Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 16975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16975 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
16975-26
Composta da IA OC OL AS
-Presidente-
AN RI NA
- Relatore -
Sent. n. sez. 43/2026 UP - 22/01/2026 R.G.N. 24261/2025
NA AR GA DO TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA
e da
AN IR nato a [...] il [...] NC LE nato a [...] il [...] IA IA nata a [...] il [...] DI MA OL nato in [...] il [...] DI MA SA nato in [...] il [...] NA PO nato a [...] il [...] GESUDO MA nato a [...] il [...] ME CE nata a [...] il [...] TE LI nata a [...] il [...] IP OL nato a [...] il [...] IP SA nato a [...] il [...] AN SA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE di ASSISE di APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN RI NA;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale DO ESPOSITO, che ha
chiesto:
- l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di AN SA, con rideterminazione della pena detentiva in mesi otto di reclusione e il rigetto del ricorso della PROCURA GENERALE presso la CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA nei confronti dello stesso imputato, quanto al resto;
- l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di ME CE, limitatamente alla pena detentiva, da riterminare in anni venti di reclusione, ferme restando le ulteriori statuizioni;
-il rigetto del ricorso della ME CE nel resto;
- l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di IA IA e di GESUDO MA, con rinvio ad altra Sezione della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA per nuovo giudizio, limitatamente alla rideterminazione degli aumenti di pena per i reati di cui ai capi 79) nei confronti della IA e del GESUDO, nonché per il reato di cui al capo 80) nei confronti della sola IA, con rigetto dei ricorsi della IA e del GESUDO quanto al resto e declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi, ai sensi dell'art. 624 cod. Proc. pen.; - la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di AN IR, NC LE, NA PO, DI MA OL, DI MA SA, TE LI, AN SA e IP OL;
-il rigetto del ricorso di IP SA. Udite le conclusioni degli Avv.ti IA AN VENTURA, DAVIDE AR IM, AR TE, IA IT, OL PE ZZ, AG AR IR, CA CI e AV IA AL NA, i quali hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso esposti nei rispettivi atti di impugnazione e chiedendone l'accoglimento.
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RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 18 luglio 2023 - per quanto ora di interesse - ha: - assolto da alcune DE contestazioni loro rispettivamente mosse LA NO, AR ES e SI IA [reato sub 1)], LO PP [reato sub 86), limitatamente ad alcuni episodi specificamente richiamati e reato sub 87)], LO Di IA, AL Di IA, EL ER [tutti dal reato sub 86), limitatamente ad alcuni episodi ivi contestati], AT IC [dai reati sub 30), 33) e 38), per non aver commesso il fatto]; - dichiarato LA NO colpevole dei reati di cui ai capi 92) e 93), esclusa la contestata aggravante e ritenuta la continuazione tra gli stessi;
- dichiarato MA RA colpevole dei reati allo stesso ascritti ai capi 59), 60) e 63), esclusa la sola aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. c), d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 contestata sub 60), oltre che unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione;
- dichiarato SI IA colpevole dei reati a lei ascritti ai capi 59), 79), 80), 83) e 84), previa unificazione degli stessi sotto il vincolo della continuazione;
dichiarato LO Di IA, AL DI IA e EL ER colpevoli del reato loro ascritto al capo 85), riqualificato ai sensi dell'art. 74, comma 6, T.U. stup. e dei reati loro contestati al capo 86), riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione;
- dichiarato IL FO colpevole dei reati a lui ascritti sub 1), 37), 59) e 60), riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione ed esclusa la contestata recidiva;
- dichiarato AR ES colpevole dei reati a lui ascritti sub 59), 79), 83) e 84), tutti unificati sotto il vincolo della continuazione;
- dichiarato AT IC colpevole dei reati a lei ascritti sub 1), 37), 40), 41), 55), 56), 59), 60), 63), 71), quest'ultimo con esclusione della contestata aggravante dell'ingente quantità, 72), 77), 78), 83), 92), 93), 96), 99), unificati tutti sotto il vincolo della continuazione, con esclusione del reato di cui al capo 96); - dichiarato LO PP colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1), 31), 35), 36), 38), 41), 44), 45), 46), 47), 50), 51), 55), 56), 59), 60), 64), 65), 66), 67), 68), 69), 70), 71), 86), limitatamente agli episodi del 13 gennaio 2018, del 18 gennaio 2018, del 23 febbraio 2018, del 27 febbraio 2018, del 28 febbraio 2018 (secondo episodio risalente alla predetta data) e del 16 marzo 2018, riqualificati i fatti di cui al capo 86) ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309
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del 1990, con esclusione DE contestate aggravanti e unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione;
dichiarato AL PP colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1), 30), 37), 38), 59), 60), 63), 92), 93), 95), 96), riuniti sotto il vincolo della continuazione, con esclusione dei reati di cui ai capi 95) e 96); dichiarato AL NT colpevole del reato a lui ascritto al capo 87), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, escluse le aggravanti contestate e per l'effetto computata la diminuente prevista per il rito - ha: - condannato LA NO alla pena di anni quattro di reclusione ed euro quattromila di multa;
- condannato MA RA alla pena di anni sedici di reclusione;
- condannato SI IA alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione;
- condannato LO Di IA e EL ER alla pena di anni quattro, mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno;
- condannato AL Di IA alla pena di anni quattro di reclusione;
condannato IL FO alla pena di anni quindici e mesi sei di reclusione;
condannato AR ES alla pena di anni quattordici e mesi quattro di reclusione;
- condannato AT IC alla pena dell'ergastolo; - condannato LO PP alla pena di anni diciassette, mesi quattro e giorni dieci di reclusione;
- condannato AL PP alla pena dell'ergastolo; - condannato AL NT alla pena di mesi nove di reclusione ed euro duemila di multa, condannando tutti gli imputati al pagamento DE spese processuali e - quanto a quelli sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere anche alla rifusione DE spese di mantenimento;
- adottato le statuizioni risarcitorie;
dichiarato MA RA, SI IA, IL FO, AT IC, LO PP e AL PP interdetti in perpetuo dal pubblici uffici;
- dichiarato LA NO, LO DI IA, AL Di IA e EL ER interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
dichiarato AL PP e AT IC interdetti legalmente e decaduti dalla responsabilità genitoriale;
dichiarato MA RA, SI IA, IL FO e LO PP in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena, oltre che sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata, con obbligo di permanenza nell'abitazione dalle ore 21.00 alle ore 07.00, per la durata di anni due, nel confronti di IL FO e LO PP e per la durata di anni tre nei confronti di AT IC e AL PP;
- adottato ulteriori provvedimenti in tema di patente di guida, sospensione del reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale, pensione di invalidità; deciso in ordine a quanto in sequestro, ordinando la confisca del denaro e dell'autovettura, nonché la distruzione della sostanza stupefacente.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Caltanissetta per quanto ora di interesse in parziale riforma della sentenza impugnata, ha: dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR ES e SI IA, in ordine al reato di cui al capo 84), limitatamente alla coltivazione di diciannove piante di cannabis, accertata in data antecedente e prossima al 26 settembre 2018, in applicazione del principio del ne bis in idem;
- assolto SI IA dal reato di cui al capo 59), limitatamente alla condotta posta in essere successivamente alla data del 26 settembre 2018, con esclusione dell'aggravante dell'associazione armata, quanto alla residua contestazione relativa al medesimo capo 59) e, previa riqualificazione ex art. 73, comma 5, T.U. stup. dei fatti ascritti alla predetta sub 79) e 80), oltre che con la già ritenuta continuazione e computata la riduzione per il rito, ridotto la pena inflitta a SI IA nella misura di anni dieci e mesi quattro di reclusione;
-assolto AR ES dal reato sub 59), limitatamente alla condotta posta in essere successivamente al 26 settembre 2018, con esclusione dell'aggravante armata, quanto alla residua contestazione sub 59) e riqualificazione ex art. 73 comma 5 T.U. stup. del reato contestato sub 59) e per l'effetto con la già ritenuta continuazione, nonché computata la diminuente del rito e unificati i reati con quelli giudicati mediante la sentenza del Tribunale di Gela in composizione monocratica del 08 ottobre 2019, passata in giudicato il 21 giugno 2022 - ha ridotto la pena inflitta allo stesso nella misura di anni dieci e mesi sei di reclusione;
escluso l'aggravante ex art. 61 n. 4 cod. pen. contestata a AL PP sub 95) della rubrica, confermando la pena allo stesso inflitta;
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escluso la circostanza aggravante della premeditazione, contestata a AT IC al capo 96) della rubrica, confermando la pena alla stessa inflitta;
- escluso, nei confronti di MA RA, le circostanze aggravanti di cui all'art. 74 commi 3 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990, relativamente alla partecipazione al sodalizio di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e dell'essere l'associazione armata, contestate al capo 59), nonché l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., contestata ai capi 59), 60) e 63) e, per l'effetto con la già ritenuta continuazione e considerata la riduzione per il rito ridotto la pena inflitta allo stesso nella misura di anni dieci di reclusione;
- riconosciuto, in favore di LO PP, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con riferimento al capo 51) della rubrica, computandola come equivalente, rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 640 secondo comma n. 1 cod. pen. e per l'effetto con la già ritenuta continuazione e applicata la diminuente del rito ridotto la pena inflitta al predetto nella misura di anni sedici, mesi due e giorni venti di reclusione;
- ridotto la pena inflitta a LA NO con la già ritenuta continuazione e considerata la riduzione per il rito ad anni due di reclusione ed euro quattromila di multa, disponendo la sospensione condizionale della sola pena detentiva;
- ridotto la pena inflitta a LO Di IA, AL Di IA e EL ER, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti con la già ritenuta continuazione e con la riduzione per il rito ad anni due e mesi otto di reclusione ciascuno;
- ridotto la pena inflitta a IL FO in ordine ai reati a lui ascritti, con la già ritenuta continuazione e con la riduzione conseguente alla scelta del rito, ad anni dodici di reclusione;
ridotto la pena inflitta a AL NT, considerata la riduzione per il rito, nella misura di mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa;
- eliminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, applicata in primo grado a LA NO, LO Di IA, AL Di IA e EL ER;
- eliminato il provvedimento di ritiro della patente disposto nei confronti di LO Di IA;
-confermato le residue statuizioni contenute nella sentenza impugnata;
-disposto in tema di spese spettanti alla costituita parte civile;
3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, deducendo quanto alla posizione di AL NT violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in punto di determinazione della pena inflitta. Il fatto originariamente contestato è stato riqualificato ai sensi dell'art. 73 comma
5 T.U. stup. ed è stata irrogata all'imputato la pena di mesi sel di reclusione ed euro duemila di multa;
la pena detentiva di mesi nove di reclusione inflitta a NT in primo grado è stata dunque ridotta, nonostante la Corte di assise di appello, nel corpo della medesima sentenza, avesse espressamente dichiarato infondati i motivi di gravame proposti dallo stesso. Una volta ritenuta tale infondatezza, dunque, la Corte territoriale avrebbe dovuto confermare la statuizione sanzionatoria assunta in primo grado. Per tali ragioni, il Procuratore generale ha domandato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
4. Ricorre per cassazione LA NO, con il patrocinio dell'avv. Flavio Sinatra, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, vengono denunciati i vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 648 cod. pen., stante l'omesso esame e il travisamento di fondamentali risultanze istruttorie.
4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La sentenza impugnata si è rifugiata in formule espressive stereotipate, limitandosi a richiamare la gravità dei fatti e le modalità esecutive degli stessi, senza confrontarsi realmente con le deduzioni difensive. Non sono stati adeguatamente valutati gli elementi favorevoli emersi, quali la condotta processuale collaborativa, lo stato di incensuratezza, le condizioni personali e familiari del soggetto, la marginalità della condotta a lui stesso riconducibile.
5. Ricorre per cassazione MA RA, con due distinti atti di impugnazione rispettivamente a firma dell'avv. MO Ventura e dell'avv. Davide Limoncello mediante i quali vengono complessivamente dedotti otto motivi, di seguito sintetizzati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Con il primo motivo del ricorso redatto dall'avv. Ventura, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio della motivazione, con particolare riguardo alla contestazione sub 59) dell'editto accusatorio. Nonostante l'indicazione contenuta in rubrica, la partecipazione del ricorrente al sodalizio è risultata terminata nel mese di ottobre del 2018; nel corso di tale anno, la partecipazione è stata anche interrotta dal 23 marzo al 10
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agosto, periodo in cui non risultano contatti, tra RA e la moglie VA CO, con esponenti del clan Mazzarino. E quindi, il rapporto intercorso tra RA e la famiglia PP non è stato durevole;
nel periodo di interruzione dei rapporti, AT IC e famiglia si approvvigionavano di sostanza stupefacente altrove. L'affare con il calabrese ZE, inoltre, era stato proposto dai PP al coniugi AR ES e SI IA, a riprova dell'inesistenza di un rapporto associativo con CA. Errato è, inoltre, ritenere che il corrispettivo versato dai contraenti RA e ZE alla IC costituisse un contributo finalizzato al sostentamento dell'associazione. Il ricorrente contemporaneamente a tali rapporti teneva in piedi tutta una sua rete di fornitori.
contatti, con altri spacciatori e
5.2. Con il secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. Ventura, si lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., stante la mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen., tra i fatti per i quali ora è processo e quelli giudicati con le sentenze della Corte di appello di Caltanissetta del 27/05/2021 e del 27/10/2022, secondo quanto era stato domandato mediante l'ottavo motivo di appello. L'errore sta nell'aver fondato tale decisione sulla diversità dei soggetti con i quali RA si era relazionato, nelle diverse vicende giudicate mediante tali sentenze;
né assume effetto dirimente la distanza temporale che separa le condotte.
5.3. Con il terzo motivo del ricorso redatto dall'avv. Ventura, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione DE circostanze ex art. 62-bis cod. pen.
5.4. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Limoncello, si denuncia vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge in ordine all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, contestato sub 59) della rubrica. Mancava un rapporto di stabilità con il clan PP, atteso che RA si poneva sempre quale semplice fornitore - per un limitato periodo di tempo privo di affectio societatis, ossia perseguendo esclusivamente i propri scopi personali;
egli, comunque, agiva soltanto a titolo di amicizia verso GI PP.
5.5. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Limoncello, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 T.U. stup., contestata sub 59). Relativamente a molti del pretesi sodali, è ancora in corso il procedimento di primo grado;
non è in alcun modo motivato, comunque, il fatto che RA fosse a conoscenza dell'effettivo numero degli associati.
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5.6. Con il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Limoncello, si lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge, quanto all'aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 contestata sub 63). Tale aggravante non è ravvisabile, allorquando la quantità di sostanza stupefacente sia inferiore a duemila volte il valore massimo, espresso in milligrammi, determinato per ogni sostanza nelle tabelle allegate al D.M. 11/04/2006, ferma comunque la discrezionalità riservata al giudice.
5.7. Con il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Limoncello, si lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ovvero erronea applicazione della legge in ordine agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., essendo esorbitante la pena inflitta. Vi è stata confessione, da parte dell'imputato, il quale ha cominciato dopo i fatti a svolgere una attività lavorativa lecita, a riprova della sua resipiscenza e dell'ormai verificatosi ravvedimento.
5.8. Con il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. Limoncello, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., relativamente ai fatti giudicati mediante le sentenze emesse dalla Corte di appello di Caltanissetta, nei giorni 27/05/2021 e 27/10/2022. 5.9. L'avv. Ventura ha presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, a mezzo della quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione, chiarendo quanto segue. In ordine al primo punto del ricorso, nell'atto di gravame la difesa non aveva fatto alcun riferimento trattandosi di aggiunte motivazionali contenute nella sentenza di appello - né alla sospensione DE forniture per qualche mese, né all'episodio della remissione del debito di PP, in conseguenza della perdita della fornitura caduta in sequestro;
nemmeno ci si era richiamati al fatto che RA non avesse escluso i PP dall'affare col calabrese ZE, avendo egli continuato a sostentare l'associazione. Quelle che sono qualificate come "sistematiche" forniture di stupefacenti, da parte di RA, agli appartenenti al clan e la sospensione di esse "per qualche mese", in realtà sono consistite in otto episodi aventi ad oggetto la cessione di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente. La remissione del debito relativo ai venti grammi di cocaina, sequestrati ai coniugi FO/IC, non può essere spiegata con la "fibrillazione" dell'associazione, bensì con l'intento di RA di interrompere ogni contatto con i mazzarinesi. Il comportamento di RA, nella vicenda ZE, è motivato in sentenza fuori da ogni massima di esperienza.
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Con riferimento al vincolo della continuazione, tutti gli indicatori menzionati sono presenti nella fattispecie all'esame.
6. Ricorrono per cassazione SI IA e AR ES, con atto congiunto a firma dell'avv. SI Astarita, deducendo cinque motivi, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
6.1. Con il primo motivo, si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riguardo all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per quanto attiene alla contestazione di cui al capo 59) della rubrica. Non si è tenuto conto dello stato detentivo di ES, protrattosi dal gennaio 2018 al maggio successivo, né si è considerata la non operatività in ambito criminale durante tale periodo dei due ricorrenti. A ciò si aggiunga che le marginali condotte di cessione, contestate sub 79) e 80) della rubrica e già correttamente riqualificate ex art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 - sono state poste essere dai due coniugi in maniera autonoma, ossia senza alcun coinvolgimento associativo. Non si è motivato, in ordine agli esiti DE istruzioni impartite da GI PP ai suoi familiari, né quanto all'intenzione di quest'ultimo di impiegare la ricorrente, al fine di effettuare il trasporto di un quantitativo di sostanza stupefacente dalla Calabria.
6.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e) cod. proc. pen., riguardo ai capi 79) e 80) della rubrica. Per ciò che attiene ai fatti contestati sub 79), per i quali sono stati condannati entrambi i ricorrenti, trattasi di droga "parlata", non essendovi prova DE avvenute cessioni in favore di AR RI. Anche riguardo al fatto di cessione a un soggetto restato ignoto, contestato sub 80) alla sola IA, milita a carico dell'imputata esclusivamente l'intercettazione di una conversazione intercorsa tra i coniugi, che riveste un tenore dimostrativo del tutto neutro.
6.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e vizio di motivazione, quanto alla qualificazione del fatto di cui al capo 83) della rubrica ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. stup., per violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
6.4. Con il quarto motivo, si lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riguardo al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., per violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
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b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento ai capi 59), 79), 80) e 83), nonostante la ritenuta estraneità all'associazione sub 1) della rubrica. L'aggravante è stata riconosciuta sotto il profilo del metodo, relativamente a due ipotesi marginali di cessione, ricondotte dalla Corte stessa entro lo schema dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990; l'aggravante in parola non ricorre nemmeno in relazione al fatto contestato sub 83). Per ciò che attiene all'ipotesi ex art. 74 T.U. stup., la fattispecie risulterebbe aggravata del tutto illogicamente - dall'utilizzo del metodo mafioso, attuato mediante la spendita del nome del PP, proprio nei confronti di RI PP, ossia di uno dei soggetti posti al vertice di tale organizzazione.
6.5. Con il quinto motivo, si denuncia erronea applicazione della legge penale, quanto al diniego di circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, nonché violazione del divieto di reformatio in pelus, ai sensi dell'art. 606 primo comma lett. b) ed e) cod. proc. pen. Riguardo alla IA, non si è tenuto conto della sua pur parziale ammissione inerente al fatto contestato sub 83), mentre per ES osterebbero i pregiudizi penali;
non sono stati valorizzati, poi, i dati favorevoli costituiti per la IA - dall'incensuratezza e dal buon comportamento processuale serbato. Si è poi verificata una violazione del divieto di riforma peggiorativa, quanto all'aumento operato a titolo di continuazione in relazione al capo 80) a carico della IA;
tale incremento sanzionatorio è stato fissato in tre mesi di reclusione, laddove la sentenza di primo grado lo aveva determinato in mesi uno. In ordine agli aumenti a titolo di continuazione, pari a mesi tre di reclusione, operati in relazione ai reati sub 79) e 80), inoltre, la Corte territoriale ha sostanzialmente privato di effetti la riqualificazione di entrambi gli addebiti ai sensi dell'art. 73 comma 5 T.U. stup. Con riferimento al capo 83) della rubrica, a fronte di una contestazione di carattere unitario, è irragionevole l'ulteriore aumento pari a mesi nove di reclusione, disposto a carico del ricorrente, per la sola prima parte di tale imputazione;
in ordine al medesimo fatto, inoltre, si è anche verificata una significativa disparità di trattamento, fra i due ricorrenti.
6.6. L'avv. Astarita ha presentato sia nell'interesse di SI IA, sia per quanto attiene alla posizione di AR ES motivi nuovi, che possono essere esposti in maniera congiunta, trattandosi di doglianze tra loro sovrapponibili. Richiamando il primo motivo del ricorso, dunque, la difesa ha denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, quanto alla condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo 59) dell'imputazione. Dalla lettura della sentenza impugnata, in realtà, non si evincono i contorni fattuali di una condotta materiale
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dei ricorrenti, che possa essere realmente significativa della loro appartenenza all'associazione dedita al narcotraffico, articolatasi nel breve arco temporale di riferimento. E ciò ad onta dei contenuti di alcune conversazioni, pure elencate in sentenza, avvenute tra terzi all'interno del carcere di Caltanissetta;
emerge infatti, alla luce dei principi di diritto che governano la materia, l'estraneità dei ricorrenti alla compagine associativa in atto e, al più, l'esistenza di singoli accordi criminosi, volti alla perpetrazione di distinti fatti di spaccio.
7. Ricorre per cassazione LO Di IA, a mezzo dell'avv. LO GI Piazza, deducendo quattro motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
7.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 73 e 74 comma 6 T.U. stup., nonché per travisamento della prova, in relazione alla ritenuta partecipazione di PP e NI al sodalizio criminoso. Il nucleo familiare incriminato non presentava le caratteristiche della compagine malavitosa e, comunque, la motivazione inerente al ruolo specifico ricoperto dal ricorrente è meramente apparente.
7.2. Con il secondo motivo, si lamenta erronea applicazione della legge e vizio della motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309 del 1990. Il fatto che EL ER assumesse sostanze stupefacenti è desunto da una mera intuizione di LO PP e CO NI;
non vi è motivazione, comunque, circa il fatto che il ricorrente ne fosse a conoscenza, ovvero che ignorasse per colpa tale dato.
7.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, relativamente alla disposta confisca del denaro in sequestro. Trattasi della somma di euro 5.520,00, sequestrata al Di IA in data 24/09/2021, nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e poi illogicamente confiscata, sulla base dell'assenza di giustificazione circa la lecita provenienza, con evidente inversione dell'onere della prova.
7.4. Con il quarto motivo, si lamentano i vizi di violazione di legge e vizio della motivazione, quanto ai criteri legali di valutazione della prova, in relazione al reato contestato sub 86) della rubrica. Viene ritenuta - in relazione a tale capo di imputazione - la penale responsabilità di LO Di IA, AL Di IA e EL ER, senza indicazione di chi sia stato l'effettivo autore della contestata cessione.
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8. Ricorre per cassazione AL Di IA, a mezzo dell'avv. LO GI Piazza, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
8.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 74 comma 6 T.U. stup., nonché per travisamento della prova, in relazione alla ritenuta partecipazione di PP e NI al sodalizio criminoso.
8.2. Con il secondo motivo, si lamenta erronea applicazione della legge e vizio della motivazione, quanto all'aggravante ex art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309 del 1990. Il fatto che EL ER assumesse sostanze stupefacenti è desunto da una mera intuizione di LO PP e CO NI;
non vi è motivazione, inoltre, circa il fatto che il ricorrente ne fosse a conoscenza, ovvero che lo ignorasse per colpa.
8.3. Con il terzo motivo, si denunciano i vizi di violazione di legge e vizio della motivazione, quanto ai criteri legali di valutazione della prova, in relazione al reato contestato sub 86) della rubrica. Viene ritenuta - in relazione a tale capo di imputazione - la penale responsabilità di LO Di IA, AL Di IA e EL ER, senza indicazione di chi sia stato l'effettivo autore della contestata cessione.
9. Ricorre per cassazione IL FO, con atto a firma dell'avv. Carmelo Terranova, deducendo sei motivi, di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
9.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione della legge penale e del vizio motivazionale, in punto di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, riguardo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato sub 1) della rubrica. La prova della Intraneità del ricorrente all'organizzazione mafiosa denominata clan PP è stata tratta, in via esclusiva, dal coinvolgimento dello stesso nei reati attinenti al traffico di sostanze stupefacenti e dal presunto coinvolgimento del ricorrente, nella tentata estorsione perpetrata al danni della LBR COSTRUZIONI. Non si sono adeguatamente considerate, però, le intercettazioni richiamate dalla difesa, né si è valutato come non vi sia stata mai ripartizione di utili, o conoscenza da parte del ricorrente del programmi criminali del clan. Si è omesso di considerare, infine, come i collaboratori di
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giustizia IG e OR non abbiano fatto riferimento alla figura di IL FO, quale soggetto organico al clan PP.
9.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione della legge penale e del vizio motivazionale, in punto di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, riguardo al reato di cui all'art. 629 cod. pen., contestato sub 37) della rubrica. La motivazione della sentenza impugnata - oltre a non chiarire gli indici di configurabilità dell'ipotizzata fattispecie - non consente nemmeno di comprendere sulla scorta di quali elementi si possa affermare la idoneità degli atti, a cagionare la contestata condotta estorsiva. La Corte territoriale si è affidata a presunzioni, in particolare con riferimento alla conversazione attinente alla persona offesa GI Lo OL, oltre che riguardo all'oggetto stesso del dialogo e, infine, quanto alla riconducibilità della pretesa estorsiva al clan. Il tutto, però, senza il richiamo a indici fattuali concretamente apprezzabili. La frase formulata da FO, al più, poteva essere considerata come inserita in una conversazione privata con il figlio, volta probabilmente ad esprimere malcontento nei riguardi del Lo OL;
non vi era alcun reale effetto, però, in termini di realizzazione del fatto estorsivo.
9.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione di legge, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, contestato sub 59) e 60) della rubrica. È errata l'interpretazione che è stata data della conversazione intercettata in data 7 marzo 2018, sulla quale la Corte territoriale, invece, ha fondato gran parte del proprio convincimento, circa l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
tale conversazione, infatti, non contiene alcun riferimento specifico a programmi criminosi, né vi è alcun coordinamento degli apporti personali fra i presunti associati. L'intercettazione della conversazione del 18 gennaio 2018, tra IL FO e AT IC, presenta contenuti talmente generici, da non consentire alcuna interpretazione univoca in senso accusatorio. La conversazione del 27 febbraio 2018, captata all'interno dell'autovettura Alfa 147, fra l'imputato e la moglie AT IC, presenta parimenti un contenuto assai vago. L'intercettazione del 14 marzo 2018, nella quale IL FO avrebbe discusso questioni relative all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non contiene alcun riferimento esplicito a programmi criminosi strutturati, né sono in essa ravvisabili strategie operative o modalità di approvvigionamento. La conversazione del 18 marzo 2018, poi, presenta le
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stesse caratteristiche di ambiguità, che non consentono di desumere l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La conversazione del 20 marzo 2018 nella quale l'imputato avrebbe discusso con la moglie, circa modalità operative dell'associazione presenta del pari contenuti estremamente indefiniti.
9.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e d) cod. proc. pen., sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione di legge e del vizio motivazionale, in punto di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, riguardo agli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. Il decreto autorizzativo DE operazioni di intercettazione datato 15 gennaio 2018 si limita a richiamare, in modo generico, l'esistenza di un'associazione mafiosa operante in territorio di Mazzarino, ma non specifica quali siano gli elementi concreti, atti a giustificare le intercettazioni DE comunicazioni e che possano essere specificamente riferiti a IL FO. Tale decreto si basa, dunque, su mere supposizioni investigative. Il decreto di proroga del 30 gennaio 2018 presenta le medesime lacune motivazionali, limitandosi esso a richiamare per relationem le risultanze del precedente decreto;
non è stata dimostrata la indispensabilità DE intercettazioni, ai fini DE indagini, né si è considerata la possibilità di far ricorso a mezzi investigativi meno invasivi. Stessa situazione si presenta con riferimento al decreto di proroga del 15 febbraio 2018, che si limita a richiamare le precedenti autorizzazioni, senza fornire elementi nuovi, atti a giustificare la prosecuzione DE captazioni. Il decreto del 1° marzo 2018, che ha autorizzato l'intercettazione ambientale presso l'abitazione dell'imputato, presenta vizi ancor più gravi, atteso che esso si fonda sulle risultanze DE precedenti intercettazioni telefoniche, senza dimostrare l'inadeguatezza di mezzi investigativi meno invasivi. Generica è anche la motivazione del decreto del 15 marzo 2018, che ha autorizzato l'intercettazione ambientale presso il carcere di Caltanissetta. Il contenuto DE intercettazioni, comunque, risulta ambiguo e suscettibile di interpretazioni alternative, mancando completamente qualsiasi forma di riscontro esterno, a conferma dell'interpretazione accusatoria DE conversazioni.
9.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione di legge, riguardo all'art. 416-bis.1 cod. pen. Non sono stati dimostrati né l'utilizzo di un metodo mafioso, né la finalità di agevolazione, essendo stata applicata l'aggravante in modo automatico, senza previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti normativi.
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9.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione di legge e del vizio motivazionale, in punto di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, riguardo all'art. 62-bis cod. pen. Contrasta con i presupposti stessi dell'istituto la decisione di escludere la meritevolezza DE generiche, in base al mero disvalore del fatto e al numero degli addebiti.
10. Ricorre per cassazione AT IC, con due distinti atti, rispettivamente a firma degli avv.ti Flavio Sinatra e dell'avv. Agata AR Maira, deducendo complessivamente ventisette motivi di ricorso. 10.1. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. ex art. 34 comma 2-bis cod. proc. pen. In sede di gravame, la difesa aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado, per incompatibilità ex art. 34 comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto il Giudice dell'udienza preliminare che aveva giudicato AT IC per l'omicidio La EL era lo stesso che, precedentemente, aveva svolto funzioni di Giudice per le indagini preliminari, autorizzando la riapertura DE indagini preliminari con riferimento allo stesso fatto, sulla base DE medesime intercettazioni. Si chiede, dunque, la declaratoria di nullità, ovvero la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per la risoluzione del contrasto già rilevato dalla stessa Corte territoriale. 10.2. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli art. 266 e 271 cod. proc. pen. La Corte di assise di appello ha ritenuto applicabile la disciplina anteriore al d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216, non considerando come il trojan risultasse inserito nel marzo del 2018; sarebbe stato necessario, dunque, indicare le ragioni specifiche atte a rendere necessaria tale modalità particolarmente invasiva, per lo svolgimento DE indagini. 10.3. Con il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 575 cod. pen. Non si è raggiunta la prova che la ricorrente, nell'occasione, abbia svolto la funzione di vedetta, né che il marito fosse sottoposto a controlli domiciliari, tali da giustificare la presenza della moglie. Non viene chiarito se alla IC sia attribuito un concorso di natura morale, oppure materiale. 10.4. Con il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 4
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cod. pen. (sempre con riferimento all'omicidio La EL). Si è ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 577 n. 4 cod. pen., in collegamento con l'aggravante dei motivi abietti o futili ex art. 61 n. 4 cod. pen. Si eccepisce, però, come la sentenza impugnata abbia esteso tale aggravante alla IC, senza chiarire la natura della partecipazione di quest'ultima e senza dimostrare che ella abbia fatto propria l'intensità del dolo dell'autore materiale, ossia del marito. La mera presenza in loco, del resto, non è un dato sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante, che ha natura soggettiva e richiede una piena adesione psicologica. 10.5. Con il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla contestazione ex art. 416-bis cod. pen. 10.6. Con il sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione ai delitti di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, come modificati con la legge 14 ottobre 1974 n. 497, 649 e 416-bis cod. pen. [motivo riferito ai capi 55) e 56) della rubrica]. Le conversazioni captate non dimostrano una detenzione effettiva e consapevole DE armi, bensì una generica e presunta conoscenza - da parte dell'imputata - in ordine alle operazioni di trasferimento DE stesse, poste in essere materialmente dai familiari. Non vi è specifica menzione di un contributo causalmente efficiente, riconducibile alla IC e le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR si rivelano, sul punto, del tutto insufficienti. La motivazione adottata dalla Corte distrettuale non è adeguata, peraltro, neanche quanto alla sussistenza dell'aggravante mafiosa, in ordine alla quale non è stata dimostrata né la finalità agevolativa, né l'utilizzo del metodo. 10.7. Con il settimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'estorsione perpetrata in danno di CO DI. Dalle intercettazioni è emersa esclusivamente la sussistenza di un rapporto di tipo personale tra l'imputata, la figlia AR PP e CO DI da porre alla base di dazioni di esiguo valore, consistite in alcune bottiglie di vino;
il tutto si verificava, però, in assenza di qualsivoglia minaccia o coartazione. Le conversazioni intercettate, dunque, sono state lette erroneamente, in forza di un automatismo logico, fra l'appartenenza al contesto mafioso e la natura estorsiva della condotta ascritta. Le dichiarazioni rese dalla persona offesa, inoltre, sono state incongruamente reputate non attendibili, laddove DI negava di esser stato mai minacciato o costretto.
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10.8. Con l'ottavo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla condotta di natura estorsiva posta in essere in danno della società LBR DEMOLIZIONI S.r.l. La motivazione è apparente, contraddittoria, carente e travisante, atteso che essa è fondata sulla riproduzione della comunicazione di notizia di reato, oltre ad essere priva di confronto con le deduzioni difensive. In particolare, i dialoghi intercettati non avevano un tenore estorsivo, ma dimostravano esclusivamente la volontà di dare sostegno a una lecita richiesta, facendo riferimento a una persona lontana da Mazzarino da oltre trenta anni e conosciuta dall'interlocutore. Deve anche aggiungersi come EL FO non abbia ricevuto risposta alcuna, da Lo OL, a fronte della richiesta di assunzione;
AL PP, del resto, aveva ormai perso ogni capacità intimidatoria. La società in questione, infine, non avrebbe potuto accogliere autonomamente la richiesta, trovandosi al tempo assoggettata a provvedimento di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari, con nomina di un amministratore giudiziario. 10.9. Con il nono motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. Non si sono individuati atti di violenza o minaccia perpetrati in danno del Di DI, o anche richieste implicite o esplicite di prestazioni non dovute;
la consuetudine di non pagare le forniture di pesce non presentava alcun elemento di illiceità. Non si è considerata la possibile interpretazione alternativa e non incriminante, attribuibile alle conversazioni unite agli atti, né si è motivato adeguatamente in punto di sussistenza del dolo. Non è emerso alcun riscontro oggettivo, infine, con riferimento all'assoggettamento del Di DI. 10.10. Con il decimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 10.11. Con l'undicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 73 T.U. stup., di cui ai capi 60), 78) e 83) della rubrica. Viene attribuita alla ricorrente una funzione organizzativa e di compartecipazione, senza individuare specifici comportamenti materiali, ma fondandosi su elementi presuntivi e su una ricostruzione congetturale DE conversazioni captate. Non vi è puntuale motivazione, quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 T.U.
stup.
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10.12. Con il dodicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 416-bis.1 cod. pen. [capi 92) e 93) della rubrica]. La sentenza impugnata non chiarisce quali siano i reati specifici, dai quali derivano le somme ricevute, né se sia dimostrato che i canali Guerra e RA fossero effettivamente associazioni mafiose, ovvero. coinvolte in fatti rilevanti, in vista della contestazione della ricettazione o dell'autoriciclaggio; manca anche un approfondimento inerente alla natura DE relazioni tra la IC e i soggetti pagatori. 10.13. Con il tredicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. proc. pen. sub 99) della rubrica. La Corte territoriale non ha fornito adeguata dimostrazione, circa la sussistenza del necessario dolo specifico, visto che la conversazione attinente alla "giustificazione lecita" rivela l'intento di evitare sospetti di natura amministrativa o fiscale, piuttosto che una concreta volontà di eludere una misura patrimoniale di prevenzione, ovvero di agevolare l'associazione mafiosa. Non vi è prova, inoltre, del fatto che l'intestazione fosse funzionale a occultare la reale disponibilità del bene, al fine di agevolare il clan. Non vi è prova, inoltre, dell'utilizzo per finalità mafiose del bene, in relazione al quale non è stato dimostrato un collegamento concreto con l'attività del sodalizio. 10.14. Con il quattordicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. Nella sentenza impugnata non vi è adeguata motivazione, in ordine al ruolo secondario ricoperto dall'imputata e nemmeno quanto al profilo dell'intensità del dolo, connotato dall'assenza di premeditazione;
non si è valutato il condizionamento psicologico e affettivo derivante alla ricorrente dal rapporto con il marito e, infine, non è stata valutata la scelta del rito abbreviato. 10.15. Con il quindicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sinatra, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 78 cod. pen. e 442 comma 2 cod. proc. pen. La pena per i reati diversi da quello ascritto sub 96) è stata determinata in anni ventisette e mesi quattro di reclusione, così violando la regola dettata dall'art. 78 cod. pen. e la disciplina speciale applicabile in caso di rito abbreviato. La riduzione premiale legata alla scelta del rito, infatti, interviene dopo la determinazione della pena secondo le regole generali, inclusi i limiti fissati
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dall'art. 78 cod. pen. Si chiede, pertanto, la rideterminazione della pena per i reati diversi da quello di omicidio contestato sub 96) della rubrica, con conseguente rideterminazione della stessa nei limiti previsti dall'art. 78 cod. pen. 10.16. Con il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si denuncia la nullità del decreto autorizzativo DE intercettazioni, captate con il trojan inserito nel cellulare di AT IC e, pertanto, di domanda la declaratoria di inutilizzabilità di tali intercettazioni. Non è mai stata evidenziata la necessità di ricorrere all'utilizzo di uno strumento tanto invasivo quale il trojan e, inoltre, non si è considerata la possibilità di far ricorso a mezzi meno lesivi del diritto alla riservatezza. 10.17. Con il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla riconosciuta piena validità di prova attribuita alle conversazioni intercettate. Non si è proceduto alla ricerca di alcun riscontro, rispetto alle intercettazioni versate in atti, con particolare riferimento a quelle riguardanti AT IC, né si è indagata la possibile esistenza di motivi di astio o rancore;
discorso similare può essere condotto, quanto a EL FO e LO PP. 10.18. Con il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla condanna per il reato di partecipazione alla contestata associazione di stampo mafioso, con il ruolo di promotore. In maniera erronea si è individuata una linea di continuità, fra l'organizzazione mafiosa denominata "clan PP" e quella operativa nel corso degli anni 2017 e 2018 in territorio di Mazzarino, nonostante la diversa componente soggettiva e le differenze nei programmi;
non è stato individuato, in realtà, alcun contributo causale riconducibile alla IC. 10.19. Con il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 575 cod. pen. Male interpretate sono state le conversazioni intercettate, intercorse fra la ricorrente e il nipote EL FO, così come le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR;
non si è giunti, del resto, neanche alla corretta individuazione della vittima, in UI La EL o EP ON. Non vi sono elementi, comunque, atti a dimostrare il concorso della ricorrente, la quale ha solo fatto da vedetta, conscia del possibile arrivo DE forze dell'ordine a casa, per l'effettuazione dei controlli nei confronti di AL PP;
ella non ha preso parte, però, alla decisione di sequestrare La EL, né ha condiviso le modalità dell'assassinio di quest'ultimo. 10.20. Con il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e), in relazione all'art. 61 n. 4 cod. pen. La sola presenza in casa, al momento dell'omicidio, non basta a giustificare
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l'applicazione di tale circostanza, essendo invece chiaro come la IC non abbia fatto propria l'intenzione dell'autore materiale del gesto omicida. 10.21. Con il sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, in rapporto al d.P.R. 309 del 1990, con specifico riferimento alla condanna ex art. 74 T.U. stup. ed all mancato riconoscimento dell'ipotesi prevista dal sesto comma della medesima norma. Non vi sono elementi dai quali si possa trarre la consapevolezza - in capo alla ricorrente di aderire a una associazione illecita, essendo possibile, al più, individuare singoli episodi di spaccio. Trattavasi, comunque, di cessioni di lieve entità, caratterizzati secondo modalità strutturali e operative incompatibili con la commissione di fatti di maggiore gravità. 10.22. Con il settimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si lamenta violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, fatto in relazione al quale è stata ritenuta sussistente l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. Nulla può dimostrare che la IC intendesse fornire attraverso la sua condotta di spaccio - un qualunque apporto alle attività del clan;
emerge dalle conversazioni intercettate, al contrario, come la ricorrente agisse esclusivamente al fine di favorire il suo nucleo familiare. 10.23. Con l'ottavo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alle diverse ipotesi riconducibili all'art. 73 T.U. stup., quanto alla mancata riqualificazione a norma dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990. Non è stato adeguatamente considerato il grado di colpevolezza della ricorrente, così come trascurato risulta il carattere non abituale della condotta. 10.24. Con il nono motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si lamenta violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla condanna per il reato contestato sub 83) della rubrica. L'intercettazione che è stata posta a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, quanto alla coltivazione di marijuana (progr. 204. R. Int. 278/18) non è sufficiente a tal fine, trattandosi di un dialogo dal significato probatoriamente neutro. 10.25. Con il decimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla riconosciuta responsabilità, in ordine al reato di estorsione commesso in danno di CO DI, titolare del bar "Tiffany", di cui al capo 40) della rubrica. Non sono sufficienti le intercettazioni in atti, dalle quali emerge esclusivamente la dazione di beni di modesta entità, quali bottiglie di vino;
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risulta spiegata, in particolare, in cosa sia consistita la coartazione della vittima, esistendo esclusivamente un rapporto di natura personale, tra i protagonisti della vicenda. 10.26. Con l'undicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'estorsione in danno della LBR COSTRUZIONI. Tale società era stata sottoposta, già nel 2016, a sequestro ad opera del Giudice per le indagini preliminari ed era stato nominato un amministratore;
tentare una estorsione in danno di Lo OL, dunque, non avrebbe avuto senso. La condotta serbata da entrambi i coniugi, comunque, non raggiunge la soglia del tentativo punibile. 10.27. Con il dodicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione al fatto contestato al capo 41) della rubrica. Sarebbe stato da valorizzare il colloquio avvenuto presso il carcere di Sulmona in data 19/09/2018, tra la ricorrente e la cognata Annina, dal quale si ricava la volontà di rendere edotto AL PP della impossibilità di continuare a perpetrare estorsioni, stante la maggior propensione DE vittime a sporgere denuncia. Ne sono emersi messaggi di natura intimidatoria, inviati dalla IC al Di DI. 10.28. Con il tredicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione ai reati sub 55) e 56) della rubrica, in materia di armi. Emerge al massimo la presenza della ricorrente al presunto occultamento del materiale, non essendo stato, peraltro, mai rinvenuto tale arsenale. Le dichiarazioni rese da OR, circa il fatto che la IC abbia provveduto al trasporto DE armi, sono restate prive di riscontro alcuno. 10.29. Con il quattordicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, viene denunciata violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen. Non si è adeguatamente considerato il ruolo marginale ricoperto dalla ricorrente, né si è valutato il chiaro condizionamento, che è scaturito dal rapporto di coniugio con AL PP;
tutto ciò avrebbe dovuto comportare il riconoscimento DE circostanze attenuanti generiche, da computare con il criterio della prevalenza sulle ritenute circostanze di segno contrario. 10.30. Con il quindicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Maira, si denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 78 cod. pen. e 442 comma 1 n. 2 cod. proc. pen. Si sarebbe dovuta applicare la riduzione per il rito abbreviato, dopo aver operato il cumulo DE pene, con intervento del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen.
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10.31. Con il primo motivo aggiunto, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., nonché violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., travisamento DE dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR e motivazione apparente, in ordine alla valutazione DE conversazioni intercettate. La motivazione risulta intrinsecamente contraddittoria, laddove da un lato riconosce che OR nulla ha riferito sulla IC e, dall'altro, valorizza come attendibile una conversazione priva di riscontri eterogenei. Non si spiega come possa ritenersi attendibile una auto-attribuzione del fatto, non confermata neppure dal collaboratore che ha appreso i fatti da un partecipante diretto. 10.32. Con il secondo motivo aggiunto, la difesa ha dedotto violazione dell'art. 521 comma 1 cod. proc. pen., nonché violazione degli artt. 6 Cedu e 111 Cost., mutamento della qualificazione giuridica della condotta concorsuale in assenza DE garanzie difensive e, infine, motivazione contraddittoria. 10.33. Con il terzo motivo aggiunto, la difesa ha dedotto violazione degli artt. 577 n. 4 e 61 n. 4 cod. pen., quanto all'applicazione DE circostanze aggravanti soggettive, alla carenza di prova in punto di partecipazione all'intensità del dolo e violazione dell'art. 27 Cost. Non si può procedere a una applicazione automatica o presuntiva di circostanze aggravanti, specie se di natura soggettiva, in assenza di una specifica motivazione, che dia conto della partecipazione individuale del concorrente. Nel caso in esame, l'applicazione dell'aggravante soggettiva alla IC, in assenza di motivazione individualizzata, viola il principio di personalità, verificandosi una estensione alla ricorrente di una circostanza che attiene alla sfera psicologica dell'autore materiale. 10.34. Con il quarto motivo aggiunto, la difesa ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, oltre che la mancata indicazione della fonte relativa alla condizione giuridica di AL PP al momento dell'omicidio ON, lamentando una motivazione apparente, quanto allo specifico profilo. La Corte territoriale, nel distinguere l'omicidio La EL dall'omicidio ON, ha affermato che al momento della commissione di tale ultimo fatto omicidiario AL PP non era sottoposto agli arresti domiciliari, diversamente da quanto avvenuto in occasione dell'omicidio La EL;
così distinguendo i due omicidi, la Corte ha finito per escludere l'applicabilità alla fattispecie La EL del riferimento contenuto nella conversazione intercettata. Ma se PP anche al momento dell'omicidio ON fosse stato in regime di arresti domiciliari, verrebbe meno la distinzione operata dalla Corte tra i due episodi, nel senso che verrebbe meno la giustificazione circa la "necessità" della presenza della IC in casa, quale vedetta durante la commissione
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dell'omicidio. In ordine alla condizione giuridica del PP al tempo dell'omicidio suddetto, però, la Corte ha mancato di indicare la fonte.
11. Ricorre per cassazione EL ER, con atto a firma dell'avv. LO GI Piazza, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 11.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 74 comma 6 T.U. stup., nonché per travisamento della prova, in relazione alla ritenuta partecipazione di PP e NI al sodalizio criminoso. 11.2. Con il secondo motivo, si lamenta erronea applicazione della legge e vizio della motivazione, quanto all'aggravante ex art. 74 comma 3 d.P.R. n. 309 del 1990. La condizione di consumatrice di EL ER è desunta da una mera intuizione di LO PP e CO NI. 11.3. Con il terzo motivo, si denunciano i vizi di violazione di legge e vizio della motivazione, quanto ai criteri legali di valutazione della prova, in relazione al reato contestato sub 86) della rubrica. Viene ritenuta - in relazione a tale capo di imputazione - la penale responsabilità di LO Di IA, AL Di IA e EL ER, senza indicazione di chi sia stato l'effettivo autore della contestata cessione.
12. Ricorre per cassazione LO PP con atto a firma dell'avv. Carmelo Terranova, deducendo sedici motivi, che vengono di seguito enunciati, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen. 12.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 416-bis cod. pen. 12.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 416-bis cod. pen. 12.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 629 cod. pen. Viene in rilievo una legittima richiesta di
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anticipazione dello stipendio, originata semplicemente dalla difficoltà di sostenere le spese necessarie per recarsi al lavoro, dunque in assenza di qualsivoglia minaccia. 12.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 628 terzo comma n. 1 cod. pen. È stata confermata l'aggravante DE più persone riunite, con riferimento all'estorsione perpetrata in danno dei datori di lavoro SI e CA, senza chiarire da cosa possa evincersi il dato della contemporanea presenza di una pluralità di persone. Errata è la premessa che si sia trattato di un reato commesso per conto dell'associazione mafiosa, così come sbagliato è ritenere che le persone offese- soggetti del tutto estranei al territorio nel quale opera il clan PP - fossero a conoscenza della presunta qualità di affiliati dei richiedenti. 12.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, abrogato dall'art. 7 d.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 e trasfuso nell'art. 416-bis.
1. cod. pen., in relazione alla contestazione sub 44). 12.6. Con il sesto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto agli artt. 56 e 629 cod. pen., in relazione alla contestazione di cui al capo 31). Con riferimento alla tentata estorsione in danno della ditta DI NICA COSTRUZIONI, OD OT escusso a s.i.t. nell'immediatezza - ha negato di aver subito intimidazioni di sorta;
nonostante ciò, illogicamente la Corte territoriale ricava il dato della idoneità DE minacce rivolte da LO PP al capo cantiere, dal fatto che questi abbia acconsentito alla richiesta, del tutto lecita, di farlo parlare con il datore di lavoro. 12.7. Con il settimo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 628 terzo comma n. 1 cod. pen., in relazione alla contestazione di cui al capo 31). 12.8. Con l'ottavo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,
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quanto all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, abrogato dall'art. 7 d.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 e trasfuso nell'art. 416-bis.
1. cod. pen., in relazione alla contestazione di cui al capo 31). 12.9. Con il nono motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 629 cod. pen., in relazione ai capi 35) e 36). La motivazione in ordine all'estorsione commessa in danno del negozio di parrucchiere "Parisienne" è contraddittoria, limitandosi essa a riportare dialoghi dai quali non emerge alcuna forma di responsabilità, effettivamente ascrivibile al ricorrente;
non vi è alcuna prova documentale, del resto, circa il fatto che effettivamente Lo CE abbia subito le lamentate lesioni. 12.10. Con il decimo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 629 cod. pen., in relazione alla contestazione sub
38).
12.11. Con l'undicesimo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 629 cod. pen., in relazione alla contestazione di cui al capo 41). 12.12. Con il dodicesimo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895. Da alcun elemento presente in atti è possibile trarre la prova della conoscenza, da parte del ricorrente, del luogo in cui erano custodite le armi, né della sua possibilità di autodeterminarsi e spostarle autonomamente. Il rilievo attribuito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR, che parla della disponibilità di armi da parte del clan, è incongruo, atteso che non vi è alcun riferimento a LO PP. 12.13. Con il tredicesimo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 4 legge n. 895 del 1967. Viene omessa una specifica indicazione, con riferimento agli elementi dai quali si sia ritenuto possibile desumere il contestato spostamento DE armi, sotterrate nelle campagne di Mazzarino, verso altra zona.
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12.14. Con il quattordicesimo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, in relazione alla contestazione di cui al capo 59). Dalle intercettazioni versate in atti, può evincersi la preoccupazione di GI PP di non far comprendere nulla al ricorrente, circa l'eventuale traffico di sostanze stupefacenti, per essere il ricorrente stesso un soggetto giudicato poco affidabile, a causa della qualità di assuntore di droga. 12.15. Con il quindicesimo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 74 T.U. stup., in relazione alla contestazione di cui al capo 85). Si è realizzato un evidente errore, nel senso che la Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza di tale fattispecie a carico di LO PP, nonostante questi già in primo grado fosse stato mandato assolto da tale contestazione. Di tale esclusione di LO PP dal contesto associativo, la Corte territoriale ha anche preso contezza, ma ha poi mancato di trarne la necessaria conseguenza, in punto di inesistenza di un suo stabile inserimento nel contesto associativo. 12.16. Con il sedicesimo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto all'art. 62-bis cod. pen.
13. Ricorre per cassazione AL PP con atto a firma dell'avv. Agata AR Maira, deducendo dodici motivi, che vengono di seguito enunciati, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 13.1. Con il primo motivo, si denuncia la nullità del decreto autorizzativo DE intercettazioni captate con il trojan inserito nel cellulare di AT IC e, pertanto, la inutilizzabilità dei risultati di tale attività intercettiva. Non è mai stata evidenziata la necessità di ricorrere all'utilizzo di uno strumento tanto invasivo quale il trojan e, inoltre, non si è considerata la possibilità di far ricorso a mezzi meno lesivi del diritto alla riservatezza. 13.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla riconosciuta piena validità di prova attribuita alle conversazioni intercettate. Non si è proceduto alla ricerca di alcun riscontro, rispetto alle intercettazioni, con particolare riferimento a quelle
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riguardanti AT IC, né si è indagata la possibile esistenza di motivi di astio o rancore. 13.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1. lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla condanna per il reato di partecipazione alla contestata associazione di stampo mafioso, con il ruolo di promotore. Si è valorizzato il tenore DE conversazioni intercettate, ma non si è considerato come esse attengano a singole azioni, che non individuano la sussistenza di un gruppo coeso e organizzato, in grado di gestire le attività illecite in comune. 13.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione al reato di estorsione posto in essere in danno di MA RU, socio della ditta REIL di RU LI e C. s.a.s., proprietaria del supermercato EUROSPIN. 13.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla contestata aggravante DE più persone riunite, con riferimento all'estorsione perpetrata in danno dei fratelli Alessi. Lo stesso collaboratore di giustizia OR è molto chiaro, nell'affermare di non essere in grado di riferire su quanto accaduto dopo l'epoca, molto antica, in cui si colloca il fatto. Le stesse intercettazioni che vedono AT IC quale interlocutrice, infine, parimenti forniscono indicazioni molto scarse. 13.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla contestata aggravante DE più persone riunite, quanto all'estorsione commessa ai danni dei fratelli Alessi. La Corte territoriale non ha risposto in maniera esauriente alle censure formulate dalla difesa, circa l'insufficienza del contenuto DE intercettazioni e DE dichiarazioni rese dal succitato OR. 13.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'estorsione perpetrata in danno della ditta LBR DEMOLIZIONI s.r.l. La LBR era stata sottoposta, già nel 2016, a sequestro ad opera del Giudice DE indagini preliminari ed era stato nominato un amministratore: tentare una estorsione in danno di Lo OL, dunque, non avrebbe avuto senso. La condotta serbata da entrambi i coniugi, comunque, non raggiunge la soglia del tentativo punibile. 13.8. Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 74 T.U. stup., perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, oltre che in riferimento alla mancata esclusione della previsione di cui al primo comma di tale articolo. Sono emersi esclusivamente singoli episodi di cessione, peraltro dubbi e frutto di
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conversazioni; anche il denaro che dovrebbe essere frutto di tale attività di spaccio, del resto, non è ben chiaro da chi sia stato gestito. 13.9. Con il nono motivo, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto sarebbe stata da escludere l'aggravante dell'esser stato commesso il fatto avvalendosi DE condizioni previste dall'art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte territoriale si è limitata a fare riferimento alla notoria partecipazione di AL PP all'associazione denominata "famiglia PP". 13.10. Con il decimo motivo, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione a tutte le ipotesi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 T.U. stup. Non viene attribuito al ricorrente alcuna specifica condotta;
le conversazioni intercettate in carcere erano un mero ascolto di informazioni, vaghe e frammentate, fornite dai familiari che andavano a far visita al ricorrente. 13.11. Con l'undicesimo motivo, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen., commesso in danno di UI La EL, per illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova. 13.12. Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione al reato di omicidio commesso ai danni di TT ON e al mancato accoglimento, in subordine, della richiesta di derubricazione di tale contestazione, nel reato di occultamento di cadavere. Trattasi di un caso di "lupara bianca", risalente all'epoca in cui imperversava a Mazzarino una cruenta guerra di mafia. In realtà, quanto riferito da AT IC al nipote non conferma le dichiarazioni del collaboratore di giustizia OR, il quale si è limitato a riferire della conoscenza - da parte di AL PP - del luogo in cui doveva trovarsi il cadavere.
14. Ricorre per cassazione AL NT, con il patrocinio dell'avv. NO Giunta, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 11 Cost., 6 e 13 Cedu, 125 e 546 cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento DE circostanze attenuanti generiche e alla mancata concessione del minimo della pena.
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15. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta e all'esito dell'odierna udienza, ha chiesto: - l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, nei confronti di AL NT, con rideterminazione della pena detentiva in mesi otto di reclusione e il rigetto del ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Caltanissetta, proposto in relazione alla posizione dello stesso NT, quanto al resto;
- l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, nei confronti di AT IC, limitatamente alla pena detentiva, da rideterminare nella misura di anni venti di reclusione, ferme restando le ulteriori statuizioni, con rigetto del ricorso della stessa imputata quanto al resto;
l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di SI IA e di AR ES, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, per nuovo giudizio limitatamente alla rideterminazione degli aumenti di pena per i reati di cui ai capi 79) nei confronti della IA e del ES, oltre che per il reato di cui al capo 80) nei confronti della sola IA, con rigetto del ricorso degli stessi nel resto;
- la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità nei confronti della IA e del ES, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.; la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di LA NO, MA RA, IL FO, LO Di IA, AL Di IA, EL ER, AL NT e LO PP;
-il rigetto del ricorso di AL PP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Merita accoglimento la doglianza di AL NT, inerente al trattamento sanzionatorio, che è da rimodulare nei termini di seguito chiariti e previo annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata. Parimenti fondata è la censura formulata da LO Di IA, con riferimento alla disposta confisca, che viene revocata, contestualmente all'annullamento senza rinvio quanto allo specifico profilo della decisione impugnata;
quanto alle residue doglianze, l'impugnazione di LO Di IA va dichiarata inammissibile. Viene disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto alla posizione di SI IA, per ciò che attiene alla misura della pena inflitta, che viene rideterminata nel senso sotto precisato;
il ricorso della IA, invece, è infondato quanto al resto.
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Per ciò che afferisce all'impugnazione di LO PP, la sentenza impugnata viene annullata quanto la circostanza aggravante ex art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., contestata in relazione all'imputazione sub 31) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio - limitatamente a tale aspetto alla Corte di assise di appello di IA, che dovrà anche procedere alla determinazione della pena complessiva;
l'impugnazione proposta da LO PP, quanto alle residue doglianze, non merita accoglimento. Deve essere disatteso il ricorso proposto da AT IC, che deve essere condannata al pagamento DE spese processuali. Vanno rigettati ricorsi di LA NO, MA RA, IL FO, AR ES e AL PP;
segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento DE spese processuali. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di AL NT, AL Di IA e EL ER;
segue la condanna dei ricorrenti al pagamento DE spese processuali e di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila - in favore della SS DE ME.
2. É opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni DE parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo DE argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745).
2.1. Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un <<ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente DE ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
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La specificità della disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tantomeno può costituire motivo di ricorso, sotto il profilo dell'omessa motivazione, il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro DE prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, [...], Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, [...], Rv. 239789).
2.2. Venendo al più specifico tema del «vizio di manifesta illogicità della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione DE proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione DE prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione DE prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni DE parti;
c) nell'interpretazione DE prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione DE prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
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2.3. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, [...], Rv. 250168; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, [...], Rv. 236540).
2.4. Passando al tema del travisamento di prova va osservato che, a seguito DE modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il «travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, [...], Rv. 253099), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione DE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece consentita la deduzione del vizio di «travisamento della prova», che ricorre nel caso in cui il giudice del provvedimento impugnato abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito al fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, [...], Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, [...], Rv. 2382157). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad «atti processuali, non ha comunque mutato la natura del giudizio di SSzione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, [...], Rv. 235716).
3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta si articola in un motivo unico, concernente la posizione di AL NT (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 3); la doglianza merita accoglimento. All'esito del giudizio di primo grado, NT è stato condannato, per il reato sub 87) della rubrica, riqualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 e con esclusione DE contestate
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aggravanti, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro duemila di multa, già computata la diminuente del rito. In sede di gravame, l'imputato ha proposto due motivi, che sono stati giudicati infondati;
nonostante ciò, la Corte di assise di appello è intervenuta sul trattamento sanzionatorio, riducendo la pena inflitta a mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa, previa applicazione della diminuente del rito. Trattasi, sostanzialmente, di una mitigazione del trattamento sanzionatorio operata in assenza della pur minima motivazione sul punto. Il Procuratore generale, ad ogni buon fine, segnala anche un errore nel quale era incorso il Giudice per le indagini preliminari all'esito del giudizio di primo grado nell'operare il calcolo della pena da infliggere. E infatti, la pena base era stata indicata nella misura di un anno di reclusione ed euro tremila di multa;
una volta computata la diminuente del rito, la pena finale sarebbe stata da fissare a mesi otto di reclusione (e dunque: non mesi nove, come fatto dal Giudice per le indagini preliminari e nemmeno mesi sei, come stabilito in secondo grado), oltre ad euro duemila di multa. Viene in rilievo un mero errore di calcolo, emendabile a norma dell'art. 619 comma 2 cod. proc. pen. Nel caso in cui il giudizio venga definito secondo le forme del rito abbreviato, infatti, la riduzione nella misura fissa di un terzo - a norma dell'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. presenta un carattere inderogabile, per il giudice di merito;
laddove tale riduzione venga disposta in misura inferiore, viene a configurarsi un mero errore nel computo della stessa e, in tal caso, la Corte di SSzione è legittimata a provvedere alla relativa rettifica (Sez. 5, n. 26189 del 15/06/2022, [...], Rv. 283261 01; Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, [...], Rv. 252316-01). In ragione di quanto precede, si dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto al trattamento sanzionatorio, che viene fissato nella misura di mesi otto di reclusione, ferma restando la già irrogata pena pecuniaria.
4. Anche il ricorso proposto nell'interesse di AL NT deduce un motivo unico, incentrato sulla critica al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento DE circostanze attenuanti generiche (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 14). In particolare, sarebbe stata reputata sostanzialmente priva di valenza favorevole al reo la confessione da lui resa;
la Corte distrettuale, però, avrebbe mancato di indicare le specifiche emergenze poste a fondamento di tale assunto. La motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, inoltre, sarebbe complessivamente insufficiente, se non addirittura
assente.
4.1. La sopra sintetizzata censura inerente all'entità della pena è aspecifica e reiterativa, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di
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motivare sul punto, avendo valorizzato anche ai fini indicati dall'art. 133 cod. pen. le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono tutti gli elementi forza dei quali la Corte distrettuale ha esercitato i propri poteri, in sede di quantificazione della
pena.
Quanto alle invocate circostanze attenuanti generiche, va sottolineato come il ricorso non riesca a indicare alcun elemento positivo asseritamente trascurato, nella motivazione della pronuncia impugnata. L'attenuazione della pena scaturente da tale riconoscimento, però, deve essere ancorata a precisi profili ambientali e comportamentali della vicenda, considerata nel suo complesso ed incastonata in un peculiare ambito cronologico, spaziale e storico, o anche ad aspetti della personalità del reo, che lo rendano concretamente meritevole di attenuazione del rigore sanzionatorio;
lungi dal divenire mera applicazione consuetudinaria, tale riconoscimento deve ricevere adeguato sostegno, attraverso aspetti concreti emergenti dagli avvenimenti, che militino in senso favorevole al reo. La concessione DE circostanze attenuanti generiche, inoltre, non dovrà mai divenire una pura e semplice concessione di stile, quasi che essa si atteggiasse alla stregua di un diritto, invece inesistente, in capo al colpevole. Noto è, allora, come le circostanze attenuanti generiche non debbano tradursi nell'inesistenza di elementi negativi, bensì compendiarsi nella esistenza di motivi positivi, atti a giustificare la decurtazione sanzionatoria. La richiesta di generiche, quindi, deve connotarsi per l'indicazione di elementi di carattere specifico, con i quali è poi doveroso instaurare un confronto e fornire risposta esaustiva (tale regola ermeneutica, unanimemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, si trova, fra tante, in Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [...], Rv. 281590 01, che ha così statuito: «L'applicazione DE circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione DE stesse>; nello stesso senso, si veda Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, [...], Rv. 195339-01).
-
4.2. Contrariamente alle deduzioni difensive, la Corte territoriale ha preso atto della avvenuta confessione, ad opera dell'imputato ed ha parimenti valutato la sua condizione di assuntore di sostanza stupefacente;
ciononostante, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto NT immeritevole di qualsivoglia mitigazione sanzionatoria, stante il carico di precedenti che lo accompagna e in ragione della ritenuta adeguatezza della pena determinata in primo grado.
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Trattasi di questione rimessa alle valutazioni esclusive del giudice del merito, destinata a restare estranea al sindacato da compiere in sede di legittimità, laddove la decisione assunta sia come nel caso di specie - congruamente motivata, senza che emerga alcun profilo di contraddittorietà o illogicità; la difesa, del resto, non evidenzia alcun elemento positivo, concretamente apprezzabile e, invece, trascurato, limitandosi ad una mera opposizione alla decisione.
5. Il ricorso di LA NO consta DE due censure di seguito analizzate (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 4.1. e 4.2.); trattasi di una impugnazione che non merita accoglimento.
5.1. Quanto alla prima doglianza, la difesa deduce non esser stato adeguatamente valutato il significato da attribuire alle conversazioni intercettate, dalle quali la Corte territoriale avrebbe impropriamente desunto il ruolo di incaricato della riscossione DE somme, ricoperto dal ricorrente;
la conoscenza di alcuni meccanismi illeciti, sostiene la difesa, non può ipso facto dimostrare la consapevole partecipazione del soggetto a tutte le condotte di ricettazione. Né sarebbero state congruamente valutate nella sentenza impugnata - le esternazioni rese da AR PP, coniuge del NO, la quale avrebbe espressamente escluso la responsabilità di quest'ultimo. Alcun elemento dimostrerebbe poi prosegue la difesa - la sussistenza del necessario elemento psicologico;
nemmeno sarebbe indicato secondo quali modalità e in quali occasioni, concretamente, NO abbia mai svolto il preteso ruolo di incaricato della riscossione di somme.
5.2. La difesa, dunque, muove una diretta contestazione all'interpretazione data dalla Corte territoriale, quanto al contenuto DE intercettazioni versate nell'incarto processuale.
5.2.1. Va ricordato, allora, che la portata dimostrativa del contenuto DE conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, laddove tale valutazione risulti motivata in conformità ai criteri della logica e in aderenza alle massime di esperienza comunemente accettate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'ND, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, [...], Rv. 26765001; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, [...], Rv. 257784 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova,
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ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, a patto che la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [...], Rv. 272558- 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, [...], Rv. 25219001; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).
5.2.2. Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4 n. 37982 del 26/06/2008 Buzi Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa lettura DE conversazioni versate in atti e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità.
5.3. Nell'ambito della medesima doglianza, ci si duole della asserita mancanza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, ricordandosi l'assoluzione pronunciata nei confronti del NO in ordine alla contestazione per il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen.
5.3.1. La Corte territoriale ha offerto, sul punto, una ricostruzione di carattere storico e oggettivo del tutto priva di fratture narrative, argomentando in maniera ineccepibile circa la sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotizzata figura delittuosa. Secondo quanto può leggersi in sentenza, emerge dal contenuto DE intercettazioni si ripete, il cui significato è, in assenza di illogicità o travisamenti, sottratto alla possibilità di una rilettura in questa sede - che il 18 gennaio 2018 LA NO accompagnò la suocera AT IC per DE commissioni da compiere in provincia di Milano;
ricorda poi la Corte territoriale come dalla "contabilità" dei coniugi NO-PP sia stato possibile desumere che MI RA proprio in tale giorno aveva versato la somma di euro duemila nelle casse del clan. La Corte territoriale, pertanto, giunge alla conclusione che NO abbia accompagnato la IC ad effettuare tale riscossione. Sempre attenendosi alla ricostruzione fattuale sussunta in sentenza, il clan PP riceveva la somma di duemila euro al mese dal clan Guerra e dal sunnominato RA, onde far fronte alle esigenze relative al sostentamento del gruppo di Mazzarino;
NO avrebbe svolto, dunque, la funzione di percettore di tali somme, tanto da essere indicato, nelle conversazioni captate, con l'appellativo "l'esattore". Dalla conoscenza sicuramente intercorrente fra NO e RA, infine, la Corte di assise di appello ricava il dato della sicura consapevolezza -in capo al primo - DE reali ragioni dell'incontro
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suddetto (alla pagina n. 130 della sentenza impugnata, in particolare, sono riportate alcune DE conversazioni che sono state reputate maggiormente significative).
5.3.2. La struttura motivazionale della avversata decisione è, su tale aspetto, congrua e lineare, oltre che priva del pur minimo spunto di incoerenza. Tall argomentazioni, del resto, non vengono disarticolate dalle deduzioni - meramente reiterative e interamente versate in fatto proposte dalla difesa;
la critica difensiva, del resto, non attacca il profilo della natura intrinseca di tali dazioni, ossia quello inerente alla prova circa la provenienza delittuosa DE somme percepite da NO e IC (somme derivanti secondo la dal traffico di sostanze stupefacenti), imperniandosi esclusivamente sull'aspetto della consapevolezza di tale derivazione in capo a NO. In altri termini, la stessa difesa dà per assodato trattarsi di denaro costituente provento di traffici illeciti.
contestazione -
Del resto, quanto al versante della provenienza delittuosa del denaro percepito da NO, sono unite agli atti conversazioni che la sentenza giudica non equivoche e, anzi, sicuramente evocative della colpevolezza del prevenuto;
vi è il rinvenimento di un "libro mastro" ed esiste a carico del gruppo Guerra - una sentenza passata in giudicato, relativa al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Non sono state fornite dall'imputato, infine, spiegazioni alternative dotate di un minimo di affidabilità. Tutti elementi che la Corte di assise di appello ha ritenuto con motivazione del tutto esaustiva e congrua, che non è stata minimamente scalfita dalle argomentazioni difensive atte a fondare l'affermazione di penale responsabilità ora impugnata.
5.4. Il secondo motivo inerisce alla misura della pena e, più in particolare, aggredisce il mancato riconoscimento DE circostanze attenuanti generiche. Per quanto inerisce all'inquadramento in diritto della dedotta tematica, può richiamarsi per brevità di esposizione quanto sopra già esposto, con riferimento alla posizione di AL NT (vedere par. n. 4.1.)
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Così inquadrata la tematica, non vi è chi non rilevi come la struttura argomentativa della impugnata decisione contrariamente alle deduzioni difensive sia del tutto adeguata e priva di profili di profili di incoerenza di qualsivoglia genere;
in sentenza, infatti, la decisione di disattendere l'auspicio difensivo inerente alle generiche trae alimento: - dalla mancata emersione di elementi di valutazione e conoscenza dotati dei crismi della novità, oltre che positivamente valutabili;
dalla ritenuta gravità DE condotte poste in essere dall'imputato e dal carattere reiterato e continuativo che presentano le condotte stesse, consistite
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nella percezione di somme anche ingenti di denaro, di provenienza delittuosa e destinate al sostentamento del sodalizio mafioso dei PP;
dal carattere in alcun modo evocativo della condotta processuale tenuta dall'imputato, non avendo egli mai mostrato alcuna forma di resipiscenza o di rivisitazione critica, in ordine al proprio passato criminale. La Corte territoriale, poi, ha anche già mitigato l'iniziale trattamento sanzionatorio, argomentando specificamente circa l'esigenza di parametrare la pena al concreto disvalore della condotta accertata.
6. MA RA è stato condannato per il reato di cui al capo 59) della rubrica, ossia per la partecipazione all'associazione a delinquere ex art. 74 T.U. stup. gestita dai PP. Secondo l'imputazione, egli si occupava ripetutamente di rifornire il sodalizio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish;
in un secondo momento, il clan prese ad approvvigionarsi da ZE e AL, presentati da AT IC, alla quale veniva riconosciuta una provvigione per ogni acquisto andato a buon fine. La sentenza di primo grado ha ritenuto irrilevante il fatto che i PP si approvvigionassero anche attraverso canali ulteriori, così come ininfluente è stata considerata l'interruzione del flusso dei rifornimenti, a seguito dell'arresto di IC, con sequestro della fornitura di RA. Risulterebbe provata, invece, l'affectio societatis, essendo stato stabilito uno stabile canale di approvvigionamento (vengono in rilievo tredici forniture, tutte aventi a oggetto consistenti quantitativi di cocaina e di hashish). In secondo grado, hanno trovato accoglimento i motivi relativi alle circostanze aggravanti ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con l'eccezione di quella attinente al numero dei componenti, in quanto superiore a dieci;
la Corte di assise di appello, sul punto, ha precisato la sussistenza di plurimi contatti di RA con diversi associati del gruppo PP, essendo egli consapevole dello stato di detenzione di AL PP, figura apicale del sodalizio. Il ricorrente è stato condannato anche per i reati sub 60) e 63) dell'editto accusatorio, ossia per l'effettuazione di ripetute cessioni di cocaina e hashish al gruppo PP, nel corso di due distinti periodi, rispettivamente a marzo e a ottobre 2018 (capo 60), nonché in relazione a reiterati acquisti di droga da ZE e AL, effettuati previa intermediazione del PP e verificatisi nel periodo agosto - novembre 2018 (capo 63). Già in sede di gravame, la difesa non aveva contestato la ritenuta colpevolezza di MA RA, quanto a tali episodi, formulando doglianze esclusivamente riferite non alla responsabilità, bensì solo alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80 stup. e domandando la riqualificazione giuridica del fatto storico, mediante applicazione dell'art. 73, comma 5 T.U. stup.
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Vi sono, come già accennato, due ricorsi distinti, rispettivamente a firma dell'avv. Ventura (impugnazione i cui motivi sono enumerati in parte narrativa da 5.1. a 5.3.) e dell'avv. Limoncello (impugnazione i cui motivi sono enumerati in parte narrativa da 5.4. a 5.8.); è stata prodotta, altresi, una memoria di replica, che sviluppa concetti sostanzialmente sovrapponibili rispetto a quelli sussunti nei motivi principali e che non esige, quindi, una trattazione separata rispetto a questi ultimi (si veda il paragrafo 5.9. della parte espositiva).
6.1. Il primo motivo del ricorso dell'avv. Ventura lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla condanna per il fatto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, ascritto al capo 59) della rubrica (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 5.1.).
6.1.1. In ipotesi difensiva, l'attività illecita posta in essere dal ricorrente si sarebbe protratta entro un circoscritto arco temporale, ossia solo fino all'ottobre 2018; l'attività illecita sottolinea inoltre la difesa - è stata interrotta per cinque mesi. Si evidenzia nell'atto di impugnazione, inoltre, come RA sia stato condannato nella qualità di partecipe, in relazione a stabili forniture di sostanza stupefacente che, in realtà, non si sarebbero materialmente verificate. Vi sarebbe stato esclusivamente un rapporto di breve durata con la famiglia PP, seguito dall'interruzione di ogni contatto, a causa dell'arresto di FO e IC. Sottolinea ancora la difesa che tale interruzione dei rapporti non comportò alcun effetto destabilizzante, rispetto alla prosecuzione dell'operatività dell'associazione. Alcune DE conversazioni in atti, poi, porterebbero plasticamente a escludere l'organicità dell'imputato al contesto associativo;
questi sempre attenendosi alla prospettazione difensiva - non versava soldi per sostenere l'associazione, ma otteneva provvigioni a fronte della sua attività di intermediazione e aveva, pacificamente, rapporti anche con soggetti differenti dai PP. La remissione del debito di PP, infine, non dimostrerebbe la partecipazione del ricorrente all'associazione.
6.1.2. Così riassunta la prima doglianza difensiva, non vi è chi non ne rilevi la marcata inammissibilità. Al cospetto di un percorso argomentativo alieno da fratture razionali ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente articola obiezioni di stampo eminentemente confutativo che, nell'accreditare una diversa esegesi DE singole evidenze fattuali (dalla portata semantica da attribuire al contenuto DE intercettazioni, sino alle modalità di emersione della partecipazione del soggetto al fenomeno associativo contestato), non riescono ad enucleare nel provvedimento impugnato specifici profili di illogicità, tantomeno manifesta, o di contraddittorietà e, quindi, non valgono ad eccitare l'esercizio del potere censorio del giudice di legittimità.
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6.2. Con il secondo motivo del ricorso dell'avv. Ventura, viene attaccato il profilo del mancato riconoscimento della continuazione, tra i fatti ora sottoposti a giudizio e quelli oggetto di due sentenze della Corte di appello di Caltanissetta (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 5.2.). Sostiene la difesa essere riscontrabile un legame tra tutti gli episodi, per essersi MA RA dedicato continuativamente allo spaccio di sostanze stupefacente ed essendo derivata l'interruzione di tale attività dalla sua carcerazione. La decisione assunta, sul punto specifico, dalla Corte territoriale è però coerente ed esposta con ampia argomentazione;
l'auspicato riconoscimento di una preventiva ideazione di carattere unitario, infatti, è stato disatteso in considerazione della diversità della componente soggettiva emergente nei vari episodi, oltre che in ragione della distanza temporale intercorrente tra i fatti, considerata quale elemento palesemente dimostrativo della mera reiterazione di condotte di spaccio. Su tali profili, la difesa nulla riesce ad addurre, limitando la critica alla sterile opposizione e, quindi, indirizzando la doglianza verso la inammissibilità.
6.3. Il terzo motivo del ricorso dell'avv. Ventura lamenta il diniego DE circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state negate all'imputato in ipotesi difensiva sul presupposto che le dichiarazioni confessorie si siano incentrate solo su fattispecie minori, piuttosto che sulla più grave condotta associativa;
l'assoluzione da tale ultimo reato, dunque, avrebbe dovuto comportare la concessione DE invocate circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 5.3.) 6.3.1. Possono mutuarsi le coordinate teoriche sopra già richiamate (par. 4.1.) e sottolineare come le generiche siano state negate al RA nonostante l'intervenuta confessione - in considerazione della allarmante natura dei fatti posti in essere e del gravoso corredo di pregiudizi penali che lo accompagna. Quanto alla tematica inerente al rapporto fra circostanze attenuanti generiche e confessione secondo il condiviso orientamento di questa Corte - la confessione spontanea del reo va effettivamente ricompresa tra gli elementi di tenore positivo, da valutare in vista del riconoscimento DE generiche. Purtuttavia, il giudice di merito può escluderne la valenza, laddove essa vada a confliggere con specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti, oppure allorquando si concretizzi in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'impianto accusatorio;
parimenti, la valenza della confessione può essere elisa ai fini che ora interessano nel caso in cui essa risulti volta esclusivamente all'utilitaristica aspettativa di una mitigazione sanzionatoria e la collaborazione giudiziaria risulti, comunque, probatoriamente ininfluente o
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neutra, in quanto priva di qualsivoglia efficacia agevolatrice del giudizio di responsabilità di coimputati, per essere costoro già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025; Careri, Rv. 288738 07; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, [...], Rv. 271454 01; Sez. 6, n. 6934 del 1991, Cely, Rv. 187671-01).
6.3.2. Nella vicenda per la quale è processo, la difesa non è riuscita a evidenziare l'esistenza di alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità, arrestandosi ad una critica semplicemente avversativa;
neanche è emersa - dall'atto di impugnazione la sussistenza di elementi di segno genuinamente favorevole per il ricorrente, eventualmente non valutati dalla Corte territoriale.
6.4. Il primo motivo del ricorso dell'avv. Limoncello lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'imputazione ex art. 74 T.U. stup. di cui al capo 59) (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 5.4.). Mancherebbe, secondo la prospettazione difensiva, un vero rapporto stabile con il clan PP, così come carente risulterebbe l'elemento dell'affectio societatis. In ipotesi difensiva, RA era soltanto un fornitore di GI PP (si sottolinea, sul punto, la presenza di rapporti verificatisi in due periodi di tempo molto brevi, in cui sono emerse sia difformi modalità di pagamento, sia la diversa natura della sostanza ceduta). Vi era solo, ad avviso della difesa, un'amicizia del ricorrente con GI PP, nei confronti del quale il primo vantava un credito, secondo quanto emerge da alcune conversazioni intercettate. Secondo la ricostruzione sussunta nell'impugnazione, pertanto, il ricorrente pagava l'intermediazione al PP, per avere presentato i ZE, fornitori calabresi di sostanza stupefacente. È agevole rilevare come si tratti di una censura esattamente sovrapponibile al primo motivo coltivato nel ricorso a firma dell'avv. Ventura;
tale equipollenza consente di richiamare integralmente le considerazioni sopra già svolte sub 6.1., pervenendosi alle medesime conclusioni.
6.5. Il secondo motivo del ricorso dell'avv. Limoncello aggredisce la ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero di persone superiore a dieci, che la Corte di assise di appello non ha ritenuto di escludere (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 5.5.); deduce la difesa, in particolare, come RA non conoscesse molti del PP. Si duole il ricorrente, inoltre, del fatto che non si sia ancora pervenuti a sentenza passata in giudicato, quanto ad alcuni di tali soggetti, rappresentando comunque la inconsapevolezza del numero, da parte di RA, anche indipendentemente dalla sua personale conoscenza con ciascuno.
6.5.1. Il principio di diritto che governa la materia è stato enunciato da Sez. 6, n. 22091 del 25/02/2021, [...], Rv. 28151701, a mente della
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quale: <<Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero degli associati (dieci o più) possono essere inclusi sia i condannati con sentenza irrevocabile emessa in diverso procedimento, sia i soggetti non ancora giudicati ma coimputati in separati procedimenti>>. Tale aggravante per i sodali del delitto associativo ex art. 74, comma 3 T.U. stup. riveste dunque una natura oggettiva e, pertanto, non postula la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla (si veda Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, [...], Rv. 288738-04; è utile richiamare anche Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, [...], Rv. 275758-01, che ha chiarito quanto segue: <<In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva del sodalizio, e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo, essendo integrato il reato, pertanto, anche nel caso in cui sia accertata la partecipazione di soggetti rimasti ignoti ulteriori rispetto a quelli sottoposti a giudizio>>).
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6.5.2. La Corte territoriale, peraltro, si è specificamente confrontata con la tematica addotta dalla difesa ed ha chiarito come emergano dal fascicolo processuale plurimi contatti del RA e della moglie VA CO, con GI PP, AT IC, NZ IC, LO PP, IL FO, EL FO, NA AL, NO ZE e VI SA AL;
era inoltre ben conscio, il ricorrente, di come l'associazione fosse capeggiata da AL PP, al tempo detenuto.
In definitiva, il motivo risulta infondato.
6.6. Il terzo motivo del ricorso dell'avv. Limoncello concerne l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 T.U. stup., ritenuta sussistente con riferimento all'imputazione sub 63 della rubrica (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 5.6.). Giova premettere che secondo quanto si ricava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata con l'atto d'appello non erano stati sollevati rilievi di sorta, riguardo a tale aggravante. Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente introduce per la prima volta dinanzi a questa Corte, non avendo coltivato la medesima questione in sede di gravame la postulazione di una non consentita rivisitazione, sul piano del merito, di tale accertamento.
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Risulta preclusa, però, la deduzione di violazioni di legge o di vizi della motivazione attinenti ad accertamenti di fatto, che non siano stati censurati mediante l'impugnazione di merito e che non siano stati sottoposti, in alcun modo, alla cognizione del giudice di secondo grado, che quindi, correttamente, non li ha riesaminati e che dunque non possono neppure essere oggetto di motivo di ricorso di legittimità. Deriva da tale iter concettuale, la inammissibilità
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del ricorso per cassazione che venga proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice di appello attraverso uno specifico e puntuale motivo di impugnazione, in quanto la sentenza di primo grado acquista, su tali punti, autorità di cosa giudicata (tale regola ermeneutica è stata nuovamente ribadita da Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, [...], Rv. 274346 01, a mente della quale: «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato>>). Ancora dalla lettura della motivazione dell'avversata decisione, del resto, può ricavarsi non esser stato disposto alcun incremento di pena, in relazione alla ritenuta ingente quantità contestata sub 63) della rubrica;
l'aumento a titolo di continuazione operato rispetto alla pena base con riferimento a quattro episodi ulteriori è comunque non esorbitante, rispetto al numero dei fatti contestati nell'ambito del medesimo capo di imputazione e conforta la tesi che la Corte di assise di appello non abbia minimamente preso in considerazione le sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità (sul punto, si veda il calcolo della pena riportato a pag. 113).
6.7. Il quarto motivo del ricorso dell'avv. Limoncello attiene alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 5.7.); trattasi di una doglianza esattamente sovrapponibile al terzo motivo del ricorso proposto dall'avv. Ventura, cosa che consente di limitarsi a un richiamo alle considerazioni sopra già svolte al paragrafo 6.3, giungendosi ad analoghe conclusioni.
6.8. L'ultimo motivo del ricorso dell'avv. Limoncello avversa il diniego di riconoscimento del vincolo della continuazione, tra i fatti per i quali è processo e quelli già giudicati dalla Corte di appello di Caltanissetta (sentenza del 27/05/2021 e del 27/10/2021) (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 5.9.). Tale doglianza è perfettamente riproduttiva del secondo motivo formulato dall'avv. Ventura, per cui è possibile riportarsi a quanto già scritto in relazione a quest'ultimo (vedere il paragrafo 6.2.), pervenendosi alle stesse conclusioni.
7. SI IA e AR ES hanno presentato un ricorso congiunto a firma dell'avv. Astarita, affidandosi a cinque motivi, oltre che a motivi nuovi, in realtà riproduttivi DE critiche già contenute nell'atto di impugnazione principale e che verranno sviscerati unitamente a questi;
merita accoglimento la sola doglianza attinente alla misura della pena, quanto alla posizione della IA,
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dovendo essere disattese, al contrario, tutte le residue censure (tutti i motivi sono enumerati, in parte narrativa, sub 6, ai paragrafi che vanno da 6.1. a 6.6.).
7.1. I due ricorrenti, anzitutto, sono stati chiamati a rispondere di ripetute cessioni di marijuana a AR ER (capo 79 della rubrica) e la IA anche della cessione di non meno di tre dosi a un soggetto rimasto sconosciuto (capo 80); rispondono anche della coltivazione nel casolare attiguo all'abitazione della famiglia ES di marijuana e di diciannove piante di cannabis (per quest'ultimo fatto, ES è già stato giudicato separatamente) (trattasi della contestazione sub 83), oltre che del confezionamento di dosi di marijuana (capo 84). Inoltre, entrambi sono stati condannati per la partecipazione all'associazione ex art. 74 T.U. stup. facente capo ai PP (capo 59). Secondo la contestazione associativa, essi si sarebbero occupati della cessione al dettaglio della sostanza stupefacente, oltre che della coltivazione di piante di cannabis. La Corte di assise di appello quanto al reato di cui al capo 84 - ha dichiarato non doversi procedere per ne bis in idem, nei confronti di entrambi gli imputati e uguale decisione è stata presa con riferimento al solo ES - riguardo alla condotta contestata sub 83) della rubrica. Entrambi i ricorrenti sono stati assolti dall'imputazione associativa, limitatamente alle condotte cronologicamente collocate in epoca successiva al 26/9/2018, venendo per il resto confermata la condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. I fatti sussunti al capi 79) e 80) sono stati ricondotti sotto l'egida normativa dell'art. 73 comma 5 T.U. stup. Una volta unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, è stata irrogata alla IA la pena finale di anni dieci e mesi quattro di reclusione, mentre il ES è stato condannato alla pena di anni dieci e mesi sel di reclusione. Entrambi erano già stati assolti in primo grado, dall'imputazione ex art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 1) dell'editto accusatorio.
7.2. Il primo motivo attiene alla condanna per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. sub 59) e deduce violazione di legge e vizio di motivazione (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 6.1.); le argomentazioni poste a fondamento di tale censura costituiscono il nucleo centrale anche dei motivi nuovi.
7.2.1. Segnala la difesa che:
i due ricorrenti sono stati arrestati il 26/9/2018, ragion per cui la partecipazione degli stessi è stata reputata cessata a tale data. In realtà, ES era stato detenuto anche dal 27/1/2018 fino al maggio 2018 e, ricorda la difesa, in tale periodo non risultava la commissione di alcun reato fine;
- le cessioni di cui ai capi 79) e 80) erano state poste in essere dai due coniugi in autonomia, nell'arco di tempo che va dal luglio al settembre 2018. In sostanza,
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la partecipazione all'associazione deriverebbe esclusivamente dalla coltivazione della cannabis, a seguito del reclutamento da parte di UL PP in carcere. In realtà, mancherebbe una stabile affectio societatis e mancherebbe l'autonomia della struttura associativa, rispetto ai reati fine, per cui il concorso nei reati fine con partecipi all'associazione non sarebbe idoneo a dimostrare, di per sé, la partecipazione dei ricorrenti all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, restando carenti i due requisiti costituiti dallo stabile e durevole accordo e dalla prova in ordine alla volontà di partecipare ad una associazione. Il fatto che i coniugi abbiano dato la disponibilità ad effettuare viaggi in Calabria, al fine di approvvigionarsi di sostanza stupefacente per conto della associazione, infine, non ha avuto seguito e riguarda la sola IA;
sarebbero elementi dimostrativi dell'estraneità di ES e IA all'associazione, poi, tanto la contrarietà di AT IC alla coltivazione di cannabis, quanto l'ingerenza di RI PP;
- l'arresto di ES il 26/9/2018 non avrebbe cagionato alcuna fibrillazione, all'interno dell'associazione e, inoltre, il sodalizio non aveva aiutato la IA durante la detenzione di ES.
7.2.2. La motivazione della sentenza contrariamente alle deduzioni difensive risponde a tutte le questioni sollevate dai due imputati;
la Corte distrettuale, in particolare, ha argomentato in maniera del tutto convincente in punto di partecipazione di entrambi i coniugi all'associazione, essendo evidente come entrambi fossero "a disposizione" dell'organizzazione e spacciassero già prima dell'arresto del ES nel gennaio 2018, oltre a coltivare la cannabis su istruzione di GI PP. Parimenti di univoca significazione è stata reputata da parte della Corte territoriale - la disponibilità offerta dai coniugi a recarsi in Calabria, al fine di effettuare un approvvigionamento di sostanza stupefacente per conto dell'associazione. A fondamento dell'organicità dei due ricorrenti all'associazione suddetta, inoltre, viene posto dalla Corte di assise di appello il contenuto di una serie di intercettazioni telefoniche (come sopra chiarito, non passibili di una difforme interpretazione, nell'ambito del giudizio di legittimità). Dirimenti sono state considerate, inoltre, anche le conversazioni intercettate durante vari colloqui in carcere (colloqui di GI PP, detenuto nel medesimo Istituto penitenziario nel quale era stato allocato ES, all'indomani dell'arresto del gennaio 2018; colloquio di AT IC con il figlio GI, al tempo ristretto in carcere). E notevole rilievo nell'economia della avversata decisione - hanno assunto gli ulteriori dati, rappresentati dalla coltivazione di piante di cannabis, all'interno di un casolare attiguo all'abitazione della famiglia ES. Nel tentativo di disarticolare una struttura motivazionale ampia, esaustiva
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e priva di qualsivoglia spunto di incoerenza logica, la difesa ha formulato una doglianza meramente rivalutativa, sostanzialmente domandando una nuova interpretazione del significato intrinseco degli elementi emersi e, in tal modo, invitando al compimento di una operazione avulsa dal perimetro valutativo riservato al giudizio di legittimità. 7.3. 11 secondo motivo di ricorso (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 6.2.) afferisce alle cessioni di cui ai capi 79 e 80 della rubrica, deducendo un difetto motivazionale, nel senso che: a) la prima contestazione riguarderebbe un caso di "droga parlata" e la condanna sarebbe il frutto di una pura e semplice congettura (secondo la deduzione difensiva, la mera fissazione di un incontro non sarebbe idonea a dimostrare che la cessione sia poi effettivamente avvenuta;
la frase adoperata, ossia "ne prepari una ventina" non costituirebbe, del resto, un sicuro riferimento a dosi di droga). b) anche la sussistenza del reato di cui al capo 80) della rubrica non attraverso la lettura DE risulterebbe sufficientemente dimostrata, intercettazioni. Quanto all'inquadramento in diritto, possono richiamarsi le coordinate teoriche sopra già esposte (si veda il paragrafo n. 5). Ciò chiarito, si sottolinea come la condanna si fondi, in entrambe le occasioni, sul contenuto DE intercettazioni, DE quali la difesa invoca una vera e propria rilettura. Senza evidenziare vizi concretamente riconducibili alla rosa di quelli azionabili nel giudizio di legittimità, il ricorso auspica, allora, la rivisitazione del materiale intercettivo versato nell'incarto processuale;
come già precisato, trattasi di operazione estranea al sindacato rimesso a questa Corte, per cui la censura non può che essere dichiarata inammissibile.
7.4. Con il terzo motivo, la difesa si duole della mancata riqualificazione della contestazione sub 83) ai sensi dell'art. 73 comma 5 T.U. stup. (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 6.3.) Si lamenta poi che a fronte di una condotta di carattere unitario, rappresentata dalla coltivazione di un determinato quantitativo di piantine di droga leggera entro l'arco temporale di un mese l'imputazione sia stata inopinatamente disarticolata in due distinti episodi. Il primo - posto in essere in concorso anche con GI PP e AT IC e realizzato in prossimità del 13 agosto 2018 riguarderebbe la coltivazione di un numero non precisato di piante, oltre che la detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente;
il secondo commesso dal soli IA e ES, in data prossima al 26 settembre 2018 - sarebbe relativo alla coltivazione di diciannove
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piantine di cannabis, poi cadute in sequestro contestualmente all'arresto di ES.
7.4.1. Giova ricordare come la fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 anche a seguito della sua qualificazione, ad opera della legge 21 febbraio 2014, n. 10, quale autonoma ipotesi di reato possa essere presa in considerazione solo allorquando la condotta perpetrata si connoti in termini offensività davvero minimale. E la sussistenza di tale ultima caratteristica deve esser dedotta sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente detenuto, sia dalla ponderazione complessiva e non atomistica e parcellizzata di tutti gli ulteriori parametri richiamati nella disposizione (e quindi, dall'analisi dei mezzi, DE modalità esecutive e DE circostanze dell'azione). Ne discende che ove venga meno anche uno soltanto di tali indici - diviene irrilevante l'eventuale ricorrenza degli altri. Tale figura tipica è configurabile anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente e deve essere determinata in base ai medesimi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente;
la specificazione da tener presente è nel senso che oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto (Sez. 4, n. 30238 del 10/05/2017, [...], Rv. 270190 01; si veda anche Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, [...], Rv. 276861 01, a mente della quale: Ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico DE piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente»>). Si deve precisare, infine, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 costituisce questione riservata al giudice di merito e, come tale, resta sottratta al sindacato di legittimità, laddove la relativa motivazione risulti immune da vizi logici e giuridici (Sez. 4, n. 10778 del 27/06/1991, [...], Rv. 188607-01).
7.4.2. La sentenza impugnata, sul punto specifico, è adeguatamente argomentata, in virtù di una esposizione lineare e priva di illogicità e, come tale, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in questa sede. La Corte di assise di appello, infatti, ha escluso la possibilità di considerare l'acclarata
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attività di coltivazione alla stregua di un fatto di minimale rilievo, avendo essa prodotto un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, ammontante a dieci chili di materiale. Si sottolinea in sentenza, inoltre, come si sia trattato di una attività certamente remunerativa, posta in essere in un fondo che era nella disponibilità degli imputati, oltre che in un periodo di tempo in cui ES si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari. Ad ulteriore riprova della natura né episodica, né improvvisata dell'attività di coltivazione, la Corte territoriale adduce anche il rinvenimento - all'esito di perquisizione di speciali fertilizzanti e di istruzioni precise, inerenti proprio alla coltivazione di sostanza stupefacente;
ciò a conforto della natura programmata e duratura della condotta illecita. A fronte di tali argomentazioni, coerenti e puntuali, la difesa come detto dipana una critica che è esclusivamente fattuale e
rivalutativa.
L'ulteriore segmento della doglianza, ossia quello concernente la asserita "disarticolazione" dell'imputazione, è totalmente aspecifico e, dunque, parimenti inammissibile.
7.5. Con il quarto motivo, si aggredisce la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.
1. cod pen., con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 59), 79), 80) e 83 della rubrica (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 6.4.). Contesta la difesa, in particolare, il fatto che l'aggravante sia stata illogicamente applicata ad ipotesi in relazione alle quali è stata contestualmente riconosciuta l'ipotesi lieve. Con riferimento alla fattispecie associativa, la difesa deduce esser stata illogicamente ritenuta l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, attuato mediante la spendita del nome del PP, ma nei confronti dello stesso RI PP, ossia in danno di una DE figure apicali dell'organizzazione stessa.
7.5.1. Quanto alla prima parte della doglianza, non sussiste l'asserita illogicità; la difesa, infatti, si limita all'affermazione, senza riuscire a colmare di contenuto la tesi, che resta così confinata al campo DE censure meramente avversative.
7.5.2. La seconda porzione del motivo non si confronta specificamente con il nucleo centrale della motivazione della sentenza impugnata, che a sua volta richiama l'analogo passaggio della decisione di primo grado. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che i coniugi traessero un indubbio vantaggio, dal metodo mafioso utilizzato dal PP. Il peso di tale consorteria, addirittura, veniva "speso" anche nei confronti di RI PP soggetto interessato alla sostanza stupefacente coltivata dai ricorrenti allorquando la IA invocava la tutela della IC per frenare le intromissioni del cognato (si veda, per una più doviziosa ricostruzione fattuale, quanto riportato a pag. 851 della
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sentenza di primo grado). Alcuna forma di incoerenza concettuale prescindendosi dalla mera affermazione in tal senso, contenuta nell'atto di impugnazione-emerge dalla motivazione della decisione impugnata.
7.6. Il quinto motivo attiene al profilo DE circostanze attenuanti generiche e, in generale, del trattamento sanzionatorio (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 6.5.).
7.6.1. Contrariamente alle deduzioni difensive, però, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, su tale specifico profilo, procedendo anche ad una mitigazione della pena inflitta in primo grado. Per ciò che concerne le invocate circostanze attenuanti generiche, possono anzitutto essere riportate le sopra enucleate coordinate teoriche che disciplinano l'istituto (si veda quanto riportato al paragrafo n. 4). La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio facendo uso, come domandato, dello strumento ex art. 62-bis cod. pen.; ciò in considerazione: - di una particolare disinvoltura dimostrata dai ricorrenti, nella perpetrazione dei fatti contestati, tale addirittura da provocare allarme in AT IC;
- dell'ininfluenza, ai fini di mitigazione sanzionatoria che ora interessano, della parziale ammissione di alcuni addebiti, trattandosi di contestazioni già assistite da elementi a carico dotati di una inconfutabile valenza;
della allarmante personalità del ES, soggetto ritenuto da GI PP addirittura in grado di commettere un omicidio;
- della presenza, a carico di ES, di un grave corredo di pregiudizi. Per aggredire tale insieme di tali elementi, la difesa non è riuscita ad addurre elementi genuinamente nuovi, limitandosi a una critica solo rivalutativa, quindi inevitabilmente indirizzata verso la inammissibilità.
7.6.2. Nell'ambito del medesimo motivo, la difesa deduce essersi verificata, in relazione alla IA, una violazione del divieto di reformatio in peius, con riferimento all'aumento a titolo di continuazione operato in relazione al delitto di cui al capo 80) dell'editto accusatorio, nel senso che in primo grado tale incremento sanzionatorio era stato solo di un mese, mentre in appello esso è stato di tre mesi di reclusione (oggetto poi di riduzione in ragione del rito prescelto). La doglianza, limitatamente a tale segmento, è fondata. La pena irrogata dal Giudice per le indagini preliminari era stata pari ad anni dodici e mesi otto di reclusione, ridotta all'esito del giudizio di appello - ad anni dieci e mesi quattro di reclusione. La sentenza di primo grado (pag. 1117) aveva disposto un aumento a titolo di continuazione, relativamente al reato di cui al capo 80), pari a mesi uno di reclusione;
la sentenza di secondo grado (pag. 182), ha invece portato tale aumento a mesi tre di reclusione.
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Tale modalità di computo della pena determina, pur essendosi verificata una complessiva rimodulazione in melius del trattamento sanzionatorio, una riforma peggiorativa (si veda Sez. 3, n. 20276 del 21/02/2023, [...], Rv. 284754 - 01, a mente della quale: <<In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di un'attenuante in precedenza negata e influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, è tenuto a ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi sia confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e a condizione che il risultato finale dell'operazione implichi l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella irrogata in precedenza»>; nello stesso senso si è espressa Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262021-01). In ragione di ciò, l'aumento corretto non può che esser pari a un mese di reclusione, per cui la pena complessiva finale deve essere portata ad anni dieci e mesi due di reclusione. Viene in rilievo, infatti, una rettificazione della pena che può esser disposta direttamente da questa Corte previo annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 619 comma 2 cod. proc. pen.
8. I ricorsi di LO Di IA, EL ER e AL Di IA sono tra loro esattamente sovrapponibili e ben si prestano, pertanto, a una agevole trattazione unitaria;
i motivi di impugnazione sono sintetizzati, in parte narrativa, al paragrafo 7 (punti da 7.1. a 7.4.), al paragrafo 8 (punti da 8.1. a 8.3.) e al paragrafo 11 (punti da 11.1. a 11.3).
8.1. Il primo motivo formulato nell'interesse di LO Di IA (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 7.1.), nonché il primo motivo del ricorso di AL Di IA (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 8.1.) e il primo motivo dell'impugnazione presentata nell'interesse di EL ER (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 11.1.) ineriscono tutti al profilo della ritenuta partecipazione dei ricorrenti all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo 85) della rubrica, già in primo grado riqualificata ai sensi del sesto comma di tale disposizione normativa.
8.1.1. Per ciò che attiene all'inquadramento tecnico-giuridico del reato associativo ex art. 74 T.U. stup., è noto come gli elementi strutturali contemplati da tale modello legale siano così riassumibili: a) esistenza di un vincolo associativo coinvolgente almeno tre individui - continuativo e diretto ad attuare un certo piano criminoso, oltre che destinato a
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permanere anche una volta esaurita la fase della consumazione dei singoli reati programmati;
b) ricorrenza di un'organizzazione stabile di attività personali e di beni economici, con l'impegno da parte dei sodali di apportarli anche in futuro, in funzione del perseguimento del progetto delinquenziale;
c) esistenza di un programma delittuoso condiviso, consistente nella commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
d) sussistenza della coscienza e volontà, in capo agli associati, di partecipare e contribuire concretamente alla vita durevole della organizzazione, al fine di attuare il programma delittuoso della stessa. Il coefficiente psicologico postulato dalla norma si risolve nel dolo specifico. Quest'ultimo non richiede necessariamente, tuttavia, che tutti gli associati abbiano l'intenzione di porre in essere identici fatti penalmente rilevanti, né che il singolo partecipante conosca e sia in rapporto con tutti gli altri sodali;
è essenziale, però, che ciascun associato abbia la consapevolezza che la propria attività si vada a incastonare in un complesso di operazioni, strumentali rispetto alla realizzazione dello spaccio e del traffico di stupefacenti. Circa la prova della commissione del delitto de quo, l'orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene che la stessa possa essere desunta dalla sussistenza di una serie di episodi. Fatti specifici che per quanto singolarmente possano apparire scarsamente significativi siano invece in grado, laddove considerati secondo un'ottica non frazionata ma complessiva, di indurre a ritenere esistente, in concreto, uno stabile vincolo associativo. Il quale deve essere diretto, appunto, alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, appartenenti alla specifica tipologia richiamata dalla fattispecie tipica. Si tratta, in sostanza, di attribuire rilevanza a dei comportamenti concludenti, dai quali sia possibile evincere che le singole intese dirette alla consumazione dei vari reati in materia di stupefacenti, indicati dal comma 1 dell'art. 74 T.U. stup., costituiscano l'espressione di un più vasto piano delittuoso;
e che proprio al fine di perseguire la realizzazione di tale più ampio programma delittuoso - sia sorta la compagine associativa. Tali facta concludentia attenendosi alla pluriennale elaborazione giurisprudenziale possono essere rappresentati: dalla predisposizione di forme organizzative anche elementari, tali da attribuire ad ogni partecipante un ruolo, sebbene variabile all'occorrenza; dall'esistenza di una rete di contatti continui tra gli spacciatori, mediante i quali eventualmente si stabilisca una suddivisione di sfere territoriali di influenza;
dall'effettuazione di continui viaggi per il rifornimento della sostanza stupefacente;
dalla disponibilità di basi logistiche e di mezzi materiali, necessari per la perpetrazione DE operazioni delittuose;
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dall'esistenza di una cassa comune e di specifiche modalità di suddivisione dei proventi;
dalla sistematicità e serialità DE trattative, all'interno dell'iter di commercializzazione della droga;
dal contenuto economicamente notevole DE transazioni;
dalla commissione di reati rientranti nel progetto delinquenziale e dalle loro specifiche modalità esecutive. La logica conseguenza della struttura stessa del reato rende, in primo luogo, non indispensabile l'accertamento circa la effettiva commissione del singoli reati-scopo. Inoltre, la prova in ordine all'attuazione di una o più DE condotte di spaccio non porta automaticamente a ritenere la sussistenza del reato associativo, essendo invece necessaria la dimostrazione dell'accordo criminoso e della struttura organizzativa. La perpetrazione dei reati-fine agevola invece la prova del delitto associativo, corroborando l'idea della sussistenza di una struttura organizzata.
8.1.2. Nella vicenda ora sottoposta al vaglio di questo Collegio, la Corte distrettuale ha sviscerato tutti gli episodi di cessione di sostanza stupefacente e, attraverso il collegamento fra tutti gli elementi disponibili, ha dedotto l'esistenza di una struttura organizzativa dedita al traffico di sostanze stupefacenti;
tale associazione, sebbene dotata solo di una elementare forma organizzativa, quanto all'impiego di uomini e mezzi, è però riuscita ad operare continuativamente nei territori di Barrafranca e Mazzarino, consentendo la movimentazione continuativa di droga. A fronte di tali argomentazioni, la doglianza difensiva presenta una marcata impronta confutativa, che non riesce minimamente a scalfire un apparato motivazionale del tutto congruo e privo di qualsivoglia incoerenza concettuale.
8.2. Si muovono secondo una direttrice comune il secondo motivo del ricorso formulato nell'interesse di LO Di IA (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 7.2.), il secondo motivo del ricorso proposto da AL Di IA (motivo enumerato, in parte narrativa sub 8.2.) e il secondo motivo dell'impugnazione di EL ER (motivo enumerato, in parte narrativa sub 11.2.). Il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 è stato ritenuto aggravato, a norma del terzo comma della stessa disposizione normativa, a causa della partecipazione all'associazione di soggetti assuntori di sostanza stupefacente;
sul punto specifico, la difesa nega che EL ER (madre dei due Di IA), fosse consumatrice di droga e, comunque, nega la conoscenza di tale fatto da parte di questi ultimi.
8.2.1. Giova anzitutto richiamare le regole ermeneutiche basilari della suddetta forma di manifestazione del reato, ricordando trattarsi di aggravante configurabile anche nei confronti dello stesso associato che faccia uso di
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sostanza stupefacente;
il canone oggettivo necessario, in vista dell'integrazione della circostanza, infatti, è da ricercare esclusivamente nel fatto che tra i soggetti organici all'associazione siano inserite persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, in ragione del crisma di maggiore pericolosità sociale che assume un'organizzazione delinquenziale alla quale prendano parte tossicodipendenti. Ciò indipendentemente dalla necessità di prova, circa il fatto che tale condizione arrechi un qualsiasi vantaggio al gruppo.
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L'aggravante non postula, infine, che i consumatori organici alla compagine presentino un elevato grado di dipendenza dalle sostanze stupefacenti, essendo sufficiente che vi siano soggetti che facciano uso di sostanze stupefacenti con continuità (Sez. 6, n. 13749 del 24/02/2021, [...], Rv. 281499 01; Sez. 4, n. 4907 del 17/10/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271979-01; Sez. 6, n. 16239 del 27/02/2013, [...], Rv. 256251-01).
8.2.2. Tanto precisato in diritto e in disparte la connotazione, ancora una volta, profondamente rivalutativa della censura difensiva occorre allora semplicemente richiamare la motivazione adottata dalla Corte territoriale, che ha esposto in maniera assolutamente logica e puntuale le ragioni della ritenuta sussistenza dell'aggravante. A fondamento di tale conclusione, viene posto il contenuto di alcune conversazioni intercettate, riguardanti una tal "Carmela" (EL è il diminutivo di tale nome), che "tutta fatta era" e che si presentava "sbiellata o scoppiata". Come già ampiamente chiarito, la lettura del significato DE captazioni laddove logica e coerente resta sottratta a una nuova interpretazione in sede di legittimità e, sul punto, la difesa non riesce ad evidenziare alcun profilo di incongruenza. Anche in punto di conoscenza in capo ai due Di IA del fatto che la ER fosse consumatrice di droga, la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale non presta il fianco a critiche di sorta;
viene infatti precisato, in sentenza, come tale condizione di alterazione della donna sia stata frutto della diretta constatazione ad opera di uno dei conversanti nel corso di un acquisto di sostanza stupefacente, effettuato presso la comune abitazione dei tre imputati.
8.3. Merita accoglimento il terzo motivo del ricorso formulato nell'interesse di LO Di IA (motivo enumerato, in parte narrativa sub 7.3.), afferente alla confisca disposta a norma dell'art. 240-bis cod. pen. - della somma di denaro di euro 5.520,00, sequestrata all'imputato all'esito della perquisizione domiciliare effettuata al momento della esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Oltre alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, sono contestati singoli episodi di cessione;
verrebbe in rilievo, allora, il disposto degli artt. 73 comma 7-bis e 74
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comma 7-bis T.U. stup. La Corte di assise di appello ha motivato in ordine alla ritenuta inattendibilità DE spiegazioni rese dall'imputato, circa l'acquisizione di tale somma e la difesa ha contestato tale decisione, lamentando essersi incorsi in una sostanziale inversione dell'onere della prova. Si deve precisare, poi, che la Corte di appello si è specificamente soffermata sulle ragioni poste a fondamento della contestata ablazione del denaro, affermando trattarsi di denaro derivante non da specifici episodi di spaccio, bensì dalla cassa della compagine dedita al traffico di sostanze stupefacenti e facendo evidentemente riferimento, quindi, alla confisca cd. allargata. In presenza di una riqualificazione del fenomeno associativo ai sensi del sesto comma dell'art. 74 T.U. stup., però, non può trovare applicazione l'istituto di cui all'art. 240-bis cod. pen. (si veda Sez. 6, n. 6247 del 11/01/2024, [...], Rv. 286083 01, a mente della quale: <<In tema di stupefacenti, nel caso di condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità di cui all'art. 74, comma sesto, del d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309 non può essere disposta la confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., potendo il gludice soltanto ordinare la confisca ex art. 240 cod. pen. qualora si tratti di beni ritenuti profitto o prodotto del reato»>; negli stessi termini si era espressa Sez. 3, n. 27770 del 11/06/2015, dep. 2016, [...], Rv. 267226-01). Da quanto precede, non può che discendere l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di LO Di IA, limitatamente alla disposta confisca.
8.4. Sono tra loro sovrapponibili il quarto motivo del ricorso di LO Di IA (motivo enumerato, in parte narrativa sub 7.4.), il terzo motivo del ricorso di AL Di IA (motivo enumerato, in parte narrativa sub 8.3.) e il terzo motivo del ricorso di IN ER (motivo enumerato, in parte narrativa sub 11.3.); tali doglianze lamentano riguardo alle cessioni di cui al capo 86) della rubrica il fatto che non sia stato individuato l'autore materiale DE singole cessioni. A fronte della motivazione sussunta nella avversata sentenza, però, la difesa non riesce a oltrepassare la soglia della censura generica e distonica, rispetto al punto nodale della decisione che va ad attaccare, che è incentrata sulla sussistenza di ipotesi concorsuali di spaccio. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensi anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
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dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, [...], Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710). Nella concreta fattispecie, la motivazione dimostra come sia pure rudimentalmente i tre avessero costituito una efficiente rete dedita allo spaccio, che era a disposizione dei compratori. Per lo stesso motivo - stando al costrutto accusatorio, validato dai giudici di merito le cessioni vanno addebitate al tre correi;
in questi termini, la censura difensiva è scollegata rispetto al contenuto della decisione e, pertanto, destinata all'inammissibilità.
9. IL FO è stato condannato in primo grado per i reati di cui al capi 1) (416-bis cod. pen.), 37) (tentata estorsione, aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso), 59) (associazione ex art. 74 T.U. stup.) e 60) (acquisti ripetuti di sostanza stupefacente); la Corte di assise di appello ha confermato le condanne inflitte dal Giudice per le indagini preliminari, ma ha ridotto la pena inflitta all'imputato. Quanto alla contestazione di cui al capo 1), relativa all'organizzazione mafiosa nota come "Stidda", attiva nel territorio di Mazzarino e riconducibile al clan PP, FO era secondo i Giudici di merito un mero partecipe, a conoscenza però DE più importanti dinamiche della vita del clan;
egli provvedeva ad assicurare stabilmente l'attuazione DE direttive promananti dai soggetti posti in posizione apicale, al tempo detenuti, che veicolava all'esterno della struttura carceraria, interessandosi in particolare del settore degli stupefacenti e DE estorsioni. Il capo 37) attiene a un episodio di tentata estorsione, perpetrato in danno di GI Lo OL, socio della LBR DEMOLIZIONI S.R.L., al fine di costringerlo ad assumere EL FO, ovvero a corrispondergli somme di denaro. IL FO - stando all'impianto d'accusa, sposato dai giudici di merito avrebbe rafforzato l'altrui proposito, coadiuvando i correi nella programmazione della richiesta e DE fasi esecutive della stessa. Con riferimento all'associazione di cui al capo 59) della rubrica, il ricorrente si sarebbe occupato del materiale trasporto della sostanza stupefacente, fornita da RA e da VA CO, dal luogo di consegna fino alla destinazione finale ubicata in Mazzarino, utilizzando vetture proprie o messe a disposizione del sodalizio. La prova della partecipazione del ricorrente all'associazione viene dedotta dalla stessa partecipazione al commercio di stupefacenti, nonché dalla tentata estorsione, attuata mediante la spendita del nome del PP e, infine, dalla
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presenza di FO in molte conversazioni, riferite alle più svariate dinamiche interne del clan, compresi gli omicidi. In alcune intercettazioni - prosegue la Corte distrettuale - AT IC e il figlio GI PP ne parlano come di un soggetto che si era "immolato per dare aiuto agli altri"; la Corte territoriale, infine, reputa irrilevante il fatto che i pentiti non parlino del FO. Per ciò che attiene alla già detta tentata estorsione, essa è ampiamente descritta, nelle sentenze di merito, sulla base del contenuto DE intercettazioni (FO prende parte ad alcune conversazioni iniziali, anche se la tentata estorsione viene poi materialmente posta in essere da EL FO e dalla IC). In sentenza si evidenzia come venga ampiamente speso il nome del PP, essendo anche presenti riferimenti ai detenuti e al mantenimento del clan. La Corte ritiene che il consiglio dato da IL FO al figlio, di spendere il nome di AL PP, abbia costituito un rafforzamento della volontà criminosa dello stesso. Riguardo alla partecipazione all'associazione di cui al capo 59) della rubrica, vengono valorizzate conversazioni ambientali, aventi ad oggetto trattative prodromiche all'acquisto di cocaina da "tagliare"; si evidenziano anche gli esiti dei servizi di appostamento, in cui sono stati osservati i vari acquisti di droga da CO, così come diffusamente analizzate sono state le varie frasi adoperate -di tenore criptico e simbolicamente allusivo che sono state ritenute attinenti a scambi di sostanza stupefacente. Nella sentenza impugnata, inoltre, si trova un analitico esame di tutti gli acquisti eseguiti da FO;
lo stesso ricorrente, del resto, ha ammesso gli acquisti di stupefacente. La Corte ribadisce, infine, la totale messa a disposizione dell'associazione, da parte di FO, fino al giorno del suo arresto e ritiene irrilevante in fatto che RI PP non fosse a conoscenza dei suoi viaggi, finalizzati all'effettuazione di acquisti di droga, trattandosi di soggetto non intraneo all'associazione. Da ultimo, con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso, la Corte. distrettuale si diffonde ampiamente, chiarendo esser stato esso usato dall'associazione, al fine di giungere all'esclusione di tutti i concorrenti dal mercato della droga a Mazzarino. Lo stesso metodo, del resto, viene usato contro lo zio RI PP, per il tramite del genero CO Di DI, mandato via dall'autolavaggio di ES IA e, infine, stessa azione viene operata nei confronti di GI RR.
Il
ricorso consta di sei motivi, che sono stati sintetizzati in parte narrativa al paragrafo numero 9 (dal punto 9.1. al punto 9.6.).
9.1. Con il primo motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 9.1.), la difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, per ciò che attiene all'imputazione ex art. 416-bis cod. pen., sussunta sub 1) della rubrica. La
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partecipazione di FO all'associazione in ipotesi difensiva - sarebbe stata desunta esclusivamente dal suo coinvolgimento nei reati fine, in assenza di prova, circa una effettiva messa a disposizione del soggetto in favore del sodalizio;
sottolinea la difesa, poi, come i collaboratori IG e OR non abbiano fatto riferimento a FO. In sostanza, secondo il ricorrente, la partecipazione verrebbe dedotta esclusivamente dalla sussistenza di un reato fine. La critica difensiva, però, si incentra direttamente sulla lettura DE intercettazioni versate in atti, oltre che sul contenuto DE dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Quanto al primo profilo, si è già ricordato trattarsi di un campo di analisi avulso dal perimetro valutativo riservato alla Corte di cassazione (vedere l'inquadramento in diritto riportato sopra, al paragrafo 5.2.); né la difesa riesce minimamente a discostarsi da una critica di pura connotazione oppositiva e fattuale, priva dell'evidenziazione di contraddizioni o aporie logiche. L'ulteriore censura coltivata all'interno del medesimo motivo si sostanzia, per così dire, in un argomento "in negativo", incentrato sul mancato riferimento al ricorrente, nelle propalazioni dei collaboratori;
trattasi di un rilievo che assume, in realtà, un carattere neutro. Tale linea argomentativa, infatti, muove da una incongrua postulazione di esaustività DE dichiarazioni del collaboratori;
altro è, però, il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca da compiere, in ordine alle propalazioni concretamente effettuate, altro è pretendere che i collaboratori siano depositari di una scienza onnicomprensiva, circa le vicende criminali relative a un dato contesto, sicché si possa ammantare di estraneità ai fatti da giudicare ogni soggetto che non venga menzionato da quelli. In altri termini, il fatto che un determinato soggetto non venga menzionato dal collaboratori di giustizia non esclude, come ovvio, che possano sussistere a carico dello stesso elementi probatori di differente genesi. Non potrà sfuggire, del resto, come la Corte distrettuale non si sia affatto sottratta al confronto con tale rilievo: in sentenza, l'assenza di riferimenti a IL FO nel resoconti dei sunnominati dichiaranti è collegata all'essere tali narrazioni attinenti a fatti antecedenti al 2017, laddove l'addebito partecipativo a carico del ricorrente parte proprio da tale anno. La motivazione della sentenza, sul punto specifico, è esaustiva e priva di contraddizioni e ricava l'intraneità del FO all'organizzazione mafiosa, sulla base di dati di diversa origine, ma tutti giudicati convergenti e di univoca significazione;
tali elementi sono: -i reati realizzati dal ricorrente in materia di stupefacenti;
- la partecipazione al tentativo estorsivo in danno dell'impresa di demolizioni di Lo OL, realizzato attraverso la spendita del nome di AL PP;
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- le numerose conversazioni intercettate nelle quali è risultato coinvolto, tutte inerenti alle diverse dinamiche operative interne al sodalizio (viene anche menzionata una intercettazione effettuata durante un colloquio in carcere, tra AT IC e il figlio GI PP, nel corso del quale la prima, commentando l'arresto del FO, afferma essersi questi sacrificato "per dare aiuto agli altri" e si ripromette al fine di riparare la perdita economica derivante dall'arresto stesso di procedere al taglieggiamento sistematico di tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio); - la presenza di IL FO alla narrazione, ad opera di AT IC, degli omicidi La EL e ON.
9.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, per ciò che concerne la tentata estorsione ascritta al capo 37) della rubrica, commessa in danno della LBR COSTRUZIONI (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 9.2.). Assume la difesa la carenza del requisito dell'idoneità della condotta, essendo emerso un semplice consiglio, dato dall'imputato al figlio, nel corso di una conversazione privata;
il tentativo, quindi, non sarebbe stato mai portato a compimento.
9.2.1. Giova premettere che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, andando così a formare un unico complessivo corpo argomentativo;
ciò si verifica allorquando come accaduto nel caso in esame, quanto alla specifica censura i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595). Ciò doverosamente ricordato, va allora detto che la sentenza impugnata - in uno con quella di primo grado, unitamente alla quale costituisce una "doppia conforme- risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Detta motivazione, inoltre, non è certo apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria. Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
9.2.2. Questi essendo i principi di diritto che governano la materia, emerge come le decisioni assunte dalla Corte territoriale e dal Giudice per le indagini preliminari abbiano motivato in maniera più che congrua;
si vedano, in
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particolare, i passaggi salienti della sentenza di primo grado, riportati a pagina 258 (qui vi è il riferimento alla frase "devono entrare 1000 euro al mese per forza"); parimenti rilevante è il sunto degli elementi emersi a carico di FO, leggibile alle pagine da 268 a 271 della sentenza di primo grado. Correttamente, poi, i giudici di merito hanno osservato come sia del tutto improprio qualificare le frasi incriminate alla stregua di semplici "consigli", dati dal padre al figlio EL, risultando palese, al contrario, la valenza rafforzativa di un già radicato proposito criminoso. Del tutto lineare e non contraddittoria, del resto, è la motivazione attinente all'idoneità DE intimidazioni poste in essere, oltre che all'individuazione del soggetto passivo DE stesse. L'idoneità degli atti minacciosi e la loro specifica attitudine estorsiva, infine, non risultano scalfite dal fatto che la LBR DEMOLIZIONI fosse, al tempo, in amministrazione giudiziaria e non potesse, in ragione di ciò, autonomamente disporre nuove assunzioni di personale (sarebbe a dire che non poteva assumere alle proprie dipendenze EL FO, come invece si pretendeva da parte degli imputati mediante l'utilizzo di modalità estorsive); pacifico è, infatti, che siano state domandate dai soggetti agenti pur se in via subordinata - DE dazioni monetarie.
9.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e difetto di motivazione, con riferimento ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 T.U. stup., sottolineando come le intercettazioni unite al fascicolo non siano sufficienti a dimostrare la sussistenza dell'associazione e la commissione dei relativi reati scopo (motivo numerato, in parte narrativa, sub 9.3.); le conversazioni captate - in ipotesi difensiva-presenterebbero un carattere generico e non sarebbero atte a dimostrare la reale esistenza di una organizzazione. In parte espositiva è stata già riassunta la doglianza (vedere par.
9.3. del "Ritenuto in fatto"), per cui ci si può limitare, ora, a sottolineare come la difesa si dilunghi in una integrale e pedissequa rilettura DE conversazioni poste a fondamento dell'avversata affermazione di colpevolezza, senza fare emergere, però, vizi genuinamente deducibili nel giudizio di legittimità.
in
Richiamando le regole ermeneutiche sopra già delineate, si può allora ricordare come tema di intercettazioni telefoniche l'interpretazione dell'eloquio e della portata semantica e lessicale del contenuto DE conversazioni costituisca una tipica quaestio facti, rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito e sottratta all'ambito del sindacato di legittimità, se motivata in aderenza ai canoni della logica ed al criteri ricavabili dalle massime di esperienza.
9.4. Con il quarto motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 9.4.), la difesa deduce vizi afferenti alle intercettazioni telefoniche, deducendo la
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inutilizzabilità DE stesse, sul presupposto della genericità dei decreti autorizzativi, per essere questi nemmeno riferiti a FO;
la difesa si duole, inoltre, del fatto che l'imputato non sia stato messo nelle condizioni di confrontarsi con coloro che erano stati intercettati. Oltre a qualificare come "ambiguo" il contenuto stesso DE intercettazioni, la difesa deduce, quindi, la mancata motivazione dei relativi decreti di autorizzazione. Questa Corte, però, ha ripetutamente precisato quanto segue: <<Ė inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione DE intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell'esame DE questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione»> (Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, [...], Rv. 273311 - 01; così anche Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, [...], Rv. 286862-01). La questione attinente all'inutilizzabilità DE intercettazioni, inoltre, è nuova, non risultandone la specifica deduzione in sede di gravame (e comunque, il ricorso non ne documenta la deduzione, così peccando sotto il profilo della autosufficienza) e, soprattutto, è estremamente vaga, dunque inammissibile.
9.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, riguardo al versante della ritenuta aggravante mafiosa, per non esserne stata dimostrata la sussistenza in nessuna DE due declinazioni;
sostiene la difesa, altresi, come nell'attività di spaccio non sia stato mai usato il metodo mafioso (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 9.5.). La doglianza si dipana secondo modalità marcatamente generiche ed è improntata alla mera confutazione DE tesi esposte in sentenza. La Corte territoriale, per contro, tratta approfonditamente il tema, ricordando che: - LO PP si era impegnato, servendosi di una attività di intimidazione, ad assicurare al sodalizio di appartenenza una sorta di monopolio, sul territorio di Mazzarino, nel campo dell'attività di spaccio (si ricorda, sul punto, l'intervento compiuto nei confronti dello zio RI PP e condiviso da AT IC e GI PP); - da un colloquio avvenuto in carcere (pag. 123 della sentenza impugnata) e oggetto di intercettazione, è possibile evincere la sussistenza di un diffuso controllo DE attività di narcotraffico nella zona di Mazzarino, tanto che veniva vietato a tal GI RR di dar corso a qualunque iniziativa in merito, in mancanza di assenso da parte del clan.
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La sentenza impugnata conclude affermando che l'associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti ha sicuramente attuato un metodo mafioso, al fine di garantirsi il controllo monopolistico di tale attività criminale;
un controllo mafioso del quale IL FO era perfettamente conscio e del quale partecipava, non semplicemente in ragione dell'esistenza di vincoli di carattere familiare (secondo la versione edulcorata prospettata dalla difesa) bensì in ragione della sua intraneità al sodalizio.
9.6. L'ultimo motivo attiene alle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale con motivazione consona e meritevole di andare esente da rilievi, in questa sede sulla base dei precedenti penali che accompagnano l'imputato, oltre che in ragione della natura reiterata e grave DE condotte accertate a suo carico (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 9.6.). La difesa, a fronte di tali argomentazioni, non ha potuto addurre alcunché di positivamente apprezzabile, limitandosi a una sterile critica meramente oppositiva.
10. Possono essere trattate congiuntamente le posizioni di AT IC e AL PP;
per la prima posizione, sono stati proposti due ricorsi, rispettivamente a firma degli avv.ti Sinatra e Maira, che deducono complessivamente trenta motivi;
inoltre, sono stati formulati quattro motivi aggiunti, a firma dell'avv. Sinatra (motivi sintetizzati, in parte narrativa, al paragrafo n. 10). Quanto alla posizione di AL PP, vi è un ricorso che consta di dodici motivi (motivi sintetizzati, in parte espositiva, sub 13). Si procederà di seguito all'esame DE singole doglianze, analizzando cumulativamente quelle che si presentano con caratteristiche tra loro omogenee e che, pertanto, possono agevolmente essere sviscerate in maniera unitaria. 10.1. Con il primo motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.1.), viene eccepita la incompatibilità del Giudice dell'udienza preliminare, per aver questi svolto funzioni di Giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento, autorizzando la riapertura DE indagini relativamente all'omicidio di La EL, ascritto sub 96) della rubrica;
in forza di tale preteso profilo di incompatibilità, la difesa deduce la nullità della sentenza di primo grado, per incompatibilità del G.u.p. ai sensi dell'art. 34 comma 2-bis cod. proc. pen. Secondo l'impostazione proposta dal ricorrente, inoltre, la violazione non può essere considerata sanata o irrilevante, per il fatto che la dichiarazione di ricusazione sia stata dichiarata inammissibile per tardività. L'incompatibilità, dunque, dovrebbe determinare la nullità assoluta della sentenza impugnata. La Corte distrettuale si è confrontata con lo specifico tema posto dalla difesa, precisando che nel corso del giudizio abbreviato celebrato in primo
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grado la questione era stata sollevata dalla difesa;
il G.u.p., però, non aveva ritenuto di astenersi ed era stato ricusato. La ricusazione, in seguito, era stata disattesa e il successivo ricorso in cassazione dichiarato inammissibile. Quanto al profilo inerente alla possibile incompatibilità sopra enucleate, si registra un contrasto in giurisprudenza, essendosi nel tempo consolidati due opposti orientamenti. Il primo filone giurisprudenziale è riassumibile nel principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 7558 del 28/01/2021, [...], Rv. 280501-01, a mente della quale: <<Costituisce causa di incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'aver autorizzato, quale giudice DE indagini preliminari, la riapertura DE indagini, ex art. 414 cod. proc. pen., trattandosi di un atto che, rapportandosi al contenuto motivazionale della relativa richiesta, risulta funzionale a una delibazione di tipo autorizzativo fondata sulla corrispondenza DE esigenze investigative illustrate rispetto alla finalità della riapertura DE indagini>>, Accanto a tale indirizzo interpretativo, si è fatto strada una diversa posizione interpretativa, principalmente Sez. 2, n. 16401 del 17/02/2021, [...], Rv. 281124 01, che ha così statuito: <<Non versa in situazione di incompatibilità il giudice dell'udienza preliminare che, in funzione di giudice per le indagini preliminari, abbia autorizzato la riapertura DE indagini, non trattandosi di provvedimento che comporta un esame nel merito dell'imputazione, giacché, ai fini della sua emissione, non è necessaria l'emersione di nuove fonti di prova, essendo invece sufficiente l'esigenza di nuove investigazioni» (in questi termini si è espressa anche Sez. 1, n. 38358 del 16/07/2021, [...], Rv. 282013-01).
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espressa
da
In disparte la sussistenza di tali difformi letture sistematiche, deve però essere affrontata la problematica afferente alla ammissibilità della doglianza. Come sopra riassunto - attenendosi strettamente a quanto affermato dalla Corte di assise di appello è stata proposta ricusazione, che è stata disattesa con declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso. Risulterebbe del tutto incongruo, pertanto, ritenere nuovamente ammissibile la proposizione della medesima domanda;
questa finirebbe, infatti, in pratica per riproporre il già risolto tema della ricusazione, ormai già oggetto di decisione definitiva (trattasi dell'ordinanza di inammissibilità pronunciata da Sez. 7, n. 37551 del 03/07/2023). 10.2. Con il secondo motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.2.) e con il primo dell'avv. Maira (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.16.), entrambi formulati nell'interesse di AT Medicesa, oltre che con il primo motivo del ricorso presentato
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nell'interesse di AL PP (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 13.1.) viene formulata una eccezione di inutilizzabilità DE intercettazioni eseguite tramite trojan: secondo la Corte, si trattava di intercettazioni svolte prima dell'intervento del d.lgs. 29 dicembre 2017 n. 216, la cui autorizzazione, quindi, non esigeva l'adozione di una motivazione rafforzata, in punto di necessità dell'uso del mezzo invasivo;
comunque, secondo la Corte distrettuale sarebbe ampiamente soddisfatto l'onere motivazionale. Attenendosi alla prospettazione del ricorrente, al contrario, tale modalità di motivazione era necessaria anche in epoca antecedente rispetto alla riforma e, comunque, non potrebbe ritenersi sufficiente una motivazione meramente apparente;
inoltre, il trojan risulterebbe inoculato nel mese di marzo 2018.
-
10.2.1. Giova precisare, in primo luogo, come si proceda in relazione a figure tipiche, inserite nel catalogo di cui all'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., in ordine alle quali è sempre consentito l'uso del trojan (sul punto, si veda Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025, [...], Rv. 288555 01, che ha così statuito: <<In tema di intercettazioni mediante utilizzo di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., iscritti dopo il 31 agosto 2020 - diversamente da quanto richiesto per i delitti contro la P.A. nei limiti di cui all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. non occorre indicare nel decreto di autorizzazione le specifiche ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., analogamente a quanto previsto per i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti entro il 31 agosto 2020, soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita da Sez. U. Scurato, non prevede uno specifico onere motivazionale»>). Anche a prescindere da tale profilo in realtà già dirimente - resta comunque oscuro il tenore della doglianza difensiva, imperniata su una asserita carenza motivazionale;
noto è, infatti, come sia improprio limitarsi a una affermazione negativa, circa il vizio motivazionale, laddove resti non specificata la eventuale sussistenza di un vizio riconducibile entro l'alveo di quelli valutabili nel giudizio di legittimità. 10.2.2. Non vi è chi non rilevi, inoltre, come il ricorso quanto allo specifico aspetto violi il principio della autosufficienza, non risultando ad esso allegati i decreti autorizzativi. Invero, è principio affermato da questa Corte che in tema di ricorso per cassazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 debba trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria
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l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, [...], Rv. Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, [...], Rv. 276432-01). 10.3. Consentono una trattazione unitaria il terzo e il quarto motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 10.3. e 10.4.), il quarto e il quinto motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 10.19. e 10.20.), oltre che i quattro motivi aggiunti (motivi enumerati, in parte narrativa, ai punti da 10.31. a 10.34) e, infine, l'undicesimo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse di AL PP (sub 13.11.), a mezzo dei quali seppur sotto diverse angolazioni e con
argomentazioni tra loro difformi
si lamentano sempre i vizi di violazione di legge e difetto motivazionale, con riferimento sia al delitto di omicidio volontario posto in essere in danno di UI La EL, sia all'applicazione DE relative circostanze aggravanti. La difesa deduce, in primo luogo, essersi verificata una violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in ragione della inadeguata ed illogica valutazione del narrato del collaboratori, nonché dell'equivocità della conversazione intercettata. Parimenti violati risulterebbero gli artt. 521 comma 1 cod. proc. pen. e 111 Cost., a causa dell'avvenuta modifica, in sentenza, della qualificazione della condotta attribuita alla IC, in assenza di garanzie difensive. La difesa rimarca, inoltre, la sussistenza di un vizio motivazionale, stante la mancata indicazione della fonte da cui sia stata tratta la condizione detentiva nella quale versava AL PP al momento dell'omicidio La EL (la Corte avrebbe affermato, inoltre, che al momento dell'omicidio ON il marito della ricorrente, AL PP, non si trovasse in regime di arresti domiciliari, senza però farsi carico di specificare da quale fonte venisse ricavato tale convincimento). Erroneamente valutate sarebbero state, poi, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR, il quale non aveva riferito del coinvolgimento nel fatto omicidiario della ricorrente e del marito AL PP;
né la IC aveva narrato della partecipazione dei germani del marito, nel corso DE conversazioni ritenute particolareggiate e di tenore confessorio intercorse con il nipote. Prosegue la difesa ricordando come il collaboratore OR, riferendo de relato da AU PP, non avesse riportato elementi circa la partecipazione di AT IC all'omicidio. Secondo la difesa, la IC avrebbe attribuito a sé la commissione dell'omicidio, dialogando con il nipote EL FO, per mera vanagloria, essendo l'interpretazione della conversazione, peraltro, di significato equivoco. Inoltre, mentre il capo di imputazione si riferisce a un concorso morale, la
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ricostruzione è nel senso dello svolgimento della funzione di vedetta. La sentenza non risulterebbe chiara, del resto, nemmeno quanto alla natura del contributo all'omicidio, riconducibile alla IC.
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Tale asserito vizio della motivazione risulterebbe in ipotesi difensiva - viepiù aggravato, una volta esclusa l'aggravante della premeditazione: non risulterebbe spiegato, in particolare, quando IC abbia conosciuto il proposito omicidiario;
se si ritiene che ciò sia avvenuto solo una volta che la vittima, il La EL, era giunto presso l'abitazione poi teatro dell'assassinio, resterebbe non chiarita, secondo la difesa, la ragione del ritenuto concorso. Si è poi reputata la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 577 n. 4 cod. pen., in collegamento con l'aggravante ex art. 61 n. 4 cod. pen.; la difesa eccepisce, sul punto, come la sentenza impugnata abbia esteso tale aggravante alla IC, senza chiarire la natura della sua partecipazione alla commissione del delitto e senza dimostrare che ella abbia fatto propria l'intensità del dolo dell'autore materiale dello stesso, ossia del marito. La mera presenza in loco, del resto, non è un dato sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante, che ha natura soggettiva e richiede una piena adesione psicologica. 10.3.1. La Corte territoriale, in primo luogo, ha chiarito l'assenza di qualsivoglia profilo di contraddizione, tra il narrato del collaboratore di giustizia OR e quello di AT IC. OR, infatti, ha raccontato di aver ricevuto la confessione di AU PP, il quale gli aveva confidato di aver assassinato UI La EL (inteso "Pecorella", o anche "Tavulidda"), unitamente al germani RI e ND;
OR inoltre, nel descrivere il fatto nella sua stretta materialità e nell'addossarne la responsabilità ai tre fratelli, non aveva escluso la presenza in casa anche dell'altro germano AL PP. E dunque, la vittima era stata attirata in casa da AU PP, con la promessa di ricevere uno "spinello"; colà giunto, era stato "interrogato" dagli altri fratelli, poi ucciso e, infine, il cadavere era stato gettato all'interno di un pozzo secco in contrada Montagna. Giova sottolineare a conforto della valenza dimostrativa di tale ricostruzione che AL PP si trovava, in quel tempo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, proprio presso l'abitazione di Mazzarino, alla via del Tagliamento n. 31, teatro del fatto omicidiario. A tale descrizione va a saldarsi il contenuto giudicato dalla Corte territoriale di inequivocabile significazione della conversazione intercettata, a mezzo del dispositivo trojan installato nello smartphone di AT IC e intercorsa tra quest'ultima e il nipote EL FO, in casa del di lei cognato IL FO. La Corte di assise di appello evidenzia come, in tale dialogo,
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l'imputata faccia riferimento all'omicidio La EL, comparandolo all'omicidio ON e rendendo una narrazione atta a dimostrare come ella ben conscia della sussistenza di una comune volontà assassina avesse deciso di unire il proprio efficiente contributo causale a tale iter criminis: aveva cosi svolto il ruolo di "vedetta", rassicurando il marito circa il fatto che lo avrebbe avvisato, laddove fosse sopraggiunto un controllo di polizia (controllo originato dalla sottoposizione dell'imputato, come sopra detto, a un provvedimento restrittivo della libertà personale). Con una motivazione esaustiva e coerente, oltre che priva del pur minimo spunto di illogicità, la Corte territoriale ha, in primo luogo, precisato i punti di assoluta concordanza, esistenti fra le dichiarazioni di OR e il narrato della IC nel corso della succitata conversazione, oltre ad evidenziare i riscontri di tipo oggettivo, che suffragano il racconto della ricorrente. È emerso, dunque, che AL PP era in regime di arresti domiciliari proprio presso l'abitazione teatro dell'omicidio (come sopra già detto), diversamente da quanto accaduto all'epoca dell'omicidio ON, allorquando non erano in esecuzione provvedimenti restrittivi a suo carico (cosi divenendo incongrua l'obiezione formulata, sul punto, dalla difesa). E la IC, in occasione dell'omicidio La EL, dichiara di esser stata in prima battuta invitata dal marito a portare via "i bambini: all'epoca, infatti, i figli OG e GI (rispettivamente nati nel 1983 e nel 1984) erano bambini in tenerissima età. Adeguata è, del resto, anche la risposta fornita dalla Corte territoriale ad ulteriori due confutazioni prospettate dalla difesa;
in particolare: - non si ravvisano illogicità, circa il fatto che i due figli della IC, sebbene asseritamente traumatizzati dall'evento, non abbiano mai raccontato quanto accaduto al cugino EL FO;
-frutto di fantasia è anche la tesi secondo la quale la narrazione dell'omicidio La EL avrebbe rappresentato, in capo alla IC, solo uno sfogo di autentica vanagloria, finalizzato ad attribuire un maggior "prestigio delinquenziale" al marito: pur prendendo atto, infatti, dell'emergere di una impropria forma di orgoglio e vanità, che permea la narrazione da parte dell'imputata di spregevoli imprese criminali, la Corte territoriale ha rimarcato non poter essere il tutto frutto dell'immaginazione, in ragione della particolare ricchezza di particolari del racconto, tutti collimanti con dati di tenore obiettivi e con la propalazione resa dal succitato collaboratore di giustizia. Quanto al concorso ascrivibile alla IC, sostengono i giudici di merito che ella seppur invitata dal marito ad allontanarsi con i bambini non intese andar via e, decise di restare e di svolgere il ruolo di vedetta. Sarebbe a dire che il già chiarito stato detentivo, nel quale si trovava AL PP, aveva
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convinto la donna della assoluta necessità di rimanere in casa durante l'esecuzione dell'omicidio, al fine di allertare quegli, laddove fossero sopraggiunti controlli da parte della p.g. Sempre stando alla narrazione resa dalla IC a EL FO come riassunta e analizzata nella avversata decisione - allorquando il marito le aveva detto di andar via coi bambini, perché essi fratelli si accingevano ad ammazzare La EL e "metterlo dentro un sacco", ella si era rifiutata, ricordandogli proprio la sua sottoposizione al regime degli arresti domiciliari e obiettandogli che laddove fossero arrivati controlli - si sarebbe venuto a trovare in difficoltà; secondo la Corte di assise di appello, PP avrebbe accettato l'aiuto e la IC sarebbe rimasta all'interno dell'abitazione, per svolgere effettivamente il sopra precisato compito. In punto di inquadramento in diritto della dedotta questione, non è in dubbio il principio di diritto unanimemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso DE intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno (ex multis Sez. 1, n. 37588 del 18 giugno 2014, [...], Rv. 260842). Nell'affermare tale principio, questa Corte ha altresi precisato, tuttavia, che qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità al disposto dell'art. 192, comma secondo cod. proc. pen., evidenziando come, in ogni caso, il contenuto captato debba essere attentamente interpretato sul piano logico, oltre valutato su quello probatorio (si vedano Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286150 04; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, [...], Rv. 278314 02; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, [...], Rv. 268042 - 01; Sez. 5, n. 4572/16 del 17/07/2015, [...], Rv. 265747).
che
congruamente
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Giova poi ricordare che stando al consolidato orientamento di questa Corte la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio, in conformità alle regole del mezzo di prova che la veicola all'interno del processo e, laddove venga in rilievo una prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, [...], Rv. 278923-01; Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, [...], Rv. 264972; Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, [...], Rv. 249960; si veda anche Sez. 1, n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272100-01, a mente della quale: <<La confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri
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elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato>> e, nello stesso senso, Sez. 5, n. 38252 del 15/07/2008, [...], Rv. 241572-01). È anche utile ricordare - ancora per ciò che inerisce al tema della valenza della confessione extragiudiziale che occorre distinguere, in punto di prova dichiarativa, il caso in cui la tale confessione sia riportata da un teste, con applicazione della regola di valutazione propria DE prove testimoniali, rispetto al caso in cui essa venga riferita dal chiamante in reità o correità, con applicazione della regola della necessità di riscontri esterni (Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011 Consolo Rv. 249960-01).
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Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha ricordato con congruente e lineare motivazione come il contenuto della intercettazione sopra ricordata vada a saldarsi alla perfezione con la narrazione operata da OR, offrendosi le due fonti probatorie reciproco e decisivo riscontro;
ulteriore riscontro, come detto, è stato tratto dal sopra detti accertamenti di carattere oggettivo, che collocano PP ristretto in regime di arresti domiciliari, all'interno dell'abitazione teatro dell'omicidio. Le deduzioni difensive, sul punto, presentano un tenore marcatamente aspecifico e reiterativo, essendo praticamente prive di un sostanziale confronto con il contenuto specifico della sentenza impugnata. 10.3.2. Si impone, infine, una analisi circa la tipologia di contributo concorsuale ascritto alla IC. Ha ritenuto la Corte territoriale che l'imputata - rifiutandosi di andar via con i bambini, come in prima battuta sollecitato dal marito, ma anzi, offrendosi di restare in casa, onde controllare l'eventuale arrivo della p.g., per i controlli da compiere a carico del soggetto agli arresti domiciliari - ne abbia sicuramente rafforzato il già formato proposito omicidiario. È utile ricordare, in tema di concorso di persone nel reato, che - allorquando la modalità partecipativa venga prospettata secondo la veste del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso non può esigersi la prova positiva, obiettivamente impossibile in rerum natura, che senza tale contributo rafforzativo quel proposito non sarebbe stato attuato;
si deve considerare bastevole, al contrario, la prova circa la obiettiva idoneità sulla base dei canoni ricavabili dalla comune esperienza e dalla logica dell'esistenza di una condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente, oltre che specificamente volta a produrre il suddetto rafforzamento (Sez. 2, n. 13151 del 10/11/2000, dep. 2001, [...], Rv. 218595 del 17/02/1999, Doronzo, Rv. 214114-01).
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01; Sez. 1, n. 8763
La circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi, secondo i casi, attraverso forme differenziate ed atipiche della
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condotta criminosa (senza pretesa di esaustività, si può far riferimento all'istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto;
all'agevolazione nella fase della preparazione o consumazione dello stesso;
al rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente;
alla mera adesione, autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare, in punto di prova dell'esistenza di una reale partecipazione del soggetto, nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere la tipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'articolo 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U. n. 45276 del 30/10/2003, [...], Rv. 226094). Sullo specifico tema, la struttura motivazionale della decisione impugnata è di ineccepibile saldezza logica e non è minimamente disarticolata dalle generiche e reiterative deduzioni difensive. In maniera ineccepibile, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato l'efficienza eziologica del contributo causale offerto dalla IC, rispetto a un meccanismo omicidiario già in itinere: con la sua decisione di restare ignorando con decisione il contrario invito rivoltole dal marito, oltre che esponendone con chiarezza le ragioni la donna altro non ha fatto, se non rafforzare il proposito criminoso di quest'ultimo, garantendogli la possibilità di non incontrare ostacoli costituiti da eventuali controlli di polizia. Sul punto, correttamente, viene sottolineato in sentenza che la funzione di vedetta autoattribuitasi dalla IC le consentiva, agevolmente, di avvisare il marito dell'arrivo della p.g., ovvero di rallentarne i controlli, così da consentire all'uomo di fermare l'azione assassina e di presentarsi per la verifica. In definitiva, è stata garantita al PP una maggior tranquillità operativa, che inevitabilmente ne ha irrobustito l'intenzione omicidiaria;
un apporto causalmente efficiente che, peraltro, è stato accettato dall'imputato, avendo questi interrotto ogni sollecitazione alla moglie, affinché quest'ultima si allontanasse dall'abitazione. Trattandosi di una ulteriore problematica agitata dalla difesa, è anche utile ricordare che la concezione unitaria ° monistica del concorso di persone nel reato, sposata dal nostro legislatore, postula che l'attività costitutiva di tale figura dogmatica possa essere costituita da qualsiasi modalità di compartecipazione, ossia da un contributo unitario e cosciente o da un apporto causale di ordine materiale e psicologico a tutte o ad alcune DE fasi del delitto, che si snoda dalla ideazione alla organizzazione, fino alla esecuzione dell'azione criminosa. Il concorso di persone nel reato, dunque, può
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configurarsi in tutti o in ognuno degli atti che, comunque, integrano contributi causalmente efficienti, rispetto alla realizzazione dell'evento delittuoso concorsualmente voluto. La compartecipazione criminosa, allora, non postula necessariamente il preventivo accordo tra i soggetti agenti, potendo essa realizzarsi anche con la semplice presenza alla consumazione del reato da parte dell'autore materiale, allorquando si accerti che essa serva a fortificare il proposito delittuoso di quest'ultimo, ovvero quando sia chiaramente dimostrativa di adesione all'azione. Oltre alla partecipazione alle fasi iniziali - deputate alla pianificazione o alla organizzazione del fatto criminoso, nulla vieta, dunque, di ritenere integrato il concorso di persone nel reato anche nel caso in cui taluno unisca il proprio cosciente e volontario contributo, dotato di una sua efficienza causale, ad un meccanismo delinquenziale già messo in moto ad opera di altri (fra tante, si veda Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998, [...], Rv. 210757 - 01, che ha così deciso: In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune DE fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo. È invece estranea alla figura del concorso l'attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, ma la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integra già a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Infine, nel caso di più reati posti in essere nell'ambito di un unico programma, il concorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici che, a loro volta e nello stesso modo, devono rispondere dei fatti da lui posti in essere>>; così anche Sez. 1, n. 4503 del 13/01/1998, [...], Rv. 210410 01, a mente della quale: <<In materia di concorso di persone nel reato, disciplinato dall'art. 110 cod.pen., la preventiva promessa o prospettazione di un aiuto diretto a favorire, nella fase successiva alla consumazione di un reato, gli autori del reato stesso - che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integra a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi del citato articolo 110 cod. pen.>>).
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Si duole poi, la difesa, dell'estensione della ritenuta aggravante ex artt. 577 n. 4 e 61 n. 4 cod. pen. alla IC, pur trattandosi di circostanza a base soggettiva e, asseritamente, in assenza dell'esplicitazione di un contributo eziologicamente determinante a lei stessa riconducibile. Giova immediatamente sottolineare, allora, come il contributo causalmente rilevante, individuato a carico della ricorrente, sia stato compiutamente indicato dalla Corte territoriale, come sopra già ampiamente analizzato. Quanto alla comunicabilità di tale circostanza al concorrente, questa Corte ha da tempo chiarito come l'aggravante dell'aver adoperato sevizie e crudeltà - ad onta della sua natura soggettiva si estenda ai correi, nel caso in cui tale tipologia di esecuzione risulti strumentale rispetto all'evento realizzato (Sez. 1., n. 9699 del 30/05/1980, [...], Rv. 146044 01; si vedano anche sebbene riferite alla diversa forma di manifestazione costituita dai motivi abietti o futili, potendosi mutuare percorso concettuale Sez. 1, n. 13314 del 12/01/2024, Rv. 286256
il
medesimo M.,
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01 e,
Sez. 1, n. 50405 del 10/07/2018, [...], Rv. 274538 Sez. 1, n. 13596 del 28/09/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252348 infine, Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, [...], Rv. 230147 01, già richiamata dalla Corte territoriale, la quale ha chiarito quanto segue: «La natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall'art. 577, comma primo, n. 4, cod. pen. (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima>>). Tanto chiarito in diritto, non vi è chi non rilevi come le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata siano lineari e congruenti, oltre che resistenti alle obiezioni difensive. La Corte distrettuale, infatti, ha ricordato come la IC sia stata in casa durante la fase esecutiva dell'omicidio, avendo sempre la effettiva conoscenza DE brutali modalità attuative adottate, tanto da narrare poi al nipote le atroci fasi di una spietata dissezione della vittima (sul punto, si rimanda alla lettura di quanto scritto a pag. 42 della sentenza impugnata). Parimenti infondata è l'ultima critica mossa dalla difesa, quanto alla pretesa violazione dell'art. 521 comma 1 cod. proc. pen., in ragione dell'avvenuta modifica, in sentenza, della qualificazione della condotta attribuita alla IC, in assenza di garanzie difensive. Tale modifica sarebbe derivata - in ipotesi difensiva dall'avvenuta esclusione dell'aggravante della
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premeditazione. In altri termini la Corte territoriale nel decidere in ordine alla premeditazione avrebbe sostanzialmente escluso sia il concorso morale (assenza di istigazione o rafforzamento, per avere la IC appreso i fatti solo al momento dell'esecuzione della misura), sia il concorso materiale programmato (carenza di sinergia operativa e di programmazione della funzione di vedetta). Ad onta di ciò, lamenta la difesa che sia stata inopinatamente confermata la responsabilità concorsuale a carico della ricorrente, senza spiegare quale sia stata la natura del contributo a lei attribuito. Trattasi di una doglianza del tutto aspecifica e improntata alla mera confutazione. La Corte territoriale, al contrario, ha approfonditamente esaminato i crismi della compartecipazione della IC all'iter criminis messo in moto dai correl;
con analisi approfondita della genesi dell'innesto partecipativo posto in essere dalla ricorrente, inoltre, ha ampiamente chiarito quale sia stato il ruolo dalla stessa ricoperto e secondo quali canoni di giudizio questo sia risultato causalmente efficiente. Non vi è chi non rilevi, infine, come la condanna tragga la propria scaturigine dall'accertamento a carico della IC della medesima tipologia di concorso, rappresentata dal rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, che alla stessa era stata ascritta nel capo d'imputazione. 10.4. Il quinto motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.5.) e il terzo motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.18), entrambi presentati nell'interesse di IC, nonché il terzo motivo del ricorso presentato per AL PP (sub 13.3.) attengono alla contestazione ex art. 416-bis cod. pen. La Corte territoriale in ipotesi difensiva avrebbe ritenuto integrata la fattispecie associativa mafiosa, valorizzando una presunta contiguità, tra la "mafia storica" e il nuovo assetto familiare, facente capo alla ricorrente e al marito. In tal modo, però, avrebbe sostanzialmente mancato di esplicitare il concreto apporto dato dalla famiglia PP-IC alla "mafia agricola", limitandosi a una mera forma di deduzione per via "genealogica". Non si sarebbe adeguatamente argomentato, inoltre, quanto alla necessaria autonomia, sussistente fra le due diverse fattispecie associative ex art. 416-bis cod. pen. e 74 T.U. stup.; la questione della doppia partecipazione alle due consorterie, però, attiene alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Nemmeno risulterebbe chiarito il ruolo riconducibile alla IC, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa;
né si sarebbe precisato da cosa possa esser ricavata la prova inerente alla partecipazione consapevole e volontaria della stessa alle attività del clan. Nel ricorso dell'avv. Maira per IC si sottolinea, più in particolare, non essersi tenuto debitamente in conto il rilievo da riconnettere al vincolo di
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coniugio. Nella interpretazione DE intercettazioni, del resto, sarebbero stati tralasciati elementi di grande importanza, quali le profonde fratture verificatesi nel tempo, fra AL PP e i fratelli, nonché tra la stessa AT IC e le cognate, ovvero tra i giovani PP e gli zii. Nell'atto di impugnazione presentato per AL PP, infine, si sostiene come gli atti inseriti nell'incarto processuale mostrino i profondi contrasti, ripetutamente insorti fra il ricorrente e i fratelli;
impropriamente, dunque, l'accusa ritiene che questi ultimi siano stati sottoposti alle direttive del ricorrente, pur assegnando loro ruoli di spicco, nel territorio mazzarinese. Non vi sarebbe prova alcuna, in definitiva, circa la pretesa posizione apicale ascrivibile a AL PP. 10.4.1. Vengono proposte, in primo luogo, censure interamente versate in fatto, che auspicano una vera e propria rivalutazione del compendio probatorio, ad opera di questa Corte;
trattasi di operazione valutativa del tutto estranea, come sopra già detto, al giudizio di legittimità. Tanto premesso, si deve precisare come la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei principi di diritto e DE norme che disciplinano la materia, adottando una struttura motivazionale ampia e lineare, oltre che priva di contraddizioni e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, ad opera di questa Corte. La Corte di assise di appello, segnatamente, ha precisato che: - la riconducibilità del clan PP alla mafia storica nota come "Stidda" è ormal incontestabile, per esser stata accertata, a carico anche di alcuni degli attuali imputati, con sentenza passata in giudicato;
- AL PP è stato giudicato colpevole nell'ambito di un precedente processo promosso a carico della mafia di Mazzarino, quale partecipe della cd. strage di Gela del 27 novembre 1990; esistono concreti elementi di giudizio (non efficacemente aggrediti dagli argomenti difensivi), per individuare una linea di piena continuità, fra la precedente organizzazione e il sodalizio per il quale si procede, che presenta sempre una base familiare, venendo esso rinvigorito nel tempo, mediante gli innesti di esponenti legati da vincoli di sangue o di affinità con coloro che rappresentano il nucleo storico del clan. Di granitica valenza - e non efficacemente contrastata dalla difesa - è anche l'ulteriore argomentazione contenuta in sentenza, laddove vi è il riferimento alla permanenza della medesima cosca, pur con i necessari avvicendamenti soggettivi e nonostante l'ingresso in un campo di attività, quale il traffico degli stupefacenti, in precedenza trascurato.
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Relativamente a AT IC, peraltro, la Corte distrettuale affronta compiutamente anche l'ulteriore deduzione difensiva, circa l'esistenza di un apporto fondato sul mero legame familiare con alcuni congiunti, tale da rendere insussistente l'indispensabile requisito dell'affectio societatis. Sul punto, resta incontrastato dalla difesa il principale argomento addotto dalla Corte, fondato sulla compartecipazione della ricorrente a gravissimi fatti delittuosi, in costanza di detenzione di alcuni dei congiunti o del marito;
un fatto che, del tutto logicamente, è stato ritenuto univocamente evocativo di una piena e cosciente compartecipazione della ricorrente, alle attività criminali proprie dell'associazione malavitosa. Nella sentenza impugnata, inoltre, viene ricordato come la IC sia chiamata a rispondere anche di un omicidio parecchio risalente nel tempo (l'assassinio del La EL risale al 1991), a riprova di una ormai antica organicità della stessa al clan. Né si manca di sottolineare le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OR, circa la disponibilità da parte di IC - di armi e droga riconducibili al sodalizio mafioso. Infine, sono logicamente esposte - con argomentazioni che risultano resistenti alle obiezioni difensive - le ragioni poste a fondamento del ritenuto ruolo apicale ricollegabile alla IC (la Corte sottolinea, sul punto, l'attività di raccolta DE direttive promananti dal marito detenuto e la veicolazione di tali indicazioni verso l'esterno, nonché la promozione di iniziative nel campo del narcotraffico e DE estorsioni e, infine, la partecipazione alle operazioni di spostamento DE armi a disposizione dell'organizzazione). 10.4.2. Il tema della coesistenza fra le due figure associative ex artt. 416- bis cod. pen. e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, infine, è parimenti sviscerato dalla Corte territoriale, mediante corretta applicazione DE regole ermeneutiche più volte fissate dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto alla problematica dei rapporti tra le due fattispecie associative, si è osservato che «ciò che realmente distingue i due tipi di associazione è la natura del programma: nel caso del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 esso è specifico, dovendo aver ad oggetto il narcotraffico;
nel caso della consorteria di tipo mafioso, l'oggetto è più genericamente orientato verso la commissione di delitti, l'acquisizione e gestione di attività economiche, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, l'ostacolo al libero esercizio del diritto di voto o il procacciamento di voti in competizioni, ma ciò che lo qualifica è l'utilizzo del metodo, cioè il fatto che la consorteria si avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. In tale specifica prospettiva è stato sottolineato che «<l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto
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all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali» (Cass. Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265762). Risulta decisiva, dunque, la circostanza che il sodalizio utilizzi il metodo per esercitare una sfera di predominio in un ambito territoriale, implicante plurime tipologie di operatività illecita, relativa a diversi settori, che specificamente qualifica la consorteria di tipo mafioso e rende configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., salva la concomitante configurabilità della figura tipica ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nel caso in cui la consorteria strutturi un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, costituente se del caso principale strumento di profitto. Nemmeno rileva il fatto che le compagini siano o meno tra loro coincidenti, essendo invece dirimente la sussistenza di un riconoscibile assetto, implicante generalmente un'attribuzione di ruoli, pur diversi nelle due associazioni, sempre che l'operatività rappresenti emanazione di entrambe (si vedano Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, [...], Rv. 276469, a mente della quale: «L'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione DE consultazioni elettorali»> e Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, [...], Rv. 278583 - 01, secondo cui: <<I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi>>). Nella concreta vicenda, la Corte territoriale ha descritto in maniera coerente e particolareggiata gli elementi dai quali ha ritenuto di poter trarre la coesistenza fra le due fattispecie associative. Nella decisione impugnata, infatti,
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risulta chiarito come, tra queste, non vi sia coincidenza né quanto alla componente soggettiva, né con riferimento all'ambito di operatività spaziale;
trattasi di due fenomeni associativi, inoltre, che presentano una diversa collocazione temporale e che sono espressivi di momenti programmatici tra loro ben distinti. Tale apparato motivazionale, come detto, non viene minimamente disarticolato dalle deduzioni difensive, che presentano un carattere meramente confutativo e fattuale. 10.5. Il sesto motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.6.) può essere trattato unitamente al tredicesimo motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.28), essendo entrambi inerenti ai reati in materia di armi e ricettazione, di cui al capi 55) e 56) della rubrica. 10.5.1. La difesa, mediante tali doglianze, sostiene come le intercettazioni versate in atti non siano significative di una disponibilità DE armi, da parte dell'imputata, bensì di una sua mera conoscenza in ordine allo spostamento DE stesse verso altro nascondiglio. Non vi sarebbe nozione di alcun contributo causalmente efficiente a lei riconducibile, risultando le propalazioni del collaboratore di giustizia OR quanto allo specifico tema - insufficienti e non riscontrate. Parimenti inadeguata, infine, sarebbe la motivazione in ordine all'aggravante mafiosa. 10.5.2. La sentenza impugnata, invece, presenta una motivazione del tutto coerente e priva di vuoti logici, che non viene disarticolata dalle argomentazioni, solo rivalutative, proposte dalla difesa. La Corte territoriale, infatti, ha anzitutto ricordato l'univoca valenza DE conversazioni captate, DE quali non sono consentite una nuova lettura e una diversa interpretazione, nel giudizio di legittimità (si richiama quanto sopra esposto al punto 5.2.1., essendo sufficiente ricordare ancora il dictum di Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715-01). Dichiarazioni che sono state reputate dalla Corte territoriale perfettamente collimanti con la narrazione operata dal collaboratore di giustizia OR. Grazie al collegamento di tali elementi di valutazione e conoscenza, si è ritenuto provato che la IC unitamente ad altri correi - abbia detenuto armi in contrada Sophiana, laddove esse erano occultate e che abbia poi deciso di trasportarle altrove, per il timore che potessero essere rinvenute, nel corso DE frequenti perquisizioni effettuate, nelle campagne della zona, da personale dello Squadrone Carabinieri Elitrasportato "Cacciatori Sicilia". Da tali elementi, la Corte distrettuale ha ritenuto emergere il ruolo svolto dalla IC, sia nella fase della programmazione del trasferimento DE armi, sia nel momento esecutivo di tale operazione;
ineccepibile, del resto, è anche
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l'iter argomentativo posto a fondamento della ritenuta disponibilità di tali armi, da parte della ricorrente. 10.6. Il settimo motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.7) e il decimo motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.25) possono essere trattati unitariamente, concernendo entrambi l'imputazione per il reato di estorsione commesso in danno di CO DI, ascritto al capo 40) della rubrica. Trattasi di censure radicalmente inammissibili, in quanto esclusivamente incentrate su una rivisitazione DE conversazioni captate e poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità nei confronti della ricorrente (si veda, in parte espositiva, quanto riassunto ai paragrafi 10.7. e 10.25). Come sopra già ripetutamente ricordato, tale operazione fuoriesce dal perimetro valutativo riservato a questa Corte, non essendo evidenziata alcuna manifesta forma di illogicità o contraddittorietà. 10.7. Sono tra loro sovrapponibili l'ottavo motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.8) e l'undicesimo motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.26), nonché il settimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di AL PP (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 13.7.); tutte le doglianze riguardano, infatti, l'estorsione perpetrata in danno di LBR COSTRUZIONI [contestazione riportata al capo 37) della rubrica]. Il fatto ascritto si sostanzia nella costrizione ad assumere EL FO;
tale coartazione veniva realizzata a carico di una società che, all'epoca, era sottoposta a provvedimento di sequestro e che era gestita, pertanto, da un amministratore giudiziale (cosa che avrebbe impedito, quindi, qualsiasi autonoma assunzione). E infatti la difesa, fra le molte deduzioni, eccepisce proprio l'impossibilità - da parte del legale rappresentante della suddetta società - di procedere a qualsivoglia assunzione di personale, stante appunto la sottoposizione al sequestro (verrebbe in rilievo, pertanto, il principio di diritto fissato, tra le altre, da Sez. 2, n. 50733 del 06/12/2019, [...], Rv. 27771801, a mente della quale: <<Non integra il delitto di estorsione tentata la condotta di violenza o minaccia posta in essere per ottenere un profitto ingiusto che, secondo una valutazione "ex ante", sia oggettivamente impossibile realizzare>>). Il motivo deve essere disatteso, potendosi integralmente richiamare le considerazioni già svolte in altra parte della presente trattazione segnatamente, al paragrafo n.
9.2. del "Considerato in diritto" - relativamente al secondo motivo coltivato nell'interesse di IL FO, chiamato a rispondere del medesimo fatto delittuoso (si ribadisce, quindi, come le richieste estorsive abbiano avuto ad oggetto non la sola assunzione di cui sopra, bensi
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anche dazioni monetarie, ossia qualcosa di totalmente indipendente dall'avvenuto insediamento di un amministratore giudiziale). 10.8. Il nono motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.9.) e il dodicesimo motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.27.) attengono all'estorsione commessa in danno di IL Di DI, titolare della pescheria "L'Amicizia". Anche tali doglianze invitano a una diretta rivisitazione degli elementi probatori emergenti dall'incarto processuale e, inoltre, propongono una interpretazione alternativa DE conversazioni intercettate. Ad onta DE contrarie enunciazioni difensive, la Corte territoriale ha ritenuto emergere dagli atti: - una continuata attività estorsiva, ad opera del clan PP, in danno del Di DI, costretto a operare forniture di pesce senza percepire alcun corrispettivo;
- la incongruità della proposta riconduzione di tali dazioni ad un mero spirito di liberalità, da parte della vittima, la quale anzi si doleva dell'arroganza dei PP, adusi a pretendere le dazioni senza effettuare alcun pagamento;
- la piena consapevolezza di tale attività estorsiva, frutto di un clima di intimidazione instaurato dagli esponenti del clan in danno del Di DI e la partecipazione della IC a tale attività estorsiva. 10.9. Il decimo motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.10), il sesto e settimo motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 10.21. e 10.22.), oltre che l'ottavo e il nono motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse di AL PP (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 13.8 e 13.9) ineriscono alla imputazione per il reato associativo di cui all'art. 74 T.U. stup. e, correlativamente, alla contestazione ex art. 416-bis.1 cod. pen. quanto a tale
delitto.
Non vi sarebbe adeguata motivazione stando alla prospettazione difensiva - in ordine ad alcuni aspetti rilevanti della contestata figura criminosa, quali la stabilità del vincolo, la prova della consapevole adesione a un programma criminoso stabile, la gestione comune dei proventi di natura illecita, la occasionalità dei fatti (dimostrata anche dalla fungibilità dei ruoli) e la sussistenza di contrasti interni;
il tutto sarebbe incompatibile con l'esistenza di un indeterminato programma unitario. Mancherebbero riscontri, inoltre, alle captazioni in atti e la motivazione per relationem adottata dalla Corte, infine, risulterebbe di natura eccessivamente generica. 10.9.1. Vengono in rilievo, anzitutto, censure fortemente rivalutative e direttamente volte a una nuova rilettura degli atti, in particolare del contenuto
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DE intercettazioni;
doglianze che, già sotto tale profilo, si indirizzano verso la
inammissibilità.
Quanto al tema della fungibilità dei ruoli all'interno dell'associazione, giova ricordare che - in vista della configurabilità dell'associazione ex art. 74 T.u. stup. non è richiesto un patto espresso fra gli associati, essendo invece sufficiente che questi, anche in assenza di un espresso accordo, siano portati ad operare nella consapevolezza che la propria e l'altrui attività ricevono vicendevole ausilio, per l'attuazione del programma criminale. La prova del reato associativo ben può desumersi dalle modalità esecutive dei reati-fine, oltre che dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti coinvolti, in vista del raggiungimento di un comune obiettivo;
vengono in rilievo, inoltre, l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, desumibile dalla continuità degli approvvigionamenti in base ad un collaudato schema operativo, indicativo, per la sinergia esistente tra le condotte dei vari soggetti, della continuità nel tempo del vincolo criminale. Nella concreta fattispecie, il discorso giustificativo della sentenza impugnata offre un quadro chiaro, in ordine a quanto verificatosi sotto il profilo fenomenico e correttamente ravvisa analizzando la complessiva attività dei correi gli estremi del vincolo associativo instauratosi tra i medesimi. I comportamenti delittuosi realizzati, infatti, non sono restati circoscritti al concorso in una o più imprese delittuose, ma hanno avuto un ben più ampio respiro;
tall condotte si sono connotate per essere funzionali all'attuazione di un generico programma criminale, nel settore del traffico illecito di droga, dando così vita a quel legame stabile, fonte di particolare allarme sociale. Nel caso in esame, peraltro, la commissione dei reati-scopo in quanto concretamente e reiteratamente verificatasi, attraverso modalità operative uniformi, poste in essere dalle stesse persone secondo una preventiva ripartizione dei ruoli - costituisce valida prova di responsabilità, quanto al delitto associativo. Correttamente, infine, la Corte territoriale ha sottolineato come la eventuale fungibilità ravvisabile, tra i ruoli svolti dai vari soggetti intranei al sodalizio delinquenziale, non confligga minimamente con le regole basilari che consentono di ritenere integrata la fattispecie associativa, essendo rilevanti, al contrario, la stabilità del vincolo e la consapevolezza di partecipare agli scopi dell'organizzazione. Le doglianze esposte nei ricorsi, infine, si rivelano generiche, poiché riproducono pedissequamente i motivi di gravame, che pure sono stati oggetto di esame a cura dei giudici di secondo grado;
tali censure sono del pari indeducibili,
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dal momento che prefigurano una rivisitazione fattuale e reinterpretativa DE fonti di prova, estranea all'odierno giudizio di legittimità. 10.9.2. La Corte distrettuale, inoltre, ha ricordato il ruolo direttivo ricoperto da IC e da PP ed ha sottolineato come la ricorrente svolgesse il ruolo di depositaria dei proventi dell'attività di spaccio, occupandosi anche di stabilire le modalità di conservazione della sostanza stupefacente. La stessa IC prosegue la Corte territoriale venne immediatamente informata da SI IA, circa i tentativi di intromissione di RI PP nelle attività illecite gestite dal sodalizio, ad ulteriore riprova della funzione apicale da ella svolta. Quanto al tema della sussistenza dell'aggravante mafiosa, in relazione alla contestazione di cui al capo 59) della rubrica, la Corte ha ben precisato gli elementi dai quali essa venga tratta. Viene evidenziata, in primo luogo, la volontà di stabilire in favore del clan di appartenenza una egemonia nel territorio, quanto al narcotraffico, avvalendosi anche di gravi intimidazioni;
iniziative che erano tese, dunque, a stabilire una condizione monopolistica e che venivano concordate e condivise con i congiunti affiliati, ad onta anche dello stato di detenzione di alcuni (si veda quanto scritto alle pagg. 82 e seguenti della sentenza impugnata). Anche sul punto specifico, la motivazione della sentenza impugnata è puntuale e non contraddittoria, oltre che resistente alle critiche - solo fattuali e confutative - mosse dalla difesa. Reiterativa e aspecifica è anche l'ulteriore porzione della censura, laddove si invoca nuovamente la riconduzione della contestazione associativa entro l'alveo normativo della cd. associazione minore ex art. 74, comma 6 D.P.R. 309/90. Qui viene sostanzialmente delineata una figura delittuosa autonoma (tanto ciò vero, che essa non rientra nell'elencazione di cui all'art. 51 comma 3- bis, c.p.p., concernente le fattispecie per le quali è prevista la competenza funzionale distrettuale). Presupposto necessario di questa figura associativa - che peraltro rinvia, significativamente, al trattamento sanzionatorio dettato in ordine all'ipotesi madre di cui all'art. 416 cod. pen. - è la sua esclusiva finalizzazione (testualmente: è costituita per commettere) alle condotte di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 del medesimo Testo Unico sugli stupefacenti (si veda Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, [...], Rv. 270397 - 01, a mente della quale: <<In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 non è di per sé incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, ma inserita in un'attività criminale organizzata o professionale>>). L'orientamento di questa Corte - per quanto attiene agli elementi in base ai quali si possa procedere alla riconduzione di una data vicenda, entro l'alveo
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normativo dell'art. 74 comma 6 d.P.R. 309 del 1990 è ormai del tutto consolidato nel ritenere che tale fattispecie associativa "minore" possa realizzarsi, a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con condotte di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia poi effettivamente manifestata attraverso condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa, infatti, l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, nonché a causa della predisposizione di un'idonea organizzazione, che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività risulti in concreto incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, [...], Rv. 274287 - 02; Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278098 01; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, [...],
Rv. 271708
34920 del 14/06/2017, B.,
Rv. 270803
39844 del 13/08/2015, Bannour,
Rv. 264678
01;
Sez. 4, n.
01;
Sez. F, n.
01;
Sez. 5, n.
48676 del 14/05/2014, Calce, Rv. 261911-01). Questi i principi di diritto che governano la materia. Facendo corretta applicazione degli stessi, la Corte distrettuale ha reputato impraticabile la riqualificazione giuridica auspicata dalla difesa, stante anzitutto la impossibilità di riportare sotto l'egida normativa dell'art. 73 T.U. stup. le varie condotte contestate. Si è poi attribuita, in sentenza, una valenza sfavorevole al complesso organigramma che ha caratterizzato l'associazione de qua, nonché alla manifestata capacità di reperire diversi canali di fornitura, giungendo anche all'attività di coltivazione. Nella impugnata decisione si è evidenziata, poi, la notevole ampiezza della clientela dell'associazione, operante su un vasto territorio e sempre in contatto diretto con i sodali detenuti. La stessa disponibilità di uomini e mezzi, nonché il sicuro collegamento del gruppo con strutture malavitose di più ampia portata, ne disegnano - secondo il giudizio della Corte - la reale essenza di associazione volta al compimento di operazioni di narcotraffico di non lieve entità. Viene delineata una struttura argomentativa puntuale e priva di spunti di illogicità, che non viene efficacemente aggredita dalle deduzioni difensive e che, pertanto, merita di restare immune da censure in questa sede.
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10.10. L'undicesimo motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.11.), nonché l'ottavo e nono motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 10.23. e 10.24) attengono alle contestazioni ex art. 73 T.U. stup. di cui ai capi 60), 78) e 83) della rubrica e alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309. Può essere esaminato unitamente a tali doglianze anche il decimo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse di AL PP (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 13.10.), che si riferisce alle condotte contestate al ricorrente ai capi 60) e 63) della rubrica. Vengono proposte dalla difesa, mediante tali motivi, contestazioni volte a prospettare una ricostruzione alternativa, rispetto a quella sussunta nella pronuncia impugnata, soprattutto in forza di una rilettura e nuova interpretazione del contenuto DE conversazioni captate. In realtà, l'esistenza di un traffico di sostanze stupefacenti posto in essere dall'imputata unitamente agli altri correi indicati in rubrica rappresenta circostanza logicamente confortata, nel discorso giustificativo del provvedimento impugnato, dall'esame DE intercettazioni telefoniche versate nell'incarto processuale. In proposito, va ricordato che questa Corte di legittimità ha chiarito come - in tema di stupefacenti qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata, in ogni caso, su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto DE eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/2/2017, [...], Rv. 270299-01; Sez. 3, n. 16792 del 25/3/2015, [...], Rv. 263356). Costituisce ius receptum, pertanto, il principio in base al quale - in tema di stupefacenti l'esistenza del reato può essere desunto anche dal solo contenuto DE conversazioni intercettate, qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita;
nel caso in cui ai dialoghi captati non abbiano fatto seguito alcun sequestro, o l'identificazione degli acquirenti finali, ovvero l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito al fine di affermare la responsabilità degli imputati - è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, [...], Rv. 262981).
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Ebbene, tale attenta valutazione è stata compiuta sia dai Giudici di primo grado, sia da quelli di appello (trattandosi di doppia conforme, come già detto, occorre confrontarsi con l'intera struttura argomentativa posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità). Quanto alla contestazione sub 60) della rubrica, si ricorda nella sentenza impugnata come oltre al contenuto dei dialoghi intercettati militino a carico dell'imputata ulteriori elementi di prova, che sono di eterogenea origine, ma tra loro combacianti alla perfezione. Vi è il riferimento, dunque, all'avvenuto arresto del 22 marzo 2018, con il sequestro di 22,8 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
vi sono gli esiti DE attività di osservazione e controllo;
vi sono i dati estrapolati dai sistemi gps, collocati tanto sulla vettura adoperata da IL FO e dalla IC, tanto su quella in uso a NA AL. Riguardo all'imputazione di cui al capo 78) dell'editto accusatorio, il contenuto (peraltro per nulla criptico ed ermetico, bensì di pacifica interpretazione) DE intercettazioni in atti, è stato considerato perfettamente concordante con le immagini DE videoriprese. In ordine alla contestazione sub 83) della rubrica, nuovamente decisivo è stato giudicato il contenuto DE conversazioni captate, che vanno a saldarsi con il dato oggettivo, rappresentato dalla coltivazione di sostanza stupefacente accertata a carico di SI IA. Il nono motivo del ricorso dell'avv. Maira, infine, è volto esclusivamente a contestare il significato attribuito dalla Corte territoriale a una intercettazione, relativamente al fatto ascritto al capo 83) della rubrica;
viene ancora una volta auspicato, in tal modo, il compimento di una operazione di giudizio estranea all'ambito di valutazione demandato a questa Corte. 10.11. Il dodicesimo motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.12.) attiene alle imputazioni per il delitto di ricettazione, di cui ai capi 92) e 93) della rubrica. In relazione a tale doglianza, è possibile operare un integrale rinvio alle considerazioni già svolte, con riferimento al primo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse di LA NO (vedere quanto scritto sopra, al paragrafo n. 5 del "Considerato in diritto"). 10.12. Il tredicesimo motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.13.) concerne il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., ascritto sub 99) dell'editto accusatorio. La Corte territoriale - in ipotesi difensiva - non avrebbe congruamente argomentato circa l'emersione del necessario dolo specifico, dal momento che la conversazione in ordine alla "giustificazione lecita" rivelerebbe l'intento di evitare sospetti di natura amministrativa o fiscale, ma non sarebbe evocativa di una concreta volontà di
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eludere una misura patrimoniale di prevenzione, ovvero di agevolare l'associazione mafiosa. Sarebbe assente la prova, poi, circa il fatto che la contestata intestazione fosse finalizzata a nascondere la reale disponibilità del bene;
parimenti assente, infine, sarebbe la prova in punto di utilizzo del bene per finalità mafiose, non essendo stata fornita dimostrazione della sussistenza di un collegamento concreto con l'attività del clan. Ad onta DE obiezioni mosse dalla difesa, la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 91 e 92) è esaustiva e coerente e si salda alla perfezione con le argomentazioni espresse, sul punto specifico, nella decisione di primo grado (pagg. 1093-1100). Anche in relazione a tale incolpazione, in realtà, la difesa finisce per invocare il compimento di una operazione di giudizio estranea al giudizio di legittimità, prospettando una nuova interpretazione della conversazione maggiormente evocativa, intercorsa fra IC e PP, intercorsa fra i due mentre quest'ultimo si trovava detenuto in carcere. Tale lettura alternativa, poi, è funzionale ad avvalorare la tesi difensiva, secondo la quale la reale preoccupazione della IC non fosse quella di sottrarre a possibili provvedimenti ablatori l'autovettura Volkswagen Golf indicata in imputazione, bensì quella di evitare problematiche di tipo amministrativo o fiscale. La tesi, oltre ad essere il frutto di una non consentita reinterpretazione DE intercettazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, è anche aspecifica e indefinita, non essendo chiarita quale ne sia la fonte e su quali elementi di carattere documentale o dichiarativo essa si fondi. Trattasi, peraltro, di una questione di puro merito, adeguatamente affrontata e risolta dalla Corte territoriale. 10.13. Con il quattordicesimo motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.14.) e con il quattordicesimo motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.29) ci si duole della mancata concessione DE circostanze attenuanti generiche e - più in generale del trattamento sanzionatorio. Quanto alle condizioni in forza DE quali è possibile ricorrere alla mitigazione sanzionatoria derivante dall'istituto ex art. 62-bis cod. pen., si è già detto in altra parte della presente trattazione (sub 4.1. del "Considerato in diritto") e, pertanto, può ora operarsi un semplice richiamo a quanto li esposto. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha negato le invocate attenuanti generiche facendo leva sul determinante contributo offerto dalla ricorrente, in occasione dell'omicidio La EL, oltre che sul ruolo da ella assunto all'interno del sodalizio delinquenziale;
va a saldarsi a tali elementi la considerazione della non positiva condotta processuale.
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La difesa, sul punto specifico, non oltrepassa lo stadio della mera critica oppositiva, non riuscendo a far emergere alcun elemento positivo genuinamente valutabile. Quanto alla residua parte della doglianza, direttamente imperniata su una critica al trattamento sanzionatorio prescelto, essa deve essere sviscerata unitamente al motivo successivo. 10.14. Il quindicesimo motivo del ricorso dell'avv. Sinatra (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.15.) e il quindicesimo motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.30) lamentano una errata applicazione sia del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., sia della norma che prevede la riduzione della pena in ragione di un terzo, in caso di opzione per il rito abbreviato. Giova precisare che la pena stabilita dal Giudice dell'udienza preliminare in primo grado poi confermata dalla Corte di assise di appello - è stata determinata nel modo che segue: si è stabilita la pena dell'ergastolo in relazione all'omicidio sub 96), aggravato da sevizie e crudeltà; - si è aggiunto l'isolamento diurno per la durata di anni uno, ai sensi dell'art. 72 secondo comma cod. pen., stante la condanna a pena detentiva superiore ad anni cinque (nel caso di specie, tale pena detentiva temporanea era stata fissata ad anni ventisette e mesi quattro di reclusione); - secondo quanto può leggersi nella parte motiva della sentenza di primo grado (si vedano le pagg. 1021 e 1022), una volta computati tutti gli aumenti ex art. 81 cod. pen., la pena detentiva temporanea era giunta - relativamente ai reati diversi dall'omicidio ad anni quarantuno, che il giudice dell'udienza preliminare ha portato ad anni ventisette e mesi quattro;
- la sopra detta pena di anni quarantuno di reclusione avrebbe dovuto, invece, essere ridotta ad anni trenta di reclusione (con la previa applicazione del criterio moderatore dettato dall'art. 78 cod. pen.) e poi ulteriormente ridotta nella misura di un terzo, stante la scelta del rito abbreviato, per giungere alla pena di anni venti di reclusione, quale pena detentiva temporanea aggiunta alla pena dell'ergastolo; alla pena così erroneamente calcolata è andata a sommarsi la pena dell'ergastolo, riportata in relazione all'omicidio di cui al capo 96) della rubrica, per cui è stato applicato il dettato dell'art. 72 secondo comma cod. pen. Più correttamente, sarebbe stato necessario procedere al calcolo della pena attenendosi al dictum di Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, [...], Rv. 237692 01, che ha così statuito: «La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza DE norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss.
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cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta>>; così anche Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, [...], Rv. 257325- 01, secondo cui: «La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza DE norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Nella specie la Corte ha censurato la sentenza che aveva applicato la diminuente per la scelta del rito dopo il cumulo materiale DE pene, pari ad anni trentotto di reclusione, senza operare prima il temperamento di cui all'art. 78 cod. pen.). Una volta chiarito che la pena detentiva temporanea sarebbe stata da fissare in anni venti di reclusione (e non in anni ventisette e mesi quattro, come fatto dal Giudici di merito), resta da aggiungere a tale pena quella perpetua dell'ergastolo, irrogata in relazione al fatto omicidiario contestato sub 96) della rubrica. La Corte di assise di appello, poi, si è attenuta al seguente principio: <<Allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest'ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati>> (Sez. 1, n. 15499 del 04/03/2004, [...], Rv. 227921 tale regola ermeneutica è anche ribadita, in motivazione, Sez. 1, n. 11934 del 18/01/2019, [...], Rv. 275014-01).
01; da
La Corte di assise di appello, in definitiva, ha aggiunto alla pena base dell'ergastolo l'isolamento diurno conseguente alla pena detentiva temporanea, per essere la stessa, comunque, complessivamente eccedente i cinque anni di reclusione e operata la riduzione per il rito ha ritenuto infliggere l'ergastolo. Si tratta di una operazione di computo del tutto conforme al dettato normativo ed alla costante elaborazione giurisprudenziale, che merita, quindi, di superare indenne il vaglio del giudizio di legittimità. 10.15 Il secondo motivo del ricorso dell'avv. Maira (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 10.17) per AT IC e il secondo motivo del ricorso del medesimo difensore per AL PP (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 13.2.) sono volti esclusivamente a contestare il significato attribuito a conversazioni intercettate, DE quali viene proposta una rilettura. Anche in tal caso, è bastevole richiamare integralmente quanto esposto in altra
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parte della presente trattazione (si veda il paragrafo 5.1. del "Considerato in diritto") e riportarsi in assenza di illogicità o travisamenti, in punto di valenza dimostrativa attribuita, in sentenza, alle conversazioni captate al principio fissato da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715 - 01. 10.16 Il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse di AL PP (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 13.4.) concerne l'estorsione ai danni del supermercato Eurospin. Sostiene la difesa che - prescindendo dal legame familiare con i coimputati non sia emerso alcun indicatore fattuale, atto a rivelare la sussistenza di un concreto apporto del ricorrente alla presunta estorsione;
non sarebbero state adeguatamente considerate, infine, le dichiarazioni rese dalla persona offesa.
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Viene svolta una critica improntata alla mera opposizione, che non individua alcuno dei vizi rientranti nella rosa di quelli deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. e che, quindi, non riesce a disarticolare la congruente e lineare struttura motivazionale che sorregge la sentenza impugnata. 10.17. Il quinto e il sesto motivo del ricorso presentato nell'interesse di AL PP (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 13.5. e 13.6.) ineriscono all'estorsione perpetrata ai danni dei fratelli Alessi, avversando anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante DE più persone riunite [fatto contestato al capo 30) della rubrica). Rappresenta la difesa come il collaboratore di giustizia OR non sia riuscito a riferire, in ordine a quanto accaduto;
le conversazioni telefoniche intercettate, del resto, fornirebbero elementi estremamente vaghi. Vengono articolate doglianze generiche e prive di un effettivo substrato contenutistico, volte solo a confutare la conclusione sussunta nella decisione impugnata;
inammissibile è poi la parte di censura che invita espressamente a una rilettura DE intercettazioni versate in atti. 10.18. Con il dodicesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse di AL PP (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 13.12.) ci si duole dell'affermazione di penale responsabilità relativamente all'omicidio di TT ON [fatto risalente al 1984 e rubricato al capo 95) della rubrica]; si lamenta, poi, il mancato accoglimento della richiesta - presentata in via subordinata di derubricazione nel reato di occultamento di cadavere. Secondo la difesa, avrebbe errato la Corte territoriale, nel ritenere che le propalazioni fatte da AT IC nel corso di un colloquio intercorso con il nipote EL FO risultassero riscontrate dalla narrazione operata dal collaboratore di giustizia NO OR, atteso che quest'ultimo, anzi, l'avrebbe addirittura smentita. La asserita illogicità della motivazione, dunque, si anniderebbe nell'aver
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posto a conforto del resoconto fatto dalla IC nel corso della suddetta conversazione una propalazione che, rispetto alla stessa, era divergente e contraddittoria, così violando la regola di giudizio dettata dall'art. 192, comma 3 cod. proc. pen.; sarebbe mancato, inoltre, il confronto con i rilievi mossi dalla difesa in sede di gravame. 10.18.1. Orbene, tenuto conto che il motivo si limita a reiterare pedissequamente la medesima doglianza prospettata in sede di gravame, senza tener conto dell'ampia e congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, si rende opportuna premettere che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che a pena di inammissibilità debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, [...], Rv. 268822-01).
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Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione DE ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, si da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, fra tante, si vedano Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710-01; Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, [...], Rv. 27336901; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [...], Rv. 240109-01). 10.18.2. Nella concreta fattispecie, la difesa non è riuscita a disarticolare i punti nodali assunti dalla Corte di assise di appello a fondamento dell'avversata affermazione di colpevolezza, finendo per dipanare una critica a tratti anche distonica, rispetto al provvedimento impugnato e, complessivamente, fondata sulla mera opposizione.
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Senza venir sconfessata dalle doglianze difensive, la Corte territoriale ha infatti posto a fondamento della condanna le dichiarazioni ritenute precise, dettagliate e coerenti rese dal collaboratore di giustizia OR. Questi ha dapprima delineato la causale dell'omicidio, che era da individuare nella convinzione da parte della famiglia PP che ON intendesse a sua volta uccidere qualcuno di loro, essendo in corso una contesa fra i due gruppi familiari. Lo stesso OR, in un successivo interrogatorio, ha narrato quanto appreso in merito all'omicidio di TT ON, detto "Manomozza" - dalla voce dello stesso AL PP;
questi, infatti, gli aveva anzitutto mostrato il posto in agro di Mazzarino nel quale era sepolto il cadavere e, sul punto, gli aveva confidato che ON era stato attirato in una trappola, venendo portato, grazie all'intervento del suo amico intimo IL LO, in zona del Carmine in Mazzarino, laddove lo attendevano lo stesso AL e il fratello RI PP. Una volta condotto in contrada Salamone, ON era stato strangolato e, infine, seppellito in una zona isolata da LO;
anzi, dato che l'operazione di inumazione compiuta da LO era stata incompleta (tanto che una parte del cadavere era rimasta emergente, rispetto al piano di campagna), lo stesso AL PP si era poi nuovamente recato in loco unitamente al succitato RI ed entrambi avevano scavato una buca più profonda, così portando a termine l'opera di seppellimento. E a conferma della attendibilità intrinseca del dichiarante, vi è - nell'interrogatorio reso dal OR un passaggio ulteriore, riportato dalla Corte territoriale e che merita di essere nuovamente richiamato. Si tratta della parte in cui il dichiarante ricorda come fosse abitudine di AL PP quella di "spostare i cadaveri che aveva seppellito, se lo occultava con altri complici"; ciò in quanto il ricorrente "non si fidava di nessuno e temeva che, se tale complice avesse parlato, le FF.OO. avrebbero potuto trovare il cadavere". Tanto ciò vero, aggiunge OR, che tale spostamento ebbe a verificarsi anche quanto alla sepoltura del cadavere di NG ON, vittima di un fatto omicidiario al quale aveva preso parte lo stesso collaboratore di giustizia. A riscontro di tale narrazione, la Corte distrettuale ha posto le dichiarazioni rese alle ore 13.32 del 10 ottobre 2018 da AT IC in casa del cognato IL FO, al nipote EL FO, circa il fatto che AL PP aveva portato via con sé ON, il quale non era mai più tornato (in atti, progr. 213, pag. 99 della sentenza impugnata). Ulteriore suffragio alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da OR, infine, è giunto - sempre attenendosi a quanto espresso nella sentenza impugnata dalle indagini volte a collocare nel tempo l'unico caso di "lupara bianca" verificatosi nella zona
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di Mazzarino, nel tempo in cui la IC secondo quanto da ella stessa dichiarato al nipote, nel corso della sopra menzionata conversazione era incinta del figlio GI PP. Infine, sia AL e RI PP, sia il summenzionato LO erano all'epoca dell'omicidio ON - in stato di libertà.
11. Il ricorso di LO PP si articola in sedici motivi (tutti riassunti -in parte espositiva al paragrafo 12, nei punti che vanno dal 12.1 al 12.16.); merita accoglimento esclusivamente la censura attinente all'aggravante ex art. 628 comma 3 n. 1) cod. pen., oggetto del settimo motivo di ricorso. Fondato è anche il quindicesimo motivo sotto enunciato, che denuncia un errore restato però irrilevante, in punto di determinazione della pena inflitta. 11.1. Il primo e il secondo motivo (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 12.1. e 12.2.) possono essere trattati in maniera congiunta, attenendo entrambi alla partecipazione del ricorrente al clan. In ipotesi difensiva, non sarebbe emersa una prova affidabile, quanto alla effettiva partecipazione all'associazione da parte del ricorrente;
quest'ultimo, anzi, avrebbe ripetutamente preso le distanze dalle attività poste in essere componenti del clan. Pur a voler ammettere che l'associazione mafiosa avesse a disposizione le armi sotterrate a Contrada Sophiana a Mazzarino, peraltro, alcuna prova sarebbe emersa, circa un effettivo utilizzo DE stesse. 11.1.1. In sentenza contrariamente all'assunto difensivo - sono adeguatamente esplicitate le ragioni poste a fondamento della ritenuta organicità del ricorrente al sodalizio mafioso. Ha ricordato la Corte territoriale, infatti, che l'imputato a prescindere dall'esistenza di contrasti, verificatisi con il cugino e la zia (GI PP e AT IC) ha sempre preso attivamente parte al traffici di sostanze stupefacenti gestiti dal clan, adoperandosi perché a questo fosse garantito il predominio nella gestione di tali attività, nel territorio di riferimento;
lo stesso ricorrente, poi, ha sempre provveduto al procacciamento dello stupefacente destinato allo spaccio. La Corte distrettuale, inoltre, ha ricordato il rilievo assunto dal ricorrente, nella commissione di ulteriori attività tipiche del sodalizio di stampo mafioso, con particolare riferimento al campo DE estorsioni. LO PP, viepiù, ha preso parte al disseppellimento DE armi appartenenti all'associazione e al trasferimento DE stesse verso un luogo ritenuto più sicuro. Confrontandosi esaustivamente con le deduzioni proposte dalla difesa in sede di gravame, la Corte distrettuale ha anche analizzato il contenuto di alcune intercettazioni versate nell'incarto processuale. Tali conversazioni sono state ritenute dalla Corte inidonee e dimostrare l'estraneità del ricorrente alle attività
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poste in essere dal sodalizio, venendo invece considerate quali momenti evocativi di normali fibrillazioni tra sodali, tutti sicuramente coinvolti nelle attività criminali. 11.1.2. Al cospetto, dunque, di un percorso argomentativo alieno da fratture razionali ed aderente alle emergenze istruttorie, la difesa articola obiezioni di stampo eminentemente confutativo che, nell'accreditare una diversa esegesi DE singole evidenze fattuali (dalla portata semantica da attribuire al contenuto DE intercettazioni, sino alle modalità di emersione della organicità del soggetto all'associazione mafiosa), non riescono ad enucleare, nel provvedimento impugnato, specifici profili di illogicità, tantomeno manifesta, o di contraddittorietà e, quindi, non valgono ad eccitare l'esercizio del potere censorio del giudice di legittimità. E infine, anche l'obiezione inerente al mancato utilizzo DE armi - da parte di soggetti appartenenti all'organizzazione confligge con i principi di diritto ritenutamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente spiegato come in presenza di una organizzazione di tipo mafioso affinché possa essere configurata la circostanza aggravante del carattere armato, il dettato normativo non postuli l'esatta individuazione DE armi stesse, essendo bastevole l'accertamento in punto di fatto della disponibilità di un armamento (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, [...], Rv. 271743; Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284761; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, [...], Rv. 265254). Noto è altresì come una volta acclarata la disponibilità di armi da parte dell'associazione per delinquere di stampo mafioso la mancanza di una diretta disponibilità DE stesse, da parte del singolo partecipe, non valga ad escludere la configurabilità della circostanza aggravante a carico dello stesso;
è sufficiente, infatti, che il sodalizio o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di tali strumenti (Sez. 1, n. 4357 del 25/06/1996, [...], Rv. 205498). Trattasi di forma di manifestazione del reato associativo, quindi, che è configurabile a carico di ciascun partecipe che sia ritenuto consapevole del possesso di armi ad opera degli associati, ovvero ignori tale dato per colpa (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, [...], Rv. 211901; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, [...], Rv. 244904; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019 Caputo Rv. 278010; Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, [...], Rv. 270467; Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, [...], Rv. 261334). 11.2. Il terzo motivo attiene all'episodio estorsivo ascritto sub 44 della rubrica, in relazione al quale la difesa prospetta essersi verificata una mera richiesta di anticipazione dello stipendio, scaturita da una momentanea difficoltà finanziaria del soggetto agente (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.3.).
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La struttura motivazionale posta a fondamento dell'avversata decisione, però, risulta del tutto adeguata e pone specificamente l'accento sul profilo DE intimidazioni realizzate a carico DE persone offese NG CA e GI SI, soci dell'impresa COSTRUZIONI EDILI di CA OG. La censura difensiva, sul punto, presenta un marcato tenore rivalutativo e si risolve nell'auspicio di una nuova valutazione ad opera di questa Corte degli elementi di valutazione e conoscenza emersi. In tal modo, auspicando il compimento di una operazione avulsa rispetto al giudizio di legittimità, l'impugnazione si indirizza verso la inammissibilità. 11.3. Relativamente alla medesima imputazione di cui al capo 44) della rubrica viene svolto anche il quarto motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.4.), mediante il quale si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante DE più persone riunite. Quanto alla materiale presenza di almeno due persone, al momento della consumazione del fatto, la difesa si limita alla mera contestazione del dato nella sua stretta materialità; in questo modo, rende interamente versata in fatto quindi inammissibile - la censura. Distonica rispetto al thema decidendum, poi, è la seconda porzione della doglianza, imperniata sull'assunto che la genesi dell'attività estorsiva non fosse riconducibile al clan e che le persone offese fossero ignare della qualità di affiliati dei soggetti attivi. Non vi è chi non rilevi, infatti, come venga così svolta una critica del tutto estranea al profilo rappresentato dalla contemporanea presenza di almeno due persone all'attività di tipo estorsivo. 11.4. Il quinto motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.5.) inerisce all'aggravante mafiosa, ritenuta sussistente nella declinazione del metodo quanto al fatto estorsivo contestato al capo 44) dell'editto accusatorio. Attenendosi alla prospettazione difensiva, dunque, non sarebbe possibile evincere attraverso l'esame del dialogo riportato l'esplicazione di una azione estorsiva, condotta mediante utilizzo del metodo mafioso, in danno della ditta CAMINITI;
al contrario, sarebbe stata avanzata ad opera di LO PP - una legittima richiesta di anticipazione dello stipendio, del tutto slegata rispetto agli interessi del clan. Ancora una volta proponendo del tutto incongruamente una rilettura DE intercettazioni poste a fondamento dell'impianto accusatorio, la difesa evita il confronto con l'aspetto nodale della motivazione adottata, sul punto specifico, dalla Corte di assise di appello. Nella sentenza impugnata, infatti, può leggersi come tutte le modalità attuative del fatto estorsivo siano state connotate da un tratto di mafiosità; tale metodo esecutivo, in particolar modo, si è esplicitato sia attraverso la minaccia di provocare l'intervento degli "amici di Caltanissetta", sia mediante l'ermetico ma allusivo invito rivolto alle vittime - a verificare chi
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effettivamente fossero i soggetti agenti ("prima vedi chi sono le persone... prima di parlare"). È patrimonio teorico unanimemente condiviso, sul punto, il fatto che - ai fini dell'integrazione dell'aggravante in esame non assuma rilievo l'esplicita menzione, nel contesto dell'attività estorsiva, dell'organizzazione criminale;
il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso e alla connessa condizione di assoggettamento può esprimersi, infatti, anche in forma indiretta, o anche per implicito, secondo moduli espressivi che magari appaiano sibillini, convenzionali o caratterizzati da riferimenti solo criptici (fra tante, si vedano Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, [...], Rv. 276115 01; Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, [...], Rv. 258545 01 e Sez. 5, n. 3101 del 06/10/2010, dep. 2011, [...], Rv. 24908001). Modalità comunicative riscontrabili nelle frasi sopra riportate, che sicuramente veicolano un monito di inequivocabile valenza mafiosa e che, pertanto, la Corte territoriale ha reputato - senza che tale conclusione possa dirsi disarticolata, in forza DE osservazioni difensive - atte a integrare la contestata circostanza aggravante.
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11.5. Per quanto attiene al sesto motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.6.), viene contestata dalla difesa la ritenuta sussistenza della tentata estorsione in danno della ditta NICA COSTRUZIONI, di cui al capo 31) della rubrica. La difesa si è limitata a fornire una difforme ricostruzione, nel merito, degli accadimenti posti a fondamento della contestazione;
non si è confrontata in maniera sostanziale, però, con il fatto che l'accusa tragga alimento proprio dalla voce dello stesso imputato, il quale ha chiarito quanto commesso nel corso di una conversazione intercettata in ambientale, all'interno del veicolo al cui interno era presente anche EL FO. Una conversazione che viene valorizzata dalla Corte territoriale, la quale ne riporta ed esamina i passaggi salienti, laddove l'imputato riferisce di aver preteso l'assunzione presso il cantiere della ditta NICA, minacciando in caso contrario di far "succedere l'inferno" e di far "saltare tutte le cose". Con tali elementi, la difesa evita accuratamente il confronto, arrestando la propria critica alla mera richiesta di rivalutazione fattuale e, quindi, rendendo inammissibile il motivo. 11.6. Il settimo motivo concerne l'aggravante DE più persone riunite, ritenuta sussistente quanto alla tentata estorsione cui al capo 31) della rubrica (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.7.). Non vi sarebbe alcuna prova -attenendosi all'impostazione difensiva che la persona offesa si sia avveduta della presenza di EL FO, all'interno dell'autovettura in sosta dinanzi al
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cantiere nel quale si verificava l'attività di natura estorsiva;
mancherebbe il riferimento, quindi, alla simultanea presenza di più persone. 11.6.1. Giova chiarire che pur conscio della presenza di un opposto
orientamento
giurisprudenziale
(si
vedano
33210 del 15/06/2021, Guariglia;
Rv. 281916
01;
Sez. 2, n. Sez. 2, n.
Jakimi
Ardit, Rv. 278521
- 01;
Rv. 277776
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01;
10695 del 30/10/2019, dep. 2020, Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, [...], Sez. 2, n. 50696 del 19/11/2014, [...], Rv. 261324 - 01) - questo Collegio intende dare continuità alla posizione ermeneutica secondo la quale - al fine di poter ritenere integrata la circostanza aggravante de qua - è necessaria la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (si vedano Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, [...], Rv. 284041 01 e Sez. 2, п. 21988 del 30/01/2019, De Luca, Rv. 276116-01). Sulla specifica tematica, è utile richiamare anche Sez. 2, n. 29363 del 08/05/2025, [...], Rv. 288382 01, a mente della quale: <<Nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare l'aggravante DE più persone riunite, dev'essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa, esplicitando la natura collettiva della richiesta proveniente da più soggetti appartenenti al gruppo criminale>>, nonché Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, [...], Rv. 25251801, che ha così statuito: <<Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale DE più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia>> [nella parte motiva di tale pronuncia del massimo consesso nomofilattico, in particolare, è dato leggere quanto segue: «<Orbene, secondo una corretta interpretazione letterale, imposta dall'art. 12 DE preleggi, in base alla quale è necessario in primo luogo tenere conto nella interpretazione DE norme del significato lessicale DE parole utilizzate dal legislatore, il verbo "riunire", nella sua comune accezione, significa "unire, radunare più cose o persone nello stesso luogo", ed il sostantivo "riunione" indica "il riunirsi di più persone nello stesso luogo allo scopo di,.."; il dato semantico, quindi, non appare di dubbia interpretazione, volendosi con il termine "riunite" indicare la compresenza in un luogo determinato di più persone, ovvero di almeno due persone. Se si esamina poi la struttura DE due norme in discussione articoli 628 e 629 cod. pen. si può notare come il legislatore abbia voluto precisare che ricorre l'aggravante «se la violenza o minaccia è commessa [...] da più persone riunite»; sicché il termine "riunione"
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risulta direttamente collegato alla modalità commissiva della condotta violenta o minacciosa, che è connotata da una evidente maggiore gravità quando venga esercitata simultaneamente da più persone;
si vuol dire cioè che, come è stato osservato da una parte della dottrina, il legislatore ha conferito alla compresenza dei concorrenti nel locus commissi delicti un maggior disvalore penale in virtù dell'apporto causale fornito nella esecuzione del reato e della rafforzata vis compulsiva esercitata sulla vittima. In tal modo il legislatore ha delineato una fattispecie plurisoggettiva necessaria, che si distingue in modo netto dalla ipotesi del concorso di persone nel reato perché la fattispecie circostanziale contiene l'elemento specializzante della "riunione" riferito alla sola fase della esecuzione del reato e, più precisamente, alle sole modalità commissive della violenza e della minaccia, potendosi, invece, il concorso di persone nel reato manifestarsi in varie forme in tutte le fasi della condotta criminosa, ovvero sia in quella ideativa che in quella più propriamente esecutiva. Resta così delineata la differenza tra la ipotesi di concorso di più persone nel delitto di estorsione e quella aggravata DE "più persone riunite" nel luogo e nel momento ove venga esercitata la violenza o la minaccia tesa a coartare la volontà della vittima, non potendosi la circostanza aggravante identificare con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato (Sez. 2, n. 25614 del 22/04/2009, [...], Rv. 244149), confusione talvolta operata, come si è già rilevato, dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità. Ulteriore conseguenza della soluzione prospettata é che quando i concorrenti nel reato siano più di cinque è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e che tale aggravante è compatibile con quella DE più persone riunite, essendo sufficiente ad integrare tale aggravante anche la contemporanea presenza nella fase esecutiva del reato di sole due persone (vedi Sez. U, n. 20 del 07/07/1984, [...], Rv. 165423, che a proposito del delitto di banda armata, ha ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., essendo sufficiente a realizzare la suddetta figura criminosa l'apporto di due soli soggetti >>). 11.6.2. Nella concreta fattispecie, la motivazione resta incompleta, proprio quanto al fondamentale profilo della consapevolezza - da parte della vittima circa la simultanea presenza di almeno due soggetti, nel luogo e nel momento in cui venivano rivolte le intimidazioni. La Corte afferma che "il cugino presente sui luoghi, anche se non partecipe alle conversazioni con il capocantiere, avrebbe potuto in qualsiasi momento intervenire e dare man forte a PP LO, moltiplicando, in tal modo, l'effetto intimidatorio della condotta e contribuendo a piegare la volontà della vittima...". Non si comprende, dunque, se i due fossero o meno
simultaneamente
presenti sul luogo e nel momento in cui veniva concretizzata la condotta di
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natura estorsiva, prestandosi le sopra riportate frasi a una pluralità di letture tra loro dissonanti. Trattasi di una frattura nella motivazione che la Corte territoriale dovrà colmare, chiarendo specificamente il sopra sviscerato profilo della effettiva simultanea presenza dei più soggetti e, correlativamente, l'aspetto della percezione di tale duplice presenza (da intendersi in chiave rafforzativa dell'ordinario effetto intimidatorio e da tenere logicamente distinta, rispetto alle regole generali del concorso di persone, ovviamente realizzabile anche mediante frazionamento della condotta in più segmenti e anche a prescindere dalla concretizzazione, da parte di ciascuno, del fatto tipico). In ragione DE considerazioni che precedono, viene disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte distrettuale, anche per la eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio. 11.7. L'ottavo motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.8) è volto a contestare la ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa, con riferimento alla già analizzata vicenda estorsiva DI NICA COSTRUZIONI. La difesa sostiene, infatti, che l'accusa tragga esclusivo alimento dal contenuto di conversazioni intercettate, intercorse fra LO PP e EL FO, laddove quest'ultimo narrava di un colloquio verificatosi con il capo cantiere della ditta suddetta. Deve anzitutto rimarcarsi il vizio di fondo che inficia la doglianza e che è costituito da un sostanziale invito alla rilettura DE conversazioni versate in atti, ossia al compimento di una operazione valutativa estranea al perimetro riservato al giudizio di legittimità; si tratta, in realtà, di un difetto di impostazione che - nel presente processo percorre, come una corrente invisibile, quasi l'intera trama DE impugnazioni proposte. In disparte tale problematica, la sentenza impugnata è motivata in modo del tutto adeguato, oltre che privo di spunti di incoerenza o salti logici. La Corte territoriale, infatti, ha posto l'accento sul contenuto intrinseco dell'intimidazione portata al capocantiere OT, corredata da frasi di formidabile valenza offensiva e di puro stile mafioso (segnatamente: la sottolineatura della differenza esistente, fra la richiesta lavorativa fatta dal ricorrente e le altre;
il richiamo alla capacità dei PP di inibire alla ditta la prosecuzione dell'attività lavorativa in zona;
la prospettazione della possibilità di "far saltare in aria il cantiere", rafforzata dall'esplicito richiamo alle capacità criminali del clan). 11.8. Il nono motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.9) aggredisce l'affermazione di penale responsabilità relativamente alle estorsioni- consumata e tentata - perpetrate in danno di GI e NO CE, gestori
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dell'attività di parrucchiere denominata PARISIENNE [si vedano i capi 35) e 36) della rubrica]. Anche in tal caso, la difesa svolge argomentazioni che, a fronte di una motivazione del tutto congrua e priva di illogicità, invitano a una nuova interpretazione del contenuto DE intercettazioni versate in atti, deducendo una contraddittorietà della motivazione ed assumendo non emergere dal contenuto DE conversazioni alcuna colpevolezza riconducibile al ricorrente;
né difformi lumi possono trarsi dall'ulteriore osservazione difensiva, circa la mancanza di prova documentale, in ordine alle lesioni lamentate dalla persona offesa. La doglianza, dunque, è aspecifica e reiterativa, oltre che volta al compimento di una operazione valutativa preclusa al giudizio di legittimità; in ragione di ciò, il motivo non può che essere ritenuto inammissibile. 11.9. Il decimo motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.10.) inerisce all'estorsione perpetrata in danno di MA RU, socio della ditta REIL, a sua volta proprietaria del supermercato con insegna della EUROSPIN, ubicato in Mazzarino [trattasi del fatto ascritto al capo 38) della rubrica]. 11.9.1. Sostiene la difesa, in sostanza, che la Corte territoriale si sia limitata a ripetere e far proprio il ragionamento seguito dal giudice di primo grado. Resterebbe non chiarito, in tale ottica, se le intenzioni delittuose emergenti dai colloqui intercettati in carcere avvenuti fra il ricorrente ND PP, AT IC e ARnna PP siano stati poi portati a conoscenza del titolare dell'esercizio commerciale, il quale si sarebbe limitato, in ipotesi difensiva, ad assumere EL FO;
risulterebbe carente, dunque, il requisito dell'ingiusto profitto, mancando comunque ogni prova, circa l'eventuale percezione di somme di denaro da parte del ricorrente. 11.9.2. Ad onta DE deduzioni della difesa, la motivazione che sorregge la sentenza impugnata è adeguata e coerente (si veda quanto riportato alle pagine 145-147). Quanto al primo segmento della critica difensiva, è noto il principio di diritto secondo il quale la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale deve essere considerata pienamente legittima, allorquando: <<1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale DE ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica
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ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo dell'impugnazione>>
della
valutazione
°
(Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, [...], Rv. 261839 01; nello stesso senso si è espressa Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, [...], Rv. 274252-01). In applicazione di tali regole ermeneutiche, può considerarsi meramente assertiva la prima parte della censura, come sopra riassunta. Riguardo alla residua parte del motivo, la Corte territoriale ha superato anche la questione posta dalla difesa in sede di gravame - e ripetuta negli esatti termini, nel giudizio di legittimità - circa la prova che le minacce siano giunte a destinazione, ossia che siano state effettivamente percepite dalla vittima, così esplicando pienamente la loro intima attitudine costrittiva. Sul punto specifico, si chiarisce in sentenza essersi realizzata una tipologia di estorsione che ha assunto una connotazione "continuativa"; il ricorrente, in altri termini, si è ingerito in una sequenza estorsiva già in corso, riscuotendone il relativo profitto. Con tale profilo argomentativo, la difesa evita accuratamente ogni dialogo, così rendendo la critica decentrata rispetto al nucleo della decisione avversata. 11.10. L'undicesimo motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.11.) inerisce al fatto estorsivo posto in essere in danno della pescheria di IL Di DI (si veda l'imputazione sub capo 41 della rubrica). Stando alla tesi della difesa, dalle intercettazioni unite all'incarto processuale sarebbe impossibile evincere l'esistenza di qualsivoglia minaccia o violenza, elementi grazie ai quali il ricorrente avrebbe ottenuto prestazioni a titolo gratuito dalla pescheria "L'amicizia". Ciò dovrebbe portare a escludere che IL Di DI sia restato vittima di un effetto intimidatorio, emergendo invece come egli non si sentisse in alcun modo coartato nell'effettuare dazioni. Trattasi di un motivo interamente concentrato sul merito della vicenda, che invita al riesame degli atti, in particolar modo DE intercettazioni e che non si confronta con il contenuto della motivazione adottata quanto allo specifico profilo dalla Corte territoriale (si rimanda all'ampia e coerente disamina contenuta in sentenza, alle pagine 147 e 148). 11.11. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo possono essere affrontati cumulativamente, attenendo entrambi al tema DE armi nascoste in una zona di campagna (motivi enumerati, in parte narrativa, sub 12.12. e 12.13.). 11.11.1. Secondo la difesa, non sarebbero emersi atti in grado di dimostrare la conoscenza, da parte di LO PP, del luogo di custodia DE armi;
nemmeno sarebbero stati acquisiti elementi significativi della sua possibilità di autodeterminarsi e di spostarle in autonomia. Viene poi contestata l'attitudine dimostrativa riconnessa alle dichiarazioni rese dal collaboratore
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OR, per non aver questi indicato LO PP, quale soggetto in grado di disporre DE armi. E infine, si contesta il dato costituito dall'avvenuto trasferimento verso altro sito, DE armi occultate in agro mazzarinese. 11.11.2. Ribadita ancora l'improprietà dell'invito alla rilettura e alla reinterpretazione del contenuto DE conversazioni captate, in assenza di travisamenti o illogicità, deve sottolinearsi anche l'inconsistenza del richiamo alle propalazioni del succitato dichiarante. Ricorda la Corte territoriale, sul punto, come OR sia stato in grado di indicare il luogo nel quale erano conservate le armi che erano a disposizione del clan. La riconducibilità della gestione DE stesse anche a LO PP viene ritenuta pacifica, in sentenza, grazie alla univoca significazione DE conversazioni captate (si veda la motivazione sviluppata dalla Corte territoriale, nelle pagine 149 - 153). Per aggredire tale apparato argomentativo, anche in tal caso, la difesa propone una critica interamente versata in fatto e di mero valore rivalutativo. 11.12. Con il quattordicesimo motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.14.), la difesa aggredisce la ritenuta configurabilità del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990, con riferimento alla contestazione di cui al capo 59) della rubrica. Il motivo si sviluppa seguendo una direttrice di puro riesame degli elementi probatori disponibili, non solo instaurando un confronto diretto con questi, ma addirittura invitando a una difforme interpretazione del contenuto DE conversazioni intercettate. La Corte distrettuale, per contro, ha compiutamente esposto le ragioni poste a fondamento della ritenuta organicità del ricorrente all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, chiarendo come LO PP sia stato al corrente DE attività illecite, occupandosi specificamente del "taglio" e del confezionamento della sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Si tratta di un soggetto del quale viene ricordata, in sentenza, l'opera volta all'approvvigionamento di droga per il gruppo criminale e che, personalmente, ha posto in essere cessioni di tale sostanza. Ed anzi, viene ricordata l'attività intimidatoria posta in essere dal PP a seguito di intese con i sodali - al fine di garantire al gruppo la gestione monopolistica del mercato dello spaccio. Illuminante è stata ritenuta quanto alla sussistenza di una associazione rilevante ex art. 74 T.U. stup. e, in particolare, in ordine alla intraneità al clan di LO PP la vicenda dell'attività di spaccio intrapresa, senza "autorizzazione" rilasciata dal sodalizio, dal congiunto GI RR. Una vicenda nella quale l'intento manifestato dal ricorrente è, in maniera espressa, quello di ristabilire il precedente equilibrio, compromesso da tale iniziativa estemporanea.
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Una struttura motivazionale che anche in questo caso si appalesa congruente e appropriata, oltre che priva di illogicità e resistente alle censure difensive. 11.13. Il quindicesimo motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.15.) afferisce alla contestazione ex art. 74 T.U. stup., riportata sub 85) della rubrica. La difesa sottolinea come la Corte di assise di appello abbia motivato in ordine alla sussistenza di tale reato, ad onta del fatto che LO PP fosse stato assolto dalla relativa imputazione, già in primo grado. La censura è fondata, come può pacificamente evincersi dalla lettura della sentenza di primo grado (si veda pag. 1133); altrettanto esatta è l'affermazione contenuta nell'atto di impugnazione, laddove viene evidenziato come la Corte territoriale abbia impropriamente argomentato in punto di colpevolezza a carico di LO PP, relativamente a tale reato (si legga quanto scritto a pag. 161). La indubbia meritevolezza della doglianza, però, resta priva di effetti pratici, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. E infatti, la Corte distrettuale ha calcolato la pena da infliggere al ricorrente, senza operare alcun aumento con riferimento al reato di cui al capo 85) della rubrica (così a pag. 164 della avversata decisione). In definitiva l'errore, sebbene sussistente, è rimasto ininfluente, quanto all'aspetto sanzionatorio.
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11.14. Con il sedicesimo motivo (motivo enumerato, in parte narrativa, sub 12.16), la difesa si duole della mancata concessione DE circostanze attenuanti generiche. Rappresenta la difesa come la negazione DE generiche non possa scaturire in via esclusiva dalla considerazione del numero degli addebiti, ovvero del profilo di intrinseca gravità degli stessi;
si sottolinea nel ricorso, inoltre, come tale beneficio sia stato accordato a un capo promotore quale ND PP in sede di giudizio ordinario - venendo invece negato al ricorrente, che è un soggetto incensurato e che ha ricoperto un ruolo per molti versi marginale. Quanto alle coordinate teoriche che disciplinano lo strumento di mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis cod. pen., può richiamarsi quanto sopra già esposto (paragrafo 4.1. del "Considerato in diritto"). Contrariamente poi all'assunto difensivo, la Corte distrettuale ha ampiamente e logicamente argomentato, quanto al profilo della ritenuta carenza di elementi positivamente apprezzabili. Premessa la mancata emersione di dati favorevoli al reo, da valorizzare ai fini che ora interessano, nella motivazione della sentenza impugnata vengono specificamente ricordati gli elementi reputati ostativi, rispetto alla concessione DE auspicate generiche;
tali elementi sono stati sintetizzati come segue:
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la valenza puramente neutra da riconnettere alla scelta del rito abbreviato, trattandosi di opzione di carattere esclusivamente deflattivo, alla quale consegue già un beneficio in termini sanzionatori;
l'assenza di manifestazioni autenticamente evocative di una avvenuta rivisitazione critica, ovvero di ravvedimento di quanto compiuto, da parte del soggetto;
le modalità esecutive reiterate dell'attività delittuosa posta in essere dal prevenuto, anche incline a dimostrazioni di prepotenza, oltre che alla violenza fisica e alla intimidazione;
- la gestione, da parte del PP, DE armi a diposizione del sodalizio, DE quali curava personalmente l'occultamento nei vari luoghi a ciò deputati, preoccupandosi anche di mantenerne la piena efficienza. A fronte di tali argomentazioni che sono estremamente precise e che non mostrano il pur minimo profilo di contraddittorietà la difesa oppone una critica solo fattuale e rivalutativa, non in grado di intaccare la saldezza della decisione impugnata.
12. Alla luce DE considerazioni che precedono, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio nei confronti di AL NT, in punto di determinazione della pena, che viene fissata in mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa;
si dispone, inoltre, l'annullamento senza rinvio quanto alla posizione di LO Di IA, per ciò che afferisce alla disposta confisca, che viene revoca con declaratoria di inammissibilità, quanto alle residue doglianze proposte da quest'ultimo. La decisione impugnata viene annullata con riferimento alla posizione di SI IA, per ciò che inerisce alla misura della pena, che viene rideterminata nella misura di anni dieci e mesi due di reclusione e con rigetto nel resto del ricorso. Si dispone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di LO PP Paete, per ciò che attiene all'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., contestata sub capo 31 della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena complessiva alla Corte di assise di appello di IA;
si dispone, inoltre, il rigetto nel resto del ricorso di LO PP-Pareto Vengono disattesi i ricorsi di AT IC, LA NO, MA RA, IL FO, AR ES e AL PP;
segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento DE spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di AL NT, AL Di IA e EL ER;
segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento DE
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spese processuali, oltre che di una somma che si stima equo fissare in euro tremila in favore della SS DE ME (non si ravvisano elementi per ritenere ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NT AL limitatamente alla misura della pena che ridetermina in mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO Di IA limitatamente alla confisca disposta, che revoca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di LO Di IA. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA SI limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni dieci e mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di IA SI. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PP LO limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cp contestata in relazione al reato di cui al capo 31 con rinvio per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena complessiva alla Corte di assise di appello di IA. Rigetta nel resto il ricorso di PP LO. Rigetta il ricorso di AT IC e condanna la ricorrente al pagamento DE spese processuali. Rigetta i ricorsi di NO LA, RA MA, IL FO, AR ES e AL PP e condanna i ricorrenti al pagamento DE spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di NT AL, AL Di IA e EL ER e condanna i ricorrenti al pagamento DE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa DE ME.
Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore NG Valerio Lanna
Il Presidente
MO RO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Escale Depositata in Carouseria oggi Rome. 12 MAG 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIOTARI GIUDIZIARIO
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