CASS
Sentenza 13 aprile 2021
Sentenza 13 aprile 2021
Massime • 1
In materia di associazione finalizzata al traffico di droga, l'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile anche nei confronti dell'associato tossicodipendente, in quanto il requisito oggettivo di applicabilità della circostanza è esclusivamente costituito dal fatto che tra i partecipanti all'associazione vi siano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, in considerazione della maggiore pericolosità sociale di un'organizzazione criminosa che si avvalga della partecipazione di tossicodipendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2021, n. 13749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13749 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2021 |
Testo completo
13749-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: 324 AN ET -Presidente - Sent. n.sez. UP - 24/02/2021 - TE MO R.G.N. 21079/2020 -Emilia NA NO CO RI -Relatore - AN IC ha pronunciato la seguente SENTENZA L sui ricorsi proposti da 1. FE EN, nato a [...] il [...] 2. SU NT, nato a [...] il [...] 3. NO CA, nato a [...] il [...] 4. EN NT, nato a [...] il [...] 5. LL IS, nato a [...] il [...] 6. NI ND, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere OL RI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Dario Vannetielio per il FE, l'avv. Giancarlo Corsetti per il SU;
l'avv. Benedetta D'Aloisi, in sostituzione dell'avv. Sandro D'Aloisi per il NO;
l'avv. Arturo Buongiovanni e l'avv. Mattia Di Mattia per il EN;
l'avv. Pasquale Cardillo Cupo per il LL;
l'avv. Giampaolo Filiani e l'avv. Gregorio Equizi per il NI, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado dl 29 novembre 2017 assolvendo NT EN dal reato ascrittogli al capo 20); riqualificando ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 i delitti contestati ai rispettivi imputati in numerosi capi d'imputazione (2), 16), 17), 18), 21), 24), 27), 30, 31), 32), 33), 34), 36), 37, 39) e 41); nonché riqualificando nonché ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 i reati addebitati ai capi 29) e 47); e rideterminando per quattro imputati le pene finali e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva condannato, tra gli altri: -EN FE in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 1, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); -· NT SU in relazione ai delitti di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 5); 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. cit., per due episodi (capi 6) e 9); 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. cit., per due episodi (capi 7) e 11); 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 10); 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. (capo 12); -CA NO in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); - NT EN in relazione ai delitti di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. cit., per due episodi (capi 13) e 21); 73, comma 1, d.P.R. cit., per tre episodi (capi 14), e 16); 73, comma 4, d.P.R. cit., per due episodi (capi 15) e 17); 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. cit. (capo 18); - IS LL in relazione in relazione ai delitti di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. cit., (rispettivamente capi 6), 7), 9) e 11); 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 10); 73, comma 4, d.P.R. cit., per cinque episodi (capi 23), 26), 30), 36 e 38); 73, comma 1, d.P.R. cit. per quattro episodi (capi 24), 25), 27) e 37); 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. (capo 28); 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 29); 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. cit., per tre episodi (capi 31), 32 e 35); 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. cit., per due episodi (capi 33 e 34); 2 of ND NI in relazione in relazione ai delitti di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. cit., (rispettivamente capi 6) e 12); 73, comma 4, d.P.R. cit. (capo 22); 73, comma 1, d.P.R. cit. per quattro episodi (capi 24), 25), 27) e 37); 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. a), d.P.R. cit. (capo 39). Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i sei imputati elencati in epigrafe.
2. EN FE, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alle specifiche doglianze formulate con l'atto di appello con cui era stata posta in discussione l'affermazione della partecipazione del FE, peraltro con ruolo di promotore e organizzatore, all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, considerato che il prevenuto non era risultato coinvolto nella commissione di alcun reato fine;
che il capo di quel sodalizio era stato individuato nel coimputato CI, il quale aveva offerto indicazioni scarsamente attendibili sotto l'aspetto soggettivo e non riscontrate ab esterno da dati individualizzanti, che aveva avuto relazioni con diversi fornitori e con il quale il FE aveva avuto rapporti solo per un brevissimo arco temporale (avendo il CI persino affermato che il FE si interessava oramai del furto di auto di lusso); che non era stato dimostrato il compimento di alcun suo atto di direzione del gruppo, come pure confermato dai coimputati NI e Di ON che avevano reso al riguardo dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie;
che nessuno degli acquirenti delle droghe commercializzate dall'associazione diretta dal CI avevano fatto cenno alla figura del FE, né elementi di segno contrario erano desumibili dagli esiti degli altri atti di investigazione;
e che dovevano ritenersi ininfluenti le valutazioni che erano state compiute nella fase delle indagini preliminari per l'applicazione della misura cautelare.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificare la contestata ipotesi associativa ai sensi del comma 6 del suddetto art. 74, benché molti dei reati fine siano stati considerati integranti fatti di lieve entità; non sia stato mai sequestrato alcun ingente quantitativo di droga;
il sodalizio avrebbe operato per un breve lasso temporale e si sarebbe interessato esclusivamente della commercializzazione di stupefacenti "leggeri". 3 ск 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 4, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte di merito confermato la condanna anche in relazione alla aggravante della disponibilità di armi, benché il coimputato LL avesse parlato solo del possesso di armi giocattolo o ad aria compressa, e non fosse stata acquisita la prova che il FE fosse consapevole della disponibilità di armi da parte di altri soggetto.
2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte negato all'imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante fossero stati provati il suo limitato contributo, il suo buon comportamento processuale, il mancato coinvolgimento della consumazione di specifici reati fine e l'esistenza di precedenti penali per i quali il prevenuto ha beneficiato, con esiti favorevoli, dell'affidamento in prova al servizio sociale.
3. NT SU, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto i seguenti sette motivi.
3.1. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato l'affermazione di responsabilità del prevenuto in ordine al reato associativo del capo 1), benché i chiamanti in correità CI e NI ne avessero espressamente escluso una adesione al sodalizio criminale, parlando di un "autonoma" attività di spaccio di droga leggera svolta dal SU che, senza alcuno stabile legame, comprava la sostanza dal CI per poi rivenderla "per fatti suoi".
3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la colpevolezza del SU con riferimento a quattro episodi di spaccio di stupefacenti (di cui ai capi 5), 7), 9) e 12), esclusivamente valorizzando il contenuto di alcune intercettazioni, senza che fosse stata acquisita una prova certa in ordine alla natura delle singole iniziative e al coinvolgimento del prevenuto: essendo stato anzi travisato il significato di quelle conversazioni captate dagli inquirenti, non avendo mai il SU riferito di detenere un chilogrammo di stupefacente (così per l'episodio del capo 5); essendo stato attribuita al predetto la cessione di due 'panetti' di hashish, laddove lo stesso aveva parlato invece di marijuana (così per l'episodio del capo 7); avendo ritenuto il SU coinvolto nella cessione di un 'panetto' di hashish a tal RC, benché le prove acquisite ne avessero dimostrato la estraneità rispetto alla responsabilità di altri coimputati (così per l'episodio del capo 9); ed essendo stata confermata la colpevolezza del SU per la cessione di hashish 4 e cocaina del valore di 500 euro, non ostante le relative conversazioni avessero indicato come cedenti altri soggetti (così per l'episodio del capo 12).
3.3. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte laziale confermato la responsabilità del SU per il reato ascrittogli al capo 10), ingiustificatamente disattendendo la richiesta difensiva di perizia fonica per verificare la natura del rumore registrato durante le intercettazioni, nonché omettendo di valutare le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di parte prof. Farneti il quale aveva attestato che quei suoni ben potevano essere attribuiti all'esplosione di petardi e non anche all'impiego di armi da fuoco;
essendo pure irrilevante che fosse stato registrato il rumore di uno "scarrellamento".
3.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte periferica confermato la sussistenza delle due aggravanti contestate, senza considerare che anche il SU era un assuntore di droga, sicché non poteva rispondere della circostanza della partecipazione all'associazione di persone dedite all'uso di stupefacenti;
e che la disponibilità di una pistola da parte del SU non equivale a ritenere che l'arma fosse nella disponibilità dell'associazione.
3.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello irragionevolmente negato che anche per i fatti contestati al SU nei capi d'imputazione 5), 6), 7), 9), 11) e 12), lo stesso potesse beneficiare della diversa qualificazione in termini di fatti di lieve entità, benché si trattasse di episodi in relazione ai quali non era stato effettuato il sequestro di alcun quantitativo di droga.
3.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale operato aumenti tutti di ugual misura per la continuazione in relazione ai reati c.d. 'satellite', nonostante fossero afferenti ad episodi aventi ad oggetto tanto droghe 'pesanti' quanto droghe 'leggere'.
3.7. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato al SU il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché fosse provato che lo stesso si era allontanato dal CI e aveva iniziato a svolgere un'attività lavorativa lecita.
4. CA NO, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto, con due distinti punti, la violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., el vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, 5 per avere la Corte di appello negato all'imputato le attenuanti generiche e una riduzione della pena, determinata in misura ben superiore ai limiti edittali minimi, senza tenere conto del suo stato di incensuratezza, della sua giovane età e del contributo fornito alla ricostruzione dei fatti.
5. NT EN, con atto sottoscritto dai suoi difensori, ha dedotto in seguenti sei motivi.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare le articolate deduzioni difensive che erano state formalizzate con una memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado e poi allegata all'atto di appello: scritto con il quale era stata messa in discussione la valenza dimostrativa delle prove relative ai singoli episodi di spaccio di droga e l'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità CI, che aveva maturato sentimenti di vendetta contro il EN.
5.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alla specifica doglianza formulata con l'atto di impugnazione, confermando la condanna dell'imputato per un fatto di reato, quello di essere stato un "pusher di livello inferiore" senza alcuna competenza o limitazione territoriale, diverso da quello oggetto dell'addebito formulato nel capo 1) nel quale gli era stato contestato di aver diretto lo spaccio di stupefacenti per conto del gruppo criminale in una ben determinata zona.
5.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e travisamento dei fatti e della prova, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato la condanna del EN quale partecipe dell'associazione per delinquere de qua, in quanto interessato alla commercializzazione di cocaina: nonostante che le dichiarazioni accusatorie del CI, capo di quel sodalizio criminale peraltro non - verificate sotto l'aspetto soggettivo e intrinseco fossero al riguardo rimaste prive di adeguati riscontri estrinseci, considerata la genericità delle indicazioni del coimputato NI, che aveva negato di essere a conoscenza dei "rapporti di affari" tra il CI e il EN;
che né il coimputato LL né il Di ON (che aveva "tradito" l'associazione del CI) lo avevano menzionato come sodale;
che dalla documentazione acquisita (compreso un "libro mastro" trovato in casa del NO) e dal contenuto delle intercettazioni (che, anzi, avevano comprovato una sua 'lontananza' dagli affiliati al gruppo) non era emerso alcun dato oggettivo a carico del prevenuto;
e che il EN (che con il coimputato FE aveva avuto un rapporto solo per l'acquisto di un'auto) aveva confessato di essere un tossicodipendente, aggiungendo di non aver mai avuto 6 4 relazioni illecite con il CI e con altri soggetti, ai quali era stato, invece, legato solo per la comune passione per la squadra di calcio del Cassino.
5.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 74, comma 4, d.P.R. cit. e 59 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte di merito confermato la condanna del EN anche in relazione all'aggravante della disponibilità di armi, benché il possesso di armi fosse soggettivamente riferibile solo al CI, al SU e al LL, e non fosse stata acquisita la prova che il EN era consapevole di tale emergenza.
5.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 74, comma 4, e 73, comma 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte periferica disatteso la richiesta difensiva di riqualificare il reato associativo in quanto avente ad oggetto episodi di lieve entità, valorizzando elementi fattuali non incompatibili con quella diversa qualificazione, pur riconoscendo, con riferimento a numerosi reati fine, la diversa e più attenuata ipotesi del comma 5 del citato art. 73. 5.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il suo buon comportamento processuale e l'assenza di significative differenze rispetto a coimputati ai quali quelle circostanze sono state, invece, concesse.
6. IS LL, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto, con sette distinti punti, i motivi così sintetizzabili.
6.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione (puntDA) dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato associativo contestatogli al capo 1), benché il prevenuto non fosse stato menzionato come associato né dal chiamante in correità Di ON, né dal 'collaboratore' CI, che di quel sodalizio criminale era il capo, il quale aveva riferito che il LL aveva avuto rapporti solo con il SU;
non risulti che il LL abbia mai ricevuto uno 'stipendio' da associato o un sostegno economico per le spese legali, né che lo stesso fosse stato indicato nel "libro mastro" del gruppo trovato in casa del NO;
il coimputato NI abbia riferito che il LL vendeva sostanza stupefacente "per proprio conto, non in piazza", droghe che acquistava anche da altri soggetti.
6.2. Violazione dell'art. 7 legge n. 895 del 1967 e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e vizio di motivazione, per travisamento della prova (punti B), C), D) ed E) dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale omesso 7 di considerare, con riferimento all'imputazione del capo 10), gli esiti della consulenza tecnica di parte che avrebbero permesso di affermare che il rumore registrato nel corso delle intercettazioni era riferibile non alla esplosione di un colpo di pistola (della cui detenzione e del cui porto illegale il LL è stato ritenuto responsabile) bensì allo scoppio di un petardo: arma di cui, peraltro, il prevenuto aveva cercato di acquisire la disponibilità tre giorni dopo, a conferma che prima non ne avesse avuto il materiale possesso;
ovvero avesse custodito un'arma giocattolo, comunque non un'arma da guerra, pure detenuta nei pressi nella sua abitazione e non portata in luogo pubblico.
6.3. Vizio di motivazione (punto F) dell'atto di impugnazione), per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del LL in relazione ai reati addebitatigli al capo d'imputazione 29), nonostante l'interessato e il suo coimputato NI avessero confessato di aver detenuto e portato in luogo pubblico non un'arma comune da sparo (peraltro mai rinvenuta), ma una pistola ad aria compressa, che avrebbe al più potuto essere oggetto del meno grave reato contravvenzionale di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. 6.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione (punto G), prima parte, dell'atto di impugnazione), per avere la Corte periferica erroneamente riqualificato come fatto di lieve entità solo alcuni degli episodi di spaccio contestati al LL e non altri, nonostante la droga oggetto di spaccio non fosse stata mai rinvenuta e il corrispettivo di ciascuna compra-vendita fosse stato sempre esiguo.
6.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit. (punto G, seconda parte, dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di merito confermato la condanna dell'imputato in relazione all'imputazione del capo 25) ritenendo che la stessa avesse avuto ad oggetto stupefacente del tipo cocaina e non anche un certo quantitativo di droga 'leggera', come era stato riconosciuto in analoga situazione per altro addebito.
7. ND NI, con atto sottoscritto dai suoi difensori, ha dedotto i seguenti tre motivi.
7.1. Vizio di motivazione, per mancanza e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato la condanna del prevenuto in relazione all'imputazione ascrittagli al capo 12), benché il contenuto della intercettazione posta a suo carico, riguardante una conversazione intrattenuta con il coimputato LL, aveva avuto ad oggetto un episodio diverso da quello contestatogli di cessione di cocaina a LT PA.
7.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., 530, 533 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la 8 4 Corte territoriale ingiustificatamente negato al NI il riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando l'irrogazione di una pena finale sproporzionata, senza tenere conto della sua giovane età e della collaborazione che aveva offerto all'autorità giudiziaria 7.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale operato un aumento per la continuazione in relazione ai reati 'satellite' rispetto a quello più grave, utilizzando un criterio 'standard' uniforme, cioè aumentando la pena di sei mesi di reclusione per ciascuno di quel delitti, senza operare alcuna differenziazione in ragione della natura della droga ceduta e della diversa posizione degli imputati chiamati a rispondere di quei reati e del fatto che molti di essi erano stati consumati dal NI poco dopo il compimento della maggiore età.
7.4. Con memoria depositata l'8 febbraio 2021 i difensori del NI hanno formulato motivi nuovi, riprendendo e sviluppando in particolare il secondo motivo dedotto con l'originario atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di EN FE sia inammissibile.
1.1. Va premesso che non supera il preliminare vaglio di ammissibilità il primo motivo del ricorso nella parte in cui è stata denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità (in questo senso Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Tali considerazioni valgono anche per i motivi formulati in termini analoghi, talora anche in relazione ad altre norme processuali contenenti regole di valutazione della prova (quali quelle contenute negli artt. 530 e 533 cod. proc. 9 е pen.), con gli atti di impugnazione proposti nell'interesse di altri odierni ricorrenti, di cui si dirà nel prosieguo.
1.2. Quanto ai vizi di motivazione che sono stati dedotti sempre con il primo motivo con i quali la difesa del FE non ha, invero, messo in discussione - l'apparato argomentativo della sentenza gravata nella parte in cui è stata affermata l'esistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo del capo 1), bensì la completezza e la logicità di quella motivazione nella parte in cui è stata affermata la colpevolezza del prevenuto per aver aderito, con ruolo di promotore e organizzatore, al sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti capeggiato da LI CI - gli stessi devono considerarsi inammissibili perché formulati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente solo formalmente ha indicato i vizi di mancanza e di contraddittorietà della motivazione della decisione gravata, non avendo prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Roma aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze 10 processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito:
considerato che
, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623). E questo vale anche per l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati alle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto la valutazione risulta logica in - rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità: avendo la Corte di merito spiegato come l'esistenza dell'associazione per delinquere dedita al narcotraffico, contestata al capo 1), fosse stata dimostrata dalle precise dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia LI CI, che quel sodalizio aveva costituito e diretto, risultate soggettivamente e intrinsecamente attendibili (nonostante i contrasti che erano poi sorti con l'accusato); dichiarazioni comunque riscontrate in maniera dettagliata, oltre che dalle indicazioni rese autonomamente da ND NI e da IS LL, che di quel gruppo pure avevano fatto parte, dal contenuto delle conversazioni captate dagli inquirenti. In quel contesto il FE era stato menzionato come colui che, assieme al CI (all'epoca legato sentimentalmente alla figlia del primo), aveva dato origine alle iniziative associate di quel sodalizio criminale, dunque promuovendone e organizzandone le attività, impegnandosi a rifornire con periodica sistematicità gli altri affiliati di droga che era stata da lui inviata, nascosta in assi di legno, proveniente da Napoli per essere spacciata nella 'piazza' di Cassino. FE che, peraltro, nel gennaio del 2015 aveva partecipato con il CI alla realizzazione di un'azione intimidatoria ai danni di un singolo associato, il Di ON, quando questo aveva deciso di staccarsi dal gruppo per aderire ad un clan rivale;
che nel febbraio del 2015 era stato menzionato nel corso di una ulteriore intercettazione da altro associato, il SU, come colui che assieme al CI traeva i maggiori guadagni dallo spaccio degli stupefacenti;
e che, nel giugno del 2015, aveva curato i rapporti con altro affiliato al gruppo del CI, il EN. Quadro indiziario che non è stato intaccato, e anzi è stato confermato nella sua valenza accusatoria dalla circostanza che, dopo alcuni mesi dalla costituzione di quel sodalizio, i rapporti 11 4 tra il FE e il CI si erano deteriorati a causa dei problemi che il secondo aveva avuto con la figlia del primo;
del pari irrilevante era stato ritenuto i riferimento, contenuto in un passaggio di una conversazione intercettata, all'attività inerente al furto di autovetture di valore, alla quale il FE ad un certo punto si era dedicato, perché relativa ad un periodo nel quale era venuta meno la collaborazione con il CI, che era stata la causa dell'allontanamento del FE dal sodalizio criminale alla cui operatività, nei termini innanzi riferiti, aveva fino a quel momento partecipato. La decisione risulta, così, in linea con il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte secondo il quale integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (così, tra le molte, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).
1.3. Il secondo motivo del ricorso del FE è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo quale, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così, da ultimo, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098). Alla luce di tale criterio ermeneutico deve ritenersi corretta la decisione della Corte di appello di Roma che ha disatteso la richiesta difensiva di riqualificare il reato associativo ai sensi del comma 6 del suddetto art. 74: tenuto conto che, a fronte di singoli episodi di spaccio qualificati come di lieve entità, doveva escludersi che il sodalizio criminale in esame potesse essere considerato come globalmente costituito per la commissione di fatti tutti di lieve entità; e che, in ogni caso, era stato provato che gli appartenenti a quel gruppo commercializzavano rilevanti quantitativi di stupefacenti di tipo diverso, sia 'leggere' che 'pesanti', in una vasta zona di mercato, pure consumando singoli reati fine ai quali è stata fondatamente negata l'applicabilità del comma 5 dell'innanzi citato art. 73. 1.4. Anche il terzo motivo del ricorso del FE è del tutto privo di pregio. 12 се Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è chiarito che, in tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata prevista dal comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 possa essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio laddove si possa postulare una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianello, Rv. 266041). Di tale regula iuris la Corte territoriale ha fatto, nel caso di specie, buon governo, rilevando come a fronte della accertata disponibilità di armi da parte di componenti del gruppo criminale, il riconoscimento in capo a tutti gli imputati di quella circostanza aggravante della disponibilità di quelle armi da parte dell'intero sodalizio fosse giustificata, nei termini di ampia prevedibilità concreta, dal fatto che numerosi di quei affiliati avevano usavano pistole e fucili in svariate circostanze anche collegate al traffico delle droghe;
che in un caso il CI, a capo di quel gruppo assieme al FE, aveva esploso colpi di pistola all'indirizzo dell'auto del Di ON, sodale che aveva "tradito" l'associazione passando a far parte di altro gruppo rivale;
che, in un altro caso, due associati, il LL e il NI, si erano recati presso l'abitazione di un acquirente dello stupefacente per minacciarlo con una pistola in quanto non aveva versato il denaro dovuto;
e che, in un terzo caso, il LL aveva trattato l'acquisizione di un fucile come corrispettivo per la cessione di una partita di droga non pagata.
1.5. Il quarto e ultimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena irrogata la oggettiva gravità dei reati accertati ed il ruolo assunto all'interno della organizzazione criminale in esame, tutt'altro che secondario nel caso del FE (pure gravato da precedenti penali, di cui uno anche specifico): parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini della operatività dell'art. 62 bis cod. pen. 13 2. Il ricorso presentato nell'interesse di NT SU è inammissibile.
2.1. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché formulato per sollecitare una non consentita rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in questa sede, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare, la Corte distrettuale ha analiticamente evidenziato come le carte del processo avessero dimostrato con chiarezza l'adesione del SU all'associazione per delinquere dedita al narcotraffico capeggiata dal CI, che lo considerava "come un fratello". Erano state le intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento a comprovare che il SU si era occupato con sistematicità della ricezione e nel nascondimento delle rilevanti partite di droga che, provenienti dal napoletano, erano destinate ad alimentare lo spaccio nella 'piazza' di Cassino;
e aveva fatto da tramite per far pervenire ad altri sodali le direttive che erano state impartite dal CI. D'altro canto, le attività di osservazione svolte dai carabinieri avevano consentito di confermare che il SU si occupava della distribuzione dei più ridotti quantitativi di stupefacente ai singoli 'pusher' incaricati della vendita al minuto della sostanza, pure impegnandosi nel controllo della piazza Labriola di Cassino, diventato il centro della vendita delle droghe commercializzate dal gruppo del CI. Né va trascurato che il Di ON, affiliato a quel gruppo che aveva deciso di 'passare' ad un clan rivale, aveva ammesso di essere stato per quella ragione aggredito dal CI, nell'occasione coadiuvato proprio dal SU, oltre che dal NO. Non potendo condurre a differenti conclusioni la circostanza che, ad un certo punto, il SU si fosse impegnato anche a vendere la droga 'in autonomia', avendo i giudici di merito chiarito come tale atteggiamento fosse stato determinato dal fatto che il CI non era più riuscito a garantire a lui e ad altri associati le entrate che questi erano riusciti a realizzate in precedenza, nel periodo di piena operatività del gruppo criminale in esame.
2.2. Quanto al secondo motivo del ricorso, ferma restando la inammissibilità delle lamentate violazioni di norme di legge processuale per le ragioni già indicate nel punto 1.1. (al cui contenuto si fa rinvio), va osservato come le doglianze difensive risultano chiaramente finalizzate a sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato e logicamente approfondito le ragioni per le quali il prevenuto dovesse ritenersi responsabile dei reati fine ascrittigli. I giudici di merito hanno, infatti, sottolineato come nel già richiamato contesto probatorio inerente alla operatività del gruppo criminale diretto dal CI, il concorso del SU nella commissione dei reati ascrittogli ai capi 5), 7), 9) e 14 12), fosse stato provato dall'inequivoco contenuto delle intercettazioni eseguite dagli inquirenti: captazioni di conversazioni che avevano consentito di accertare come il prevenuto, discutendo nel febbraio del 2015 con altro sodale, avesse riconosciuto di detenere un chilogrammo di sostanza stupefacente che, per problemi di distribuzione, avrebbe restituito integralmente al CI ("...quell'altro chilo là poi si vede... se si deve fare, se no lo do sano sano a LI, non ne voglio sapere più niente"); in quello stesso periodo, parlando con il LL, avesse fatto rifermento alla cessione tanto di "due palle", da intendersi come due 'panetti' di hashish ("...io a Danilo due palle ce le do a 700 euro, è buona..."), quanto in seguito di un certo quantitativo di marijuana ("...sto portando l'erba a Danilo..."); colloquiando sempre con il LL, si fosse interessato dell'esito della cessione di 100 grammi di hashish a tal Arcieri, rimproverando l'interlocutore e il NI di essersi fidati di una persona che non aveva saldato il pagamento del corrispettivo e che per questo sarebbe stato poi minacciato con una pistola;
ed ancora, come lo stesso soprannominato - "NA" dai compagni fosse rimasto creditore verso altro acquirente della - droga, LA LT PA, circostanza questa espressamente richiamata in una conversazione tra due altri affiliati al gruppo criminale (NI, che aveva ricevuto a saldo quanto dovutogli dal LT PA per pregresse cessioni di droga, riferiva al LL: "...ha debito con tutti, ha fatto 500 euro di debiti... ha fatto scomparire non so quanti pezzi di crac (...) che deve dare i soldi a NA, NA non ci ha visto...").
2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso del SU, formulato con riferimento alla imputazione di concorso con il LL nella detenzione illegale e nel porto in luogo pubblico di una pistola dai due utilizzata nel febbraio del 2015 per esplodere un colpo all'indirizzo di un bersaglio. Premesso che è pacifico come, nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia possa essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (così, tra le molte, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996), resta esente da qualsivoglia censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto non necessaria l'effettuazione di una perizia fonica per escludere che quella esplosione, registrata durante le intercettazioni, non fosse dovuta allo scoppio di un petardo, considerato che le captazioni avevano consentito di registrare tanto il rumore dello 'scarrellamento' tipico di una pistola semiautomatica, quanto le parole del SU che aveva chiesto se "quel coso spara...". Né va trascurato che nella sentenza di primo grado, la cui motivazione ben può integrare quella dell'appello 15 4 in presenza di una doppia conforme, il G.u.p. aveva spiegato come, nel corso di un suo interrogatorio, il LL, che in precedenza aveva sostenuto che in quella occasione era stato esploso un petardo, avesse finito per ammettere che si trattava di una pistola, sia pur indicandola, poco credibilmente, come un'arma giocattolo.
2.4. Manifestamente infondate sono anche le doglianze difensive formulate nel quarto motivo del ricorso del SU. Quanto all'aggravante dell'associazione armata, è sufficiente qui richiamare quanto sopra evidenziato nel punto 1.4. a proposito dell'analoga questione posta da altro ricorrente. Corretta è la decisione adottata dai giudici di merito che hanno confermato la sussistenza dell'aggravante dell'art. 74, comma 3, d.P.R. cit., in quanto coerente con il prevalente orientamento interpretativo secondo cui, in materia di associazione finalizzata al traffico di droga, l'aggravante della partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti è configurabile anche nei confronti dell'associato tossicodipendente, in quanto il requisito oggettivo di applicabilità della circostanza è esclusivamente costituito dal fatto che tra i partecipanti all'associazione vi siano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, in considerazione della maggiore pericolosità sociale di un'organizzazione criminosa che si avvalga della partecipazione di tossicodipendenti (in quanto soggetti a particolare sfruttamento a causa del loro stato), a prescindere dall'eventualità che il singolo associato sia a sua volta tossicodipendente (così, da ultimo, Sez. 2, n. 48924 del 11/10/2016, Adducci, Rv. 268527).
2.5. Non è in alcun modo censurabile la decisione della Corte di appello che, accogliendo il motivo formulato in alcuni atti di impugnazione, con effetti estensivi anche per altri coimputati, abbia ritenuto di riqualificare taluni singoli episodi di spaccio di stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., in ragione della non identificata entità ponderale della sostanza di volta in volta ceduta;
negando che, invece, potessero essere considerati fatti di lieve entità quelle condotte che avevano avuto ad oggetto la detenzione o la compra-vendita di quantitativi di droga che le intercettazioni avevano comprovato essere di entità ponderale tutt'altro che ridotta, nonostante le sostanze non fossero state materialmente recuperate dal personale della polizia giudiziaria operante.
2.6. Privo di pregio è il sesto motivo del ricorso, in quanto questa Corte di cassazione ha reiteratamente chiarito come i giudici del merito debbano giustificare la determinazione della misura dell'aumento di pena per ciascuno dei reati 'satellite' posti in continuazione con il reato più grave. Tuttavia, resta esente da qualsivoglia censura di illogicità la scelta operata dalla Corte di appello di Roma che, in ragione della omogeneità delle sanzioni previste per i reati 16 де 'satellite', nel rideterminare discrezionalmente la pena da irrogare ad ogni imputato, ha ritenuto di poter fissare in mesi sei di reclusione l'aumento sulla pena base in relazione a ciascun reato previsto dai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. cit. ovvero dalla norme in materia di armi, e in mesi tre di reclusione l'aumento in relazione a ciascun reato riqualificato ai sensi del comma 5 del predetto art. 73. Peraltro, in relazione alla distinzione tra reati aventi ad oggetto droghe 'pesanti' o droghe 'leggere', le doglianze difensive sono state formulate in termini generici, non essendo stato precisato in che maniera sarebbe stato violato il principio di proporzione rispetto alla gravità di ogni singolo fatto di reato, ben potendo la pena essere stata dalla Corte di appello determinata non solamente con riferimento ai limiti edittali, ma anche ai variabili quantitativi delle sostanze oggetto di ciascun illecito, oltre che alle concrete modalità di commissione di quei delitti.
2.7. Manifestamente infondate appaiono le doglianze contenute nel settimo e ultimo motivo, concernenti il diniego delle attenuanti generiche, in quanto decisione espressamente motivata dai giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravità dei fatti accertati e al fatto che il ricorrente sia gravato da numerosi precedenti penali, di cui uno pure specifico: essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di CA NO è inammissibile. Manifestamente infondate sono le doglianze concernenti il diniego delle attenuanti generiche e le scelte in ordine all'entità della pena irrogata, in relazione alle quali i giudici di merito hanno evidenziato, con valutazione esente da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede, che il NO, benché formalmente incensurato, si era reso responsabile di un reato di particolare gravità oggettiva: mentre la scelta del prevenuto di rendere dichiarazioni confessorie, che correttamente ha indotto la Corte territoriale a ridurre la pena irrogata fino al limite edittale minimo, è stata legittimamente ritenuta inidonea a giustificare una ulteriore diminuzione della sanzione, tenuto conto che, a differenza di altri imputati, il predetto si era limitato a riconoscere quanto già risultava evidente a suo carico, senza nulla aggiungere per favorire la ricostruzione delle vicende criminali oggetto del presente processo e definire le responsabilità di altri imputati.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di NT EN è inammissibile. 17 4.1. Il primo motivo del ricorso è generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire come il requisito della specificità dei motivi implichi non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale. anche perché caratterizzate da asserite mancanze, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi dei delitti oggetto di addebito, elementi e argomenti rispetto ai quali non è stata poi precisata la rilevanza delle singole deduzioni contenute in una memoria precedentemente depositata nei gradi di merito, dai difensori poi richiamata in termini generali e indifferenziati.
4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ribadito quanto già esplicitato dal Giudice dell'udienza preliminare: il quale aveva convincentemente spiegato come non potesse considerarsi violato il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto oggetto della decisione, tenuto conto della sostanziale omogeneità e compatibilità tra gli stessi: posto che al EN era stato originariamente addebitato di aver svolto, all'interno dell'associazione per delinquere de qua, un ruolo direttivo con riferimento ad una specifica zona di spaccio degli stupefacenti, ed essendo stata, invece, con una decisione palesemente per lui più favorevole, accertata solo la sua responsabilità per la partecipazione a quel sodalizio, con compiti definiti dalle emergenze processuali, conosciute dalle parti, con riferimento alla cui verifica e valutazione non vi era stata alcuna limitazione delle facoltà difensive.
4.3. Richiamate le ragioni. sopra riportate nel punto 1.1., per le quali sono state considerate manifestamente infondate le doglianze proposte da altro ricorrente con riferimento all'asserita violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - argomentazioni da intendersi qui integralmente trascritte va detto che le questioni formulate dal EN con il terzo motivo del suo atto di impugnazione si traducono sostanzialmente in inammissibili censure di fatto: essendosi egli limitato, senza invero mettere in luce alcuna effettiva inosservanza delle norme di diritto penale sostanziale in contestazione, a pretendere una diversa e 18 alternativa interpretazione dei risultati delle indagini preliminari, tutti pienamente utilizzabili in ragione dell'instaurato rito abbreviato. Per ciò che concerne la piena e fattiva partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale in esame, va osservato come del tutto coerenti con le premesse di carattere generale e, comunque, congrui e privi di manifeste forme di illogicità, siano gli argomenti valorizzati dalla Corte di appello di Roma per giustificare l'affermazione di colpevolezza del predetto in ordine al delitto associativo contestatogli. Tenuto conto che le dichiarazioni accusatorie del CI il quale aveva ricordato come fosse stata raggiunta una stabile e - duratura intesa con il EN, al quale l'associazione aveva affidato il compito di spacciare in esclusiva la cocaina e di favorire pure lo smercio dell'hashish, percependo per tali cessioni una parte dei proventi erano risultate riscontrate dalle indicazioni fornite al riguardo dal NI e, in parte, da quelle provenienti dal LL che, pur ammettendo di non conoscere personalmente il EN, aveva confermato l'esistenza di quel legame con il capo del gruppo delinquenziale, indicando in particolare il EN come uno di coloro che attendevano a Cassino i rifornimenti della droga loro inviata da Napoli dal FE. Dati oggettivi di riscontro erano stati desunti dal contenuto di alcune intercettazioni, in specie di quella del marzo del 2015 nel corso della quale il EN, riferendosi al CI e al NO, aveva parlato di "gruppo nostro"; di quelle del giugno del 2015 riguardanti le relazioni dirette del EN con il FE;
di quella nel corso della quale gli associati LL e NI, discutendo nella regola interna al gruppo per cui non potevano ricevere nuovi quantitativi di droga da smerciare se prima non avessero consegnato i proventi delle precedenti vendite, avevano pure menzionato, come soggetto nella stessa situazione, il "Cassamorto", soprannome del EN.
4.4. Il quarto e il quinto motivo del ricorso del EN sono inammissibili per le ragioni già esposte, a proposito delle analoghe doglianze formulate da altri ricorrenti, nei punti 1.3., 1.4. e 2.5., al cui tenore è sufficiente fare rinvio.
4.5. Generico è, infine, il sesto e ultimo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale in relazione al trattamento sanzionatorio, pure con un indeterminato riferimento al comportamento processuale, senza tuttavia specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale era stato spiegato come il prevenuto non potesse beneficiare del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la oggettiva gravità delle numerose condotte delittuose accertate. 19 5. Il ricorso presentato nell'interesse di IS LL è inammissibile.
5.1. Il primo motivo del ricorso (punto A) dell'atto di impugnazione) non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto con lo stesso è stata sollecitata a questa Corte, peraltro talora in termini indeterminati, una inammissibile "incursione" nei fatti, con l'attribuzione di un nuovo e diverso significato delle emergenze processuali rispetto a quello scelto dai giudici di merito. I quali, con motivazione completa e logicamente non censurabile, integrabile anche con la richiamata motivazione della conforme sentenza di primo grado, hanno convincentemente chiarito come la piena adesione del LL alla organizzazione criminale più volte richiamata fosse stata comprovata, oltre che dai suoi accertati "frenetici" rapporti con il SU (che, pur cercando di sminuire il significato di quelle relazioni, aveva tuttavia riconosciuto il LL come colui che gli aveva consegnato la cocaina e l'hashish che egli poi aveva provveduto a spacciare), dal contenuto delle intercettazioni: che avevano confermato come il LL con il quale il NI aveva preferito non avere - rapporti diretti in quanto lo aveva considerato "non affidabile" - avesse stabilmente aderito a quell'associazione, per poi decidere di allontanarsene, facendone propri scopi e modalità operative;
pure sostituendo il "traditore" Di ON, tanto da condividere con il SU propositi organizzativi e altre iniziative criminose (come riscontrato dalle intercettazioni ambientali del 10 febbraio, del 27 aprile, del 5, del 6 e del 16 maggio 2015) e da seguire pedissequamente gli ordini impartitigli dallo stesso SU per effettuare le consegne della droga, per rendicontare i proventi delle vendite e per riscuotere i crediti vantati verso taluni acquirenti: in un caso recandosi presso l'abitazione di un debitore, tal RC (indicato dal LL come un "infame... che aveva avuto problemi con noi della piazza..."), per minacciarlo con una pistola assieme ad altro sodale, il NI (in altra captazione definito dal LL come "uno della nostra squadra..."). Né vanno trascurate le dichiarazioni rese dalla teste NN la quale aveva ammesso di avere a più riprese acquistato hashish da tale IS, riconosciuto nella foto del LL, recandosi proprio in quella piazza Labriola che era diventata il centro del narcotraffico curato dagli affiliati al gruppo del CI: così smentendo tanto l'odierno ricorrente quanto il NI che avevano sostenuto che l'attività di vendita della droga veniva curata dal LL "in proprio".
5.2. Il secondo motivo del ricorso (punti B), C), D) ed E) dell'atto di impugnazione) è in gran parte manifestamente infondato per le considerazioni 2 020 già sviluppate nel punto 2.3., che valgono anche per la posizione del LL e che devono ritenersi qui richiamate.
5.3. Quanto alle doglianze concernenti asserite violazioni di legge contenute nello stesso secondo motivo (così per la condanna per il porto in luogo pubblico oltre che per la detenzione illegale dell'arma e per la diminuente di cui all'art. 7 della legge n. 895 del 1967) e nel quinto motivo, le stesse sono inammissibili perché relative a censure che non erano state formulate con l'atto di appello. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Peraltro, l'asserita violazione del suddetto art. 7 non consente neppure di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., una questione di illegalità della pena, in quanto la doglianza difensiva è, al riguardo, aspecifica.
5.4. Mere censure in fatto contiene il terzo motivo del ricorso (punto F) dell'atto di impugnazione), in quanto l'imputato ha sollecitato una rivalutazione del materiale probatorio per giungere ad una valutazione differente da quella privilegiata dai giudici di merito con una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità: avendo la Corte di appello spiegato che benché il LL avesse sostenuto che l'arma detenuta e portata - illegalmente in luogo pubblico in quanto utilizzata, nel febbraio del 2015, per minacciare tal RC (tossicodipendente che aveva acquistato la droga senza poi pagarla) era una pistola giocattolo, replica di una vera vi sono in atti intercettazioni di conversazioni captate durante le indagini che dimostrano la fondatezza della ipotesi accusatoria: la prima quella nel corso della quale l'odierno ricorrente, riferendo quanto accaduto all'amico e sodale LT PA, aveva parlato di quell'episodio di minaccia a mano armata;
la seconda è quella durante la quale l'affiliato al medesimo gruppo criminale SU, nel raccontare alla propria compagna quanto verificatosi, aveva sottolineato che il LL gli aveva raccontato di essersi recato presso l'abitazione dell'RC con "la pistola vera".
5.5. Il quarto motivo del ricorso (punto G), prima parte, dell'atto di impugnazione) è manifestamente infondato per le ragioni già esplicitate nel punto 2.5., al cui tenore è sufficiente fare rinvio.
5.6. Il quinto motivo del ricorso (punto G), seconda parte, dell'atto di impugnazione) è anch'esso manifestamente infondato in quanto non censurabile in questa sede, perché congruamente motivata sotto l'aspetto logico, è 21 Q l'affermazione della Corte di appello che ha ritenuto che la sostanza stupefacente indicata nel capo A) fosse cocaina e non una droga 'leggera', considerato l'elevato corrispettivo pagato per pochi grammi di quella sostanza. Peraltro, dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che l'episodio in questione si collega ad una serie di altre imputazioni concernenti la cessione di sostanza stupefacente che il LL, in una specifica conversazione captata, aveva indicato come "neve", termine utilizzato per identificare appunto la cocana.
6. Il ricorso presentato nell'interesse di ND NI è fondato, sia pur nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.
6.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché proposto per valorizzare una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, per le ragioni già esposte nel punto 2.2. nel trattare le complementari doglianze formulate con l'atto di impugnazione presentato nell'interesse del coimputato SU, al cui contenuto è sufficiente fare rinvio.
6.2. Il terzo motivo del ricorso è privo di pregio per gli argomenti già delineati nel punto 2.6., da intendersi qui integralmente trascritti: con l'aggiunta che appare inidonea a specificare la portata della doglianza difensiva, nella parte in cui è stata lamentata una violazione del principio di proporzione tra la sanzione irrogata e la gravità di ciascun fatto di reato, il riferimento all'età dell'imputato al momento della commissione di quei delitti, in quanto il criterio omogeneo di computo della pena in aumento, prescelto dalla Corte territoriale, risulta giustificato dal fatto che tutti gli illeciti risultano commessi dal NI in un arco temporale limitato, nel periodo in cui questi aveva da poco compiuto la maggiore età.
6.3. Sono fondate le doglianze contenute nel secondo motivo concernenti il diniego delle attenuanti generiche. Gravemente deficitaria è la motivazione della sentenza gravata in quanto la Corte territoriale, nel negare al NI le circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento, peraltro in termini molto generici, alla asserita irrilevanza del suo stato di incensuratezza;
mentre la portata della collaborazione offerta dal prevenuto è stata valutata esclusivamente con riferimento alla richiesta difensiva di incrementare la misura della riduzione della pena per la già concessa attenuante di cui al comma 7 del più volte citato art. 74. I giudici di merito hanno omesso del tutto di valutare le ulteriori, articolate e specifiche censure formulate con l'atto di appello, con le quali era stata sollecitata l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ragione della giovanissima età del NI, del suo ottimo comportamento processuale e della condotta tenuta dopo la commissione 2 2 222 del reato, essendo stato pure allegato il fatto della sua ripresa degli studi universitari. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente a tale punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio, dovrà colmare l'indicata lacuna motivazionale.
7. Segue la condanna dei ricorrenti, diversi dal NI, al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NI ND, limitatamente alle attenuanti generiche, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definito l'accertamento di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da FE EN, SU NT, NO CA, EN NT e LL IS, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2021 Il Consigliere estensore Presidente OL RI NA ET/ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 APR 2021 Dott.ssa Rosa Gratin Musumeci IL DIRET 23
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere OL RI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. Dario Vannetielio per il FE, l'avv. Giancarlo Corsetti per il SU;
l'avv. Benedetta D'Aloisi, in sostituzione dell'avv. Sandro D'Aloisi per il NO;
l'avv. Arturo Buongiovanni e l'avv. Mattia Di Mattia per il EN;
l'avv. Pasquale Cardillo Cupo per il LL;
l'avv. Giampaolo Filiani e l'avv. Gregorio Equizi per il NI, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado dl 29 novembre 2017 assolvendo NT EN dal reato ascrittogli al capo 20); riqualificando ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 i delitti contestati ai rispettivi imputati in numerosi capi d'imputazione (2), 16), 17), 18), 21), 24), 27), 30, 31), 32), 33), 34), 36), 37, 39) e 41); nonché riqualificando nonché ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 i reati addebitati ai capi 29) e 47); e rideterminando per quattro imputati le pene finali e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva condannato, tra gli altri: -EN FE in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 1, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); -· NT SU in relazione ai delitti di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 5); 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. cit., per due episodi (capi 6) e 9); 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. cit., per due episodi (capi 7) e 11); 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 10); 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. (capo 12); -CA NO in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); - NT EN in relazione ai delitti di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. cit., per due episodi (capi 13) e 21); 73, comma 1, d.P.R. cit., per tre episodi (capi 14), e 16); 73, comma 4, d.P.R. cit., per due episodi (capi 15) e 17); 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. cit. (capo 18); - IS LL in relazione in relazione ai delitti di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. cit., (rispettivamente capi 6), 7), 9) e 11); 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 10); 73, comma 4, d.P.R. cit., per cinque episodi (capi 23), 26), 30), 36 e 38); 73, comma 1, d.P.R. cit. per quattro episodi (capi 24), 25), 27) e 37); 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. (capo 28); 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo 29); 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. cit., per tre episodi (capi 31), 32 e 35); 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. cit., per due episodi (capi 33 e 34); 2 of ND NI in relazione in relazione ai delitti di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1); 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. cit., (rispettivamente capi 6) e 12); 73, comma 4, d.P.R. cit. (capo 22); 73, comma 1, d.P.R. cit. per quattro episodi (capi 24), 25), 27) e 37); 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. a), d.P.R. cit. (capo 39). Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i sei imputati elencati in epigrafe.
2. EN FE, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alle specifiche doglianze formulate con l'atto di appello con cui era stata posta in discussione l'affermazione della partecipazione del FE, peraltro con ruolo di promotore e organizzatore, all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, considerato che il prevenuto non era risultato coinvolto nella commissione di alcun reato fine;
che il capo di quel sodalizio era stato individuato nel coimputato CI, il quale aveva offerto indicazioni scarsamente attendibili sotto l'aspetto soggettivo e non riscontrate ab esterno da dati individualizzanti, che aveva avuto relazioni con diversi fornitori e con il quale il FE aveva avuto rapporti solo per un brevissimo arco temporale (avendo il CI persino affermato che il FE si interessava oramai del furto di auto di lusso); che non era stato dimostrato il compimento di alcun suo atto di direzione del gruppo, come pure confermato dai coimputati NI e Di ON che avevano reso al riguardo dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie;
che nessuno degli acquirenti delle droghe commercializzate dall'associazione diretta dal CI avevano fatto cenno alla figura del FE, né elementi di segno contrario erano desumibili dagli esiti degli altri atti di investigazione;
e che dovevano ritenersi ininfluenti le valutazioni che erano state compiute nella fase delle indagini preliminari per l'applicazione della misura cautelare.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificare la contestata ipotesi associativa ai sensi del comma 6 del suddetto art. 74, benché molti dei reati fine siano stati considerati integranti fatti di lieve entità; non sia stato mai sequestrato alcun ingente quantitativo di droga;
il sodalizio avrebbe operato per un breve lasso temporale e si sarebbe interessato esclusivamente della commercializzazione di stupefacenti "leggeri". 3 ск 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 4, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte di merito confermato la condanna anche in relazione alla aggravante della disponibilità di armi, benché il coimputato LL avesse parlato solo del possesso di armi giocattolo o ad aria compressa, e non fosse stata acquisita la prova che il FE fosse consapevole della disponibilità di armi da parte di altri soggetto.
2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte negato all'imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante fossero stati provati il suo limitato contributo, il suo buon comportamento processuale, il mancato coinvolgimento della consumazione di specifici reati fine e l'esistenza di precedenti penali per i quali il prevenuto ha beneficiato, con esiti favorevoli, dell'affidamento in prova al servizio sociale.
3. NT SU, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto i seguenti sette motivi.
3.1. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato l'affermazione di responsabilità del prevenuto in ordine al reato associativo del capo 1), benché i chiamanti in correità CI e NI ne avessero espressamente escluso una adesione al sodalizio criminale, parlando di un "autonoma" attività di spaccio di droga leggera svolta dal SU che, senza alcuno stabile legame, comprava la sostanza dal CI per poi rivenderla "per fatti suoi".
3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la colpevolezza del SU con riferimento a quattro episodi di spaccio di stupefacenti (di cui ai capi 5), 7), 9) e 12), esclusivamente valorizzando il contenuto di alcune intercettazioni, senza che fosse stata acquisita una prova certa in ordine alla natura delle singole iniziative e al coinvolgimento del prevenuto: essendo stato anzi travisato il significato di quelle conversazioni captate dagli inquirenti, non avendo mai il SU riferito di detenere un chilogrammo di stupefacente (così per l'episodio del capo 5); essendo stato attribuita al predetto la cessione di due 'panetti' di hashish, laddove lo stesso aveva parlato invece di marijuana (così per l'episodio del capo 7); avendo ritenuto il SU coinvolto nella cessione di un 'panetto' di hashish a tal RC, benché le prove acquisite ne avessero dimostrato la estraneità rispetto alla responsabilità di altri coimputati (così per l'episodio del capo 9); ed essendo stata confermata la colpevolezza del SU per la cessione di hashish 4 e cocaina del valore di 500 euro, non ostante le relative conversazioni avessero indicato come cedenti altri soggetti (così per l'episodio del capo 12).
3.3. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte laziale confermato la responsabilità del SU per il reato ascrittogli al capo 10), ingiustificatamente disattendendo la richiesta difensiva di perizia fonica per verificare la natura del rumore registrato durante le intercettazioni, nonché omettendo di valutare le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di parte prof. Farneti il quale aveva attestato che quei suoni ben potevano essere attribuiti all'esplosione di petardi e non anche all'impiego di armi da fuoco;
essendo pure irrilevante che fosse stato registrato il rumore di uno "scarrellamento".
3.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte periferica confermato la sussistenza delle due aggravanti contestate, senza considerare che anche il SU era un assuntore di droga, sicché non poteva rispondere della circostanza della partecipazione all'associazione di persone dedite all'uso di stupefacenti;
e che la disponibilità di una pistola da parte del SU non equivale a ritenere che l'arma fosse nella disponibilità dell'associazione.
3.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello irragionevolmente negato che anche per i fatti contestati al SU nei capi d'imputazione 5), 6), 7), 9), 11) e 12), lo stesso potesse beneficiare della diversa qualificazione in termini di fatti di lieve entità, benché si trattasse di episodi in relazione ai quali non era stato effettuato il sequestro di alcun quantitativo di droga.
3.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., 73 d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale operato aumenti tutti di ugual misura per la continuazione in relazione ai reati c.d. 'satellite', nonostante fossero afferenti ad episodi aventi ad oggetto tanto droghe 'pesanti' quanto droghe 'leggere'.
3.7. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente negato al SU il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benché fosse provato che lo stesso si era allontanato dal CI e aveva iniziato a svolgere un'attività lavorativa lecita.
4. CA NO, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto, con due distinti punti, la violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., el vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, 5 per avere la Corte di appello negato all'imputato le attenuanti generiche e una riduzione della pena, determinata in misura ben superiore ai limiti edittali minimi, senza tenere conto del suo stato di incensuratezza, della sua giovane età e del contributo fornito alla ricostruzione dei fatti.
5. NT EN, con atto sottoscritto dai suoi difensori, ha dedotto in seguenti sei motivi.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare le articolate deduzioni difensive che erano state formalizzate con una memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado e poi allegata all'atto di appello: scritto con il quale era stata messa in discussione la valenza dimostrativa delle prove relative ai singoli episodi di spaccio di droga e l'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità CI, che aveva maturato sentimenti di vendetta contro il EN.
5.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alla specifica doglianza formulata con l'atto di impugnazione, confermando la condanna dell'imputato per un fatto di reato, quello di essere stato un "pusher di livello inferiore" senza alcuna competenza o limitazione territoriale, diverso da quello oggetto dell'addebito formulato nel capo 1) nel quale gli era stato contestato di aver diretto lo spaccio di stupefacenti per conto del gruppo criminale in una ben determinata zona.
5.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e travisamento dei fatti e della prova, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato la condanna del EN quale partecipe dell'associazione per delinquere de qua, in quanto interessato alla commercializzazione di cocaina: nonostante che le dichiarazioni accusatorie del CI, capo di quel sodalizio criminale peraltro non - verificate sotto l'aspetto soggettivo e intrinseco fossero al riguardo rimaste prive di adeguati riscontri estrinseci, considerata la genericità delle indicazioni del coimputato NI, che aveva negato di essere a conoscenza dei "rapporti di affari" tra il CI e il EN;
che né il coimputato LL né il Di ON (che aveva "tradito" l'associazione del CI) lo avevano menzionato come sodale;
che dalla documentazione acquisita (compreso un "libro mastro" trovato in casa del NO) e dal contenuto delle intercettazioni (che, anzi, avevano comprovato una sua 'lontananza' dagli affiliati al gruppo) non era emerso alcun dato oggettivo a carico del prevenuto;
e che il EN (che con il coimputato FE aveva avuto un rapporto solo per l'acquisto di un'auto) aveva confessato di essere un tossicodipendente, aggiungendo di non aver mai avuto 6 4 relazioni illecite con il CI e con altri soggetti, ai quali era stato, invece, legato solo per la comune passione per la squadra di calcio del Cassino.
5.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 74, comma 4, d.P.R. cit. e 59 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte di merito confermato la condanna del EN anche in relazione all'aggravante della disponibilità di armi, benché il possesso di armi fosse soggettivamente riferibile solo al CI, al SU e al LL, e non fosse stata acquisita la prova che il EN era consapevole di tale emergenza.
5.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 74, comma 4, e 73, comma 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte periferica disatteso la richiesta difensiva di riqualificare il reato associativo in quanto avente ad oggetto episodi di lieve entità, valorizzando elementi fattuali non incompatibili con quella diversa qualificazione, pur riconoscendo, con riferimento a numerosi reati fine, la diversa e più attenuata ipotesi del comma 5 del citato art. 73. 5.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il suo buon comportamento processuale e l'assenza di significative differenze rispetto a coimputati ai quali quelle circostanze sono state, invece, concesse.
6. IS LL, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha dedotto, con sette distinti punti, i motivi così sintetizzabili.
6.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. cit., e vizio di motivazione (puntDA) dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di appello confermato la condanna dell'imputato in relazione al reato associativo contestatogli al capo 1), benché il prevenuto non fosse stato menzionato come associato né dal chiamante in correità Di ON, né dal 'collaboratore' CI, che di quel sodalizio criminale era il capo, il quale aveva riferito che il LL aveva avuto rapporti solo con il SU;
non risulti che il LL abbia mai ricevuto uno 'stipendio' da associato o un sostegno economico per le spese legali, né che lo stesso fosse stato indicato nel "libro mastro" del gruppo trovato in casa del NO;
il coimputato NI abbia riferito che il LL vendeva sostanza stupefacente "per proprio conto, non in piazza", droghe che acquistava anche da altri soggetti.
6.2. Violazione dell'art. 7 legge n. 895 del 1967 e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e vizio di motivazione, per travisamento della prova (punti B), C), D) ed E) dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale omesso 7 di considerare, con riferimento all'imputazione del capo 10), gli esiti della consulenza tecnica di parte che avrebbero permesso di affermare che il rumore registrato nel corso delle intercettazioni era riferibile non alla esplosione di un colpo di pistola (della cui detenzione e del cui porto illegale il LL è stato ritenuto responsabile) bensì allo scoppio di un petardo: arma di cui, peraltro, il prevenuto aveva cercato di acquisire la disponibilità tre giorni dopo, a conferma che prima non ne avesse avuto il materiale possesso;
ovvero avesse custodito un'arma giocattolo, comunque non un'arma da guerra, pure detenuta nei pressi nella sua abitazione e non portata in luogo pubblico.
6.3. Vizio di motivazione (punto F) dell'atto di impugnazione), per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del LL in relazione ai reati addebitatigli al capo d'imputazione 29), nonostante l'interessato e il suo coimputato NI avessero confessato di aver detenuto e portato in luogo pubblico non un'arma comune da sparo (peraltro mai rinvenuta), ma una pistola ad aria compressa, che avrebbe al più potuto essere oggetto del meno grave reato contravvenzionale di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. 6.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. cit., e vizio di motivazione (punto G), prima parte, dell'atto di impugnazione), per avere la Corte periferica erroneamente riqualificato come fatto di lieve entità solo alcuni degli episodi di spaccio contestati al LL e non altri, nonostante la droga oggetto di spaccio non fosse stata mai rinvenuta e il corrispettivo di ciascuna compra-vendita fosse stato sempre esiguo.
6.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit. (punto G, seconda parte, dell'atto di impugnazione), per avere la Corte di merito confermato la condanna dell'imputato in relazione all'imputazione del capo 25) ritenendo che la stessa avesse avuto ad oggetto stupefacente del tipo cocaina e non anche un certo quantitativo di droga 'leggera', come era stato riconosciuto in analoga situazione per altro addebito.
7. ND NI, con atto sottoscritto dai suoi difensori, ha dedotto i seguenti tre motivi.
7.1. Vizio di motivazione, per mancanza e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato la condanna del prevenuto in relazione all'imputazione ascrittagli al capo 12), benché il contenuto della intercettazione posta a suo carico, riguardante una conversazione intrattenuta con il coimputato LL, aveva avuto ad oggetto un episodio diverso da quello contestatogli di cessione di cocaina a LT PA.
7.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., 530, 533 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la 8 4 Corte territoriale ingiustificatamente negato al NI il riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando l'irrogazione di una pena finale sproporzionata, senza tenere conto della sua giovane età e della collaborazione che aveva offerto all'autorità giudiziaria 7.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale operato un aumento per la continuazione in relazione ai reati 'satellite' rispetto a quello più grave, utilizzando un criterio 'standard' uniforme, cioè aumentando la pena di sei mesi di reclusione per ciascuno di quel delitti, senza operare alcuna differenziazione in ragione della natura della droga ceduta e della diversa posizione degli imputati chiamati a rispondere di quei reati e del fatto che molti di essi erano stati consumati dal NI poco dopo il compimento della maggiore età.
7.4. Con memoria depositata l'8 febbraio 2021 i difensori del NI hanno formulato motivi nuovi, riprendendo e sviluppando in particolare il secondo motivo dedotto con l'originario atto di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di EN FE sia inammissibile.
1.1. Va premesso che non supera il preliminare vaglio di ammissibilità il primo motivo del ricorso nella parte in cui è stata denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità (in questo senso Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Tali considerazioni valgono anche per i motivi formulati in termini analoghi, talora anche in relazione ad altre norme processuali contenenti regole di valutazione della prova (quali quelle contenute negli artt. 530 e 533 cod. proc. 9 е pen.), con gli atti di impugnazione proposti nell'interesse di altri odierni ricorrenti, di cui si dirà nel prosieguo.
1.2. Quanto ai vizi di motivazione che sono stati dedotti sempre con il primo motivo con i quali la difesa del FE non ha, invero, messo in discussione - l'apparato argomentativo della sentenza gravata nella parte in cui è stata affermata l'esistenza degli elementi costitutivi del delitto associativo del capo 1), bensì la completezza e la logicità di quella motivazione nella parte in cui è stata affermata la colpevolezza del prevenuto per aver aderito, con ruolo di promotore e organizzatore, al sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti capeggiato da LI CI - gli stessi devono considerarsi inammissibili perché formulati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il ricorrente solo formalmente ha indicato i vizi di mancanza e di contraddittorietà della motivazione della decisione gravata, non avendo prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Roma aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze 10 processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito:
considerato che
, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623). E questo vale anche per l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati alle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto la valutazione risulta logica in - rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità: avendo la Corte di merito spiegato come l'esistenza dell'associazione per delinquere dedita al narcotraffico, contestata al capo 1), fosse stata dimostrata dalle precise dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia LI CI, che quel sodalizio aveva costituito e diretto, risultate soggettivamente e intrinsecamente attendibili (nonostante i contrasti che erano poi sorti con l'accusato); dichiarazioni comunque riscontrate in maniera dettagliata, oltre che dalle indicazioni rese autonomamente da ND NI e da IS LL, che di quel gruppo pure avevano fatto parte, dal contenuto delle conversazioni captate dagli inquirenti. In quel contesto il FE era stato menzionato come colui che, assieme al CI (all'epoca legato sentimentalmente alla figlia del primo), aveva dato origine alle iniziative associate di quel sodalizio criminale, dunque promuovendone e organizzandone le attività, impegnandosi a rifornire con periodica sistematicità gli altri affiliati di droga che era stata da lui inviata, nascosta in assi di legno, proveniente da Napoli per essere spacciata nella 'piazza' di Cassino. FE che, peraltro, nel gennaio del 2015 aveva partecipato con il CI alla realizzazione di un'azione intimidatoria ai danni di un singolo associato, il Di ON, quando questo aveva deciso di staccarsi dal gruppo per aderire ad un clan rivale;
che nel febbraio del 2015 era stato menzionato nel corso di una ulteriore intercettazione da altro associato, il SU, come colui che assieme al CI traeva i maggiori guadagni dallo spaccio degli stupefacenti;
e che, nel giugno del 2015, aveva curato i rapporti con altro affiliato al gruppo del CI, il EN. Quadro indiziario che non è stato intaccato, e anzi è stato confermato nella sua valenza accusatoria dalla circostanza che, dopo alcuni mesi dalla costituzione di quel sodalizio, i rapporti 11 4 tra il FE e il CI si erano deteriorati a causa dei problemi che il secondo aveva avuto con la figlia del primo;
del pari irrilevante era stato ritenuto i riferimento, contenuto in un passaggio di una conversazione intercettata, all'attività inerente al furto di autovetture di valore, alla quale il FE ad un certo punto si era dedicato, perché relativa ad un periodo nel quale era venuta meno la collaborazione con il CI, che era stata la causa dell'allontanamento del FE dal sodalizio criminale alla cui operatività, nei termini innanzi riferiti, aveva fino a quel momento partecipato. La decisione risulta, così, in linea con il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte secondo il quale integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (così, tra le molte, Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).
1.3. Il secondo motivo del ricorso del FE è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo quale, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così, da ultimo, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098). Alla luce di tale criterio ermeneutico deve ritenersi corretta la decisione della Corte di appello di Roma che ha disatteso la richiesta difensiva di riqualificare il reato associativo ai sensi del comma 6 del suddetto art. 74: tenuto conto che, a fronte di singoli episodi di spaccio qualificati come di lieve entità, doveva escludersi che il sodalizio criminale in esame potesse essere considerato come globalmente costituito per la commissione di fatti tutti di lieve entità; e che, in ogni caso, era stato provato che gli appartenenti a quel gruppo commercializzavano rilevanti quantitativi di stupefacenti di tipo diverso, sia 'leggere' che 'pesanti', in una vasta zona di mercato, pure consumando singoli reati fine ai quali è stata fondatamente negata l'applicabilità del comma 5 dell'innanzi citato art. 73. 1.4. Anche il terzo motivo del ricorso del FE è del tutto privo di pregio. 12 се Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è chiarito che, in tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata prevista dal comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 possa essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio laddove si possa postulare una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianello, Rv. 266041). Di tale regula iuris la Corte territoriale ha fatto, nel caso di specie, buon governo, rilevando come a fronte della accertata disponibilità di armi da parte di componenti del gruppo criminale, il riconoscimento in capo a tutti gli imputati di quella circostanza aggravante della disponibilità di quelle armi da parte dell'intero sodalizio fosse giustificata, nei termini di ampia prevedibilità concreta, dal fatto che numerosi di quei affiliati avevano usavano pistole e fucili in svariate circostanze anche collegate al traffico delle droghe;
che in un caso il CI, a capo di quel gruppo assieme al FE, aveva esploso colpi di pistola all'indirizzo dell'auto del Di ON, sodale che aveva "tradito" l'associazione passando a far parte di altro gruppo rivale;
che, in un altro caso, due associati, il LL e il NI, si erano recati presso l'abitazione di un acquirente dello stupefacente per minacciarlo con una pistola in quanto non aveva versato il denaro dovuto;
e che, in un terzo caso, il LL aveva trattato l'acquisizione di un fucile come corrispettivo per la cessione di una partita di droga non pagata.
1.5. Il quarto e ultimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena irrogata la oggettiva gravità dei reati accertati ed il ruolo assunto all'interno della organizzazione criminale in esame, tutt'altro che secondario nel caso del FE (pure gravato da precedenti penali, di cui uno anche specifico): parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini della operatività dell'art. 62 bis cod. pen. 13 2. Il ricorso presentato nell'interesse di NT SU è inammissibile.
2.1. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché formulato per sollecitare una non consentita rilettura delle emergenze processuali dalle quali i giudici di merito, con un ragionamento immune da vizi di manifesta illogicità, perciò non censurabile in questa sede, hanno tratto conferma della fondatezza dell'ipotesi accusatoria. In particolare, la Corte distrettuale ha analiticamente evidenziato come le carte del processo avessero dimostrato con chiarezza l'adesione del SU all'associazione per delinquere dedita al narcotraffico capeggiata dal CI, che lo considerava "come un fratello". Erano state le intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento a comprovare che il SU si era occupato con sistematicità della ricezione e nel nascondimento delle rilevanti partite di droga che, provenienti dal napoletano, erano destinate ad alimentare lo spaccio nella 'piazza' di Cassino;
e aveva fatto da tramite per far pervenire ad altri sodali le direttive che erano state impartite dal CI. D'altro canto, le attività di osservazione svolte dai carabinieri avevano consentito di confermare che il SU si occupava della distribuzione dei più ridotti quantitativi di stupefacente ai singoli 'pusher' incaricati della vendita al minuto della sostanza, pure impegnandosi nel controllo della piazza Labriola di Cassino, diventato il centro della vendita delle droghe commercializzate dal gruppo del CI. Né va trascurato che il Di ON, affiliato a quel gruppo che aveva deciso di 'passare' ad un clan rivale, aveva ammesso di essere stato per quella ragione aggredito dal CI, nell'occasione coadiuvato proprio dal SU, oltre che dal NO. Non potendo condurre a differenti conclusioni la circostanza che, ad un certo punto, il SU si fosse impegnato anche a vendere la droga 'in autonomia', avendo i giudici di merito chiarito come tale atteggiamento fosse stato determinato dal fatto che il CI non era più riuscito a garantire a lui e ad altri associati le entrate che questi erano riusciti a realizzate in precedenza, nel periodo di piena operatività del gruppo criminale in esame.
2.2. Quanto al secondo motivo del ricorso, ferma restando la inammissibilità delle lamentate violazioni di norme di legge processuale per le ragioni già indicate nel punto 1.1. (al cui contenuto si fa rinvio), va osservato come le doglianze difensive risultano chiaramente finalizzate a sollecitare un'inammissibile rilettura delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato e logicamente approfondito le ragioni per le quali il prevenuto dovesse ritenersi responsabile dei reati fine ascrittigli. I giudici di merito hanno, infatti, sottolineato come nel già richiamato contesto probatorio inerente alla operatività del gruppo criminale diretto dal CI, il concorso del SU nella commissione dei reati ascrittogli ai capi 5), 7), 9) e 14 12), fosse stato provato dall'inequivoco contenuto delle intercettazioni eseguite dagli inquirenti: captazioni di conversazioni che avevano consentito di accertare come il prevenuto, discutendo nel febbraio del 2015 con altro sodale, avesse riconosciuto di detenere un chilogrammo di sostanza stupefacente che, per problemi di distribuzione, avrebbe restituito integralmente al CI ("...quell'altro chilo là poi si vede... se si deve fare, se no lo do sano sano a LI, non ne voglio sapere più niente"); in quello stesso periodo, parlando con il LL, avesse fatto rifermento alla cessione tanto di "due palle", da intendersi come due 'panetti' di hashish ("...io a Danilo due palle ce le do a 700 euro, è buona..."), quanto in seguito di un certo quantitativo di marijuana ("...sto portando l'erba a Danilo..."); colloquiando sempre con il LL, si fosse interessato dell'esito della cessione di 100 grammi di hashish a tal Arcieri, rimproverando l'interlocutore e il NI di essersi fidati di una persona che non aveva saldato il pagamento del corrispettivo e che per questo sarebbe stato poi minacciato con una pistola;
ed ancora, come lo stesso soprannominato - "NA" dai compagni fosse rimasto creditore verso altro acquirente della - droga, LA LT PA, circostanza questa espressamente richiamata in una conversazione tra due altri affiliati al gruppo criminale (NI, che aveva ricevuto a saldo quanto dovutogli dal LT PA per pregresse cessioni di droga, riferiva al LL: "...ha debito con tutti, ha fatto 500 euro di debiti... ha fatto scomparire non so quanti pezzi di crac (...) che deve dare i soldi a NA, NA non ci ha visto...").
2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso del SU, formulato con riferimento alla imputazione di concorso con il LL nella detenzione illegale e nel porto in luogo pubblico di una pistola dai due utilizzata nel febbraio del 2015 per esplodere un colpo all'indirizzo di un bersaglio. Premesso che è pacifico come, nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia possa essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (così, tra le molte, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996), resta esente da qualsivoglia censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto non necessaria l'effettuazione di una perizia fonica per escludere che quella esplosione, registrata durante le intercettazioni, non fosse dovuta allo scoppio di un petardo, considerato che le captazioni avevano consentito di registrare tanto il rumore dello 'scarrellamento' tipico di una pistola semiautomatica, quanto le parole del SU che aveva chiesto se "quel coso spara...". Né va trascurato che nella sentenza di primo grado, la cui motivazione ben può integrare quella dell'appello 15 4 in presenza di una doppia conforme, il G.u.p. aveva spiegato come, nel corso di un suo interrogatorio, il LL, che in precedenza aveva sostenuto che in quella occasione era stato esploso un petardo, avesse finito per ammettere che si trattava di una pistola, sia pur indicandola, poco credibilmente, come un'arma giocattolo.
2.4. Manifestamente infondate sono anche le doglianze difensive formulate nel quarto motivo del ricorso del SU. Quanto all'aggravante dell'associazione armata, è sufficiente qui richiamare quanto sopra evidenziato nel punto 1.4. a proposito dell'analoga questione posta da altro ricorrente. Corretta è la decisione adottata dai giudici di merito che hanno confermato la sussistenza dell'aggravante dell'art. 74, comma 3, d.P.R. cit., in quanto coerente con il prevalente orientamento interpretativo secondo cui, in materia di associazione finalizzata al traffico di droga, l'aggravante della partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti è configurabile anche nei confronti dell'associato tossicodipendente, in quanto il requisito oggettivo di applicabilità della circostanza è esclusivamente costituito dal fatto che tra i partecipanti all'associazione vi siano persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti, in considerazione della maggiore pericolosità sociale di un'organizzazione criminosa che si avvalga della partecipazione di tossicodipendenti (in quanto soggetti a particolare sfruttamento a causa del loro stato), a prescindere dall'eventualità che il singolo associato sia a sua volta tossicodipendente (così, da ultimo, Sez. 2, n. 48924 del 11/10/2016, Adducci, Rv. 268527).
2.5. Non è in alcun modo censurabile la decisione della Corte di appello che, accogliendo il motivo formulato in alcuni atti di impugnazione, con effetti estensivi anche per altri coimputati, abbia ritenuto di riqualificare taluni singoli episodi di spaccio di stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., in ragione della non identificata entità ponderale della sostanza di volta in volta ceduta;
negando che, invece, potessero essere considerati fatti di lieve entità quelle condotte che avevano avuto ad oggetto la detenzione o la compra-vendita di quantitativi di droga che le intercettazioni avevano comprovato essere di entità ponderale tutt'altro che ridotta, nonostante le sostanze non fossero state materialmente recuperate dal personale della polizia giudiziaria operante.
2.6. Privo di pregio è il sesto motivo del ricorso, in quanto questa Corte di cassazione ha reiteratamente chiarito come i giudici del merito debbano giustificare la determinazione della misura dell'aumento di pena per ciascuno dei reati 'satellite' posti in continuazione con il reato più grave. Tuttavia, resta esente da qualsivoglia censura di illogicità la scelta operata dalla Corte di appello di Roma che, in ragione della omogeneità delle sanzioni previste per i reati 16 де 'satellite', nel rideterminare discrezionalmente la pena da irrogare ad ogni imputato, ha ritenuto di poter fissare in mesi sei di reclusione l'aumento sulla pena base in relazione a ciascun reato previsto dai commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. cit. ovvero dalla norme in materia di armi, e in mesi tre di reclusione l'aumento in relazione a ciascun reato riqualificato ai sensi del comma 5 del predetto art. 73. Peraltro, in relazione alla distinzione tra reati aventi ad oggetto droghe 'pesanti' o droghe 'leggere', le doglianze difensive sono state formulate in termini generici, non essendo stato precisato in che maniera sarebbe stato violato il principio di proporzione rispetto alla gravità di ogni singolo fatto di reato, ben potendo la pena essere stata dalla Corte di appello determinata non solamente con riferimento ai limiti edittali, ma anche ai variabili quantitativi delle sostanze oggetto di ciascun illecito, oltre che alle concrete modalità di commissione di quei delitti.
2.7. Manifestamente infondate appaiono le doglianze contenute nel settimo e ultimo motivo, concernenti il diniego delle attenuanti generiche, in quanto decisione espressamente motivata dai giudici di merito con riferimento alla obiettiva gravità dei fatti accertati e al fatto che il ricorrente sia gravato da numerosi precedenti penali, di cui uno pure specifico: essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di CA NO è inammissibile. Manifestamente infondate sono le doglianze concernenti il diniego delle attenuanti generiche e le scelte in ordine all'entità della pena irrogata, in relazione alle quali i giudici di merito hanno evidenziato, con valutazione esente da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede, che il NO, benché formalmente incensurato, si era reso responsabile di un reato di particolare gravità oggettiva: mentre la scelta del prevenuto di rendere dichiarazioni confessorie, che correttamente ha indotto la Corte territoriale a ridurre la pena irrogata fino al limite edittale minimo, è stata legittimamente ritenuta inidonea a giustificare una ulteriore diminuzione della sanzione, tenuto conto che, a differenza di altri imputati, il predetto si era limitato a riconoscere quanto già risultava evidente a suo carico, senza nulla aggiungere per favorire la ricostruzione delle vicende criminali oggetto del presente processo e definire le responsabilità di altri imputati.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di NT EN è inammissibile. 17 4.1. Il primo motivo del ricorso è generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire come il requisito della specificità dei motivi implichi non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale. anche perché caratterizzate da asserite mancanze, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi dei delitti oggetto di addebito, elementi e argomenti rispetto ai quali non è stata poi precisata la rilevanza delle singole deduzioni contenute in una memoria precedentemente depositata nei gradi di merito, dai difensori poi richiamata in termini generali e indifferenziati.
4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ribadito quanto già esplicitato dal Giudice dell'udienza preliminare: il quale aveva convincentemente spiegato come non potesse considerarsi violato il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto oggetto della decisione, tenuto conto della sostanziale omogeneità e compatibilità tra gli stessi: posto che al EN era stato originariamente addebitato di aver svolto, all'interno dell'associazione per delinquere de qua, un ruolo direttivo con riferimento ad una specifica zona di spaccio degli stupefacenti, ed essendo stata, invece, con una decisione palesemente per lui più favorevole, accertata solo la sua responsabilità per la partecipazione a quel sodalizio, con compiti definiti dalle emergenze processuali, conosciute dalle parti, con riferimento alla cui verifica e valutazione non vi era stata alcuna limitazione delle facoltà difensive.
4.3. Richiamate le ragioni. sopra riportate nel punto 1.1., per le quali sono state considerate manifestamente infondate le doglianze proposte da altro ricorrente con riferimento all'asserita violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - argomentazioni da intendersi qui integralmente trascritte va detto che le questioni formulate dal EN con il terzo motivo del suo atto di impugnazione si traducono sostanzialmente in inammissibili censure di fatto: essendosi egli limitato, senza invero mettere in luce alcuna effettiva inosservanza delle norme di diritto penale sostanziale in contestazione, a pretendere una diversa e 18 alternativa interpretazione dei risultati delle indagini preliminari, tutti pienamente utilizzabili in ragione dell'instaurato rito abbreviato. Per ciò che concerne la piena e fattiva partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale in esame, va osservato come del tutto coerenti con le premesse di carattere generale e, comunque, congrui e privi di manifeste forme di illogicità, siano gli argomenti valorizzati dalla Corte di appello di Roma per giustificare l'affermazione di colpevolezza del predetto in ordine al delitto associativo contestatogli. Tenuto conto che le dichiarazioni accusatorie del CI il quale aveva ricordato come fosse stata raggiunta una stabile e - duratura intesa con il EN, al quale l'associazione aveva affidato il compito di spacciare in esclusiva la cocaina e di favorire pure lo smercio dell'hashish, percependo per tali cessioni una parte dei proventi erano risultate riscontrate dalle indicazioni fornite al riguardo dal NI e, in parte, da quelle provenienti dal LL che, pur ammettendo di non conoscere personalmente il EN, aveva confermato l'esistenza di quel legame con il capo del gruppo delinquenziale, indicando in particolare il EN come uno di coloro che attendevano a Cassino i rifornimenti della droga loro inviata da Napoli dal FE. Dati oggettivi di riscontro erano stati desunti dal contenuto di alcune intercettazioni, in specie di quella del marzo del 2015 nel corso della quale il EN, riferendosi al CI e al NO, aveva parlato di "gruppo nostro"; di quelle del giugno del 2015 riguardanti le relazioni dirette del EN con il FE;
di quella nel corso della quale gli associati LL e NI, discutendo nella regola interna al gruppo per cui non potevano ricevere nuovi quantitativi di droga da smerciare se prima non avessero consegnato i proventi delle precedenti vendite, avevano pure menzionato, come soggetto nella stessa situazione, il "Cassamorto", soprannome del EN.
4.4. Il quarto e il quinto motivo del ricorso del EN sono inammissibili per le ragioni già esposte, a proposito delle analoghe doglianze formulate da altri ricorrenti, nei punti 1.3., 1.4. e 2.5., al cui tenore è sufficiente fare rinvio.
4.5. Generico è, infine, il sesto e ultimo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale in relazione al trattamento sanzionatorio, pure con un indeterminato riferimento al comportamento processuale, senza tuttavia specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale era stato spiegato come il prevenuto non potesse beneficiare del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la oggettiva gravità delle numerose condotte delittuose accertate. 19 5. Il ricorso presentato nell'interesse di IS LL è inammissibile.
5.1. Il primo motivo del ricorso (punto A) dell'atto di impugnazione) non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto con lo stesso è stata sollecitata a questa Corte, peraltro talora in termini indeterminati, una inammissibile "incursione" nei fatti, con l'attribuzione di un nuovo e diverso significato delle emergenze processuali rispetto a quello scelto dai giudici di merito. I quali, con motivazione completa e logicamente non censurabile, integrabile anche con la richiamata motivazione della conforme sentenza di primo grado, hanno convincentemente chiarito come la piena adesione del LL alla organizzazione criminale più volte richiamata fosse stata comprovata, oltre che dai suoi accertati "frenetici" rapporti con il SU (che, pur cercando di sminuire il significato di quelle relazioni, aveva tuttavia riconosciuto il LL come colui che gli aveva consegnato la cocaina e l'hashish che egli poi aveva provveduto a spacciare), dal contenuto delle intercettazioni: che avevano confermato come il LL con il quale il NI aveva preferito non avere - rapporti diretti in quanto lo aveva considerato "non affidabile" - avesse stabilmente aderito a quell'associazione, per poi decidere di allontanarsene, facendone propri scopi e modalità operative;
pure sostituendo il "traditore" Di ON, tanto da condividere con il SU propositi organizzativi e altre iniziative criminose (come riscontrato dalle intercettazioni ambientali del 10 febbraio, del 27 aprile, del 5, del 6 e del 16 maggio 2015) e da seguire pedissequamente gli ordini impartitigli dallo stesso SU per effettuare le consegne della droga, per rendicontare i proventi delle vendite e per riscuotere i crediti vantati verso taluni acquirenti: in un caso recandosi presso l'abitazione di un debitore, tal RC (indicato dal LL come un "infame... che aveva avuto problemi con noi della piazza..."), per minacciarlo con una pistola assieme ad altro sodale, il NI (in altra captazione definito dal LL come "uno della nostra squadra..."). Né vanno trascurate le dichiarazioni rese dalla teste NN la quale aveva ammesso di avere a più riprese acquistato hashish da tale IS, riconosciuto nella foto del LL, recandosi proprio in quella piazza Labriola che era diventata il centro del narcotraffico curato dagli affiliati al gruppo del CI: così smentendo tanto l'odierno ricorrente quanto il NI che avevano sostenuto che l'attività di vendita della droga veniva curata dal LL "in proprio".
5.2. Il secondo motivo del ricorso (punti B), C), D) ed E) dell'atto di impugnazione) è in gran parte manifestamente infondato per le considerazioni 2 020 già sviluppate nel punto 2.3., che valgono anche per la posizione del LL e che devono ritenersi qui richiamate.
5.3. Quanto alle doglianze concernenti asserite violazioni di legge contenute nello stesso secondo motivo (così per la condanna per il porto in luogo pubblico oltre che per la detenzione illegale dell'arma e per la diminuente di cui all'art. 7 della legge n. 895 del 1967) e nel quinto motivo, le stesse sono inammissibili perché relative a censure che non erano state formulate con l'atto di appello. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Peraltro, l'asserita violazione del suddetto art. 7 non consente neppure di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., una questione di illegalità della pena, in quanto la doglianza difensiva è, al riguardo, aspecifica.
5.4. Mere censure in fatto contiene il terzo motivo del ricorso (punto F) dell'atto di impugnazione), in quanto l'imputato ha sollecitato una rivalutazione del materiale probatorio per giungere ad una valutazione differente da quella privilegiata dai giudici di merito con una motivazione nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità: avendo la Corte di appello spiegato che benché il LL avesse sostenuto che l'arma detenuta e portata - illegalmente in luogo pubblico in quanto utilizzata, nel febbraio del 2015, per minacciare tal RC (tossicodipendente che aveva acquistato la droga senza poi pagarla) era una pistola giocattolo, replica di una vera vi sono in atti intercettazioni di conversazioni captate durante le indagini che dimostrano la fondatezza della ipotesi accusatoria: la prima quella nel corso della quale l'odierno ricorrente, riferendo quanto accaduto all'amico e sodale LT PA, aveva parlato di quell'episodio di minaccia a mano armata;
la seconda è quella durante la quale l'affiliato al medesimo gruppo criminale SU, nel raccontare alla propria compagna quanto verificatosi, aveva sottolineato che il LL gli aveva raccontato di essersi recato presso l'abitazione dell'RC con "la pistola vera".
5.5. Il quarto motivo del ricorso (punto G), prima parte, dell'atto di impugnazione) è manifestamente infondato per le ragioni già esplicitate nel punto 2.5., al cui tenore è sufficiente fare rinvio.
5.6. Il quinto motivo del ricorso (punto G), seconda parte, dell'atto di impugnazione) è anch'esso manifestamente infondato in quanto non censurabile in questa sede, perché congruamente motivata sotto l'aspetto logico, è 21 Q l'affermazione della Corte di appello che ha ritenuto che la sostanza stupefacente indicata nel capo A) fosse cocaina e non una droga 'leggera', considerato l'elevato corrispettivo pagato per pochi grammi di quella sostanza. Peraltro, dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che l'episodio in questione si collega ad una serie di altre imputazioni concernenti la cessione di sostanza stupefacente che il LL, in una specifica conversazione captata, aveva indicato come "neve", termine utilizzato per identificare appunto la cocana.
6. Il ricorso presentato nell'interesse di ND NI è fondato, sia pur nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.
6.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché proposto per valorizzare una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, per le ragioni già esposte nel punto 2.2. nel trattare le complementari doglianze formulate con l'atto di impugnazione presentato nell'interesse del coimputato SU, al cui contenuto è sufficiente fare rinvio.
6.2. Il terzo motivo del ricorso è privo di pregio per gli argomenti già delineati nel punto 2.6., da intendersi qui integralmente trascritti: con l'aggiunta che appare inidonea a specificare la portata della doglianza difensiva, nella parte in cui è stata lamentata una violazione del principio di proporzione tra la sanzione irrogata e la gravità di ciascun fatto di reato, il riferimento all'età dell'imputato al momento della commissione di quei delitti, in quanto il criterio omogeneo di computo della pena in aumento, prescelto dalla Corte territoriale, risulta giustificato dal fatto che tutti gli illeciti risultano commessi dal NI in un arco temporale limitato, nel periodo in cui questi aveva da poco compiuto la maggiore età.
6.3. Sono fondate le doglianze contenute nel secondo motivo concernenti il diniego delle attenuanti generiche. Gravemente deficitaria è la motivazione della sentenza gravata in quanto la Corte territoriale, nel negare al NI le circostanze attenuanti generiche, ha fatto riferimento, peraltro in termini molto generici, alla asserita irrilevanza del suo stato di incensuratezza;
mentre la portata della collaborazione offerta dal prevenuto è stata valutata esclusivamente con riferimento alla richiesta difensiva di incrementare la misura della riduzione della pena per la già concessa attenuante di cui al comma 7 del più volte citato art. 74. I giudici di merito hanno omesso del tutto di valutare le ulteriori, articolate e specifiche censure formulate con l'atto di appello, con le quali era stata sollecitata l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ragione della giovanissima età del NI, del suo ottimo comportamento processuale e della condotta tenuta dopo la commissione 2 2 222 del reato, essendo stato pure allegato il fatto della sua ripresa degli studi universitari. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente a tale punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nel nuovo giudizio, dovrà colmare l'indicata lacuna motivazionale.
7. Segue la condanna dei ricorrenti, diversi dal NI, al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NI ND, limitatamente alle attenuanti generiche, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definito l'accertamento di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da FE EN, SU NT, NO CA, EN NT e LL IS, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2021 Il Consigliere estensore Presidente OL RI NA ET/ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 APR 2021 Dott.ssa Rosa Gratin Musumeci IL DIRET 23