Sentenza 28 gennaio 1998
Massime • 1
In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo. È invece estranea alla figura del concorso l'attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, ma la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integra già a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. Infine, nel caso di più reati posti in essere nell'ambito di un unico programma, il concorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici che, a loro volta e nello stesso modo, devono rispondere dei fatti da lui posti in essere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/1998, n. 6489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6489 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 28/01/98
1. Dott. Severo CHIEFFI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore N. 130
3. " Antonio MARCHESE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO Consigliere N. 41069/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) DO CI, n. 12.1.1966 nelle Filippine;
2) DO RO, n.
7.2.1971 nelle Filippine;
avverso la sentenza in data 21.5.1997 della Corte d'Assise di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in Persona del dott. Bruno RANIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso e la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale
Udito il difensore, Avv. Michele MONACO
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DO CI e RO, fratelli di nazionalità filippina, furono tratti a giudizio della Corte di Assise di Roma per rispondere: a) di omicidio volontario, in concorso fra loro e con un terzo non identificato, per avere cagionato con ripetute coltellate la morte del connazionale LI NI;
b) di lesioni volontarie guaribili in 20 giorni in danno di LO QU, che colpivano con un coltello ed una sbarra di ferro;
c) di porto ingiustificato, al fine di commettere i precedenti reati, del coltello e della sbarra. Con sentenza del 10.5.1996 la Corte d'Assise li riteneva responsabili di tutti i reati, unificati dal vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche, condannandoli alla reclusione rispettivamente per anni 17, mesi due e giorni venti (DO CI) ed anni 15, mesi due e giorni venti (DO RO), oltre pene accessorie e risarcimento alla parte civile costituita.
La decisione era fondata sulle risultanze degli accertamenti medico - legali, sulle deposizioni del LO QU e della teste disinteressata EM LY, nonché sulle prime dichiarazioni rese alla P.G. dal teste DE IT, ritualmente acquisite a seguito di contestazione, integrate da alcune significative ammissioni del DO CI nel corso dell'esame dibattimentale. I fatti erano stati così ricostruiti: verso le 20 del 21.11-1994 il LI NI era stato aggredito in Piazza Mancini dal DO CI e da altra persona non identificata, armati di coltello;
fuggito, era stato inseguito e raggiunto. Durante l'inseguimento era stato colpito alle spalle dal DO CI con un coltello a lama lunga, della larghezza di circa cm. 3,5 - 4 (caratteristiche desunte dalle risultanze autoptiche) che gli aveva leso il polmone destro. Continuando nella fuga il LI aveva invocato l'aiuto del suo amico LO QU, che si trovava in macchina poco distante. Il LO aveva afferrato per il collo uno degli inseguitori, stringendolo contro un palo. A questo punto era intervenuto il DO RO, distinguibile per il giubbotto giallo che portava, il quale aveva colpito il LO all capo con un tubo metallico lungo circa 60 cm., poi rinvenuto dalla P.G. e sequestrato. Il LO aveva quindi lasciato la presa ed era stato ferito alla mano sinistra con uno strumento da punta e taglio. Nel frattempo il DO CI colpiva al cuore il LI con lo stesso coltello già prima usato, cagionandone la morte. Pur non risultando uno specifico movente, era emerso che la vittima aveva avuto una relazione con la moglie dell'autore del colpo mortale.
Su appello degli imputati la Corte d'Assise di secondo grado, con sentenza in data 21.5.1997, confermando nel resto la decisione impugnata riduceva le pene inflitte ad anni 16, mesi due e giorni venti di reclusione per il DO CI e anni 14, mesi due e giorni venti per il fratello, attesa la minore partecipazione di questi ai fatti delittuosi. Rilevava che il giudice di primo grado aveva correttamente operato la ricostruzione dei fatti, parte in base ad elementi del tutto pacifici e concordemente riferiti, per il resto preferendo la versione del LO e della teste disinteressata EM LY a quella dell'DE, che aveva reso una deposizione dibattimentale in gran parte difforme e contrastante con le dichiarazioni raccolte dalla P.G.. Tale ricostruzione escludeva chiaramente una situazione di difesa;
doveva ravvisarsi il concorso del DO RO nei fatti, cui aveva apportato un essenziale contributo causale, avendo impedito al LO di bloccare gli aggressori e consentito così al fratello di vibrare il colpo mortale. Nè risultava utile la perizia dattiloscopica richiesta dalla difesa, a verifica della opposta versione secondo la quale sarebbe stato il LI ad impugnare il tubo metallico o un bastone, poiché l'assenza di impronte utili per eventuali raffronti era stata già accertata dalla polizia scientifica. Il fatto doveva essere qualificato come omicidio volontario, e non preterintenzionale, data la micidialità del mezzo usato e la reiterata direzione dei colpi verso parti vitali. Nè poteva concedersi la diminuente di cui all'art. 442 C.P.P., poiché il processo non poteva essere definito allo stato degli atti, essendo il quadro probatorio, al momento della chiusura delle indagini, privo di chiarezza e contraddittorio, dati i contrasti tra le versioni dei due imputati e dei testi. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite il comune difensore, Avv. Michele Monaco, che denuncia violazione di legge e carenze motivazionali sui seguenti punti della decisione:
1) diniego della diminuente di cui all'art. 442 C.P.P.. Secondo i giudici di appello l'ambiguità del quadro probatorio si era risolta solo in dibattimento anche in virtù delle ammissioni del DO CI, che ben avrebbero potuto essere ugualmente rese in sede di giudizio abbreviato, mentre non erano emersi altri elementi nuovi rispetto a quelli raccolti in sede di indagini. D'altra parte il diniego della riduzione per il rito speciale, tempestivamente richiesto, nei casi di carenza investigativa o di indagini obbiettivamente difficoltose e complesse dava luogo ad ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad imputati a carico dei quali la prova fosse stata pienamente acquisita;
veniva perciò sollevata eccezione di illegittimità degli artt. 438, 439, 440 e 442 C.P.P. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2) Omessa motivazione circa un eventuale eccesso colposo di difesa e contraddittorietà dell'argomentazione a carico del DO RO desunta dalle dichiarazioni del fratello, il quale ha affermato di avere colpito la vittima mentre stava a sua volta per colpire con un bastone il congiunto, situazione che avrebbe giustificato il riconoscimento della invocata esimente. 3) Contraddittorietà della stessa argomentazione e di tutte quelle poste a base della riconosciuta responsabilità del DO RO a titolo di concorso nell'omicidio; egli infatti, se aggredito dal LI, non avrebbe recato alcun contributo causale all'azione del fratello;
ugualmente dovrebbe ritenersi se avesse invece aggredito il LO, intento a bloccare il terzo individuo, restando tale condotta ininfluente sull'azione omicida. Mancante anche la motivazione in ordine all'evento realmente voluto dagli imputati.
Il DO RO ha proposto anche separato ricorso a mezzo dell'Avv. Nicola Lippi, denunciando illogicità della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base di un quadro probatorio da essi riconosciuto come confuso e contraddittorio, dal quale emerge semmai che l'imputato ha agito al fine di sottrarre se stesso e il fratello da incombente pericolo;
inoltre, omissione di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed al mancato riconoscimento del concorso anomalo, posto che il suo contributo ai fatti è stato ritenuto marginale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati. Quanto alle questioni relative alla richiesta di giudizio abbreviato, l'ammissione al rito speciale presuppone che il processo possa essere definito allo stato degli atti al momento (anteriore alle conclusioni delle parti nell'udienza preliminare) in cui è formulata la richiesta (artt. 438 - 440 C.P.P.); a seguito delle sentenze 28.1/15.2.1991 n. 81 e 22/31.1.1992
n. 23 della Corte Costituzionale il giudice del dibattimento dovrà all'esito del giudizio rivalutare la ricorrenza di tale condizione, ma attraverso una prognosi "ex ante", senza che rilevi l'effettiva acquisizione, o meno, di nuovi elementi (cfr. Cass., Sez. VI, 1.9.1995, Toscano e altri;
Sez. I 14.7.1997, Zuccaro). Sono quindi irrilevanti le considerazioni dei ricorrenti circa l'utilità o meno degli elementi nuovi in concreto acquisiti in giudizio ed è errato il riferimento alla possibilità di assumere l'interrogatorio anche nel corso del giudizio abbreviato (ammessa, su richiesta dell'imputato, da alcune pronunce giurisprudenziali: cfr. Cass., Sez. I, 27.3.1991, Amato;
Sez. VI 3.11.1992, Guzzaffi e altro;
22.7.1993, Mercuri) perché la valutazione allo stato degli atti va riferita ad un momento anteriore. Nè la motivazione del giudice di appello in proposito può ritenersi, secondo la tesi illustrata in sede di discussione del ricorso, illogica o inadeguata per essersi espressa cumulativamente senza distinguere la posizione dei due imputati, posto che, invece, è stata esaminata la situazione di entrambi, quale risultava all'esito delle indagini preliminari ("DO CI, pur ammettendo di essersi trovato in piazza Mancini insieme con suo fratello RO, negava ogni partecipazione ai fatti;
DO RO, in contrasto con suo fratello, negava addirittura di essersi recato in piazza Mancini").
Manifestamente infondata è altresì la sollevata eccezione di incostituzionalità. L'inesistenza di un contrasto con l'art. 3 della Costituzione delle norme che collegano la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato a cause esterne al reato ed alla personalità del soggetto e dipendenti solo dalla complessità e dallo stato di attivazione delle indagini è stata già affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza 14.6.1990 n. 284; non vi è infatti disparità di trattamento, poiché l'adozione del rito presuppone la richiesta dell'imputato, che comporta una rinuncia alle maggiori possibilità di verifica dei fatti offerta dal dibattimento, e l'esito dell'istanza scaturisce da una diversità di situazioni di mero fatto che, in quanto tali, non concernono posizioni omogenee comparabili. Sotto l'altro profilo del condizionamento di tale esito ad opera del discrezionale potere di iniziativa del P.M. nella conduzione delle indagini (qui denunciato per contrasto con il diritto di difesa) la stessa Corte ha rilevato l'inammissibilità della questione, poiché l'intervento correttivo consisterebbe necessariamente nell'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria che potrebbe assumere varie e non necessitate caratteristiche, ed è quindi realizzabile soltanto attraverso un intervento legislativo (C. Cost. 9.3.19 92 n. 92). Con gli altri motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, vengono denunciati anzitutto, sotto diversi profili, vizi di motivazione. In proposito vanno richiamati i principi, ripetutamente affermati da questa Corte, che regolano il sindacato del giudice di legittimità. La verifica che la Corte di Cassazione, in forza dell'art. 606, co. 1 lett. e), C.P.P., è abilitata a compiere sulla correttezza e completezza della motivazione riguarda la congruità logica e l'interna coerenza dell'apparato argomentativo posto a base della decisione impugnata e non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. La Corte suprema non è quindi legittimata a controllare la rispondenza alle risultanze processuali e l'adeguatezza in concreto delle scelte operate, nell'ambito delle sue esclusive attribuzioni, dal giudice di merito in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, ma soltanto a riscontrare l'esistenza di una reale e non apparente struttura motivazionale, completa e logicamente coerente con il materiale probatorio valutato. Esclusa pertanto una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, non può integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 29.1.1996, Clarke;
23.2.1996, P.G., Fachini e altri;
22.10.1996, Di Francesco;
2.7.1997, Dessimone e altri).
Alla luce di tali principi risultano inammissibili le doglianze volte a prospettare una differente ricostruzione dei fatti o, in subordine, una irrimediabile ambiguità delle risultanze processuali;
i giudici di merito, con congrua e non illogica motivazione, hanno selezionato le fonti di prova ritenute più attendibili (persona offesa e teste "indifferente"), utilizzando come elementi rafforzativi le dichiarazioni dell'altro teste in occasione delle prime indagini, acquisite in dibattimento a seguito di contestazioni, e "alcune significative ammissioni" del DO CI. Quanto a quest'ultimo aspetto, non è in sè illogico o contrario alle regole di valutazione della prova ritenere che le dichiarazioni dell'imputato (il cui esame rientra nel novero dei mezzi di prova e, in quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice - cfr. Cass., Sez. IV, 22.11.1991, Davì e altri) possano costituire conferma delle deposizioni testimoniali in virtù di una solo parziale coincidenza. Ha peraltro obbiettato la difesa che, in realtà, testimonianze e interrogatorio sarebbero stati arbitrariamente integrati per quanto riguarda la posizione del DO RO, che i testi avrebbero descritto come impegnato nella colluttazione fra il LO e il terzo aggressore e distante dal fratello e dalla vittima, mentre il DO CI lo colloca in immediata prossimità della scena dell'omicidio; versioni sul punto inconciliabili e non idonee a sostenersi reciprocamente. Ora, in effetti la sentenza impugnata non formula una esplicita valutazione sulla distanza fra la vittima, nel momento in cui fu colpita a morte, e il DO RO e si limita a rilevare come questi abbia aggredito alle spalle il LO "costringendolo a lasciare la presa su uno dei due aggressori armati di coltello". In ogni caso, secondo la tesi difensiva, non essendo accertato che il LO fosse alle prese con l'autore del colpo mortale, anziché con l'altro inseguitore del LI, non è dimostrato che l'intervento del DO RO abbia avuto efficienza causale nella realizzazione dell'omicidio, onde non potrebbe essere riconosciuto il suo concorso in tale reato. Anche tale ulteriore doglianza è infondata. Infatti, in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta dall'art. 110 C.P., l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti;
in sostanza, quando il partecipe, per effetto della sua condotta cosciente idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, egli risponde non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli posti in essere dagli altri, convergenti nell'offesa all'interesse protetto dalla norma incriminatrice (cfr. Cass., Sez. I, 3.4.1989, Maricca;
12.1.1990, Ahmetovic;
11.9.1990, Ciancimino;
12.7.1991, Cantone;
24.7.1992, Rendina;
27.5.1994, Corsi;
Sez. IV 7.7.1993, Mangani ed altri;
Sez. V 31.5.1990, Rabito;
19.2.1994, Zanotti;
Sez. VI 8.3.1991, Iankson;
24.8.1993, La Torre;
7.4.1994, D'Episcopo). Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo (cfr. Cass., Sez. I, 23.4.1982, Bonsignore;
27.1.1996, Figlia e altro;
Sez. II 16.7.1992, Ortu) . Resta invece, di per sè, estranea alla figura del concorso l'attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, ma la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integra già a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 C.P. (cfr. Cass., Sez. Un., 28.11.1981, Emiliani). Infine, nel caso di più reati posti in essere nell'ambito di un unico programma, il concorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici che, a loro volta e nello stesso modo, devono rispondere dei fatti da lui posti in essere (cfr. Cass., Sez. V, 8.10.1983, Amitrano). Sul piano soggettivo sono in ogni caso necessari, per configurare responsabilità a titolo di concorso, il dolo che caratterizza il reato commesso e la consapevolezza dell'altrui partecipazione (cfr. Cass., Sez. IV, 9.5.1997, Contaldo). Non è invece punibile la semplice connivenza, consistente nell'atteggiamento meramente passivo mantenuto con la coscienza che altri stia per commettere o commetta un reato, quando non esiste uno specifico obbligo di impedirlo (cfr. Cass., Sez. I, 22.5.1997, Violi ed altro).
Alla luce di tali principi correttamente è stato ravvisato il concorso del DO RO in tutti i reati commessi dal fratello e dal terzo aggressore non identificato, avendoli egli spalleggiati e consapevolmente e concretamente aiutati nell'esecuzione delle attività criminose, così fornendo, quanto meno, uno stimolo all'azione ed un maggior senso di sicurezza (sulla sufficienza anche di una mera presenza sul luogo di esecuzione del reato che ottenga tali effetti, cfr. Cass., Sez. VI, 6.2.1997, P.M. in proc. Famiano;
Sez. I 22.5.1997, Perfetto). Poiché è stato correttamente ravvisato, nei termini ora precisati, il pieno concorso nell'omicidio era superflua una espressa motivazione di esclusione del concorso anomalo, del resto neppure prospettato con i motivi di appello. Quanto al dedotto eccesso colposo di difesa, esso presuppone, al pari dell'esimente, l'esigenza di rimuovere il pericolo di un'aggressione, e si distingue per una erronea valutazione dell'entità del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati per reagire;
ne deriva che, una volta esclusi - come nel caso di specie hanno ritenuto i giudici di merito con corretto e incensurabile apprezzamento di fatto - gli elementi costitutivi della scriminante per l'accertata inesistenza di una offesa dalla quale difendersi, non vi è alcun obbligo di una specifica motivazione in ordine all'eccesso colposo, tanto più se non espressamente prospettato in sede di appello (Cass., Sez. I, 21.1.1998, Mendicino e altro). Infine, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi la sentenza impugnata motiva esaurientemente in ordine all'evento voluto dai concorrenti ed alle ragioni per cui era inutile la sollecitata rinnovazione parziale del dibattimento, nei termini in premessa esposti.
I gravami vanno perciò respinti.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998