteri esercitati, al di là del generico ruolo direttivo desumibile dalle fonti di prova acquisite e
utilizzate. E tanto non è di secondaria importanza
64 dal momento che a esso si fa salire la decisione di formare una struttura illegale e quella di assassinare il commissario capo LA.
Quanto alla sussistenza della struttura illegale, le rapine di autofinanziamento, l'assalto alle armerie, il recupero di armi provenienti da quegli assalti trovate in possesso di militanti di
"Lotta continua" e taluni riferimenti documentali,
costituiscono certamente una valida base probatoria che giustifica le conclusioni dei giudici.
Manca tuttavia un'analisi sulla consistenza di tale struttura, che appare organizzata in Torino e forse a AN, ma che comunque non si può ritenere che avesse una sua articolazione nazionale se ancora nel 1972 il Marino (a suo dire) veniva incaricato di organizzarla e renderla operativa in Roma.
Nè v'è una concreta indicazione sulla consistenza della sua struttura, supposta di tipo rigidamente gerarchico e verticistico, e sul ruolo che nel movimento aveva anche in rapporto all'effettiva incidenza della cd. "scelta militarista" che sarebbe stata fatta con il congresso di Rimini del 1972.
Ciò che rileva e che non emerge
:
65 dall'analisi dei giudici di merito è la riflessione sui compiti e le finalità di tale struttura, la quale, alla stregua dei dati probatori individuati e valutati, non è affatto dimostrato che si sia qualificata com e un'organizzazione di tipo terroristico, ma piuttosto come uno strumento di
acquisizione di mezzi finanziari con le rapine, e di promozione di una violenza diffusa nell'ottica
di uno scontro armato contro gli avversari politici
(i fascisti) e lo Stato, nel quale dovevano essere coinvolte le masse proletarie di cui secondo il quanto sostiene la sentenza impugnata movimento si sentiva rappresentante e interprete.
Certo nella evocazione degli interventi con articoli, lettere e risposte e commenti alle
lettere al giornale, ricordati dalla sentenza
impugnata a proposito del delitto LA, non
mancano chiari spunti riferibili, oltre che
all'aperto compiacimento del delitto come di un
"giustizia", а prospettive di tipoatto di
terroristico.
Tuttavia, dalla motivazione della sentenza la fisionomia dell'organizzazione illegale che emerge è nel complesso quella poc'anzi
indicata.
66 Tanto premesso, ai di evidenziare i limiti processuali edelle acquisizioni dell'accertamento giudiziale quali emergono dalla sentenza impugnata sull'esecutivo nazionale e sull'organizzazione illegale armata del movimento,
il punto essenziale da vagliare in relazione ai
motivi di ricorso è quello della riferibilità dell'omicidio all'esecutivo nazionale, alla organizzazione illegale e in ultima analisi ai chiamati in correità, massimamente al OF e al Pietrostefani come dirigenti e prestigiosi esponenti dell'esecutivo.
La sentenza impugnata indica e valorizza
in proposito i seguenti elementi probatori. Le dichiarazioni di alcuni
"pentiti"dell'area terroristica della sinistra, le dichiarazioni di TI UG, la sequenza di
articoli, interventi e iniziative (anche giudiziarie) riconducibili in sintesi alla campagna di Lotta continua contro il LA, e la cd.
rivendicazione "criptica". La rassegna critica sollecitata dai ricorrenti, delle dichiarazioni dei collaboratori utilizzate dalla sentenza impugnata innegabilmente pone in chiaro come alcune di esse si siano
67
- limitate a riferire che nel giro degli ambienti della eversione correvano insistenti voci, era
risaputo, era dato per scontato che l'omicidio del
LA era stato opera dell'organizzazione illegale di "Lotta continua".
Altre sono qualificabili come testimonianze de relato poiché i dichiaranti hanno indicato le fonti specifiche che hanno loro
riferito la notizia;
ma i referenti о non hanno
parlato sono mancati о comunque hanno a loro
volta rimandato ad altri referenti, dai quali poi non sono venute apprezzabili conferme.
Tanto vero che (cfr. sopra par.fo 1 della narrativa della presente), là dove dalle "voci" e dai "sentito dire" si coglievano elementi especifici, essi, alla conclusione dell'indagine delle verifiche sugli indiziati, si risolvevano in proscioglimenti.
Sicché in definitiva il quadro probatorio offriva solo il fumoso spettacolo dei riferimenti generici ora cennati, al quale non apportava nulla di meglio il pregiudicato TI, il quale come w dopo ricorda la sentenza impugnata (Pag. 131)
+
"aver creduto di identificare l'assassinio del commissario in un giovane tedesco, di cui aveva
68 dato la descrizione soma e risultato poi innocente", lasciava sul terreno processuale solo il fatto che in una "pensione tedesca frequentata " da esponenti di lotta continua aveva sentito parlare molto spesso della necessità di uccidere
LA, simbolo della reazione".
Sembrano allora chiaramente fondate le censure difensive per violazione di legge, che riguardano le testimonianze ora ricordate,
riferentisi alle "voci" correnti nell'ambiente della sinistra eversiva e anche in quello più
specificamente proprio di militanti del movimento,
cui si è riferito il TI.
La disposizione dell'art. 349, comma 3
C.P.P. 1930, richiamata dai ricorrenti, esprime un preciso divieto del riferimento dei testimoni a voci comunque ricorrenti nel pubblico (e quindi anche in particolari ambienti), perché un siffatto genere di testimonianza de relato, mentre snatura il carattere principale di informazione diretta proprio della testimonianza, si risolve nella introduzione nel giudizio di fonti assimilabili agli scritti anonimi (cfr. cass. 19.4.89,
Piromalli).
Sicché deve essere rilevata
69 l'illegittimità, dunquee a nullità, della
valorizzazione delle su dette fonti di prova.
Per le altre testimonianze de relato cui la sentenza impugnata si ĕ riferita non può non come, pur non essendo vietata la rilevarsi loro utilizzabilità, la giurisprudenza di questa corte ha richiamato costantemente la necessità che esse siano oggetto di particolare verifica, la quale impone il controllo dell'attendibilità non solo del soggetto dichiarante, anchema di quello di
riferimento, avendo ancora riguardo al fatto che il teste de relato non è "informato dei fatti" come richiede l'art. 348, comma 1° C.P.P. 1930,
(cfr.cass. 18.11.88, Carminati;
19.4.90,
Fontanarosa; 6.7.90, Ferraro, tra le tante).
Dalla sentenza impugnata non risulta però
che una siffatta verifica sia stata curata come
richiesto dal ricordato orientamento giurisprudenziale, apparendo viceversa essersi data quasi per scontata l'attendibilità di dette testimonianze, quando pure i pochi dati specifici forniti avevano dato, all'esito delle indagini, un risultato negativo.
La campagna di stampa svolta per più anni
LA con nei confronti del commissario
70 virulenza e odiosità sicuramente impressionanti,
costituisce certo l'elemento più suggestivo (e forse anche la fonte di quelle diffuse "voci"
dell'area della sinistra eversiva), che la sentenza impugnata ha valorizzato per ritenere la
riferibilità del delitto a "Lotta continua".
La suggestione però non equivale a una
consistenza probatoria, che avrebbe dovuto essere
correttamente saggiata con riferimento alla
temperie di lotta politica virulenta propria del tempo e alla peculiarità del caso.
L'oscura morte dell'anarchico PI
aveva allora inquietato e mobilitato le coscienze e provocato reazioni, certo in molti casi corrive e scomposte, non solo nell'area dell'estrema sinistra, ma anche oltre questo settore della vita politica italiana agitato da forti tensioni per fatti notori e drammatici, а cominciare dalla strage di piazza Fontana.
E non diversamente si pone la questione dell'omicidio,della cd. rivendicazione criptica che la sentenza impugnata individua traendo lo spunto da una risultanza particolare di quelle testimonianze indebitamente o malamente utilizzate di cui sopra si è detto, per la quale la linea di
71 "Lotta continua" era di non Tivendicare i delitti politici a essa riferibili.
Muovendo da questa base e valutando al di fuori del loro realistico contesto gli articoli, le corrispondenze e gli interventi sul giornale, la sentenza impugnata finisce per dare al fatto una rimeditata con rilevanza che non può non essere
un'analisi di più approfondito e ampio respiro.
Non può al riguardo non offrire un
significativo spunto la notazione (peraltro non sufficientemente approfondita nel suo rilievo per un congrua lettura dell'atteggiamento di "Lotta
continua" nei confronti del delitto LA)
sull'uso politico della vicenda da parte del movimento.
Rileva in proposito la sentenza di primo
"si sostiene (da grado (pag.718) testualmente:
parte di "Lotta continua") che sull'uccisione di
LA (sono) il giudizio e la gestione politica che debbono prevalere e che il punto non è quello della repressione, ma quello di sapere se è giusto deplorare il delitto о se invece è una necessità
rivoluzionaria di piegarla ad un uso politico positivo, perché se c'è il rischio di dare spazio a posizioni militariste c'è anche all'opposto il
72 rischio di screditare politicamente, agli occhi delle masse, la concezione della violenza d'avanguardia".
I l rilievo inquadra l'esasperato.
ideologismo dei movimenti estremisti dell'epoca, ma dà una possibile ragione anche dell'atteggiamento del movimento sull'uccisione del LA, che se per un verso חנןconcretizza apologia politica
(oltre che giuridica) del delitto in nome della
salvaguardia dell'immagine della "violenza
d'avanguardia", per altro verso mostra come in
"Lotta continua" la linea "militarista" era
tutt'altro che dominante, e come non sia logico e daitrarre senz'altro dalla campagna di stampa successivi, interventi un'indicazione sulla riferibilità del delitto al movimento senza una più
ampia e approfondita indagine confortata da altre e diverse risultanze.
Ma al postutto, l'errore di diritto
evidente nel quale incorre la sentenza impugnata e che costituisce l'elemento di fondo che inquina il decisivo passaggio logico del ragionamento dei giudici, per cui dalla riferibilità dell'omicidio all'esecutivo nazionale e all'organizzazione clandestina di "Lotta continua" si passa alla
73 riferibilità ai chiamati in' Preità, e in special modo al OF e al OS per la sentenza
-impugnata, ma anche al PR sub specie di riscontro per quella di 1° gr.; è l'assunto che essi, in quanto dirigenti al più alto livello del
° in quanto dell'organizzazionemovimento e
struttura illegale per il organizzatore della
PR, non potevano dichiararsi estranei alle decisioni prese dagli organismi di cui erano stati parte, nè addurre di non sapere e di non avere controllato l'iniziativa politico-delinquenziale dell'omicidio o di non averne avuto comunque parte
(cfr., pag. 177 della sentenza impugnata).
siffatta proposizione si pone in Una
€
deciso contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza (Art. 27, comma 2° cost.) e della
regola che disciplina l'onere della prova nel
giudizio penale (sicché in definitiva ne viene
inciso anche lo stesso principio di inviolabilità
della difesa, Art. 24, comma 2° cost.), perché essa ancora la prova della responsabilità allo status di dirigente od organizzatore di un'associazione,
muovendo non da una consolidata regola di esperienza, ma da un parametro di tipo congetturale il quale il dirigente о l'organizzatore di per
74 consapevole e un'associazione non può Sere
partecipe, quantomeno moralmente, del reato fine riferibile alla associazione stessa.
stessi principi che regolano il Gli
concorso ex Art. 110 cp. ne rimangono incisi,
restando indimostrati il collegamento causale della condotta dell'agente ilcon fatto, e il suo
contributo, sia pur solamente morale, al reato specifico (aspetto oggettivo del concorso); e il consapevole legame di un apporto finalistico alla realizzazione di esso, che da tutti i concorrenti deve essere oggetto di rappresentazione e volizione
(aspetto psicologico).
Nè l'uno, ně l'altro possono invero dal ruolo dirigenziale od essere desunti organizzativo del soggetto nell'associazione, che pure ha assunto quel genere di reato nei fini del sodalizio, nè dalla dimestichezza e frequenza con gli altri aderenti all'associazione stessa, (cfr.
Sez.18.3.70, Kofler;
I/a 14.2.84, cass. Sez. un.
ric. Sebregondi;
Sez. I/a 31.5.85, ric. Pecchia e
altri).
Nè infine il ruolo di dirigente 0
organizzatore di un'associazione può rilevare anche come elemento probatorio di riscontro - come
75 - per il ritenuto dalla sentenza di primo grado ricordato carattere congetturale della regola di esperienza sulla base della quale l'indizio concretamente viene utilizzato.
Il ruolo anzidetto può essere
valorizzato, soloma ove si inserisca in un complesso di altri elementi specifici, nel quale per la rilevanza dell'insieme la soglia della sua singola rilevanza generica viene superata.
- L'inaccettabilità del procedere 5.
e logico della motivazione della metodologico sentenza impugnata nella valutazione delle prove
sull'attendibilità delle dichiarazioni del RI 1
emerge con evidenza da quella parte,
- centrale per ciò che concerne la chiamata in correità di RI
OF, ma non priva di implicazioni sulla posizione del OS-, riguardante le circostanze in cui il OF avrebbe confermato, secondo il RI,
il mandato ucciderea già datogli dal
OS.
Si tratta dell'episodio del 13 maggio
1972 nel quale, secondo il racconto del RI, il
OF dopo il comizio di commemorazione della morte dello studente AN, allontanandosi dal palco si intrattenne brevemente con il RI e altri a
76 consumare qualcosa in un bar della piazza e poi,
appartatosi con il RI stesso per una diecina di minuti sulla piazza stessa gli confermò il mandato,
raccomandandogli di non coinvolgere il movimento nel caso avesse avuto un incidente;
gli assicurò
assistenza legale e finanziaria per lui e la sua
famiglia, e lo congedò dicendogli di attendere la telefonata di LU nei giorni successivi.
I motivi di ricorso, in particolare quelli della difesa del OS, propongono censura che investe un criterio una basilare metodologico di valutazione della prova enunciato dalla sentenza in riferimento al caso, ma applicato sistematicamente nel giudizio.
-
Osserva la sentenza impugnata a pag. 240
che il racconto del RI è circostanziato e costante, e non validamente contrastato da quegli elementi di fatto addotti dalla difesa per smentirlo, i quali si sono infine rivelati falsi.
A questo punto, osserva testualmente la
sentenza a pag. 241 "la conseguenza non può che essere una sola: se si nega un fatto sostenendo la negazione con affermazioni che poi si rivelano false, allora è falsa anche la negazione e il fatto negato è vero".
77 Un siffatto principio deve essere siccome in aperto contrasto respinto decisamente con la regola che fa carico all'accusa dell'onere della prova (la quale poi discende dal principio costituzionale della presunzione di non
colpevolezza, Art. 27, comma 2, della
costituzione).
Dalla menzogna dell'imputato, che con essa contesti il fatto affermato dall'accusa, viene invero fatta discendere la prova determinante di quest'ultimo, secondo un aforisma del tipo, menti e dunque sei colpevole.
Vero è che il comportamento dell'imputato prima, durante e dopo la commissione del reato ( e
- dunque anche il comportamento in sede processuale )
può essere preso in esame dal giudice per trarne elementi di prova, ma a condizione che ciò non si risolva nell'inversione della regola sull'onere della prova e che l'esercizio stesso del diritto di sia pure attraverso la scorrettezza della difesa -
- non venga sostanzialmente condizionato. menzogna
Il che puntualmente avviene se si afferma che la menzogna difensiva, costituendo prova della verità del fatto dall'accusa,dedotto esonera
questa dal provare positivamente il suo assunto.
78 La giurisprudenză questa corte ha
riconosciuto al giudice la possibilità di trarre argomenti di prova anche dalle giustificazioni manifestamente infondate dell'imputato, ma solo in presenza di univoci elementi probatori di accusa,
talché è chiaro che l'utilizzazione di quelle giustificazioni assume un carattere residuale e complementare (cfr. cass. 5.10.89, Menoncello).
Ancora si è costantemente ritenuto irrilevante, in aderenza al principio sull'onere della prova, la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato, consentendo invece la possibilità di valutare sfavorevolmente nei confronti di costui la proposizione dell'alibi riconosciuto mendace,
- perché si è sostenuto tale comportamento rivela
-
-
una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia (cfr.cass.
6.2.89, Sposato).
Tuttavia il principio non può essere inteso in termini di rigida astrazione, па va calato nelle situazioni concrete, sicché il giudice potrà valorizzare la deduzione dell'alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali, non trascurando l'esame
delle specifiche situazioni obiettive, le quali,
79 nella loro peculiarità, possono svuotare quel comportamento della sua rilevanza probatoria negativa (cfr. cass. 16.10.90, Andraous).
Nel caso in esame il racconto del RI
contrastato da numerosi testi i quali era i movimenti del OF descrivendo minuziosamente escludevano che costui si fosse dopo il comizio
-
soffermato in un bar, perché i bar erano chiusi, che avesse avuto un colloquio sulla piazza con il
RI perché, a causa della pioggia sotto la quale si era svolto il comizio e che continuava, egli dopo aver brevemente parlato con alcuni militanti del prossimo comizio del 20 maggio a Massa e della collocazione della lapide di commemorazione del
AN, si era affrettato ad allontanarsi (come tutti gli altri) per raggiungere in auto con LF
UE la casa di ER TI (un giovane rimasto invalido in seguito a scontri di piazza) e
quindi l'abitazione della sua ex moglie.
territoriale ha ritenuto La corte queste deposizionitutte inattendibili testimoniali, esprimendo il convincimento che i testi si erano accordati alla versione difensiva del OF, secondo il quale alla fine del comizio c'era stato un diluvio che avrebbe reso impossibile
80 un colloquio per strada.
Infatti i testi avevano tutti parlato di un acquazzone, di pioggia forte, cosa non vera,
perché secondo le informazioni del centro
meteorológico di Pisa la pioggia quel pomeriggio era stata "debole continua".
Inoltre i testi avevano affermato (contro il vero) che i bar erano 'chiusi ed avevano
riferito che il comizio era stato preceduto da un corteo, che invece non c'era stato.
Dalla fallita prova dell'impossibilità
del colloquio e dalla ritenuta inattendibilità di
OF dopo il tutti i testi sui movimenti del la corte ha dedotto la conferma comizio, dell'attendibilità del RI sulla circostanza da lui affermata, in puntuale applicazione del
sopra criterio metodologico di valutazione
ricordato e censurato.
5/a. - A questo,parte, 10 stesso
procedimento logico di valutazione
dell'attendibilità delle contrastanti versioni sul fatto presenta lacune e sfasature che ne inficiano la validità.
La sentenza non dà conto del modo come è
insorto il contrasto e come si sia incentrato poi
81 sull'intensità della pioggi sotto la quale il comizio di svolse, nè dà conto delle omissioni e
incongruenze del racconto del RI.
Non accenna invero al fatto che il RI
non ricordava neppure che il comizio si era svolto sotto la pioggia, nè puntualizza che non ricordava nemmeno di essere andato quella sera, tardi, a casa del OF (anzi aveva detto che dopo il colloquio egli era partito per Torino), nè che era stato il
OF a ricordare tali circostanze (poi ammesse dal
RI): precisazioni certamente utili per un
giudizio sereno sulle contrastanti versioni
relative all'episodio.
Omesse tali precisazioni, la indagine dei giudici di merito si è fermata sull'intensità della pioggia per stabilire se essa era stata tale da
impedire il colloquio per strada tra il RI e il
OF. Ora, a parte il fatto che la corte di
AN è ricorsa ad un'indicazione del centro meteorologico di Pisa riguardante un'intera zona anziché a quelle specifiche di quel luogo
(fotografie dei partecipanti con gli ombrelli aperti, cronache giornalistiche insospettabili del tempo, ove si parla di "pioggia battente", pioggia
82 pioggia non fosse "insistente"), il fatto che che non ci fosse stato un "torrenziale", stata come in un primo tempo aveva detto il
"diluvio" -
OF, che avevaperò poi diammessO avere
1 viene largamente utilizzato dalla corte esagerato per inferirne la falsità di tutti i testi che e"forte" che, diparlato pioggia avevano descrivendo i movimenti del OF dopo il comizio,
avevano escluso implicitamente che egli si fosse appartato a parlare con il RI.
La corte di merito ha ancora affermato la falsità dei testi per avere parlato del corteo che aveva preceduto il ricordandocomizio, la
deposizione del funzionario di polizia responsabile del servizio d'ordine, il quale aveva escluso che
vi fosse stato un corteo.
Ma ha trascurato che il funzionario aveva ricordato che nella piazza erano confluite
circa 600 persone provenienti in gran parte da altre sedi.
esse erano concentrate, parte E che si alla spicciolata, ma in parte anche in folti gruppi provenienti dai comuni punti di arrivo (la stazione ferroviaria e dei pulman), talché l'evocazione di ufficialmente un corteo (certo spontaneo e non
83 autorizzato dalla questura) poteva avere anche un suo realistico riscontro fattuale da verificare.
Nè è logica la deduzione della falsità
dei testi che avevano escluso la sosta al bar,
adducendo che i bar della piazza erano chiusi
(fatto accertato perché erroneo), il fatto
affermato era che il OF e gli altri non si erano recati al bar dopo il comizio e l'erroneo supporto con il rilievo della conferito a tale assunto chiusura dei bar non smentisce ancora
l'affermazione principale.
5/b. Il tema se l'incontro evocato dal
-
RI sia avvenuto о non, non dà fondo all'indagine per l'accertamento della responsabilità dell'imputato chiamato in correità,
perché occorre anche verificare che l'oggetto del colloquio svoltosi nell'incontro sia stato quello del mandato a uccidere.
E sul punto si impone ancora una censura difensiva dedotta nel ricorso del OS
essenzialmente, che deve essere qui discussa e accolta, in quanto concerne il problema della prova sia concretizzato nel del concorso morale, che si mandato a commettere un reato.
Rileva la sentenza impugnata alle pagg.
84 177 e 178 che la peculiarità un tale tipo di concorso, realizzato attraverso un mandato di cui di regola non rimane alcuna traccia,
ragionevolmente impone la ricerca di elementi di verifica di tipo diverso da quelli utilizzabili nei confronti del concorrente materiale (il coautore).
Ma l'argomentare della sentenza impugnata va oltre, osservando che non solo il tipo di elementi probatori, ma la loro stessa consistenza,
nell'uno e nell'altro caso, deve di necessità
essere diversa, chè altrimenti si incorrerebbe in una omessa "interpretazione delle prove, e nella
conseguente pronuncia di assoluzione per tutti coloro che hanno ideato, organizzato e deciso un
reato dandone la materiale esecuzione agli altri",
(Pag. 178). Ora, il principio del libero
convincimento del giudice che è fondamentale nella disciplina della valutazione della prova non pone limiti о gerarchie nell'utilizzazione di esse e
significativamente il vigente C.P.P. all'art. 189
prevede l'assunzione anche di prove non
disciplinate dalla legge (e dunque tipologicamente non previste) con il solo limite che siano idonee ad assicurare l'accertamento dei fatti e non
85 pregiudichino la libertà morale della persona.
Gli artt. 192 e Segg. dello stesso codice stabiliscono alcune regole metodologiche essenziali nella utilizzazione del merito della prova. Sicché in un tale regime non può
dubitarsi della libertà del giudice di individuare o gli elementi di prova chee valutare le prove risultino più consoni all'accertamento dei fatti ed
è chiaro che la peculiarità di questi avrà la sưa
influenza nelle scelte del tipo di prove che le
parti ricercheranno e il giudice valuterà.
Ciò che viceversa non può essere condiviso nella proposizione della sentenza impugnata è l'affermazione che la peculiarità del fatto da accertare consenta anche una diversa consistenza probatoria, per cui se il fatto risulti per sua natura difficile da provare, allora ci si dovrà contentare di una prova di spessore minore.
Tale affermazione si pone in contrasto che il consolidato criterio che la pronunzia di condanna può aver luogo solo se le prove raccolte in giudizio danno la certezza della sussistenza del fatto costituente reato e della sua comm issione da parte dell'imputato.
Non risulta chiaro in che cosa tale
86 irrinunciabile principio possa nella ía
con l'obbligo di applicazione confliggere interpretare le prove, che si impone sempre, anche nelle situazioni più agevoli.
Nè risolve la questione l'argomento che prospetta il pericolo che gravi responsabilità
rimangano impunite, perché questo potrà e dovrà
portare ad un affinamento degli strumenti di
ma non può portare a ricerca della prova,
disattendere un punto fermo nel cammino della civiltà giuridica.
Ciò posto, va rilevato che la sentenza impugnata ha individuato elementi di riscontro della dichiarazione del RI sul punto,
a) nel particolare rapporto intercorrente allora
tra il RI e il OF, per il quale era certo che il primo avesse cercato la conferma del mandato e l'incoraggiamento all'azione dal secondo, ed era logico e credibile che questi si fosse fatto carico di rassicurare il RI dell'assistenza della sua famiglia, sia pure nell'arco di un colloquio durato una decina di minuti;
b) nella rispondenza delle raccomandazioni del non ammettere, in caso di OF al RI di incidente, il suo rapporto con "Lotta continua",
87 ssicurato l'assistenza perché questa gli avrebbe economica grazie alla disponibilità di un facoltoso imprenditore amico e una adeguata difesa a mezzo di difensore non politicizzato, alla mavalente prassi seguita dal movimento e dai suoi militanti un coinvolti in altri episodi criminosi.
L'una e l'altra serie di circostanze lungi dal proporre ragionevolmente argomenti dai
0 anche solo probabilità, quali trarre certezza
dimostrano solamente una generica e astratta verisimiglianza dei termini del colloquio come riferiti dal RI, dai quali non può logicamente trarsi alcun apprezzabile elemento di verifica dell'assunto dell'accusa.
Questo rimane tutto affidato alla se è dimostrato che è singolare deduzione che avvenuto un colloquio nelle circostanze indicate dal RI (ma si è visto che la dimostrazione sul punto è metologicamente viziata), allora il
contenuto del colloquio non può essere stato che quello indicato dal RI.
Il salto logico sembra evidente perché
per quanto lata si voglia la definizione dei cd.
riscontri, la possibilità che un incontro si sia come il chiamante in correità lo ha svolto così
88 S considerate anche le sue raccontato non implica che esso possa avere avuto stesse circostanze come oggetto quanto il RI ha affermato.
Senza dire della forzatura logica nel desumere (ci si riferisce alle circostanze sopra una prassi dal singolo episodio ricordate sub b)
dell'attentato del ZI in pregiudizio dell'on le del Servello),MSI malamente sorretto
esemplare significato dalla nel suo assunto testimonianza del NA TT riferentesi a voci provenienti da ex militanti di "Lotta continua".
Oppure dalla supposizione che a fornire i mezzi l'imprenditore disponibile e di difesa potesse finanziari di assistenza identificarsi in IE GI di Reggio Emilia,
noto per le sue simpatie extraparlamentari.
Il racconto del RI concernente il a suo epilogo nel mandato ricevuto il Pisa ha compiacimento che il OF gli avrebbe espresso per la missione compiuta in un fugace successivo incontro а Massa il 20 maggio 1972, prima del comizio di quel giorno.
Seguendo il criterio metodologico che l'assunto dell'accusa è provato se la difesa non è
riuscita a provare il contrario con elementi
89 attendibili, la sentenza Impugnata afferma che anche questo incontro e l'oggetto del breve colloquio intercorso tra il OF e il RI sono non sono attendibili i testi verificati, perché
escluso (0 della difesa che tale incontro hanno comunque non hanno ricordato), dal momento che il OF riferito che si era hanno erroneamente incontrato prima del comizio con il commissario
NO (funzionario responsabile del servizio di ordine quel giorno), mentre tale incontro era avvenuto dopo il comizio.
La nota della polizia che esclude la presenza nei dintorni della piazza ove si svolse il comizio della vettura della VI
-- che nega di essersi arecata Massa, mentre RI dice che ci andò con lei, nella vettura della stessa superata con la osservazione che la vettura poteva essere stata lasciata lontano dalla piazza.
6. - Gli errori metodologici e logici della motivazione della sentenza impugnata şin qui rilevati, si ripropongono nella valutazione della posizione del OS.
giudici di merito hanno ritenuto
verificata la chiamata. in correità del
OS sulla base dei seguenti elementi:
90 a) la posizione dirigenziale dell'imputato nell'organizzazione di "Lotta continua" e della sua e i suoi orientamenti struttura illegale occulta,
"militaristi"; tra l'imputato e il b) le frequentazioni assidue
RI in Torino e a Roma;
c) l'episodio della presenza del OS,
OF, redazione romana del insieme al nella giornale "Lotta continua" in attesa "spasmodica"
della notizia dell'assassinio, davanti alle
telescriventi. Riguardo al punto sub a) si è già detto sopra (sub par.fo 4) come la posizione dirigenziale del OS e i suoi orientamenti sulla linea possono costituire politica del movimento non
-
- a un indizio considerazione parte ogni altra idoneo a conferire apprezzabile, logicamente attendibilità alla chiamata in correità.
In ordine alle frequentazioni e agli incontri tra il RI e l'imputato nella sede nell'ospitale casa dei movimento e torinese del coniugi FF-VI, la sentenza impugnata ritiene di poter desumere da essi l'attendibilità
della versione del RI, che in quel contesto sia l'opera del maturata e si sia sviluppata
91 convincimento a partecipare OS di 2..
omicida e la concertazione delle all'impresa modalità di essa.
Ora, a prescindere dalle contestazioni difensive sulla intensità dei rapporti rivelati dal sembra evidente salto logico per il il RI, quale dalla generica circostanza di frequentazioni e incontri, per assidui che siano stati, si perviene a ritenere che in quel contesto il RI
✓
sia stato coinvolto nel progetto delittuoso.
E questo è pervizio logico di sè un risolutivo per invalidare il giudizio della corte milanese, la quale peraltro, mentre svaluta
totalmente le obiezioni difensive sulle difficoltà
-
del OS ad intrattenere rapporti nell'ambito delle sedi del movimento per il mandato di cattura che allora lo gravava e per i controlli di polizia sui frequentatori delle dette sedi, nega ogni rilevanza al ripensamento del RI sulla presenza del OS all'incontro del 13
maggio con il OF a Pisa, (un ripensamento non certo spontaneo), trascurando di considerare che per l'imminenza dell'attuazione del progetto omicida (il RI partirà secondo la sua
versione = per Milano il giorno 15 successivo)
92 sua logica quella presenza poteva una e nell'economia della ricostruzione dei fatti esposta essere non insignificante la dal RI e poteva sua esclusione a fronte delle contestazioni mosse dalle difese.
Riguardo all'episodio Sub c) la confuta la possibilità motivazione della sentenza e il OF abbiano potuto che il OS apprendere la notizia dell'omicidio, separatamente e fuori della redazione del giornale, disattendendo la testimonianza di SA CO (il quale la notizia al OS avrebbe riferito lui intorno alle 13 in piazza della Repubblica a Roma),
un giovane perché non sarebbe plausibile che studente militante di "Lotta continua" si prestasse
-
a collaborare con il dirigente in una sua missione politica incontrandosi con lui quasi quotidianamente, nè sarebbe accettabile che il avesse ricevuto la notizia del
OS clamoroso assassinio solo alle 13 del 17 maggio, mentre mass-media l'avevano divulgata sin dalle ore 10 circa.
La deposizione poi del teste Liggini, che la notizia OF mentre costui avrebbe dato al
recando redazione, in intorno alle 13 si stava
93 viene svalutata senza alcuna motivazione.
La presenza del OS in redazione è affermata, scartando le deposizioni delle segretarie di redazione testimoniali e De SS (inattendibili sol perché
avevano messo in dubbio la presenza in redazione Melazzini
quella mattina anche del FF), e valorizzando la di quest'ultimo deposizione istruttoria 1 per sorvolando sulla quanto corretta in giudizio circostanza che il FF, nell'affermare inizialmente la presenza del OS, مادي aveva aggiunto una riserva, "per quanto ricordo", la quale poteva anche rendere plausibile la successiva
La motivazione della sentenza conclude modifica.
l'argomento con una sintomatica lettura, di taglio congetturale, dell'impegno del manifestamente OS e del OF nel sostenere di avere appreso la notizia dell'omicidio intorno alle 13 del 17 maggio fuori della redazione del giornale,
necessità di prendere le attribuendo questo alla distanze dal volantino con l'annuncio e il commento del delitto, diffuso sin dalle 11 circa del mattino
- dove, ad avviso
-a Massa residenza del PR della sentenza, l'uccisione del LA aveva
94 tutto il sapore di una morte annunciata.
1. MAY La verifica dell'accusa del RI
nei confronti del PR è individuata dalla sentenza impugnata nelle seguenti circostanze:
a) il ruolo di organizzatore della cd. struttura illegale svolta dall'imputato, già attivista del servizio d'ordine nell'ambito del quale per sua si era occupato anche di predisporre e ammissione di piccone e bottiglie far predisporre manici incendiarie, e la sua protratta presenza in Torino,
con il cennato non altrimenti giustificabile che ruolo da svolgere in quella sede;
la consapevolezza mostrata dalla VI
b)
RA della partecipazione dell'imputato sia con l'interpello del all'impresa delittuosa,
RI la sera del 17 maggio 1972 (cfr. par.fo 1/a della superiore narrativa), sia con l'indispettita notazione del fatto che il PR si era schiariti i capelli e cambiata la pettinatura,
rendendosi perciò più somigliante all'identikit pubblicato dai giornali il 20 maggio, rivolta al
RI prima e poi alla FI;
caratteri somatici c) la corrispondenza dei e fisionomici del PR a quelli dell'assassinio,
ed elaborati con rilevati dai testimoni
95 l'identikit%;B
d) il fallimento dell'alibi dell'imputato, invalidato dalla studiata tardiva proposizione solo in chiusura dell'istruttoria e nel giudizio, e
dalla manifesta inattendibilità dei testimoni chiamati a deporre.
La rilevanza del tutto generica del ruolo di organizzatore della cd. struttura illegale che l'imputato avrebbe svolto è stata illustrata sopra sub par. fo 4).
Qui, con riferimento al punto sub a), non può che ribadirsi l'inadeguatezza della motivazione attribuisce presenza alla che insistentemente dell'imputato a Torino la funzione di promuovere in clandestinità l'organizzazione della struttura compagini illegale alla maniera delle
terroristiche.
Contraddittoriamente la sentenza ignora il ruolo politico svolto dall'imputato, il quale si muoveva frequentemente dalla sua residenza per partecipare all'attività del movimento in diverse teste sedi, e particolarmente dove ilTorino, a
Filippo Bonfiglio lo ricordava spesso presente nelle assemblee e nelle "lotte" (cfr. pagg. 335 e
96 della Il che conferma limiti qualificazione di è voluta "militarista" che si attribuire alla struttura illegale e alla stessa
attività dell'imputato, dandole un connotato
terroristico funzionale a un'iniziativa come quella dell'omicidio del commissario LA (senza mezzi termini, ma con altrettanta povertà di dati probatori, si è parlato della necessità di battere la concorrenza delle organizzazioni terroristiche),
quando la complessiva attività dell'imputato, quale emerge dalla stessa nesentenza, evidenzia il carattere prettamente politico che monopolizza anche i suoi aspetti illeciti, diretti alla
guerriglia urbana e ai disordini di piazza (i manici di piccone e gli ordigni incendiari sono
all'acquisizione di tipici in tal senso), e
finanziamenti.
La consapevolezza della VI sulla partecipazione dell'imputato all'omicidio è poi tutta costruita nella motivazione della sentenza
sulla rivelazione del RI, di cui non esita a
valorizzare W come denunziato in ricorso anche quello che, salvo un adeguato approfondimento dell'analisi del fatto (nel caso inesistente), può
logicamente anche apparire la manifestazione di un
97 al quale fà da suo soggettivo convincimento;
solo la deposizione della positivo riscontro
FI.
L'interpello della sera del 17 maggio
1972 da parte della VI è caricato di una valenza particolare (tutta ritagliata sulla parola del RI), che l'obiettività delle parole pronunziate dalla donna nelle circostanze note,
avrebbe meritato di quantomeno poneva in dubbio e essere compiutamente vagliata alla stregua della
ت
ا
ب
spiegazione dell'episodio che ella aveva dato.
Le notazioni sui mutamenti del colore dei capelli e della pettinatura del PR sono valorizzate dalla sentenza, ignorando o svalutando frettolosamente circostanze che avrebbero viceversa dovuto promuovere una riflessione sulla esistenza stessa di un tal genere di manipolazione.
Il rilievo del colore dei capelli dell'assassino riferito dai testimoni non era
stato, come la stessa sentenza impugnata ricorda,
affatto coerente (tanto che solo tre, e con diversità di accentuazioni, avevano parlato di capelli biondi o castano chiari sul biondo), nè le deposizioni avevano particolarmente marcato una speciale acconciatura un singolare taglio di
0
98 essi.
La sentenza non chiarisce allora perché
l'imputato, che avrebbe disinvoltamente agito non
-
scoperto, ma anche senza alcun solo a viso per correggerne, sia pure accorgimento l'aspetto avrebbe poi dovuto parzialmente,
ricorrere alla manipolazione del colore dei capelli e della loro acconciatura, dando rilievo a un
particolare al quale le risultanze delle indagini non avevano sino a quel punto dato una speciale significazione.
D'altra parte, tutti i testi, amici e
non, dell'imputato avevano escluso che egli avesse mutato in qualsiasi modo l'aspetto della capigliatura, e non soddisfa ragionevolmente l'obiezione della sentenza che questo particolare a quel tempo non li interessava e quindi non avevano avuto ragione di notarlo.
Il commissario NO aveva infatti affermato di non aver notato mutamenti nell'aspetto del PR e che, se ci fossero stati, li avrebbe notati e se li sarebbe ricordati.
Similmente, un mutamento di pettinatura e di colore dei capelli non sarebbe potuto sfuggire agli amici, ai quali il fatto sarebbe potuto
99 e risibile apparire anche come un'insolita civetteria (cfr. a pagg. 471, 472 della sentenza di
1° grado, la deposizione di MO OL).
dimostrazione
L'irrazionalità della svuota di stessa del fatto consistenza le notazioni attribuite alla VI sull'esistenza dal RI e dalla FI, della cui credibilità
già si è parlato sopra, osservando come il giudizio espresso dalla sentenza impugnata sia del tutto inadeguato e poco aderente al riguardo positivo che hanno reso alle risultanze processuali, suo profondo risentimento contro i vecchi compagni e l'inconsistenza delle ragioni evidente il addotte per giustificare la visita dall'avv.to
La rispondenza dei caratteri somatici Zolezzi.
e fisionomici dell'assassinio rilevati dai testimoni,
a parte le contraddizioni nelle deposizioni perché riferentisi a percezioni brevi e improvvise delle quali poi i testimoni danno qualificazioni condizionate da un margine inevitabilmente indizio di variabile di soggettività estrema genericità la cui valenza può assumere un
-
di altri consistenza solamente in un quadro significativi, quali, per elementi convergenti e
100 quanto detto, non appaiono quelli valorizzati dalla sentenza impugnata. Nè tampoco rilevano le dichiarazioni del
(cfr. sopra par.fo 3 della
"pentito" AL narrativa) sull'identificazione di uno degli autori dell'omicidio con un militante di "Lotta continua",
che aveva poi abbandonato la attività politica per darsi a quella libraria.
Ancora viene qui valorizzata la deposizione di un testimone che ha riferito di voci correnti, con evidente violazione di legge,
e, peraltro, obiettivamente mal si attaglia l'attività
giornalistica intrapresa dal PR con la non meglio specificata attività libraria della quale il
AL aveva parlato.
La sentenza impugnata rileva infine il dal quale dell'alibi del PR indebitamente, un ulteriore elemento difallimento verifica delle accuse del RI (cfr. in proposito trae,
quanto osservato sopra sub par.fo 5) 1 rimandando per la valutazione dell'inattendibilità dei testi indotti dalla difesa alle considerazioni svolte dai giudici di 1° grado.
L'analisi della prima sentenza si fonda tardività su due argomenti: la studiata
101 alibi e le ripetute dell'indicazione dei testi contraddizioni nei quali costoro sarebbero incorsi,
sì da rivelarsi manifestamente inattendibili.
Il primo argomento non è corretto, perché
non possono censurarsi le scelte difensive che hanno privilegiato la sede del giudizio pubblico piuttosto che l'istruttoria secondo valutazioni, se si vuole opinabili, ma che comunque sono legittime e riguardano la gestione della difesa, dalla quale trarre argomenti in pregiudizio non è consentito dell'imputato; ma soprattutto siffatte scelte non si possono far incidere ragionevolmente sul giudizio di credibilità e attendibilità dei testi che sono estranei alle strategie difensive.
tale argomento
- un introdotto rivela un malcelato pregiudizio di collusione dei L'aver con le difese, che poi è reso palese testimoni del teste dell'intervento nella evocazione TO IO, il quale, nell'agosto del 1988,
si recava con altri dal CO di OC di Magra,
Regolo CE, e con la mediazione del CO di
Turano, don Peretti, gli chiedeva cosa avesse dichiarato nel corso dell'istruzione, rappresentandogli la preoccupazione dei familiari degli imputati.
102 L'iniziativa, indubbiamente scorretta,
St rivela un interesse affettivo del teste a favore un suo forte convincimento degli imputati e loro estraneità ai fatti, non personale della consente tuttavia di ritenere, per ciò solo, che inattendibile riguardo alle egli sia decisamente circostanze specifiche sulle quali ha poi deposto.
caso non è giustificabile
E in ogni estensione delle riserve che 10
l'implicita riguardano agli altri testi. Il secondo argomento valorizza talune e contraddizioni nelle specifiche imprecisioni con un procedimento logico manifestamente inaccettabile per il rilievo quali sono incorsi i testi,
marginale dato a elementi di carattere ragionevolmente riferibili al decorso di ben 16 anni circa dai fatti sui quali erano stati chiamati
LV poi a imputare ai testi il fatto di a deporre.
con chiarezza delle ricordare concordemente e talune di non secondario specifiche circostanze, rilievo, come la particolare composizione del volantino diffuso il 17 maggio 1972 con la notizia dell'omicidio del LA e del comizio del OF
del 20 successivo, che aveva pur formato oggetto di
103 particolare attenzione (e anche di discussioni per concernente contenuto l'omicidio)
il suo cfr.pagg. 495 e seguenti della sentenza di I'
Con il che finisce per risultare grado. non chiaro quale sia il criterio utilizzato dai giudici per valutare l'attendibilità dei testi, dal momento che questi vengono screditati comunque, per ciò che ciò che censura la memoria dei A male per e non ricordano ricordano prescindendo dalla rilevanza dei ricordano bene,
fatti ricordati, perché si testi sostanzialmente riferendola a sospettati
- sia che abbia evocato circostanze diverse, secondarie e di particolarità accordi fraudolenti apparsa artificiosamente esasperata (del tipo,
quanti bicchieri erano stati notati da taluno sul bancone del bar), sia che si sia soffermata su un fatto come quello del volantino di cui si è detto.
"non tutte le La sentenza riconosce che persone ricordano allo stesso modo, e non tutti i ricordi sono uguali, a volte ci si può ricordare,
di particolari meno ignoti, per meccanismi più o
"(cfr. pag. 499), ma tale insignificanti riconoscimento non ha poco prima, con evidente contraddizione, risparmiato ai testi l'addebito di
104 avere studiatamente ricordato alcune cose e altre no per apparire attendibili (cfr. pag. 498).
La sentenza ha preso in particolare esame le deposizioni di RC IE GI, ZZ
:
LV, NI NZ, AZ IM, TO
e OG LI detto
IO, RI TO
emergeva da tali complessivamente
Mimmo; la mattina del 17 maggio 1972
- deposizioni che taluni, tra cui il dopo la notizia dell'omicidio
RI e il OG, si erano premurati di arricchire il testo del volantino preparato per l'annuncio del comizio del 20 maggio con la notizia dell'omicidio del LA.
Tutti o parte dei volantini erano stati affidati al ZZ, che ne aveva distribuiti davanti al liceo scientifico.
resto al bar Eden
Poi aveva portato il
(luogo di abituale ritrovo) dove il PR e altri già si trovavano a discutere della notizia (e forse anche del testo dei volantini in parte già in loro possesso), e dove il PR si era preso l'incarico di distribuire i fogli avanti le fabbriche nell'ora di intervallo del lavoro.
testi sono state Nelle deposizioni dei colte le seguenti incongruenze e contraddizioni: il
105 aveva anticipato divulgazione del volantino del 17 e il OG gli aveva attribuito RC
la qualità di primo strumento di divulgazione della notizia del comizio, invece già resa nota con un manifesto murale;
il OG e il RI (peraltro concordi nell'affermazione di essersi trovati nella sede del movimento per ciclostilare il volantino,
le cui copie erano state affidate, tutte o parte,
erano contraddetti attribuendosi al ZZ) si l'un l'altro la circostanza di essere giunti per aver posto mano alla modifica primo in sede e di integrativa dell'annuncio del comizio con l'aggiunta di quello dell'omicidio; il OG
aveva preso i ancora ricordava che il ZZ volantini per portarli al bar, mentre il ZZ
dal RC) dichiarava di aver (riscontrato distribuito i volantini all'ingresso del liceo per avanzati al bar intorno all'una; portare quelli avere visto ricordavano di RC e NI non volantini al bar prima dell'arrivo del ZZ,
mentre i AZ ricordava il contrario.
E' sufficiente raffrontare il tessuto sostanziale della vicenda rievocata dai testi, con le sfasature puntigliosamente individuate dalla sentenza, per riconoscere la marginalità di
106 contraddizioni di cui un ragionevole esame, avrebbe assenza la sospettabile se addirittura rimarcato non ci fossero state.
Nè più di tanto è possibile apprezzare
о errori, quale la imprecisioni altre simili tra il OF e il collocazione dell'incontro ilche dopo NO prima invece commissario о stimare logicamente corretto comizio del 20;
negativo tratto dalla ancora l'argomento circostanza che nessun teste aveva visto il la mattina sede di lotta continua
PR alla del 17 (ma l'avevano incontrato poi al bar nella fatto può essere stessa mattinata), quando il sintomatico della spontaneità e della attendibilità
dei testi.
Nè ancora possibile riconoscere della sentenza consistenza all'osservazione impugnata, per la quale singolarmente i testi,
tutti, avevano ricordato la presenza del PR
in sede, fermando al bar e poi, nel pomeriggio,
un fatto che "non poteva così il loro "ricordo" su essere che un particolare irrilevante all'epoca"
(cfr. pag. 341). Qui il ruolo dirigenziale dell'imputato,
in altra parte della motivazione particolarmente
107 viene trascurato del tutto, sicché contraddittoriamente la presenza del PR (che sottolineato,
peraltro tutti i testi hanno ricordato come impegnato nella preparazione del comizio del 20) diviene insignificante nel momento particolarmente in cui si discuteva dell'omicidio del LA,
- sempre per affermazione della sentenza per
che "Lotta continua" e i dirigenti di gli attivisti rivestiva un particolare interesse.
Ma la sentenza impugnata aggiunge una sua muovendo dalla deposizione particolare notazione,
del OG, (che nel caso ĕ interamente valorizzata, trascurandosi i contrasti con altri),
il quale aveva affermato che era stato predisposto la matrice ma non ancora il testo del volantino, per la mattina del 17 (cfr.pag. 492 della sentenza
' con la quale afferma che, non essendo possibile la manipolazione della matrice (come il di 1° gr.) -
stato fatto) essere aveva affermato senza
OG evidentemente irrimediabilmente, la danneggiarla matrice stessa era stata e bella posta lasciata incompleta per inserirvi la notizia e il commento relativi all'assassinio del LA.
Per tale circostanza (non dimostrata nel non stato suo presupposto fattuale, perché
108 chiarito se la matrice stata realmente ☐ se era stata manipolata e se ne era stata fatta una nuova) la uccisione del commissario predisposta,
LA nella sede di "Lotta continua" di Massa
era un fatto atteso da divulgare prontamente
(cfr.pagg. 342 e 343 della sentenza).
L'argomento si segnala per la gratuità di quella che attribuisce al due supposizioni: PR una indiscrezione con i compagni di Massa
sulla sua prossima impresa delittuosa, e quella della lettura della strategia difensiva del OF e i quali per si sarebbero del OS essa
di tanta avventatezza mostrati consapevoli temerarietà. Il fatto, registrato dalla sentenza le un interrogativo che essa pone dichiaratamente stessa dice senza risposta, "ma non ritiene,
comunque, che possa trattarsi di una semplice
In questo modo si utilizza come elemento coincidenza".
probatorio una semplice congettura, che in sostanza momento in cui la si si riconosce per tale nel commenta nei termini ora cennati.
del RI
- L'attendibilità
8. sentenza impugnata dalla collaudata secondo la
109 della ricostruzione del tatto derivante dalla sua confessione a quella emergente corrispondenza dalle circostanze acquisite attraverso le indagini svolte prima di essa. Di più, la confessione avrebbe posto in che le precedenti acquisizioni probatorie avevano creato, portando a chiaro alcuni equivoci una ricostruzione distorta dei fatti.
la sentenza tale affermazione
Con impugnata ha inteso in realtà risolvere le contraddizioni tra i fatti accertati attraverso le deposizioni di insospettabili testimoni assunti subito dopo di essi, e la versione del RI.
I giudici di merito si sono impegnati in argomentazioni conciliare le per minuziose con la versione del circostanze aliunde accertate
RI, ma in decisivi punti chiave della vicenda non ha risolto il problema con correttezza, lasciando viceversa la motivazione aperte evidenti contraddizioni attraverso omissioni completezza e e travisamenti, talché tutto il complessivo ordito la ricostruzione della argomentativo concernente vicenda nel suo insieme ne rimane inficiato e quindi bisognevole di un riesame approfondito.
Un momento di particolare rilievo nella
110 ricostruzione del fatto è quello dell'incidente tra la vettura Fiat 125 usata dagli attentatori e la
Simca di PP SI (cfr. par.fi 1/a 1 e della superiore narrativa). Le ricostruzioni dell'incidente quali emergono dalle dichiarazioni e dalle del RI
deposizioni del SI sono nettamente contrastanti fra loro riguardo al luogo, al tempo e alle modalità. Secondo il RI il fatto era avvenuto in cui egli stava lasciando il posto dell'area di parcheggio contigua nel momento auto all'interno alla via Giotto. era verificato almeno 20/25
Dunque si dell'omicidio, perché egli, dopo di minuti prima all'area del attorno parcheggio, si era portato in via Cherubini davanti fatto il giro esso, aveva al fruttivendolo e li aveva atteso che il complice portasse a compimento la sua opera.
D'altra parte egli stesso dichiarava alla
10 gennaio 1990 alla corte di assise udienza del
(cfr.pag. 101 della trascrizione della
che, secondo gli accordi con registrazione) trovarsi sotto l'abitazione del
LA "dieci minuti prima delle 9, più o meno", 1'"EN, doveva
111 commesso ed è certo che l'omicidio veniva into
Secondo il SI invece l'incidente era alle 9,15. avvenuto all'incirca in corrispondenza dell'imbocco di via Cherubini da via Giotto.
- che egli solo in seguito e
Una vettura, per quanto aveva appreso si era reso essere conto quella usata dagli attentatori del LA
"speronato" e aveva l'aveva improvvisamente senza dargli la la sua veloce marcia proseguito possibilità di individuarla. Si era allora spostato di alcuni metri,
davanti al negozio Cislaghi sito all'angolo della confluenza di via Giotto in via portandosi testi l'avevano resto alcuni dove del Cherubini,
visto. poco prima era avvenuto dell'omicidio, perché pochi minuti dopo egli aveva Il fatto notato l'assembramento di gente in corrispondenza dello spartitraffico della via Cherubini sulla corsia dove si aprono gli ingressi degli stabili con i n.ri civici pari. La contraddizione tra le due versioni, in specie per ciò che riguarda il luogo e il tempo,
stata risolta dai giudici di merito, disattendendo
112 il quale colto a suo la deposizione SI, tempo di sorpresa dall'incidente, tanto da non rendersi ben conto donde la vettura con la quale si era scontrato provenisse ed in quale direzione si
1 testimoniando in giudizio 16 anni era allontanata dopo il fatto e le informazioni da lui rese alla polizia, aveva chiaramente mostrato di avere ricordi poco chiari.
Ma l'accreditamento della parola del
RI 1 nonostante il minuzioso sforzo critico,
specie della sentenza di primo grado
- ha lasciato privi di un'appagante, logica soluzione due aspetti essenziali dell'incidente, di pregnante significatività perché rimandano entrambi al fatto centrale dell'episodio, l'omicidio.
Essi propongono un collegamento chiaro tra l'incidente automobilistico e l'omicidio, tra e quella del PI (di la testimonianza SI
cui appresso si dirà).
Tale collegamento avrebbe dovuto essere in termini più avvertito e saggiato criticamente sostanziali e perspicui. Il primo aspetto è quello del tempo in cui l'incidente si verificò.
Se una cosa appare certa (per essere
113 stata accertata nel corso delle indagini immediatamente svolte la mattina stessa dell'omicidio) è che esso ebbe luogo pochi minuti prima di questo, altrimenti risulterebbe misterioso il collegamento subito instaurato tra l'omicidio e l'incidente, il quale è stato poi invece ridotto a un semplice accadimento antecedente e casuale,
privo di qualsiasi legame logico con l'omicidio.
Il RI ha sempre dichiarato in istruttoria che con l'inchiesta preliminare si era accertato che il commissario soleva uscire di casa arco di tempo esteso dalle 8,45 alle 9,30 e in un che quindi egli doveva trovarsi nel luogo assegnatogli dal piano omicida alle 8,40.
e al Stando a queste dichiarazioni collegamento temporale ravvicinato tra l'omicidio e si sarebbe dovuto l'incidente, quest'ultimo logicamente verificare poco prima delle 8,40,
о
comunque prima delle 8,45.
Senonché è pacifico che l'omicidio
S
mentre il RI verificò intorno alle 9,10/15,
(come si è detto) all'udienza del 10 gennaio 1990 -
correggendo la sua precedente posizione (ma la contraddizione non è stata rilevata) 1 asseriva che sotto casa del egli avrebbe dovuto trovarsi
114 LA "dieci minuti prima delle 9, piu o tra l'incidente e temporale
L'arco esteso sino a circa mezz'ora, disarticolando il collegamento temporale così è stato l'omicidio rendendo tra due accadimenti e circostanza che il SI poco ristretto dopo essersi fermato dinanzi al negozio Cislaghi, inconcepibile la l'assembramento di gente determinato aveva notato dall'omicidio. fatto è quello Il secondo aspetto del relativo al luogo ove l'incidente avvenne, il quale si collega intimamente a quello concernente il momento dell'accadimento. Anche su questo punto i giudici di merito
RI, la quale collocando l'incidente all'interno dell'area di la versione hanno seguito e funzionalmente parcheggio, dilata coerentemente alla sua posizione, oltre tempo, anche che nel nello spazio la distanza tra i due accadimenti,
ancora e sotto diverso aspetto la invalidando circostanza acquisita del loro racconto.
Senonché i giudici di merito nonostante
- non hanno colto le reiterate denunzie difensive interna delle un'evidente contraddizione non solo, l'hanno del RI;
dichiarazioni
115 addirittura esclusa incorrendo in un manifesto travisamento di fatto.
E con ciò hanno lasciato irrisolto nel suo possibile senso proprio un'altra contraddizione dell'imputato e hanno recepito senza un sostanziale vaglio critico, il progressivo spostamento del scontro letra due vetture dalla luogo dello confluenza di via Giotto nella via Cherubini (dove l'aveva collocato il SI deponendo poco dopo il fatto), sino all'interno della area del parcheggio della metropolitana (dove da ultimo lo collocava contraddittoriamente il RI), con tutte le logiche sull'estensione implicazioni di tempo tra l'incidente e dell'intervallo l'omicidio. Un breve esame delle dichiarazioni rese dal RI al P.M. il 21 luglio 1988, alla corte di assise di AN nell'udienza del 10 gennaio 1990,
in sede di sopraluogo, e alla stessa corte evidenziano come solamente in questa ultima sede il
RI ha posto per la prima volta, l'incidente all'interno dell'area del parcheggio, in contrasto con le sue precedenti dichiarazioni al riguardo.
cennate I punti salienti delle dichiarazioni sono i seguenti:
116
- . prima di 11 '88: RI al P.M. il 21 lugl
.
.
mi capitò un la 125 uscire dal parcheggio con per uscire, incidente: mentre stavo piccolo infatti, etc.... urtai con il parafango contro quello di altra automobile che si stava accingendo per cercarvi ad entrare nel parcheggio stesso posto".
RI alla corte di assise il 10
gennaio 190 (cfr. pagg. 103 e 104 della trascrizione della registrazione f1 quando stavo uscendo dell'interrogatorio):
dal parcheggio, ho avuto appunto questo piccolo incidente con un'altra macchina, che,
evidentemente, stava cercando il parcheggio (stava entrando nel parcheggio)".
Quindi averespiega di indotto con un
gesto il conducente dell'auto antagonista a dargli strada, e prosegue: .. Questo signore ha fatto leggermente retromarcia, io, appunto, appena ho e avuto la strada libera, sono partito velocemente,
così verso l'uscita del parcheggio (praticamente,
la strada che va via dal parcheggio)".
Dopo la contestazione del presidente sulla diversa collocazione dell'incidente secondo la versione del SI, la trascrizione (Pag. 104)
117 registra le seguenti battuteextestuali: P..."Quindi,
lei conferma, invece che l'incidente è avvenuto а
(di uscire e di cagione di questa doppia manovra entrare)?
"Si, l'incidente è avvenuto nell'uscire dal
I.
parcheggio, e su questo sono sicurissimo".
P. "Ma dal parcheggio lei è uscito attraverso una strada, o scendendo, diciamo, dal terrapieno?".
-- "Il parcheggio è circondato da un marciapiede I.
e ha dei posti dove c'è lo scivolo per,
appunto, uscire dal parcheggio".
P. "E lei è uscito dallo scivolo?".
I. "Si, mentre stavo per uscire dal parcheggio, è
-
avvenuto questo incidente".
La lucidità della proposizione estratta dall'interrogatorio reso al P.M. e la
concatenazione delle battute del dialogo in cui si resa all'udienza non articola la dichiarazione sembra possano lasciare seri dubbi sul fatto che il
RI nel primo e nel secondo interrogatorio aveva collocato l'incidente all'uscita dalla area del parcheggio, in corrispondenza dello scivolo.
Ma la sentenza di primo grado commenta
273, 274) la prima proposizione, (cfr.pagg. osservando che la espressione iniziale "prima di
118 uscire dal parcheggio etc. vuol dire prima di uscire dal posto auto, perché la proposizione che segue i due punti apposti dopo le parole "piccolo incidente", non sarebbe esplicativa della proposizione precedente.
Infatti, afferma la sentenza, "tale segno d'interpunzione non è stato messo sicuramente dal
RI" (cfr. Pag. 274).
E agevole però osservare che non solo
ma tutta la frase quel segno d'interpunzione,
verbalizzata non è altro che la trascrizione della dichiarazione del RI compiuta dal P.M., così
come normalmente avviene quando il verbale viene redatto in forma riassuntiva.
Per il resto, sia i giudici di primo grado che quelli di appello hanno stravolto il senso del dialogo svoltosi all'udienza del 10
e l'imputato gennaio 1990 tra il presidente
(cfr.per la sentenza di appello le pagg. 282 e
segg.) con argomentazioni diverse di per sè
inadeguate, ma tutte comunque fondamentalmente
inficiate dall'omessa considerazione dell'insieme del contesto e in particolare delle proposizioni trascrizione della riportate alla Pag. 104 della
registrazione.
119
- Anche nell'indicare il percorso fatto dopo l'incidente il RI si contraddiceva,
parlando prima di un "giro dell'isolato" e poi, in
sede di sopraluogo di "un giro del parcheggio". La sentenza impugnata ha risolto il
problema affermando che la contraddizione è solo nelle espressioni, ma il percorso indicato è lo stesso.
Ma anche questo risulta inesatto, perché
del percorso compiuto intorno al parcheggio il Marino dava contezza solo in sede di sopraluogo,
mentre prima aveva dato indicazioni generiche e
vaghe. La contraddizione in cui il RI è
incorso, malamente coperta con il rilevato
travisamento di fatto dalla motivazione dei giudici di merito, è di decisivo rilievo perché essa evidenzia un momento di preoccupante ambiguità del dichiarante a fronte della testimonianza del delle incertezzeSI, il quale, al di là
manifestate in giudizio, ha posto, come si è visto,
l'incidente in un luogo e in un momento che
rimandano sicuramente alla testimonianza del
PI, e con questa la collegano offrendo una
complessiva versione del fatto decisamente in
120 e particolarmente contrasto con quella del RI,
fermatosi avanti al con l'assunto che egli
- aveva lì atteso che il negozio del fruttivendolo complice, portatosi alle spalle della vittima
muovendo a piedi dalle immediate vicinanze del n.ro civico 6, compisse la sua opera.
E difatti PI IE aveva riferito,
un'ora circa dopo il delitto, alla polizia che egli percorrendo la via Cherubini (corsia dei n.ri pari)
si era trovato davanti alla sua Alfa Romeo una
vettura che procedeva molto lentamente
L
ritardandogli la marcia.
Aveva notato ilin quel frangente sopraggiungere del commissario Calabresi il quale traversava la strada e si portava verso la sua Fiat
500, mentre dalla vettura che lo procedeva e che si era arrestata, era disceso un giovane il quale,
esplosi due colpi di pistola alle spalle del funzionario, si era portato nuovamente,
indietreggiando, verso l'auto donde era sceso,
passandogli davanti, e quindi, risalito a bordo,
con questa si era allontanato velocemente.
Il rilievo del SI che aveva notato
l'assembramento di gente pochi minuti dopo positivamente tale l'incidente - riscontrava
121 sequenza, prospettando l'ipotesi che l'auto degli attentatori, superato velocemente il punto ove era
avvenuto secondo il teste l'incidente ed imboccata la corsia dei numeri civici dispari della via
Cherubini, si era portata come la disciplina
-della circolazione allora consentiva nella corsia opposta, ed ivi uno egli occupanti la vettura era disceso ed aveva compiuto il delitto con le
modalità note.
Ma l'ipotesi è stata scartata dai giudici di merito, i quali, negata ogni credibilità al
SI e spostati il luogo e il tempo dell'incidente seguendo la contraddittoria versione del RI, hanno decisamente screditato anche il
PI - altro teste oculare, diretto e
disinteressato - ricorrendo ad argomentazioni incongrue e illogiche.
Muovendo da riferimenti di dettaglio la sentenza impugnata, come quella di primo grado, ha ritenuto il teste attendibile solo per ciò che
nella sua deposizione concorda con quelle di altri testi, svalutando in sostanza quanto egli ha riferito di avere visto prima dell'esplosione degli spari (il sopraggiungere del LA e la discesa dell'attentatore dalla Fiat 125).
122 Si pone così in discussione ancora ciò
con la ricostruzione del che è in dissonanza
RI, per un verso trascurando il cennato e
rilevante collegamento tra le deposizioni del
SI dele PI, per altro verso,
sottovalutando che gli accadimenti si svolsero sotto gli occhi di teste occasionali, collocati in punti di osservazione diversi e la cui attenzione non era certo sucoordinata ciò che era per non è il solo succedere, talché in più dettagli
PI a discostarsi dagli altri.
Certo è che il PI, per essersi
trovato immediatamente a ridosso della sequenza dell'omicidio poté vedere quanto gli altri non videro, ma questo non può logicamente essere discredito della sua assunto a motivo di testimonianza.
nell'apprezzamento dei D'altra parte se giudici di merito le divergenze di dettaglio non
1
sono state ritenute tali da dover espungere totalmente la testimonianza del PI dal novero delle risultanze attendibili, le stesse divergenze non possono poi essere coerentemente valorizzate per screditare quanto il teste, ed egli solo, ha riferito di avere visto per essersi trovato in una
123 posizione del tutto particolare di privilegiato punto di osservazione.
E' stato poi trascurato che ciò che il
PI poté vedere prima dell'esplosione dei colpi di arma da fuoco, venne da lui osservato senza la
perturbazione della emozione determinata da tale
drammatico evento e quindi sicuramente in
condizioni più rassicuranti riguardo all'attendibilità del suo riferimento.
La ricostruzione desumibile dalla deposizione del PI è ritenuta assurda perché
implicherebbe un'azione concepita e realizzata in
maniera tale che avrebbe corso una forte alea per la riuscita del progetto omicida;
un qualsiasi intralcio del traffico, in quell'ora intenso,
l'intercettazione avrebbe potuto compromettere della vittima.
L'assunto è dimostrato irrilevante da quanto in realtà sarebbe avvenuto secondo la
versione del RI, nella quale l'azione avrebbe potuto essere con eguale facilità compromessa
dall'incidente, sol che il SI fosse stato meno conciliante di quanto non sarebbe avvenuto nel racconto dell'imputato.
Peraltro, l'attesa dell'attentatore in
124 ostentata lettura del giornale presso il portone del civico n.6 e quella del RI davanti al negozio del fruttivendolo con il motore acceso, non meno consistenti alla riuscita proponevano rischi del piano.
La sentenza impugnata scredita ancora l'attendibilità di quanto il teste ha affermato di aver visto prima dell'esplosione degli spari,
osservando che il LA, particolarmente attento, avrebbe dovuto accorgersi che la vettura davanti alla quale era passato pochi istanti prima,
si era fermata e un passeggero ne era disceso portandosi alle sue spalle;
che il PI aveva
una macchina blu, di parlato alla polizia di capelli castani dell'attentatore e di maglione nero, ma in giudizio aveva ammessO di essere daltonico;
che la teste DE TA l'aveva contraddetto sostenendo, con più verosimiglianza,
era solo dopo gli spari, che la 125 si fermata mentre poco prima era "semiferma, cioè andava molto piano".
Sul primo punto la sentenza privilegia la versione e l'attendibilità della verosimiglianza del RI contrapponendola all'assunta assurdità
della versione opposta così come del resto ha
125 fatto per la ricostruzione insieme
- senza una ragionevole base.
Se il LA, pur attento a guardarsi intorno nel momento in cui lasciava il portone dello stabile (teste PI), sinon era accorto
del giovane che attendeva lì vicino e che poi gli si era messo alle calcagna (versione RI), non necessariamente si vede perché avrebbe dovuto accorgersi, attraversando la strada fra tante auto in transito, che da una di eraessa scesa una
persona per porsi alle sue spalle.
Il difetto visivo del PI può certo compromettere la sua attendibilità quando fà
riferimento ai colori, ma nella ricostruzione del fatto non sono i colori ad avere rilievo decisivo.
D'altra parte il problema del difetto visivo riguarda ciò che il teste ha visto prima e dopo gli spari e nondunque giustifica il discrimine per il quale egli è stato ritenuto
attendibile per ciò che ha visto dopo e non per ciò
che ha visto prima.
La divergenza con la DE è palesemente insignificante, perché tra quel procedere estremamente lento che costei ha definito con le espressioni sopra riportate ed un momentaneo
126
L arresto non si dà una Frerenza agevolmente apprezzabile nel contesto di un flusso rallentato di auto e non v'è ragione logica di posporre su questo punto la percezione del PI, che seguiva immediatamente la vettura 125, a quella della DE
che seguiva dopo.
Su un ulteriore punto la ricostruzione
dell'episodio del 17 maggio 1972 resa dal RI
viene ancora recepita, screditando senza conclusivi e congrui motivi la deposizione di una testimone,
la EL IV EL, la quale (cfr. par.fi 1 ed 1/a della narrativa) aveva notato la vettura Fiat 125
arrivare precipitosamente dopo il delitto in via
ID D'Arezzo angolo con via A. di Giussano.
La teste riferiva che l'auto arrivando era salita sul marciapiede con una ruota.
Ne erano discese due persone, una delle
quali, per l'abbigliamento, i capelli e la forma del sedere le era apparsa come una donna, che
.avevano preso posto su una vettura Alfa Romeo tipo
Giulia li vicino, condotta da una terza persona e poco prima con quella si erano allontanate dell'arrivo della polizia.
La persona qualificata come donna teneva avanti a se uno specchietto e parlava, tanto da
127 dare alla teste l'impressione che comunicasse
attraverso una radio dissimulata.
Per questa particolare ipotesi un pò
fantasiosa, per avere parlato di una donna (come del resto il PI), per il riferimento del particolare dell'arresto della 125 con una ruota sul marciapiede e dell'indugiare degli attentatori ad allontanarsi con la nuova vettura sino all'imminente arrivo della polizia, la sentenza impugnata ha ritenuto di dover disattendere
totalmente la deposizione della Del Piva,
dell'abbandono accettando la versione del RI
della vettura del delitto per allontanarsi con i mezzi pubblici.
Ora, riguardo alla prima circostanza
- avvertita di avere verosimile che la EL IV
assistito a un momento di un grave episodio e sentita dalla polizia solo 13 giorni dopo
- si sia lasciata condurre dalla fantasia a supposizioni su singolari comunicazioni con una radio dissimulata.
Ma ciò non consente logicamente di disattendere i fatti concreti riferiti, come del
resto è per la supposizione che uno degli occupanti della 125 sia stata una donna.
controverso è di Questo particolare
128 nessun rilievo per quanto concerne la supposizione fatta dalla EL IV, come anche dal PI;
non invalidare costituisce un valido motivo per per quanto riguarda il fatto l'attendibilità contestato e riferito, cioè che il conducente della
125 aveva i capelli lunghi e di spalle poteva essere scambiato per una donna, perché esso è stato registrato (oltre che dalla EL IV e dal PI)
anche da altri testi, e 10 stesso RI ha ricordato che egli aveva i capelli lunghi, seppur non ondulati, ma a "cespuglio".
Il particolare dell'arresto della vettura con una ruota sul marciapiede (che sarebbe smentito dal fatto che il veicolo fu trovato dalla polizia parcheggiato regolarmente a fianco al marciapiede)
neppure ha rilievo per il suo chiaro carattere marginale, e perché riferibile anche,
plausibilmente, ad un momento dinamico dell'arrivo,
che certamente fu frettoloso, tanto che la vettura venne trovata dalla polizia con il motore acceso.
Il ritardo nella partenza con la vettura di ricambio è poi fondato sul presupposto che la
125 sia giunta in via ID D'Arezzo verso le 9,15,
anticipando la polizia di un quarto d'ora.
In realtà, la stessa sentenza impugnata,
129 come quella di primo grado hanno altrimenti indicato l'ora dell'omicidio verso le 9,15, dimodochè - per quanto pronta e rapida sia stata la fuga - non è ragionevolmente possibile che la 125
sia arrivata là dove fu abbandonata alle 9,15.
Restava viceversa da considerare - cosa che dalla sentenza impugnata non è stata approfondita che la versione del "cambio-
-
macchina", affermata dalla EL IV, presenta nell'economia di un episodio del tipo di quello per cui è processo, una verosimiglianza almeno pari a quella del RI dell'allontanamento con i mezzi pubblici, che si sarebbe risolto in maniera così scoordinata, da costringere il PR, - che
pure avrebbe avuto tante più ragioni del RI per lasciare AN -, a restare in casa del LU e a partire dopo tre giorni, ricorrendo ad espedienti per prevenire i controlli di polizia e certo in
condizioni di maggiore rischio.
In conclusione, percorrendo nel presente paragrafo e nei precedenti i passaggi della
.motivazione della sentenza impugnata relativamente ai punti più significativi e di decisivo rilievo,
emersa sotto i diversi profili la fondatezza delle censure difensive, il cui accoglimento implica
130 l'annullamento con rinvio della decisione.
Dovrà ovviamente il giudice di rinvío
-
nella pienezza dei suoi poteri discrezionali rivalutare compiutamente l'articolato complesso delle risultanze processuali, alla stregua di ee metodologici concorretti principi giuridici motivazione congrua e logica, libero di pervenire alle medesime conclusioni cui è pervenuta la sentenza annullata, ma attraverso un adeguato percorso logico-giuridico.
9. Hanno proposto ricorso il FF, il
DEAM, l'IE, il ON e la OL, ma poiché non sono stati presentati tempestivamente i motivi a sostegno dell'impugnazione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.
10. 1 I ricorsi del De LU, del
CC e della VI RA (cfr.par.fo 3
della superiore narrativa), deducono, per diverse considerazioni riflettenti le rispettive imputazioni, la carenza di motivazione della
sentenza impugnata in ordine alla valutazione della prova della loro responsabilità, che diversamente riconosciuta come avrebbe dovuto essere
inesistente.
131 Correlativamente denunziano la violazione dell'art. 152, comma 2°, C.P.P. 1930, che prevede l'obbligo del giudice di pronunziare nel merito,
anche in presenza di una causa estintiva del reato,
ove sussista l'evidenza della prova che l'imputato non ha commesso il fatto.
Il De LU Osserva inoltre che erroneamente la corte di merito ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, la sua rinunzia alla prescrizione (oggi prevista dall'art.157 del cp.
quale si legge dopo l'intervento della sentenza
della coste costituzionale (23/31.5.90 n.275).
Deduce al riguardo che la rinunzia
proposta nel giudizio di appello non avrebbe potuto essere da lui formulata prima, perché la
declaratoria della causa estintiva era stata adottata dalla corte di primo grado di seguito al riconoscimento di attenuanti e al giudizio di bilanciamento di esse, e d'altra parte neppure era stata possibile formularla con i motivi di appello sottoscritti solo dal difensore.
In ordine alla denunzia di violazione dell'art. 152, comma 2' cp. va ricordato che con
giurisprudenza costante questa corte (cfr. cass.
14.11.1989, Pinzagli;
30.10.90, Turolla;
8.11.90,
132 Dima, tra le tante) ha affermato che in presenza di una causa di estinzione non rilevabili sono in questa sede di legittimità vizi di motivazione,
perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del digiudice merito ladopo pronunzia di
annullamento, incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato stabilita dal primo comma dell'art. 152, comma 1° cpp.
Per ciò che riguarda la tempestività
Dedella rinunzia alla prescrizione da parte del
LU, va condivisa la decisione della sentenza impugnata perché dopo la pronunzia della sentenza dellaprimo grado (2.5.90) e della sentenza di corte costituzionale sopra ricordata (del 31.5.90),
la dichiarazione di rinunzia avrebbe potuto e
dovuto essere presentata nei termini della impugnazione con motivi la sottoscrizione dei da parte dell'imputato o con atto separato.
Pertanto i ricorsi su detti vanno
respinti con le conseguenze di legge.
11. Va respinto il ricorso del
OS concernente lanella parte residua conferma del proscioglimento dagli altri reati sopravvenuta ritenuti a Suo carico per
133 prescrizione, per le considerazioni stesse sopra svolte, rimanendo assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorrente e del PR, concernenti la determinazione della pena. E' assorbito anche il ricorso del RI,
parimenti concernente l'applicazione delle attenuanti e la determinazione della pena.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di FO
AO, ELIC IEgiorgio, LI Giovanni,
NA RT e OL NA.
Annulla nei confronti di PR
ID, FA GI e, per l'effetto estensivo, nei confronti di RI RD e OF
RI, la sentenza impugnata per vizio di motivazione nel capo concernente il reato di omicidio, dichiarando assorbito il ricorso del
RI, e rinvia per nuovo esame ad altra sezione
della corte di assise di appello di AN.
Rigetta nel Iesto il ricorso del
FA e quelli di CA NC, DE
LU EN e GL AR LA. Condanna FO, ELIC, LI,
NA, OL, GL AR, CA e DE
LUCA al pagamento, in solido, delle spese
134 processuali e, ciascuno,
500mila a favore della cassa
Deciso il 21.10.1992
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr. TO Feliciangeli) шилося ну
Depositato in Cancelleria
22 FEB. 1993 11
IL CANCELLIERE
pagamento di lire delle ammende.
IL PRESIDENTE
(dr. Gaetano Lo Coco)
Partons Colors.
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Carlo Navacci)
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135 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4. I giudici di merito hann o dedicato una diffusa attenzione al tema della struttura
336 della sentenza).