Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 2
La nozione di abuso di relazione di prestazione d'opera, previsto come aggravante dall'art. 61 n. 11 cod. pen., si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere", bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza.
Ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano. (Fattispecie in cui l'aggravante dell'abuso di prestazione di opera è stata ritenuta desumibile dalla descrizione, nell'imputazione, delle modalità della condotta.
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- 1. Patto di quota lite è circonvenzione di incapace? (Cass. 8022/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2025
Costituisce deficienza psichica la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie: è situazione di deficienza psichica della persona offesa a carattere oggettivo, che tuttavia non deve necessariamente essere percepita immediatamente da chiunque, atteso che la relativa consapevolezza è richiesta soltanto in capo all'autore del reato, che abbia instaurato con la predetta una conoscenza significativa (certamente ricorrente nel caso in esame) alla cui stregua si sia potuto rendere conto, anche per la sua anomalia e, …
Leggi di più… - 2. Le contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravantiDario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza in oggetto, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito che involge la tematica delle contestazioni “in fatto” delle circostanze aggravanti, e più in particolare i limiti (se ve ne sono) che esse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall'art. 476, co. II, c.p. per il delitto di falso (materiale o ideologico) in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale. Chiariamo subito i termini della questione. Ai sensi dell'art. 417, lett. b, c.p.p., il pubblico ministero, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio per un …
Leggi di più… - 3. Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 14651 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14651 Anno 2013 Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA SENTENZA sul ricorso 8034-2007 proposto da: ITALFONDIARIO SPA P.I.00399750587, elettivamente domiciliaao in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende; – ricorrente contro PRIMERANO FILOMENA, EDIL COSENTINA SRL IN LIQ IN PERSONA DEL LIQUIDATORE P.T., FILIPPO EDUARDO; – intimati – avverso la sentenza n. 533/2006 del TRIBUNALE di Data pubblicazione: 11/06/2013 PAOLA/ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO; udito l'Avvocato Roberto …
Leggi di più… - 5. la pronuncia a Sez. Un.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 476, c. 2). Il fatto La Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità della S. per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena e concedendo alla S. i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2013, n. 14651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14651 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/01/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 75
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 35274/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
CH MI N. IL 15/01/1973;
avverso la sentenza n. 828/2010 TRIBUNALE di PESARO, del 25/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione il Sostituto Procuratore Generale presso la corte d'appello di Ancona avverso la sentenza del tribunale di Pesaro che ha dichiarato non doversi procedere a carico di CH ID in ordine al reato di appropriazione indebita per intervenuta remissione della querela, rilevando che nel caso di specie il reato era procedibile d'ufficio ricorrendo la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera in fatto contestata. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 646 c.p., comma 3 il reato di appropriazione indebita e procedibile di ufficio se ricorre talune delle circostanze indicate dall'art. 61 c.p., n. 11 nella quale rientra l'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. Espressione che abbraccia, nel suo significato, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere", bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del fatto a nulla rilevando la sussistenza o meno di un vincolo di subordinazione e di dipendenza (Cass N. 3325 del 1992 Rv. 190758, N. 895 del 2004 Rv. 227248 N 38498 del 2008 Rv. 241463). Ciò detto deve rilevarsi che questa Corte ha più volte affermato che non è necessario che le circostanze aggravanti vengano contestate con specifica indicazione delle norme che le prevedono o con altra affermazione esplicita nella formulazione delle imputazione;
ma, nel ritenere sufficiente la contestazione "in fatto" dell'aggravante, questa Corte ha rilevato come sia comunque necessario che le circostanze integranti l'aggravante siano indicate in modo preciso e tale che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Cass. 4, sent. 5678 del 20.4.90 rv. 184088; Cass. 2, sent. 47863 del 15.12.03 rv. 227076). Nel caso in esame non vi è stata contestazione esplicita della aggravante che però si desume dalla descrizione della modalità di condotta consistita nel rifiutare al titolare della ditta la restituzione, dopo il licenziamento, nonostante i numerosi inviti, anche per iscritto, dell'attrezzatura di lavoro per un valore complessivo di Euro 1200,00. L'imputato è stato pertanto in grado di comprendere la volontà della accusa di contestare la aggravante in argomento, la cui applicazione esclude la punibilità a querela.
La sentenza deve essere pertanto annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Pesaro per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013