Sentenza 30 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che la configurabilità della circostanza aggravante non potesse essere esclusa per il fatto che la condotta minacciosa e violenta fosse stata materialmente realizzata da una sola persona, mentre il complice si trovava a brevissima distanza a svolgere il ruolo di "palo").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2019, n. 10695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10695 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
10695-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - UDIENZA PUBBLICA DEL 30/10/2019 Dott. LUCIANO IMPERIALI - Rel. Consigliere - SENTENZA Dott. ALFREDO MANTOVANO - Consigliere - N. 2683/2019 Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI CIANFROCCA - Consigliere - N. 1725/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM IT N. IL 06/04/1992 avverso la sentenza n. 1900/2017 CORTE APPELLO di SALERNO, del 14/06/2018 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI L Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OCGA MIRNOLO offre very be сбо che ha concluso per l'esclusione Hell' conseguente zi determinatione рена, nel resto del risenzigetts Udito, per la parte civile, l'Avv Udit-il difensor Avv. Umberts Puffadie, in sostituirs ell'ow. EMILIO MARTINO & dell'on. GIUSEPPE STELLATO, the be chiests l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. AK AR ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il 14/6/2018 la Corte di appello di Salerno ha confermato giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore il 21/6/2017 in ordine ad una rapina pluriaggravata ai danni di un sacerdote, IS ON, costituitosi parte civile, all'interno di una canonica attigua alla chiesa di Sant'Anna nel comune di Fisciano, con i connessi reati di lesioni, sequestro di persona, detenzione e porto di arma da sparo e di strumenti atti ad offendere, nonché detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina. La Corte di appello, infatti, ha riformato la sentenza del primo giudice unicamente in ordine al trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. A sostegno del ricorso lo AK deduce sei motivi di impugnazione:
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa, il parroco IS, attendibilità che la Corte territoriale ha ritenuto non inficiata dall'imprecisione circa il numero di aggressori dallo stesso riferito.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce il vizio di motivazione con riferimento al dato del numero dei rapinatori, in sentenza ritenuto come certo che fossero due, pur avendo il IS dichiarato di essere stato aggredito da una sola persona.
2.3. Lo IM ha dedotto, inoltre, il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione al riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa, ed in particolare in ordine all'affermazione secondo cui il IS avrebbe compiuto una soddisfacente descrizione del rapinatore accanitosi contro di lui.
2.4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersi riconosciuta la penale responsabilità anche in ordine al reato di sequestro di persona, pur essendo stata la restrizione della libertà personale funzionale soltanto alla consumazione della rapina.
2.5. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, la violazione di legge per essere stata riconosciuta l'aggravante delle più persone riunite, pur emergendo dalle riprese delle telecamere che la seconda persona, il cui ruolo si assume dubbio, è sempre rimasta fuori dalla canonica, sicché difetterebbe la contemporanea presenza di più persone.
2.6. Con l'ultimo motivo di ricorso lo IM deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. In data 23/10/2019 la parte civile costituita ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 1 4.1. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili perché tendono ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando come le dichiarazioni della persona offesa siano state circostanziate e coerenti, ed altresì riscontrate da una molteplicità di ulteriori elementi di prova, tali da rafforzare il giudizio di attendibilità della predetta, in alcun modo inficiata dall'imprecisione nell'indicazione del numero degli aggressori, giustificata dai giudici di merito con un comprensibile stato confusionale che avrebbe indotto il IS a focalizzare il ricordo, inizialmente, soprattutto sul soggetto che si era accanito compiendo atti di maggiore violenza sulla sua persona. Senza incorrere in alcun vizio logico, pertanto, la Corte territoriale non ha attribuito alcun rilievo all'iniziale incertezza della persona offesa in ordine al numero degli aggressori, rilevando anche come l'assunto di questa in ordine alla presenza di due rapinatori è stata confermata, del resto, dalle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza, ed anche l'attendibilità del riconoscimento fotografico del suo più violento aggressore, operato dal Pisano, è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata sulla base di un percorso argomentativo privo di vizi logici, in quanto fondato su una descrizione, ritenuta soddisfacente, del rapinatore che, sebbene incappucciato, maggiormente ebbe ad accanirsi sulla persona offesa, atteso che il Pisano, rimasto a lungo a contatto con il rapinatore, aveva avuto modo, così, di notarne i tratti fisiognomici mentre questo provvedeva a legarlo ed imbavagliarlo e, poi, a sottrargli i beni. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, del resto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).
4.2. Il quarto motivo di ricorso, volto a contestare la configurabilità del delitto di sequestro di persona, pur essendo stata la restrizione della libertà personale della persona offesa funzionale alla consumazione della rapina, è manifestamente infondato. Premesso che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617) deve rilevarsi che, nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge che l'aggressore, dopo aver privato il IS della libertà personale legandolo, imbavagliandolo e rinchiudendolo nel bagno, e dopo essersi impossessato dei beni della vittima, si era allontanato senza liberarla, tanto che dagli atti risultava che la persona offesa era riuscita a liberarsi solo tre ore dopo che i rapinatori si erano allontanati dal luogo dei fatti. 2 Il reato di sequestro di persona, invece, è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione, o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione (Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Rv. 263788).
4.3. E' manifestamente infondato anche il motivo di ricorso volto a contestare il riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite: premesso, infatti, che anche la persona offesa, per quanto dinanzi rilevato, ha avuto modo di riferire della sua diretta percezione di due aggressori, confermata del resto dalle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza, giova ricordare che, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto. (Sez. 2, n. 36926 del 04/07/2018, Rv. 273520), né può rilevare la deduzione difensiva secondo cui il secondo aggressore si sarebbe fermato all'esterno della canonica, atteso che ai fini dell'esistenza dell'aggravante in parola è necessaria la simultanea effettiva presenza delle più persone nel luogo in cui la violenza e la minaccia si realizzano, ed è del tutto irrilevante che il fatto venga commesso materialmente da una sola persona, qualora l'altra si trovi a brevissima distanza a far da "palo" e cioè a contribuire attivamente alla realizzazione del crimine (Sez. 2, n. 12958 del 26/03/1987, Rv. 177288).
4.4. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale lo AK si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla Corte territoriale con riferimento alla gravità dei fatti ed ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente, anche di carattere specifico: si tratta, infatti, di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del 3 procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla inammissibilità luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 30 ottobre 2019 President Il Consigliere estensore Luciano Imperial Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELL I IL 12 7 MAR. 2020 SECONE ル Can 4