Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, qualora gli elementi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione ma prive di riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, in considerazione del limitato compendio probatorio. (Fattispecie relativa ad annullamento di condanna per detenzione e cessione di hashish, eroina e cocaina, nella quale la Corte ha ritenuto la insufficienza probatoria di intercettazioni pur indizianti, a fronte di un solo elemento di riscontro oggettivo costituito da un sequestro di hashish nella disponibilità della madre dell'imputato, effettuato peraltro in contesto temporale successivo al periodo delle captazioni).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni: droga “parlata”, armi “parlate”, mazzette “parlate”: ma per condannare davvero basta la parola?Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 17 marzo 2023
Cass., Sez. II, sentenza 24.3.2022 (dep. 6.5.2022), n. 18245, Balsamo e altri. In tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga “parlata”), la loro valutazione ai sensi dell'art.192, comma 2, c.p.p., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore. In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, è invalsa una giurisprudenza, ormai consolidata, secondo la quale, ai fini della condanna, non è necessario il sequestro della sostanza stupefacente o delle armi o del prezzo della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2015, n. 16792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16792 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 25/03/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 1884
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 38588/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LL EA N. IL 04/01/1973;
avverso la sentenza n. 2473/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 11/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 febbraio 2014 la Corte d'appello di Genova ha respinto l'appello proposto da Di LO EA avverso sentenza del 25 febbraio 2010 con cui il gip del Tribunale di Savona lo aveva condannato alla pena di sei anni di reclusione e Euro 22.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere in più occasioni acquistato, illecitamente detenuto e ceduto sostanze stupefacenti di tipo hashish, eroina e cocaina in quantitativi di 100 grammi in ogni occasione per l'eroina e la cocaina e almeno 250 grammi in ogni occasione per l'hashish.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di tre motivi. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'accertamento della responsabilità per reati attinenti a c.d. droga parlata. Il secondo motivo lamenta la mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e correlato vizio motivazionale. Il terzo motivo denuncia applicazione immotivata della recidiva facoltativa ex art. 99 c.p., comma 4, e omesso esame della relativa doglianza nell'atto d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Il primo motivo denuncia violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p. nonché vizio motivazionale relativamente all'affermata responsabilità dell'imputato, avendola la corte territoriale ritenuta provata sulla base, sostanzialmente, di conversazioni telefoniche intercettate che lascerebbero "poco spazio all'immaginazione".
Il ricorrente contesta - richiamando sulla fattispecie di c.d. droga parlata anche un recente precedente di legittimità, Cass. sez. 3, 24 ottobre 2013 n. 50995 - l'adeguatezza della motivazione, poiché attraverso di essa le intercettazioni suddette non darebbero una prova piena, e il loro contenuto "non è sostenuto da ulteriori elementi obiettivi", quali per esempio dichiarazioni di terzi e perquisizioni, salvo un sequestro di 250 grammi di hashish effettuato alla madre del ricorrente (la quale veniva rinviata a giudizio):
sequestro peraltro di droga "leggera" avvenuto nel settembre 2002, mentre le intercettazioni "erano perlopiù riconducigli ad un arco temporale precedente", tanto che quelle analizzate dai giudici di merito si riferirebbero al periodo tra aprile e giugno 2002. Inoltre, non erano stati individuati acquirenti (tranne tale ST, secondo gli inquirenti però cessionario in concorso con l'imputato), non erano state trovate tracce di stupefacente ne' sulla persona dell'imputato ne' nella sua abitazione - pur essendo pacifico che era tossicodipendente poliassuntore - e non si era giunti ad accertare movimenti o disponibilità di denaro compatibili con gli importi di cui si sarebbe parlato nelle conversazioni (in particolare, nella telefonata n. 84 del 5 giugno 2002 tra l'imputato e un non identificato NY si parla di "sei milioni e mezzo"). Mancherebbero, dunque, gli elementi che dovrebbero supportare la responsabilità, per cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa in "vizio di motivazione e insufficienza di prove", e sarebbero stati violati gli artt. 192 e 533 c.p.p.. 3.2 Premesso che, ovviamente, di tale motivo, come si è appena visto inclusivo di più doglianze, sono vagliabili esclusivamente i profili attinenti all'apparato motivazionale e alla violazione di legge, non competendo al giudice di legittimità valutare la sufficienza o meno delle prove - salva l'ipotesi, qui di certo non ricorrente visto il contenuto delle intercettazioni, di inequivoca emergenza dagli atti delle fattispecie di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2 -, occorre rilevare che il caso in esame integra una fattispecie esemplare di c.d. droga parlata, giacché gli unici elementi probatori di cui si sono avvalsi i giudici di merito consistono, effettivamente, in conversazioni captate, in cui non sono neppure indicati in modo inequivoco i generi di stupefacente di cui, secondo l'accusa, si starebbe parlando.
Il giudice di prime cure ha fondato la condanna dell'imputato su conversazioni dello stesso con un certo ST GI, che qualifica noto spacciatore della zona (ma che non è coimputato), riconoscendo in esse "uso di linguaggio criptato ma sufficientemente chiaro circa i riferimenti alla attività di spaccio". A queste si assomma una telefonata, la n. 84 del 5 giugno 2002, tra l'imputato e un tale NY, che ne sarebbe fornitore: l'imputato gli chiede "100 grammi in contanti", "pagati subito", aggiungendo "quando riesce a darmela, io riesco a dargliela a questo qui a sei milioni e mezzo". L'interlocutore acconsente e l'imputato gli chiede cosa ne avrebbe lui guadagnato, ricevendo dal fornitore la seguente risposta: "ti do qualcosa di nera o vuoi soldi?", subito interpretando il gip quel "qualcosa di nera" come eroina. Il gip richiama anche una telefonata di due ore dopo tra l'imputato e lo ST ove si sarebbe parlato chiaramente di un possibile taglio della sostanza mediante la frase "possiamo darci io e te una mano di bianco prima"; il che sarebbe confermato con la telefonata n. 151 del 7 giugno 2002 tra l'imputato e NY (il primo riferisce che il suo amico teme che "non sia da tagliare", e il secondo promette "te ne do una prova un pezzettino capito?"). Vengono poi richiamate ulteriori telefonate intercettate, che parlano in linguaggio criptico, e avvengono tra l'imputato, sua madre e lo ST;
a seguito di due di queste, avvenute il 2 settembre 2002, la donna parte e il 3 settembre, mentre scende da un treno proveniente da Torino, viene arrestata e le sono sequestrati 250 grammi di hashish.
Tutto questo, o meglio, solo questo viene ritenuto dal gip sufficiente per ritenere l'imputato colpevole di avere "in più occasioni" acquistato sempre da tale NY e detenuto illecitamente "sostanza stupefacente tipo hashish, eroina e cocaina per quantitativi non modici di circa 100 grammi in ogni occasione per l'eroina e la cocaina e almeno 250 grammi in ogni occasione per l'hashish", cedendo poi la droga a ST GI "e altri soggetti non identificati".
Non si può non rilevare fin d'ora, dunque, che nella
"interpretazione" delle intercettazioni il gip si riferisce esclusivamente alla eroina, per cui non è comprensibile quale prova fonda, secondo il giudice di prime cure, l'acquisizione di cocaina;
parimenti, non si comprende come una richiesta di "100 grammi in contanti" possa supportare l'acquisto di analoghe quantità sia di eroina sia di cocaina "in più occasioni", che, tra l'altro, la motivazione di primo grado cronologicamente non identifica affatto. Quanto poi ai 250 grammi di hashish, che come si è detto corrispondono a quanto sequestrato alla madre dell'imputato nel settembre 2002, non si comprende dalla motivazione del gip sulla base di quali elementi si dovesse ritenere che anche questo importo fosse stato acquisito dall'imputato "in più occasioni" (e per di più come importo minimo: nella imputazione si fa riferimento ad "almeno 250 grammi in ogni occasione").
3.3 A fronte di una motivazione così palesemente insufficiente e delle relative doglianze dell'atto d'appello, la corte territoriale dichiara però che il giudice di primo grado ha "correttamente dichiarato la responsabilità" del Di LO, richiamando in sostanza le stesse intercettazioni, e aggiungendo alla motivazione del primo giudice solo un riferimento a due grammi di cocaina (cosi secondo la corte sarebbe da tradursi l'espressione "due pantaloni bianchi" semplicemente perché l'imputato "non ha un negozio di abbigliamento"). Nulla di concreto, in realtà, è stato addotto neanche dal giudice d'appello nella motivazione per identificare sulla base di quali prove o gravi, precisi e concordanti indizi fosse dimostrato che l'imputato avesse più volte acquistato, e sempre dal non identificato NY, a 100 grammi per volta, sia eroina che cocaina, oltre a più acquisti di hashish, ogni volta per "almeno 250 grammi", e sempre ceduto il tutto a ST GI e ad "altri soggetti non identificati", come gli è addebitato nel capo d'imputazione.
Il vizio di carenza e inadeguatezza motivazionale denunciato dal ricorrente si appalesa dunque come realmente esistente nella sentenza imputata, che non può in alcun modo fruire di integrazione, quale doppia conforme, dalla sentenza di primo grado dato che questa, come si è visto, si fonda su una motivazione ancora più carente di quella d'appello.
3.4 Che le intercettazioni richiamate avessero captato conversazioni scambiate con un linguaggio criptico emerge senz'altro dalle motivazioni, ma, come si è appena constatato, le "traduzioni", peraltro non specificamente giustificate, dei giudici di merito non costruiscono un apparato motivazionale sufficiente a supportare l'imputazione per cui il Di LO è stato condannato. Se è vero, infatti, che la prova dei reati di illecita detenzione e di spaccio non deriva soltanto dal rinvenimento dello stupefacente, potendosi desumere anche da altre risultanze probatorie (cfr. Cass. sez. 4, 18 novembre 2009 n. 48008; Cass. sez. 4, 28 ottobre 2005 n. 46299; Cass. sez. 6, 14 ottobre 1986 n. 13904) - al punto che si è recentemente affermato (per quanto in difformità rispetto a un altro, non remoto arresto: Cass. sez. 6, 16 ottobre 2008 - 19 gennaio 2009 n. 1870) che pure l'aggravante di ingente quantità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, può ritenersi sussistente in difetto di sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentono di pervenire indirettamente alla individuazione del dato quantitativo, come, appunto, le conversazioni telefoniche intercettate (così Cass. sez. 4, 5 luglio 2013 n. 46194) -, è parimenti da considerare, però, che, se gli elementi a carico di un soggetto consistono in mere dichiarazioni senza riscontri oggettivi, la loro valutazione deve essere espletata dal giudice con particolare attenzione e rigore, ovvero in proporzione al contenuto limitato del compendio probatorio (cfr. p.es. Cass. sez. 6, 19 dicembre 2013-31 gennaio 2014 n. 5073, per l'ipotesi, affine, in cui gli elementi a carico consistano esclusivamente in intercettate dichiarazioni fra terzi).
Questa stessa Terza Sezione, d'altronde, assai di recente ha ripreso in esame siffatta tematica con la sentenza 11 febbraio 2015 n. 11655, Nava e altri, allo stato non massimata, che richiama un precedente ancora di questa sezione, la sentenza 24 ottobre 2013 n. 50995, Costa, non massimata, cui, come già sopra si accennava, ha fatto riferimento nelle sue argomentazioni anche il motivo in esame. L'arresto del 2013, sempre a proposito di reati in materia di stupefacenti, rimarca che, quando a plurime intercettazioni non danno riscontro, come è invece normale che accada, il rinvenimento di stupefacenti, ne' il fermo e l'identificazione di acquirenti finali, nè l'accertamento di trasferimenti di denaro, se tutto ciò non impedisce di giungere ad affermare la responsabilità per i reati suddetti, impone tuttavia al giudice un rigoroso onere motivazionale. A questo orientamento si è appunto correlata la sentenza del 2015, giudicando censurabile una motivazione che "non consente di comprendere se e quanti controlli siano stati effettuati dalla polizia giudiziaria, agendo sulla base delle conversazioni intercettate, su luoghi e persone con esito negativo e quali elementi obiettivi quei controlli abbiano comunque recepito". Nel caso in esame, si ripete, vi è stato un unico sequestro di 250 grammi di hashish alla madre dell'imputato, ma nulla è stato riscontrato a proposito di cocaina e di eroina, ne' a proposito di spostamenti di denaro: e su tali caratteristiche indubbiamente significative (cfr. art. 533 c.p.p., comma 1) della vicenda nessuna spiegazione hanno fornito i giudici di merito, ne' in primo ne' in secondo grado. L'obbligo di motivazione, del resto, a ben guardare si conforma in generale secondo un canone di proporzione all'oggetto della motivazione stessa. Questa, invero, dovrà dare trasparenza alla decisione giurisdizionale in misura direttamente proporzionale alla difficoltà di dimostrazione (entro certi limiti, la verità giuridica può dirsi "prefabbricata" in quanto appare in re ipsa, quando emerge in modo inequivoco dalle fonti gnoseologiche), ovvero dovrà essere - ed è lo stesso concetto nella forma evincibile dal principio dell'art. 533 c.p.p., comma 1 - fornita in misura proporzionale alla configurabilità, quale esito del compendio probatorio di per sè, di ragionevoli dubbi, che costituiscono gli spazi ambigui (superstiti all'assenza di ragionevole dubbio possono rimanere soltanto quelle eventualità remote che non hanno nel caso concreto alcun supporto: Cass. sez. 2, 19 dicembre 2014-21 gennaio 2015 n. 2548; Cass. sez. 1, 18 aprile 2013 n. 44324; Cass. sez. 1, 3 marzo 2010 n. 17921; Cass. sez. 1, 8 maggio 2009 n. 23813; Cass. sez. 1, 21 maggio 2008 n. 31456), id est non colmati nella struttura di ricostruzione dei fatti che si desume dalla diretta percezione dell'esito suddetto, e che pertanto necessitano uno specifico intervento di integrazione deduttiva da intessere, appunto, nella motivazione.
È pertanto fondato il motivo anche in riferimento alla denuncia di violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., non avendo il giudice di merito proceduto nell'apparato motivazionale alla luce dei parametri dettati da tali norme, in particolare non avendo dato adeguato "conto nella motivazione" dei risultati acquisiti, non avendo congruamente illustrato le caratteristiche del quadro indiziario - così deve qualificarsi il compendio di intercettazioni, per di più criptiche, non essendo stati rinvenuti ne' stupefacente "pesante" (e, a rigore, all'imputato neppure l'hashish) ne' il denaro che sarebbe stato profitto della condotta criminosa addebitata al Di LO -, e in tal modo non avendo il giudice eliso ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato.
In conclusione, il primo motivo del ricorso risulta fondato, il che, assorbendo logicamente gli ulteriori motivi, conduce all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015