Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 2
La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione. (Fattispecie in cui le dichiarazioni confessorie dell'indagato erano entrate a far parte del compendio probatorio attraverso un referto medico confermato dalle dichiarazioni di una testimone ritenuta attendibile dai giudici di merito).
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria riguarda solo le dichiarazioni rese da persone che avrebbero potuto essere assunte come testimoni; ne deriva che è utilizzabile la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su dati di fatto direttamente percepiti dall'agente, tra i quali devono ritenersi inclusi anche gli stati emotivi delle persone osservate. (Fattispecie relativa alla deposizione di un ufficiale di P.G. concernente un intervento effettuato presso l'abitazione di uno degli imputati, a seguito della segnalazione di una lite).
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La confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sè e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato. La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione. Deve affermarsi che la valutazione frazionata delle dichiarazioni, di qualsiasi specie esse siano, e dunque anche di quelle confessorie, oltre che di quelle accusatorie provenienti da chiamante in correità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/06/2015, n. 38149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38149 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
38 149/ 1 5 38149 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 1357 Dott. FRANCO FIANDANESE - Consigliere - Dott. ALBERTO MACCHIA REGISTRO GENERALE N. 7001/2015- Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU OM N. IL 22/08/1957 DI RO IO N. IL 20/01/1975 DI RO EL N. IL 20/07/1976 avverso la sentenza n. 3371/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 26/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal Gell.illoszicho Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. sinete di'i corsi che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Ancona confermava la condanna di Di CO TO, RU OM e Di CO GE per i reati di falso e truffa. Si contestava agli imputati Di CO TO e RU OM di avere presentato una falsa denuncia di infortunio all'Inail lucrando la relativa indennità ed all'imputato Di CO GE di avere procurato a Di CO TO lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Di CO TO e RU OM che, con due distinti ricorsi, deduceva:
2.1. violazione dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen e correlato vizio di motivazione. Si deduceva l'inutilizzabilità della testimonianza del maresciallo CU laddove riferiva in dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato RU alla polizia giudiziaria. Tale parte di testimonianza sarebbe stata illegittimamente utilizzata in dibattimento in violazione dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen.
2.2. Violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. Si deduceva la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato Di CO alla volontaria dell'ambulanza (e da questa riversate nel processo) in quanto le stesse non erano state assunte con le garanzie previste dall'art. 62 cod. proc. pen.
2.3. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione. Si censurava la mancata valorizzazione delle dichiarazioni del teste OC IH che aveva assistito ai fatti.
3. Ricorreva per cassazione di Di CO GE, personalmente, che deduceva: vizio di motivazione. Violazione degli art. 195, 197 bis e 210 cod. proc. pen. Omesso esame delle deduzioni proposte con l'atto di appello.
3.1. Si deduceva che il referto medico posto alla base dell'accertamento di responsabilità per il reato di lesioni conteneva non una confessione stragiudiziale, ma delle dichiarazioni de relato, che non erano state valute nel rispetto delle regole processuali che ne governano l'utilizzo.
3.2. La testimonianza della teste RI presente sull'ambulanza al momento del soccorso prestato a Di CO TO, nella parte in cui si riferiva alle dichiarazioni dell'imputato aveva la struttura della testimonianza de relato, sicchè doveva essere assunto il teste diretto, ovvero il Di CO TO, imputato di reato connesso;
3.3. Si deduceva inoltre travisamento della prova in quanto il Di CO TO, contrariamente a quanto riportato in sentenza, non attribuiva con sicurezza la frattura della mandibola all'azione aggressiva del fratello GE.
3.3. Si deduceva, infine, la illogicità della motivazione relativa all'attendibilità della testimonianza del maresciallo CU e la mancata motivazione in ordine alla richiesta di rivalutazione della testimonianza dell'unico teste oculare. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO è 1.Il ricorso presentato nell'interesse di Di CO TO e RU OM - D I manifestamente infondato.
1.1. Circa afle censure che si dirigono sulla illegittimità dell'utilizzazione della testimonianza del teste di polizia giudiziaria (che, nella prospettiva difensiva sarebbe stata resa in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità dei relativi contenuti), si condivide la valutazione effettuata dai giudici di merito che hanno rilevato come l'accertamento di responsabilità non si fonda su dichiarazioni de relato, ma solo su contenuti dichiarativi derivanti da percezione diretta. Segnatamente: il CU, come indicato nella . sentenza di primo grado e ribadito nella pronuncia di appello, riferiva dell'intervento effettuato presso l'abitazione del Di CO in seguito alla segnalazione di una lite, riversando in dibattimento i dati relativi a tale intervento. Si tratta, all'evidenza, di una testimonianza che non involge alcun contenuto dichiarativo percepito, ma solo dati rilevati attraverso : l'osservazione diretta. Il divieto di testimonianza indiretta riguarda infatti solo le dichiarazioni di persone che avrebbero potuto essere assunte come testimoni, ma non si estende ai dati di fatto percepiti direttamente;
e nei "dati percepiti direttamente" devono essere sicuramente inclusi gli stati emotivi delle persone osservate dal testimone di polizia giudiziaria durante le fasi dell'intervento del quale riferisce.
1.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che deduce l'inutilizzabilità della testimonianza della volontaria della autoambulanza nella parte in cui riferisce delle dichiarazioni rese dall'imputato Di CO TO nel corso del trasporto all'ospedale. Come rilevato dai giudici di merito si tratta di dichiarazioni rese prima dell'apertura del procedimento, che non devono rispettare lo statuto processuale della prova dichiarativa che viene "attivato" solo con l'apertura del procedimento. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese durante il trasporto dell'imputato in ambulanza hanno natura di confessione stragiudiziale, in quanto : non vi erano, nel momento in cui venivano rese, elementi idonei a giustificare l'iscrizione degli indagati per i fatti in relazione ai quali si è successivamente proceduto. Sul punto si condivide la giurisprudenza secondo cui la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo (Cass. sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Rv. 249960; Cass. sez. 5, n. 38252 del 15/07/2008, Rv. 241572); nel caso di specie l'immissione nel processo delle dichiarazioni del Di CO TO avveniva attraverso la testimonianza della volontaria della Croce Gialla, valutata attendibile da entrambi i collegi di merito.
1.3. Inammissibile è, infine, motivo di ricorso che invoca la inadeguata valorizzazione delle dichiarazioni del testimone OC IH. Il motivo, oltre ad essere generico in quanto non indica il profilo motivazionale inciso dal dedotto errore di valutazione tende ad offrire alla 3 Corte di legittimità una lettura alternativa delle emergenze processuali, notoriamente irricevibile. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella effettuata dai collegi di merito, in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
2. Anche il ricorso proposto nell'interesse di Di CO GE è inammissibile.
2.1. Con riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del Di CO riversate nel referto medico si rileva che le stesse (come anche le dichiarazioni rese dal Di CO TO alla volontaria della Croce gialla) costituiscono sicuramente una confessione stragiudiziale dei fatti di truffa e falso a lui contestati veicolate nel processo attraverso una prova documentale;
si tratta di contenuti dichiarativi marcatamente autoaccusatori ma intimamente connessi alla consumazione delle lesioni contestate al Di CO GE. La negazione delle lesioni se costituisce un fatto decisivo per la prova della truffa, non di men rileva in ordine all'accertamento di responsabilità relativo al reato addebitato al ricorrente (ovvero reato di lesioni). La natura extraprocedimentale delle dichiarazioni riversate dal Di CO TO nel referto medico estrae le stesse dall'area e della "dichiarazione processuale"; sicchè esse possono essere utilizzate a prescindere dal rispetto dello statuto processuale della prova dichiarativa, dovendo essere valutate in coerenza con le regole che governano l'utilizzabilità e la valutazione della prova che in concreto le veicola nel processo. Il collegio sul punto ribadisce il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo (Cass. sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Rv. 249960; Cass. sez. 5, n. 38252 del 15/07/2008, Rv. 241572). Nel caso di specie le dichiarazioni del Di CO TO entravano a far parte del compendio probatorio attraverso il referto medico, ovvero un documento il cui contenuto veniva ritenuto veritiero (anche) nella misura in cui risultava confermato dalle dichiarazioni della RI, volontaria della Croce gialla.
2.1. Analoghe considerazioni devono essere effettuate con riguardo alla dedotta mancata acquisizione delle dichiarazioni del Di CO TO riversate in dibattimento dalla volontaria dell'ambulanza: si ribadisce le dichiarazioni del Di CO TO e, conseguentemente, della testimone che le ha riversate nel processo non soggiacciono allo statuto della prova dichiarativa, in quanto sono state rese in un momento in cui non vi erano elementi per avviare i W 6 il procedimento in relazione ai fatti che poi sono stati effettivamente contestati. Non vi è stata dunque alcuna violazione della regola indicata dall'art. 195 cod. proc. pen.
2.3. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui deduce il travisamento della prova nella parte in cui il Di CO TO, contrariamente a quanto riportato in sentenza, non avrebbe attribuito con sicurezza la frattura della mandibola all'azione aggressiva del fratello GE. Il ricorso, sul punto, non si presenta autosufficiente in quanto pur deducendo un vizio di travisamento non offre al collegio la fonte di prova travisata allegandola al ricorso. Il collegio condivide sul punto l'orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. E' pertanto inammissibile il ricorso, che pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, di guisa da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 Rv. 256723, Cass. Sez. 1, ord. n. 20344 del 18/05/2006, Rv. 234115Sez. F, n.37368 del 13/09/2007, Rv. 237302; Cass. sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123 Infine: anche il dedotto vizio di motivazione del compendio probatorio con specifico riguardo alla valutazione dei contenuti dichiarativi del teste di polizia giudiziaria CU ed alla mancata valorizzazione delle dichiarazioni del testimone oculare. Si tratta di un motivo che offre alla Corte un valutazione alternativa delle emergenze processuali senza indicare illogicità del percorso motivazionale decisive ai fini dell'accertamento di responsabilità.
3. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2015 L'estensore Il Presidente Franco Fiandanese Sandra Recchione Franco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 SET. 2015 IL CANC ERE DI CA Claudia Pianell E N O * 60