Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
È illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l'imputato sulla base di una alternativa e non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
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- 1. Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2018, n. 51321https://www.iusinitinere.it/
Non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità la condotta negligente del lavoratore intento a depositare materiale inerte presso l'area di stoccaggio secondaria della cava, il quale, avvicinatosi eccessivamente al ciglio della suddetta area con l'autocarro all'interno del quale stava lavorando, faceva franare la parte del ciglio interessata, precipitando così lungo la scarpata e trovandovi la morte. Ciò in quanto il suo comportamento non è anomalo rispetto alle mansioni attribuitegli né assolutamente imprevedibile rispetto alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche del luogo, ben potendosi prevedere che qualcuno degli autisti che dovevano scaricare il materiale, …
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Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello riqualifichi in pejus l'imputazione originaria: "nessun precetto nazionale o sovranazionale impone che una decisione peggiorativa per l'imputato debba necessariamente passare attraverso una rinnovazione della istruzione, sol perché fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa. L'obbligo di rinnovazione non ha valore euristico e, enucleato a tutela di specifici diritti e interessi, non può essere esteso a tutti i casi di riforma in pejus, sganciati dalla riforma di una pronuncia assolutoria". Corte di Cassazione sez. V penale - udienza 13/07/2023 (deposito …
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Quando il giudice di appello si trovi a voler riformare una sentenza di assoluzione fondata su prova testimoniale (overturning), per giungere ad una dichiarazione di colpevolezza dell'imputato il Giudice di seconde cure non ha la facoltà, bensì l'obbligo di disporre nuovo esame dei testi rilevanti. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PRIMA SEZIONE CAUSA LOREFICE c. ITALIA (Ricorso n. 63446/13) SENTENZA STRASBURGO 29 giugno 2017 Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma. Nella causa Lorefice c. Italia, La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2011, n. 40159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40159 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - rel. Presidente - del 03/11/2011
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1681
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15550/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN VI N. IL 13/09/1967;
avverso la sentenza n. 1284/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 09/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2011 la relazione fatta dal Presidente Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1.- Con sentenza del 12.02.2008 il Tribunale di Locri, sez. distaccata di Siderno, assolveva NT CE dal delitto di calunnia in relazione alla denuncia presentata il 03.09.2004 al Commissariato di P.S. di Siderno, con cui falsamente incolpava GI NO, che sapeva innocente, di aver apposto la sua firma apocrifa sul contratto di abbonamento Tele+D+ stipulato il 16.12.2000.
Rilevava in particolare il Tribunale che, certa la materialità del reato, dubbi sussistevano sull'elemento psicologico, in considerazione:
- della spontanea iniziativa della denuncia, subito dopo la richiesta di pagamento del canone pattuito per il predetto abbonamento, e dell'allegazione alla medesima di copia del contratto con la sua firma, dalla quale poteva agevolmente risalirsi alla identità del contraente e alla autenticità della firma;
- della correlata credibilità della versione difensiva, secondo cui l'equivoco era sorto per il fatto che la richiesta di pagamento era stata presentata a distanza di quattro anni, in relazione a un contratto previsto come annuale, e da parte di un'azienda ("car Stereo Service" di RC CO) diversa da quella (GI NO) con cui erano intercorsi i contatti commerciali;
- della deposizione dello stesso GI, che, incontrato per caso il NT dopo la denuncia e sollecitatolo a fornire spiegazioni sulla vicenda del contratto, dichiarava che lo stesso, nella circostanza, "era caduto dalle nuvole e non ricordava di aver fatto questa cose";
- della remissione di querela presentata dall'imputato il 18.12.2004. 2.- La sentenza del Tribunale veniva appellata dal P.M. e con decisione del 09.12.2010 la Corte di Appello di Reggio Calabria dichiarava il NT colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di legge. A sostegno della riforma, il secondo giudice osservava che non era credibile la dimenticanza addotta dal prevenuto, considerato che l'abbonamento aveva comportato anche l'installazione presso la sua abitazione di un impianto satellitare con parabola e che egli ben poteva verificare dalla copia del contratto inviatagli che la firma apposta sullo stesso era sua. La diversità dell'azienda intestataria rispetto al soggetto con cui erano intercorse trattative non valeva a rendere credibile la versione difensiva, trattandosi fra l'altro di un dato di cui il NT doveva a essere a conoscenza in base alla copia del contratto già in suo possesso. La remissione della querela appariva poi come un tentativo di arginare le conseguenze della sua denuncia, dopo che ne stava emergendo (dalle dichiarazioni del GI) la falsità.
3.- Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo:
a. - la mancanza di motivazione sui rilievi svolti in una apposita memoria difensiva;
b. - la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta responsabilità, in relazione alla indimostrata certezza, in capo al NT, dell'innocenza dell'accusato, dovendo gli elementi di dubbio emersi al riguardo valutarsi in suo favore e non potendo farsi legittimo riferimento, in senso accusatorio, a mere supposizioni (strumentalità della remissione di querela, possesso in capo al prevenuto di un contratto con timbro "Car Stero Service", installazione dell'impianto a cura di dipendenti di Tele+).
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È opportuno preliminarmente rilevare, in via generale, che il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 46 del 2006, pur se non più accompagnato dalla regola dell'inappellabilità delle sentenze assolutorie, espunta dalla sentenza n. 36 del 2007 della Corte costituzionale, presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza. Non basta, insomma, per la riforma caducatrice di un'assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza. Ciò chiarito in via generale, può senz'altro escludersi che nel caso di specie il ribaltamento operato dalla Corte d'appello abbia rispettato i criteri testè evidenziati. A base della sentenza di riforma sono stati infatti addotte mere valutazioni alternative, corroborate per di più da elementi sostanzialmente congetturali (previo possesso di un contratto intestato alla "Car Stereo Service", installazione effettuata da soggetti palesemente riconducibili al contenuto della pretesa, mera strumentalità della remissione di querela), inidonee, come tali, a cancellare tutti i dubbi sulla buona fede dell'imputato, quali ragionevolmente discendenti dal tempo trascorso dai fatti, dalla varietà dei soggetti coinvolti nell'operazione (Tele+, Car Stereo Service, GI NO), dalla immediatezza e ingenuità (per la produzione della copia del contratto sottoscritta) della denuncia, dalla deposizione del GI, dalla pronta remissione della querela.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011