Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 11655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11655 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
massimario 1 1 65 5/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sen LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 486/2015 Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Consigliere - N. 43564/2014 Dott. NZ PEZZELLA - Dott. ALESSIO SCARCELLA - Consigliere - - Consigliere - Dott. ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV SA N. IL 28/02/1983 NT NZ N. IL 19/09/1971 IO UI N. IL 05/10/1969 TT IU N. IL 13/02/1957 DI MA LA N. IL 20/08/1963 LA LI NT N. IL 10/07/1962 AN EA N. IL 31/01/1964 MA TO N. IL 23/12/1964 IM CA N. IL 30/10/1981 VADALA' TOMMASO N. IL 28/02/1976 avverso la sentenza n. 1605/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 14/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NZ PEZZELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'annullamento senza reinvio della sentenza impugnata per VA salvatore per essere il reato ascrittogel estinto per intervenuta prescrizione e per l'annullamento con rinvio per gli alter ricorrenti. Uditi i difensori Avv. OR Stroscio, freesente in preopcio e quale sostituto processuale dell'Avv. OR Silvestro, e Avv. Camillo Traina che hanno insistito glimento dei respettivi ricorsi. per l'acco 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, condanna- va in data 14.6.2012; 1) AV SA, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 73 V co. Dpr. 309/90 e le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 5000 di multa, con i doppi benefici di legge, in relazione all'imputazione che segue: 19. art. 73 DPR 309/90 per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefa- cente non meglio identificata ("sigarette", "CD"), da consegnare a Puleo Davide. In Messina il 21.1.2007; 2) NT NZ esclusa l'aggravante di cui al III co. dell'art. 74 Dpr. 309/90, con la continuazione tra i reati, alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione in relazione all'imputazione che segue: 81. (in concorso con Di MA AN, CO US, GO N- zo, AZ EL, UC EA, IO UI, IR MA, DA SO, La PA AnNI, MP AR): art. 74, I, II e III comma DPR 309/1990 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di Napoli, Palermo, Messina e la provincia di Trapani ed altri co- muni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di so- stanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze: Di MA AN e CO US, in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, im- partivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o diret- tamente ai terzi consumatori. GO ZO, AZ EL, UC EA, collaboravano nell'attività di spaccio e Di MA AN, si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivende- vano a terzi, anche per conto di Di MA AN. IO UI riforniva rego- larmente di sostanza stupefacente Di MA AN, AZ EL e UC EA. CO US (oltre al ruolo di cui sopra) ed IR MA si riforniva- no regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina o su altre piazze, come quella di Castel- vetrano, dove rifornivano NT ZO. DA SO, La PA N- NI, MP AR si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN, AZ EL e UC EA e successivamente la riven- devano a terzi sulla piazza di Messina. Fra Napoli, Palermo, Messina e Castelve- trano, da maggio 2007 fino all'agosto 2007. 2 1 85. art. 73 DPR 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stu- pefacente non meglio identificata, ricevendola da CO US ed RR MA e corrispondendo a costoro, a titolo di pagamento parziale, la somma di circa 850 €, inviata a CO US tramite vaGL postale. In Castelvetrano, il 2.6.2007. 87. art. 81 c.p. 73 DPR 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sostanza stupefacente non me- glio identificata, convenzionalmente indicata come "batteria di pentole" ("qualche batteria ce l'hai fatta vendere"), ricevendola da CO US a fronte di un cor- rispettivo non determinato. In Messina e Castelvetrano, in data anteriore al 2.6.2007. 96. art. 73 DPR 309/1990 per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupe- facente non meglio identificata, acquistata e consegnatagli da Di MA AN, AZ EL a Castelvetrano, con l'ausilio e l'intermediazione di CO Giu- seppe. In Castelvetrano, dal 23.7.2007. 100. art. 73 DPR 309/1990 per aver ceduto sostanza stupefacente di tipo non meglio identificata ad un tale Marco, sostanza ritenuta da costui di scarsa qualità. In luogo sconosciuto, in data anteriore al 3.9.2007. Il GUP di Messina, sempre all'esito di giudizio abbreviato, in data 24.9.2012, condannava: 3) IM CA, esclusa in relazione al capo 81) della rubrica l'aggravante di cui all'art. 74 co. III Dpr. 309/90, ritenuta la continuazione tra i reati, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, al- la pena di anni sei e mesi dieci di reclusione E MULTA in relazione all'imputazione che segue: 81. (con Di MA AN, CO US, GO ZO, AZ zara EL, UC EA, IO UI, IR MA, DA SO, La PA AnNI, NT ZO): art. 74, I, II e III comma DPR 309/1990 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di Napoli, Palermo, Messina e la provincia di Trapani ed altri co- muni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di so- stanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze: Di MA AN e CO US, in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, im- partivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza al loro collaboratori o diret- tamente ai terzi consumatori. GO ZO, AZ EL, UC 3 EA, collaboravano nell'attività di spaccio e Di MA AN, si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivende- vano a terzi, anche per conto di Di MA AN. IO UI riforniva rego- larmente di sostanza stupefacente Di MA AN, AZ EL e UC EA. CO US (oltre al ruolo di cui sopra) ed IR MA si riforniva- no regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina o su altre piazze, come quella di Castel- vetrano, dove rifornivano NT ZO. DA SO, La PA NT NI, MP AR si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN, AZ EL e UC EA e successivamente la riven- devano a terzi sulla piazza di Messina. Fra Napoli, Palermo, Messina e Castelve- trano, da maggio 2007 fino all'agosto 2007. 102. art. 73 DPR 309/1990 per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stu- pefacente non meglio identificata, in precedenza acquistata dai soggetti di cui sopra, impegnandosi a pagare a costoro, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di 2.750,00 €, di cui 500,00 corrisposte a titolo di anticipo e 2.250,00 da corrispondere tramite vaGL, sostanza stupefacente ritenuta di scarsa qualità. In Messina, nell'ago- sto del 2007. 4) IO UI, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni otto e mesi due di reclusione in relazione alle seguenti imputazioni: 81. (con Di MA AN, CO US, GO ZO, AZ zara EL, UC EA, MP AR, IR MA, DA SO, La PA AnNI, NT ZO): art. 74, I, II e III comma DPR 309/1990 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di Napoli, Palermo, Messina e la provincia di Trapani ed altri co- muni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di so- stanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze: DI MA AN e CO US, in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, im- partivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o diret- tamente ai terzi consumatori. GO ZO, AZ EL, UC EA, collaboravano nell'attività di spaccio e Di MA AN, si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivende- vano a terzi, anche per conto di Di MA AN. IO UI riforniva rego- larmente di sostanza stupefacente Di MA AN, AZ EL e UC EA. CO US (oltre al ruolo di cui sopra) ed IR MA si riforniva- no regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina o su altre piazze, come quella di Castel- vetrano, dove rifornivano NT ZO. DA SO, La PA °AnNI, MP AR si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN, AZ EL e UC EA e successivamente la ri- vendevano a terzi sulla piazza di Messina. Fra Napoli, Palermo, Messina e Castel- vetrano, da maggio 2007 fino all'agosto 2007. 94. art. 73 DPR 309/1990 per avere ceduto sostanza stupefacente non meglio identificata a Di MA AN e AZ EL, che provvedevano a trasportare tale sostanza da Napoli in Sicilia, via Palermo. In Napoli, il 21.7.2007 5) TT IU, qualificato il reato al capo 81 con riferimento all'art. 74 co. II Dpr. 309/90 ed esclusa l'aggravante di cui al comma III, ritenuta la conti- nuazione tra i reati, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equiva- lenti alla recidiva, alla pena di anni sette e mesi due di reclusione in relazione all'imputazione che segue: 81. (con Di MA AN, NT ZO, GO ZO, AZ EL, UC EA, IO UI, IR MA, DA Tom- maso, La PA AnNI, MP AR): art. 74, I, II e III comma DPR 309/1990 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di Napoli, Palermo, Messina e la provincia di Trapani ed altri co- muni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di so- stanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze: Di MA AN e CO US, in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, im- partivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o diret- tamente ai terzi consumatori. GO ZO, AZ EL, UC EA, collaboravano nell'attività di spaccio e Di MA AN, si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivende- vano a terzi, anche per conto di Di MA AN. IO UI riforniva rego- larmente di sostanza stupefacente Di MA AN, AZ EL e UC EA. CO US (oltre al ruolo di cui sopra) ed IR MA si riforniva- no regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina o su altre piazze, come quella di Castel- vetrano, dove rifornivano NT ZO. DA SO, La PA °AnNI, MP AR si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da 5 Di MA AN, AZ EL e UC EA e successivamente la ri- vendevano a terzi sulla piazza di Messina. Fra Napoli, Palermo, Messina e Castel- vetrano, da maggio 2007 fino all'agosto 84. (con IR MA): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per aver ceduto, in concorso tra loro, sostanza stupefacente, non meglio identificata, convenzionalmente indicata come "piatti, pentole", a NT ZO, trasportando tale sostanza da Messina fino a Castelvetrano e consegnandola a costui, successivamente ricevendo dal NT, a titolo di pagamento parziale, la somma di circa 850,00 C, inviata a CO US tramite vaGL postale. In Messina e Castelvetrano, il 2.6.2007 86. artt. 110, 81 c.p., 73 DPR 309/1990 per aver ceduto, in concorso con altri soggetti ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, sostanza stupefacente non meglio identificata, convenzionalmente indicata come "batterie di pentole" ("qualche batteria ce l'hai fatta vendere"), a NT ZO, trasportando tale sostanza da Messina fino a Castelvetrano e conse- gnandola a costui, a fronte di un corrispettivo non determinato. In Messina e Ca- stelvetrano, in data anteriore al 2.6.2007. 95. (in concorso con DI MA AN, MA EL, AN EA): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere detenuto in concorso tra loro, a fini di spaccio, sostanza stupefacente non meglio identificata, acquistata da ÍO UI a Napoli, successivamente materialmente trasportata da Di MA AN e AZ EL in Sicilia, via Palermo e poi consegnata a NT ZO a Castelvetrano, con l'ausilio e l'intermediazione di CO US;
UC EA parteci- pando e collaborando in tale attività complessiva e fornendo assistenza. In Napoli, Palermo e Castelvetrano, dal 21.7.2007 al 23.7.2007. 6) DI MA LA qualificato il reato al capo 81. con riferimento all'art. 74 co. II Dpr. 309/90 ed esclusa l'aggravante di cui al comma III, ritenuta la conti- nuazione tra i reati, alla pena di anni dieci di reclusione in relazione all'imputazione che segue: 81. (con CO US, NT ZO, GO ZO, AZ zara EL, UC EA, IO UI, IR MA, DA SO, La PA AnNI, MP AR): art. 74, I, II e III comma DPR 309/1990 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di Napoli, Palermo, Messina e la provincia di Trapani ed altri comuni limi- trofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupe- facente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze: Di MA AN e CO US, in particolare, rico- privano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione (escluso, vedi so- 6 pra), impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di riforni- mento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza al loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori. GO ZO, AZ EL, U- cania EA, collaboravano nell'attività di spaccio e Di MA AN, si riforni- vano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la ri- vendevano a terzi, anche per conto di Di MA AN. IO UI riforniva regolarmente di sostanza stupefacente Di MA AN, AZ EL e U- cania EA. CO US (oltre al ruolo di cui sopra) ed IR MA si ri- fornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN e successiva- mente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina o su altre piazze, come quella di Castelvetrano, dove rifornivano NT ZO. DA SO, La Pa- GL AnNI, MP AR si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN, AZ EL e UC EA e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina. Fra Napoli, Palermo, Messina e Ca- stelvetrano, da maggio 2007 fino all'agosto 2007. 88. (in concorso con MA EL, AN EA: artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere, in concorso fra loro detenuto a fini di spaccio, e comunque . mantenuto nella loro diretta disponibilità, nonché offerto in vendita a De CA Sergio, . sostanza stupefacente di tipo non meglio identificata, per un peso complessivo di circa mezzo chilo, al prezzo di 1.300,00 C, sostanza stupefacente risultata di scarsa qualità ("tiene la debolezza nelle cosce") e materialmente detenuta da AZ EL e UC EA in Palermo.In Palermo e Napoli il 23.6.2007. 89. art. 73 DPR 309/1990 per avere ceduto a DA SO sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato, risultata di scarsa qualità. In luogo sconosciuto, in data anteriore al 2.7.2007. 91. (in concorso con MA EL, AN EA): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nella loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio iden- tificato, convenzionalmente indicata come "biancheria", "lenzuola" sostanza stu- pefacente materialmente reperita da Di MA AN sul mercato napoletano ("ho un po' di cose disponibili"...44..."), successivamente destinata ad essere trasportata da Napoli a Palermo. In Napoli, il 5.7.2007. 92. (in concorso con MA EL, AN EA): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere, in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nelle loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio identi- ficato ("sette lenzuoli"), risultata di un quantitativo inferiore a quello inizialmente previsto, sostanza materialmente detenuta da AZ EL e UC N- drea in Palermo, anche per conto di Di MA AN. In Palermo, il 9.7.2007. 7 93. art. 73 DPR 309/1990 per avere ceduto sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato ad un soggetto rimasto sconosciuto ("sai perché...l'altro giorno io gli ho dato un'altra ad uno..."). In Napoli in data anteriore al 9.7.2007. 95. (in concorso con MA EL, AN EA,, TT US): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere detenuto in concorso tra loro, a fini di spaccio, sostanza stupefacente non meglio identificata, acquistata da ÍO UI a Napoli, successivamente materialmente trasportata da Di MA AN e AZ EL in Sicilia, via Palermo e poi consegnata a NT ZO a Castelvetrano, con l'ausilio e l'intermediazione di CO US;
UC EA parteci- pando e collaborando in tale attività complessiva e fornendo assistenza. In Napoli, Palermo e Castelvetrano, dal 21.7.2007 al 23.7.2007. 98. art. 73 DPR 309/1990 per avere ceduto a La PA AnNI, sostanza stupefacente non meglio identificata, in quantitativo pari a "tre" ("tre ne ho pre- so..."). Fra Palermo e Messina il 31.8.2007. 101. (in concorso con MA EL, AN EA, LA LI AnNI e con GO ZO): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per ave- re, in concorso tra loro, e con l'intermediazione di La PA AnNI, ceduto a MP AR sostanza stupefacente non meglio identificata, pretendendo da co- stui, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di 2.750,00 €, di cui 500,00 corrisposte a titolo di anticipo e 2.250,00 da corrispondere tramite vaGL. In Messina, nell'agosto 2007. 7) LA LI NT, ritenuta la continuazione tra i reati, concesse- gli le circostanze attenuanti generiche, ad anni sei di reclusione in relazione all'imputazione che segue: 81. (in concorso con Di MA AN, CO US, NT N- zo, GO ZO, AZ EL, UC EA, IO UI, Irre- ra MA, DA SO, MP AR): art. 74, I, II e III comma DPR 309/1990 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di Napoli, Palermo, Messina e la provincia di Trapani ed altri co- muni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di so- stanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze: DI MA AN e CO US, in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza aì loro collaboratori o diret- tamente ai terzi consumatori. GO ZO, AZ EL, UC EA, collaboravano nell'attività di spaccio e Di MA AN, si rifornivano 8 regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivende- vano a terzi, anche per conto di Di MA AN. IO UI riforniva rego- larmente di sostanza stupefacente Di MA AN, AZ EL e UC EA. CO US (oltre al ruolo di cui sopra) ed IR MA si riforniva- no regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina o su altre piazze, come quella di Castel- vetrano, dove rifornivano NT ZO. DA SO, La PA NT NI, MP AR si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN, AZ EL e UC EA e successivamente la riven- devano a terzi sulla piazza di Messina. Fra Napoli, Palermo, Messina e Castelve- trano, da maggio 2007 fino all'agosto 2007 97. art. 73 DPR 309/1990 per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefa- cente non meglio identificata, convenzionalmente indicata come "cinquanta pantalon- cini", cedutagli da Di MA AN, che provvedeva a trasportare tale sostanza da Pa- lermo a Messina e a consegnarla a costui. In Messina, il 20.8.2007. 8) MA TO, esclusa, in relazione al reato di cui ai capo 81) della rubrica, l'aggravante di cui all'art. 74, co. III DPR 309/90. ritenuta la conti- nuazione, alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione in relazione alle seguen- ti imputazioni: 81. (con La PA AnNI, Di MA AN, CO US, NT ZO, GO ZO,, UC EA, IO UI, IR MA, DA SO, MP AR): art. 74, I, II e III comma DPR 309/1990 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di Napoli, Palermo, Messina e la provincia di Trapani ed altri comuni limi- trofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupe- facente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze: DI MA AN e CO US, in particolare, rico- privano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione (escluso, vedi so- pra), impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di riforni- mento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o direttamente ai terzi consumatori. GO ZO, AZ EL, U- cania EA, collaboravano nell'attività di spaccio e Di MA AN, si riforni- vano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la ri- vendevano a terzi, anche per conto di Di MA AN. IO UI riforniva regolarmente di sostanza stupefacente Di MA AN, AZ EL e U- cania EA. CO US (oltre al ruolo di cui sopra) ed IR MA si ri- fornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN e successiva- 9 mente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina o su altre piazze, come quella di Castelvetrano, dove rifornivano NT ZO. DA SO, La Pa- GL AnNI, MP AR si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN, AZ EL e UC EA e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina. Fra Napoli, Palermo, Messina e Ca- stelvetrano, da maggio 2007 fino all'agosto 2007 88. (in concorso con DI MA AN e AN EA): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere, in concorso fra loro detenuto a fini di spaccio, e comunque man- tenuto nella loro diretta disponibilità, nonché offerto in vendita a De CA Sergio, so- stanza stupefacente di tipo non meglio identificata, per un peso complessivo di circa mezzo chilo, al prezzo di 1.300,00 C, sostanza stupefacente risultata di scarsa qualità ("tiene la debolezza nelle cosce") e materialmente detenuta da AZ EL e UC EA in Palermo. In Palermo e Napoli il 23.6.2007. 91. (in concorso con DI MA AN e AN EA): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nella loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio iden- tificato, convenzionalmente indicata come "biancheria", "lenzuola" sostanza stu- pefacente materialmente reperita da Di MA AN sul mercato napoletano ("ho un po' di cose disponibili"...44..."), successivamente destinata ad essere trasportata da Napoli a Palermo. In Napoli, il 5.7.2007. 92. (in concorso con DI MA AN e AN EA: artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere, in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e comunque mantenuto nelle loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio identi- ficato ("sette lenzuoli"), risultata di un quantitativo inferiore a quello inizialmente previsto, sostanza materialmente detenuta da AZ EL e UC N- drea in Palermo, anche per conto di Di MA AN. In Palermo, il 9.7.2007 95. (in concorso con DI MA AN, AN EA,, TT US): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere detenuto in concorso tra loro, a fini di spaccio, sostanza stupefacente non meglio identificata, acquistata da ÍO UI a Napoli, successivamente materialmente trasportata da Di MA AN e AZ EL in Sicilia, via Palermo e poi consegnata a NT ZO a Castelvetrano, con l'ausilio e l'intermediazione di CO US;
UC EA parteci- pando e collaborando in tale attività complessiva e fornendo assistenza. In Napoli, Palermo e Castelvetrano, dal 21.7.2007 al 23.7.2007. 101. (in concorso con DI MA AN, AN EA, LA LI N- NI e con GO ZO): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere, in concorso tra loro, e con l'intermediazione di La PA AnNI, ceduto a Pim- po AR sostanza stupefacente non meglio identificata, pretendendo da costui, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di 2.750,00 €, di cui 500,00 corri- 10 sposte a titolo di anticipo e 2.250,00 da corrispondere tramite vaGL. In Messina, nell'agosto 2007 9) AN EA, esclusa in relazione al capo 81 l'aggravante di cui all'art. 74 co. III e la recidiva in contestazione, con la continuazione tra i reati, alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione in relazione alle seguenti imputa- zioni: 81. (con La PA AnNI, Di MA AN, CO US, NT ZO, GO ZO, AZ EL, IO UI, IR Mauri- zio, DA SO, MP AR): art. 74, I, II e III comma DPR 309/1990 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri soggetti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione operante tra le città di Napoli, Palermo, Messina e la provincia di Trapani ed altri co- muni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di so- stanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e cocaina, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze: DI MA AN e CO US, in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'associazione, im- partivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collaboratori o diret- tamente ai terzi consumatori. GO ZO, AZ EL, UC EA, collaboravano nell'attività di spaccio e Di MA AN, si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivende- vano a terzi, anche per conto di Di MA AN. IO UI riforniva rego- larmente di sostanza stupefacente Di MA AN, AZ EL e UC EA. CO US (oltre al ruolo di cui sopra) ed IR MA si riforniva- no regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina o su altre piazze, come quella di Castel- vetrano, dove rifornivano NT ZO. DA SO, La PA NT NI, MP AR si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN, AZ EL e UC EA e successivamente la riven- devano a terzi sulla piazza di Messina. Fra Napoli, Palermo, Messina e Castelve- trano, da maggio 2007 fino all'agosto 2007 88. (in concorso con DI MA AN e MA TO): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere, in concorso fra loro detenuto a fini di spaccio, e comun- que mantenuto nella loro diretta disponibilità, nonché offerto in vendita a De CA Sergio, sostanza stupefacente di tipo non meglio identificata, per un peso complessivo di circa mezzo chilo, al prezzo di 1.300,00 C, sostanza stupefacente risultata di scarsa qualità ("tiene la debolezza nelle cosce") e materialmente detenuta da AZ NT nella e UC EA in Palermo. In Palermo e Napoli il 23.6.2007. 11 91. (in concorso con DI MA AN e MA TO): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e co- munque mantenuto nella loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non meglio identificato, convenzionalmente indicata come "biancheria", "lenzuola" sostanza stupefacente materialmente reperita da Di MA AN sul mercato napoletano ("ho un po' di cose disponibili"...44..."), successivamente destinata ad essere trasportata da Napoli a Palermo. In Napoli, il 5.7.2007. 92. (in concorso con DI MA LA e MA TO ): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere, in concorso tra loro, detenuto a fini di spaccio, e co- munque mantenuto nelle loro disponibilità, sostanza stupefacente di tipo non me- glio identificato ("sette lenzuoli"), risultata di un quantitativo inferiore a quello ini- zialmente previsto, sostanza materialmente detenuta da AZ EL e U- cania EA in Palermo, anche per conto di Di MA AN. In Palermo, il 9.7.2007 95. (in concorso con DI MA AN, MA TO,, TT US): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per avere detenuto in concorso tra loro, a fini di spaccio, sostanza stupefacente non meglio identificata, acquistata da ÍO UI a Napoli, successivamente materialmente trasportata da Di MA AN e AZ EL in Sicilia, via Palermo e poi consegnata a NT ZO a Castelvetrano, con l'ausilio e l'intermediazione di CO US;
UC N- drea partecipando e collaborando in tale attività complessiva e fornendo assi- stenza. In Napoli, Palermo e Castelvetrano, dal 21.7.2007 al 23.7.2007. 101. (in concorso con MA TO, DI MA AN, LA LI AnNI e con GO ZO): artt. 110 c.p., 73 DPR 309/1990 per ave- re, in concorso tra loro, e con l'intermediazione di La PA AnNI, ceduto a MP AR sostanza stupefacente non meglio identificata, pretendendo da co- stui, a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di 2.750,00 €, di cui 500,00 corrisposte a titolo di anticipo e 2.250,00 da corrispondere tramite vaGL. In Mes- sina, nell'agosto 2007 10) VADALA' TOMMASO, esclusa, in relazione al reato di cui ai capò 81) della rubrica, l'aggravante di cui all'art. 74, co. III DPR 309/90, ritenuta la con- tinuazione tra i reati e concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena : di anni sei di reclusione. 81. (in concorso con con La PA AnNI, Di MA AN, CO Giu- seppe, NT ZO, GO ZO, AZ EL, IO UI, IR MA, UC EA, MP Cario): art. 74, I, II e III comma DPR 309/1990 per essersi stabilmente associati tra loro, e con altri sog- getti ignoti, al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 DPR 309/1990, in numero superiore a dieci, costituendo un'organizzazione 12 operante tra le città di Napoli, Palermo, Messina e la provincia di Trapa- ni ed altri comuni limitrofi, dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo, tra cui marijuana, hashish e co- caina, nonché allo spaccio al minuto di tali sostanze: DI MA AN e CO US, in particolare, ricoprivano il ruolo di promotori e organizzatori dell'as- sociazione, impartivano le direttive ai loro accoliti, reperivano i diversi canali di rifornimento della sostanza stupefacente, cedevano tale sostanza ai loro collabo- ratori o direttamente ai terzi consumatori. GO ZO, AZ NT nella, UC EA, collaboravano nell'attività di spaccio e Di MA AN, si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da costei e successivamente la rivendevano a terzi, anche per conto di Di MA AN. IO UI riforni- va regolarmente di sostanza stupefacente Di MA AN, AZ EL e UC EA. CO US (oltre al ruolo di cui sopra) ed IR MA si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN e successi- vamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina o su altre piazze, come quella di Castelvetrano, dove rifornivano NT ZO. DA SO, La Pa- GL AnNI, MP AR si rifornivano regolarmente di sostanza stupefacente da Di MA AN, AZ EL e UC EA e successivamente la rivendevano a terzi sulla piazza di Messina. Fra Napoli, Palermo, Messina e Ca- stelvetrano, da maggio 2007 fino all'agosto 2007 90. art. 73 DPR 309/1990 per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stu- pefacente di tipo non meglio identificato, risultata di scarsa qualità, ricevuta da Di MA AN. In luogo sconosciuto, in data anteriore al 2.7.2007 2. La Corte di Appello di Messina, in data 14.11.2013, in parziale riforma di entrambe le sentenze suvviste, rideterminava le pene in: • anni cinque e mesi sei di reclusione per NT ZO (p.b. per il capo "81" anni 11 di recl. 1/3 ex art.62 bis c.p. + mesi 11 di recl. ex - art.81 cpv. c.p. – di cui mesi 2 di recl. per il capo "100" e mesi 3 di recl. per cia- - scuno degli altri reati ridotta di 1/3 per il rito);- • anni cinque di reclusione per CO US (p.b. per il capo "81" anni 10 di recl. ridotta ad anni 6 e mesi 9 di recl. ex art.62 bis c.p. + mesi 9 ex art.81 cpv. c.p. pari a mesi 3 per ciascun reato ridotta di 1/3 per il rito); - • anni nove di reclusione per Di MA AN (p.b. per il capo "81" anni 11 e mesi 6 di recl. + anni .2 di recl. ex art.81 cpv. c.p. -pari a mesi 3 per ciascuno reato ridotta di 1/3 per il rito); • anni otto e mesi due di reclusione per UC EA (p.b. per il capo "81" anni 11 di recl. + armi 1 e mesi 3 di recl. ex art.81 cpv. c.p. - pari a mesi 3 per ciascuno reato ridotta di 1/3 per il rito);- 13 • anni cinque e mesi dieci di reclusione per AZ EL (p.b. per il capo "81" anni 11 di recl. ridotta ad anni 7 e mesi 6 ex art.62 bis c.p. + mesi 9 ex art.81 cpv. c.p. pari a mesi 3 per ciascun reato ridotta di 1/3 per - il rito); • anni quattro e mesi otto di reclusione per La PA AnNI, MP AR e DA SO (p.b.per il capo "81" anni 10 di recl. ridotta ad anni 6 e mesi 9 di recl. ex art.62 bis c.p. + mesi 3 ex art.81 cpv.c.p. 1/3 - per il rito), con conseguente sostituzione, in favore dei medesimi, della pena ac- cessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque, e revoca della pena accessoria dell'interdizione legale. Confermava nel resto le sentenze impugnate.
3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, de- ducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione, come disposto DAart. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. AV SA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduce- va;
⚫ Violazione di legge e motivazione mancante o manifestamente illogica ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 co.1 cod. proc. pen. e 73 DPR 309/90 Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire ade- guata motivazione circa il raggiungimento della prova della responsabilità del ri- corrente in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di qualità e/o quantità imprecisate, oggetto dell'imputazione. Il giudice di primo grado sarebbe approdato al giudizio di responsabilità su una serie di intercettazioni e sms, il cui tenore era stato ritenuto sufficiente a fondare il convincimento che riguardassero un traffico di stupefacenti, nonostan- te gli interlocutori avessero sempre discusso di "cd" e "sigarette", senza mai fare alcun riferimento a droga o a terzi acquirenti della sostanza. Con il primo motivo di appello il ricorrente aveva denunciato l'esistenza di un clamoroso vuoto probatorio, non essendo mai stati fatti appostamenti, per- quisizioni, sequestri di droga o individuazione di acquirenti, alfine di corroborare i sospetti derivanti dalle intercettazioni. Del resto proprio per tale motivo, l'imputazione formulata a carico del VA sarebbe stata oltremodo vaga, rimanendo indefinita sia la quantità che la qualità dello stupefacente. La sentenza di appello si sarebbe limitata a respingere, con affermazioni meramente assertive, una questione sussidiaria sollevata con il secondo motivo di gravame, relativa alla configurabilità del cosiddetto consumo di gruppo, men- 14 tre avrebbe eluso del tutto la trattazione della doGLnza principale, dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderire alle argomentazioni svolte dal giudi- ce di primo grado. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con le conse- guenze di legge.
2. NT NZ, a mezzo del proprio difensore di fidu- cia, deduceva: a. Violazione di legge e motivazione mancante o, comunque, illogica e con- traddittoria ex art. 606 lett. b) c) d) ed e) cod. proc. pen. La Corte di merito si sarebbe limitata ad aderire acriticamente alle argomen- tazioni del primo giudice, senza tener conto dei rilievi mossi in appello. La mancata risposta del giudice di secondo grado circa la portata decisiva di risultanze probatorie acquisite al processo inficerebbe la completezza e la coe- renza logica della sentenza a causa della mancata verifica tra il materiale proba- torio esistente e il contenuto della pronuncia. Ancora, il ricorrente evidenzia il mancato rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. L'impianto argomentativo non sarebbe stato esplicitato in maniera compiuta;
la motivazione risulterebbe soltanto apparente, in quanto la Corte distrettuale si sarebbe limitata a esaltare vuote clausole di stile, che si porrebbero in contrasto con la logica e le massime di esperienza, oltre che con le serene emergenze pro- cessuali, limitandosi ad affermare che "ancora una volta non può che rilevarsi la esaustività delle argomentazioni sulle quali si fonda il giudizio di penale respon- sabilità espresso dal GUP" -b. Capo 81 violazione di legge, motivazione mancante o, comunque, il- logica e contraddittoria ex art. 606 lett. b) c) d) ed e) cod. proc. pen. in relazio- ne alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 DPR 309/90 La ricostruzione degli eventi operata dalla sentenza impugnata sarebbe priva di originalità e apparirebbe pretestuosa e fuorviante, senza tener conto del contesto storico e personale in cui le conversazioni sono state captate. In particolare rileva che le conversazioni attenzionate, e ritenute rilevanti, avrebbero un contenuto fortemente equivoco, già oggetto di diverse interpreta- zioni nel corso delle indagini. Dall'analisi di una semplice frase, estrapolata da un discorso più ampio, rispetto al quale non è possibile avere contezza del contesto in cui si inserisce, non si può attribuire quella pregnanza necessaria per farla assurgere al rango di prova, che deve, da sola, legittimare la formulazione di un giudizio di responsa- bilità al di là di ogni ragionevole dubbio. 15 Certamente, continua il ricorrente, la condotta enucleabile dal contenuto delle conversazioni intercorse alle ore 12,02 del 16.6.07 e alle ore 10,29 del suc- cessivo 7 giugno tra il coimputato CO e il ricorrente non può essere sussunta nel paradigma normativo di cui all'art.74 DPR 309/90. Ancora il ricorrente non avrebbe mai avuto contatti con soggetti diversi dal CO e, soprattutto, non ne avrebbe mai avuti con la Di MA. Proprio a quest'ultima farebbe riferimento la sentenza per ritenere il NT un asso- . ciato. Dall'analisi dell'apparato argomentativo offerto della sentenza di primo grado, si coglierebbe come la formulazione di responsabilità in ordine al reato associativo, sia rimesso all'esclusivo accertamento delle singole condotte sussu- mibili nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 DPR 309/90. Difetterebbe anche la prova sulla ripartizione dei ruoli e la consapevolezza di far parte di una struttura organizzata. : Proprio l'analisi delle modalità esecutive dei singoli episodi non permette- rebbe di individuare momenti di cointeressenza tra soggetti agenti rilevanti sotto il profilo associativo. Nel periodo oggetto di indagine, sarebbe emersa solo una attività di de- tenzione e, in parte, di cessione di stupefacenti di tipo leggero posta in essere in . maniera quasi esclusiva dal ricorrente, senza che le intercettazioni abbiano deli- : neato un saldo e continuativo legame tra i vari soggetti con i quali lo stesso, di volta in volta si relazionava. . Ribadisce il ricorrente che le argomentazione della sentenza per ritenere i . provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, si limiterebbero ad esaltare la conoscenza delle potenzialità del NT da parte della Di MA, senza spiegare in forza di quale fatto o comportamento il NT abbia ac- quistato la volontà e consapevolezza della condotta criminale plurisoggettiva, che integra il reato associativo in questione (A pag. 8 del ricorso il difensore par- la di un tale LA, estraneo alla vicenda) c. violazione di legge, motivazione mancante o, comunque, illogica e con- traddittoria ex art. 606 lett. b) c) d) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla fatti- specie di cui agli artt. 74 6°c. e 73 5°c. DPR 309/90 La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non configurabile l'ipotesi attenuata di cui al 6° c. art. 74 DPR 309/90 perché i reati commessi si sarebbero tradotti in compravendite di droga di significativo valore commerciale e con il coinvolgimento di minori. In realtà proprio i modesti volumi di spaccio e le difficoltà di reperire la so- stanza stupefacente non permetterebbero di individuare quella stabilità tipica del rapporto associativo. 16 : Tutti i fatti descritti nei capi di imputazione andavano sussunti invece, secondo il ricorrente, nella fattispecie attenuata del 5° c. art. 73. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata.
3. IO UI e 4. IM CA, con unico ricorso, a mezzo de loro difensore di fiducia, deducevano: a. Violazione degli artt. 606 ed 8 cod. proc. pen. Le sentenze avrebbero rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale con una motivazione poco convincente. IO UI non si sarebbe mai allontanato da Napoli, limitandosi ad in- trattenere rapporti con la coimputata Di MA AN che viaggiava da Napoli verso la Sicilia e con AZ EL. In realtà, ad avviso dei ricorrenti, la competenza territoriale sarebbe stata determinata dal fatto che le indagini sono state svolte dalle forze dell'ordine di Messina. I ricorrenti impugnano l'avvenuta contestazione dell'art. 74 DPR 309/90 per una singola fornitura di stupefacenti con un quantitativo che rientrava nei parametri del quinto comma dell'art. 73 del citato decreto, desumibile dalle po- lemiche conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbe una qualità scadente di modesto valore economico. La responsabilità dell'IO a capo di un sodalizio sarebbe specificata al capo 94 della rubrica di 1° grado, cioè di aver consegnato a Napoli, in data 21.7.07, un quantitativo di stupefacente, di qualità e quantità non precisata, a Di MA AN e AZ EL che da Napoli la trasportavano a Palermo do- ve poi l'avrebbero spacciata ai coimputati siciliani. Non emerge dalle intercettazioni che l'IO conoscesse altri, oltre la Di MA e la AZ. Pertanto la competenza per il reato di associazione finalizzata al narco- traffico era quella del Tribunale di Napoli. b. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1 cod. pen. e 649 cod. proc. pen. combinato con l'art. 533 cod. proc. pen., riferiti all'art. 74 DPR 309/90. Ai ricorrenti sarebbe stata contestata un'unica condotta. Non sarebbe quindi plausibile che la monocondotta consenta di contestare tanto lo spaccio, quanto l'associazione finalizzata al narcotraffico. I ricorrenti deducono gli elementi per cui non è ipotizzabile il reato di asso- ciazione. Rilevano, infine, che se viene utilizzato un fatto per contestare la violazione dell'art. 73, non può utilizzarsi lo stesso fatto per contestare la violazione ex art. 74. 17 A carico del MP vi sarebbe soltanto una presunzione di essere debitore per aver acquistato dello stupefacente ed il contenuto delle captazioni di una sola fornitura valeva tanto per contestare l'acquisto ai fini di spaccio quanto per con- testare il reato di associazione finalizzata al narcotraffico. Anche a carico dell'IO veniva utilizzata una intercettazione, dove di- scuteva con la Di MA del pagamento, come prova della compartecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico. Nelle intercettazioni si farebbe sempre riferimento ad una unica fornitura. Non vi sarebbe, nel caso di specie, quella sistematicità delle cessioni ne- cessaria per configurare un narcotraffico. Per quanto riguarda il MP, inoltre, questi non avrebbe mai avuto con- tatti con la Di MA. Quest'ultima per contattarlo si sarebbe rivolta al PA che le avrebbe dettato il numero di telefono, per lei introvabile. La sentenza impugnata non spiegherebbe l'esistenza di una condotta plu- rioffensiva. La stessa sentenza affermerebbe l'esistenza di più condotte, ma ne descriverebbe sempre e soltanto una. Pertanto mentre a carico di IO esiste- rebbero solo sospetti, addirittura a carico di MP esisterebbe la prova contra- ria. c. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 49, 56 e 115 cod. pen. (per MP) anche con riferimento alla meno grave viola- zione dell'art. 73 V c. che comporta anche la subordinata riduzione della ritenuta ipotesi associativa nella violazione dell'art. 74, VI c. DPR 309/90. La condotta ipotizzata come reato, relativa ad un unico episodio di spaccio, ad opera di tre persone, di una sostanza inidonea al commercio al minuto, che tutti gli acquirenti volevano restituire, non sarebbe punibile, trattandosi di reato di pericolo, represso solo se l'acquisto posto in essere insidia la salute pubblica. Le intercettazioni stesse costituirebbero la prova di un reato di spaccio non riuscito, ovvero di un tentativo impossibile per inidoneità della merce da spaccia- re sprovvista di quel principio attivo che avrebbe dovuto renderla drogante. Pertanto, il reato sarebbe stato impossibile, ovvero l'azione era inoffensiva ed incapace di nuocere. La valutazione contenuta nell'impugnata sentenza divergerebbe dalla realtà dei fatti. L'unico elemento da valutare sarebbe costituito dalle intercettazioni che al- luderebbero ad un tentativo di spaccio di una droga tanto scadente che veniva respinta da tutti. Si tratterebbe di droga "parlata", mai sequestrata, nonostante le intercetta- zioni. 18 In definitiva, sarebbe stato fondato un reato di associazione su delle discus- sioni che dimostrerebbero il desiderio degli acquirenti di restituire la merce alla Di MA e le difficoltà dell'IO a riscuotere il credito che avrebbe dovuto lu- crare dalle transazioni. Pertanto, o si tratterebbe di un tentativo di spaccio reso impossibile dallo scarso principio atto contenuto nella droga, o si tratterebbe di sostanza total- mente inidonea all'uso cui era destinata. Nel caso si trattasse d'inidoneità per modesto principio attivo, risponde- rebbero coloro che operavano le singole cessioni, mentre coloro che le riceveva- no nella convinzione che si trattasse di sostanza idonea allo spaccio, non rispon- derebbero di nulla. Tutt'al più, in tale ultimo caso si tratterebbe solo di cessioni perseguibili ai sensi dell'art 73 V c. DPR 309/90, anche l'ipotesi associativa contestabile solo a chi effettuava la cessione di droga non drogante, sarebbe quella autonoma dell'art. 74 VI c. DPR 309/90. Chiedono, pertanto, l'annullamento, anche senza rinvio, della sentenza im- pugnata.
5. TT IU, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduce- va: a. Violazione dell'art. 74, 2° C., DPR 309/90 e dell'art. 192, 2° c., cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. -inosservanza o erro- motivazione apparente contraddittoria e/o nea applicazione della legge penale illogica. Il ricorrente riporta integralmente la censura proposta in appello alla con- danna irrogata per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dalla sentenza di primo grado. I giudici di appello avrebbero disatteso le specifiche doGLnze difensive con motivazione mancante o apparente, laddove non sia ravvisabile il vizio di con- traddittorietà e/o illogicità. La difesa avrebbe dedotto, infatti: a) il limitatissimo arco temporale, inferio- re a due mesi, in cui la figura del CO sarebbe suscettibile di valutazione in termini di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza della co- siddetta affectio societatis, intesa nella accezione giurisprudenziale più restritti- va;
b) la circostanza che nella quasi totalità delle intercettazioni il CO viene soltanto menzionato da terzi, in termini del tutto negativi, e non compare in pri- ma persona;
c) l'antinomia tra il ruolo attribuito al CO in seno all'associazione nel capo di imputazione 81 e la insussistenza di condotte di spaccio a suo carico, leggibili in chiave associativa. 19 Nello spazio dedicato, nella sentenza impugnata, alla posizione del ricorrente sarebbero palesi la ridondanza, le espressioni tautologiche e autoreferenziali che determinerebbero la mera apparenza e la mancanza di motivazione a fronte de- gli specifici rilievi difensivi. Vi sarebbe un continuo richiamo alla sentenza di primo grado, inidoneo a superare il denunciato vizio. Ritiene, ancora, il ricorrente che parlare di vicendevole supporto tra sogget- ti, che si raccordano tra loro, senza intralciarsi o al contrario adoperandosi a van- taggio l'uno dell'altro, per affermare che sussiste un'associazione e che colui che opera secondo questi schemi è un associato, attribuendo tale figura al CO, alla luce del tenore delle conversazioni indicate nei motivi di appello, che dimo- strerebbero il contrario, integrerebbe, il vizio di motivazione illogica e/o contrad- dittoria. b. Violazione dell'art. 74, 6° c., DPR 309/90 e dell'art. 192, 2° c., cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. inosservanza o erro- W nea applicazione della legge penale - motivazione apparente contraddittoria e/o illogica. Il ricorrente deduce di aver invocato, in via subordinata, la riqualificazione del ritenuto sodalizio criminoso nella fattispecie incriminatrice autonoma indivi- duata al comma 6° dell'art. 74 DPR 309/90. Le ragioni addotte dalla Corte distrettuale si limiterebbero a richiamare apo- ditticamente la sentenza di primo grado, omettendo di prendere atto che il dato ponderale relativo allo stupefacente venduto al consumatore è il criterio cardine in forza del quale qualificare la condotta associativa ai sensi del comma 6° dell'art. 74 sopra citato. Si opererebbe, invece, un'evidente confusione con il momento dell'approvvigionamento della sostanza, che non può essere individuato quale di- scrimen tra le due fattispecie associative. In fine l'argomento della capacità dell'associazione di saturare il mercato in tempi rapidi sarebbe incompatibile con il paradigma normativa dell'art. 74, 6° c. DPR 309/90. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni ulterio- re consequenziale statuizione.
5. DI MA LA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduce- va: a. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 DPR 309/90 e in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La condotta contestata alla ricorrente non integrerebbe gli estremi di una partecipazione ad una consortería criminosa rilevante ex art. 74 DPR 309/90. 2 20 0 Gli unici contatti della Di MA con altri coimputati, sarebbero quelli con CO TA e La PA, soggetti tossicodipendenti, accomunati alla stessa dalla ricerca di sostanza stupefacente di tipo leggero da destinare ad uso personale. Le conversazioni intercettate darebbero atto di tale stato di tossicodipenden- za e registrerebbero una modestissima attività di spaccio, posta in essere DAimputata in concorso con i compagni di sventura, la fine di ricavare il minimo necessario per procacciarsi l'indispensabile per il loro fabbisogno personale. Sarebbe indimostrata l'esistenza della associazione finalizzata al narcotraffi- co e la partecipazione della Di MA alla stessa. I giudici di merito non avrebbero individuato né il ruolo ricoperto dalla ricor- rente, né il contributo dalla stessa fornito alla associazione. Nella parte motiva della sentenza, emergerebbe come la condotta della Di MA non sarebbe sussumibile nella fattispecie di reato contestata. b. Violazione dell'art. 74, 6°c., DPR 309/90 in relazione all'art. 74, 1°c., DPR 309/90 e in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La ricorrente deduce che la presunta consorteria criminosa andrebbe ricon- dotta nella previsione normativa dell'art. 74, 6°c., DPR 309/90. Tutti gli episodi dei detenzione ai fini di spaccio, contestati, rientrebbero, infatti, nella fattispecie attenuata di cui al 5°c. dell'art. 73 DPR 309/90. Lo svolgimento di un'attività di spaccio continuativa non sarebbe incompatibile con l'attenuante della lieve entità. Tutti i reati contestati si riferirebbero alla cessione di modiche quantità di sostanza stupefacente. c. Violazione dell'art. 73, 5°c., DPR 309/90 in relazione all'art. 73, 1°c., DPR 309/90 e in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Errato, nella sentenza impugnata, sarebbe anche il mancato riconosci- mento della speciale attenuante di cui al 5° comma dell'art. 73 DPR 309/90 in relazione ai reati di detenzione ai fini di spaccio contestati all'imputata. Gli episodi contestati sarebbero da considerare di minima offensività e come tali di lieve entità. Si tratterebbe dello spaccio di modestissime quantità di stupefacenti. Andrebbe inoltre considerato che la ricorrente è un soggetto tossicodipen- dente, alla continua ricerca di sostanze da assumere personalmente. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni con- sequenziale statuizione.
7. LA LI NT, a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- ceva: -a. capo 97 e capo 101 Violazione di legge, motivazione mancante o, co- munque, illogica e contraddittoria in relazione al combinato disposto degli artt. 21 192 cod. proc. pen. e 73 DPR 309/90 avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad aderire acriticamente alle ar- gomentazioni del giudice di prime cure, senza tener conto delle emergenze pro- cessuali di segno contrario e dei puntuali rilievi mossi nel gravame. IL ricorso de quo (cfr. le prime 5 pagg.jè identico, nei contenuti, a quello del NT, (per cui si rimanda a quanto detto in precedenza per la posizione di quest'ultimo) -violazione di legge, motivazione mancante o, comunque, illo- b. Capo 81 gica e contraddittoria ex art. 606 lett. b) c) d) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 DPR 309/90 (Anche per tale punto di doGLnza il ricorso prosegue identico a quello del NT) La ricostruzione degli eventi operata dalla sentenza impugnata sarebbe priva di originalità e apparirebbe pretestuosa e fuorviante, senza tener conto del con- testo storico e personale in cui le conversazioni sono state captate. Al ricorrente sarebbe stato contestato di aderire ad un'associazione dedita al narcotraffico, ma per soli tre mesi e senza percepire alcun guadagno in denaro altra utilità. La sentenza impugnata per superare le critiche mosse alla sentenza di primo grado, avrebbe collegato stralci di conversazioni, del tutto avulsi gli uni dagli altri suscettibili di interpretazioni alternative. In ogni caso dette intercettazioni non consentirebbero in alcun modo di configurare quel necessario quid pluris sul singolo episodio che consenta di rite- nere l'imputato facente parte di un'associazione a delinquere dedita al narcotraf- fico, quantomeno con coscienza e volontà. La PA avrebbe agito, nell'arco temporale di soli tre mesi, solo ed esclusivamente con Di MA AN e MP AR. La Corte territoriale avrebbe ritenuto la penale responsabilità del ricorren- te, prendendo le mosse dalla conversazione intercorsa con la Di MA, in data 18.6.07, in cui secondo la sentenza, quest'ultima lo avrebbe contattato per piaz- zare sul mercato un certo quantitativo di droga. In realtà nella conversazione la Di MA avrebbe chiesto a La PA solo di cambiare un assegno, che lei non voleva cambiare, senza specificare il perché e la causale. A questa richiesta La PA avrebbe opposto un netto rifiuto. Subito dopo, con un rilevante salto logico, la sentenza impugnata, riporte- rebbe lo stralcio di un'altra conversazione del 8 agosto, la quale non avrebbe al- cuna attinenza con l'altra telefonata e con il traffico di droga. 22 Il ricorrente continua a riportare il contenuto delle intercettazioni e a por- re in rilievo quella che ritiene esser la loro reale portata ossia l'irrilevanza ai fini della penale responsabilità (A pag. 8 del ricorso, tuttavia, evidentemente per una sovrapposizione di testi rispetto all'altro rappresentato il difensore parla del San- tangelo). Ritiene ancora il ricorrente che non sussista la prova per la configurabilità del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90. Non sussisterebbe la prova del vincolo permanente. Il giudice di appello, sul punto, a fronte di una specifica censura, avrebbe dovuto prendere atto che non esisteva struttura organizzativa, né un accordo stabile cui attribuire la necessaria ultrattività rispetto al singolo acquisto. Non vi sarebbe nemmeno la prova della ripartizione dei ruoli e della con- sapevolezza di far parte di una struttura organizzata. In ogni caso, nel periodo di indagine, sarebbe emersa solo un'attività di detenzione e in parte di cessione, di sostanze stupefacenti di tipo leggero, posta in essere in maniera quasi esclusiva dal ricorrente, senza che le intercettazioni abbiano delineato un saldo e continuativo legame tra i soggetti con i quali lo stesso si relazionava di volta in volta, trascendendo le singole operazioni delit- tuose, senza mirare alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti affe- renti alla detenzione e vendita di droga, nell'ambito di un programma criminale di tipo organizzato, del quale il LA (in tale punto, ancora una volta si parla di soggetto diverso dal ricorrente, evidentemente per un refuso) non poteva avere consapevolezza. Più avanti, nel ricorso, nel ribadire la carenza di prova dell'associazione si parla nuovamente del NT, altro ricorrente rappresentato dallo stesso di- fensore. C. Violazione di legge, motivazione mancante o, comunque, illogica e con- traddittoria ex art. 606 lett. b) c) d) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla fatti- specie di cui agli artt. 74 6°c. e 73 5°c. DPR 309/90 La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non configurabile l'ipotesi attenuata di cui al 6° c. art. 74 DPR 309/90 perché i reati commessi si sarebbero tradotti in compravendite di droga significativo valore commerciale e con il coinvolgimento di minori. In realtà proprio i modesti volumi di spaccio e le difficoltà di reperire la so- stanza stupefacente non permetterebbero di individuare quella stabilità tipica del rapporto associativo. Tutti i fatti descritti nei capi di imputazione andavano sussunti nella fattispecie attenuta del 5° c. art. 73. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata. 23 8. MA TO e 9. AN EA, con unico ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia deducono: a. Violazione degli artt. 8 e 9 del cod. proc. pen., illogicità e carenza della motivazione dell'impugnata sentenza in merito al rigetto dell'eccezione di incom- petenza territoriale. La sentenza impugnata sarebbe assolutamente illogica e contraddittoria, in : quanto nella stessa vengono testualmente riportare le argomentazioni del GUP F con le quali è stata rigettata l'eccezione di incompetenza. L'argomentazione della sentenza non spiegherebbe, da un punto di vista logico, come è possibile che la ipotizzata associazione finalizzata a smerciare so- stanza stupefacente, reperita a Napoli, da soggetti coimputati che mai si sono spostati da Napoli e che mai hanno avuto contatti con soggetti fuori dal comune di Napoli, possa avere avuto origine in zona diversa dal territorio di Napoli. La sentenza oltre ad essere carente nella motivazione, sarebbe stata emessa in violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. perché, in base alle regole suppletive sarebbe certo che una parte dell'azione è avvenuta a Napoli. Inoltre il primo dei fatti di cessione sarebbe stato commesso a Napoli. b. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in merito al giudizio di colpevolezza riguardante l'art. 74 del DPR 309/90, violazione dell'art. 192 del cod. proc. pen. ed errata applicazione dell'art. 74 del DPR 309/90 I ricorrenti, nel secondo motivo di appello, avevano contestato l'esistenza dell'associazione prevista DAart. 74 DPR 309/90, evidenziando che non vi erano elementi sufficienti per affermare l'esistenza del sodalizio criminoso. I fatti delittuosi sarebbero circoscritti ad un periodo limitato dal 23 giugno 2007 al 31 agosto 2007, periodo durante il quale la Di MA aveva il marito de- tenuto a Palermo. La difesa avrebbe evidenziato che in tutti i viaggi a Palermo, la Di MA andava a trovare il marito e che i contatti con la AZ erano dovuti alle vi- cende giudiziarie che obbligavano la Di MA a recarsi a Palermo. Rileva inoltre che la commissione dei singoli reati non avrebbe da sola au- tonomamente costituito prova del reato associativo. Questa censura, però, non sarebbe stata esaminata dal giudice di appello. La sentenza impugnata darebbe per scontata l'esistenza dell'associazione. La stessa sentenza, inoltre, riconoscerebbe un rapporto esclusivo tra i vari imputati e la Di MA che non giustificherebbe anzi sarebbe in conflitto con la condanna per associazione che la AZ e il UC hanno avuto riconosciuta con tutti gli altri imputati. 24 c. Insufficienza della motivazione in merito al mancato riconoscimento della richiesta subordinata della attenuante del sesto comma dell'art. 74 del DPR 309/90 ed errata applicazione dell'art. 74 del DPR 309/90 Preliminarmente, i ricorrenti pongono in evidenza che la sentenza impu- gnata è stata pronunciata prima della pronuncia della Corte Costituzionale, per- tanto sarebbe necessaria una attenta verifica del tipo di sostanza stupefacente trattata. Dall'esame dei fatti contestati nei vari capi di imputazione risulterebbe evidente che la sostanza stupefacente, che si ipotizza abbiano trattato gli impu- tati, sia di tipo leggero. La sentenza impugnata, inoltre, non prenderebbe in considerazione il fat- to che la stessa sostanza stupefacente era sovente di pessima qualità. La motivazione fornita sul punto sarebbe solo apparente perché non ri- sponderebbe alle doGLnze formulate dagli imputati nei propri atti di impugna- zione e perché la tipologia di argomentazioni potrebbero essere applicate a qua- lunque processo per tali reati. Nulla direbbe poi la sentenza sui rilievi mossi dagli imputati circa il basso livello di risorse economiche disponibili. d. Insufficienza della motivazione in merito alla condanna riguardante i singoli episodi di spaccio e violazione ed errata applicazione dell'art. 73 del DPR 309/90. Anche in relazione a tale motivo di impugnazione, i ricorrenti evidenziano l'avvenuta pronuncia della Corte Costituzionale. I fatti di spaccio per i quali i ricorrenti sono stati condannati riguardano tutti stupefacente di tipo non meglio identificato, pertanto, nel dubbio non può venire applicata la sanzione punitiva per l'ipotesi più grave. La sentenza in ogni caso sarebbe contraddittoria perché in una parte rico- noscerebbe che la AZ, in quel periodo, si occupava effettivamente di vendi- ta di biancheria e poi, senza alcuna logica sosterrebbe che il termine biancheria non poteva che riguardare sostanza stupefacente. Inoltre la difesa dei ricorrenti, nell'appello, evidenziava che da un solo fat- to di detenzione ai fini spaccio sarebbero stati ipotizzati diversi fatti reato con la conseguenza di un'errata moltiplicazione degli episodi delittuosi. Evidenziano, ancora che il breve lasso temporale degli episodi delittuosi confermerebbe l'avvenuta ingiusta moltiplicazione dei fatti delittuosi. Ancora la Corte di appello pur non escludendo che la sostanza stupefa- cente indicata nei capi di imputazione, possa essere sempre la stessa, afferme- rebbe che comunque si tratta di distinte condotte reato. 25 Sottolinea la difesa che se anche si possano ritenere ipotesi autonome di reato la detenzione e la vendita, non si possano, invece, ritenere forme autono- me di reato più fatti di detenzione della medesima sostanza stupefacente. La contraddittorietà della sentenza risiederebbe anche nel mancato rico- noscimento della diminuente del 5° c. art. 73 DPR 309/90, pur riconoscendo gli stessi giudici che la sostanza stupefacente indicata era la medesima e di pessima qualità. In ultimo la sentenza non spiegherebbe in base a quali elementi sia possi- bile sostenere che la sostanza, di pessima qualità, aveva capacità drogante tale da integrare l'ipotesi delittuosa ritenuta con la condanna. e. Illogicità e carenza della motivazione in merito al mancato riconosci- mento al UC EA delle attenuanti generiche. Le argomentazioni con cui è stata negata la concessione delle attenuanti generiche sarebbero illogiche e contraddittorie. Il UC non aveva precedenti penali ed ha riportato un encomio specia- le dal direttore della casa circondariale. f. Totale carenza della motivazione dell'impugnata sentenza in merito alle sanzioni accessorie applicate ai sensi dell'art. 85 del DPR 309/90, violazione dell'art. 133 del cod. pen. Le sanzioni accessorie sarebbero state applicate senza alcuna argomenta- zione. Chiedono, pertanto, l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. 10. VADALA' TOMMASO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- ceva a. Violazione di legge ex art. 606 lett. e) cd. proc. pen. in ordine agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. Vi sarebbe vizio di motivazione perché la sentenza impugnata, pur a fron- te di specifiche censure alle soluzioni adottate dal giudice di primo grado, si sa- rebbe limitata a richiamare apoditticamente la motivazione della sentenza di ri- mo grado. b. Violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. ed in relazione all'art. 192, 1°c, cod. proc. pen., 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen. Il convincimento della responsabilità per il reato di associazione sarebbe ricavato sulla base di alcune conversazioni tra coimputati. I dialoghi captati, però, oltre che sporadici sarebbero rilevatori dell'assenza della dimostrazione di quella cosiddetta affectio societatis che tra- scenda la singola condotta criminosa. 2 26 6 Sarebbe stata messa in luce una rete di contatti più o meno diretta tra gli imputati che avrebbe svelato l'esistenza di un gruppo, nel quale il DA non appare stabilmente inserito. Il DA non avrebbe avuto alcuna partecipazione attiva, non presen- ziando gli appuntamenti e manifestando disinteresse. c. Vizio della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 DPR 309/90 Sul punto la motivazione sarebbe del tutto carente. I ricorrenti evidenziano che nel caso di specie le cessioni sono riferite a qualità e quantità imprecisate. d. Con riferimento al capo 90 delle rubrica, violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 DPR 309/90. La sentenza impugnata nell'applicazione della sanzione ha esercitato il po- tere discrezionale facendo riferimenti ad una disciplina, poi dichiarata costituzio- nalmente illegittima. Pertanto la sentenza dovrà essere annullata con rinvio per una nuova va- lutazione sull'entità della pena. L Il ricorrente sottolinea, infine, che le intercettazioni attesterebbero l'inaffidabilità del DA e una serie di incontri mai avvenuti. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con pro- nuncia delle conseguenti statuizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sopra illustrati sono fondati, nei limiti e con le precisazioni che si andranno ad illustrare.
2. In primis, va evidenziato che, non risultando i ricorsi inammissibili, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento alla posizione del ricorrente AV SA per essersi il reato a lui ascritto estinto per interve- nuta prescrizione. Come visto in premessa, infatti, il VA era chiamato a rispondere in rela- zione ad un unico capo di imputazione (capo 19) ed allo stesso, sin dalla pronun- cia di primo grado, era stata riconosciuta quella che all'epoca era una ipotesi at- tenuata, ed oggi un'ipotesi autonoma di reato, quale quella di cui al quinto com- ma dell'art. 73 Dpr. 309/90. I fatti per cui era intervenuta condanna risultavano commessi in Messina il 21.1.2007. 27 Ebbene, com'è noto, nelle more della decisione del presente ricorso la nor- ma di cui all'art. 73 V co. Dpr. 309/90 è stata, infatti, più volte interessata da in- terventi del legislatore. La prima modifica legislativa è intervenuta con l'articolo 2, comma 1 lett. a) del D.L. 23.12.2013 n. 146, convertito, senza modifiche sul punto, dalla legge 21.2.2014 n. 10 (in G.U. Serie generale n. 43 del 21.2.2014) che ha trasformato quella che per giurisprudenza consolidata di questa Corte era pacificamente rite- nuta una circostanza attenuante ad effetto speciale (cfr. ex plurimis Sez. Unite n. 9148 del 31.5.1991, Parisi, rv. 187930; conf. sez. 1, n. 496 del 3.2.1992, confl. comp. Pret. e Trib. Palermo in proc. Di Gaetano, rv. 191131; e, anche dopo le modifiche introdotte DAart.
4-bis I. 49/2006, ancora Sez. Unite n. 35737 del 24.6.2010, P.G. in proc. Rico, rv. 247910; conf. sez. 6 n. 458 del 28.9.2011 dep. 11.1.2012, Khadhraoui Farouk e altro, rv. 251557; sez. 6, n. 13523 del 22.10.2008 dep. 26.3.2009, De Lucia e altri, rv. 243827) in un'ipotesi autonoma di reato. Già con quella prima novella, ex DL 146/2013, che manteneva indistinta la sanzione penale per i fatti di lieve entità che riguardassero le droghe c.d. "legge- re" e quelle c.d. "pesanti", il massimo edittale previgente veniva abbassato. L'articolo 73 co. 5 Dpr. 309/90 post novella del dicembre 2013 puniva, infat- ti, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 26.000 chiunque, salvo che il fatto costituisse più grave reato, commettesse uno dei fatti previsti dal medesimo art. 73 che per i mezzi, le modalità o le circostan- ze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sia "di lieve entità". La norma previgente prevedeva identica sanzione pecuniaria e, quanto alla pena detentiva, identico minimo edittale (anni uno di reclusione) ma una pena massi- ma più alta (anni sei di reclusione). L'affermata natura di reato autonomo ha sottratto da quel momento la nor- ma al bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti o con la recidiva, che spesso finiva per portare il trattamento sanzionatorio, anche per fatti di lieve en- tità (a fronte ad esempio di una recidiva reiterata ritenuta equivalente all'ipotesi attenuata, qual era il quinto comma previgente) a dover necessariamente riferir- si alle ben più severe pene di cui al primo comma dell'articolo 73. L'abbassamento del massimo edittale produce da allora effetti di maggior favore per l'imputato sui termini di custodia cautelare e su quelli per il computo della prescrizione, applicabili per il principio del favor rei anche ai fatti commessi sotto la vigenza della norma precedente. E' poi intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis e 4-vicies ter, del de- creto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 e, a seguire, il decreto legge 20.3.2014 n. 28 36 conv. in I. 16.5.2014 n. 79 con cui il comma 5 dell'art. 73 Dpr. 309.90 è stato sostituito dal seguente: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun- que commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che per i mezzi, le mo- dalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329". Con la seconda novella, del 2014, dunque, la pena per il fatto di lieve en- tità già prevista per le c.d. "droghe leggere" dalla Legge Iervolino-Vassalli viene adottata, indifferentemente, per tutti i fatti di lieve entità, indipendentemente dalla collocazione dello stupefacente nell'una o nell'altra tabella. La prescrizione per i reati di cui all'art. 73 V co. Dpr. 309/90 cui fare oggi riferimento, in presenza di atti interruttivi;
è quella di sette anni e mezzo (sei anni di prescrizione "breve" +1/4 in caso di assenza di recidiva contestata). Per il reato in contestazione, pertanto, accertato in Messina il 21.1.2007, la prescrizione risulta spirata il 21.7.2014. 3. Quanto agli altri ricorsi, va evidenziato come sia infondata la proposta questione circa un'asserita (da parte di IO UI e MP AR) violazione di legge o anche (da parte di AZ EL e UC EA) vizio motivazio- nale per quanto riguarda il rigetto da parte della Corte territoriale dell'eccezione di incompetenza territoriale. La Corte di Appello di Messina, sul punto, offre infatti una motivazione con- grua e logica, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, laddove (pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata) evidenzia che le eccezioni in questione muovessero DAerroneo presupposto che risulti accertato il momento di inizio dell'attività criminosa in esame, e, quindi, di costituzione della contestata asso- ciazione. Ed invece si dà conto in motivazione di come tale assunto sia smentito dagli esiti delle indagini in atti, che hanno portato a conoscenza dell'autorità giu- diziaria l'attività di una associazione già operante e della quale, pertanto, non è stato possibile cogliere il momento ed il luogo iniziali. Proprio su tale presupposto -viene ricordato- il Gup aveva escluso nei confronti di Di MA AN, così co- me nei confronti di CO US, il ruolo di promotori ed organizzatori dell'associazione. D'altra parte -rileva ancora la Corte territoriale- l'inesattezza dei criteri alternativi proposti emerge dalle stesse argomentazioni poste a fon- damento dell'eccezione in esame. Viene evidenziato sul punto come le difese del UC e della AZ, non soltanto al fine di supportare l'assunto difensivo, avessero fatto riferimento ad un dato inesatto, quale il ruolo di promotore e organizzatore riconosciuto dal Gup a Di MA AN, ma, elemento dirimente, non erano state in grado di indivi- 29 duare, in alternativa a quella in atto, l'autorità giudiziaria ritenuta territorialmen- te competente, tanto da lasciare alla Corte territoriale la scelta tra quella di Pa- lermo e quella di Napoli. A confutazione delle argomentazioni sul punto offerte DAIO (che pe- raltro la Corte messinese rileva essere state proposte, in violazione del combina- to disposto di cui agli artt. 21 e 24 cod. proc. pen. per la prima volta nell'atto di appello) viene correttamente posto in rilievo come le stesse finiscano con l'ope- rare l'impropria identificazione tra il reato fine ed il reato associativo. Ciò laddove si ritiene che la cessione contestata al capo 94) della rubrica segni il momento genetico di una neoassociazione tra l'IO, con il ruolo di fornitore, e Di MA e AZ, con il ruolo di acquirenti. Tale assunto, tuttavia, risulta smentito -secondo i giudici del gravame del merito- nel proseguo dello stesso appello, laddove si sottolinea il ruolo svolto dalle due donne nel territorio siciliano, quali fornitrici della sostanza stupefacente ai coimputati ivi deputati allo spaccio nel contesto isolano. In altri termini, si so- sterrebbe che la cessione di cui al capo 94) segni la nascita di una associazione costituita dai tre imputati coinvolti nella stessa, per poi, subito dopo, con eviden- te contraddizione, affermare la preesistenza di una rete organizzativa operante nel territorio siciliano, deputata alla commercializzazione in loco dello stupefa- cente in quella occasione acquistato dalle due donne a Napoli. Facendo buon governo dei principi più volte ribaditi da questa Corte di legit- timità (sul punto viene richiamata la sentenza della sez. 1 27561/2010), la Corte territoriale ha valutato che, acclarata la non applicabilità del criterio principale che individua in relazione al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 la competenza territoriale nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, andasse valutato il luogo di consumazione dei reati via via meno gravi connessi al reato associativo e, solo qualora quest'operazione non fosse approdata, ad alcun risultato utile il giudice dovesse fare ricorso alle regole suppletive indicate nell'art.9 cod. proc. pen. Corretto è il rilievo che la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, vada ef- fettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (cfr. la richiamata sez. 2 n. 39756/2011). Nel caso in esame, pertanto, anche tale criterio viene ritenuto non dirimen- te, stante la contestazione di analoghe fattispecie di cui all'art.73 D.P.R. 309/90 commesse in Napoli (capi 91 e 93), in Messina (capi 97 e 101), in Palermo (capo 92), ovvero tra più luoghi o in luogo imprecisato. 30 Condivisibile, pertanto, appare l'operato ricorso al criterio suppletivo dettato dal citato art.9 co.3 cod. proc. pen. che attribuisce la competenza territoriale al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del PM che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato nel registro previsto DAart. 335", da individuarsi nel- la autorità giudiziaria di Messina.
4. E', invece, fondato -ed assorbente allo stato rispetto a tutti gli altri moti- vi proposti- il motivo di doGLnza, sottoposto all'attenzione di questa Corte, più o meno esplicitamente, da tutti i ricorrenti, che può condensarsi nei seguenti due rilievi: a) si tratta di un processo in cui viene contestata un'associazione ex art. 74 Dpr. 309/90 finalizzata al traffico e allo spaccio al minuto di sostanze stupefa- centi, che vengono specificamente indicate al capo 81 essere “di vario tipo, tra } cui marijuana, hashish e cocaina”, ma né il giudice di primo grado, e nemmeno la Corte territoriale, danno conto del perché non sia mai stato operato alcun se- questro di tale stupefacente e, conseguentemente, di come abbiano identificato le diverse qualità dello stesso;
b) mentre il capo d'imputazione sull'associazione specifica di quali sostanze stupefacenti si trattasse, contraddittoriamente, i sin- goli reati-fine in contestazione, con riferimento al reato di cui all'art. 73 Dpr. 309/90, riguardano sempre "sostanza stupefacente di tipo non meglio identifica- ta". Si rileva poi, in molti ricorsi, che il contenuto delle intercettazioni sarebbe fortemente equivoco, peraltro già oggetto di diverse interpretazioni nel corso delle indagini preliminari, e che anche i contatti intervenuti tra i vari soggetti, come si è dato conto attraverso l'analitica descrizione dei motivi di ricorso, po- trebbero avere spiegazione alternativa rispetto all'traffico di sostanze stupefa- centi. Ebbene, il caso in esame è, effettivamente, quello della cosiddetta "droga parlata", terminologia utilizzata per indicare quei processi in cui il compendio probatorio si fonda, esclusivamente, sul contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali, cui poi non abbia fatto seguito alcuna concreta visione o sequestro . dello stupefacente. Sul punto il Collegio intende ribadire e precisare il condivisibile principio re- centemente affermato da questa Corte Suprema (sez. 3, n. 50995 del 24.10.2013, Costa, non mass.) secondo cui, in casi come quello che ci occupa, in cui, a fronte di una vasta mole di intercettazioni non faccia riscontro, come sa- rebbe normale che fosse, all'esito delle stesse, il sequestro di neanche un gram- mo dello stupefacente di cui all'imputazione, e nemmeno il fermo e l'identificazione di acquirenti finali, e neanche il riscontro in concreto degli avve- nuti trasferimenti di danaro, se non è, in sé, impeditivo affinché si possa comun- 31 que pervenire ad un'affermazione di penale responsabilità, impone tuttavia al giudice un rigoroso onere motivazionale. Come si rileva nella richiamata sentenza 50995/2013, sul piano logico, in questo come in quel caso, è ben possibile che le indagini siano state condotte in ! : modo approfondito e non abbiano ottenuto riscontri obiettivi a causa di circo- stanze fortuite, così come è possibile che siano state condotte in modo inadegua- to e quindi fallendo nella acquisizione di dati obiettivi che avrebbero potuto esse- re cristallizzati procedendo in modo più professionale. La motivazione delle sentenze di merito, tuttavia, non consente di compren- dere se e quanti controlli siano stati effettuati dalla polizia giudiziaria, agendo sulla base delle conversazioni intercettate, su luoghi e persone con esito negati- vo e quali elementi obiettivi quei controlli abbiano comunque recepito. E allora, come nella ricordata sentenza del 2013, anche nel caso in esame, l'esistenza di uno lato così evidente fra i risultati obiettivabili e il contenuto delle conversazioni intercettate non ha trovato risposta congrua da parte dei giudici del merito. Va aggiunto che il Collegio ritiene che il GUP prima e la Corte territoriale poi non siano incorsi in vizio logico allorché hanno ritenuto che il linguaggio e i ter- mini emergenti dalla conversazioni intercettate fosse compatibile con transazioni aventi ad oggetto sostanza stupefacente. Tuttavia, le motivazioni di entrambi i giudici del merito non consentono di comprendere in difetto, va ribadito, di qualunque spiegazione sul perché non siano stati operati sequestri- quali siano gli elementi che conducono a qualificare sarebber come "marijuana, hashish e cocaina" le sostanze che sarebbe oggetto di dette transazioni e quale congruenza sussista tra tali indicazioni nella contestazione del reato associativo e il richiamo generico a "sostanza stupefacente non meglio identificata" per tutte le imputazioni ex art. 73 Dpr. 309/90. II GUP messinese a pag. 12 della sentenza di primo grado del 14.6.2012 scrive che si tratta "verosimilmente" di cocaina e hashish. Ma non ne spiega il perché. Lo stesso fa poi riferimento agli arresti operati il 24.3.2011 a carico della Di MA, trovata invece in possesso di g. 326 di eroina (cfr. la citata pag. 12 della motivazione di primo grado del 14.6.2012). Ma per tale fatto si è procedu- to, evidentemente, separatamente. E poi l'eroina non viene menzionata in impu- tazione tra le sostanze di cui si occupava l'organizzazione. E, ancora, a pag. 13 della sentenza di primo grado del 14.6.2012, si ricorda, l'arresto di UC N- drea operato il 13.10.2008 dalla Squadra Mobile di Palermo- sezione narcotici- perché trovato in possesso di 100 grammi di cocaina appena sbarcato dalla nave proveniente da Napoli. Ma i fatti che hanno portato a tale arresto non compaiono tra le imputazioni del presente processo e vengono soltanto utilizzati dal giudice 32 di prime cure, illogicamente, per dimostrare l'insussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74 co. 6 Dpr. 309/90. Altro Gup, qualche mese più tardi, il 24.6.2012, dichiara (cfr. pagg. 21 e 22 della sentenza) che la valutazione critica delle emergenze investigative "non si appalesa di speciale complessità...e ciò nonostante il fatto che i diversi interlocu- tori, nel corso delle conversazioni sopra riportate, abbiano sempre inteso ispirare il loro agire a speciale prudenza, a ciò, all'evidenza, indotti dalla necessità di dis- simulare il reale contenuto dei riferimenti fattuali operati". Ma poi non spiega in maniera logica come individua la sussistenza degli elementi indicati in imputa- zione a delineare l'associazione ex art. 74 Dpr. 309/90. La Corte territoriale, dal canto suo, a pag. 16 del provvedimento impugnato, : opera un richiamo per relationem alle sentenze di primo grado e passa poi a va- lutare le doGLnze dei singoli appellanti rispetto alla loro direzione o partecipa- zione ad un'associazione per la cui sussistenza si riporta alla motivazione -come rilevato poc'anzi insufficiente e a tratti contraddittoria- dei giudici di primo grado. Le osservazioni che precedono impongono, dunque, di ritenere la motivazio- ne del provvedimento impugnato incompleta nell'esame dei profili evidenziati, carente nell'esame delle questioni poste sul punto dalle allegazioni difensive e il- logica in alcuni dei passaggi motivazionali che fondano il percorso argomentati- vo. Quanto si è detto conduce, pertanto, a giudicare la sentenza meritevole di annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame in applicazione dei principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AV OR, perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza medesima nei confronti di NT ZO, MP AR, IO UI, CO US, Di MA AN, La PA AnNI, AZ EL, UC EA e DA SO e rinvia alla Corte di Ap- pello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma l'11.2.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente ZO Pezzella po Peypelle Aldo Fiale Aedo Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA OL 20 MAR 2015 IL CANCELLIERE 33 UA AN