Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 1
È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a scagionare taluni concorrenti).
Commentario • 1
- 1. Dare del falso a una persona è reato?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2017, n. 35703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35703 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
35703-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 378/2017- Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - N. - Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO REGISTRO GENERALE N. 21221/2016 - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU RD N. IL 04/11/1983 ET EN N. IL 23/11/1971 LU FA N. IL 06/09/1991 avverso la sentenza n. 117/2014 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 22/12/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luca Tampieri, Roy che ha concluso per es inquemissibilite all ricorso proporto de IO AR e il rei мідето ем'і метелиті місомні 7. Серасно, сме коммо Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. M.Coronella e chiesto l'eccoplimento dei ricors;
1- RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Napoli con sentenza emessa in data 13.6.2014 all'esito di giudizio abbreviato ha affermato la penale responsabilità di UC AR, TA GE e UC AE in relazione alle contestazioni di : a) tentata rapina aggravata commessa in concorso;
b) omicidio aggravato dalla circostanza finalistica di cui all'art. 61 n.2 cod.pen. commesso in concorso;
c) detenzione e porto di arma comune da sparo ed esplosione in luogo pubblico. Il fatto oggetto del giudizio di merito risulta rappresentato dalla tentata rapina di un furgone, condotto da EN NI ed a bordo del quale si trovava ES IC. Durante l'azione il UC AR, allo scopo di impedire la fuga delle persone aggredite, esplodeva un colpo di arma da fuoco che cagionava il decesso di EN NI. -Il fatto risulta avvenuto in Caivano nelle prime ore del mattino alle 5.20 circa - del 17 aprile del 2013. La ricostruzione del fatto è stata agevolata dalla presenza di sistemi di videosorveglianza che consentivano di ottenere una adeguata visione dell'azione RM delittuosa. A ciò si aggiungono contributi narrativi provenienti dal teste ES IC e dagli stessi coimputati UC AR e RA IO (separatamente giudicato) nonchè esiti di captazioni ambientali di cui si dirà.
1.1 In sintesi, la dinamica del fatto è stata apprezzata nel modo che segue: - il furgone condotto dalla vittima, mentre percorreva il corso Umberto di Caivano, in una condizione di assenza di traffico, veniva sorpassato dal furgone con a bordo due aggressori, che costringevano il EN ad interrompere la marcia e immediatamente scendevano dal proprio mezzo intimando di fermarsi;
contestualmente una vettura con a bordo altri due soggetti si arrestava alle - spalle del furgone preso di mira ostacolandone la possibile fuga;
- il EN, a quel punto, riusciva faticosamente a svoltare in una traversa posta sulla sua destra, la via Puccini, con una breve manovra di retromarcia ma nel frattempo un soggetto armato sceso dal furgone degli assalitori esplodeva un colpo di arma da fuoco verso la portiera lato guida;
- nonostante ciò il EN, pur colpito, riusciva a proseguire nel tentativo di fuga, venendo inseguito da entrambi quei mezzi, che ne avevano interrotto la marcia e ostacolato la fuga;
- gli assalitori non riuscivano a raggiungerlo e si dileguavano. Dopo circa trenta minuti il EN era trasportato presso l'Ospedale di Frattamaggiore dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico che tuttavia non 2 riusciva ad evitarne la morte, dovuta all'imponente schock emorragico causato dal colpo di arma da fuoco.
1.2 La identificazione degli indiziati avveniva - in un primo momento - attraverso la comparazione tra le immagini che riproducevano la scena del crimine (immagini da cui non riusciva a estrapolarsi con nettezza la targa dei mezzi ma la sola tipologia e macro-caratteristiche) e quelle registrate poche ore prima (intorno alle 2.00) in prossimità di un bar sito in Frattaminore. - -In tale immagini si notava in particolare il medesimo furgone poi utilizzato dagli assalitori, riconoscibile chiaramente in virtù del fatto che aveva un braccio gru sul cassone, condotto da un soggetto riconosciuto dagli operanti come RA IO, nonchè una Opel Astra station wagon, vettura simile per tipologia a quella pure utilizzata nell'azione delittuosa, con a bordo TA GE e UC AE. Poco prima, sempre all'esterno del bar, era stata notata la presenza di UC AR, intento a conversare con la sorella AE, TA GE e RA IO. Ciò posto, UC AR, già in sede di prime dichiarazioni, ha confessato di essere l'autore materiale dell'omicidio, chiamando in correità il RA IO. Secondo il UC il RA era alla guida del furgonato con a bordo la gru ed entrambi avevano deciso di impossessarsi del mezzo condotto dal EN. Era RM stato lui a fare fuoco, ma non con la volontà di causare la morte del EN. Affermava di aver fatto uso di cocaina. UC negava la compartecipazione al fatto della sorella AE e del suo convivente, TA GE. RA IO, separatamente giudicato, ha fonito versione, in parte, diversa. Dopo aver accusato esclusivamente le persone del UC AR, UC AE ed TA GE, ha poi ammesso la sua personale partecipazione, salvo tornare a negarla ed a riaffermarla solo nel corso del giudizio a suo carico. Il GUP ritiene affidabile solo in parte la versione del UC AR, essendo palese il suo intento di proteggere la sorella ed il convivente della medesima. Ritiene coerente il contributo del RA, che ha cercato di negare il suo coinvolgimento ma ha confermato - in ogni dichiarazione - la presenza di UC AE e del TA come soggetti complici e posti a bordo della vettura Opel Astra che si posizionò dietro al camion condotto dal EN. Ritiene, inoltre, pienamente conforme a tale dichiarazione il supporto video dell'azione, posto che le sequenze consentono di apprezzare l'esistenza di un comune intento tra i soggetti che tagliarono la strada al camion del EN e quelli che, con l'opel station wagon si posero dietro. Tale comune intento è 3 confermato dal fatto che entrambi i mezzi si posero all'inseguimento del mezzo condotto dal EN lungo la via Puccini. La responsabilità della UC AE e quella dell'TA proclamatisi estranei ai fatti - viene affermata dunque sia sulla base dell'analisi dei supporti - antecedenti e contestuali all'azione delittuosa video che sulla base delle - dichiarazioni rese da RA IO, cui si aggiungono alcune captazioni di colloqui registrati ed intervenuti tra la UC e i soggetti ammessi a visitarla in carcere, compiutamente indicati nella decisione di primo grado. Da tali colloqui ad avviso del primo giudice - si ottiene ulteriore conferma della presenza in auto al momento del fatto della UC e dell'TA, posto che a realizzare il tentativo di rapina sfociato nell'omicidio furono quattro persone, come riferito dalla stessa UC alla sorella.
1.3 Quanto alla qualificazione delle condotte il GUP ritiene tutti i soggetti concorrenti nell'omicidio - oltre che nel tentativo di rapina e nel porto dell'arma - ai sensi dell'art. 110 cod.pen.. In tal senso viene valorizzata non soltanto la dinamica complessiva del fatto con inseguimento protrattosi anche dopo l'esplosione del colpo, indicativo della consapevolezza collettiva circa il possibile utilizzo dell'arma da fuoco ma l'esistenza del previo accordo desumibile dal pregresso incontro tra i quattro poche ore prima del fatto e da emergenze investigative che vedono sempre gli stessi soggetti coinvolti in un episodio di furto avvenuto pochi giorni prima nella RM stessa zona. Si afferma, pertanto, che tutti sapevano che il UC AR era in possesso di un'arma da sparo e pronto ad utilizzarla per assicurare la buona riuscita della operazione. Le posizioni individuali vengono diversamente apprezzate solo in rapporto al trattamento sanzionatorio attraverso la concessione ai soli TA GE e - UC AE delle circostanze attenuanti generiche in regime di - equivalenza. Ne deriva la condanna alla pena dell'egastolo per il UC AR, posto che la quota di aumento per continuazione dei reati concorrenti, commisurata in concreto, supera la soglia necessaria per l'irrogazione dell'isolamento diurno, con riduzione per il rito alla pena dell'ergastolo. Per TA GE la pena è commisurata in anni diciotto di reclusione (tenuto conto dei precedenti) e per UC AE in anni sedici.
2. La Corte di Assise d'Appello di Napoli con sentenza resa il 22 dicembre 2015 ha confermato la prima decisione. -Nel trattare le doglianze, per quanto qui rileva in rapporto al contenuto dei ricorsi si è affermato che : -non vi è dubbio alcuno circa la volontaria esplosione del colpo di arma da fuoco da parte del UC AR, con dolo quantomeno eventuale di provocare la morte del EN;
- quanto al trattamento sanzionatorio, non può addivenirsi ad alcuna mitigazione posto che la confessione era necessitata dalle emergenze investigative e finalizzata, essenzialmente, a scagionare in modo mendace la sorella e l'TA. Si valutano altresì come fattori ostativi la estrema gravità dei fatti, la notevole intensità del dolo e la spiccata capacità a delinquere emergente dalla consistenza e gravità dei precedenti penali. Quanto alle residue posizioni, vi è piena convergenza tra le affermazioni rese dal RA ritenute valutabili a carico dei correi, posto che le oscillazioni dichiarative del primo sono dovute a tentativi di proteggere se stesso e non inficiano il contributo eteroaccusatorio e i contenuti delle videoriprese, - antecedenti e contemporanee al fatto. Vi è prova del concorso perchè l'azione è in tutta evidenza coordinata, come già ritenuto dal primo giudice ed a nulla rileva la mancata visione della targa della vettura, peraltro di colore chiaro e dimensioni compatibili con quella già vista in precedenza e condotta dall'TA. Il fatto che la vettura fece una breve retromarcia che finì con rendere possibile la svolta a destra del furgone preso di mira non autorizza a ritenere non coordinata RM l'azione, posto che ciò fu dovuto alla necessità di evitare l'impatto con il mezzo più pesante e solo per un caso il conducente ferito riuscì poi a svoltare sulla sua destra. La pretesa di estraneità della UC AE si scontra con i contenuti delle captazioni di colloqui in carcere da cui appare evidente la sua presenza nell'auto. La consapevolezza di ciò che stava accadendo si lega, sul piano logico, anche al coinvolgimento della UC in analogo episodio realizzato poco tempo prima, di cui vengono citate le emergenze investigative. Ciò vale a maggior ragione per l'TA, che era alla guida dell'auto 'di supporto' e che proseguiì l'inseguimento anche dopo l'esplosione del colpo. Quanto alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.pen. la Corte di secondo grado, nel respingere la richiesta, afferma che : le circostanze dell'azione sono ampiamente indicative del previo accordo criminoso, che doveva comprendere necessariamente l'intimidazione verso le persone che erano a bordo del mezzo preso di mira, dunque anche il potenziale utilizzo dell'arma di cui UC AR era in possesso;
-era prevedibile che le persone rapinate si opponessero e ciò rende la condotta effettivamente tenuta come 'astrattamente prefigurata' in sede della precedente intesa, dunque non estranea all'accordo criminoso. 5 Vengono ritenute pienamente congrue le commisurazioni della pena, non potendosi accedere alle richieste di mitigazione attraverso la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione UC AR, UC AE e TA GE, a mezzo dei rispettivi difensori (comune per i primi due).
3.1 Il ricorso proposto da UC AR deduce come unico motivo il vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. A parere del ricorrente risulta non valutato in modo adeguato il profilo positivo ricollegabile alla avvenuta confessione. Tale apporto dichiarativo è intervenuto nella immediatezza ed ha comportato sia semplificazione ricostruttiva che il recupero dell'arma utilizzata. Inoltre è stato contestualmente espresso sincero pentimento per l'accaduto, non essendo intenzione dell'agente cagionare il decesso del EN. Tali aspetti non hanno trovato ingresso nella severa valoutazione della Corte di Assise d'Appello.
3.2 Il ricorso proposto da UC AE deduce come unico motivo l'erronea applicazione della legge penale in punto di ricorrenza del dolo in rapporto al delitto più grave. RM La posizione della ricorrente andava inquadrata nella fattispecie del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod.pen. . Si lamenta una motivazione generalizzante, quanto alla effettiva previsione dell'evento più grave, e non incentrata sul caso concreto. Si assume che la, ritenuta, previa rappresentazione dell'uso dell'arma - da parte di tutti i concorrenti non tiene conto del fatto che l'agguato fu posto in essere - in orario notturno, e in un contesto che difficilmente avrebbe potuto determinare una reazione da parte dei soggetti aggrediti. La UC, persona di giovane età ed incensurata, non avrebbe prestato ragionevolmente alcuna adesione all'uso dell'arma e sarebbe venuta a trovarsi - al più in una condizione da lei non dominata, essendo alla guida dell'auto l' - TA e non potendo opporsi alla scelta di costui di proseguire nell'azione. Non vi è prova alcuna, peraltro, della conoscenza collettiva circa lo stato di alterazione da assunzione di stupefacenti in cui versava UC NR, atteso che il documentato incontro del gruppo è avvenuto circa tre ore prima del fatto criminoso. Si lamenta, pertanto, l'utilizzo di una mera presunzione allo scopo di affermare come avvenuta la previa rappresentazione dell'uso dell'arma.
3.3 Il ricorso proposto da TA GE articola più motivi. 6 Al primo si deduce vizio di motivazione in punto di ricostruzione della avvenuta partecipazione all'azione criminosa. Si lamenta eccesso di 'relazione reciproca' tra le due motivazioni delle decisioni di merito, sicchè la Corte di secondo grado avrebbe replicato i vizi della prima decisione. I filmati consentono di ricostruire le modalità dell'azione ma non consentono di identificare i mezzi degli assalitori, non essendo visibile in modo chiaro nè il colore e nè la targa. Non poteva pertanto crearsi la correlazione tra le immagini registrate tre ore prima in Frattaminore e quelle dell'azione criminosa e la presenza della Opel station wagon al momento del fatto resta affidata ad una congettura, asseverata solo dalle inaffidabili affermazioni rese dal RA IO. Anche le captazioni ambientali dei colloqui tenuti in carcere da UC AE non offrono elementi di certezza, ben potendo aver appreso la UC da terzi le modalità di consumazione della tentata rapina. Si lamenta pertanto la violazione dei canoni logici e giuridici di argomentazione e l'irragionevole superamento del dubbio circa la compartecipazione criminosa. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in punto di ritenuto concorso 'pieno' ex art. 110 cod.pen. nel delitto più grave. Anche a voler ritenere presente al momento del fatto la persona del ricorrente, si RM evidenzia che nessun elemento conoscitivo avvalora la consapevolezza preventiva circa l'utilizzo dell'arma. ->in tesi-Nella concitata azione criminosa è lo stesso TA che arretra la vettura di quel tanto che consente al EN di imboccare la traversa posta sulla sua destra e tale elemento del fatto non risulta valutato in modo adeguato. Peraltro, la vettura condotta dall' TA non si è subito rimessa in moto verso la via Puccini, ma ha non poco indugiato, il ciò a dimostrazione della imprevedibilità di quanto era appena accaduto. Dunque l'aggressione al bene della vita non era stata previamente accettata dai correi ed appare - al più il frutto di una autonoma determinazione del UC - AR. La Corte di merito affida a mere congetture la previa rappresentazione di tale segmento del fatto, in contrasto con la giurisprudenza consolidata espressa da questa Corte di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 7 1.1 Quanto al ricorso proposto da UC DO, si è detto che l'unico motivo riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di condotta processuale ammissiva. In diritto, va ribadito, sul tema, che la confessione è aspetto incidente ma non - di per sè decisivo nella valutazione che il giudice di merito è chiamato a - compiere ai sensi degli articoli 62 bis e 133 cod.pen.. In via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita pertanto di un substrato cognitivo e di - una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668). Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale RM 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841). Le linee-guida della «gravità del reato» (art. 133 co.1) e della «capacità a delinquere del colpevole» (art. 133 co.2) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolare valutazione postulata dall'art. 62 bis cod.pen. e ciò conduce - da sempre a ritenere il «fatto» della confessione processuale come - possibile fattore di attenuazione della sanzione ai sensi dell'art. 133 co.2 n.3 (sub specie condotta susseguente al reato e sua possibile incidenza sulla valutazione della capacità a delinquere). Pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi è dubbio pertanto che l'apporto confessorio può legittimamente fondare il - - riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema lo stesso non sia un 'semplice' fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione 8 critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (tra le molte Sez. VI n. 3018 del 11.10.1990, rv 186592; Sez. VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229). Ciò, a ben vedere, è imposto dalla correlazione interna alla norma dell'art. 133 1 - tra la 'condotta susseguente al reato' e la categoria della 'capacità a delinquere' (nel senso che ciò che emerge nel primo ambito va qualificato come incidente sulla seconda), specie in un contesto sostanziale e processuale la cui evoluzione storica» consegna ad altri istituti - a cavallo tra diritto e processo - il compito di attenuare la sanzione in «cambio» di scelte di semplificazione processuale (riti speciali di cui agli artt. 438 ss. e 444 e ss.). Non è un caso, pertanto, che anche lì dove si sia riaffermata come valore costituzionale la libertà del giudice di - valorizzare come indicatore positivo ai fini previsti dall'art. 62 bis la condotta susseguente al reato ( Corte Cost., sentenza n. 183 del 2011 dichiarativa della illegittimità del limite di apprezzamento che era stato introdotto dal legislatore del 2005 in ipotesi di recidiva qualificata) si è precisato a più riprese che l'irragionevolezza della scelta legislativa era nel suo automatismo di inibizione, posto che la condotta susseguente al reato «può segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali, di RM grande significato per valutare l'attualità della capacità a delinquere>> Il . finalismo rieducativo della pena trova dunque un riconoscimento lì dove - in sede di quantificazione processuale si possa dare peso a condotte «che manifestino - una riconsiderazione critica del proprio operato>>. Anche la lettura data dal giudice delle leggi al rapporto tra condotta susseguente al reato ed applicazione delle attenuanti generiche conferma, pertanto, una rilevanza mediata» della confessione processuale, da ritenersi indicatore utile solo nei limiti di «effettiva incidenza» sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. Va pertanto ribadita, alla luce di quanto sinora detto, la linea interpretativa che esclude l'accesso alla attenuante favorevole atipica, in presenza di confessione, lì dove quest'ultima sia stata dettata non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico (di recente, Sez. VI n.11732 del 27.1.2012, rv 252229).
1.2 Venendo al caso di specie, la Corte di secondo grado oltre ad evidenziare, appunto, l'intento utilitaristico della confessione (necessitata dalle copiose emergenze investigative e tesa a scagionare, in modo mendace, la sorella e l'TA) ha rappresentato quali ulteriori fattori ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche l'estrema gravità dei fatto, la particolare intensità del dolo (con inseguimento del furgone dpopo l'esplosione del colpo), i plurimi e specifici precedenti penali del UC.
9 - espresse in modo pienamente logico ed aderente alle Dette valutazioni risultanze istruttorie - non possono formare oggetto di rivalutazione in fatto nella presente sede di legittimità e realizzano una corretta applicazione -per quanto detto in precedenza delle disposizioni di diritto coinvolte nella operazione interpretativa. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. Parimenti infondato è il ricorso proposto da UC AE.
2.1 La ricorrente incentra i profili di critica sulla qualificazione dell'elemento psicologico del reato in termini di dolo eventuale in concorso, rispetto all'evento più grave rappresentato dall'omicidio, materialmente commesso da UC AR. Risultano dunque abbandonate le doglianze coltivate in appello e relative alla partecipazione materiale, nel senso che la stessa UC non contesta sul tema le conclusioni probatorie raggiunte.- Dunque può darsi per processualmente certo che UC AE era all'interno della vettura condotta da TA GE. 17 2.2 Sul tema della compartecipazione psichica all'evento più grave la Corte di merito ha ragionato in termini indiziari come è d'obbligo in tema di - ricostruzione dell'elemento psicologico del reato valorizzando una serie di indicatori rappresentati in sintesi da: a) l'esistenza di un previo accordo tra tutti i protagonisti dell'azione delittuosa, desumibile dalle complessive modalità del fatto (descritte in parte narrativa) e dalle tracce probatorie di un episodio similare avvenuto in precedenza;
b) la consapevolezza soggettiva di tutti i protagonisti circa il fatto che UC AR fosse armato al fine quantomeno di vincere la presumibile resistenza dei soggetti vittime della - rapina;
c) la consapevolezza (elemento della previsione) circa la concreta possibilità dell'utilizzo dell'arma da parte del UC, con correlata accettazione del rischio di provocare, con l'azione collettiva, lesioni o morte del soggetto eventualmente preso di mira, in una fase necessariamente concitata dell'azione delittuosa. Compito di questa Corte di legittimità, a fronte della critica difensiva, mirata a riaffermare la sussistenza del diverso elemento psicologico di cui all'art. 116 cod.pen., in funzione di attenuazione della pena, è pertanto quello di verificare la logicità e aderenza all'istruttoria dei passaggi logici prima evidenziati, in riferimento alla migliore interpretazione possibile dei dati normativi coinvolti nella argomentazione.
2.3 Da qui una prima premessa, che appare necessaria. 10 In diritto, ciò che consente di ritenere sussistente il concorso 'pieno' (ai sensi dell'art. 110 cod.pen.) in luogo del cd. 'concorso anomalo' (art. 116 cod.pen., come risulta applicabile in virtù della interpretazione adeguatrice offerta da Corte cost. n. 42 del 1965, su cui si tornerà in seguito) è essenzialmente un dato di logica probatoria, applicato alle previsioni di legge. Lì dove, infatti, per le caratteristiche e le concordate modalità «comuni» di realizzazione dell'azione delittuosa - sia pure diretta, in via principale, verso un obiettivo illecito di minore gravità sia possibile identificare (al di là di ogni ragionevole dubbio) l'avvenuta - previsione in concreto dell'evento più grave e la sua 'accettazione' (dolo eventuale) come aspetto probabile dell'azione, correlato alla volontà di raggiungimento dell'obiettivo primario, si avrà concorso pieno sostenuto da dolo eventuale (in tal senso, di recente, v. Sez. I n. 11595 del 15.12.2015, rv 266647; Sez. II n.20793 del 15.4.2016, rv 267038, quanto alla connotazione del dolo eventuale v. Sez. U. n. 38343 del 24.4.2014, rv 261104) ; lì dove l'istruttoria non consenta di sostenere l'ipotesi dell'accordo comune con modalità realizzative 'includenti' la probabilità di realizzazione dell'evento più grave (e la sua sostanziale accettazione) ma raffiguri esclusivamente la 'prevedibilità' di Pay simile evento si avrà concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod.pen. (azione più grave come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata). Ne consegue, tra l'altro, che lì dove l'azione originariamente concordata ed accettata, per le sue modalità e il contesto realizzativo, rendeva 'imprevedibile' lo sviluppo più grave, frutto di iniziativa estemporanea dell'autore materiale, non potrà l'evento più grave essere attribuito ai concorrenti primari (coloro che hanno previsto e voluto il reato meno grave) ma esclusivamente all'autore materiale. Ciò deriva dal fatto che come di recente evidenziato, tra le altre, da Sez. I n. 1452 del 2015 (ud. 5.10.2016) ric. Peruzzi, il fondamento della punibilità del soggetto concorrente ex art. 116 cod.pen. non è rappresentato - in realtà - dalla semplice colpa, quanto da un nesso psicologico del tutto peculiare (l'aspetto della prevedibilità dell'evento ulteriore in un contesto di azione collettiva) che va a radicarsi, secondo l'insegnamento offerto da Corte cost. n.42 del 1965, in una sorta di presunzione semplice, correlata alle caratteristiche dell'accordo criminoso e della conseguente condotta collettiva :.. il reato diverso e più grave rientra, nel concatenarsi dei fatti naturali, in quel logico sviluppo prevedibile del dinamismo dell'azione lesiva plurisoggettiva, dinamismo che attrae il fatto stesso anche del concorrente che non lo abbia 'voluto' con dolo diretto o indiretto, ma che, tuttavia, affidandosi all'azione plurima ed aderendo al progetto delittuoso, non ne abbia preventivato, nonostante fosse possibile farlo, il suo verificarsi nella fase di esecuzione (così la citata decisione Sez. I n. 1452 del 2017, ai contenuti 11 si presta adesione). Ciò spiega perchè il concorrente 'anomalo' finisce per il rispondere, sia pure con attenuazione sanzionatoria, del reato consumato più grave qualificato complessivamente come doloso. Dunque, l'elemento storico-fattuale che consente con operazione alquanto complessa di distinguere, a fronte di azione collettiva nell'ambito della quale si - verifichi un evento più grave (nel caso di specie l'omicidio) rispetto a quello oggetto di sicura programmazione comune 'primaria' (la rapina) sta, come si è anticipato, nell'analisi probatoria delle caratteristiche dell'accordo criminoso e nella fissazione del grado di consapevolezza di ciascuno dei concorrenti circa le - unacon certezza modalità realizzative, atteso che lì dove sia identificabile- forma di effettiva 'adesione all'evento ulteriore (pur di raggiungere lo scopo primario), si avrà concorso pieno con dolo eventuale, mentre lì dove tale evento sia qualificabile in termini di mera 'prevedibilità' (sia pure in rapporto ai contesti effettivi di produzione dell'evento) si avrà concorso anomalo ex art. 116 cod.pen., come si è detto. inVa altresì ribadito che l'analisi delle concrete forme dell'accordo criminoso assenza di prova diretta (ad es. una fonoregistrazione) - è per forza di cose indiziaria e si basa sui segni esteriori aventi elevata capacità indicativa.
2.4 Da ciò deriva, tornando al caso, l'infondatezza dei profili di critica, che si manifestano essenzialmente in fatto. L'operazione dimostrativa realizzata dai giudici del merito è, ad avviso del Collegio, del tutto ragionevole e congrua, sorretta da motivazione adeguata. In effetti, la UC AE è stata ritenuta portatrice del medesimo elemento psicologico dei concorrenti (dolo eventuale in rapporto all'evento più grave effettivamente determinatosi nel corso della tentata rapina) in rapporto a segni esteriori che denotano la effettiva consapevolezza (preventiva) della presenza dell'arma in capo a UC AR, con accettazione effettiva dei rischi correlati al sui utilizzo. Il previo incontro tra i correi, il contesto complessivo dell'azione (che prevedeva l'abbandono del mezzo preso di mira) le prove relative ad episodio analogo avvenuto in precedenza, il contegno espressivo successivo al fatto (come ricostruito nella decisione di merito) appaiono infatti rassicuranti indicatori circa la piena consapevolezza in capo alla ricorrente della concreta probabilità di utilizzo dell'arma al fine di vincere la presumibile resistenza delle vittime, il che pone la UC nella condizione di soggetto raggiunto da concreti e convergenti elementi di prova indiziaria circa l'avvenuta «previsione e accettazione>> dell'evento più grave, quello di omicidio. 12 La ricorrente, su tali temi, pone proposizioni incoerenti, tese a sminuire le risultanze dell'istruttoria, oggetto di non illogica valutazione nella decisione impugnata, con cui si confronta solo parzialmente. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Anche il ricorso proposto da TA GE è infondato. Il secondo motivo riproduce i temi di critica in larga misura già affrontati analizzando la posizione di UC AE, il che impone di rinviare ai paragrafi che precedono. Va soltanto aggiunto che anche le doglianze dell'TA finiscono con il proporre temi in fatto, ampiamente e logicamente esaminati nelle due decisioni di merito, nel cui ambito si è razionalmente argomentato circa le caratteristiche dell'accordo criminoso, che includevano l'utilizzo dell'arma da parte del UC AR, con correlata accettazione dei rischi derivanti da simile modalità di azione collettiva. Al primo motivo si riprongono temi relativi alla compartecipazione materiale. Sul punto, va affermato che la infondatezza deriva dal fatto che le due decisioni di merito hanno razionalmente incrociato, senza alcun vizio logico, i dati dimostrativi emersi, rispettando il principio di fondo di cui all'art. 533 Roy cod.proc.pen.. Le videoriprese dell'azione delittuosa hanno infatti consentito di attribuire piena affidabilità alle affermazioni di accusa rese dal correo RA IO. Se è vero, infatti, che costui ha oscillato circa l'aspetto della 'propria' compartecipazione (alfine ammessa, dopo una iniziale confessione seguita da una ritrattazione parziale), tale aspetto risulta preso in considerazione dai giudici del merito in modo del tutto congruo, atteso che la chiave di lettura (tentativo di smuinuire la propria responsabilità, poi abbandonato) offerta, da un lato risulta aderente ai dati istruttori, dall'altro consente di ritenere valida l'operazione dimostrativa proprio in ragione della esistenza dei supporti visivi, che consentono di superare ogni perplessità. Le dichiarazioni del correo, in altre parole, trovano un dato di sostegno di particolare forza dimostrativa, atteso che l'orario del fatto e l'assenza di traffico veicolare (con gli ulteriori dati convergenti) esclude in radice che la vettura Opel station wagon inquadrata (con caratteristiche del tutto analoghe a quella dell'TA) possa essere una vettura solo simile a quella del ricorrente, come si è ritenuto in sede di merito. Anche le doglianze relative alla modalità della condotta vanno disattese, posto che il leggero arretramento della vettura, che ha finito per consentire la svolta a destra del furgone e la fuga delle vittime, da un lato non è segmento da cui possa inferirsi, razionalmente, la estraneità all'impresa delittuosa del suo conducente (posto che il dato inequivoco è rappresentato dal fatto che, pur potendo in astratto superare l'ostacolo la 13 vettura si fermò alle spalle del furgone, nel chiaro intento di facilitare il compimento della rapina) dall'altro trova logica spiegazione nella necessità di evitare un vero e proprio impatto, che poteva risultare pregiudizievole per il successivo utilizzo dell'auto, funzionale a completare l'opera. Si tratta, dunque, di un aspetto già esaminato, congruamente, in sede di merito in modo non illogico, anche alla luce della evidenziata condotta immediatamente successiva (anche l'TA si pose all'inseguimento del furgone, così come fecero il UC AR e RA IO). Il ricorso, dunque, non si confronta in modo adeguato con i contenuti motivazionali della decisione impugnata, anche su questi aspetti. Al suo rigetto segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Arturo Cortese Raffaello Magi под DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 LUG 2017 CANCELLIERE Pietro Di Map 14