Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2008, n. 37982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37982 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 26/06/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1323
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 027259/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI AG, N. IL 13/10/1969;
avverso SENTENZA del 18/03/2004 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza della Corte di appello di Trento veniva confermata la condanna di ZI AG per il reato di cui all'art. 589 c.p., per avere cagionato la morte di IN HE perché, alla guida di un furgoncino, facendo retromarcia e non prestando attenzione a chi si potesse trovare nella traiettoria del veicolo, e in specifica violazione dell'art. 154 C.d.S., lett. a), investiva il predetto IN che si trovava immediatamente dietro il mezzo. Con il ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deduce:
1) 2) travisamento dei fatti e della prova per utilizzo di una prova inesistente e/o mancato utilizzo di una prova a favore laddove la Corte di appello ha ritenuto che il ZI non abbia controllato con sufficiente attenzione lo specchietto centrale retrovisore e laddove ha disatteso quanto sempre sostenuto dall'imputato e cioè che il WR si trovava nell'angolo morto di visuale posteriore del veicolo, nonostante che tale circostanza fosse stata confermata anche dai due appuntati indicati dall'accusa;
3) difetto di motivazione e violazione degli artt. 218 e 220 c.p.p., per non aver accolto la richiesta di disporre perizia tecnica per accertare quale è il campo visivo di un furgone del tipo di quello alla cui guida si trovava l'imputato;
4) travisamento dei fatti per utilizzo di una prova inesistente e/o mancato utilizzo di una prova a favore laddove ha ritenuto colpevole il comportamento dell'imputato per aver trascinato il corpo dell'imputato dopo l'urto, senza spiegare perché ciò avrebbe dovuto desumersi dalla posizione del corpo post urto;
tanto più che dalla deposizione del medico intervenuto a portare i primi soccorsi emerge che il WI non riportava alcuna ferita da trascinamento e i suoi abiti non erano ne' macchiati ne' sporchi;
5) mancanza e manifesta illogicità di motivazione: è mera congettura, priva di alcun accertamento processuale, quella secondo cui il IN, che a quell'ora si trovava sempre sul posto, non poteva non essere stato notato dall'imputato;
6) si rimprovera all'imputato di aver effettuato la manovra di retromarcia senza sporgere la testa fuori dal finestrino, senza tenere conto che la persona offesa si trovava in un punto non visibile dal finestrino.
Il ricorso è infondato.
La manovra di retromarcia effettuata dal BU è stata ritenuta imprudente dalla Corte di appello sotto due distinti profili: 1) per non aver ispezionato la sede stradale retrostante il furgone con la dovuta attenzione, di conseguenza urtando il IN che era pienamente visibile dietro il furgone;
2) per non aver arrestato immediatamente il veicolo al momento dell'urto trascinando per alcuni metri il corpo del IN.
Entrambi gli accertamenti resistono alle censure mosse con il ricorso.
I primi tre motivi attengono alla prima parte del comportamento del BU e sono volti a sostenere l'illogicità della motivazione e il travisamento del fatto per non avere il giudice disposto una perizia per accertare l'esistenza di un angolo morto che impediva di vedere la parte offesa, e che sarebbe stato confermato anche dai testi dell'accusa la cui deposizione risulterebbe dunque travisata. Al riguardo occorre premettere che esula dai poteri del giudice di legittimità ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco (Cass. 4^, n. 6552 del 06/04/2000 Rv. 216734) ovvero verificare se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, dovendosi la Corte di Cassazione limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
è esclusa la possibilità di dare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (Cass. 4^, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). Con specifico riferimento al preteso travisamento dei fatti come conseguenza del travisamento della prova, sotto il profilo della mancata valutazione delle testimonianze che avrebbero affermato l'esistenza dell'angolo morto, rileva il Collegio che non è possibile dare ingresso a tale vizio allorché il ricorrente, come nella specie, citi soltanto alcuni brani delle dichiarazioni dei testi, ai quali non può certo riconoscersi valore decisivo. È ben noto infatti che la valutazione delle deposizioni testimoniali non può essere limitata ad alcuni frammenti di quanto dichiarato senza tenere conto del complessivo contesto in cui le stesse sono state rese e specialmente delle domande che sono state poste, ben potendo, in tali casi essere totalmente falsato il pensiero che si riferisce;
pertanto non è possibile attribuire il significato che vorrebbe il ricorrente alle brevi frasi dal medesimo riportate. Come già è stato osservato (sez. fer. 13.9.2007 n. 37368 rv. 237302) deve essere recepita ed applicata anche in sede penale la regola della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.p., n. 5, dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi in modo da rendere possibile l'apprezzamento del vizio dedotto.
Nè miglior sorte può essere riservata alla censura attinente alla mancata effettuazione di perizia per accertare l'angolo morto. La perizia, come è noto, è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione in ordine alla necessità di svolgere indagini specifiche;
ne consegue che il convincimento del giudice al riguardo, se sorretto da adeguata motivazione, non è censurabile davanti a questa Corte. Nella specie la Corte distrettuale ha ritenuto non necessario il ricorso ad una apposita indagine tecnica rilevando che la semplice osservazione delle foto del furgone consentiva di affermare con tranquillità che il medesimo aveva la stessa visuale di una normale autovettura. E la integrativa sentenza di primo grado già aveva messo in rilievo come di angolo morto possa eventualmente parlarsi rispetto ad un veicolo in fase di sorpasso, mentre nella specie il tratto percorso in retromarcia dal BU era assolutamente rettilineo. Si tratta di una valutazione assolutamente congrua, che non necessitava di particolari cognizioni ricadendo nell'ambito della comune esperienza, basata sull'esame di una prova documentale, correttamente espressa e non censurabile.
Deve dunque ritenersi accertato che il ricorrente, se avesse fatto la dovuta attenzione alla parte posteriore del mezzo, utilizzando correttamente lo specchietto retrovisore avrebbe potuto e dovuto rendersi conto della presenza del pedone.
Peraltro, del tutto logicamente la Corte distrettuale ha anche rilevato che ove si voglia ammettere che il furgone non garantisse, nella manovra di retromarcia, la piena visibilità, sarebbe stato onere del ricorrente porre in essere cautele alternative tali da effettuare in sicurezza la manovra stessa (ad esempio sporgendo la testa dal finestrino, la cui utilità non può essere posta in discussione dal ricorrente non essendo questa la sede di un giudizio di fatto).
Risulta correttamente accertato anche l'ulteriore profilo di colpa consistente nell'aver trascinato per alcuni metri il corpo del WI. Al riguardo particolarmente dettagliata è la sentenza di primo grado dove si riferisce che il WI era rimasto incastrato con una gamba sotto il furgone, tanto che per liberarlo fu necessario utilizzare un muletto e si riportano le stesse dichiarazioni dell'imputato secondo cui, pur avendo avvertito una resistenza all'atto della retromarcia, egli tentò ancora di proseguire dando gas.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008