Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2014, n. 3214
CASS
Sentenza 22 ottobre 2014

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In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di una circostanza attenuante in precedenza negata ed influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, deve necessariamente ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi venga confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e fermo restando che il risultato finale dell'operazione si concluda con l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella in precedenza irrogata. (Fattispecie relativa a reati sessuali, nella quale la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione, da parte della Corte di appello, dello stesso aumento di pena operato dal primo giudice senza alcuna motivazione al riguardo, pur in presenza del riconoscimento dell'attenuante della minore gravità applicabile a tutti i reati concorrenti unificati dal vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen.).

Il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie. (Fattispecie relativa a reati sessuali, in cui la Corte ha escluso l'applicabilità delle pene accessorie di cui all'art.4, modificativo della legge 1 ottobre 2012, n. 172, sostitutivo dell'art. 609 nonies cod. pen., in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina).

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato volta ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto ad attenuanti. (Fattispecie in cui l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. era stata dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti generiche e alla diminuente della minore gravità della violenza sessuale).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha applicato a Simone O. la pena di anni due di reclusione (pena base anni quattro di reclusione; ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di anni due e mesi otto di reclusione; aumentata per la continuazione ad anni tre di reclusione, poi ridotta per il rito) e la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni uno e mesi uno, in relazione ai reati di cui agli artt. 314 e 640 c.p. commessi tra l'11 dicembre 2017 e l'8 luglio 2018. All'imputato, medico in servizio presso il Reparto di Ostetricia dell'Ospedale di Prato, erano ascritti alcuni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2014, n. 3214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3214
Data del deposito : 22 ottobre 2014

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