Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 3
In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di una circostanza attenuante in precedenza negata ed influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, deve necessariamente ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi venga confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e fermo restando che il risultato finale dell'operazione si concluda con l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella in precedenza irrogata. (Fattispecie relativa a reati sessuali, nella quale la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione, da parte della Corte di appello, dello stesso aumento di pena operato dal primo giudice senza alcuna motivazione al riguardo, pur in presenza del riconoscimento dell'attenuante della minore gravità applicabile a tutti i reati concorrenti unificati dal vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen.).
Il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie. (Fattispecie relativa a reati sessuali, in cui la Corte ha escluso l'applicabilità delle pene accessorie di cui all'art.4, modificativo della legge 1 ottobre 2012, n. 172, sostitutivo dell'art. 609 nonies cod. pen., in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina).
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato volta ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto ad attenuanti. (Fattispecie in cui l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. era stata dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti generiche e alla diminuente della minore gravità della violenza sessuale).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2020, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha applicato a Simone O. la pena di anni due di reclusione (pena base anni quattro di reclusione; ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di anni due e mesi otto di reclusione; aumentata per la continuazione ad anni tre di reclusione, poi ridotta per il rito) e la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni uno e mesi uno, in relazione ai reati di cui agli artt. 314 e 640 c.p. commessi tra l'11 dicembre 2017 e l'8 luglio 2018. All'imputato, medico in servizio presso il Reparto di Ostetricia dell'Ospedale di Prato, erano ascritti alcuni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2014, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 22/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2894
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 44684/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 22/01/2013 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie dell'interdizione dall'esercizio della professione e della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Rigetto nel resto, udito per il ricorrente l'avv. ARICÒ Giovanni e l'avv. MARTINES Marco che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di A.A. ,
ritenuta la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, posta, unitamente alle concesse attenuanti generiche, in regime di prevalenza sulla contestata aggravante - ha rideterminato in anni tre di reclusione la pena inflitta ad A.A. ,
revocando le statuizioni civili e confermando nel resto la sentenza impugnata.
A.A. è accusato:
a) del delitto di cui all'art. 81 cpv. e art. 609 bis c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, approfittando della situazione di datore di lavoro, in diverse occasioni ed in epoche diverse, all'interno del laboratorio dentistico ubicato in Forlì, palpeggiava i glutei, il seno e le cosce di D.D. , incurante dei ripetuti rifiuti e delle intimazioni a smettere rivoltegli dalla stessa;
per averla, in una occasione, costretta in un angolo fra un muro ed un mobile, impedendole ogni movimento al fine di appoggiare il suo organo genitale contro i glutei della persona offesa;
per averle, in data 18 maggio 2005, verso le ore 19.00, appoggiato una mano sulla coscia palpandola fino a toccarle le parti intime;
per averle posto continue richieste di rapporti sessuali minacciando che se non le avesse assecondate non le avrebbe permesso di fare carriera (fatti accaduti in Forlì dal 21 marzo al 18 maggio 2005);
b) del delitto ex art. 81 cpv. e art. 609 bis c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, approfittando della situazione di datore di lavoro, in diverse occasioni ed in epoche diverse, all'interno del laboratorio dentistico ubicato in Forlì, palpeggiava il seno, i glutei e le gambe di C.
.S. , approfittando del momento in cui rimanevano soli nello studio;
rivolgendole apprezzamenti sull'aspetto fisico, invitandola a sedersi sulle sue gambe, incurante dell'evidente imbarazzo della persona offesa, costringendola, quindi, a sopportare le sue avances ed a trovare altra occupazione lavorativa (in Forlì dalla fine di marzo 2005 alla fine di aprile 2005);
c) del delitto previsto dagli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, approfittando della situazione di datore di lavoro, in diverse occasioni ed in epoche diverse, all'interno del laboratorio dentistico ubicato in Forlì, palpeggiava P.E. strisciando la sua mano dalla schiena fino al sedere;
rivolgendole spesso domande sulla sua vita sessuale del tipo "hai trombato ieri sera con il tuo moroso?, in che posizione ti piace farlo?", incurante dell'imbarazzo mostrato dalla parte offesa e dell'invito a non entrare in faccende personali, proseguiva descrivendo particolari della sua vita sessuale (in (OMISSIS) ).
2. Per l'annullamento della sentenza impugnata, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, A.A. che affida il gravame ai quattro seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato, comparato al devolutum, ed inoltre dagli atti del processo specificamente enunciati nel gravame (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché il vizio di mancanza di motivazione, con riguardo all'istanza di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 603 c.p.p.). Assume il ricorrente di aver invano invocato con l'atto d'appello lo scrutinio, cui il Giudice di primo grado si era sottratto, sull'attendibilità delle singole propalazioni in modo da porle a confronto con le acquisizioni dibattimentali, idonee a smentirne o, comunque, a ridimensionarne la portata.
Dopo aver diffusamente riportato le censure mosse con l'atto di appello e rassegnato l'esito delle prove orali, il ricorrente sostiene che l'errore in cui sono incorsi i Giudici di merito è consistito nel mancato riscontro tra le dichiarazioni dei testi d'accusa e le dichiarazioni dei testi di difesa per verificare se vi fossero state provocazioni o molestie sessuali.
Peraltro la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale di natura documentale (produzione del libro matricola denunciante la falsità della propalazione della C. su un punto decisivo della controversia) sarebbe stato dirimente in tal senso, confermando la bontà della tesi difensiva (mala fede delle querelanti che erano giunte a tanto per mero spirito di rivalsa nei confronti dell'A. che non le aveva assunte a tempo indeterminato al termine del periodo di prova) in quanto l'acquisizione avrebbe dimostrato che la C. non si era mai assentata dal lavoro, laddove in dibattimento aveva detto cosa diversa, assumendo di essersi rammaricata di non essere stata vicina alla D. (quando questa aveva assunto di aver subito le molestie sessuali del ricorrente) perché assente dal lavoro.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione della legge penale e in particolare dell'art. 61 c.p., n. 11, in relazione all'art. 609 bis c.p. e art. 15 c.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Rileva che la Corte territoriale, nella disamina relativa alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 11 e ritenuta dal Giudice di primo grado come contestata in fatto,
ha disapplicato gli istituti dell'assorbimento - consunzione e del reato complesso (art. 84 c.p.). Ed invero, sul rilievo della concorrente contestazione in fatto dell'abuso di una posizione di supremazia quale quella del datore di lavoro, la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere atto della giurisprudenza di legittimità alla stregua della quale il rilievo penale dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 22, nella struttura della ipotesi base di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1, viene a consumarsi nel solo elemento costitutivo dell'abuso di autorità.
2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 81 cpv. c.p.p., art. 609 bis c.p.p., comma 3, art. 133 e 62 bis c.p., (art. 606 c.p.p., comma 1,
lett. b) e e), in termini di obbligatoria riduzione della pena come imposta al Giudice di secondo grado allorquando sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione.
Sostiene che la Corte territoriale, nell'accogliere parzialmente il gravame riconoscendo la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3 e la prevalenza delle attenuanti generiche, non ne ha tratto le conseguenze in punto di rideterminazione dell'aumento a titolo di continuazione, violando in tal modo l'art. 597 c.p., comma 4, che impone in ogni caso di diminuire in misura corrispondente la pena complessivamente irrogata "se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione". Il Giudice di appello si sarebbe sottratto a tale compito, posto che l'aumento a titolo di continuazione determinato dal Giudice di primo grado teneva conto di una pena priva delle attenuazioni viceversa riconosciute in secondo grado: aumento che quindi, così come imposto dall'art. 597 c.p., comma 4, doveva essere corrispondentemente diminuito proporzionalmente alla diminuzione operata in relazione al reato base.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, deduce la violazione degli artt.29, comma 1, u.p., artt. 31 e 32 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che la Corte di merito, nel pronunciarsi in punto di parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha tuttavia confermato le restanti statuizioni. Viceversa, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in misura perpetua deve reputarsi illegale, non essendo prevista per pene inferiori ai cinque anni di reclusione (ex art. 29 c.p., comma 1). Del pari, la pena accessoria dell'interdizione legale non è prevista per condanne inferiori a cinque anni (art. 32 c.p., comma 2). Quanto infine alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione medica ex artt. 30 e 31 c.p., il relativo capo era stato fatto oggetto di specifica impugnazione sul punto, sulla quale la Corte non si è espressa.
Il Tribunale ne aveva ravvisato gli estremi nel fatto che taluni palpeggiamenti erano stati posti in essere anche durante l'esercizio della professione medica.
Tuttavia, affinché sussistano gli elementi per l'inflizione della suddetta pena accessoria, deve ricorrere un abuso qualificato dalla sua connessione con la specificità del contenuto dell'arte o professione, oltre che causalmente efficiente sulla correttezza del suo esercizio.
L'imputazione descriveva invece condotte prive di tale specifica connotazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sulla base del terzo e del quarto motivo di gravame nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato con riferimento ad entrambi i profili con il quale è articolato.
2.1. Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata non merita la censura che le viene rivolta di carente motivazione per omessa comparazione tra prove d'accusa e prove di difesa al fine di un adeguato e puntuale accertamento dei fatti.
Viceversa, i Giudici del merito si sono fatti carico di esaminare compiutamente la tesi difensiva.
La quale fonda sulla strumentale accusa che, secondo il ricorrente, le persone offese avrebbero mosso nei suoi confronti per non essere state assunte a tempo indeterminato.
La Corte territoriale ha, infatti, escluso tale ipotesi e ha convalidato la prospettazione accusatoria sulla base delle circostanziate, precise e coincidenti dichiarazioni delle persone offese, dell'inconsistenza dell'unica prova diretta a discolpa (testimonianza C. , che avrebbe visto una delle querelanti, la D. , toccare in maniera "lasciva" una gamba e/o coscia del ricorrente fin quasi a raggiungere le vicinanze del suo organo sessuale;
cosa, questa, fra l'altro non notata da altra persona, tale G. , pure presente in loco in tali circostanze), sulla base della testimonianza di altre assistenti di studio, non querelanti, fra cui O.S. , P.S. e D.M.S. , sentite come testi, che hanno tutte concordemente riferito delle attenzioni loro rivolte dal ricorrente dal quale erano state tutte molestate con toccamenti vari, anche con lo strusciamento del membro virile nei pressi di parti intime delle suddette, con proposte indecenti e con domande imbarazzanti, il tutto condito dalla promessa di aiutarle a fare carriera se accondiscendenti ai suoi desideri, dichiarazioni perfettamente in linea, dunque, con i fatti accertati nel presente procedimento.
Le doglianze del ricorrente, sul punto, sono tutte rivolte a sostenere un'interpretazione alternativa dei fatti, preclusa in sede di legittimità, attraverso il richiamo a prove, il cui esame è inibito alla Corte, riferite ad atti processuali indicati in maniera frammentata e frazionata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Anche con riferimento alla doglianza circa l'omessa valutazione di alcune prove testimoniali a discolpa (Z. , C. ed altre che sarebbero, secondo il ricorrente e come si evince dall'atto di gravame, confermative della deposizione C. ), l'esame del ricorso e del testo del provvedimento impugnato consentono di escludere la loro decisività (neppure specificamente indicata nell'atto d'impugnazione) in termini di disarticolazione dell'intero ragionamento probatorio che sostiene la sentenza gravata. Infatti, dedotto un difetto della motivazione, non è sufficiente, per la sussistenza del vizio denunciato, che gli atti del processo siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, o ancora che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza;
occorre invece che essi siano dotati di un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità (Sez. 6^, n. 14054 del 24/03/2006, Strazzanti, Rv. 233454).
Non verificandosi nel caso si specie una tale evenienza, in quanto le dichiarazioni delle persone offese, per la loro coerenza e convergenza, appaiono pienamente autosufficienti per sostenere l'affermazione della responsabilità, come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, del tutto adeguata e priva di vizi logici in tale senso soprattutto se paramentrata alle testimonianze delle altre assistenti allo studio che hanno riferito di analoghe molestie sessuali ricevute dal loro datore di lavoro e di blandizie affinché le subissero, ne consegue la infondatezza dell'assunto circa la carenza motivazionale della sentenza impugnata.
2.2. Quanto al secondo profilo, relativo al rigetto dell'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento, la Corte d'appello ha affermato che la richiesta di produzione ed acquisizione di alcuni registri delle presenze relativi alle presunte parti lese per i periodi di contestazione fosse del tutto superflua, data l'inutilità di essa (peraltro, in buona parte, già depositata in atti) ai fini della decisione.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda, come nel caso di specie e per le ragioni in precedenza sintetizzate, su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6^, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741).
3. Il secondo motivo di gravame è inammissibile per difetto di interesse. Quando, come nel caso di specie, il riconoscimento della sussistenza di un'aggravante, pur qualificando astrattamente il fatto in termini di maggiore gravita, non abbia avuto alcuna influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 c.p., deve ritenersi inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione volta ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto ad attenuanti (Sez. 3^, n. 16717 del 09/03/2011, Khadim ,Rv. 250000). Nella specie, la Corte d'appello ha concesso la diminuente della minore gravita ed ha ritenuto le attenuanti prevalenti sull'aggravate prevista dall'art. 61 c.p., n. 11; ha quindi determinato la pena base applicando la diminuente del fatto di minore gravita sul minimo edittale (partendo da anni cinque di reclusione è giunta ad anni tre e mesi sei di reclusione ed ha proceduto a diminuire ulteriormente la pena di 1/3 intero per le circostanze attenuanti generiche fino ad anni due e mesi quattro di reclusione).
Se infatti l'aggravante non ha spiegato alcun effetto, l'interesse alla sua rimozione sarebbe meramente teorico e, come tale, inidoneo ex ante a sorreggere il motivo d'impugnazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, da tempo, affermato, con giurisprudenza consolidatesi negli anni, che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso.
Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269).
4. È invece fondato, con le precisazioni che seguono, il terzo motivo di gravame.
Questa Corte, riunita nella sua più alta composizione, ha precisato "come in realtà non sussista più alcun contrasto giurisprudenziale in ordine al fatto che divieto di reformatio in peius debba riguardare non solo il risultato sanzionatolo finale ma anche tutti gli elementi del calcolo, essendosi più volte ribadito nelle sentenze emesse dalle sezioni semplici della Corte di cassazione (adeguatesi ai principi espressi dalle Sezioni Unite) che la obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato, comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in alcun modo compensata da un aumento della misura di altro elemento (unica sentenza dissonante è quella emessa da Sez. 3^, n. 25606 del 24/03/2010, Capolino). Ed infatti già con la pronuncia n. 5987 del 12/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034, le Sezioni Unite, nel ricostruire i rapporti tra l'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, hanno stabilito che, pur regolando aspetti diversi del giudizio di appello, le due disposizioni interagiscono, aggiungendosi al generale divieto della reformatio in peius stabilito dal comma 3, il dovere altresì per il giudice, nei casi previsti dal comma 4, di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all'accoglimento della impugnazione;
e ciò "anche quando, oltre all'imputato, è appellante il pubblico ministero, la cui impugnazione può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce ma non impedire le diminuzioni corrispondenti all'accoglimento dei motivi dell'imputato relativi a reati concorrenti o a circostanze". I principi affermati da tale sentenza sono stati riaffermati dalla sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066, con la quale le Sezioni Unite, nuovamente intervenendo per risolvere il contrasto interpretativo mai sopitosi, hanno ribadito in maniera esplicita (anche alla luce della Relazione preliminare al vigente codice) come nel giudizio di appello il divieto della reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguardi solo l'entità della pena complessiva ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla, fra essi compresi "sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione" (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, in motivazione). Ancora più recentemente le Sezioni Unite hanno ribadito il dictum della sentenza M. sia pur parametrandolo all'ipotesi in cui il giudice dell'appello sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, "giacché, in tal caso, rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo" (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C, in motivazione). Sicché, all'esito del complesso meccanismo di produzione giurisprudenziale succintamente richiamato, può affermarsi che il divieto di "reformatio in peius" non è violato quando il giudice dell'impugnazione, pur mutando la struttura del reato continuato, non applichi una pena complessivamente maggiore rispetto a quella irrogata in primo grado (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C, Rv. 258653), con la precisazione che, qualora escluda una circostanza aggravante o riconosca una circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, ovvero quando escluda uno o più reati satelliti, fermo restando il divieto di uno ius variandi in senso sfavorevole, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", pervenire al medesimo risultato sanzionatorio finale e, dunque, confermare la pena applicata in primo grado, ma deve esplicitare con adeguata motivazione, quando sia stato chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, le ragioni impeditive dell'applicazione di uno ius variandi in melius (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660) non solo con riferimento alla pena base ma anche con riferimento a tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinare la pena finale, fra essi compresi sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze e sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.
Nel caso di specie, dovendo essere valutato solo tale ultimo aspetto, la ^ Corte territoriale, dopo avere determinato la pena base per il reato più grave (in anni due e mesi quattro di reclusione) ha applicato, per i reati satelliti, la stessa pena (otto mesi di reclusione) che per essi era stata determinata dal primo giudice (epilogo teoricamente e giuridicamente possibile ma) senza alcuna motivazione al riguardo e pur essendo l'attenuante della minore gravita applicabile a tutti i reati concorrenti unificati dal vincolo della continuazione.
Se è vero che nella struttura del reato continuato l'unificazione delle pene è un aspetto peculiare della continuazione, con la conseguenza che, prescelto il reato più grave, i reati satellite perdono la loro individualità sanzionatoria, divenendo semplici componenti di un aumento di pena, al punto da recuperare la loro autonomia esclusivamente agli effetti della determinazione del limite di sbarramento che il principio di legalità stabilisce per gli aumenti stessi, e se è vero che il Giudice d'appello poteva applicare detti aumenti, essendo persino giunto ad un risultato sanzionatorio finale meno gravoso per l'imputato, tuttavia la Corte di merito, su impugnazione del solo imputato, ha riconosciuto la circostanza attenuante della minore gravita per tutte le fattispecie di reato unificate dal vincolo della continuazione e, pur infliggendo una pena inferiore a quella irrogata dal Tribunale, nel calcolo di essa ha confermato, nella medesima misura, gli stessi aumenti disposti dal Giudice di primo grado per il reato continuato senza nulla motivare in proposito, nonostante la disposizione contenuta dell'art. 597 c.p.p., comma 4, individui, quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.
Ne consegue che il giudice d'appello il quale, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda composta da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di una circostanza attenuante in precedenza negata e influente sulla pena base nonché su altri elementi che rilevano nel calcolo di essa, deve necessariamente ridurre la pena complessivamente inflitta sia con riferimento al reato base che per i reati satelliti salvo che, per questi ultimi, venga confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e fermo restando che il risultato finale dell'operazione si concluda con l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella in precedenza comminata.
La sentenza impugnata va dunque in parte qua annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame sul punto, all'esito del quale il Giudice del rinvio, in applicazione dei principi di diritto su richiamati, ferma la pena stabilita per il reato base (anni due e mesi quattro di reclusione) potrà o meno confermare, con adeguata motivazione, l'aumento di otto mesi di reclusione comminato dalla sentenza cassata per i reati unificati dal vincolo della continuazione, essendo ovvio (art. 597 c.p.p., comma 3) che lo ius variandi potrà essere esercitato, se del caso, solo in melius.
Qualora sarà confermata la condanna ad anni tre di reclusione, al Giudice di rinvio spetterà disporre l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici,, applicabile ope legis e sottratta al divieto della refomatio in peius (Sez. 3^, n. 8381 del 22/01/2008, Valentini, Rv. 239283). 5. È parimenti fondato il quarto motivo di gravame.
In conseguenza della statuizione d'appello, comportante la condanna a tre anni di reclusione, andavano revocati i capi della sentenza impugnata che hanno applicato le pene accessorie.
5.1 Va chiarito che l'art. 609 nonies c.p., comma 1 è stato sostituito dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172, art. 4, comma 1, lett. u) n. 1) che prevede, tra l'altro, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito a condanna alla reclusione da tre a cinque anni (ferma restando comunque l'applicazione dell'art. 29, comma 1, quanto all'interdizione perpetua) nonché prevede puramente e semplicemente la "sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".
Tali previsioni erano in vigore al momento della pronuncia della sentenza d'appello.
Tuttavia questa Corte ha più volte affermato, anche con specifico riferimento all'art. 609 nonies c.p., che il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie (Sez. 3^, n. 48526 del 05/11/2009. B., Rv. 245408). Ne consegue che, al cospetto dell'irrogazione da parte del Tribunale delle pene accessorie secondo i criteri ordinari ex art. 29, 30, 31 e 32 c.p., la Corte territoriale, non potendo applicare le disposizioni sopravvenute perché più sfavorevoli al reo, rispetto alla legge vigente al tempo del commesso reato, avrebbe dovuto revocare:
1) la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici in quanto illegale, non essendo prevista per pene inferiori ai cinque anni di reclusione (ex art. 29 c.p., comma 1) e la condanna disposta in primo grado di anni cinque e mesi otto di reclusione era stata ridotta in appello ad anni tre di reclusione;
2) la pena accessoria dell'interdizione legale in quanto non prevista per condanne inferiori a cinque anni di reclusione (art. 32 c.p., comma 2).
5.2. Quanto invece alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione medica, l'applicazione della sanzione, nella sua ordinaria conformazione (ex artt. 30 e 31 c.p.), è collegata eziologicamente all'abuso - della professione o alla violazione dei doveri ad essa inerenti, con la conseguenza che deve ricorrere un abuso della professione o una violazione dei doveri caratterizzati da una condotta strumentalmente collegata all'attività lavorativa o professionale e qualificata dalla sua connessione con lo statuto peculiare dell'arte o della professione esercitata, oltre che causalmente efficiente sulla correttezza del suo esercizio, in relazione pertanto ad evidenti ragioni di prevenzione speciale.
Nel caso di specie, i fatti sono del tutto scollegati dall'esercizio delle professione e la locuzione "abuso della professione", utilizzata dall'art. 31 c.p., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale (Sez. 6^, n. 14368 del 17/11/1999, Rotondo, Rv. 216829). È ovvio che, sulla base dello ius novum, un tale ragionamento sarà, in materia di reati sessuali, soggetto ad essere ribaltato per il futuro perché è entrata in vigore una specifica previsione sanzionatola (speciale rispetto alla previsione ex artt. 30 e 31 c.p.) inserita nel nuovo testo dell'art. 609 nonies c.p., come novellato dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172, art. 4, comma 1, lett. u) n. 1), che evidentemente ha reso opportuno un ampliamento dell'ambito di applicazione di siffatta pena accessoria "ordinaria" per i reati sessuali, nel senso che essa sarà certamente applicabile anche nei casi in cui, come nella specie, l'esercizio della professione abbia costituito solo l'occasione per la realizzazione del reato sessuale, valorizzandosi in tal modo l'abuso della posizione piuttosto che quello funzionale, circostanza che induce a ritenere, anche sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della nuova disposizione, che l'ambito applicativo di essa non possa essere totalmente sganciato da un collegamento, di certo meno intenso rispetto all'applicazione della pena accessoria "ordinaria", tra commissione del reato sessuale ed esercizio della professione o arte. Peraltro, la differenza meramente lessicale ? interdizione" ex art. 30 e 31 c.p. e Sospensione" art. 609 nonies c.p.), pur ponendo problemi ermeneutici, non pare autorizzi a ritenere che le predette pene siano cumulabili dovendosi invece confermare il rapporto di genere a specie che tra esse intercorre.
Ad ogni modo, la nuova normativa non è ratione temporis applicabile ai fatti oggetto del presente procedimento.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale e all'interdizione all'esercizio della professione che vanno eliminate.
Il ricorso va invece rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale e all'interdizione all'esercizio della professione che elimina e con rinvio limitatamente alla continuazione ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015