Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 16975
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Sentenza 12 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in punto di determinazione della pena

    La pena detentiva di mesi nove inflitta in primo grado è stata ridotta a mesi sei in appello, nonostante i motivi di gravame fossero stati giudicati infondati. Si rileva un mero errore di calcolo, emendabile a norma dell'art. 619 comma 2 cod. proc. pen., che fissa la pena in mesi otto di reclusione.

  • Accolto
    Revoca della confisca

    La confisca della somma di denaro è illegittima in quanto la riqualificazione del fatto associativo ai sensi dell'art. 74, comma sesto, T.U. stup. non consente l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., ma solo dell'art. 240 cod. pen. qualora i beni siano profitto del reato.

  • Accolto
    Violazione del divieto di reformatio in peius

    L'aumento a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 80 è stato aumentato in appello da uno a tre mesi, violando il divieto di reformatio in peius. La pena complessiva viene rideterminata ad anni dieci e mesi due di reclusione.

  • Accolto
    Violazione dell'aggravante di più persone riunite

    La sentenza impugnata è annullata quanto all'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., contestata sub capo 31, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena complessiva, in quanto non è provata la simultanea presenza di più persone e la consapevolezza della vittima di tale presenza.

  • Accolto
    Errore di calcolo nella pena

    La pena detentiva di mesi nove inflitta in primo grado è stata ridotta a mesi sei in appello, nonostante i motivi di gravame fossero stati giudicati infondati. Si rileva un mero errore di calcolo, emendabile a norma dell'art. 619 comma 2 cod. proc. pen., che fissa la pena in mesi otto di reclusione.

  • Accolto
    Violazione del divieto di reformatio in peius

    L'aumento a titolo di continuazione per il reato di cui al capo 80 è stato aumentato in appello da uno a tre mesi, violando il divieto di reformatio in peius. La pena complessiva viene rideterminata ad anni dieci e mesi due di reclusione.

  • Accolto
    Violazione dell'aggravante di più persone riunite

    La sentenza impugnata è annullata quanto all'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., contestata sub capo 31, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena complessiva, in quanto non è provata la simultanea presenza di più persone e la consapevolezza della vittima di tale presenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 16975
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16975
    Data del deposito : 12 maggio 2026

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