Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo hanno luogo quegli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2009, n. 25614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25614 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 22/04/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1684
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 1878/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RO e LA TO;
avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, in data 10 novembre 2005, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città emessa in data 16 giugno 2003, rideterminava la pena inflitta agli imputati in anni cinque di reclusione ed Euro 600,00 (seicento/00) di multa;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, alla pubblica udienza del 22 aprile 2009, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10 novembre 2005, la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 16 giugno 2003, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena inflitta a LA RO e LA TO in anni cinque di reclusione ed Euro 600,00 (seicento/00) di multa, per il delitto di estorsione.
Dopo aver ricostruito la vicenda processuale e dettagliato i motivi di ricorso degli imputati, la Corte territoriale riteneva del tutto condivisibili le conclusioni del primo giudice in punto di responsabilità, rilevando, in particolare, che le dichiarazioni della persona offesa avevano trovato riscontro in quelle rese dai numerosi testi escussi dal pubblico ministero, dal contenuto di numerose conversazioni telefoniche registrate dalla persona offesa e dalle parziali ammissioni rese dagli stessi imputati. La Corte territoriale riteneva, infine, sussistente anche l'aggravante del "numero delle persone", affermando espressamente la sufficienza, ai fini dell'integrazione dell'aggravante de qua, della percezione da parte della persona offesa della provenienza della minaccia da più persone.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con due distinti ricorsi presentati da comuni difensori. In particolare, con il primo ricorso, il difensore degli imputati deduce violazione della legge penale con riferimento alla stessa configurabilità del reato di estorsione, anche con riferimento al requisito della minaccia, alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, nonché con riferimento all'effettuato giudizio di equivalenza delle circostanze.
Con il secondo ricorso, il comune difensore degli imputati deduce con il primo motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 420 ter cod. proc. pen.: il mancato riferimento alla "prima udienza"
comporterebbe l'erroneità del provvedimento del giudice che, viceversa, sul presupposto di tale interpretazione, avrebbe rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. Con il secondo, il terzo motivo, il sesto motivo ed il settimo motivo, il difensore ripropone la tesi della non configurabilità, nel caso di specie, del reato di estorsione, della mancanza del requisito della minaccia e della inattendibilità della persona offesa, e con il terzo motivo, della insussistenza della aggravante delle più persone riunite.
Infine, con il quinto motivo di ricorso, si deduce l'erroneità del giudizio di equivalenza delle circostanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto solo con riferimento all'aggravante delle più persone riunite, mentre va dichiarato inammissibile per il resto.
Quanto alla censura concernente la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, è, infatti, sufficiente richiamare la motivazione della Corte territoriale (..."essendo sufficiente ad integrare la stessa che la condotta estorsiva sia stata attuata da più soggetti - anche in numero di due - ed in modo tale che, come è certamente avvenuto nel caso che ne occupa, la parte lesa percepisca che la minaccia promana da più persone, essendo tale circostanza di per sè idonea ad ingenerare quel rafforzamento dell'effetto intimidatorio che costituisce la ratio dell'aggravante in parola"...) per rilevarne la erroneità: l'aggravante in parola, infatti, non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato ma richiede "la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia". Solo in questo modo si verificano gli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e che giustificano, in definitiva, il considerevole aumento di pena.
La sola circostanza di "percepire che la minaccia promani da più persone" integra sicuramente il concorso di persone ma non già l'aggravante contestata.
Quanto al resto, si tratta delle stesse doglianze già sottoposte ai giudici di merito: i ricorrenti, infatti, tendono, del tutto pacificamente, a una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione del giudice di appello, con la presentazione di ricorsi sostanzialmente sovrapponibili a quelli presentati con l'appello: in altri termini, nei ricorsi non si tiene in considerazione la motivazione della Corte territoriale che, viceversa, ha analiticamente ed approfonditamente esaminato tutte le censure sottoposte al suo giudizio, sia di rito che di merito, pervenendo a conclusioni ineccepibili nel merito e, per l'effetto, del tutto condivisibili.
In particolare, questo collegio osserva, quanto alla censura in rito, che la Corte territoriale, contrariamente all'assunto della difesa, ha approfonditamente motivato la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio individuando i motivi (mancanza di congrua documentazione medica al riguardo e sussistenza di semplice certificazione attestante esiti di pregresso intervento e presenza di stivaletto gessato) che non ne consentivano l'accoglimento.
Quanto al merito, i ricorrenti ripropongono le censure concernenti la configurabilità del reato e la sussistenza della minaccia, elementi tutti compiutamente analizzati dai giudici di merito attraverso l'analisi delle conversazioni telefoniche in atti e degli episodi di intimidazione posti in essere dagli imputati.
Quanto al giudizio di equivalenza delle circostanze, la Corte territoriale ha fatto riferimento al numero e alla gravità dei fatti, alla "preordinata e spregiudicata macchinazione" protrattasi per vari anni, sintomo di "una pianificata strumentalizzazione della parte offesa": motivazione del tutto aderente a quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale e, per l'effetto, del tutto incensurabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009