Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2013, n. 14651
CASS
Sentenza 10 gennaio 2013

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La nozione di abuso di relazione di prestazione d'opera, previsto come aggravante dall'art. 61 n. 11 cod. pen., si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere", bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza.

Ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano. (Fattispecie in cui l'aggravante dell'abuso di prestazione di opera è stata ritenuta desumibile dalla descrizione, nell'imputazione, delle modalità della condotta.

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    Costituisce deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie: è situazione di deficienza psichica della persona offesa a carattere oggettivo, che tuttavia non deve necessariamente essere percepita immediatamente da chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa (certamente ricorrente nel caso in esame) alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua anomalia e, …

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  • 2Le contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravanti
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  • 3Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)
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  • 4Sentenza Cassazione Civile n. 14651 del 11
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2013, n. 14651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14651
Data del deposito : 10 gennaio 2013

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